Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 327
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 327
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori COVIELLO e PELLEGRINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1996
Provvedimenti per il superamento delle difficoltà dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Paese: revisione delle agevolazioni contributive e dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli, recupero dei contributi agricoli unificati
ONOREVOLI SENATORI. - La tensione sociale presente tra gli addetti al settore agricolo nelle aree svantaggiate del Paese sta assumendo livelli assai alti: si riscontrano manifestazioni in molte province della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria e di tutte le aree difficili che rischiano di caricarsi di una protesta con accenti clamorosi di non facile controllo. Tale tensione nasce: dalle numerose azioni esecutive promosse dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e rivolte a recuperare gli introiti dei contributi agricoli unificati relativi agli anni 1991 e precedenti per un valore totale di lire 4.000 miliardi a cui debbono aggiungersi le sanzioni civili fino ad un massimo del 200 per cento e gli interessi; dalla applicazione del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, che ha introdotto modificazioni dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli e dei relativi contributi elevando al massimo l'impatto burocratico nel settore agricolo; dalle drastiche quanto improvvise riduzioni delle agevolazioni contributive, a partire dal 1º ottobre 1994, spettanti alle imprese agricole nel Mezzogiorno e nelle zone svantaggiate in applicazione dell'articolo 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Queste azioni stanno colpendo proprio le imprese a minore redditività, cioé quelle ubicate nelle zone difficili e che operano con prezzi dei prodotti strettamente collegati ai costi di produzione.
In virtú di una legislazione assai contestata, quale quella sulle calamità naturali, a causa di estese carenze nei meccanismi di gestione del credito agrario e per la confusione che regna negli istituti previdenziali, le aziende agricole di queste aree hanno cumulato pesanti situazioni debitorie alle quali non é stato possibile far fronte a causa del ripetersi di avversità naturali che hanno aggredito le produzioni e abbattuto i redditi.
Molte aziende fortemente esposte a livello finanziario rischiano di essere svendute, di passare di mano e di essere immesse in un mercato dove é già vasto il fenomeno della criminalità organizzata, legato sia alla pratica dell'usura sia al riciclaggio del denaro sporco che si manifesta anche attraverso l'acquisto, a fini speculativi, di aziende agricole che verrebbero poste in stato di fallimento.
Il settore primario in queste aree ha subíto dal 1980 in poi una grave crisi economica da cui, malgrado gli sforzi compiuti dagli imprenditori e dai sostegni limitati, stenta a riprendersi. Le cause vanno ricercate negli stessi processi di trasformazione eseguiti per attrezzare le aziende irrigue, per creare le condizioni di crescita e di sviluppo del settore immettendo cospicui investimenti ad ammortamento medio-lungo che, a causa della limitata redditività, non possono essere coperti.
Deve considerarsi lo sforzo professionale ed economico compiuto dagli imprenditori agricoli meridionali nella ricerca di un assetto strutturale produttivo piú consono alle esigenze del mercato spinto dal nuovo corso della politica agraria europea. Il rovescio della medaglia é lo squilibrio economico dovuto anche alla crescita esponenziale dei costi di produzione e al mancato riscontro di una politica di programmazione nazionale e regionale priva di indicazioni, di incentivi specifici per l'adeguamento ed il potenziamento strutturale.
Le numerose e ripetute avversità naturali hanno prodotto l'ulteriore riduzione dei redditi aziendali, creando situazioni debitorie a carico delle imprese. Non sono valsi a far fronte a questa situazione gli interventi previsti dalla normativa per sostenere le aziende agricole danneggiate; questi si sono rivelati del tutto irrisori ed inefficaci, spesso tardivi; hanno rinviato il ristoro dall'indebitamento delle aziende nel tempo, senza che nel frattempo si siano create le condizioni per far fronte alle quote di ammortamento annuale.
Il mancato versamento dei contributi agricoli unificati negli anni passati - é stato affermato dalle organizzazioni agricole presenti sul territorio meridionale - é dovuto anche alle numerose ripetute calamità naturali che si sono verificate, al forte indebitamento creditizio a cui sono sottoposte le aziende per fronteggiare l'emergenza per mantenere integra l'occupazione.
