Legislatura 15ª - Relazione N. 1817-A (ALLEGATO 3-II PARTE II)

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XV LEGISLATURA ———–

    

Nn. 1817 e 1818-A
 


ALLEGATO 3-II

PARTE II

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (n. 1817)

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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (n. 1818)

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ALLEGATO 3-II

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PARTE II
Dall’articolo 12 all’articolo 40

EMENDAMENTI

al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5ª Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l’esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell’ultima parte del presente Allegato 3-II)

 
 


INDICE

Disegno di legge n. 1817
        –  articolo 12    Pag.    5
        –  articolo 13    »    17
        –  articolo 14    »    30
        –  articolo 15    »    45
        –  articolo 16    »    60
        –  articolo 17    »    65
        –  articolo 18    »    66
        –  articolo 19    »    78
        –  articolo 20    »    80
        –  articolo 21    »    89
        –  articolo 22    »    93
        –  articolo 23    »    103
        –  articolo 24    »    110
        –  articolo 25    »    119
        –  articolo 26    »    131
        –  articolo 27    »    136
        –  articolo 28    »    147
        –  articolo 29    »    151
        –  articolo 30    »    183
        –  articolo 31    »    232
        –  articolo 32    »    238
        –  articolo 33    »    249
        –  articolo 34    »    253
        –  articolo 35    »    266
        –  articolo 36    »    283
        –  articolo 37    »    290
        –  articolo 38    »    300
        –  articolo 39    »    308
        –  articolo 40    »    309
 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (n. 1817)

Art. 12.

12.1 (v. testo 2)

Tecce

        Dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

        «3-bis. Sono abrogati i commi 172 e 176 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis; 9, commi 5 e 6; 10; 20, comma 1-bis; 23, commi 4 e 4-bis; 24, comma 5-ter; 51; 53, comma 4; 71; 75 e 76, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; nonché le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 13-quinquies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui agli articoli 6, comma 3 e 8, comma 4, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

        3-ter. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        “Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla person fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni“.
        3-quater. Nelle more della concreta attuazione di quanto prescritto dal comma 3-ter del presente articolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano altresì efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni di cui all’articolo 20-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e il numero: “2005“, ivi richiamato al comma 2, ovunque compaia, è sostituito dal seguente: “2008“. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia è prorogato al 30 settembre 2008“».

 

12.1 (testo 2) (v. testo 3)

Tecce

        Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. È abrogato il comma 176 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia il testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 296/2006.

        3-ter. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 507/93, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        “I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20 o anche coloro che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore al quantitativo previsto dall’abrogato articolo 20-bis“.
        “3-quater. Nelle more di quanto previsto dal comma 3-ter del presente articolo, il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia è prorogato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza del beneficiario di cui al presente comma“».

 

12.1 (testo 3)

Tecce

Accolto

        Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        3-ter. Dopo l’articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:
        “Art. 20.1.1 - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20 o anche quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento“.
        “2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall’articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio“».

 

12.2

Grassi, Gaggio Giuliani, Tecce, Albonetti

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento per l’importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l’attuazione della direttiva. 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell’interno sono determinate le modalità di ripo ed erogazione dei contributi.

        3-ter. All’articolo 204, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            “a-bis) ad eccezione degli enti locali in stato di dissesto finanziario per il periodo di cui all ’articolo 265, l’ammortamento, anche in caso di rinegoziazione di mutui già in essere, non può avete una durata superiore al massimo del periodo di ammortamento dei beni finanziati, di cui all’articolo 229, comma 7, e in ogni caso non può superare la durata di 30 anni;“».

 

12.3

Cusumano

Respinto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di contenere i costi per la selezione di personale dirigente di II fascia, si dispone la proroga degli effetti normativi dell’articolo 5 della legge n. 145 del 15 luglio 2002 con graduatoria fino ad esaurimento totale delle figure professionali di ispettore generale e di ispettore di divisione ex articolo 15 delle legge n. 88 del 1989».

        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

 

12.4

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa per il personale dei comuni, a decorrere dall’anno 2008 nei comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti il rapporto fra i dipendenti e i residenti non può essere superiore a 1/100. I comuni, che eccedono tale parametro, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto».

 

12.5

Polledri, Castelli, Leoni, Galli

Respinto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: “la provincia di Varese“ sono soppresse le seguenti: “, la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Lecco“».

 

12.6

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. In deroga all’articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2008 l’imposta sul valore aggiunto assolta dai comuni nell’acquisto di beni e servizi per lo svolgimento dei propri servizi istituzionali è detraibile».

        Conseguentemente, alla tabella C, di cui all’articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 3,0 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

 

12.7

Polledri

Accantonato

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 725 e 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società partecipate interamente da enti pubblici locali o territoriali, che siano proprietarie o gestiscano case da gioco autorizzate».

        Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C in misura da conseguire una riduzione di spesa pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

 

12.9 (v. testo 2)

Papania, Adragna, Giambrone, Tecce

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste da testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 75 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale».

 

12.9 (testo 2)

Papania, Adragna, Giambrone, Tecce

Accolto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per l’anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale».

 

12.10

Rossi Fernando, Tecce

Respinto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Gli Enti locali al di sotto dei 5000 abitanti possono introitare, nelle loro entrate correnti, nella misura massima del 10 per cento della previsione di spesa totale, le spese di progettazione qualora la stessa sia svolta dal personale dell’Ente, destinando tali maggiori entrate alla gestione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tale fine».

 

12.11

Maninetti, Poli, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire il comma 2 con il seguente:
    “2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, uno dei quali svolge funzioni di presidente“».

 

12.12

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Nell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 389 del 2003 è inserito il seguente comma 3:
        “3. Nel caso in cui le somme di cui al precedente comma siano investite in titoli emessi da enti regionali, provinciali o municipali, pur contraddistinti da adeguato merito di credito, l’importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non deve eccedere il 25 per cento del totale delle operazioni in essere“».

 

12.13

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 389 del 2003 è sostituito dal seguente:
        “2. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investite in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche, di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all’Unione europea e di Soggetti e/o Enti sovranazionali, che siano necessariamente contraddistinti da un adeguato merito di credito, ovvero non inferiore a BBB/Baa2/BBB, così come certificato dalle agenzie di rating riconosciute a livello internazionale“».

 

12.14

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 448 del 2001 è sostituito dal seguente:
        “2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell’emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l’ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni, dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e del valore attuale del rischio di credito eventualmente assunto dagli enti nel fondo di ammortamento associato ai titoli obbligazionari emessi o rinegoziati. Qualora le ristrutturazioni del debito si traducano in un allungamento della sua durata media finanziaria, la riduzione del valore economico-finanziario di cui sopra deve essere significativa, ovvero pari ad almeno al 2 per cento del valore finanziario delle passività estinte. La durata media del rifinanziamento non deve essere superiore al doppio della durata del debito attuale. Si precisa che la stessa non debba essere comunque inferiore ai cinque e superiore ai dieci anni“».

 

12.0.1

Turigliatto

Accantonato

        Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Stabilizzazione obbligatoria dei precari degli Enti locali)

        1. Le previsioni di cui ai commi 557, 558, 562, 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificate dal comma 1 (emendato) dell’articolo 93 della presente legge si intendono valide anche per gli anni 2008/2010. Al comma 557 le parole: “possono fare riferimento“ sono sostituite con le seguenti: “fanno riferimento“. Al comma 558 le parole: “possono procedere“ sono sostituite dalla seguente: “procedono“. Per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale relativi all’applicazione di quanto previsto dal presente comma. A tutte le amministrazioni pubbliche non statali, che procedano in conformità ai principi di cui all’articolo 93 comma 1 (come modificato) della presente legge verrà corrisposto un contributo a carico del “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici“ pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato. Per tali assunzioni si procederà in deroga alle previsioni di riduzione del personale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».
        Conseguentemente, all’onere si provvede mediante corrispondente riduzione della aabella A, rubrica del MEF.

 

12.0.2

Bianco

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Raccolta informazioni ANCI)

        1. Al fine di migliorare il livello di conoscenza degli indicatori sociali, economici, finanziari, organizzativi, istituzionali, ambientaili e territoriali dei Comuni e delle Città metropolitane, per elevare il grado di trasparenza dei bilanci e dei conti consuntivi, per innalzare il livello della qualità dei servizi erogati dai Comuni, anche attraverso la promozione dello scambio delle migliori prassi e per ottimizzare e semplificare i processi decisionali e di integrazione delle politiche pubbliche, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) rileva, raccoglie, cataloga e divulga le informazioni ed i dati disponibili presso i Comuni e utili agli obiettivi in questione, garantendone l’integrazione e sistematizzazione e mettendoli a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta.

        2. L’ANCI presenta al Parlamento e al Governo un rapporto annuale sullo Stato e sull’evoluzione generale dei Comuni e delle Città metropolitane.
        3. Per le attività di cui al presente articolo è attribuito all’ANCI dal Ministero dell’interno un importo annuo pari ad una percentuale non superiore al 6 per cento dell’incremento registrato annualmente ai sensi dell’articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dalla compartecipazione comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
        4. Con decreto del Ministro per le riforme e per l’innovazione nella Pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell’economia, dell’interno e degli affari regionali e degli enti locali è fissata la percentuale di cui al comma precedente e sono stabilite le modalità per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo».

 

12.0.3

Storace, Losurdo, Morselli

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali relative alla stipula e permanenza
delle convenzioni per la gestione e la riscossione dei tributi locali)

        1. Dopo il comma 4, dell’articolo 145, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) è aggiunto il seguente:

        “4-bis. Gli Enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) possono recedere dalle convenzioni per la gestione e la riscossione dei tributi locali, stipulate dall’Amministrazione comunale con le società miste pubblico-private, e procedere alla organizzazione degli uffici per la gestione diretta dei tributi. L’esercizio del recesso non comporterà alcun onere di natura economica per l’Ente, anche se diversamente stabilito dalla convenzione“.
        2. Dopo il comma 7, dell’articolo 243, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) è aggiunto il seguente:
        “7-bis. Qualora, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), vengano accertate le condizioni strutturalmente deficitarie dell’Ente locale, devono automaticamente considerarsi decadute, alla data del 31 dicembre successivo all’accertamento, tutte le convenzioni per la gestione e la riscossione dei tributi locali stipulate dall’Amministrazione comunale con le società miste pubblico-private. L’Ente locale dovrà pertanto procedere alla organizzazione degli uffici per la gestione diretta dei tributi“».

 

12.0.4

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Dopo l’articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione dei componenti dei Consigli regionali)

        1. All’articolo 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        “1. Il consiglio regionale è composto:
            di 70 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

            di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
            di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
            di 30 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
            e di 20 membri nelle altre regioni“».

 

12.0.5

Saia

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di Polizia locale)

        1. I Comuni e le Province possono procedere alla stabilizzazione del personale di polizia locale con contratto a tempo determinato o formazione, che abbiano lavorato nell’ente negli ultimi due anni, attraverso l’assunzione diretta degli stessi.

        2. I Comuni e le Province che abbiano rispettato il patto di stabilità possono assumere personale nella polizia locale fino alla copertura completa della dotazione organica prevista dai regolamenti dell’ente o dalle leggi regionali.
        3. I Comuni e le Province che non abbiano rispettato il patto di stabilità possono assumere personale nella polizia locale a copertura di quello congedato o licenziato negli ultimi tre anni. Possono altresì inserire nel conteggio totale delle assunzioni nella Polizia locale anche i dipendenti dell’ente, non appartenenti alla Polizia locale, andati in pensione negli ultimi tre anni.
        4. Il personale assunto nella Polizia locale ai sensi della presente legge, per almeno 10 anni, non può essere utilizzato o trasferito, neanche provvisoriamente, o in qualsiasi altro modo comandato, ovvero neanche se rinunciasse o fosse disposta la perdita della qualità giuridica di agente, ad altro servizio dell’ente che non sia quello di polizia locale.
        5. I Comuni e le Province possono trasferire nella Polizia locale anche il personale già dipendente, in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione nella polizia locale, a cui abbia assegnato negli ultimi due anni qualifiche di polizia stradale, polizia giudiziaria e polizia amministrativa».

 

 

Art. 13.

13.1

Collino, Fluttero, Baldassarri, Saporito

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

13.2

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

        Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

13.3

Montalbano, Angius

Ritirato

        Sopprimere l’articolo.

 

13.4/1

Vitali, Marcora, Perrin, Morgando, Pignedoli, Negri, Tonini, Santini, Ghigo, Bornacin, Ramponi, Divina, Ciccanti, Viceconte, Morra

Decaduto

        All’emendamento 13.4 apportare le seguenti modificazioni:

            a) sopprimere il comma 1;

            b) sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

        «2. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.

        3. I criteri di cui al comma 2 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell’indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell’acidità dei terreni, dell’altimetria del territorio comunale con riferimento all’Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni costieri.
        4. Ciascun Comune deve fare parte di una sola formi associativa con personalità giuridica.
        5. Le Regioni con proprie leggi, in attuazione dei criteri fissati dai decreto di cui al comma 1 ed entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento e alla individuazione degli ambiti per la costituzione delle Comunità montane potendo stabilire ulteriori e specifici indicatori. I termini di tutti i successivi adempimenti dovranno essere individuati in modo tale da assicurare la piena attuazione della nuova disciplina a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati successive all’entrata in vigore della legge regionale.
        6. Le Regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, volte a ridurre i componenti dell’organo rappresentativo ed esecutivo delle Comunità montane in misura non inferiore al cinquanta per cento. Il termine per l’adeguamento degli Statuti degli enti associati dovrà essere individuato in modo tale da assicurare l’entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal 1º luglio 2008.
        7. Per il fine di cui al comma 4, le Regioni possono prevedere, predeterminando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere sulla base della consistenza demografica per fasce della Comunità montana in relazione a quella dei Comuni che l’elezione dei consiglieri e del presidente sia effettuata dall’assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i Comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.
        8. Sono fatte salve le norme regionali che abbiano comportato le riduzioni previste dalla lettera a del comma 3, vigenti alla data di entrata in vigore della legge statale di cui al presente articolo.
        9. L’articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, continua ad applicarsi, compatibilmente con i principi stabiliti dal presente articolo e fino alla entrata in vigore delle leggi regionali.
        10. Le leggi regionali dovranno altresì prevedere che a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei comuni associati successive alla data di entrata in vigore della presente legge agli organi delle Comunità montane si applicano le norme del comma 3 dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

            c) al comma 6, sostituire le parole: «70.000.000» con le seguenti: «15.000.000».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri.

        Conseguentemente, all’articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «la spesa di 79 milioni di euro per l’anno 2008 e 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»; all’articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a decorrere dall’anno 2008» con le seguenti: «20 milioni a decorrere dall’anno 2008».

 

13.4/2

Villone, Tibaldi, De Petris, Grassi, Tecce, Battaglia Giovanni, Albonetti

Decaduto

        All’emendamento 13.4 al comma 1, capoverso art. 27, comma 2, alla seconda riga sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «tre rappresentanti»; alla terza riga sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «eletti»; alla quarta riga, dopo la parola: «medesimo» inserire le parole: «, con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze».

 

13.4/3

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Decaduto

        All’emendamento 13.4, comma 1, capoverso «Art. 27» al comma 4, dopo le parole: «tra non meno di sette comuni» inserire le seguenti: «per almeno il 60 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 metri».

        Conseguentemente sostituire le parole: «quindicimila abitanti» con le seguenti: «diecimila abitanti».

 

13.4/4

Polledri, Franco Paolo, Galli

Decaduto

        All’emendamento 13.4 al comma 1, capoverso, «Art. 27», al comma 4 sostituire le parole: «quindici mila» con le seguenti: «ventimila».

 

13.4/5

Polledri, Franco Paolo, Galli

Decaduto

        All’emendamento 13.4, al comma 1, capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 8.

 

13.4 (v. testo 2)

Il Relatore

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 13. - (Comunità montane ed unioni di comuni montani: razionalizzazione e contenimento dei costi) – 1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la rubrica del Capo IV è sostituita dalla seguente: “Unione di comuni montani“;

            b) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

        “Art. 27. - (Natura e ruolo) – 1. Le comunità montane assumono la denominazione di unioni di comuni montani. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse e sono costituite per la valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite nonché per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

        2. L’Unione di comuni montani ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto. L’organo consiliare è composto da un rappresentante per ciascuno dei comuni partecipanti eletto dal rispettivo consiglio tra i componenti della giunta e del consiglio medesimo. L’organo esecutivo è composto al massimo da un terzo dei componenti l’organo consiliare.
        3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente, con funzioni di rappresentanza, dell’unione di comuni montani scelto tra i sindaci dei comuni interessati.
        4. La Regione individua gli ambiti per la costituzione delle unioni di comuni montani, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della unione dei comuni montani avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, tra non meno di sette comuni montani. Non possono far parte delle unioni di comuni montani i capoluoghi di provincia, i comuni costieri e i comuni con popolazione complessiva superiore a quindicimila abitanti.
        5. I criteri di cui al comma 4 valgono ai fini della costituzione delle unioni di comuni montani e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta per il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l’individuazione dei territori da considerare montani.
        6. La legge regionale disciplina le unioni di comuni montani stabilendo in particolare:

            a) le modalità di approvazione dello statuto;

            b) le procedure di concertazione;
            c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
            d) i criteri di ripartizione tra le unioni di comuni montani dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea;
            e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

        7. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una unione di comuni montani sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.

        8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza regionale e delle unioni di comuni montani le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell’ambito territoriale delle singole unioni di comuni montani fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell’andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell’utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica“.

        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di appartenere alla comunità montana i comuni:
            a) capoluoghi di provincia;

            b) costieri;
            c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

        3. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono, altresì, soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nel comma precedente, risultano costituite da meno di sette comuni. Entro il 30 giugno 2008, le unioni di comuni montani provvedono ad apportare le modifiche allo statuto necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge; decorso inutilmente tale termine, ogni atto adottato in assenza di tali modifiche è nullo e privo di efficacia.

        4. Le regioni provvedono, entro il 30 aprile 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle comunità montane di cui al comma 3.
        5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell’interno presentano al Parlamento una relazione sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
        6. A decorrere dall’anno 2008 il fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di euro 70.000.000 annui, corrispondenti alle minori spese derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

        Conseguentemente, all’articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti «la spesa di 67,200 milioni di euro per l’anno 2008 e 27,200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»; ed ancora conseguentemente, all’articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a decorrere dall’anno 2008» con le seguenti «20 milioni a decorrere dall’anno 2008».

 

13.4 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 13. - (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi). – 1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        “Art. 27. - (Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi). – 1. Le comunità montane sono unioni di comuni costituite per l’esercizio di funzioni attribuite dalla legge ovvero conferite dai comuni, nonché per l’esercizio associato delle funzioni comunali, ai fini della valorizzazione delle zone montane. Esse possono estendersi in territori appartenenti anche a province diverse.

        2. La comunità montana ha un organo consiliare e un organo esecutivo le cui modalità di elezione sono disciplinate dallo statuto.
        3. La Regione individua gli ambiti per la costituzione comunità montane, in modo da assicurare gli interventi per la valorizzazione della, montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) previsione che la costituzione della comunità montana avvenga con provvedimento del Presidente della Giunta regionale tra almeno sette comuni non meno della metà dei quali debbono essere comuni situati per almeno l’ottanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di cinquecento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di cinquecento metri. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri. Gli altri comuni debbono essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. La costituzione della comunità montana può avvenire tra meno di sette comuni qualora per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione della stessa con almeno sette comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

            b) esclusione dalle comunità montane dei capoluoghi di provincia, dei comuni costieri e dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

        4. I criteri dì cui al comma 3 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

        5. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

            a) le modalità di approvazione dello statuto;

            b) la composizione degli organi rappresentativi, in modo da garantire la presenza delle minoranze, e fermo restando che i comuni non possono indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita da tutti i consiglieri dei comuni che eleggono i componenti dell’organo rappresentativo con voto limitato;
            c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
            d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea;
            e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

        6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali“.
        2. Le Regioni provvedono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 27, commi 4 e 6, lettera a), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo.

