Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00213

Atto n. 3-00213

Pubblicato il 27 novembre 2001
Seduta n. 78

DE ZULUETA. - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

            la sera del 4 ottobre 2001 sono stati rimpatriati dall’aeroporto di Brindisi, con un volo speciale, 113 cittadini dello Sri Lanka, tra i quali è stata riportata la presenza di molti Tamil, etnia da anni a rischio di persecuzione nel loro paese;

            gli stranieri erano sbarcati a Portopalo (Siracusa) il 28 settembre e da lì dopo pochi giorni trasferiti a bordo di pullman della polizia nel centro «Regina Pacis» di Lecce, centro di permanenza temporanea destinato a stranieri da espellere, dove li aspettava il console dello Sri Lanka;

            durante la permanenza in Italia non è stata data loro nessuna possibilità di chiedere asilo con il veloce trasferimento dalla Sicilia a Lecce e da Lecce all’aeroporto di Brindisi, con l’immediato contatto con il Consolato dello Sri Lanka e con il divieto di accesso agli operatori del CIR – ONLUS (Consiglio Italiano per i Rifugiati), a Medici senza Frontiere e alle altre organizzazioni che si occupano di immigrazione e che avrebbero potuto prestare un servizio di informazione e consulenza;

            il CIR è intervenuto nel tardo pomeriggio del 4 ottobre 2001 mentre la deportazione era già in atto, presso il Ministero dell’interno, chiedendo di non procedere al rimpatrio prima di aver dato effettiva opportunità di chiedere asilo per chi temesse persecuzioni nello Sri Lanka;

            attualmente ci sono più di 120.000 srilankesi (rapporto ACNUR 2000) principalmente di etnia Tamil accolti in molti paesi, tra i quali India, Canada, Francia, Germania, e anche di recente sono stati riconosciuti rifugiati cittadini dello Sri Lanka da parte dell’apposita Commissione governativa,

        si chiede di sapere:

            se non si ritenga che siano stati violati l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, l’articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, l’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione e in generale il principio fondamentale del non respingimento;

            se non si intenda, a maggior ragione in questo momento di particolare tensione internazionale, tutelare i diritti fondamentali di chi è costretto a fuggire a causa di persecuzioni, guerre e violenze generalizzate;

            se si intenda ottemperare all’enunciato della conclusione n. 44 (1986) del Comitato Esecutivo dell’UNCHR (United Nations High Commissioner for Refugees) di cui l’Italia è Stato membro che recita nel paragrafo d): «sottolinea l’importanza per la legislazione nazionale e/o la prassi amministrativa di stabilire la necessaria distinzione tra la situazione dei rifugiati/richiedenti asilo e quella degli altri stranieri».