Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2939

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2939


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, ALBERTINI, BERGONZI,CAPONI, CARCARINO, CÓ, CRIPPA, MARCHETTI, MARINO, MANZI, SALVATO, MICELE, DIANA Lorenzo, BERTONI, STANISCIA, MASULLO, VEDOVATO, BRUNO GANERI, MURINEDDU, LORETO, SARTORI, DIANA Lino, PELLEGRINO, D'ALESSANDRO PRISCO, PAROLA, PETRUCCI, MIGNONE, PREDA, PARDINI, MELE, VOLCIC, BESOSTRI, SARACCO, VALLETTA, OCCHIPINTI, LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO, MANCONI, BORTOLOTTO, ROBOL, POLIDORO, ERROI, VERALDI, LO CURZIO, NAPOLI Bruno, COSTA, CORTELLONI, IULIANO, DE CAROLIS, MILIO, MANIERI, MUNGARI e MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1997

Norme per la messa al bando delle armi di sterminio di massa dal territorio e dalle acque nazionali della Repubblica






ONOREVOLI SENATORI. - La messa a punto di armamenti sempre piú sofisticati e devastanti, resa possibile dagli avanzamenti tecnologici, ha determinato, a livello internazionale, una legittima reazione di rigetto che é andata concretizzandosi in significative convenzioni internazionali.
Innanzi tutto, il Protocollo di Ginevra sull'impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici del 1925 (regio decreto 6 gennaio 1928, n. 194) che si limitava a vietare l'uso di tali sostanze durante i conflitti bellici. Poi, la Convenzione sull'interdizione delle armi batteriologiche (a tossine) e la loro distruzione, adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 2826 (XXVI) del 16 dicembre 1971, aperta alla firma il 10 aprile 1972 ed entrata in vigore il 26 marzo 1975 (legge 8 ottobre 1974, n. 618) che ha esteso il divieto alla fase di fabbricazione, produzione ed immagazzinamento di tali armi. Infine, la Convenzione sulla proibizione della messa a punto, fabbricazione, accumulazione e uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 (legge 13 gennaio 1995, n. 496) che, analogamente, ha reso illecita ogni attività volta a dotarsi di questo genere di ordigni.
Anche le armi nucleari, che fra quelle di distruzione di massa costituiscono le piú pericolose e devastanti, hanno subito una progressiva messa al bando da parte della comunità internazionale. L'avvio di tale processo puó essere identificato nella firma del Trattato di non proliferazione nucleare del 1968 di cui alla legge 24 aprile 1975, n. 131, che limitando solo a taluni Stati la facoltà di provvedersi di ordigni nucleari, ha imposto a tali Stati l'obbligo di negoziare in buona fede in modo da arrivare quanto prima alla completa eliminazione di tali ordigni. Sono in seguito intervenuti vari accordi di disarmo parziale (Salt I, Salt II, Inf) e da ultimo, il Trattato sulla completa eliminazione degli esperimenti nucleari, la cui predisposizione ha ricevuto un decisivo impulso dall'ampia e generalizzata reazione di condanna che ha accolto le esplosioni nucleari sperimentali fatte da Francia e Cina nel corso degli ultimi anni.
Con un importante parere reso l'8 luglio 1996 ex articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia ha avuto modo di chiarire la portata delle norme di diritto internazionale generale applicabili alle armi nucleari, affermando che l'uso di tali armi non puó in nessun caso contravvenire alle norme di diritto internazionale umanitario e che, di conseguenza, essendo tale violazione in re ipsa , la minaccia o l'uso di armi nucleari sarebbe contraria alle norme di diritto internazionale applicabili ai conflitti armati. La Corte ha ribadito inoltre, l'obbligo di tutti gli Stati dotati di armamenti nucleari di svolgere e concludere fattivamente negoziati internazionali volti all'eliminazione di tali armamenti.
La tendenza all'eliminazione delle armi di distruzione di massa trova d'altronde riscontro anche nella legislazione italiana. In particolare nella legge sul commercio degli armamenti 9 luglio 1990, n. 185, si legge, all'articolo 1, comma 7, che "sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificatamente progettate per la costruzione delle suddette armi, nonché a quelle idonee al la manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari". La stessa legge peraltro, con il successivo comma 9, lettera c, esclude dalla sua disciplina "il transito di materiali d'armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335".
Lo status privilegiato e off limits in tal modo offerto ai Paesi alleati ha consentito fino ad oggi, senza alcun controllo parlamentare, il dispiegamento in Italia di armamento atomico, l'ingresso nei nostri porti di navi o flottiglie a propulsione nucleare o con armamento atomico a bordo, lo stoccaggio presso basi aeree con caccia a doppia capacità nucleare e convenzionale di bombe e testate nucleari. La nuclearizzazione del territorio italiano ha goduto, per tutti questi anni, della coltre invalicabile del "segreto militare" e del fatto che l'uso delle stesse dal e sul nostro territorio potesse avvenire non solo senza mandato parlamentare ma addirittura per disposizione di governi stranieri (i veri proprietari delle bombe). Si é posto dunque la questione della sovranità nazionale limitata da chi detiene le chiavi delle bombe atomiche, arrivando all'assurdo che, con la sola eccezione del dispiegamento dei missili Cruise a Comiso, formalmente al governo italiano non risultavano (e non risultano) armi atomiche dispiegate o stoccate sul territorio della Repubblica. Si é venuta cosí creando, di fatto, una sostanziale espropriazione delle competenze costituzionali nazionali in tema di indirizzo politico della difesa a favore dello Stato alleato egemone.
Il dispiegamento di questi armamenti é avvenuto con procedura semplificata (ritenuta illegittima dal Ministro per le riforme istituzionali pro tempore Motzo durante il dibattito parlamentare sulla riforma dell'organizzazione generale dello Stato) e tramite accordi segreti.
Questo non solo contrasta con il dettato costituzionale ma anche con lo stesso Trattato del Nord Atlantico, di cui alla legge 1º agosto 1949, n. 465, che all'articolo 9 prevede che tali accordi siano applicati nei vari paesi "in conformità con le rispettive procedure istituzionali".
D'altronde l'articolo 11 della Costituzione porta in se un implicito divieto delle armi di distruzione di massa. Infatti il "ripudio della guerra" contempla non solo le guerre aggressive ma anche quelle difensive che in qualche modo contrastano con gli obiettivi di pace e di giustizia internazionali: cosí quelle che per il loro catastrofico potenziale distruttivo non possono discriminare tra "belligeranti" e "innocenti" e annientano masse sterminate di popolazioni civili; oppure quelle che per le ingenti spese di preparazione e di gestione assorbono una quota rilevante di risorse materiali, morali, culturali e organizzative, tale da distorcere l'uso delle ricchezze nazionali e mondiali, sottraendole alle esigenze minime dello sviluppo economico e sociale del pianeta e impedendo cosí alle masse diseredate dell'umanità di liberarsi dal loro stato di bisogno e di ingiustizia.
Lo sviluppo moderno della tecnologia nucleare, ma anche di quella batteriologica e chimica, ha pienamente disvelato il carattere totalmente distruttivo delle armi prodotte da questa tecnologia, che le rende incompatibili con gli scopi di una guerra difensiva. In questo moderno scenario, non c'é dubbio che il principio pacifista voluto dal Costituente nell'articolo 11 comporti il bando totale delle armi nucleari, batteriologiche e chimiche o comunque massivamente distruttive, e cioé il divieto assoluto della loro costruzione, installazione, utilizzazione. L'incompatibilità tra guerre nucleari e democrazia del nostro sistema costituzionale, pertanto, non attiene solo al profilo procedurale, cioé alla violazione delle regole garantiste stabilite dagli articoli 78, 80, e 87 della Costituzione, ma anche al profilo so stanziale, cioé all'indicazione di valore proveniente dal principio pacifista.
Con il venir meno dei blocchi contrapposti e dopo lo scioglimento del patto di Varsavia, si rende possibile e necessario un nuovo salto di qualità sulla via del disarmo. La minaccia da fronteggiare non é piú oggi infatti quella dell'evenutale uso di armamenti da parte del blocco avversario, con la conseguente necessità di disporre di un deterrente, anche nucleare, pronto all'uso, ma piuttosto quella della proliferazione incontrollata di ordigni nucleari, sia in direzione di Stati, sia di organizzazioni criminali o terroristiche.
Tutto ció impone un aggiornamento delle dottrine relative alla sicurezza nucleare. Tale sicurezza puó oggi essere raggiunta in un solo modo: con la rinuncia dichiarata, immediata e definitiva dell'arma atomica e la strutturazione di rigorosi controlli concordati a livello internazionale sulle relative tecnologie e i relativi materiali, sulla strada già tracciata dal citato Trattato di non proliferazione nucleare.
Non é infatti accettabile che esistano Stati detentori di questi strumenti di morte (il famoso "club atomico") e Stati a cui é interdetto accedervi. Il bando di questi armamenti deve riguardare l'insieme del pianeta e rappresenta una delle frontiere di civiltà a cui l'umanità, ormai prossima al terzo millennio, deve tendere. Da tal punto di vista la dichiarazione dell'Africa come continente denuclearizzato avvenuta lo scorso anno, con il conseguente smantellamento degli ordigni atomici del Sud Africa, voluta fortemente da Nelson Mandela, é lí a tracciare la strada che anche l'Europa deve seguire.
Il senso di questo disegno di legge sta proprio nella convinzione che c'é un imperativo categorico che deve guidare le amministrazioni delle varie comunità umane, in primis gli enti locali: liberare l'umanità dal fardello del proprio sterminio.
A cinquantadue anni dall'esplosione del fungo nucleare su Hiroshima e Nagasakj, a dieci anni dall'incidente di Cernobyl, una nuova strada (tra l'altro già tracciata dal plebiscito del referendum dell'8 novembre 1987) deve essere intrapresa con coraggio.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Divieto completo e incondizionato dell'importazione, del transito e dell'immagazzinamento di armamenti nucleari, biologici e chimici sul territorio nazionale, comprese le acque territoriali)