        3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, nei termini fissati, cessano comunque di appartenere alla comunità montana i comuni:

            a) capoluoghi di provincia;

            b) costieri;
            c) con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
            d) non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 4 e 6, lettera a), dell’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

        4. Nel medesimo termine di cui al comma 2 sono soppresse le comunità montane che risultano costituite da meno di sette comuni, anche in conseguenza di quanto previsto dal comma 3.

        5. Le regioni provvedono, entro il 30 giugno 2008, a disciplinare gli effetti conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e dalla soppressione delle comunità montane di cui al comma 4, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle comunità montane, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni provvedono altresì a disciplinare, fino all’adozione o comunque in mancanza delle predette determinazioni, la successione in tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni cui si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
        6. Dall’attuazione del presente articolo le Regioni devono conseguire economie di spesa non inferiori a 33,4 milioni di euro per l’anno 2008, ed a 66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
        7. Il Fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
        8. Le maggiori economie di spesa rispetto a quelle previste dal comma 6, accertate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, sono destinate al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni.
        9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell’interno presentano al Parlamento una relazione sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

        Conseguentemente, all’articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 80,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010»;

        ed ancora conseguentemente all’articolo 16, comma 2, sostituire le parole: «34 milioni a decorrere dall’anno 2008» con le seguenti: «20 milioni a decorrere dall’anno 2008».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –  29.400;

            2009:    –  56.800;
            2010:    –  56.800.

 

13.5

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Tonini, Negri, Rubinato

Respinto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 13. – (Contenimento dei costi nelle Comunità montane). – 1. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei comuni montani.

        2. I criteri di cui al comma precedente tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell’indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell’acclività dei terreni, dell’altimetria del territorio comunale con riferimento all’Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle effettività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i comuni costieri.
        3. Le regioni con proprie leggi, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento e alla individuazione degli ambiti per la costituzione delle comunità montane.
        4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, volte a ridurre i componenti dell’organo rappresentativo ed esecutivo delle comunità montane in misura non inferiore al quaranta per cento.
        5. Per il fine di cui al comma 4, le Regioni possono prevedere, predeterminando il numero dei consiglieri comunitari da eleggere sulla base della consistenza demografica per fasce della Comunità montana in relazione a quella dei Comuni, che l’elezione dei consiglieri e del presidente sia effettuata dall’assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

13.6

Del Pennino

Respinto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. Sono soppressi gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull’ordinamento per gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di conseguenza i trasferimenti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera a del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 sono ridotti dell’importo indicato al successivo comma 5.

        2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni individuano, concordandoli nelle sedi concertati ve di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli adempimenti conseguenti a quanto previsto dal comma 1 e assegnano le funzioni e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali delle soppresse comunità montane e isolane ai comuni a unioni di comuni, o alla provincia. I soggetti cui sono assegnate funzioni e risorse delle disciolte comunità montane e isolane succedono ad ogni effetto, anche processuale, alla comunità montana o isolana soppressa, nel rispetto dei principi di solidarietà attiva e passiva per quanto concerne i rapporti obbligatori.
        3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle Unioni dei Comuni in misura non inferiore alla metà.
        4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali coordina, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, una verifica sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento con una relazione.
        5. A decorrere dall’anno 2008 il fondo ordinario e il fondo consolidato di cui all’articolo 34 comma 1 lettere a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti di euro 225.847.000 annui, corrispondenti ai contributi delle comunità montane soppresse».

 

13.8

Morra, Ferrara

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, copoverso «Art. 27», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «tra non meno di tre comuni situati per almeno il 50 per cento», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tra non meno di tre comuni che abbiano il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non inferiore a cinquecento metri ed abbiano almeno il cinquanta per cento della loro superficie che sia montana e/o svantaggiata, classificata secondo le direttive CEE.».

 

13.9

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Al comma 1, capoverso «Art. 27», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «tre comuni» con le seguenti: «cinque comuni», sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: « 90 per cento» e le parole «cinquecento metri altitudine» con le seguenti: «seicento metri altitudine», e sostituire, inoltre, le parole: «50 per cento della loro superficie» con le parole: «75 per cento della loro superficie».

 

13.10

Polledri, Franco Paolo, Galli

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 3 sopprimere il penultimo periodo.

 

13.11

Polledri, Franco Paolo, Galli

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai territori compresi nelle province montane».

 

13.0.1

Del Pennino

Respinto

        Dopo l’articolo 13, è inserito il seguente

«Art. 13-bis.

        1 Al quinto comma dell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono soppresse le parole: “dalle comunità montane e isolane“.

        2. All’articolo 7, comma 1, secondo periodo, della legge 5 giugno 2003 n. 131 sono soppresse le parole: “e comunità montane“.
        3. All’articolo 7, comma 1, quarto periodo, della legge 5 giugno 2003 n. 131 sono soppresse le parole: “le comunità montane“.
        4. All’articolo 2, comma 1 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “le comunità montane“.
        5. All’articolo 58, comma 1 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “presidente e componente degli organi delle comunità montane“.
        6. All’articolo 66, del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “presidente o di assessore della comunità montane“.
        7. All’articolo 77, 2º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane“.
        8. All’articolo 1º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “delle comunità montane“.
        9. All’articolo 79, 2º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “ai presidenti delle comunità montane“.
        10. All’articolo 79, 3º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “delle comunità montane“.
        11. All’articolo 79, 4º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “delle comunità montane“ e “presidenti delle comunità montane“.
        12. All’articolo 82, 1º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “il presidente della comunità montana“ e “delle comunità montane“.
        13. All’articolo 82, 2º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “e delle comunità montane“.
        14. All’articolo 82, 8º comma lettera c) del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “e delle comunità montane“ e “o alla popolazione montana della comunità montana“.
        15. All’articolo 86, 1º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “per i presidenti delle comunità montane“.
        16. All’articolo 86, 5º comma del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sopprimere le parole: “le comunità montane“.
        17. Sono altresì soppresse tutte le norme di legge statale incompatibili per l’articolo 13 della presente legge».

 

 

Art. 14.

14.1

Collino, Fluttero, Baldassarri, Saporito

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

 

14.2/1

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Accantonato

        All’emendamento 14.2, al comma 1, capoverso «art. 14», sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto,» e»;

            b) al comma 3 sostituire le parole: «partecipazione a consigli e commissioni» con le seguenti: «partecipazione ai consigli. La partecipazione alle commissioni non da diritto a percepire gettoni di presenza.»;
            c) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «8. All’articolo 17 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        2-bis. Sono organi di governo di circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente:
        Il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e:
            da massimo 25 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

            da massimo 18 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

        Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali. Per la carica di presidente di circoscrizione può. essere prevista un’indennità massima pari a quella spettante al consigliere comunale. Per la carica di consigliere circoscrizionale è corrisposta un’indennità massima pari ad un quinto di quella spettante al consigliere comunale.
            c) il comma 3 è abrogato;

            d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «5-bis. La popolazione residente in ogni singola circoscrizione non può essere inferiore 60.000 abitanti».».

        9. L’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

    –«Art. 37. – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
            a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

            b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
            c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
            d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
            e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
            f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
            g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
            h) da 10 membri negli altri comuni.

        2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia  e:
            a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti;

            b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 abitanti;
            c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
            d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
            e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
            f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;
            g) da 20 nelle altre province.

        3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l’intera provincia.

        4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale».

 

14.2/2

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Accantonato

        All’emendamento 14.2, al comma l, capoverso «art. 14», al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «le parole: “un terzo“ sono sostituite dalle seguenti: “un quarto, arrotondato per difetto,“ e».

 

14.2/3

Vitali, Tecce, Montino

Dichiarato inammissibile limitatamente alle lettere b) e d), accantonato per la parte restante

        All’emendamento 14.2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All’articolo è aggiunto il seguente periodo: »Il decreto ministeri aIe di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, va adottato entro i sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento, i trattamenti di cui al comma 8 sono temporaneamente integrati, salvo conguaglio, del cinque per cento annuo a decorrere dal giorno successivo alla mancata adozione nel termine.»;

            b) al comma 3, lettera c), capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.»;
            c) sopprimere la lettera d);
            d) sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. L’articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
        4-bis. 1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
        2. In ciascun comune l’Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale ufficiale del Governo.

        3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell’Ufficio elettorale comunale.
        4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.
        5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario o impiegato del comune.
        6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano.
        7. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato all’Ufficiale elettorale».
        L’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

        24. 1. A ciascun componente ed al segretario della commISSIOne elettorale circondariale è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza di importo non superiore a euro 30, al lordo delle ritenute di legge, per la partecipazione alle riunioni delle commissioni, che non possono superare il numeri di quattro mensili, salvo nel mese di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi e nel mese di svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie, nei quali tale limite è elevato a dieci.
            e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        “4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1 aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l’ambito provinciale. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione“.».

 

14.2/4 (v. testo 2)

Villone, Tibaldi, Grassi, Tecce, Battaglia Giovanni, Albonetti

        All’emendamento 14.2, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «delle unioni di comuni» aggiungere le seguenti: «, i presidenti dei consigli circoscrizionali delle città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti».

 

14.2/4 (testo 2)

Villone, Tibaldi, Tecce, Battaglia Giovanni, Albonetti

Accantonato

        All’emendamento 14.2, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «delle unioni di comuni» aggiungere le seguenti: «, i presidenti dei consigli circoscrizionali delle città metropolitane di cui all’articolo 22 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

 

14.2/5

Tecce, Albonetti, Grassi

Accantonato

        All’emendamento 14.2, apportare le seguenti modifiche:

            «al comma 2, sopprimere la lettera b);

            al comma 3, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un terzo».

 

14.2/6

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Accantonato

        All’emendamento 14.2, al comma 1, capoverso articolo 14, al comma 3, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: «partecipazione a consigli e commissioni» con le seguenti: «partecipazione ai consigli. La partecipazione alle commissioni non da diritto a percepire gettoni di presenza».

 

14.2/7

Polledri, Franco Paolo, Galli

Accantonato

        All’emendamento 14.2, al comma 3, sopprimere la lettera d).

 

14.2/8

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Accantonato

        All’emendamento 14.2, al comma l, capoverso «art. 14», aggiungere, in fine, il seguente:

        «8. All’articolo 17 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 le parole: “100.000 abitanti“ sono sostituite dalle seguenti: “250.000 abitanti“;

            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        “2-bis. Sono organi di governo di circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente:
            Il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e:
                da massimo 25 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti

                da massimo 18 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

        Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un’indennità massima pari a quella spettante al consigliere comunale. Per la carica di consigliere circoscrizionale è corrisposta un’indennità massima pari ad un quinto di quella spettante al consigliere comunale“.
            c) il comma 3 è abrogato;

            d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        “5-bis. La popolazione residente in ogni singola circoscrizione non può essere inferiore 60.000 abitanti“».

 

14.2/9

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Accantonato

        All’emendamento 14.2, al comma 1, capoverso »art. 14», aggiungere, in fine, il seguente:

        «8. L’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
    –“Art. 37. – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
            a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

            b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
            c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
            d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
            e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
            f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
            g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
            h) da 10 membri negli altri comuni.

        2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia  e:
            a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti;

            b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 abitanti;
            c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
            d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
            e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
            f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;
            g) da 20 nelle altre province.

        3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l’intera provincia.

        4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale“«.

 

14.2

Il Relatore

Accantonato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 14. - 1. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: “sedici“ è sostituita dalla seguente: “dodici“.

        2. All’articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: “Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2“ sono sostituite dalle seguenti: “I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province“;

            b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa, anche parziale, non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86.“

        3. All’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti.“;
            b) i commi 4 e 6 sono soppressi;
            c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:

                “c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle unioni di comuni montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del cinquanta per cento dell’indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle unioni di comuni montani“.
            d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee“.

        4. L’articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:

        “Art. 83. (Divieto di cumulo) – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

        2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche“.

        5. L’articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:         “Art. 84. - (Rimborso spese di viaggio). – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

        2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
        3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.“.

        6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa, comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dopo il 1º aprile 2008, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata.

        7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale comunale. L’incarico di componente delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale“».

 

14.3

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 14. - 1. Al fine del contenimento delle spese connesse al funzionamento degli enti locali è demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione della disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali e circoscrizionali con l’obiettivo della riduzione dei costi pari al venti per cento».

 

14.5

Del Pennino

Respinto

        Sostituire il comma 1, con il seguente seguente:

        «L’articolo 17 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

        1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle furizioni delegate dal comune in corrispondenza di ambiti ottimali per le esigenze della cittadinanza in misura non superiore a cinque per i comuni aventi una popolazione fino a 500.000, non superiore a otto per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti e non superiore a dieci per i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
        2. L’organizzazione, le funzioni e le modalità di elezione degli organi delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
        3. Lo statuto può prevedere, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, particolari forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tale forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statuataria».

 

14.7

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono all’adeguamento dei propri statuti e alla soppressione delle circoscrizioni.».

 

14.11

Del Pennino

Respinto

        Al comma 7, sopprimere le parole: «delle comunità montane e»

 

14.12

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Aggiungere in fine il seguente comma:

        «7-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale, provinciale e comunale ed il relativo personale».

        Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

14.13

Del Pennino

Respinto

        Aggiungere il seguente comma:

        «8. L’articolo 83 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente: “I parlamentari nazionali o europei nonché i consiglieri regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo».

 

14.0.4

Pastore, Vegas, Azzollini

Accantonato

        Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ulteriori norme sulla riduzione dei costi impropri della politica)

        1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 21, comma 3, lettera e), sono soppresse le parole: “di norma“;

            b) all’articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: “i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia,“;

            2) al comma 2, secondo periodo, la parola: “terzo“ è sostituita dalla seguente: “quarto“;
            3) il comma 4 è soppesso;
            4) al comma 8, lettera c), sono soppresse le parole: “e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità“;
            5) al comma 8, lettera e), la parola: “dieci“ è sostituita dalla seguente: “venticinque“;
            6) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        «11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata. alla dimostrazione della effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. In via transitoria, la relativa disciplina viene dettata dall ’ufficio di presidenza dei consigli“.
            c) all’articolo 234, comma 3, la cifra: “15.000“ è sostituita dalla seguente: “300.000“ e la parola: “assoluta“ è sostituita dalle seguenti: “dei due terzi“.
        2. All’articolo 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il numero dei sottosegretari non può comunque mai essere complessivamente superiore al doppio del numero dei ministri“.

        3. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n . 233, è abrogato».

 

14.0.5

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. All’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: “hanno“ sono aggiunte le seguenti: “la facoltà di avvalersi di“».

 

14.0.6

Bordon, Manzione

Ritirato

        Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Nuove norme in materia di formazione del Governo. Riduzione
del numero dei componenti)

        1. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successi ve modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.

        2. Si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titolo I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
        3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l’organizzazione dei Ministeri secondo le disposizioni di cui al presente articolo».

 

14.0.7

Manzione, Bordon

Ritirato

        Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Nuove norme in materia di formazione del Governo. Riduzione
del numero dei componenti)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione del Governo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

        2. I Ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:

            a) Ministero degli affari esteri;

            b) Ministero dell’interno;
            c) Ministero della giustizia;
            d) Ministero della difesa;
            e) Ministero dell’economia e delle finanze;
            f) Ministero delle attività produttive;
            g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
            h) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
            i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
            l) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
            m) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
            n) Ministero per i beni e le attività culturali.

        3. Per ciascun Ministero possono essere nominati fino a due Sottosegretari. Fanno eccezione i Ministeri degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e delle finanze, per ciascuno dei quali il numero massimo di Sottosegretari è stabilito in tre.

        4. Possono essere nominati fino a sei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra di essi è individuato il Sottosegretario con delega alla tutela dei consumatori e dei diritti diffusi.
        5. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.
        6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titoli I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
        7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l’organizzazione dei Ministeri e dei rispettivi Sottosegretariati secondo le disposizioni di cui al presente articolo».

 

14.0.8

Bordon, Manzione

Ritirato

        Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Norme sulla formazione del Governo)

        1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006; e successive modificazioni.

        2. In prima applicazione il governo adegua la struttura e l’organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. A seguito dell’adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell’equilibrio di genere».

 

 

Art. 15.

15.1/1

Sodano, Confalonieri, Tecce, Albonetti

Decaduto

        All’emendamento 15.1, al comma 2-bis sopprimere le parole: «servizio idrico integrato e» e le parole: «rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e».

        Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
        «2-ter-b. Per la gestione del servizio idrico integrato gli ambiti territoriali ottimali sono costituiti come consorzi tra comuni, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I componenti dei consorzi potranno essere i sindaci o loro delegati senza recepire alcun emolumento».

 

15.1 (v. testo 2)

Il Relatore

        Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nel quadro di un riassetto generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le Autorità d’ambito territoriale, di cui rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e 201 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse a far data dal 1º luglio 2008.

        2-ter. Entro il termine di cui al comma 2-bis, le regioni procedono alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni di gestione alle province di riferimento, che possono svolgerle anche in forma associata.
        2-quater. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, come accertati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sono destinati alla riduzione delle tariffe dei servizi».

 

15.1 (testo 2)/1

Vegas, Baldassarri

Accantonato

        Sostituire l’emendamento 15.1 (testo 2) con il seguente:

        «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nel quadro di un riassetto generale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, le Autorità d’ambito territoriale, di cui rispettivamente agli articoli 147 e seguenti e 201 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse a far data dal 1º luglio 2008.

        2-ter. Entro il termine di cui al comma 2-bis, le regioni procedono alla ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni di gestione alle province di riferimento, che possono svolgere anche in forma associata.
        2-quater. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, come accertati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sono destinati alla riduzione delle tariffe dei servizi».

 

15.1 (testo 2)/2

Barbato

Accantonato

        All’emendamento 15.1 (testo 2), al comma 2-bis, dopo le parole: «procedono entro il 1º luglio 2008» inserire le parole: «fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere,».

        Sopprimere il comma 2-ter.

 

15.1 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

        Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni, nell’esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell’efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:
            a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

            b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione del presente comma, come accertate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

        2-ter. Alla data del 1º luglio 2008, ove le Regioni non abbiano proceduto alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali nel rispetto dei principi di cui al comma 2-bis, gli organi delle Autorità di ambito territoriale per il servizio idrico integrato e per la gestione dei rifiuti sono sciolti, e le rispettive competenze sono trasferite alle province che le svolgono, anche in forma associata, fino al completamento del processo di cui al medesimo comma».

 

15.0.1

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione dei prefetti ed il trasferimento delle funzioni ad altri organi secondo le disposizioni dei commi seguenti.

        2. Sono abrogati:

            a) l’articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute;

            b) l’articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente l’autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze;
            c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l’adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze;
            d) l’articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l’autorizzazione alla rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico;
            e) l’articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località;
            f) l’articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1956, n. 1326, concernente l’autorizzazione ai reparti di polizia stradale di eseguire servizi di scorta a pagamento per conto di enti pubblici e di privati;
            g) l’articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza;
            h) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
            i) l’articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente il ricorso al prefetto avverso un provvedimento di prevenzione del questore;
            l) l’articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilità;
            m) l’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non sia attribuita ad una specifica amministrazione;
            n) l’articolo 40 del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente l’autorizzazione ai servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali od altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose;
            o) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l’istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
            p) l’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti;
            q) l’articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico;
            r) l’articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l’istituzione di separate anagrafi autonome;
            s) l’articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente la istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano;
            t) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, concernente il 13o censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7º censimento generale dell’industria e dei servizi;
            u) il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
            v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 settembre 1994, n. 614, recante norme per l’iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

        3. All’articolo 70 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: “elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse“ sono soppresse;

            b) il comma 2 è abrogato.

