Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03054
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Atto n. 4-03054
Pubblicato il 2 ottobre 2002
Seduta n. 248
TOFANI. - Al Ministro della giustizia. -
Premesso:
che il sito di Frosinone della Permaflex S.p.A. ha interrotto la produzione nel mese di dicembre 1997;
che la cessazione dell'attività ha determinato, a partire dall'anno successivo (1998), la interruzione della retribuzione ai dipendenti del sito medesimo;
che in data 20 luglio 1999, la Permaflex S.p.A., divenuta Flex S.p.A., ha avanzato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo che, ad oggi, non risulta ancora essere giunto a conclusione;
che a seguito di quanto verificatosi, la Permaflex S.p.A., con due diversi negozi di cessione (d'uso e nuda proprietà), ha ceduto il marchio alla Eminflex Servicos e Investimentos Lda;
che i sostituti procuratori incaricati dell'indagine relativa al sito, ne avrebbero fatto oggetto di specifica istanza al Tribunale Fallimentare di Latina;
che gli stessi procuratori avrebbero chiesto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 267 del 1942, il fallimento della Flex S.p.A.;
che nonostante la suddetta istanza depositata presso la Procura della Repubblica di Latina, le relazioni del Commissario giudiziale che sembrerebbero evidenziare il parere negativo alla omologazione del concordato, l'inesistenza di ogni attività produttiva e la oggettiva impossibilità di ripresa della stessa, nonché l'insolvenza della Flex S.p.A., non è stato dato corso alle procedure fallimentari;
che ai fini della proposta di concordato preventivo è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita condizionata, sottoscritto tra la Flex S.p.A. e la Pac 2000 S.r.l., titolare del marchio Conad ed avente ad oggetto il sito aziendale di Frosinone per un importo di circa 26 miliardi di vecchie lire. Tale cessione avrebbe consentito la rioccupazione dei dipendenti a condizione che i competenti organi avessero provveduto a mutare la destinazione d'uso della zona da industriale a commerciale con apertura, da parte della Conad, di un centro commerciale con reimpiego dei dipendenti medesimi;
che un'attenta analisi del contratto preliminare intercorso tra le parti ha dimostrato che il contratto stesso non avrebbe alcun effetto giuridico, non avendo il procuratore di Pac 2000 il potere di siglare il medesimo;
che la grave circostanza determinatasi evidenzia come le procedure concordatarie seguite anziché tutelare i diritti dei dipendenti, abbiano, di fatto, recato nocumento ai medesimi,
l'interrogante chiede di sapere:
se, alla luce di quanto esposto in premessa, il Ministro in indirizzo non intenda fornire chiarimenti in merito alla vicenda della Flex S.p.A.;
quali iniziative intenda assumere per tutelare i diritti dei dipendenti della ditta citata, considerati i gravi danni loro arrecati nel corso degli anni.