Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2900
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 2900
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro delle finanze
(VISCO)
e col Ministro dei trasporti e della navigazione
(BURLANDO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1997
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997
ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 20 marzo 1997, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengano rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
L'Accordo é strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e l'Estonia ed é premessa per lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio di merci.
L'Accordo in particolare prevede che i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i due Paesi, mediante autobus, nelle forme di servizi regolari, in transito ed occasionali, sono soggetti ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.
L'Accordo prevede, inoltre, che i trasporti di destinazione di cose per conto proprio e per conto terzi tra i due Paesi sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, fatte salve alcune deroghe:
i trasporti funebri;
i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione di servizi;
i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
i trasporti postali;
i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
i trasporti di api e avannotti.
Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per garantire anche il buon funzionamento dell'Accordo.
I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono liberalizzati.
É vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).
I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.
L'ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente immatricolati nell'altro Paese sarà ammesso in esenzione temporanea dai diritti doganali.
La franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata é altresí prevista per una quantità ragionevole di provviste alimentari e di oggetti necessari ai bisogni personali dei membri dell'equipaggio del veicolo, per i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi e per i pezzi di ricambio.
La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporti effettuati in applicazione del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere applicate in caso di infrazioni alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato.
L'Accordo non incide né su leggi né su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.
RELAZIONE TECNICA
L'applicazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Estonia in materia di autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci comporta un onere per la costituzione di un'apposita Commissione mista (articolo 28), che si riunirà alternativamente in Estonia e in Italia.
Nell'ipotesi di un missione ogni due anni in Estonia di tre funzionari italiani per la durata di quattro giorni e dell'utilizzo di un interprete in occasione delle riunioni in Italia, si avrà la seguente spesa:
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Pertanto, l'onere complessivo, da porre a carico del bilancio dello Stato, da ascrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, negli anni 1998-2000 e per ciascuno dei bienni successivi, é di lire 17.506.000, in cifra tonda lire 18.000.000.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché all'utilizzo degli interpreti, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997. |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 del Protocollo stesso. |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 7.1.3.3, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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