Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2964

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2964


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori VEGAS, DI BENEDETTO, GIARETTA, TAROLLI, GUBERT, MAZZUCA POGGIOLINI, CRESCENZIO, PACE, DONDEYNAZ e RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1997

Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra






ONOREVOLI SENATORI. - Siamo ormai giunti alle soglie del duemila, e il ricordo della tragedia dell'ultimo conflitto mondiale va sempre piú affievolendosi nell'animo della gente. Ció nonostante ci troviamo ancora una volta, qui, a discutere di pensioni di guerra; in questo caso, peró, con una proposta che si prefigge di dare un "riassetto definitivo" delle pensioni spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra. Contrariamente a quanto si é registrato in passato, essa si presenta con un respiro nuovo, una concezione ampia ed una prospettiva originale, poiché realisticamente adotta una metodologia di intervento graduale che vuole porre il Parlamento nelle condizioni di pervenire al raggiungimento di tale obiettivo. Si tratta di uno strumento che, attraverso la delega al Governo, presenta caratteristiche di duttilità tali da piegare e contemperare le esigenze degli aventi titolo alle effettive dotazioni finanziarie possibili. Non si chiede, con la proposta in esame, di affrontare la problematica inerente alla materia nella prospettiva di una unica soluzione, con la conseguente necessità di un adeguato stanziamento a carico del già dissestato bilancio dello Stato, in quanto, piú semplicemente, si vuole programmare su piú esercizi una gradualità di stanziamenti aggiuntivi nell'ambito di una razionale organizzazione della spesa in favore delle pensioni di guerra. Proprio lo strumento della delega potrà rivelarsi adeguato ad una siffatta programmazione, la cui stesura non potrà risultare frutto di una decisione unilaterale né del Governo, né del Parlamento, bensí il risultato di un approfondito e responsabile confronto di tutte le parti coagenti, onde pervenire a soluzioni da tutti condivise, secondo le priorità che le parti citate sapranno concordare. Per tutto questo occorrerà che le associazioni di categoria con personalità giuridica abbiano titolo a partecipare, in concomitanza e in appoggio della Direzione generale delle pensioni di guerra, ad una consultazione specifica e programmatica attraverso l'istituzione di un comitato tecnico di nomina del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. D'altronde, tale indirizzo metodologico non costituisce una novità poiché, già in passato, é stato proficuamente adottato nella fase di studio e di preparazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, anch'esso frutto di una delega. Entrando nello specifico della proposta in esame, riteniamo necessario marcare l'accento su quegli aspetti di piú scabroso approccio, confidando per la valutazione del rimanente sulla lapalissiana chiarezza del testo stesso. D'altra parte, all'auspicato comitato tecnico e, piú in generale, alla consultazione sistematica delle Associazioni di categoria, sarà demandato il compito, come prima detto, di valutare e concordare con l'Amministrazione priorità, qualità, modalità e misura degli interventi, sulla base degli enunciati della presente proposta di legge delega che si compone di un solo articolo.
Con riferimento, in particolare, alla lettera b) del disegno di legge, va sottolineata la indifferibile necessità di pervenire ad un criterio di adeguamento dei trattamenti tabellari degli assegni e delle indennità accessori, capace di dare ad essi consistenza economica e dignità di vera valenza risarcitoria. Non sfugga all'osservatore che, attualmente, all'invalidità totale al cento per cento é riconosciuto un trattamento pensionistico di gran lunga inferiore a quanto un soggetto sano puó percepire anche se appartenente ai livelli salariali piú bassi. A tanto occorre porre rimedio stabilendo il principio che alla perdita della capacità lavorativa totale debba corrispondere un trattamento pensionistico pari alle retribuzioni normalmente riconosciute. Di conseguenza, tutta l'architettura pensionistica dovrà essere sviluppata e armonizzata con riferimento a detto principio. Sarà questa l'occasione in cui il ricorso ai pluriesercizi finanziari si renderà indispensabile, stante l'ancora elevato numero dei beneficiari.
Alla lettera c) si prospetta il ricorso a nuove soluzioni capaci di ampliare e rivalutare i concetti e gli intrinseci significati dell'assegno supplementare, riconosciuto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, ora limitato nella sua dimensione ad una troppo modesta percentuale dell'assegno di superinvalidità fruito dal dante causa. Intendiamo parlare di una figura di donna meritevole di una particolare considerazione, di colei che nel ruolo di moglie di un uomo gravemente invalidato, compresa nei suoi doveri, ha saputo compenetrarsi dello stato di salute del marito offrendogli con amore e dedizione il suo aiuto, sopportando e condividendone limitazioni e privazioni, vivendo insomma al suo fianco giorno dopo giorno, cosí per tutta la vita. Divenuta vedova, ella, ancora oggi, precipita nell'assillo di serie difficoltà economiche avendo come unico cespite la pensione di reversibilità prevista dalla tabella G allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che, seppure maggiorata dell'assegno supplementare previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni ed integrazioni, non raggiunge livelli tali da consentire a lei ed agli eventuali figli minori superstiti una vita dignitosa. Analogamente, occorrerà farsi carico anche di coloro i quali abbiano provveduto ad assistere, con continuità dimostrabile e con rapporto di affetto familiare, quei grandi invalidi che, per ragioni diverse, durante la loro vita non siano stati in grado di formarsi una famiglia.
Con quanto previsto alla lettera d) si intende affermare il principio al quale ci si dovrà informare per stabilire criteri valutativi egualitari tra tutti i soggetti fruitori di pensioni legate al concetto del risarcimento del danno subíto all'integrità psicofisica.
L'esame dei contenuti della lettera e) fa rilevare che l'attuale criterio di classificazione delle invalidità non sempre corrisponde alla gravità delle menomazioni. Inadeguata appare la valutazione, che fin qui si é data, del danno subíto all'integrità fisica, tutta incentrata sul coglierne soltanto alcuni aspetti piú strettamente legati alle condizioni fisio-anatomiche e di funzionalità residua del soggetto colpito, disgiungendole dalla considerazione della sfera piú intima della personalità di un individuo, che tanto incide sulla sua presenza di uomo e di cittadino all'interno delle dinamiche di relazione.
A questo proposito, sembra opportuno introdurre taluni correttivi ai criteri di valutazione fin qui seguiti, specie riguardo a quelle invalidità sensoriali piú significativamente preposte alla vita emotiva relazionale, quali sono la perdita totale della vista e/o dell'udito.
É palese a tutti come la mancanza di funzione di uno di tali sensi, della vista in particolare, oltre ad essere causa di numerosi problemi d'ordine pratico e di tipo socioambientale, depauperi il soggetto colpito da una gamma infinita di stimolazioni, dalla vista veicolate, con compromissioni nell'area delle percezioni e delle emozioni, tali da determinare turbamento e squilibri a livello dell'immaginazione e della creatività, nonché disturbi nella capacità espressiva in genere. Inoltre, occorre meglio valutare le maggiori necessità di assistenza di cui abbisognano i Grandi invalidi di guerra, direttamente dipendenti dalla perdita dell'autonomia personale e dalla seria compromissione della capacità relazionale, della vita psico-emotiva e con riferimento ai primi due livelli di superinvalidità, persino dell'autosufficienza. Tutta questa materia é stata fatta oggetto, nell'ultimo decennio, di approfondite ricerche effettuate da eminenti specialisti del settore che ne hanno evidenziato la concreta incidenza nella considerazione dell'individuo visto nella sua integrità psico-fisica relazionata al mondo delle persone e degli oggetti. In particolare, dallo studio eseguito dai professori Francesco Bruno e Agostino Messineo, rispettivamente docenti di Psicopatologia forense e di Medicina del lavoro all'Università "La Sapienza" di Roma, emerge la necessità di valutare, in sede di risarcimento del danno per le infermità di guerra, anche il danno biologico, alla stregua di quanto già riconosciuto in sede giurisprudenziale nell'ambito della infortunistica in generale.
Infine, con la lettera f) si evidenzia l'esigenza di rivedere la regolamentazione dei trattamenti pensionistici di guerra alla luce della costante evoluzione legislativa ed interpretativa degli altri istituti previdenziali assistenziali e risarcitori. Si pensi, ad esempio, al limite del reddito preso attualmente in considerazione per la concessione di alcuni trattamenti pensionistici (in favore delle vedove, degli orfani di guerra maggiorenni inabili a proficuo lavoro e dei genitori dei caduti), che risulta oggi ben al di sotto di quanto previsto, per analoghe situazioni, nei settori della invalidità civile e per la reversibilità delle pensioni ordinarie, con palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
Onorevoli colleghi, nella convinzione di avere fornito argomentazioni sufficienti per una riflessione adeguata sui problemi ancora aperti riguardanti le pensioni di guerra, concludiamo la presente relazione sottolineando come il taglio complessivo della proposta in esame concili l'esigenza di conglobare gli interventi a favore di tutti gli aventi titolo in un'unica iniziativa di legge finalizzata ad un reale riassetto definitivo dei trattamenti pensionistici di guerra.
É questa l'occasione, la circostanza, per giungere all'approvazione di un provvedimento di delega intonato a criteri di obiettività e con l'adozione di metodi di lavoro nuovi, il tutto nel rispetto delle esigenze di coloro che, a causa della guerra, hanno subíto mutilazioni e invalidità.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle associazioni di categoria con personalità giuridica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, uno o piú decreti legislativi in materia di pensioni di guerra allo scopo di:

a) coordinare in modo sistematico le modificazioni e le integrazioni apportate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, da leggi e pronunciamenti della Corte costituzionale intervenuti successivamente alla sua entrata in vigore;
b) dare un definitivo assetto economico e giuridico ai trattamenti pensionistici di guerra, al fine di attuare pienamente il principio della natura risarcitoria delle pensioni di guerra stabilito dall'articolo 1 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni, per cumulo di invalidità, fruiti dal dante causa;
d ) introdurre le integrazioni e le modifiche che si rendessero necessarie per meglio armonizzare i trattamenti pensionistici di guerra con quelli riconosciuti agli invalidi per servizio e ai loro congiunti;
e) perfezionare i criteri di valutazione e di classificazione delle invalidità sulla base di:

1) considerazioni inerenti agli effetti collaterali e secondari della infermità sulla condizione psicofisica dell'individuo nonché nella sfera dei sentimenti, dell'emotività e delle relazioni interpersonali;
2) una piú esauriente ed obiettiva valutazione delle esigenze di assistenza dovuta ai grandi invalidi piú gravemente colpiti, anche tenendo conto del progressivo peggioramento dello stato di salute e della situazione degli stessi in relazione all'età;

f) procedere alla revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che definisce la natura delle pensioni di guerra;
g) snellire le procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi di definizione delle istanze, anche attraverso un ulteriore decentramento, e modificare l'attuale normativa sui ricorsi gerarchici.