Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00267

Atto n. 3-00267

Pubblicato il 22 gennaio 2002
Seduta n. 102

BATTISTI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, ZANCAN. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

            il giudice dott. Guido Brambilla, componente di collegio giudicante presso il tribunale di Milano, ha ottenuto il trasferimento ad altro incarico, nella fattispecie presso l’ufficio del giudice di sorveglianza dello stesso distretto;

            in data 13 dicembre 2001, il presidente del tribunale di Milano ha richiesto al Ministero della giustizia l’ulteriore proroga della presa di possesso del dottor Brambilla, motivata con l’esigenza di definire il procedimento penale n. 879/00 r.g. Trib. (il cosiddetto processo «Sme-Ariosto») tuttora in corso di svolgimento;

            la precedente proroga, concessa per un periodo della durata di tre mesi, era stata disposta, in data 19 ottobre 2001, con un provvedimento del magistrato all’epoca incaricato della reggenza della Direzione generale dell’Organizzazione giudiziaria e degli Affari generali;

            in data 31 dicembre 2001, il Ministero della giustizia ha respinto la richiesta di ulteriore proroga, disponendo che il dottor Brambilla prenda possesso, entro i termini di legge, del posto di magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Milano;

            il Ministro della giustizia ha formalmente adottato tale decisione, richiamandosi ad un rilievo formulato dalla Corte dei Conti in data 17 ottobre 2001, secondo il quale la Direzione generale che ha adottato l’atto di proroga non sarebbe stata conforme al nuovo ordinamento del Ministero;

            pertanto, secondo il Ministro, un ulteriore provvedimento di proroga «avrebbe l’effetto di innestare una situazione di illegittimità, alla stregua del menzionato provvedimento della Corte dei Conti»;

            anche a prescindere dalla asserita illegittimità dell’originario provvedimento di proroga, le argomentazioni prodotte dal Ministero della giustizia appaiono del tutto infondate e logicamente inconsistenti, essendo nella piena disponibilità del Ministro – anche in sede di autotutela, per sanare un eventuale atto illegittimo – il potere di concedere una nuova proroga;

            dunque, l’adozione di un nuovo provvedimento di proroga non solo non avrebbe «innestato» alcuna situazione di illegittimità, ma potrebbe eventualmente sanarla, ove fosse effettivamente riscontrata;

            peraltro, per prassi largamente consolidata, uno dei motivi di ricorso all’istituto della proroga è proprio quello di consentire la conclusione di procedimenti particolarmente complessi e delicati;

            non si può dubitare che il procedimento penale cui attende il magistrato in questione, sia per la sua oggettiva rilevanza, sia per il coinvolgimento in esso in qualità di imputato del Presidente del Consiglio e di altri autorevoli membri della maggioranza, appartenga proprio a quelli più complessi e delicati;

            in tale contesto, appare del tutto incongruo giustificare sulla base di un atto della magistratura contabile un provvedimento che, invece, deve essere interamente addebitato alla piena discrezionalità del Ministro,

        si chiede di sapere:

            quali valutazioni di opportunità e quali criteri di efficienza abbiano indotto il Ministro della giustizia a non concedere una ulteriore proroga della presa di possesso del dottor Brambilla, in contrasto con la prassi consolidata di consentire il completamento dei procedimenti particolarmente complessi e delicati, già avviati dagli stessi giudici;

            se non ritenga che debba essere adeguatamente valutata la portata degli effetti di tale decisione sulle centinaia di procedimenti penali, tuttora in corso di svolgimento in tutto il paese, di competenza di giudici che si trovano in situazioni analoghe a quella del dottor Brambilla.