        4. All’articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: “elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto“ sono soppresse.

        5. All’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        “I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell’esproprio per grave necessità non è transitoria“.

        6. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

            a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall’articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

            b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all’ordine di esecuzione delle ordinanze anche all’esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall’articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
            c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall’articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
            d) l’esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l’autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
            e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l’accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l’accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;
            f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 14 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1982;
            g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all’articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
            h) l’attuazione da parte delle Forze dell’ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l’adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l’addestramento e l’impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell’istruzione e l’addestramento di volontari per la protezione civile, l’autorizzazione all’impiego di volontari, l’attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
            i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;
            l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell’interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall’articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
            m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all’articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
            n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l’autorizzazione all’ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l’autorizzazione all’estradizione dall’Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
            o) l’avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave ed urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
            p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell’alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 1992, n. 574;
            q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
            r) l’istruttoria per l’acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;
            s) l’invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all’articolo 15 della legge 10 aprile 1981, n. 121;
            t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall’articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
            u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall’articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
            v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
            z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
            aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, di funzionamento degli stessi, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione e dei Consigli territoriali per l’immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
            bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        7. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:
            a) l’autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l’autorizzazione per l’anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

            b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nconché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;
            c) l’approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall’articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
            d) la determinazione dei criteri per l’impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;
            e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l’esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all’igiene, all’edilizia ed alla polizia locale, prevista dall’articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
            f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;
            g) l’istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
            h) l’istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;
            i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafi ci e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall’articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
            l) l’istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all’articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;
            m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall’articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

        8. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:
            a) l’emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall’articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

            b) l’emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l’autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, come modificato dall’articolo 2 della presente legge;
            c) l’approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall’articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
            d) il rilascio dell’autorizzazione all’associazione di enti per la nomina delle guardie private, previsto dall’articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
            e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
            f) l’emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi ed altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
            g) la partecipazione al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, di cui all’articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
            h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
            i) la vigilanza sull’esecuzione degli accordi di programma, prevista dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
            l) la vigilanza sull’attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all’articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
            m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;
            n) la fissazione della data delle elezioni, di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;
            o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all’articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;
            p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
            q) l’autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall’articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
            r) l’emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall’articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
            s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all’articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 82, e successive modificazioni;
            t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
            u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all’articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
            v) l’istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l’approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell’elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l’omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l’omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d’acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all’esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;
            z) il rilascio della licenza di attingimento dell’acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
            aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all’apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l’ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, di intesa con l’ente provinciale per il turismo, sull’osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;
            bb) la vigilanza, di intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull’osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;
            cc) l’autorizzazione all’apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell’autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
            dd) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall’articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
            ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 21, e successive modificazioni;
            ff) il rilascio di porto d’armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l’arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d’armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l’autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplodenti, previsti dagli articoli 44,45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
            gg) il rilascio della licenza di porto d’armi previsto dall’articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
            hh) il rilascio della licenza per l’importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell’Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
            ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l’approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
            ll) le competenze generali in materia di protezione civile, l’esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l’individuazione degli enti per l’istruzione e l’addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l’autorizzazione all’impiego dei volontari, l’attivazione degli organismi di protezione civile, l’invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
            mm) il ricorso contro il provvedimento della iscrizione d’ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
            nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
            oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all’esercizio del diritto di sciopero, di cui all’articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;
            pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;
            qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall’articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
            rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario ad acta in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell’esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l’arredamento delle varie sezioni, previsto dall’articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
            ss) la nomina del commissario ad acta in caso di ritardo nell’adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
            tt) le competenze previste dal regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;
            uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l’adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave ed urgente necessità, previsti dagli articoli 39,54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
            vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l’adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

        9. La tenuta dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

        10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.
        11. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intenda continuare ad essere impiegato nell’amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell’interno con l’indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        12. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell’interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.
        13. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti».

 

15.0.2

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1º aprile 1981, n. 121.

        2. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuate le rispettive funzioni e le modalità del loro svolgimento».

 

15.0.3

Il Relatore

Dichiarato inammissibile limitatamente alle parole da: «nel limite» fino a: «riduzione», ritirato per la parte restante

        Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per la lotta alla immigrazione clandestina)

        1. Per la attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3603 del 30 luglio 2007, il Ministro dell’interno è autorizzato alla spesa di 19,100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e di 17,500 milioni di euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione, nel limite di 6 milioni di euro, degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell’interno nell’ambito dell’unità previsionale di base “Immigrati, profughi e rifugiati“ e, per la restante parte, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

15.0.6

Amati, Calvi, Magistrelli

Respinto

        Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

        1. All’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), le parole: “30 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento“;

            b) alla lettera b), le parole: “5 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento“».

 

 

Art. 16.

16.1

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Tonini, Negri, Rubinato

Ritirato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 16. - (Sviluppo della montagna). – 1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 84 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

        2. Il Fondo è prioritariamente utilizzato: per le azioni in campo energetico volte alla promozione e allo sviluppo delle risorse alternative rinnovabili; per gli interventi di carattere infrastrutturale nei territori montani al fine di ridurre il divario con gli altri territori; per il sostegno alla salvaguardia, dotazione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona e alle imprese; per il confenzionamento di progetti e programmi finanziati con le risorse dell’Unione Europea.».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

16.2

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Tonini, Negri, Rubinato

Ritirato

        Sostituire il comma 1, con i seguenti:

        «1. Per realizzare una strategia complessiva di difesa, conservazione e valorizzazione della natura, di sviluppo ecosostenibile e adeguamento infrastrutturale del sistema delle zone di montagna, ispirata ai principi e agli obiettivi della Carta Europea della Montagna e del Trattato che adotta la Costituzione per l’Europa, con particolare riferimento allo sviluppo del turismo, fondato sulla valorizzazione dei beni culturali, archeologici e ambientali e alla tutela del paesaggio e con il rilancio dell’artigianato locale, delle attività agrituristiche e agro silvo pastorali tradizionali, la Conferenza Unificata, attraverso un’intesa, ai sensi del decreto legislativo n. 281/1997, da sottoscrivere entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definirà le modalità per l’elaborazione e l’attuazione di un documento unico di Programmazione Interregionale per la Montagna (DUPIMONT). L’intesa darà priorità al recupero e alla valorizzazione dell’ambiente attraverso le linee di intervento che saranno individuate nel DUPIMONT. Quest’ultimo sarà redatto sulla base dei diversi programmi, predisposti dalle Regioni e Province autonome in sinergia con Comuni, Comunità montane e Parchi. Il Documento, in conformità al principio di sussidiarietà, integrerà la programmazione regionale e locale e sarà definito nel rispetto delle norme e dei piani regionali, delle province autonome e di quelli delle autonomie locali.

        1-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Il fondo finanzia interventi specifici individuati, in particolare, sugli assi strategici:

            a) salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell’ambiente naturale ed antropico;

            b) miglioramento della qualità e quantità dei servizi al cittadino;
            c) promozione e sostegno dello sviluppo economico;
            d) sviluppo e ottimizzazione della produzione, gestione e distribuzione dell’energia;
            e) promozione e sviluppo di nuove tecnologie e reti immateriali, con particolare attenzione a privilegiarne la dimensione di rete, intraregionale, interregionale ed internazionale.

        All’erogazione del fondo si provvede sulla base del DUPIMONT elaborato secondo l’intesa approvata dalla Conferenza Unificata di cui ai comma precedente.».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

16.3

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Le dotazioni finanziarie del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono determinate in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008».

 

        All’articolo 68, sopprimere il comma 2;

 

        all’articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;

 

        all’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

 

16.5

Tonini, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Rubinato

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri un contributo annuo di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.».

        Conseguentemente, dopo il comma 2, sostituire le parole: «34 milioni» con le seguenti: «28 milioni».
        Conseguentemente all’Allegato A di cui all’articolo 82, comma 3, sopprimere la voce: «1. Ente italiano per la montagna (E.I.M.) - Istituito con la legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 1279».

 

16.6

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 2, al primo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, di cui 10 milioni destinati alle isole in cui insistono Centri Permanenti Temporanei.».

 

16.7

Ferrante, Piglionica, Mongiello, Bruno, Scarpetti, Ronchi, Molinari

Accolto

        Al comma 2 dopo le parole: «la qualità della vita nelle suddette zone,» sono inserite le seguenti: «assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete “Natura 2000“, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all’utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all’efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi,».

 

16.8

Losurdo

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 le parole: “50 milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti “50 mila euro“;

            b) al comma 2 le parole: “lire 300 milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “300 mila euro“».
            c) al comma 2 è aggiunto: «nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno aver affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».

 

16.9

Giaretta, Rubinato, Bobba

Respinto

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007 n. 81 è integrato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008:    –  20.000;

            2009:    –  20.000;
            2010:    –  20.000.

 

16.0.1

Montalbano

Dichiarato inammissibilie

        Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

        «1. Al terzo comma dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunta, in fine, la seguente frase: “Le Regioni hanno altresì la facoltà di stabilire per le ONLUS la riduzione dell’aliquota o l’esenzione dal pagamento dell’imposta e dai connessi adempimenti“».

 

 

Art. 17.

17.1

Franco Paolo, Stiffoni, Polledri, Divina, Leoni, Galli, Davico

Respinto

        Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. Il Fondo per i comuni svantaggiati confinanti con le regioni a statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l’Austria di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di venti milioni di euro per l’anno 2008.

        3-bis. Nel Fondo per i comuni svantaggiati di cui al comma 1 sono inseriti i comuni limitrofi e i comuni confinanti cui viene assegnato un finanziamento di dieci milioni di euro per l’anno 2008».

        Conseguentemente: alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

 

17.2

Franco Paolo, Stiffoni, Polledri, Divina, Leoni, Galli, Davico

Respinto

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il Fondo per i comuni svantaggiati confinanti con le regioni a statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l’Austria di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di venti milioni di euro per l’anno 2008».

 

17.3

Franco Paolo, Stiffoni, Polledri, Divina, Leoni, Galli, Davico

Respinto

        Al comma 3, sostituire le parole: «20 milioni di euro», con le seguenti: «40 milioni di euro».

        Conseguentemente alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

 

Art. 18.

18.1

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

 

18.2

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle Regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 in funzione dell’attuazione del patto di stabilità interno in materia sanitaria».

        Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, con il supporto dell’advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro,».
        Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le risorse disponibili sono ripartite tra le Regioni interessate in proporzione all’entità dei debiti contratti e alla popolazione residente».

 

18.3

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, versano il 20% dell’importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateaIe in un periodo non superiore a trenta anni. Per gli imprenditori che già hanno aderito alla rateizzazione di cui all’articolo 10, comma 34 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 gli importi delle rate sono adeguati in conseguenza alle disposizioni di cui al presente comma. I produttori interessati aderiscono alla rateizzazione di cui sopra, presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L’istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell’organo giurisdizionale adito. A seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, i giudizi pendenti alla data di conversione in legge del presente decreto legge innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, sono estinti d’ufficio, con compensazione delle spese tra le parti.».
        Conseguentemente:

        all’articolo 18, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «9.100 milioni di euro» con le seguenti: «7.500 milioni di euro».

 

18.4

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente)

        1. Per l’anno 2008 è concesso un contributo mensile dell’importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.

        2. Il contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l’onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
        3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.
        4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
        5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
        6. L’entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell’ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

        Conseguentemente:

        All’articolo 18, sostituire le parole «9.100 milioni di euro» con le seguenti: «6.100 milioni di euro».

 

18.5

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, versano il 50% dell’importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateaIe in un periodo non superiore a trenta anni. Per gli imprenditori che già hanno aderito alla rateizzazione di cui all’articolo 10, comma 34 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 gli importi delle rate sono adeguati in conseguenza alle disposizioni di cui al presente comma. I produttori interessati aderiscono alla rateizzazione di cui sopra, presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L’istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell’organo giurisdizionale adito. A seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, i giudizi pendenti alla data di conversione in legge del presente decreto legge innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, sono estinti d’ufficio, con compensazione delle spese tra le parti.».
        Conseguentemente:

        all’articolo 18, comma 1, lettera a), sostituire le parole «9.100 milioni di euro» con le seguenti: «8.100 milioni di euro».

 

18.7

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Al comma 2, sostituire il periodo: «in un periodo non superiore a trenta anni» con il seguente: «in un periodo non superiore a dieci anni con il periodo».

 

18.8

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato».

 

18.9

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Nelle Regioni che accedono alle anticipazioni statali di cui al presente articolo, le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono elevate, rispettivamente, all’1,4 e al 2 per cento».

 

18.10

De Poli

Respinto

        Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All’articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
            le parole: “99.082 milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l’anno 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “101.986 milioni di euro per l’anno 2008 e in 105.278 milioni di euro per l’anno 2009“.»

        Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell’80% di tutte le rubriche dell’allegata tabella A. Ridurre del 10% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».
        Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.

        1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

18.12

Pistorio

Respinto

        Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al comma 786, lettera b), quarto periodo della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi“.»

        Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 2 per cento a decorrere dall’anno 2008.

 

18.0.1 (v. testo 2)

Ripamonti, Del Pennino

        Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis.

(Istituzione del Registro Speciale dei simboli di partito
e relativo contributo annuale)

        1. È istituito presso il Ministero dell’Interno un Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

        2. In ogni elezione, amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull’uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli iscritti nel «Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito» senza l’autorizzazione del legale rappresentante pro-tempore del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non è altresì ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni, loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro Speciale di simboli/contrassegni presso il Ministero dell’Interno.
        3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di Partiti e/o Movimenti Politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento, da un Gruppo Parlamentare, anche se risultante da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, purché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno 90 giorni prima dell’approvazione della presente legge. Ai Partiti o movimenti politici ammessi, alla registrazione, è consentito altresì, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedente legislatura.
        4. Ogni partito o movimento politico che avrà effettuato la registrazione ai sensi del precedente comma 3 dovrà versare, in un fondo appositamente costituito dal Ministero dell’Economia, entro il 15 febbraio di ogni anno euro 5.000 a copertura delle spese per la tenuta del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito. L’omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.
        5. Il Ministro dell’Interno, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’Economia, stabilisce entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, un regolamento per il funzionamento del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.
        6. In sede di prima applicazione il versamento di 5.000 euro dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall’avvenuta registrazione.
        7. Una volta avvenuta la registrazione da parte dei partiti del proprio simbolo, gli stessi sono gli unici autorizzati ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali un contrassegno che riproduca quel simbolo.»

 

18.0.1 (testo 2)

Ripamonti, Del Pennino

Accolto

        Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis.

(Norme per la riduzione degli oneri delle consultazioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale)

        1. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi e ridurre gli oneri a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, è istituito presso il Ministero dell’interno il Registro speciale per la tutela dei simboli e dei contrassegni di partito.

        2. In ogni elezione amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull’uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con uno di quelli iscritti nel Registro speciale di cui al comma 1 senza l’autorizzazione del legale rappresentante pro tempore del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non è altresì ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni, loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro speciale.
        3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di partiti o movimenti politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da un Gruppo parlamentare, anche se risultante da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, purché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge. Ai partiti o movimenti politici ammessi alla registrazione è consentiro altresì, entro trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedente legislatura.
        4. Ogni partito o movimento politico che ha effettuato la registrazione ai sensi del comma 3 versa, in un fondo appositamente costituito presso il Ministero dell’economia delle finanze, entro il 15 febbraio di ogni anno, 5.000 euro, quale quota doppia delle spese per la tenuta del Registro speciale, la cui maggiore entrata è destinata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. L’omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.
        5. Il Ministro dell’interno, con proprio regolamento adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del Registro speciale.
        6. In sede di prima applicazione il versamento di 5.000 euro dovrà essere effettuato entro quindici giorni dall’avvenuta registrazione.
        7. Una volta avvenuta la registrazione del simbolo, il partito è l’unico soggetto autorizzato ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali, un contrassegno che riproduca quel simbolo».

 

18.0.2

Ripamonti

Ritirato

        Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Istituzione del Registro Speciale dei simboli di partito
e relativo contributo annuale)

        1. È istituito presso il Ministero dell’Interno un Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

        2. In ogni elezione, amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull’uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli iscritti nel «Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito» senza l’autorizzazione del legale rappresentante protempore del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non è altresì ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni, loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro Speciale di simboli/contrassegni presso il Ministero dell’Interno.
        3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di Partiti e/o Movimenti Politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da un Gruppo Parlamentare, anche se risultante da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, purché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno 90 giorni prima dell’approvazione della presente legge. Ai Partiti o movimenti politici ammessi, alla registrazione, è consentito altresì, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedenza legislatura.
        4. Ogni partito o movimento politico che avrà effettuato la registrazione ai sensi del precedente comma 3 dovrà versare, in un fondo appositamente costituito dal Ministero dell’Economia, entro il 15 febbraio di ogni anno euro 10.000, di cui 5.000 euro a copertura delle spese per la tenuta del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito e 5.000 euro da destinare nell’apposito fondo istituito nel bilancio dello Stato destinato al ripianamento del debito pubblico. L’omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.
        5. Il Ministro dell’Interno, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’Economia, stabilisce entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, un regolamento per il funzionamento del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.
        6. In sede di prima applicazione il versamento di 5.000 euro dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall’avvenuta registrazione.
        7. Una volta avvenuta la registrazione da parte dei partiti del proprio simbolo, gli stessi sono gli unici autorizzati ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali un contrassegno che riproduca quel simbolo».

 

18.0.4

Molinari, Tonini, Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Bosone, Fazio, Negri, Perrin, Pinzger

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

        1. Il contributo di cui all’articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.

        2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d’Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

 

18.0.5

Divina

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

        1. Il contributo di cui all’articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.

        2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d’Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per lo responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

 

18.0.6

Lusi

Accantonato

        Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Per le regioni che hanno sottoscritto gli accordi ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, riscontrano il rispetto degli adempimenti previsti nei medesimi Piani, e che non partecipano alle erogazioni di cui all’articolo 18, comma 1, della presente legge, il limite di cui all’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, pari al 25 per cento, è elevato al 30 per cento con riferimento al triennio 2008-2010. Nel corso del triennio successivo e comunque con riferimento all’esercizio finanziario 2014, le Regioni che si avvalgono della presente disposizione sono tenute a ripristinare le condizioni di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281».

 

18.0.7

Pistorio

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasferimento della spesa sanitaria a carico
del bilancio della Regione siciliana)

        1. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, è riconosciuto alla Regione Sicilia l’intero gettito delle accise e imposte erariali di consumo che gravano sui prodotti energetici, di cui al capitolo 1409 e 1410, lavorati nel territorio della Regione.

        2. Alla determinazione dell’importo annuo del gettito di cui sopra si provvede con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
        3. Dall’anno 2008 la Regione Sicilia provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
        4. Con determinazione della Commissione paritetica di cui all’articolo 43 Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948. n. 2, sono individuate le ulteriori competenze fino ad ora esercitate dallo Stato da trasferirsi alla Regione in attuazione del principio di simmetria di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.
        5. Nel caso in cui il gettito di cui al comma 1 risulti inadeguato alla copertura delle competenze conferite alla Regione Sicilia ai sensi del presente articolo, con la procedura di cui al comma 2, previa intesa in sede di Commissione paritetica, sono ridefinite le quote di competenza fiscale dello Stato da trasferirsi alla Regione».

 

18.0.8

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

        «Art. 18-bis.