Questa situazione é arrivata al limite della insostenibilità: é questa l'opinione dei presentatori del presente disegno di legge ed é necessario garantire anche in quest'area, come in altre aree del Centro-Nord del Paese, la ripresa produttiva. É necessario riaprire un discorso sereno con gli operatori, e per far questo occorre che si ponga mano ad una seria e puntuale revisione degli strumenti legislativi varati allo scadere della XI legislatura; normativa che pur muovendo da intenti nobili e da giuste esigenze di chiamare in causa tutti gli operatori economici ed i settori produttivi per riequilibrare il forte indebitamento pubblico, o anche per limitare intenti distorsivi all'interno del settore, rischiano tuttavia di mettere fuori mercato un numero consistente di imprenditori agricoli, di far fallire numerose iniziative produttive che sono collegate all'agricoltura e diffuse nel tessuto economico meridionale, e di porre in ulteriore crisi irreversibile numerose vaste aree del Paese.
Per l'immediato perció é necessario che soprattutto si creino le condizioni affinché gli agricoltori non debbano rimpiangere di aver scelto l'attività professionale, né di guardare al passato con amarezza, ma, sostenuti dall'intervento pubblico, dedicarsi alle prospettive nuove che si possono aprire anche per loro. In altri termini, ed é l'opinione dei presentatori del disegno di legge, é necessario adottare decisioni tempestive per annullare le condizioni di crisi che colpiscono gli agricoltori delle aree svantaggiate e porli in corsa per il recupero verso i livelli raggiunti dagli altri operatori del resto del Paese, occorre annullare o attenuare l'impatto degli oneri pregressi e riportare gli imprenditori ai nastri di partenza senza un eccessivo peso del passato.
Il Parlamento nella XII legislatura ha già affrontato la complessa situazione dell'agricoltura nelle aree difficili; lo aveva fatto già la 9º Commissione del Senato in un interessante confronto col Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali; lo aveva fatto la Commissione agricoltura della Camera dei deputati che ha evidenziato come tutta la materia relativa alla contribuzione in agricoltura, agli obblighi di contabilità ed amministrazione delle imprese agricole merita un organico intervento normativo.
Da tutto questo nasce l'intervento previsto nel disegno di legge che intende affrontare la situazione "previdenziale" e "creditizia" delle aziende agricole delle aree svantaggiate del Paese attraverso disposizioni che potranno avere un "impatto" positivo soprattutto nel Sud.
Con l'articolo 1 si intende modificare il decreto legislativo n. 375 del 1993 per evitare alle imprese il forte impatto "burocratico" del decreto che costringerebbe ad un non indifferente aggravio di costi nella gestione.
L'articolo 2 ripristina la previgente normativa in tema di agevolazioni e riduzioni contributive inopinatamente modificata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, collegata alla legge finanziaria 1994.
L'articolo 3 dovrebbe consentire alle aziende sottoposte a procedura esecutiva, e che spesso non conoscono con esattezza la propria posizione debitoria per i numerosi e contraddittori interventi legislativi in materia, di regolarizzare le posizioni contributive con beneficio diretto anche per gli enti previdenziali.
L'articolo 4 si rivolge invece alle aziende che hanno avuto difficoltà a seguito di eventi calamitosi e che ora soffrono nel rapporto con il sistema bancario: si propone un meccanismo di intervento che coinvolge il Fondo interbancario di garanzia in linea con i precedenti provvedimenti in materia.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Gli articoli 2, 4 e 7 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono abrogati. |
Art. 2. 1. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i commi 27 e 28 sono abrogati. |
Art. 3. 1. Nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1 (Mezzogiorno) e 5b (aree di sviluppo rurale del Centro-Nord) di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, i carichi contributivi afferenti il 1993 e gli anni precedenti dovuti dalle imprese agricole singole o associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende condotte da coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli a titolo principale per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interessi e con un abbuono del 40 per cento, tramite appositi bollettini predisposti dalla Commissione centrale per l'accentramento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 219, in venti rate semestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1º giugno 1995 previa domanda da presentare alla Commissione stessa entro il 31 marzo 1995. |
Art. 4. 1. Nei territori di cui all'articolo 3, alle aziende agricole, singole o associate, colpite da calamità naturali aventi diritto, negli ultimi dieci anni per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze previste dalla legislazione nazionale o regionale di soccorso per danni alle produzioni o alle strutture aziendali, sono concessi finanziamenti di credito agrario decennale, a tasso agevolato, con tre anni di preammortamento per il consolidamento delle operazioni di credito agrario e delle singole rate. |
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |