Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2727
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 2727
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore CIONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997
Istituzione dell'elenco dei fornitori delle amministrazioni pubbliche, degli appaltatori di opere pubbliche e dei concessio nari di opere e servizi pubblici
ONOREVOLI SENATORI. - Ormai da molto tempo il legislatore pone l'accento sulla razionalizzazione tanto dei flussi informativi interni alla pubblica amministrazione quanto di quelli che devono esistere tra la stessa e il cittadino. Ció implica un'integrazione dei sistemi informativi della pubblica amministrazione e un miglioramento della gestione complessiva delle informazioni.
L'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione - e, quindi, anche la trasparenza dell'azione amministrativa - dipendono dalla qualità dei flussi informativi.
Il presente disegno di legge vuole essere un contributo in questa direzione.
Il suo scopo é quello di migliorare la gestione degli appalti pubblici e delle forniture pubbliche.
La legislazione vigente in materia, infatti, non é in grado di offrire le necessarie garanzie in ordine ai soggetti ammessi a partecipare alle gare. Le cause che rendono ardua la valutazione della loro affidabilità sono fondamentalmente due: la ridondanza e il mancato aggiornamento delle informazioni registrate nei vari albi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
É chiaro che tutto dipende da come l'informazione viene gestita sin dal momento della sua acquisizione.
La soluzione prescelta nel presente disegno di legge verte appunto sull'opportunità di rendere capillare e unico il momento in cui avviene l'acquisizione delle informazioni; di questo momento si é scelto di affidare la gestione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti che, già oggi, svolgono un ruolo fondamentale per l'informazione economica con la tenuta del registro delle ditte.
Il vantaggio di questa soluzione é, infatti, evidente: mediante la loro rete telematica le camere di commercio possono provvedere, in tempo reale, alla diffusione delle informazioni a tutti gli enti interessati. Ció consente, da un lato, di evitare ai soggetti interessati di fornire informazioni, che spesso sono le medesime, ai vari enti; dall'altro, di "depurare", attraverso opportuni incroci, le informazioni presenti negli albi tenuti dalle pubbliche amministrazioni, albi che hanno, per i soggetti iscritti, portata abilitante.
Elemento cruciale per l'efficacia della presente proposta é il fatto che l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco tenuto dalle camere di commercio siano una vera e propria condicio sine qua non per la partecipazione a qualsiasi procedura di aggiudicazione di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni e servizi.
Con il presente disegno di legge si é voluto inoltre dare un contributo, non solo al miglioramento dei flussi informativi che procedono dal cittadino (in questo caso le imprese) allo Stato, ma anche di quelli che vanno dallo Stato al cittadino.
Per questo viene previsto anche che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e i concessionari di servizi pubblici siano tenuti a comunicare alla camera di commercio competente l'assegnazione di incarichi professionali di progettazione di opere e i bandi e gli avvisi di gara relativi alle varie forme di assegnazione dell'esecuzione di opere pubbliche.
Passando a esaminare piú nel dettaglio il contenuto degli articoli di cui consta la presente proposta, i primi due articoli stabiliscono il tipo di informazioni che vanno a disegnare il quadro informativo sulle singole imprese fornitrici delle pub bliche amministrazioni o appaltatrici o concessionarie di opere e servizi pubblici.
L'articolo 1 precisa gli adempimenti che tali imprese - naturalmente già presenti nel registro ditte - devono assolvere per essere inserite nell'elenco apposito tenuto dalle camere di commercio. Tale elenco contiene informazioni di carattere anagrafico, economico e sull'affidabilità.
L'iscrizione nell'elenco avviene in modo automatico, mediante la semplice presentazione di determinati documenti.
In questo modo, con un unico adempimento a carico delle imprese, si assicura la disponibilità delle informazioni.
Il principio dell'obbligatorietà dell'aggiornamento delle informazioni, principio cardine della proposta di legge, trova applicazione nel medesimo articolo. Viene previsto, infatti, sia un obbligo di comunicazione delle modifiche relative ai soci entro trenta giorni dall'iscrizione della modifica nel libro soci, sia un obbligo di deposito annuale del bilancio unitamente all'aggiornamento di alcune delle informazioni da fornirsi all'atto dell'iscrizione.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno emanate le disposizioni per la tenuta dell'elenco, al quale si applicano le norme per la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
All'articolo 2 si prevede l'acquisizione d'ufficio di informazioni provenienti dai tribunali. Trasparenza dell'azione amministrativa significa, infatti, anche dare la possibilità di ottenere da un'unica fonte (l'elenco in oggetto) tutti gli elementi utili per una valutazione di affidabilità.
Tali informazioni, le cui modalità di trasmissione alle camere di commercio saranno stabilite con apposito regolamento, concernono i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria in ordine a procedure concorsuali ed esecutive, e le condanne (anche di primo grado) degli amministratori e dei titolari delle imprese per reati connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale, puniti con una pena detentiva non inferiore a tre anni (sempre che non sia intervenuta la riabilitazione).
L'articolo 3 detta alcune norme atte ad evitare una possibile vanificazione dei risultati che la presente proposta si prefigge. Si tratta di regole procedurali.
Una prima disposizione qualifica l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 come necessaria per l'iscrizione agli albi che abilitano le imprese ad effettuare lavori pubblici o pubbliche forniture, rendendola anche requisito indispensabile per la partecipazione a procedure di aggiudicazione di lavori pubblici e di pubbliche forniture.
Una seconda disposizione stabilisce un adempimento per la partecipazione alle suddette procedure: la presentazione di un estratto aggiornato delle informazioni presenti nell'elenco tenuto dalle camere di commercio.