(Adeguamento del finanziamento sanitario per l’anno 2008)

        1. All’articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

        le parole: “99.082 milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l’anno 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “101.986 milioni di euro per l’anno 2008 e in 105.278 milioni di euro per l’anno 2009“.»

        Conseguentemente, sopprimere l’articolo 62.
        Conseguentemente, sopprimere l’articolo 52.
        Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, a decorrere dall’anno 2008, del 5 per cento.

 

18.0.9

Bettini, Vitali, Barbolini, Lusi

Ritirato

        Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

        1. All’articolo 1, comma 713, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “per l’anno 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2007 e 2008“».

 

 

Art. 19.

19.1

Cutrufo

Dichiarato inammissibile

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 19. – (Potenziamento della collaborazione italiana con le istituzioni europee nel campo della comunicazione, informazione e documentazione riguardo alle politiche europee). – 1. Al fine di continuare ad assicurare il necessario impegno dello Stato italiano nelle attività di informazione e documentazione europea, con particolare attenzione alle opportunità e ai finanziamenti previsti dall’Unione europea quali forme di sostegno e sviluppo delle economie nazionali di ciascun stato membro svolte attualmente dal Centro di informazione e documentazione europea (CIDE-GEIE) – la cui convenzione istitutiva tra Governo italiano e Commissione europea decade il 31 dicembre 2007 – e di garantirne la più ampia diffusione nel rispetto del principio di trasparenza, si provvede attraverso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ed in sinergia con il Parlamento europeo e la Commissione europea, alla realizzazione . di programmi di diffusione dell’informazione e della documentazione sul processo di integrazione e sulle politiche europee.

        2. Il Ministro per le politiche europee presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari una relazione sulla realizzazione di detti programmi.
        3. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede, nel limite massimo annuo di 750.000 euro a decorrere dall’anno 2008, mediante corrispondente riallocazione integrale dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della citata legge n. 178 del 2000.

 

19.2

Angius, Barbieri, Montalbano

Respinto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 19. – (Norme in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo). – 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, una quota pari a duecento milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modifiche, è trasferita al fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 quale disponibilità impegnabili per la finalità connesse alle attività di credito all’esportazione».

 

 

Art. 20.

20.16

Eufemi

Respinto

        Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Revisione rimborso chirurgia della cataratta)

        1. È autorizzata, quale revisione del rimborso DRG inerente la chirurgia della cataratta, per l’utilizzo di nuovi dispositivi e delle nuove tecnologie la spesa di 1.500 e ad intervento».
        Conseguentemente sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 62, 68 (comma 2), 71, 72;

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.8

Costa, Tomassini, Bianconi, Ghigo, Carrara, Colli, Lorusso, Massidda, Ferrara

Respinto

        Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Revisione rimborso chirurgia della cataratta)

        1. È autorizzata, quale revisione del rimborso DRG inerente la chirurgia della cataratta, per l’utilizzo di nuovi dispositivi e delle nuove tecnologie la spesa di 1.500 e ad intervento».
        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità nagrfia e contributiva per l’accesso al trattamento pensonistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.1

Viceconte, Taddei, Ferrara, Tecce

Respinto

        All’articolo 27, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 1980-81-82, ai sensi della legge n. 32 del 1992 e successive, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire, con delibere CIPE, tra i comuni interessati, in proporzione al fabbisogno residuo accertato, in ragione del 70 per cento a favore della Regione Campania e del 30 per cento a favore della Regione Basilicata».

        «3-ter. In attuazione all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.  132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.  226, i termini previsti dall’articolo 4 comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20,21,26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.».

 

20.2

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Respinto

        Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e previste all’interno dei Corridoi plurimodali Rotterdam – Sempione – Novara – Genova, Lisbona – Torino – Milano – Trieste – Kiev, e Berlino – Monaco – Verona – Palermo, sono concessi contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».
        Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20,21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.3

Alberti Casellati, Ghedini, Bonfrisco, Sacconi, Scarpa Bonazza Buora, Zanettin, Ferrara

Respinto

        Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Prosecuzione degli interventi per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto)

        1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, è autorizzato un contributo triennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

        2. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo triennale di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione del Veneto, sono definite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.4

Tomassini, Bianconi, Ghigo, Carrara, Colli, Lorusso, Massidda, Ferrara

Respinto

        Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Agenzia di Valutazione delle Tecnologie in Sanità)

        1. È istituita con una dotazione iniziale di euro 20 milioni l’Agenzia di Valutazione delle Tecnologie in Sanità con il precipuo compito di garantire la valutazione delle tecnologie in ambito sanitario in termini di minori o maggiori benefici per la salute (evidenze cliniche), e in termini di minori o maggiori costi (evidenze economiche), nonché di valorizzazione economica dell’impatto sociale ed etico».
        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 2.

        All’articolo 62 le cifre: «111.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.5

Ferrara, Firrarello, Vizzini, D’Alì

Respinto

        All’articolo 46, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla fine del quarto periodo sono aggiunte le seguenti parole: “fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore delle aziende i cui titolari hanno denunciato atti estorsivi“».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.6

Ghigo, Tomassini, Bianconi, Colli, Carrara, Massidda, Lorusso, Vegas, Polledri

Respinto

        Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Norme in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale)

        1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione per il solo anno 2008. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato per l’anno 2008 di 834 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le Regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 834 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante soppressione degli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72».

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.7

Bianconi, Tomassini, Ghigo, Carrara, Colli, Lorusso, Massidda, Ferrara, Vegas

Respinto

        All’articolo 40, al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «75 milioni».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.10

Bonfrisco, Ferrara

Respinto

        Dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Finanziamento per il recupero e l’adattamento di alloggi ex IACP)

        1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il recupero e l’adattamento funzionale di alloggi ex IACP anche per nuove costruzioni.».
        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.11

D’Alì, Ferrara

Respinto

        Dopo l’articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Rifinanziamento “Programma Urban“)

        1. Per il rifinanziamento del programma Urbano, ai sensi della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 con riferimento ai comuni del Mezzogiorno interessati dal Programma e con investimenti infrastrutturali certificati dal Ministero dei Trasporti nel quinquennio 2002-2007, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».
        Conseguentemente sopprimere gli articoli 20 e 72.

 

20.12

Pisanu, Ferrara

Respinto

        All’articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «anche con riferimento» con le seguenti: «e 200 milioni di euro da destinare»;

            b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Le somme di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.13

Ferrara, Firrarello, Vizzini, D’Alì

Respinto

        All’articolo 97, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. È garantita alle regioni e agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l’invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare d’intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall’Agenzia delle Entrate».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

20.15

Micheloni, Pollastri, Pallaro, Turano, Randazzo

Accantonato

        Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Con riferimento alle politiche di sostegno agli Italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell’immagine del Paese all’estero, di cui ai Programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa ulteriore di:
            a) 1,7 milioni di euro, per l’acquisto di beni e servizi da parte della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

            b) 6,1 milioni di euro, per spese, contributi, assegni e premi finalizzati alla promozione ed alle relazioni culturali;
            c) 1 milione di euro, per contributi ad enti di assistenza socio-sanitaria;
            d) 1 milione di euro, per il riconoscimento di contributi ad enti ed altri organismi;
            e) 3,5 milioni di euro, per il finanziamento degli assegni agli Istituiti italiani di cultura all’estero;
            f) 14 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all’assistenza dei connazionali;
            g) 6,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153;
            h) 1,5 milioni di euro, per le spese di controllo e gestione dei dati per l’attuazione del censimento e dell’anagrafe degli italiani all’estero (AIRE);
            i) 700 mila euro, da destinare al CGIE per la preparazione della Conferenza dei giovani italiani nel mondo.

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

            2008: –  36.000.

 

20.50

Angius, Montalbano, Barbieri

Dichiarato inammissibile

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Fatte salve le disposizioni in tema di procedura di revisione dei criteri di ripartizione della quota dell’8 per mille del gettito Irpef, definite all’articolo 49 dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, e fatto salvo quanto disposto dalla legge 20 maggio 1985, n. 206; all’articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n.  222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale“».

 

 

Art. 21.

21.1

Turigliatto, Rame, Rossi Fernando

Respinto

        Sopprimere il comma 1.

 

21.2

Fantola, Delogu, Ciccanti, Forte, Massidda, Sanciu

Respinto

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per l’organizzazione del vertice “G8“ previsto per l’anno 2009 all’Isola de La Maddalena e per l’avvio della riconversione dell’area militare è stanziata la somma di euro 50 milioni per l’anno 2008».

        Conseguentemente, alla tabella A sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  20.000».

 

21.3

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

 

21.4

Montalbano, Papania, Ferrara

Accantonato

        Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nell’ambito delle risorse disponibili una quota fino a 50 milioni di euro e destinata alle prosecuzioni degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1010, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 da realizzarsi con le modalità di cui al primo comma dell’articolo 18 legge n. 64 del 7 marzo 1981, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture».

 

21.0.1

Eufemi, Polledri

Respinto

        Dopo l’articolo 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

        A copertura della garanzia sovrana dello Stato per i crediti vantati dai cittadini italiani nei confronti della Libia è autorizzata una spesa contabilizzata in 650 milioni di euro ripartita in sette anni per l’importo annuo di 93 milioni di euro a valere dall’esercizio finanziario 2008».
        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.
        Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

            2008:    –  250.000;

            2009:    –  250.000;
            2010:    –  250.000.

 

21.0.2

Buttiglione, Eufemi

Respinto

        Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 21-bis.

        1. Per la promozione, per il sostegno e la valorizzazione del fenomeno dell’emigrazione italiana nel mondo è costituito un fondo per l’importo di 15 milioni di euro a valere per gli esercizi finanziari 2008, 2009, 2010 per 5 milioni di euro per ciascuna annualità.

        2. A tale fine è istituito il Museo internazionale dell’Emigrazione che avrà sede nella città di Buenos Aires in Argentina.
        3. Il Ministero dei beni e le attività culturali è delegato alla realizzazione della struttura e al suo funzionamento anche attraverso l’uso in comodato di beni artistici e culturali appartenenti al patrimonio nazionale».

        Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:

            2008:    –  5.000;

            2009:    –  5.000;
            2010:    –  5.000.

 

 

21.0.3

Russo Spena, Salvi, Palermi, Cossutta, Del Roio, Martone, Ripamonti, Mele, Silvestri, Micheloni, Pianetta, Pollastri, Tonini, Ferrante, Iovene, Mantica

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Comitato per l’analisi del Debito estero dei paesi in via di sviluppo)

        1. È istituito, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per lo studio e l’analisi della situazione creditizia dell’Italia verso i paesi in via di sviluppo al fine di determinare la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei crediti bilaterali e multilaterali concessi dall’Italia dal 1976 al 2006 nonché gli aspetti legali e finanziari, gli effetti economici, sociali ed ambientali. Il Comitato è composto di 7 membri commissari, 2 dei quali nominati secondo competenza e riconosciuto valore accademico, 2 rappresentanti della società civile, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero degli affari esteri ed uno della Presidenza del Consiglio dei ministri in qualità di Presidente.

        2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede all’elaborazione di un rapporto pubblico entro 18 mesi dalla sua istituzione che verrà presentato alle Commissioni parlamentari competenti.».

 

21.0.4

Il Governo

Accantonato

        Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Collettività italiane all’estero)

        1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all’estero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero, le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008.».
        Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  20.000.

 

 

Art. 22.

22.1

Perrin

Respinto

        Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

        Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  30.000;

            2009:    –  30.000;
            2010:    –  30.000.

 

22.2

Maccanico, Nieddu

Respinto

        Al comma 1 sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

        Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  30.000;

            2009:    –  30.000;
            2010:    –  30.000.

 

22.3

Pisa, Battaglia Giovanni

Ritirato

        Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Di queste risorse il 30 per cento sarà utilizzato per effettuare concorsi straordinari per l’immissione nel servizio permanente del personale volontario già in congedo della ferma breve e della ferma prefissata, nonché degli ufficiali di complemento e degli ufficiali in ferma prefissata, purché siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.».

 

22.4

Pisa, Battaglia Giovanni

Ritirato

        Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Di queste risorse il 30 per cento sarà utilizzato per effettuare concorsi straordinari per l’immissione nel servizio permanente del personale volontario già in congedo della ferma breve e della ferma prefissata, nonché degli ufficiali di complemento e degli ufficiali in ferma prefissata, purché siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.»

 

22.5

Saporito, Ramponi, Baldassarri, Berselli, Saia

Respinto

        Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «1. L’incremento di cui al comma 1 è destinato, nella misura minima del 50 per cento, a consentire ai volontari in ferma breve delle forze armate con almeno 3 anni di servizio, in possesso dei requisiti previsti, il transito nei ruoli di truppa del servizio permanete e a garantire l’emanazione dei concorsi per il ruolo speciale degli ufficiali cui possano partecipare gli ufficiali in ferma prefissata in possesso dei requisiti previsti.».

 

22.6

Turigliatto, Rame

Respinto

        Sopprimere il comma 2.

 

95.12

Giannini, Brisca Menapace

Respinto

        All’articolo 95 dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis) in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, sono altresì stanziati per la riforme delle carriere delle FFAA e Corpi di Polizia,140.000.000 di euro da imputare ad apposito capitolo per la realizzazione di quanto concordato tra il Governo e le OOSS di Polizia e i COCER in sede di rinnovo del CCNL delle FFAA e FFPP nel Luglio 2007».

        Conseguentemente, all’articolo 22, sopprimere il comma 2.

 

22.7

Rossi Fernando

Respinto

        Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1238 della legge 296 del 2006 è ridotto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

        I risparmi derivanti da tale adeguamento andranno a rimpinguare proporzionalmente i singoli importi della Tabella C».

 

22.14

Russo Spena, Salvi, Palermi, Ripamonti, Iovene, Silvestri, Tecce, Gaggio Giuliani, Ciccanti

Respinto

        Dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Reddito di cittadinanza)

        1. In relazione alle finalità dell’Istituto del reddito minimo di inserimento previste all’articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, viene istituito, per l’anno 2008, un Fondo per il cofinanziamento di misure di contrasto della povertà come il reddito di cittadinanza o il reddito sociale, già adottate, o da adottate, da parte delle Regioni entro il 31 marzo 2008.

        2. A valere sulle risorse di cui comma 3 si provvede altresì al cofinanziamento statale delle misure adottate in attuazione delle finalità di cui all’articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
        3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede all’istituzione, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero per le politiche sociali, di un Fondo, la cui dotazione per l’anno 2008 ammonta a 100 milioni di euro. Le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al predetto Fondo, a favore delle Regioni beneficiarie, vengono stabilite con decreto del Ministro della solidarietà sociale, da adottare entro il 30 giugno 2008».

        Conseguentemente: all’articolo 22, al comma 2, sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «65 milioni»; all’articolo 71, al comma 1, al paragrafo 340, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

 

22.8

Divina

Respinto

        Al comma 2 sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «190 milioni».

        Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell’articolo 68.

 

22.9

Ramponi

Respinto

        Al comma 3, le parole: «20 milioni di curo per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

        Conseguentemente, alla Tabella A alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze» apportare le seguenti modificazioni:

            2008:    –  5.000;

            2009:    –  25.000;
            2010:    –  25.000.

 

22.10

Polledri

Accantonato

        Al comma 3 sostituire le parole: «dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina militare di Taranto con le seguenti: «dei quali quattro da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina Militare di Taranto e quattro al rilancio del Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza».

 

22.11

Barbato

Ritirato

        Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «4. All’articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: “Forze armate e di polizia“ sono inserite le seguenti parole: “e al personale civile del Ministero della difesa“».

        Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  100;

            2009:    –  100;
            2010:    –  100.

 

22.12

Mantovano, Ciccanti, Forte

Respinto

        Al comma 4, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

        Conseguentemente Tabella A ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

22.13

Manzione, Ciccanti

Accantonato

        Dopo il primo periodo del comma 4, dell’articolo 22, inserire il seguente:

        «A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno trenta mesi o conseguano tale requisito successivamente all’entrata in vigore della presente legge transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente».

        Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri di cui al secondo periodo del comma 4, si fa fronte mediante corrispondente incremento, con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

 

22.0.1

Brisca Menapace, Giannini

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

        1. Il Ministero della difesa, a domanda, procede ad avviare le procedure di stabilizzazione, in ossequio a quanto già previsto dal paragrafo 3, del comma 519, dell’articolo unico, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), prioritariamente, del personale di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 215/2001 (Ufficiali in ferma prefissata dell’esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza), in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

        2. Il personale di cui all’articolo 23 del decreto legisltivo n. 215 del 2001, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

            a) in servizio, al 1º gennaio 2007, con contratto a termine da almeno tre anni, anche non sontinuativi, maturati alla data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006;

            b) in servizio, al 1º gennaio 2007, con contratto a termine, che consegua il requisito di cui al precedente punto, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla dat.a del 29 settembre 2006; tale requisito deve essere maturato entro l’anno 2007;
            c) che sia stato in servizio con contratto a termine per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1 gennaio 2007;

        Dal computo dei tre anni di servizio richiesti come requisito essenziale, vanno esclusi i periodi di servizio prestati, a qualunque titolo, per l’assolvimento degli obblighi di leva.
        3. Il Ministero della difesa continua ad avvalersi del personale di cui al presente articolo (trattenere in servizio o richiamare il personale già congedato), nelle more della conclusione del processo di stabilizzazione.

        4. I ruoli degli Ufficiali ausiliari di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001 sono inseriti nel ruolo del Corpo unico degli specialisti, di cui all’articolo 53 della legge n. 212 del 1983 e successive modificazioni.
        5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2007, n. 307.».

 

22.0.2

Fazio, Peterlini, Ferrara, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Molinari, Negri, Rubinato, Ferrara

Respinto

    Dopo l’articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Finanziamento alle caserme nella regione Sicilia)

        «1. Nello Stato di Previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 27 milioni di euro al fine di finanziare progetti per la costruzione e la manutenzione di caserme nella Regione Sicilia».
        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

22.0.3 (v. testo 2)

Bulgarelli, Palermi, Russo Spena, Salvi, Pisa, Brisca Menapace, Albonetti, Ripamonti, Palermi, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi, Valpiana

        Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«22-bis.

(Misure a sostegno di personale operante
in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)

        “1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 50 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.

        2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, e loro successive modificazioni.“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  50.000;

            2009:    –  50.000;
            2010:    –  50.000.

        «3. La dotazione del Fondo istituito all’articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.»
        Conseguentemente, all’articolo 31, comma 2 sostituire le parole: «318 milioni» con le seguenti: «268 milioni», le parole: «468 milioni» con le seguenti: «418 milioni», nonché le parole: «918 milioni» con le seguenti: «868 milioni».

 

22.0.3 (testo 2)

Bulgarelli, Palermi, Russo Spena, Salvi, Pisa, Brisca Menapace, Albonetti, Ripamonti, Cossutta, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Accantonato

        Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure a sostegno di personale operante
in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento fondo bonifiche)

        “1. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010.

        2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e 3 agosto 2004, n. 206, e loro successive modificazioni.“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

        «3. La dotazione del Fondo istituito all’articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.»
        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 8, allegato 2, alla voce: Ministero della difesa, programma ricerca e innovazione,apportare le seguenti modifiche:

Ricerca tecnoologica nel settore della difesa - Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264:
            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

 

22.0.4

Divina, Davico

Respinto

        Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

        “1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2008“».
        Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

22.0.5

Mantovano, Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo l’articolo 22, inserire il seguente.

«Art. 22-bis.

        “1. Le somme stanziate dall’articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2008, 2009 e 2010, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni“».
        Conseguentemente ridurre del 20 per cento tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

 

 

Art. 23.

23.2

Castelli, Polledri

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

 

23.3

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

 

23.4

Castelli, Davico

Respinto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 23. – 1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, procede entro il 31 marzo 2008 al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall’autorità giudiziaria.

