Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00323

Atto n. 3-00323

Pubblicato il 21 febbraio 2002
Seduta n. 127

GUERZONI, PAGANO, CASTELLANI, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, BRUTTI PAOLO, BASSO, ACCIARINI, PILONI. - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. -

Premesso che:

            per decisione ministeriale, confermata con circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 15909 del 5 novembre 2001, si è stabilito di impedire – a differenza di quanto è avvenuto nel corso dei due ultimi anni accademici – ai laureati medici non comunitari, nelle università italiane, di poter concorrere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, all’ammissione a frequentare le Scuole di specializzazione di medicina usufruendo di borse di studio dello Stato italiano;

            proprio per questo motivo l’Università di Modena e Reggio Emilia, che aveva accolto, sia pure con riserva, domande di laureati extracomunitari per le Scuole di specializzazione nell’anno accademico 2000-2001, è stata diffidata dal farlo;

            in alternativa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con la già citata circolare, ha indicato per detti laureati l’ipotesi del soprannumero nelle Scuole di specializzazione medica con borse di studio però a carico loro o a carico di soggetti italiani o stranieri autorizzati;

        tenuto conto che:

            ciò arreca grave danno agli studenti interessati che hanno a suo tempo scelto di laurearsi in facoltà di Medicina e Chirurgia italiane per la impossibilità di concorrere, in condizioni di parità, alla ammissione alle Scuole di specializzazione dopo aver conseguito la laurea;

            gli studenti extracomunitari in questione senza la garanzia di quella opportunità avrebbero assai probabilmente compiuto altre scelte oggi non più possibili;

        ciò premesso, si osserva che:

            la decisione ministeriale citata contrasta apertamente con quanto stabiliscono gli artt. 39, comma 5, 43, comma 2, lettera c) e 44 del testo unico n. 286 del 1998 e con l’articolo 46 del regolamento attuativo del testo unico (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 394 del 31 agosto 1989):

            articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998 che afferma: «È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di Carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente»;

            articolo 43, comma 2, lettera c), del testo unico n. 286 del 1998, che afferma: «Chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso (...), all’istruzione, alla formazione, (...), allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione o nazionalità, compie un atto di discriminazione»;

            articolo 44 del testo unico n. 286 del 1998 che stabilisce un’azione di tutela per lo straniero colpito dalla discriminazione, con la previsione di «condannare il convenuto al risarcimento del danno anche patrimoniale»;

            nei due anni accademici trascorsi, con note ministeriali (n. 1126 del 31 luglio 1998 – per l’anno accademico 1998-1999 e n. 1315/22 SP del 3 agosto 1999 – per l’anno accademico 1999-2000) diversamente da quanto è stato stabilito successivamente, l’allora Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, oggi Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, stabiliva che «i cittadini extracomunitari residenti in Italia, titolari di Carta di soggiorno, ovvero del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, o per uno degli altri motivi indicati dall’articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998, accedono alle specializzazioni a parità di condizioni con gli studenti italiani(...) e concorrono ai posti, dotati di borsa di studio insieme ai cittadini italiani, se ammessi, hanno diritto alla borsa». Peraltro, non vi è alcun dubbio, anche sulla base della legge n. 341 del 1990 (articolo 1, «le Università italiane rilasciano i seguenti titoli:

            a) diploma universitario;

            b) diploma di laurea;

            c) diploma di specializzazione;

            d) dottorato di ricerca») che le Scuole di specializzazione medica risultano essere senz’altro corsi universitari a tutti gli effetti tra quelli stessi previsti dall’articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998;

            la legge n. 4 del 1999, citata dalla circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 15909 del 5 novembre 2001 quale presupposto giuridico per escludere la condizione di effettiva parità per i laureati medici extracomunitari nei concorsi per accedere alle Scuole di specializzazione medica, non è assolutamente pertinente allo scopo. Infatti al comma 7 dell’articolo 1 la legge si riferisce ad altri soggetti e non a quelli individuati dal già citato testo unico n. 286 del 1998 e del suo regolamento attuativo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 394 del 1999) ed al proposito si può annotare che:

            a)  se Governo e Parlamento avessero inteso attuare l’articolo 39 del testo unico n. 286 del 1998, ricorrendo, come prevede erroneamente la citata circolare ministeriale, alla legge n. 4 del 1999, articolo 1, comma 7, in questo senso sarebbe stato redatto l’articolo 46 del regolamento attuativo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 394 del 1999) dell’articolo 39 del citato testo unico;

            b)  la legge n. 4 del 1999, approvata dopo la legge n. 40 del 1998 – poi testo unico n. 286 del 1998 – non ha modificato il testo unico citato né in modo esplicito – come era necessario se ciò si fosse voluto – né in modo implicito, poiché di questa intenzione del legislatore non vi è traccia negli atti parlamentari;

            c)  anche l’articolo 46 del regolamento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 394 del 1999), adottato dal Governo con il parere delle Commissioni parlamentari, non cita affatto la legge n. 4 del 1999, articolo 1, comma 7, per applicare l’articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998, nonostante che tale legge fosse in vigore da oltre sei mesi;

            d)  il parere del Consiglio di Stato, richiesto dal Governo sul regolamento attuativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 394 del 1999, nonostante la legge n. 4 del 1999 fosse già in vigore, non raccomanda affatto che tale legge sia da prendere a riferimento per applicare l’articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998;

            e)  non risultano riserve della Corte dei Conti che a detto Regolamento ha riservato il visto e la registrazione,

        si chiede di conoscere:

            quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano assunto o intendano assumere per ripristinare, in conformità a quanto prevedono l’articolo 39 del testo unico n. 286 del 1998 ed il suo Regolamento attuativo, l’accesso in condizioni di parità con i laureati italiani di laureati extracomunitari alle Scuole di specializzazione medica come è avvenuto nel corso degli anni accademici 1998/99 e 1999/2000;

            quali provvedimenti transitori urgenti intendano assumere per riparare alle gravi difficoltà in cui sono stati posti un gran numero di neo-laureati extracomunitari in medicina, che si sono visti esclusi dalla partecipazione, in condizione di parità, alle Scuole di specializzazione, ma che su questo diritto facevano legittimo affidamento, poiché esso era certo, allorchè si sono iscritti alle facoltà mediche italiane per laurearsi;

            quali provvedimenti necessari ed urgenti intendano adottare per evitare che la pubblica amministrazione possa essere chiamata in giudizio per restaurare, anche sul piano patrimoniale, i danni della discriminazione operata, come previsto dall’articolo 44 del testo unico n. 286 del 1998.