Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2753
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 2753
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)
di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1997
Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997.
ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto in oggetto riveste carattere di assoluta necessità ed urgenza in relazione all'avvenuta liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa Spa e al progetto di soluzione della crisi della Sicilcassa e di rilancio e risanamento del Banco di Sicilia che prevede l'integrazione della Sicilcassa con il Banco di Sicilia Spa e l'intervento del Mediocredito Centrale Spa. Il complessivo piano di intervento é preordinato alla tutela dei depositanti e si fonda sul ruolo essenziale che le due banche siciliane svolgono nell'economia regionale. L'effettuazione dell'operazione pone le condizioni per la riorganizzazione della nuova realtà bancaria integrata su basi di solidità patrimoniale e di efficienza operativa. Le disposizioni del decreto sono indispensabili per il buon esito del piano descritto, al fine di assicurare la necessaria base di certezza, normativa e sindacale, alle aziende intervenienti, anche in relazione ai costi dell'operazione.
Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che sia definito un accordo tra il Banco di Sicilia e le organizzazioni sindacali sulle ricadute sul personale del piano industriale relativo all'integrazione della Sicilcassa e del Banco di Sicilia. L'autonomia sindacale viene salvaguardata ed anzi rafforzata, in quanto l'accordo raggiunto avrà efficacia nei confronti di tutti gli interessati, per assicurare la necessaria uniformità di trattamento di tutti i lavoratori, la cui tutela é rimessa al responsabile giudizio delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La forza derogatoria a norme di legge o di contratto collettivo, attribuita agli accordi in questione, analogamente a quanto fu al tempo previsto nel provvedimento normativo per il risanamento del Banco di Napoli, é funzionale al contenimento del costo del lavoro della nuova azienda bancaria integrata, nell'ottica del suo rafforzamento e rilancio.
Fino alla conclusione dell'accordo, al fine di superare incertezze applicative ed evitare la conseguente conflittualità in un momento di particolare delicatezza, i dipendenti della Sicilcassa assorbiti dal Banco di Sicilia mantengono il trattamento economico e normativo di provenienza. Sono in ogni caso fatte salve le intese sindacali stipulate presso la Sicilcassa il 30 settembre 1996, anche per quanto attiene il personale che ha usufruito dell'esodo anticipato e la disdetta del Fondo integrativo pensioni.
Viene prevista l'applicazione della procedura indicata nell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, alla cessione delle aziende bancarie in crisi, provvedendosi al raccordo tra la procedura stessa e la specificità delle cessioni in parola; a tal fine, in linea con l'esigenza di realizzare con immediatezza le operazioni di cessione della specie, la disposizione posticipa il termine di avvio dell'informativa sindacale prevista dal predetto articolo 47 e dalla contrattazione collettiva.
Il comma 2, infine, rende inapplicabili al Banco di Sicilia gli obblighi derivanti dalla normativa sul collocamento obbligatorio fino al 31 dicembre del 2002.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. É convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa. |
Decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997. Interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi finalizzati a favorire la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa, in amministrazione straordinaria, nonché il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia Spa, nell'ambito di una operazione di integrazione tra le due banche;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e dell'8 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legge:
Articolo 1.
1. Al fine di favorire la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa, nonché il risanamento ed il rilancio del Banco di Sicilia Spa, nell'ambito di un'operazione di integrazione tra le due banche, il Banco di Sicilia e le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, definiscono un accordo sindacale, da concludersi secondo le norme contrattuali vigenti, relativo alle ricadute sul personale del piano industriale del Banco di Sicilia, efficace nei confronti di tutti gli interessati, anche in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo. Fino a quando non intervenga il predetto accordo sindacale, i dipendenti della Sicilcassa assorbiti dal Banco di Sicilia mantengono il trattamento economico e normativo di spettanza nell'impresa di provenienza, cosí come modificato dalle intese del 30 settembre 1996, che conservano gli effetti per il loro intero contenuto. Gli obblighi informativi previsti dal comma 1 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dalla contrattazione collettiva sono assolti entro novanta giorni dalla cessione dell'azienda bancaria in crisi.
2. Gli obblighi comunque derivanti dalla normativa sul collocamento obbligatorio sono sospesi per il Banco di Sicilia fino al 31 dicembre 2002.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addí 9 settembre 1997.
PRODI - CIAMPI - TREU - BERSANI
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