1. Sono vietati, in ogni circostanza, l'importazione, il transito e l'immagazzinamento, la fabbricazione e la sperimentazione di armamenti nucleari, biologici e chimici sul territorio nazionale, comprese le acque territoriali. Sono altresí vietati lo stazionamento ed il transito, nelle acque territoriali, di navi, sottomarini o altre imbarcazioni a propulsione nucleare.

Art. 2.

(Iniziative da assumere in sede
internazionale)


1. Il Governo procederà a tempi brevi a una rinegoziazione del Trattato istitutivo della NATO, dei Procolli annessi e dei rilevanti accordi conclusi nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, in modo da poter ottemperare a quanto previsto dall'articolo 1.
2. Il Governo sosterrà ogni iniziativa assunta in sede di Nazioni Unite, Unione Europea, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o altra organizzazione internazionale competente, volta al raggiungimento del disarmo nucleare.
3. Il Governo procederà inoltre al ritiro della riserva relativa alle armi nucleari apposta al momento della firma dei Protocolli di Ginevra del 1997 sul diritto umanitario bellico.

Art. 3.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque introduca, in qualsiasi modo, armamenti nucleari, biologici e chimici sul territorio nazionale, é soggetto alla pena di reclusione da cinque a dieci anni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque fabbrichi sul territorio nazionale armamenti nucleari, biologici e chimici o loro parti.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. É abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.