        2. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun Procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei Conti».

 

23.5

Castelli, Davico

Respinto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 23. – 1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 ogni Procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa che non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell’anno precedente, diminuito del quaranta per cento. In via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello autorizza l’intercettazione.

        2. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i limiti di spesa entro cui ogni Procura della Repubblica può disporre le intercettazioni telefoniche in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1.».

 

23.6

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Respinto

        Al comma 1 sostituire le parole: «la realizzazione» con le seguenti: «lo studio e la progettazione».

        Sopprimere il secondo periodo.

 

23.7

Manzione

Accolto

        Al comma 1, dopo le parole: «sistema unico nazionale» inserire le seguenti: «articolato su base distrettuale di corte d’appello».

 

23.8

Casson, Bulgarelli

Accolto

        Al comma 1, dopo le parole: «sistema unico nazionale» inserire le seguenti: «articolato su base distrettuale di corte d’appello».

 

23.9

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Respinto

        Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della giustizia procura che quanto sopra previsto sia concluso entro il 31 luglio 2008 e presenta, nei trenta giorni successivi, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una relazione comprendente la compiuta descrizione del sistema progettato, i risultati attesi e i costi preventivati per la relativa realizzazione, e gestione nei successivi tre anni, il numero e le qualifiche degli addetti previsti, nonché la loro compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di segretezza ai fini giudiziari, nonché gli interventi normativi ritenuti necessari ad ogni fine. Le Commissioni pronunciano parere sulla relazione di cui sopra entro il successivo termine di sessanta giorni, decorso il quale il Ministero procede in ogni caso alla realizzazione del sistema.».

 

23.0.2

Barbato

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell’amministrazione giudiziaria)

        1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già confermati nell’incarico sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008».

 

23.0.3

Rossi Fernando, Tecce

Respinto

        Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Dipendenti Enti Locali comandati presso gli Uffici del Giudice di Pace)

        I dipendenti degli Enti Locali comandati da almeno due anni, presso l’Ufficio del Giudice di Pace delle rispettive località, sono inseriti nei ruoli organici del Ministero della Giustizia, con pari categoria giuridica ed economica e per l’esercizio delle funzioni per le quali sono stati comandati. Le spese sostenute per l’entrata in vigore della presente norma sono a carico del Ministero della giustizia.».
        Conseguentemente ridurre i relativi importi nella tabella C.

 

23.0.4

Serafini, Amati, Franco Vittoria, Burani Procaccini, Filippi, Baio, Bornacin, Mongiello, Valpiana, Rame

Accantonato

        Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in favore della giustizia minorile)

        1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell’autorità giudizi aria, nelle Comunità dell’amministrazione della giustizia minorile, previste dall’articolo 10 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l’indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000,00 annui».

        Conseguentemente, nella tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre corrispondentemente gli importi.

 

23.0.5

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 23, inserire il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

        1. Al fine di allineare lo status giuridico dei Funzionari dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia dello Stato, il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato – con anzianità decorrenti dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di conclusione dei rispettivi corsi di formazione – anche in soprannumero, nelle sottoelencate qualifiche:

            a) nella qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario, i funzionari del ruolo direttivo ordinario con qualifica di vice commissario penitenziario e commissario penitenziario;

            b) nella qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale, i funzionari con le qualifiche di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale e commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale, fatta salva la previsione di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 146 del 21 maggio 2000.

        2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’ordine delle qualifiche di provenienza e, nell’ambito di queste, secondo l’ordine rispettivo di ruolo. Al personale di cui al comma 1 lettere a) e b), appartenenti ai ruoli direttivi ordinario e speciale, ai fini dell’avanzamento in carriera continuano ad applicarsi rispettivamente le norme di cui all’articolo 13 e 25 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ove l’espressione “mediante scrutinio per merito comparativo“ è sostituita da “a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo“.

        3. L’adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, da attuarsi con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

 

23.0.6

Barbato

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Inquadramento nella carriera dirigenziale penitenziaria)

        1. È nominato dirigente penitenziario il personale dell’amministrazione penitenziari a che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione economica C3 e che alla data del 16 agosto 2005 era preposto a strutture afferenti all’esecuzione penale esterna ’i livello dirigenziale.

        2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato fra i dirigenti penitenziari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, – ruolo di esecuzione penale esterna – che a tale fine è ampliato di n. 12 unità, ed è collocato dopo l’ultimo dirigente inquadrato ai sensi del decreto legislativo citato. L’inquadramento, tanto ai fini giuridici che economici, avviene in modo progressivo secondo la data di acquisizione della posizione economica C3 o della ex qualifica di IX livello, se acquisita in precedenza, e contestualmente alla cessazione dal servizio di personale appartenente alle aree funzionali B e C in numero tale da soddisfare la copertura dei maggiori oneri conseguenti al superiore inquadramento.
        3. Dall’applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica».

 

23.0.7

Palumbo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

        1. Con riferimento all’istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, di cui al decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, è stanziata, la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2008, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per le spese di primo impianto e di funzionamento del tribunale ordinario di Giugliano in Campania».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008:    – 3.000;

            2009:    – 5.000;
            2010:    – 5.000.

 

23.0.8

Ria

Accantonato

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

        1. Per consentire l’avvio e la diffusione del processo telematico è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2008».
        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

            2008:    – 25.000.

 

23.0.10

Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Ritirato

        Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Al comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “informazione ambientale“, aggiungere le seguenti: “, nonché per i ricorsi previsti dall’articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349“.

        1-ter. Il comma precedente costituisce interpretazione autentica del comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall’articolo 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.

 

 

Art. 24.

24.2

Curto

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Ai sensi del comma 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

        Al maggior onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 527 articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell’onere.

 

24.3

Curto

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed al miglioramento dell’opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

        A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell’onere.

 

24.4

Curto

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per assicurare l’efficace operatività del Corpo dei vigili del fuoco, il 70 per cento del fondo istituito ai sensi del secondo periodo dell’articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata all’attuazione della legge 30 settembre 2004, n. 252».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell’onere.

 

24.5

Curto

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213 è aggiunto il seguente:
        “213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio.“».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell’onere.

 

24.0.1

Montalbano

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

        È istituito presso il Ministero dell’interno un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996.

        Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell’interesse dei soggetti assegnatari per l’effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni, agli arredi, e alle colture e animali a seguito di azioni malavitose da essi subite.
        Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo.
        Il Fondo ha la durata di cinquanta anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell’organo di gestione di cui al successivo comma 16, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento di cui al successivo comma 21.
        La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati.
        Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all’utilizzo aziendale dei beni stessi.
        Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso Consorzi fidi.
        La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi compresi gli arredi, le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavitose da essi subite.
        L’indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all’importo massimo di euro 2 milioni.
        Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell’ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all’autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l’importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell’ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l’ente assegnatario abbia la disponibilità».
        L’erogazione dell’indennizzo deve avvenire entro trenta giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente.
        L’ottenimento dell’indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
        I soggetti che intendano avvalersi dell’erogazione di indennizzi sono tenuti a versare al Fondo un contributo annuale pari al 1/10.000 dell’indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.
        Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all’articolo 1, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
        I contributi di cui al precedente comma si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento.
        I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.
        La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato:

            da un rappresentante indicato dal Ministero degli interni;

                da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
                da un rappresentante indicato dal Ministero dell’economia;
                da quattro membri nominati dal Ministero dello sviluppo economico su indicazione delle Associazioni cooperative riconosciute;
                da tre membri nominati dal Ministero dell’interno, su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari.

        Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

        I Consorzi fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al precedente articolo 2.
        Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge.
        L’ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l’individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal successivo articolo 7.
        La prima dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 è pari all’importo di euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero del Ministero dell’interno (oppure del Ministero delle politiche agricole e forestali).
        Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Associazioni cooperative riconosciute, predispone un testo di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all’approvazione del Governo ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

 

24.0.2

De Angelis, Allegrini

Respinto

        Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di Corpo forestale dello Stato)

        1. La dotazione organica del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato, istituito dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è incrementata di ulteriori 15 unità riservate per l’accesso dal ruolo dei periti, secondo l’allegata tabella che sostituisce la tabella C prevista dall’articolo 12, comma 2, e determina la contestuale riduzione a 242 unità la dotazione organica del ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato.

        2. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, dopo le parole: “dotazione organica“ sono aggiunte le seguenti: “riservata per ciascun ruolo di accesso“; dopo le parole: “ruolo degli ispettori“ sono aggiunte le seguenti: “e dei periti“ e dopo le parole: “ispettore superiore“ sono aggiunte le seguenti: “e perito superiore“.
        3. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, dopo le parole: “ruolo degli ispettori“ sono aggiunte le seguenti: “e dei periti“.
        4. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, dopo le parole: “ruolo degli ispettori“ sono aggiunte le seguenti: “e dei periti“ e dopo le parole: “ispettore superiore“ sono aggiunte le seguenti: “e perito superiore“».

Tabella C

(prevista dall’articolo 12, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO

 

dal ruolo ispettori

dal ruolo periti

Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione

35

10

Commissario forestale del ruolo direttivo speciale

Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale

15

  5

Vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale

50

15

 

24.0.3

De Angelis

Respinto

        Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Potenziamento dell’organico del Corpo Forestale dello Stato)

        1. Per le esigenze connesse al concorso nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali a 39 posti da commissario, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2008, i 18 idonei non vincitori dei profili professionali agrario-forestale, giuridico-economico, geologo, biologo e medico veterinario.

        2. Per le esigenze connesse al rilevamento delle aree boschive percorse dal fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, per le procedure concorsuali a 150 posti da operatore, è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2008, i 115 idonei non vincitori a completamento dell’organico».

        Conseguentemente, al maggior onere derivante si provvede, rispettivamente,

            quanto al comma 1, pari a 204.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
            quanto al comma 2, al relativo onere, pari a 3.669.813,30 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo Speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

24.0.4

De Angelis

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di Corpo forestale dello Stato)

        1. Al fine di potenziare le unità operative territoriali del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal 1º giugno 2008, tutti gli operai con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato assunti dall’ex Azienda di Stato Foreste demaniali ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, transitano, anche in soprannumero, nel ruolo operatori del Corpo forestale dello Stato.

        2. Con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità ed i requisiti necessari per il nuovo inquadramento, ivi compresa l’eventuale modifica al decreto ministeriale.
        3. A decorrere dalla data del completamento di tutti i nuovi inquadramenti nel ruolo operatori del Corpo forestale dello Stato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la legge 5 aprile 1985, n. 124, è abrogata».

        Conseguentemente, al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie stanziate sull’apposito fondo di importo pari a 180 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed iscritto all’UPB 4.1.5.4. Fondi da reperire per oneri di personale – cap. 3032 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007.

 

24.0.5

Menardi, Martinat, Fluttero, Saia, Baldassarri, Augello

Respinto

        Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Arma dei Carabinieri)

        1. L’Arma dei Carabinieri è autorizzata ad indire bandi di concorso straordinari per l’arruolamento di 600 allievi carabinieri per gli anni 2008-2009-2010 per complessive 1.800 unità in aggiunta a quanto già autorizzato, al fine di colmare parzialmente la carenza organica registratasi in conseguenza della pressante esigenza di sicurezza interna».
        Conseguentemente, il maggior onere derivante, valutato in 80 milioni di euro su ciascuno degli anni 2008-2009-2010 si copre mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della tabella A.

 

24.0.6

Gramazio, Saporito, Allegrini

Respinto

        Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

        1. A partire dal 2008 gli ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri congedati dal l al V corso (circa 50) che ne facciano domanda e che abbiano maturato trenta mesi di servizio, possono essere richiamati in servizio a tempo indeterminato».
        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

24.0.7

Franco Paolo, Bonfrisco, Stiffoni, Stefani

Accantonato

        Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

        1. Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di 100.000 euro per le famiglie dei sindaci deceduti a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate nell’esercizio delle proprie funzioni. L’elargizione è dovuta anche quando il decesso si verifichi successivamente ma sia diretta conseguenza dell’azione criminosa. AI beneficio sono ammesse le famiglie delle vittime di azioni criminose a far data dal 1º gennaio 2000».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

 

 

Art. 25.

25.1

Matteoli, Augello, Baldassarri, Saia

Respinto

        Al comma 1, dopo le parole: «Per l’anno 2008», inserire le seguenti: «e gli anni successivi»; sostituire le parole: «dotazione di 100 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 316 milioni di euro annui»; sostituire le parole: «di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» con le seguenti: «di cui 20 milioni di euro per il 2008 per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 216 milioni di euro annui per le specifiche necessità di contrasto al crimine, acquisto di beni e servizi, manutenzione immobili e impianti e acquisizione di opere di infrastrutture di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza».

        Conseguentemente, alla tabella C allegata, ridurre pro quota gli importi iscritti per le voci ivi contenute fino all’importo di 216 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

25.2

Franco Paolo

Respinto

        Sostituire il periodo compreso tra: «con una dotazione di 100 milioni di euro» e: « vigili del fuoco» con il seguente: «con una dotazione di 300 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

        Conseguentemente, alla tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

25.3

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Respinto

        Le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».

        Conseguentemente, alla tabella A, rubrica del MEF, ridurre in misura corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

25.4

Storace, Losurdo, Morselli

Dichiarato inammissibile

        Sostituire il periodo: «con una dotazione di 100 milioni di euro» con il seguente: «con una dotazione di 250 milioni di euro».

 

25.6 (v. testo 2)

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis Per l’anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell’interno un fondo di parte corrente per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia di Stato, con una dotazione di 305 milioni di euro da ripartire secondo le modalità previste nel comma 1.

        1-ter. All’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sono abrogati i commi 28 e 29. Le risorse non impegnate sono riversate all’entrata dello Stato ed interamente destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1-bis».

        Conseguentemente, all’articolo 36, comma 2, le parole 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni», l’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 157 del 1999 è ridotta di 20 milioni di euro; all’articolo 68, comma 2, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni»;

            all’articolo 72, comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», le parole: «35 milioni» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni» e le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni»;
            all’articolo 71, comma 1, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»; all’articolo 53, comma 1, le parole: «1,25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 mila euro»;
            alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –  35.000;

            2009:    –  35.000;
            2010:    –  35.000.

        Successivamente, alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  20.000;

            2009:    –  20.000;
            2010:    –  20.000.

        Infine, alla tabella C, voce Ministero dell’economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  13.000;

            2009:    –  13.000;
            2010:    –  13.000.

        Conseguentemente, dopo l’articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Riduzioni di spesa)

        1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento.

        2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle regioni sono ridotti in misura pari a 1.000 milioni di euro».

AnnoTrasferimenti correnti alle impreseMinore spesa
 (milioni di euro)

20084.564            571     

20094.067            590     
20103.975            576     

Totale compensazione
Anno            milioni di euro
2008              1.571

2009              1.590
2010              1.576

 

25.6 (testo 2)

Formisano

Accantonato

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis Per l’anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell’interno un fondo di parte corrente per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia di Stato, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro da ripartire secondo le modalità previste nel comma 1.

        1-ter. Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall’anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro, da destinare al personale delle Forze di polizia di Stato.
        1-quater. All’articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

            “7-bis Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1º settembre 1995“».

 

25.7

Ciccanti, Forte

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «2. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della carriera prefettizia, all’articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        “5-bis. Ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di età ovvero a domanda, è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto e di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l’attribuzione e la corresponsione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e dell’indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio.“».

        All’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione dell’emendamento proposto, pari a 306.000 euro per l’anno 2008, 350.000 euro per l’anno 2009 e 740.000 euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per le esigenze correnti di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed all’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

25.8

Calvi, Villecco Calipari

Respinto

        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Per il quinquennio 2008-2012 è istituito nel bilancio del Ministero dell’interno, missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza“, un fondo per le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 500 milioni di euro in ragione d’anno, da utilizzare con le modalità indicate nel capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto compatibili.

        1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, gli organi di cui all’articolo 9 del predetto decreto-legge n. 9 del 1992 sono integrati con il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con il Capo del Corpo forestale dello Stato e con il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
        1-quater. In deroga all’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le somme stanziate per gli anni 2008 e 2009 non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario possono essere mantenute in bilancio, quali residui, per i due esercizi successivi».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli importi per gli anni 2008-2009 e 2010 in modo corrispondente.

 

25.0.1

Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Ciccanti, Forte, Polledri, Franco Paolo, Vegas

Respinto

        Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati
di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali)

        1. Per l’anno 2008 è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali di cui all’articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
        Conseguentemente, ridurre di pari importo l’integrazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall’articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

25.0.2

Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Ciccanti, Forte, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per il soccorso delle attività commerciali che subiscono danni materiali dovuti ad atti vandalici compiuti in occasioni di manifestazioni, scioperi e cortei)

        1. Al fine di contrastare l’incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese è istituito presso il Ministero dell’interno un apposito fondo destinato al risarcimento delle piccole e medie imprese commerciali, delle imprese di vendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle imprese turistiche, per danni derivanti da fenomeni di violenza e criminalità verificatisi in occasione di manifestazioni o eventi di carattere sociale o politico.

        2. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro. I criteri, e le modalità concessive e di gestione del fondo sono definiti sulla base di una specifica intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

        Conseguentemente, all’articolo 96, al comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11, legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  20.000;

            2009:    –  20.000;
            2010:    –  20.000.

 

25.0.5

Polledri, Franco Paolo, Galli, Divina

Respinto

        Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per il soccorso delle attività commerciali che subiscono danni materiali dovuti ad atti vandalici compiuti in occasioni di manifestazioni, scioperi e cortei)

        1. Al fine di contrastare l’incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese è istituito presso il Ministero dell’interno un apposito fondo destinato al risarcimento delle piccole e medie imprese commerciali, delle imprese di vendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle imprese turistiche, per danni derivanti da fenomeni di violenza e criminalità verificatisi in occasione di manifestazioni o eventi di carattere sociale o politico.

        2. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro. I criteri, e le modalità concessive e di gestione del fondo sono definiti sulla base di una specifica intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

        Conseguentemente, all’articolo 96, al comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  20.000;

            2009:    –  20.000;
            2010:    –  20.000.

 

25.0.6

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per il soccorso delle attività commerciali che subiscono danni materiali dovuti ad atti vandalici compiuti in occasioni di manifestazioni, scioperi e cortei)

        1. Al fine di contrastare l’incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese è istituito presso il Ministero dell’interno un apposito fondo destinato al risarcimento delle piccole e medie imprese commerciali, delle imprese di vendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle imprese turistiche, per danni derivanti da fenomeni di violenza e criminalità verificatisi in occasione di manifestazioni o eventi di carattere sociale o politico.

        2. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro. I criteri, e le modalità concessive e di gestione del fondo sono definiti sulla base di una specifica intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  20.000;

            2009:    –  20.000;
            2010:    –  20.000.

 

25.0.7

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo per la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali)

        1. Per l’anno 2008 è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali di cui all’articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
        Conseguentemente, ridurre di pari importo l’integrazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall’articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

25.0.8

Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Piano triennale per le attività di contrasto della criminalità organizzata)

        1. È prevista la predisposizione di un piano triennale, a decorrere dal 1º gennaio 2008, per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli addetti alle attività di contrasto della criminalità organizzata e dell’elusione ed evasione fiscale».
        Conseguentemente, all’onere derivante, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

 

25.0.9

Bianco

Respinto

        Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure in materia di stabilizzazione di personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. Per assicurare il mantenimento delle capacità operative e per ridurre le forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata a decorrere dal 1º aprile 2008, l’assunzione di un contingente di 1.000 Vigili del fuoco nell’ambito della graduatoria formatasi per la selezione prevista dai commi 519 e 526, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, alla data del 1º gennaio 2008, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

        2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 21.441.192,50 per l’anno 2008 e a euro 34.456.640,00 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti dal capitolo 1802 del bilancio di previsione del Ministero dell’interno».

