Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2965
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 2965
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore COSTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1997
Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Finalità)
- Art. 2. (Istituzione dei ruoli dei docenti di religione cattolica)
- Art. 3. (Nomina dei docenti di religione cattolica, loro trattamento e stato giuridico)
- Art. 4. (Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio)
- Art. 5. (Orario di cattedra per docenti di religione cattolica)
- Art. 6. (Supplenze annuali)
- Art. 7. (Norma transitoria)
ONOREVOLI SENATORI. - La posizione "precaria" e l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione cattolica sono ormai da superare.
Si tratta di dare attuazione ad una nuova disciplina che ne regoli lo stato giuridico al fine di garantire che l'insegnante di religione cattolica, materia peraltro scelta dalla maggioranza degli studenti italiani, possa garantire continuità per la realizzazione delle finalità educative che la materia stessa si propone.
In tale prospettiva il presente disegno di legge si propone di conferire definitivamente dignità all'insegnamento di tale disciplina inserendo il relativo personale docente nel contesto generale dello stato giuridico cui fanno capo tutti gli altri docenti.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge estende al personale docente di religione cattolica nelle scuole statali lo stato giuridico ed economico del personale docente in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado. |
Art. 2. (Istituzione dei ruoli dei docenti 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione istituisce la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica, per la scuola elementare, la scuola media di primo grado e la scuola secondaria superiore. |
Art. 3. (Nomina dei docenti di religione cattolica, loro trattamento e stato giuridico) 1. I posti di insegnamento di religione cattolica sono determinati dai provveditori agli studi per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola. |
Art. 4. (Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, 1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale comunque spetta riconoscere l'idoneità. |
Art. 5. (Orario di cattedra per docenti 1. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori é di quindici ore piú tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto. |
Art. 6. (Supplenze annuali) 1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili entro il 31 dicembre, si provvede mediante supplenza annuale da parte del provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. |
Art. 7. (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti di religione cattolica già in servizio nelle scuole statali sono iscritti nella graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 31 agosto 1995, almeno due anni di servizio continuativo e che siano in possesso di idoneità riconosciuta da un ordinario diocesano della provincia, secondo quanto previsto dal punto 2.5 dell'intesa tra l'autorità scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751. |