Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00067
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Atto n. 4-00067
Pubblicato il 28 maggio 2008
Seduta n. 9
POLI BORTONE - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
la dichiarazione di dissesto del Comune di Taranto ha provocato notevoli squilibri nella gestione ordinaria della municipalità, ma, ancor più, nella gestione straordinaria;
tutti i crediti maturati contro l'ente civico sino alla data del 31 dicembre 2006 sarebbero dovuti entrare nella massa passiva trattata dall'organo straordinario di controllo (OSL), che avrebbe dovuto redigere la rilevazione dei debiti, acquisire i mezzi finanziari per i pagamenti (anche attraverso la vendita del patrimonio dell'ente, e, quindi, con la rilevazione della massa attiva e l'acquisizione dei mezzi finanziari) e provvedere alla liquidazione e pagamento;
le forze politiche che hanno gestito la situazione (Sinistra alternativa per il Comune e Partito Democratico per l'OSL) hanno deciso di percorrere la strada della procedura semplificata, di fatto sottraendosi a gran parte delle forme di controllo previste dalla legge e privilegiando un'assoluta discrezionalità nel pagamento dei creditori con le somme messe a disposizione dal Governo attraverso la legge finanziaria per il 2008, addirittura pagando creditori (San Paolo IMI), che pare non avessero predisposto la domanda di insinuazione nel passivo;
ciò ha prodotto e produce un grave danno all'intero indotto economico della città, poiché si è preferito soddisfare crediti molto antichi (sorti con amministrazioni di sinistra) ed ingenti, piuttosto che intervenire soddisfacendo il tessuto economico delle piccole e medie aziende che dalle forniture all'ente ricavavano buona parte del proprio reddito;
considerato che:
la normativa di riferimento per la nomina dei Commissari liquidatori nella procedura di dissesto è quella data dall'articolo 252 del TUEL (legge quadro sugli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000), al cui comma 1 si indicano le caratteristiche che devono avere i nominandi commissari (ad esempio: ex magistrati Corte dei conti, Consiglio di Stato, ordinari; funzionari esperti nel settore della finanza, iscritti all'albo del dottori commercialisti, eccetera);
nel caso di Taranto, si è di fronte ad una scelta: o nominare un nuovo Commissario in sostituzione del dimesso prof. Boccia o, preferibilmente, nominare una nuova terna, in applicazione del comma 8 dell'articolo 254 dello stesso testo unico, in cui si esplicitano proprio le motivazioni di decadenza dalla nomina a commissari: in particolare, si sarebbe di fronte a numerosi ritardi nella determinazione della massa passiva, all'assoluto fermo nella rilevazione della massa attiva e – conseguentemente – al mancato pagamento dei creditori secondo il principio generale della par condicio creditorum. Inoltre, in tale ottica, è possibile – ricorrendo all'articolo 155, lettera g), della stessa norma – demandare alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (così come formata ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e successive integrazioni e modificazioni) perché rediga il relativo parere sul provvedimento di sostituzione dei membri dell'OSL. Di fatto, la commissione diviene il controllore dell'operato della OSL, poiché – per redigere il predetto parere – occorre esaminare tutti gli atti prodotti o le eventuali negligenze di gestione;
la nomina della Commissione è di spettanza del Ministero dell'interno che può avvalersi delle professionalità ed esperienze provenienti dal mondo civile (università, attività professionali, eccetera), così come indicato, ad esempio, nella circolare del Ministero dell'interno 26 gennaio 1999, n. F.L. 7/99,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga di dover accertare la composizione della predetta Commissione ministeriale e/o integrarne la composizione, al fine di realizzare un effettivo controllo sull'operato dell'OSL, in tal modo chiedendo motivatamente la sostituzione dei membri nominati;
se intenda, nelle more di tale operazione, designare, comunque, il terzo commissario.