 

25.0.10

Barbato

Ritirato

        Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Adeguamento delle caserme)

        1. Il Ministro dell’interno predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano triennale per la realizzazione di progetti di ristrutturazione di caserme in disposizione dell’Amministrazione dell’Interno anche in ragione del particolare rilievo storico delle stesse.

        2. Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 e per gli anni 2009 e 2010».

        Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  30.000;

            2009:    –  30.000;
            2010:    –  30.000.

 

25.0.11

Polledri

Accantonato

        Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

        1. Per l’anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo destinato ad alimentare investimenti straordinari del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione di 100 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

25.0.12

Polledri

Accantonato

        Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

        1. Per l’anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione di 89 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

25.0.13

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Respinto

        Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondo straordinario per la lotta alla criminalità)

        1. È istituito presso il Ministero dell’interno un fondo straordinario per il 2008 con lo stanziamento di 500 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza criminalità.

        2. Il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, predispone un elenco dei comuni ad elevato rischio criminalità e assegna gli stanziamenti di cui al comma precedente in relazione alle emergenze, in modo proporzionale, ai Prefetti delle zone interessate, al fine di aumentare sia le dotazioni organiche, sia i beni strumentali e di consumo, per garantire una maggiore incisività nell’azione di contrasto alla criminalità».

        Conseguentemente, alla tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

 

Art. 26.

26.1

Caruso, Augello, Buccico, Menardi, Mugnai, Valentino

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I ministri della giustizia, dell’interno, della difesa, dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio, e il Ministro dell’economia e delle finanze, procedono, con lo scopo di rendere più economico e maggiormente produttivo il sistema dei controlli in mare, ai fini della sicurezza delle persone e della navigazione, ai fini della tutela dell’ambiente e del patrimonio naturalistico e culturale, e tenuto conto del necessario perseguimento di eventuali fini di giustizia, all’elaborazione di un piano organico di riforma complessiva del detto sistema. Il piano persegue in via particolare lo scopo di realizzare possibili economie e di aumentare la produttività dei soggetti impiegati, per il perseguimento di più efficaci risultati, soprattutto con obiettivi di prevenzione, anche dando luogo alla razionalizzazione delle attribuzioni delle risorse umane e materiali in capo ai soggetti che attualmente svolgono i detti controlli ed eliminando le attuali sovrapposizioni di compiti fra gli stessi. Il piano è completato il 30 settembre 2008 e il Ministro dell’interno presenta lo stesso nei trenta giorni successivi alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, unitamente ad una relazione comprendente la compiuta descrizione del sistema progettato, i risultati attesi e i costi preventivati per la relativa realizzazione e gestione nei successivi cinque anni, le economie realizzabili, il numero e le qualifiche degli addetti complessivamente previsti, nonché la loro compatibilità con le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di segretezza ai fini giudiziari, nonché gli interventi normativi ritenuti necessari allo scopo di provvedere alla distribuzione di specifiche e non sovrapposte competenze fra i vari soggetti che si intenderà deputare ai controlli, e ad ogni altro fine. Le Commissioni pronunciano parere sul piano di cui sopra entro il successivo termine di novanta giorni dal suo ricevimento. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere al Ministro dell’interno, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano, i documenti e le note di precisazione che ritengono necessarie per l’espressione del parere, il cui termine è in questo caso fissato in sessanta giorni dal ricevimento delle stesse».

 

26.0.1

Losurdo

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 7, parole: «a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell’interno», respinto per la parte restante

        Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Fondo di garanzia e ricostituzione per i soggetti
assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie
ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura)

        1. È istituito presso il Ministero degli interni un Fondo operante a favore dei soggetti assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109 del 1996, operanti in agricoltura. Il fondo ha lo scopo di fornire garanzie nell’interesse dei soggetti assegnatari per l’effettuazione di investimenti produttivi sui beni assegnati a seguito di confisca, nonché quello di risarcire i soggetti assegnatari stessi dei danni arrecati ai beni e alle colture e animali a seguito di azioni malavitose da essi subite. Le predette finalità sono perseguite attraverso due distinte sezioni del Fondo. Il Fondo ha la durata di 50 anni ed opera con le modalità che saranno definite da parte dell’organo di gestione di cui al successivo comma 5, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento di cui al successivo comma 7.

        2. La sezione garanzia rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investimenti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all’utilizzo aziendale dei beni stessi. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso Consorzi fidi di cui al successivo comma 6.
        3. La sezione ricostituzione eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni arrecati ai beni aziendali (ivi comprese le colture e gli animali) gestiti dai soggetti assegnatari a seguito di azioni malavistose da essi subite. L’indennizzo comprende la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e può essere riconosciuto fino all’importo massimo di euro 2 milioni. Esso è erogato a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell’ente assegnatario danneggiato, corredata da denuncia del medesimo all’autorità giudiziaria dei danneggiamenti subiti. Nella domanda dovrà essere valutato il danno arrecato ai beni mediante dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nella forma di atto notorio. La denuncia, che deve essere tempestivamente presentata, dovrà indicare i beni danneggiati e l’importo dei relativi danni in modo distinto per i beni di proprietà pubblica e per quelli di proprietà dell’ente assegnatario ovvero di proprietà di terzi di cui l’ente assegnatario abbia la disponibilità. L’erogazione dell’indennizzo deve avvenire entro 30 giorni dalla data della domanda di cui al comma precedente. L’ottenimento dell’indennizzo è esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. I soggetti che intendano avvalersi dell’erogazione di indennizzi sono tenuti ad effettuare un contributo annuali pari al 1/10.000 dell’indennizzo che agli stessi potrà essere corrisposto dal Fondo.
        4. Possono partecipare alle sezioni del Fondo di cui all’articolo 1, con contributi volontari, enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.  59. I contributi di cui al precedente comma si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza cooperativa di cui misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento. I soggetti partecipanti possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento di specifiche finalità del Fondo.
        5. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato:

            a) da un rappresentante indicato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

            b) da un rappresentante indicato dal Ministero degli interni;
            c) da un rappresentante indicato dal Ministero dell’economia;
            d) da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali (oppure dal Ministero dello sviluppo economico) su indicazione delle associazioni cooperative riconosciute;
            e) da tre membri nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari.

        Ai membri del Comitato di gestione non spetta alcun compenso.

        6. I Consorzi fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n.  326, operanti a livello regionale, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui al precedente comma 2. Agli stessi Consorzi fidi possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione della presente legge. L’ammontare delle risorse del Fondo che saranno attribuite ai Consorzi fidi, le relative modalità di utilizzo, l’individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite del Comitato di gestione del Fondo in conformità con il Regolamento previsto dal successivo comma 7.
        7. La prima dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari all’importo di euro 5 milioni, a valere nei capitoli di spesa del Ministero dell’interno. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Ministero dell’interno di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Associazioni cooperative riconosciute, predispone un testo di Regolamento, recante le modalità di funzionamento del Fondo, da sottoporre all’approvazione del Governo ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

        Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

            2008:    –  5  milioni di euro.

 

26.0.2

Nieddu

Accantonato

        Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

        1. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.

        2. Al fine di agevolare il processo di occupazione previsto al comma 1, il suddetto personale è inserito nei ruoli organici sopranumerari o in esubero della pubblica amministrazione presente sul territorio di residenza dei medesimi. Ai suddetti lavoratori possono essere applicate anche le disposizioni inerenti la mobilità del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, e successive modificazioni, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e alla legge 31 marzo 2005, n. 43, permettendo loro un più ampio bacino occupazionale di riferimento.
        3. Nel periodo di attesa dal momento della cessazione in servizio degli Organismi militari indicati al comma 1 e l’assunzione in servizio presso la pubblica amministrazione, il suddetto personale beneficia del trattamento di cui all’articolo 65, comma 1 della presente legge».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008:    –  7.000;

            2009:    –  7.000;
            2010:    –  7.000.

 

26.0.4

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Respinto

        Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazioni tributarie in materia di servizi di sorveglianza)

        1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 40.000 euro, per la prestazione di servizi privati di sorveglianza e di protezione e per l’acquisto di impianti di video sorveglianza.

        2. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’addizionale comunale sulle persone fisiche a favore dei soggetti che sostengano le spese di cui al comma 1.
        3. La detrazione compete per le spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008, per una quota pari al 41 per cento delle stesse».

        Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

 

Art. 27.

27.1

Casoli, Baldassarri, Ciccanti, Marconi

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1, ritirato per la parte restante

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 27. – (Chiusura dell’emergenza conseguente alla crisi sismica Umbria e Marche del 1997). - 1. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 300 milioni di euro per l’anno 2008 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali risorse saranno utilizzate dalle regioni per completare gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, della legge n.  61 del 1998.

        2. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 7 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:
        “7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e dei piani e programmi predisposti in attuazione delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’interno e dai commissari delegati.»;
            b) al comma 7 dell’articolo 3, le parole: “alla fine dello stato di emergenza“ sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2012»;

            c) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

        “Art. 10-bis. – 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l’articolo 1, commi 4 e 5, dell’ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l’articolo 6 dell’ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.»;
            d) dopo il comma 5 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:
        “5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione e l’erogazione avvengono assumendo come base di calcolo le certificazioni analitiche del Ministero dell’interno relative all’anno 2006 e i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio“;
            e) dopo l’ultimo periodo del comma 14 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente: “Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma sono determinate ed erogate assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 ed i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio“;

            f) dopo il comma 5 dell’articolo 15 è aggiunto il seguente:

        “5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo 17 dell’ordinaza ministeriale n.  2668 del settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare“.
        3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti di euro 25 milioni per l’anno 2008, di euro 20 milioni per l’anno 2009, di euro 16 milioni per l’anno 2010, di euro 12,8 milioni per l’anno 2011 e di euro 10,2 milioni per l’anno 2012.

        4. Inoltre i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall’articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti qualora inferiori alla quota di propria spettanza o mediante rimborso delle quote versate in eccedenza, nella misura e con le modalità da stabilirsi nei limiti di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 n decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economi e delle finanze».

 

27.2

Amati, Calvi, Magistrelli, Emprin Gilardini, Giannini, Zuccherini, Lusi

Ritirato

        Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        “d) dopo il comma 5 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente:
        “5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell’interno relative all’anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008 – 2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio“;

        2) alla lettera e), le parole “determinate ed erogate“ sono sostituite dalle seguenti: “, quantificate in 17 milioni di euro“ e le parole “ed i relativi importi“ sono sostituite dalle seguenti; “, sono erogate annualmente negli importi“;
        3) alla lettera f), le parole: “è aggiunto il seguente comma“ sono sostituite dalle seguenti: “sono aggiunti i seguenti commi“ e dopo il punto 5-bis è aggiunto il seguente:

        “5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti nelle regioni Marche e Umbria è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l’anno 2008, di euro 80 milioni per l’anno 2009 e di euro 70 milioni per l’anno 2010“».

        Conseguentemente:

            a) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), ed f) si provvede nei limiti di euro 136,5 milioni di euro per l’anno 2008, di euro 116,5 milioni per l’anno 2009, di euro 106,5 milioni per l’anno 2010 e di euro 36,5 milioni per gli anni 2011 e 2012»;

            b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008».

        E ancora conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008: –  136.500;

            2009: –  116.500;
            2010: –  106.500.

 

27.3

Baldassarri, Augello, Saia

Ritirato

        Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
            «d) dopo il comma 5 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente comma:
        “5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell’interno relative all’anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008 2010 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.“;
        2) alla lettera e), le parole “determinate ed erogate“ sono sostituite dalle seguenti: “, quantificate in 17 milioni di euro“ e le parole: “ed i relativi importi“ sono sostituite dalle seguenti: “, sono erogate annualmente negli importi“;

        3) alla lettera f), le parole: “è aggiunto il seguente comma“ sono sostituite dalle seguenti: “sono aggiunti i seguenti commi“ e dopo il punto 5-bis è aggiunto il seguente:

        5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza per la prosecuzione e il completamento del programma di interventi urgenti nella regioni Marche e Umbria è autorizzata la spesa di euro 100 milioni dall’anno 2008, di euro 80 milioni dall’anno 2009 e di euro 70 milioni dall’anno 2010».

        Conseguentemente:

            a) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni cui al comma 1, lettera d), e) ed f) si provvede nei limiti di euro 136,5 milioni di euro per l’anno 2008, di euro 116,5 milioni per l’anno 2009, di euro 106,5 milioni per l’anno 2010 e di euro 36,5 milioni per gli anni 2011 e 2012»;

            b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 510 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008».

        E ancora conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008: –  136.500;

            2009: –  116.500;
            2010: –  106.500.

 

27.4

Brutti Paolo, Zuccherini, Battaglia Giovanni, Ferrante

Ritirato

        Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «è aggiunto il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi».

        Dopo il capoverso «5-bis» aggiungere il seguente:

        «5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, alle regioni Marche ed Umbria è concesso un contributo di euro 100 milioni dell’anno 2008, di euro 80 milioni per il 2009 e di euro 70 milioni dell’anno 2010».

        Conseguentemente all’onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrisponde riduzione degli stanziamenti di cui alla Tabella B, di cui al comma 1 dell’articolo 96, alla voce Ministero dell’economia.

 

27.5

Buccico, Augello, Valentino

Ritirato

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 1980-81-82, ai sensi della legge n. 32 del 1992 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire, con delibere CIPE, tra i comuni interessati, in proporzione al fabbisogno residuo accertato, in ragione del 70% a favore della Regione Campania e del 30% a favore della Regione Basilicata».

        Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero economia e finanze, – Protezione civile – rubrica D-L n. 142 del 1991 – Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – CAP. 2184) apportare le seguenti variazioni:

            2008: –    5 milioni;

            2009: –  10 milioni;
            2010: –  15 milioni.

 

27.6

Monacelli, Ciccanti, Forte, Baldassarri

Respinto

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regola rizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

        Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2008: –  130.000;

            2009: –  130.000;
            2010: –  130.000.

 

27.7

Boccia Antonio, Adduce, Di Siena, Palermo

Ritirato

        Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli aggiornamenti da parte del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dei termini già prorogati dall’articolo 4, comma 92, della legge n. 350 del 2003, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2010.

        3-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 1, dell’articolo 35, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il contributo è ripartito, con delibere CIPE, tra i Comuni interessati, in proporzione al fabbisogno residuo accertato, in ragione del 70% a favore della Regione Campania e del 30% a favore della Regione Basilicata.
        3-quater. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi negli anni 1980, 1981 e 1982 nelle Regioni Campania e Basilicata, che nel periodo dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 hanno provveduto a ricostruire o a ristrutturare gli immobili di proprietà, si applicano, previa esibizione della documentazione richiesta dagli uffici competenti, i benefici di cui all’articolo 1 e all’articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 499.
        3-quinquies. I benefici di cui al comma precedente sono erogati ai cittadini aventi diritto secondo l’ordine cronologico di ottenimento dei contributi per gli investimenti di riparazione e ricostruzione. A tal fine è autorizzato un finanziamento decennale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
        3-sexies. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

27.0.1

Palermi, Bellini, De Petris, Ripamonti, Tibaldi, Bulgarelli, Donati, Pellegatta, Pecoraro Scanio, Silvestri

Respinto

        Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2008 per lo svolgimento da parte del Corpo Forestale dello Stato, di corsi pilota di formazione e specializzazione nella lotta agli incendi boschivi, aventi lo scopo principale di elevare l’efficacia degli interventi di prevenzione e di contenimento e spegnimento del fuoco, nonché di favorire il pronto risanamento ambientaIe delle aree colpite dagli incendi».
        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A alla voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2008: –  2.500.

 

27.0.4

Bosone, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. Per fare fronte agli eventi calamitosi verificati si nell’agosto 2007 nel territorio dell’Oltre Po Pavese, a seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, è assegnato alla regione Lombardia un contributo straordinario di 15 milioni di euro, finalizzato alla messa in sicurezza delle opere idrogeologiche del territorio, al ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e agli interventi di ricostruzione e di riparazione resisi necessari».
        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 2 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

27.0.5

Massa, Mongiello, Lusi

Ritirato

        Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Crisi sismica nei territori delle province di Campobasso e Foggia)

        1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i comuni del “cratere“; individuati mediante le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ragione proporzionale al fabbisogno di ogni singolo Ente per il completamento degli interventi aventi priorità di classe A), garantendo ai predetti Comuni, risorse nel limite di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

        2. Ai soggetti sia pubblici che privati, anche in qualità di sostituti d’imposta, residenti o operanti nei comuni delle province di Foggia e Campobasso individuati con i decreti del Ministero delle Finanze del 14 novembre 2002, del 15 novembre 2002 e del 9 novembre 2003, destinatari dei benefici della sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari e contributivi fino alla data del 31 dicembre 2007, in forza delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate dopo la crisi sismica ed a seguito della proroga dello stato di emergenza nella provincia di Campobasso, stabilita per l’anno 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2006, è consentita la definizione della propria posizione entro il 31 dicembre 2008, relativamente agli adempimenti ed ai versamenti non effettuati nel periodo intercorrente dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007, corrispondendo l’ammontare, dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti cl titolo di capitale ed interessi, diminuito del 60 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione mensile, senza aggravio di sanzioni ed interessi, pari al massimo ad otto volte il periodo di sospensione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008: –  100.000;

            2009: –  100.000;
            2010: –  100.000.

 

27.0.6

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

Ritirato

        Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Prosecuzione interventi zone colpite dall’evento alluvionale di ottobre 2000 della regione Autonoma della Valle d’Aosta)

        1. Per la prosecuzione degli interventi a seguito dell ’evento alluvionale di ottobre 2000 per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi per il territorio della Regione autonoma della Valle d’Aosta, è autorizzato un contributo annuo di euro 50 milioni per l’anno 2008 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.».
        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

27.0.7

Micheloni

Ritirato

        Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Eventi calamitosi nella provincia di Teramo)

        1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi urgenti sulle infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della notte tra il 6 e il 7 ottobre 2007 nel territorio della provincia di Teramo, nei comuni di Tortoreto, Alba Adriatica e di Martinsicuro, sono stanziate risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008: –  5.000;

            2009: –  5.000;
            2010: –  5.000.

 

27.0.8

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. Per i soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nonché quelli relativi alle ritenute ed ai versamenti di carattere previdenziale, già disposta fino al 31 dicembre 2007, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2008. Il beneficio di cui al presente articolo si applica per tutti i versamenti e le prestazioni tributari e previdenziali a qualunque titolo dovuti, sotto forma di versamento diretto o ritenuta alla fonte».

 

27.0.9

Firrarello, Ferrara

Respinto

        Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

        1. Per l’attuazione degli interventi a sostegno dei coltivatori ortofrutticoli, degli artigiani e degli albergatori della provincia di Catania, che hanno subito danni a seguito delle eruzioni dell’Etna dell’anno 2002, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2008».
        Conseguentemente alla tabella A allegata all’articolo 96, comma 1, sono apportate al Ministero della solidarietà sociale le seguenti modifiche:

            2008: –  5.000.

 

 

Art. 28.

28.1 (v. testo 2)

Nardini, Cusumano, Marcora, De Petris, Pignedoli, Bosone, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

        1-ter. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all’incremento della competitività ed efficienza aziendale e l’incentivazione di interventi mirati all’accesso al credito ed alla disponibilità di capitale di rischio, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria ittica (FSII). All’onere di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
        1-quater. Alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3, dopo le parole: «al trasporto di merci» è inserita la parola «pesca» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’esenzione sulla benzina è limitata alla pesca professionale esercitata con imbarcazioni che utilizzano motori fuoribordo sia in acque marittime che interne».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: –  15.000;

            2009: – 15.000;
            2010: – 15.000.

 

28.1 (testo 2)

Nardini, Cusumano, Marcora, De Petris, Pignedoli, Bosone, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Accolto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca».

