Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00332
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Atto n. 3-00332 (in Commissione)
Pubblicato il 23 ottobre 2008
Seduta n. 77
LEDDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
l’art. 100 (già art. 65) del Testo unico per le imposte sui redditi (TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1986, e successive modificazioni) dispone, in ordine alle modalità di deduzione dei costi sostenuti per il restauro di immobili vincolati ex decreto legislativo n. 490 del 1999, la deducubilità delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione del Ministero, in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. Il Ministero dà immediata comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano l'indeducibilità, e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
con risoluzione n. 147 del 1° luglio 2003 l'Ufficio delle entrate ha previsto al riguardo che "la disposizione dell’art. 65, comma 2, lettera c- ter), trova applicazione con riferimento alle spese relative a beni immobili non strumentali, cioè patrimoniali, ed in considerazione del particolare interesse storico ed architettonico che essi rivestono, in questo caso le spese sostenute sono interamente deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, anche se capitalizzate ad incremento del valore iscritto dell’immobile. In assenza di tale norma invece, dette spese non sarebbero deducibili secondo il disposto dell’art. 57 comma 2 del TUIR. Le tesi sostenute dal contribuente non possono essere condivise”,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga, poiché il TUIR non distingue tra beni immobili strumentali e non strumentali, che la risoluzione citata possa superare il preciso disposto normativo e non si debba invece ricorrere a modifica normativa al fine di assicurare certezza applicativa per i contribuenti.