Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03024
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Atto n. 4-03024
Pubblicato il 9 novembre 2007
Seduta n. 248
NOVI , STERPA , SARO , ANTONIONE , MAURO , PALMA , SANCIU , FAZZONE , MARINI Giulio , PICCIONI , FERRARA , VEGAS , PARAVIA , CICOLANI - Ai Ministri della giustizia e dello sviluppo economico. -
Risultando agli interroganti che:
il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddetta legge Bersani), all’articolo 2, lettera a), ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, per le attività libero-professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
la Assicurazioni Generali S.p.A. ha depositato presso il Notaio Dado, con sede in Trieste, condizioni generali di contratto applicabili agli incarichi professionali di natura legale conferiti dalle società del Gruppo Generali (Generali - INA Assitalia - FATA - TORO), altrimenti soggetti all’applicazione del tariffario forense di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127;
recentemente la medesima Assicurazioni Generali S.p.A. ha convocato, singolarmente, presso i propri uffici, i suoi avvocati fiduciari, per far loro sottoscrivere un apposito documento predisposto dalla Società, contenente, tra l’altro, le suddette condizioni generali di contratto;
in tale contesto agli avvocati veniva comunicato che l’adesione alla convenzione costituiva condizione necessaria e inderogabile per la prosecuzione del rapporto di collaborazione professionale;
considerato che, aderendo alle condizioni generali di contratto, l’avvocato accetta di assoggettare alla disciplina ivi prevista tutti gli incarichi conferitigli dalle società del Gruppo, compresi quelli ricevuti in data anteriore all’adesione, che produrrebbe dunque effetti retroattivi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano legittimo il contenuto della convenzione nella parte in cui prevede, ai fini del pagamento delle prestazioni professionali, un criterio di determinazione del valore della controversia non oggettivabile, diverso e comunque in contrasto con quello indicato sia nell’art. 6 del decreto ministeriale 18 aprile 2004, n. 127, sia nell’art. 10 del codice di procedura civile;
se ritengano legittimo il contenuto della convenzione nella parte in cui prevede una riduzione, oltre che degli onorari minimi, anche dei diritti spettanti all’avvocato, nonché l’eliminazione della voce “spese rimborso generali” (12,5%), dovute invece per legge (anche in vigenza della legge Bersani);
se il contenuto della convenzione nel suo complesso, e segnatamente le parti di essa che prevedono una serie di gravosi adempimenti a carico dell’avvocato senza compenso alcuno (si veda l'art. 6 in combinato disposto con l’art. 5.9), non sia in contrasto con l’art. 36 della Costituzione e con gli artt. 5 e 43 del codice deontologico, i quali presidiano e tutelano i principi di decoro e dignità della professione forense;
se non considerino che la convenzione nel suo complesso, dal momento che sostanzialmente assoggetta il professionista ad un regime di lavoro parasubordinato, non svilisca oltre ogni limite il carattere liberale proprio della professione dell’avvocato nel nostro ordinamento.