 

28.2

Nardini, Sodano, Marcora, De Petris, Nieddu, Tecce, Liotta

Accantonato

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In considerazione della situazione di particolare tensione sociale determinata dalla crisi dell’agricoltura nella regione Sardegna e al fine di consentire alla regione Sardegna di adottare misure atte a rilanciare l’agricoltura regionale, con il concerto delle parti sociali provvedendo altresì al raccordo con le procedura comunitarie, sono sospese, fino al 31 dicembre 2008, tutte le procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole sarde. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 12 milioni, per l’anno 2008, per la copertura delle spese necessarie derivanti dagli effetti della citata sospensione».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 12.000.

 

28.3

Massidda, Sanciu, Delogu, Fantola

Accantonato

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In considerazione della situazione di particolare tensione sociale determinata dalla crisi dell’agricoltura nella regione Sardegna e al fine di consentire alla regione Sardegna di adottare misure atte a rilanciare l’agricoltura regionale, con il concerto delle parti sociali,provvedendo altresì al raccordo con le procedure comunitarie sono sospese fino al 1 dicembre 2008 tutte le procedure esecutive nei confronti delle aziende agricole sarde. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per l’anno 2008 per la copertura delle spese necessarie derivanti dagli effetti della citata sospensione».

        Conseguentemente alla tabella voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 12.000.

 

28.0.1

Turigliatto, Rame, Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Programma per uso corretto delle risorse idriche in agricoltura)

        1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato: “programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura“. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l’utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato: “Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura“ esclusivamente finalizzato all’attuazione del programma di cui sopra».
        Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008 – 50.000;

            2009 – 50.000.

 

28.0.3

Cusumano

Respinto

        Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

        1. Il Ministro per lo Sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole, è autorizzato a finanziare i progetti, programmi interdisciplinari afferenti alle aree della finanza, internazionalizzazione, innovazione, formazione, ivi compresa la strutturazione ed infrastrutturazione di parchi agro-ittico alimentari. Essi possono essere così costituiti per iniziativa dei distretti produttivi rurali, ittici ed agroalimentari. Il Ministro è altresì autorizzato a finanziare progetti inerenti le suddette finalità».
        Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

 

 

Art. 29.

29.1

Losurdo

Repinto

        Sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «55 milioni di euro».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

        2008: – 35 milioni.

 

29.2 (v. testo 2)

Marcora, Cusumano, Bosone, Cardini, Pignedoli, De Petris, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

        Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «53 milioni».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

        2008: – 33 milioni.

 

29.2 (testo 2)

Marcora, Cusumano, Bosone, Nardini, Pignedoli, De Petris, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Accantonato

        Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «53 milioni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è trasferito al predetto fondo un ulteriore importo, fino a un massimo di 33 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo “crisi di mercato“ di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

 

29.3

Giaretta

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «2. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sostituire le: “31 dicembre 2007“ con le seguenti: “31dicembre 2008“».

        Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni in materia di commissariamento dei consorzi agrari».

 

29.01/1

Scarpa Bonazza Buora

Decaduto

        All’emendamento 29.01, al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione diretta ai soggetti dichiaranti; alla lettera f), sostituire le parole: «da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00» con le seguenti: «da euro 50 ad euro 150».

 

29.0.1

Il Governo

Ritirato

        Dopo l’articolo 29, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

(Aggiornamento del catasto terreni)

        1. All’articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo la locuzione: “dal regolamento (CE) n.  1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004“ è sostituita dalla seguente: “dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di Mercato (OCM) del settore agricolo“;

            b) al terzo periodo le parole: “All’atto della accettazione della suddetta dichiarazione“ sono sostituite dalla seguente locuzione: “Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all’aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del decreto Presidente della Repubblica dello dicembre 1999, n. 503. All’atto della accettazione delle suddette dichiarazioni“;
            c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “L’Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali“;
            d) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento“;
            e) il sesto periodo è sostituito dal seguente: “I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente“;
            f) è aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: “Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del successivo comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all’uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00; all’irrogazione delle sanzioni provvede l’Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate da AGEA“».

 

29.0.2

Allegrini, De Angelis

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 3, respinto per la parte restante

        Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

        «Art. 29-bis.

        1. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le compensazioni relative alla gestione del sistema di risarcimento diretto effettuate sulla base dei costi medi ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, devono essere differenziate anche con specifico riguardo al VII settore tariffario. La disciplina del risarcimento diretto prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        2. Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di origine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza l’utilizzo della denominazione «agromercato» da parte dei mercati istituiti su iniziativa dei Comuni, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di enti operanti in agricoltura e di imprenditori agricoli singoli e associati, su superfici all’aperto o in locali aperti al pubblico, in cui sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della Regione ove sono situati i mercati. Possono esercitare la vendita diretta negli agro mercati esclusivamente gli imprenditori agricoli, in forma individuale o di società agricola, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. I prodotti posti in vendita negli agromercati devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e, in ogni caso, devono essere presentati con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice e deve essere indicato, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
        3. L’articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente: “1-sexies. In via sperimentale per l’anno 2008 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

            a) al punto 7, le parole: “derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura“;

            b) al punto 8, le parole: “derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento“.

        4. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: «in acque dolci».

        5. Ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal comma 1 le somme stanziate dall’articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

        6. Nell’ipotesi in cui l’autorizzazione prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l’unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell’ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l’autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L’autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani.

        7. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l’andamento anomalo dei livelli dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del Made in Italy, l’Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti agricoli ed agroalimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici almeno «con cadenza settimanale» mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia. L’Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito dei programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del decreto legge 9 settembre 2005, 2005, n. 182 convertito con la legge 11 novembre 2005, n. 231, sulla base delle direttive del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, effettua i controlli lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, eventuali andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l’adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il sistema delle Camere di commercio e le autonomie locali, promuove e sostiene l’organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonché l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. L’attuazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
        8. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l’adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.
        9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

        Conseguentemente, per l’onere derivante dai commi 6 e 7, all’articolo 96, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 20.000;

            2009: – 20.000;
            2010: – 20.000.

 

29.0.3 (v. testo 2)

De Petris, Palermi, Russo Spena, Salvi, Battaglia Giovanni, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano, Tibaldi

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)

        1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l’andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l’Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

        2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.
        3. L’Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.
        4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l’adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
        5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuove l’organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
        6. Allo scopo di migliorare l’accesso dei soggetti in condizioni di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare, le linee guida di un progetto obiettivo destinato ai soggetti sopra indicati, finalizzato alla erogazione da parte dei comuni di buoni per l’acquisto dei prodotti che compongono i panieri di cui al comma 5, in coerenza con il regolamento (CEE) n. 3124/92, del Consiglio, del 26 ottobre 1992.
        7. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma 6 si provvede mediante integrazione, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Alla ripartizione delle suddette risorse si provvede con le modalità di cui all’articolo 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

            2008: – 10.000;

            2009: – 10.000;
            2010: – 10.000.

 

29.0.3 (testo 2)

De Petris

Accantonato

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio)

        1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l’andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l’Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

        2. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.
        3. L’Ispettorato centrale per la qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.
        4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l’adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
        5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l’organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati».

        Conseguentemente all’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato in euro 100.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

 

29.0.4 (v. testo 2)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Sodano, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano, Sodano, Manzione

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi nel settore dell’irrigazione)

        1. All’articolo 1059 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            “c-bis) 1) per gli anni 2008-2009-2010 è autorizzata la spesa di euro 8.249.527, quale settima, ottava e nona annualità dei contributi annuali previsti dall’articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 13, comma 4-nonies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, rispettivan1ente per l’importo di euro 1.139.986 ed euro 7.109.541.

            2) A decorrere dall’anno 2011 è autorizzato un contributo di euro 100.000.000,00 per la durata di quindici anni. Il predetto contributo è impegnabile dall’anno 2009. I relativi pagamenti potranno essere effettuati a decorrere dall’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante soppressione dei contributi annuali di cui all’articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con scadenza a decorrere dall’anno 2011.
            3) Nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al punto 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 5 milioni di euro annui è destinata al Fondo di rotazione per la progettazione delle opere di accumulo di acqua e per le loro adduzioni primarie, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di supportare le attività previste dal Piano Irriguo Nazionale, di cui ai commi da 31 a 36 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo e di accesso ai relativi finanziamenti“.

        2. Al fine di favorire la riduzione dei consunti idrici per l’irrigazione è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per il risparmio idrico, con dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anno 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla concessione di contributi agli investimenti delle piccole e medie imprese agricole per la sostituzione degli impianti di irrigazione in esercizio con nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico in misura non inferiore al 25 per cento.

        3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentati e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento CE n. 1857, della Commissione, del 15 dicembre 2006».

        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

            2008: – 40.000;

            2009: – 40.000;
            2010: – 40.000.

 

29.0.4 (testo 2) (v. testo 3)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Sodano, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi nel settore dell’irrigazione)

        1. All’articolo 1059 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            “d):
                1) per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di euro 8.249.527, quale settima, ottava e nona annualità dei contributi annuali previsti dall’articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 13, comma 4-nonies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, rispettivamente per l’importo di euro 1.139.986 ed euro 7.109.541;

            2) a decorrere dall’anno 2011 è autorizzato un contributo di euro 100.000.000,00 per la durata di quindici anni. Il predetto contributo è impegnabile dall’anno 2009. I relativi pagamenti potranno essere effettuati a decorrere dall’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante soppressione dei contributi annuali di cui all’articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con scadenza a decorrere dall’anno 2011;
            3) nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al punto 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 5 milioni di euro annui è destinata al Fondo di rotazione per la progettazione delle opere di accumulo di acqua e per le loro adduzioni primarie, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di supportare le attività previste dal Piano irriguo nazionale, di cui ai commi da 31 a 36 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo e di accesso ai relativi finanziamenti“.

        2. Al fine di favorire la riduzione dei consumi idrici per l’irrigazione è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per il risparmio idrico, con dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2008, finalizzato alla concessione di contributi agli investimenti delle piccole e medie imprese agricole per la sostituzione degli impianti di irrigazione in esercizio con nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico in misura non inferiore al 25 per cento.

        3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentati e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento CE n. 1857, della Commissione, del 15 dicembre 2006.
        4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 20 milioni per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità non impegnate del fondo per le crisi di mercato, di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

 

29.0.4 (testo 3) (v. testo 4)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi nel settore dell’irrigazione)

        1. All’articolo 1059 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            d):
                1) per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di euro 8.249.527, quale settima, ottava e nona annualità dei contributi annuali previsti dall’articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 13, comma 4-nonies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, rispettivamente per l’importo di euro 1.139.986 ed euro 7.109.541;

                2) a decorrere dall’anno 2011 è autorizzato un contributo di euro 100.000.000,00 per la durata di quindici anni. Il predetto contributo è impegnabile dall’anno 2009. I relativi pagamenti potranno essere effettuati a decorrere dall’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante soppressione dei contributi annuali di cui all’articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con scadenza a decorrere dall’anno 2011;
                3) nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al punto 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 5 milioni di euro annui è destinata al Fondo di rotazione per la progettazione delle opere di accumulo di acqua e per le loro adduzioni primarie, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di supportare le attività previste dal Piano irriguo nazionale, di cui ai commi da 31 a 36 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo e di accesso ai relativi finanziamenti“.

        2. Al fine di favorire la riduzione dei consumi idrici per l’irrigazione è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per il risparmio idrico, con dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2008, finalizzato alla concessione di contributi agli investimenti delle piccole e medie imprese agricole per la sostituzione degli impianti di irrigazione in esercizio con nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico in misura non inferiore al 25 per cento.

        3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentati e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento CE n. 1857, della Commissione, del 15 dicembre 2006.
        4. Le disponibilità già destinate al fondo crisi del mercato agricolo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 20 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l’anno 2008, alla dotazione del fondo di cui al comma 2».

 

29.0.4 (testo 4)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano, Sodano

Accantonato

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi nel settore dell’irrigazione)

        1. Al comma 1059 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            “d): A decorrere dall’anno 2011 è autorizzato un contributo di euro 100.000.000 per la durata di quindici anni.“
        2. Il comma 1062 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
            “1062. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1059 e 1060 si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 4, comma 31 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse“.».

 

29.0.5

Allegrini, De Angelis

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Piano Irriguo Nazionale)

        1. Al comma 1059, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

            «c-bis) 1) per gli anni 2008-2009-2010 è autorizzata la spesa di euro 25.466.085,00, quale settima, ottava e nona annualità dei contributi annuali previsti dalle leggi n. 388 del 2000 e n. 178 del 2002, rispettivamente per l’importo di euro 5.164.569,00 ed euro 5.074.894,60 (articolo 141, comma 3 della legge n. 388 del 2000), nonché quale settima ottava e nona annualità dei contributi annuali previsti dalla legge n. 178 del 2002 per l’importo di euro 15.226.621,40 (articolo 13, comma 4-nonies della legge n. 178 del 2002);

            2) a decorrere dall’anno 2010 è autorizzato un contributo di euro 100.000.000,00 per la dutata di quindici anni.
            3) all’onere di cui al precedente punto 1 si provvede mediante soppressione dei contributi annuali di cui all’articolo 4, comma 31 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e l’articolo 1, comma 78 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, con scadenza a decorrere dall’anno 2011;
            4) il contributo di cui al comma 2 è impegnabile dall’anno 2009. I relativi pagamenti potranno essere effettuati a decorrere dall’anno 2010;
            5) nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al punto 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 la somma di 10 milioni di euro annui è destinata al Fondo di rotazione per la progettazione delle opere di accumulo di acqua e le loro adduzioni primarie, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di supportare le attività previste dal Piano Irriguo Nazionale, di cui alla legge n. 350 del 24 dicembre 2003, commi da 31 a 36. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo e di accesso ai relativi finanziamenti».

 

29.0.6

Scarpa Bonazza Buora, Sanciu, Piccioni, Zanettin, Zanoletti, Ferrara

Ritirato

        Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fabbricati rurali)

        1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, no 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
        «a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
            1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;

            2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
            3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
            4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
            5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

            a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;

            b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
            c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

        «3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
            a) alla protezione delle piante;

            b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
            c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
            d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
            e) all’agriturismo;
            f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
            g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
            h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
            i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
            l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

        3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».

 

29.0.7

Losurdo

Respinto

        Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Produzioni zootecniche)

        1. Nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l’adeguamento dei processi produttivi delle aziende zootecniche alla disciplina della direttiva 12 dicembre 1991. n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole.

        2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le linee guida per gli interventi ammissibili e la ripartizione delle relative risorse fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella B, voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 20.000;

            2009: – 20.000;
            2010: – 20.000.

 

29.0.8

De Angelis, Allegrini

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Osservatorio Nazionale per la tracciabilità alimentare)

        1. Al fine di razionalizzare i sistemi di identificazione degli animali e tracciabilità delle produzioni agroalimentari nazionali è istituito presso il «Consorzio Anagrafi Animali» (Co.An.An. S.c.a. r.l.) l’Osservatorio Nazionale per la tracciabilità alimentare.

        2. L’Osservatorio, in coerenza con le normative comunitarie e gli orientamenti scientifici internazionali, realizza e aggiorna le linee guida nazionali in materia di tracciabilità alimentare, monitora l’evoluzione delle tecnologie per l’identificazione e la tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, verifica la conformità normativa e tecnologica dei sistemi di tracciabilità alimentare in uso per le produzioni nazionali. L’Osservatorio provvede altresì alla costituzione e gestione della «Banca Biologica Agroalimentare Nazionale» per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali tradizionali e di qualità attraverso la oggettivizzazione delle caratteristiche molecolari funzionali al controllo ed alla tracciabilità.
        3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l’anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1290 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

29.0.9 (v. testo 2)

Pignedoli, De Petris, Nardini, Cusumano, Marcora, Bosone, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Randazzo, Turano, Massa

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rafforzamento della filiera agroenergetica)

        1. Per l’anno 2009 la quota minima di cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 1º gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata nella misura del 3,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009 la medesima quota può essere incrementata con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        2. All’articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

        f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

 

29.0.9 (testo 2)

Pignedoli, De Petris, Nardini, Cusumano, Marcora, Bosone, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Randazzo, Turano, Massa

Accolto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rafforzamento della filiera agroenergetica)

        1. All’articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

        “f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste“».

 

29.0.10

Bosone, Nardini, De Petris, Marcora, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari)

        1. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall’articolo 1, commi 1076 e 1078, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 del codice civile e sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all’articolo 2514 del codice civile“;

        b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Sono abrogati, altresì, il secondo comma dell’articolo 223-terdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e il comma 227 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311“;

        2. Il termine di cui all’articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del citato decreto n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, è prorogato al 31 dicembre 2008 al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dai decreti legislativi 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169.

        3. All’articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “29 settembre 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “29 settembre 2007“».

        Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

            2008:    –    1.200;

            2009:    –    1.200;
            2010:    –    1.200.

 

29.0.12

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Il Mnistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l’auto-approvvigionamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di co-digestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali, le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Il Piano ha durata di tre anni ed ha una dotazione finanziaria di euro 210 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Detti importi sono destinati, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali. I termini di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono differiti a decorrere dal completamento del Piano di cui al presente articolo».
        Conseguentemente:

        all’articolo 68, sopprimere il comma 2;

        all’articolo 71, comma 1, sostituire le parole: “50 milioni di euro“ con le seguenti: «10 milioni di euro»;
        All’articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;
        All’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «non inferiori a 400 milioni per l’anno 2008, 415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «non inferiori a 470 milioni per l’anno 2008, 535 milioni per l’anno 2009 e 635 milioni a decorrere».

 

29.0.13

Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Davico

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al fine di favorire la tutela sui mercati internazionali dei prodotti alimentari e dei vini con denominazione di origine, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e nazionali, ai Consorzi di tutela dei prodotti medesimi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il deposito dei marchi presso le competenti strutture dei Paesi extra UE, ove è rilevante la necessità di tutelare i prodotti agroalimentari nazionali da fenomeni di agro-pirateria. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008, di 30 milioni di euro per l’anno 2009 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione dei rimborsi di cui al presente articolo».
        Conseguentemente:

        all’articolo 68, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;

        all’articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «310 milioni di euro»;
        all’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere dall’anno 2010» con le seguenti: «435 milioni a decorrere dall’anno 2009.».

 

29.0.14

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva e di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese agricole colpite da epizoozie e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo a sostegno delle imprese agricole colpite da fitopatie ed epizoozie. Al Fondo è assegnata una disponibilità finanziaria di 50 milioni di euro l’anno, a decorrere dall’anno 2008. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
        Conseguentemente:

        all’articolo 68, sopprimere il comma 2;

        all’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

 

29.0.15

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Accantonato

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l’aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera, a decorrere dal 1º gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all’origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all’origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

 

29.0.16

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari ed internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agro-alimentari italiani di qualità, avente disponibilità di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le modalità di funzionamento ed i programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
        Conseguentemente:

        all’articolo 68, sopprimere il comma 2;

        all’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

 

29.0.17

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all’articolo 1, comma 3-quinquies del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Al riparto delle risorse di cui al presente comma provvede il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
        Conseguentemente:

        all’articolo 68, sopprimere il comma 2;

        all’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

 

29.0.18

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l’assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».
        Conseguentemente:

        all’articolo 68, sopprimere il comma 2;

        all’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

 

29.0.19

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Ai fini di tutelare e valorizzare le produzioni agricole nazionali e di garantire il diritto di informazione di scelta dei consumatori, a decorrere dal 1º gennaio 2008 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agroalimentari, di riportare il luogo di origine, dei prodotti stessi, ovvero, nel caso di prodotti trasformati, delle materie prime utilizzate, inclusi i mangimi utilizzati nelle attività di allevamento, finalizzate all’ottenimento di materie prime, o di prodotti destinati all’alimentazione umana».