L'incompletezza e l'infedeltà di tali informazioni provoca l'esclusione dalla partecipazione alle suddette procedure.
A queste si aggiunge una disposizione di tipo organizzativo: gli adempimenti previsti per l'iscrizione nell'elenco tenuto dalle camere di commercio dispensano l'interessato dal fornire identiche comunicazioni previste da leggi e regolamenti per l'iscrizione agli albi abilitanti.
L'articolo 4 prevede che per accedere all'elenco si applichino le stesse disposizioni che disciplinano l'accesso al registro delle ditte, per cui l'accesso alle informazioni é pubblico ed é possibile ottenere visure e certificati; naturalmente, i privati sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria. Viene inoltre stabilito il pagamento di un diritto annuale a carico delle imprese inserite.
L'articolo 5 prevede l'applicazione della legge anche ai gruppi europei di interesse economico (GEIE) aventi sede in Italia. Poiché l'elenco di cui all'articolo 1 costituisce, in fondo, un ampliamento delle informazioni contenute nel registro delle ditte, la proposta introduce una modifica alla forma di pubblicità di tali gruppi (cosí come pre vista dal decreto legislativo attuativo del regolamento (CEE) n. 2137/85 prevedendone l'iscrizione, non solo piú al registro delle imprese, ma anche al registro della ditte tenuto dalle camere di commercio.
Nell'ottica per la quale le camere di commercio sono un "nodo" di comunicazione tra lo Stato, le imprese e, quindi, il cittadino, l'articolo 6 prevede la tenuta, a cura delle camere di commercio, di schede informative sulle deliberazioni che riguardano l'assegnazione di incarichi professionali di progettazione per opere e i bandi e gli avvisi di gara relativi alle varie forme di assegnazione dell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi pubblici.
Tali deliberazioni devono essere comunicate alla camera di commercio competente per territorio entro cinque giorni dal momento in cui l'atto deliberativo é divenuto efficace.
Le schede informative riguardano incarichi e forniture di beni e servizi di importo superiore a 50 milioni di lire.
Esse sono organizzate in una banca dati informatizzata l'accesso alla quale é pubblico.
Al riguardo, per consentire il flusso informativo proveniente dai comuni, dai loro consorzi e da aziende speciali, e viceversa, verrà utilizzata la rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra detta associazione e l'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere).
Per visure ed elenchi richiesti da privati é previsto il pagamento di diritti di segreteria.
L'articolo 7 rimette la determinazione delle modalità di comunicazione e i contenuti delle schede informative della banca dati di cui all'articolo 6 a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e presso la regione Valle d'Aosta é istituito l'elenco dei fornitori delle amministrazioni pubbliche, degli appaltatori di opere pubbliche e dei concessionari di opere e servizi pubblici. a) l'elenco aggiornato dei soci proprietari di almeno il dieci per cento del capitale, per le società di capitali, e l'elenco aggiornato dei soci per le società di persone; 3. Se l'impresa ha già operato nel campo delle forniture e degli appalti pubblici, all'atto della domanda deve altresí presentare l'elenco analitico dei lavori e delle forniture di beni e servizi che le sono stati affidati nel corso dell'anno precedente da amministrazioni, enti pubblici e concessionari di opere e servizi pubblici, specificando i relativi importi e le procedure amministrative seguite per l'assegnazione. |
Art. 2. 1. Al fine di disporre degli elementi necessari per valutare l'affidabilità delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 1, a ciascuna delle medesime é abbinata una informativa aggiornata riguardante: a) i protesti cambiari; 2. Le modalità di comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. |
Art. 3. 1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'iscrizione agli albi che abilitano le imprese ad effettuare lavori pubblici o pubbliche forniture, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 1 costituisce requisito necessario per l'iscrizione ai predetti albi abilitanti, e, in ogni caso, per la partecipazione a qualsiasi procedura di aggiudicazione di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni e di servizi. |
Art. 4. 1. L'accesso all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 1 ed alle informazioni ed ai documenti in esso contenuti é pubblico. Si applicano le disposizioni che disciplinano l'accesso al registro delle ditte. |
Art. 5. 1. La presente legge si applica anche ai gruppi europei di interesse economico (GEIE) istituiti con regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, che abbiano la sede legale in Italia. " 1. L'iscrizione ed il deposito degli atti e delle indicazioni relativi al GEIE, prescritti dagli articoli 6, 7 e 10 del regolamento (CEE) n. 2137/85, devono essere effettuati a cura degli amministratori, nel termine di trenta giorni, presso il registro delle imprese e, sempre nello stesso termine, presso il registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione il GEIE ha sede. Se gli amministratori non provvedono, ciascun membro puó provvedervi a spese del GEIE". |
Art. 6. 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e i concessionari di servizi pubblici, in aggiunta alle altre forme di pubblicità previste dalle norme in vigore, sono tenuti a comunicare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro cinque giorni dalla data in cui la relativa delibera é divenuta efficace, tramite apposita scheda informativa e nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7 della presente legge: a) l'assegnazione di incarichi professionali di progettazione per opere, qualora l'importo del singolo incarico sia superiore a 50 milioni di lire; 2. Il contenuto delle schede informative di cui al comma 1 deve essere organizzato a cura delle camere di commercio, indu stria, artigianato e agricoltura in una banca dati informatizzata a carattere nazionale. |
Art. 7. 1. Le modalità di comunicazione e i contenuti delle schede informative di cui all'articolo 6 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. |