Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00426

Atto n. 4-00426

Pubblicato il 29 luglio 2008
Seduta n. 49

LANNUTTI - Al Ministro degli affari esteri. -

Premesso che:

all’aeroporto internazionale di Nizza, la pratica del “palpeggio manuale anche nelle parti intime” sui corpi dei viaggiatori, è una prassi di controllo consolidata alla quale tutti devono sottoporsi, sia i cittadini dei Paesi aderenti al Trattato di Schengen (i non stranieri) che gli altri, pena il mancato imbarco;

in data 27 luglio 2008, al varco dell'aeroporto internazionale di Nizza, l’interrogante veniva sottoposto, insieme ad altri cittadini provenienti dallo spazio Schengen, ai suddetti controlli di ingresso e, nonostante le ripetute proteste, l’esibizione dei passaporti ed il conseguente intervento della polizia francese, non vi era alcuna possibilità di prendere l'aereo, senza sottoporsi al consueto “palpeggio anche nelle parti intime”;

gli addetti alla polizia aeroportuale hanno affermato che le disposizioni del governo francese non prevedono alcuna deroga neppure per i cittadini in possesso di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio, come deputati, senatori, consiglieri regionali ed altre cariche dello Stato rispetto alla tecnica invasiva del “palpeggio”;

la lotta al terrorismo è una priorità di tutti i Paesi, specie quelli che applicano la Convenzione di Amsterdam, per evitare che malintenzionati possano infiltrarsi con armi ed altri apparati offensivi, all’interno degli aeroporti per espletare forme di pirateria aerea;

in tutti gli aeroporti sono in funzione complessi meccanismi di prevenzione, dove la vigilanza, spesso privata, ha lo scopo di evitare che possano essere introdotti strumenti offensivi, quali armi o altri apparati atti a minacciare la sicurezza dei viaggiatori;

negli aeroporti italiani, efficienti servizi di vigilanza, coadiuvati da metal detector ed altri sofisticati strumenti, effettuano uno screening accurato sui bagagli e sui passeggeri, evitando che possano passare anche i più piccoli contenitori di liquidi. Solo nel caso di ripetuti segnali rossi del metal detector, gli addetti alla vigilanza provvedono a verificare, mediante la tecnica del metal detector manuale passato attorno ai passeggeri ed in alcuni casi del “palpeggio”, la presenza di eventuali armi o altri strumenti offensivi, nascosti tra o negli indumenti;

considerato che:

il Trattato di Schengen, firmato nel 1985 tra Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi ha stabilito la costituzione di un territorio senza frontiere, chiamato spazio Schengen dal nome della città lussemburghese nella quale sono stati firmati i primi accordi;

tale cooperazione intergovernativa si è poi estesa a tredici Stati con la firma del trattato di Amsterdam nel 1997. In virtù di detto trattato, le decisioni adottate dal 1985 in poi dai membri dello spazio Schengen e le strutture operative create sono state integrate nell'Unione europea il 1° maggio 1999;

sono state adottate norme comuni in materia di visti, diritto d'asilo e controllo alle frontiere esterne per consentire la libera circolazione delle persone all'interno dei Paesi firmatari senza turbare l'ordine pubblico;

per conciliare libertà e sicurezza, inoltre, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette "misure compensative", volte a migliorare il coordinamento tra polizie, dogane e amministrazioni giudiziarie, nonché a combattere, in particolare, il terrorismo e la criminalità organizzata. A tal fine, si è creato il complesso Sistema d'informazione Schengen (SIS), che consente di scambiare dati sull'identità delle persone e sulla descrizione degli oggetti ricercati;

lo Spazio Schengen è l'insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia;

la frontiera interna è l'insieme delle frontiere terrestri comuni dei Paesi dello spazio Schengen, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari, per passeggeri, esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello spazio Schengen;

la frontiera esterna è il perimetro esterno dello spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può entrare, e cioè le frontiere terrestri e marittime, nonché gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne (è da considerarsi volo "esterno" qualunque volo in provenienza da o con destinazione esclusiva verso territori di Stati terzi);

sono considerati non stranieri i cittadini di tutti i Paesi dell’Unione europea e dello spazio economico europeo: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia;

sono considerati stranieri i cittadini di tutti gli altri Paesi ai quali è permesso l'ingresso, il soggiorno o il transito nell'intero spazio Schengen solo se in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere da tutti gli Stati Schengen,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che quanto accaduto a cittadini italiani il 27 luglio 2008 all’aeroporto internazionale di Nizza sia in contrasto con il Trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone nell’ambito dei paesi dell’area Schengen;

quali iniziative urgenti ritenga di dover assumere, per quanto di propria competenza, al fine di assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini italiani nel caso di cui in premessa, anche alla luce dei trattati e delle convenzioni internazionali.