 

29.0.20

Polledri, Franco Paolo, Pirovano, Davico

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Per far fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende operanti nel settore della melicoltura colpite dalla malattia fitoplasmatica denominata scopazzi del melo, è autorizzata la spesa di euro quindici milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Detto importo è ripartito tra le regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato d’intesa con le regioni medesime».
        Conseguentemente:

        all’articolo 68, comma 2, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».

 

29.0.21

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Tutte le forme di energia prodotte da fonti rinnovabili di origine agricola reimpiegate nell’impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da accisa».
        Conseguentemente:

        all’articolo 68, sopprimere il comma 2;

        all’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

 

29.0.22

Marcora, Benvenuto, Pignedoli, Bosone, Nardini, De Petris, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Turano, Randazzo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Accessi stradali ai fondi rustici)

        1. Nell’ipotesi in cui l’autorizzazione prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, riguarda l’unico ed indispensabile accesso al fondo rustico ed agli annessi fabbricati rurali, il canone, determinato in base ai criteri previsti annualmente con provvedimento del direttore dell’ANAS, è ridotto ad un quinto. Nel caso di più accessi a fondi rustici ed a fabbricati rurali della stessa azienda agricola, l’autorizzazione si applica ad uno solo di essi, individuato dal titolare al momento della richiesta delle relative autorizzazioni. L’autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito per gli accessi relativi ai fondi rustici ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani».

        Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

            2008:    –    2.000;

            2009:    –    2.000;
            2010:    –    2.000.

 

29.0.23

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al fine di favorire la continuità dell’impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 gli atti relativi ai beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant’altro strumentale all’attività aziendale nonché i beni relativi all’attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l’acquirente dediche abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi con dichiarazione specifica a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l’azienda per almeno cinque anni.

        2. L’assuntore è tenuto a presentare entro 18 mesi dall’atto all’Agenzia delle Entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l’azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall’Ispettorato provinciale per l’agricoltura competente per territorio. Nel caso di violazione dell’impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50% e degli interessi.
        3. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall’assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l’articolo 38, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 700.
        4. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale n. 17 del 28 novembre 2001.
        5. Al fine di copertura delle minor entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo è abrogato il comma 3 dell’articolo 5-bis del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228».

 

29.0.24

Nardini, Marcora, De Petris, Pignedoli, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano, Sanciu, Massidda

Accantonato

        Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di
imprenditori agricoli della Regione Sardegna)

        1. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della Regione Sardegna verso gli istituti fmanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modificazioni, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della Decisione 97/612/CE, della Commissione del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed uno dalla Regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in  vigore della presente disposizione».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –    5.000.

 

29.0.28 (v. testo 2)

Cusumano, De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Bellini, Liotta, Bettini, Massa, Randazzo, Turano

        Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi per il settore dell’apicoltura)

        1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

29.0.28 (testo 2)

Cusumano, De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Bellini, Liotta, Bettini, Massa, Randazzo, Turano

Accolto

        Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Interventi per il settore dell’apicoltura)

        1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

29.0.29

Losurdo

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole “si applica“ sono aggiunte le seguenti: “a tutto il territorio nazionale“».

 

29.0.30

Losurdo

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art 29-bis.

        1. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno».

 

29.0.31

Losurdo

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art 29-bis.

        1. Al comma 1075 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono sostituite le parole “30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008-2009“ con le parole “80 milioni di euro per l’anno 2008 e 100 milioni di euro per l’anno 2009».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

            2008    –  50 milioni di euro;

            2009    –  70 milioni di euro.

 

29.0.32

Losurdo

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. I contratti di filiera previsti all’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto ministeriaIe 18/2003 possono operare in tutto il territorio nazionale con investimenti eleggibili agli aiuti nella misura prevista dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. La dotazione è fissata in 50 milioni di euro nel 2008 e 150 milioni di euro per il 2009-2010».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

            2008    –  50 milioni di euro;

            2009    –  150 milioni di euro.

 

29.0.33

Losurdo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Il comma 1088 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

        “1088. Le imprese agro alimentari che realizzano gli investimenti in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri nel periodo di imposta in corso all’entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, godono di un credito di imposta pari al 50 per cento del loro valore“».

 

29.0.34

Losurdo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al comma 1089 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole iniziali “La misura dell’esclusione“ sono sostituite dalle parole: “La misura del credito d’imposta“.

        Il comma 1090 della stessa legge è soppresso eccerto la seguente parte:
        “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono dettate le modalità operative applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della sonna di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009“».

 

29.0.35

Losurdo

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole e agro alimentare in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l’Istituto sviluppo agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l’anno 2008.

        Con decreto Mi.P.A.A.F. entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

            2008    –  50 milioni di euro.

 

29.0.36

Losurdo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. All’articolo 1, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: alle parole “ivi incluse le cooperative di lavoro“ sono aggiunte le seguenti e le cooperative di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 2007“».

 

29.0.37

Losurdo

Respinto

        Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al comma 1112 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera g):

            “g) pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste“.
        2. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001 è aggiunto il seguente comma:
        “5. Lo studio di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 non necessita per:
            a) i tagli culturali e relative opere connesse ed accessorie svolti ai sensi del presente articolo e delle specifiche norme regionali vigente;

            b) i Piani di Gestione ed assestamento redatto secondo i principi della Gestione Forestale sostenibile e che prevedano esclusivamente interventi di cui al comma precedente“.

        3. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 163/06 è aggiunto il seguente comma:
        “6. Al fine di promuovere la crescita delle imprese agricolo forestali e qualificarne la professionalità, le Regioni possono istituire elenchi o albi delle imprese per l’esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio nel rispetto dell’articolo 7 decreto legislativo 227 del 2001».
        4. Dopo l’articolo 54 del decreto legislativo 163/06 è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.

        Dal presente codice si fanno salve, in ordine alle modalità di affidamento, le disposizioni e previsioni contemplate negli articoli articoli 15 del deceto legislativo 226/01 e successive modifiche e integrazioni e articolo 17 comma 2 legge n. 97 del 1994.

        Le cooperative agricole con finalità consortili possono affidare l’esecuzione dei lavori, opere e servizi ai soci in deroga al presente codice e senza che ciò costituisca subappalto».

 

 

Art. 30.

30.1

Martinat, Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

 

30.7

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi, nonché, allo scopo di attuare, ai fini della sola termovalorizzazione di CDR, l’ampliamento di impianti realizzati ed operativi siti in ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento.».

 

30.2

Rossi Fernando

Respinto

        Sopprimere il comma 2.

 

30.3

Maninetti, Ruggeri, Ciccanti, Forte

Respinto

        Sostituire la rubrica con la seguente: (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili e misure per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi) e, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è abrogato».

 

30.5

Fluttero, Collino

Respinto

        Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione,».

 

30.6

Allegrini, De Angelis

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina del sistema di incentivazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, finalizzata anche all’obiettivo di prevedere la promozione di nuovi impianti di potenza inferiore a 1,2 MW.

        4. A decorrere dall’anno 2007 e fino al 2009, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell’anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale.».

 

30.8

Cutrufo

Respinto

        Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «3. La procedura del riconoscimento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere integrata dal calcolo del risparmio, in finanziamenti ed incentivi come previsto nel secondo periodo del comma 117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Le somme corrispondenti dovranno essere destinate a progetti di ricerca nel settore della produzione di energia, ivi comprese le fonti nucleari, da emanare 5 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.».

 

30.9

Giaretta

Accolto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «3. L’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito».

 

30.10

Losurdo

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina del sistema di incentivazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili, finalizzata anche all’obiettivo di prevedere la promozione di nuovi impianti di potenza inferiore a 1,2 MW».

 

30.11

Losurdo

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «3. A decorrere dall’anno 2007 e fino al 2009, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell’anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è incrementata, annualmente, di 1 punto percentuale».

 

30.12

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Al comma 4 dell’articolo 95, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

        Conseguentemente, all’articolo 74, comma 9, sostituire le parole: «500 milioni», «700 milioni» e «900 milioni» con le altre: «700 milioni», 900 milioni» e «1.100 milioni».

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «2-bis. Le risorse derivanti dal mantenimento della componente tariffaria A3 e liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate sono destinate all’entrata del bilancio dello Stato».

 

30.0.1

Il Relatore

Accolto

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica)

        1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

        2. All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: “iniziative a vantaggio dei consumatori“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.“».

 

30.0.2/1

De Petris, Sodano, Bellini, Tibaldi, Battaglia Giovanni, Pecoraro Scanio, Tecce, Albonetti, Allocca, Ripamonti

Ritirato

        All’emendamento 30.0.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) All’art. 30-bis:
                1. Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «rinnovabili» inserire le seguenti: «, così come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/177/CE.».

                    2. Al comma 2 sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici».
                3. Al comma 3 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «diciotto».
                4. Al comma 9, al primo periodo, inserire prima delle parole: «Il prolungamento» le seguenti: «Salvo quanto previsto dall’articolo 30,» e dopo le parole: «rinnovabili» inserire le seguenti: «, così come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE».
                5. Al comma 4 sostituire le parole: «0,50» con le seguente: «0,75».
            6. Al comma 10 sostituire le parole: «La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili» con le seguenti: «Salvo quanto previsto dall’articolo 30, la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE».
                7. Al comma 13, al primo periodo, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «salvo quanto disposto dall’articolo 30».
                8. Al comma 12 inserire la seguente lettera:

        «c-bis) sono stabilite, fatto divieto di misurazione forfetaria, le modalità di computo specifico della frazione biodegradabile dei rifiuti»;
                9. Al comma 14, prima delle parole: «Agli impianti» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto disposto dall’articolo 30,».

                10. Dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

        «14-bis. Sono esclusi da ogni beneficio degli incentivi: gli impianti che utilizzano in modo prevalente energia fossile o nucleare, compresi gli impianti a co-combustione, compresa altresì la cogenerazione e la trigenerazione da fonte fossile, gli impianti che utilizzano rifiuti, esclusi i rifiuti classificati come fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell’art. 2, comma l, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i gruppi frigoriferi e le pompe di calore a scambio geotermico che impiegano energia di origine fossile.

        14-ter. Gli impianti che utilizzano le fonti rinnovabili godono della priorità di allacciamento alla rete elettrica e di dispacciamento. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico attua quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
        14-quater. Gli enti pubblici nelle gare d’appalto devono dare priorità ai soggetti che impiegano le fonti rinnovabili».

                11. Alla tabella A, alla voce 6 sostituire la cifra: «1,10» con la cifra: «0,80».

                12. Alla tabella B, alla voce 6 sostituire la cifra: «22» con la cifra: «18».

            b) All’art. 30-quinquies:
                1. Al comma 1 dopo le parole «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

                2. Al comma 3 dopo le parole «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».
                3. Al comma 6 dopo le parole «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

 

30.0.2/2

Possa, Stanca, Scarabosio, Casoli, Ferrara

Respinto

        All’emendamento 30.0.2, al comma 1, sopprimere le parole: «rifacimento o potenziamento,».

        Al comma 3 sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma è variata in degressione del 5% ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico».
        Al comma 4 sopprimere l’ultimo periodo.
        Al comma 6 sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati nella Tabella A per le diverse fonti energetiche rinnovabili, sono aggiornati ogni tre anni, in degressione del 5%, con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

 

30.0.2/3

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2, all’articolo 30-bis, apportare le seguenti modifiche:

            al comma 1 sopprimere il secondo ed il terzo periodo dalle parole: «Con le medesime» fino a: «del territorio e del mare»;

            al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo dalle parole: «La tariffa omnicomprensiva» fino a: «fonti energetiche rinnovabili»;
            al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo dalle parole: «Con decreti del» fino a: «gli anni successivi al 2012»;
            al comma 6, sopprimere l’ultimo periodo dalle parole: «Il valore di riferimento» fino a: «fonti energetiche rinnovabili»;

            sopprimere il comma 8.

 

30.0.2/4

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2, all’articolo 30-bis, comma 1 sopprimere il secondo ed il terzo periodo dalle parole: «Con le medesime», fino a: «del territorio e del mare».

 

30.0.2/5

Rossi Fernando

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 al comma 1, dopo le parole: «Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili», sopprimere le parole: «realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili».

        Il comma 8 è sostituito con il seguente:
        «8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti sono stabilite le modalità per assicurare la transizione del precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo».
        Al comma 9, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2007», sopprimere l’intero periodo: «Per gli impianti alimentati da biomasse, l’elevazione eventualmente acquisita ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  1387, è da intendersi assorbita nel prolungamento di cui al precedente periodo».
        Al comma 10, dopo le parole «con capitalizzazione anticipata», sopprimere il periodo: «Per i soli impianti alimentati da biomasse, l’accesso agli incentivi di cui al presente articolo è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento».
        Il comma 12 è soppresso.

        Il comma 13 è soppresso.
        Dalla tabella A espungere i punti 6, 7, 7-bis e 8.
        Dalla tabella B espungere i punti 6, 7, 8.

 

30.0.2/6 (v. testo 2)

De Petris, Sodano, Bellini, Tibaldi, Battaglia Giovanni, Pecoraro Scanio, Tecce, Albonetti, Allocca, Nardini

        All’emendamento 30.0.2, all’articolo 30-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

            b) al comma 2 sostituire le parole: «tenuto conto dell’» con le parole «fatto salvo quanto disposto dall’»;
            c) al comma 8 sopprimere alla lettera c) le parole da: «, anche ai fini» fino a: «tabelle A e B»;
            d) al comma 12, lettera b) sopprimere le parole: «il comma 382,»;
            e) alla tabella A, alla voce 6 sostituire le parole: «diverse da quelle di cui al punto successivo» con le parole: «biomasse che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;
            f) alla tabella A eliminare la voce: «7 biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta» e la voce 7-bis «biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo», nonché la relativa nota;
            g) alla tabella A, alla voce 8 sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» con le parole: «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 ddl 2005 oppure di filiere corte»;
            h) alla tabella B, alla voce 6 sostituire le parole: «diversi da quelle di cui al punto successivo» con le parole: «biomasse che non siano i derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;
            i) alla tabella B eliminare la voce 7 «biomasse biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta», nonché la relativa nota;
            j) alla tabella B, alla voce 8 sostituire lei parole: «diversi da quelli del punto precedente» con le parole: «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.  102 del 2005 oppure di filiere corte».

 

30.0.2/6 (Testo 2)

De Petris, Sodano, Bellini, Tibaldi, Battaglia Giovanni, Pecoraro Scanio, Tecce, Albonetti, Allocca, Nardini, Ripamonti

Ritirato

        All’emendamento 30.0.2, articolo 30-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito dì intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

            b) al comma 2 le sostituire le parole: «tenuto conto dell’» con le parole: «fatto salvo quanto disposto dall’»;
            c) al comma 7 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Quanto disposto dal presente comma si applica anche per i certificati verdi per produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte, di cui al comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n 296»;
            d) al comma 8, sopprimere, alla lettera c) le parole da: «, anche ai fini» fino a: «tabelle A e B»;
            e) al comma 12, lettera b) sopprimere le parole: «il comma 382,»;
            f) alla tabella A, alla voce 6 sostituire le parole: «diverse da quelle di cui al punto successivo» con le parole: «biomasse che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;
            g) alla tabella A, eliminare la voce: «7: Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta» e la voce «7-bis: Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo», nonché la relativa nota;
            h) alla tabella A, alla voce 8, sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» con le parole: «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;
            i) alla tabella B, alla voce 6, sostituire le parole: «diversi da quelle di cui al punto successivo» con le parole: «biomasse che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali. ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;
            j) alla tabella B eliminare la voce «7: biomasse e biogas prodotti da attività agricolo, allevamento e forestale da filiera corta», nonché la relativa nota;
            k) alla tabella B, alla voce 8, sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» con le parole: «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodottì, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte».

 

30.0.2/7

Marcora, Morgando

Ritirato

        All’emendamento 30.0.2, all’articolo 30-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

            b) al comma 2 sostituire le parole: «tenuto conto dell’» con le parole «fatto salvo quanto disposto dall’»;
            c) al comma 8 sopprimere alla lettera c) le parole da: «, anche ai fini» fino a: «tabelle A e B»;
            d) al comma 12, lettera b) sopprimere le parole: «il comma 382,»;
            e) alla tabella A, alla voce 6 sostituire le parole: «diverse da quelle di cui al punto successivo» con le parole: «biomasse che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;
            f) alla tabella A eliminare la voce: «7 biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta» e la voce 7-bis «biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo», nonché la relativa nota;
            g) alla tabella A, alla voce 8 sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» con le parole: «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 ddl 2005 oppure di filiere corte»;
            h) alla tabella B, alla voce 6 sostituire le parole: «diversi da quelle di cui al punto successivo» con le parole: «biomasse che non siano i derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;
            i) alla tabella B eliminare la voce 7: «biomasse biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta», nonché la relativa nota;
            j) alla tabella B, alla voce 8 sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» con le parole: «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n.  102 del 2005 oppure di filiere corte».

 

30.0.2/8

Ronchi, Ferrante, Mercatali, Piglionica, Bellini, Mongiello, Bruno, Fazio, Molinari

Ritirato

        All’emendamento 30.0.2 al comma 2 sostituire le parole: «per un periodo di dodici anni» con le parole: «per un periodo di quindici anni».

        Al comma 4 sostituire le parole: «per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0.50 punti percentuali» con le parole: «per il periodo 2008-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0.75 punti percentuali».

        Al comma 7 dopo le parole: «del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili» aggiungere le parole: «e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea».
        Al comma 8 alla fine della lettera a) aggiungere la parole: «nonché le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 KW».

 

30.0.2/9

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 all’articolo 30-bis, comma 3 sopprimere l’ultimo periodo dalle parole: «La tariffa omnicomprensiva» fino a: «fonti energetiche rinnovabili».

 

30.0.2/10

Ripamonti

Ritirato

        All’emendamento 30.0.2 apportare le seguenti modifiche:

        all’articolo 30-bis al comma 3 dopo le parole: «ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare»;

            al comma 6 dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare»;
        All’articolo 30-quater al comma 3 dopo le parole: «ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «sentito il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare».

 

30.0.2/11

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 all’articolo 30-bis, comma 4, sopprimere l’ultimo periodo dalle parole: «Con decreti del» fino a: «gli anni successivi al 2012».

 

30.0.2/12

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 all’articolo 30-bis comma 6, sopprimere l’ultimo periodo dalle parole: «Il valore di riferimento» fino a: «fonti energetiche rinnovabili».

 

30.0.2/13

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 all’articolo 30-bis, sopprimere il comma 8.

 

30.0.2/14

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 all’articolo 30-ter, sopprimere il comma 1.

 

30.0.2/15

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 all’articolo 30-ter, apportare le seguenti modifiche:

        al comma 1 sostituire le parole: «e costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico,» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici»;

        sopprimere il comma 1;
        al comma 6, sopprimere l’ultimo periodo dalle parole: «Con decreto del» fino a: «disciplina di inizio attività».

 

30.0.2/16

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 all’articolo 30-ter, al comma 1 sostituire le parole: «e costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico,» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici».

 

30.0.2/17

Sodano, Confalonieri, Bellini, Allocca, Tecce, Albonetti

Ritirato

        All’emendamento 30.0.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

        all’art. 30-ter al comma 1, dopo le parole: «ove occorra,» inserire le seguenti: «per i soli impianti di potenza elettrica non superiore ad 1MW (megawatt),».
        Al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico,» aggiungere le seguenti: «della tutela della salute e della pubblica incolumità».
        Al comma 4 sopprimere da: «le parole» a: «soppresse e,».
        Dopo il comma 8 inserire il seguente:
        «8-bis. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le Regioni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell’Unione europea, adottano il Piano regionale per l’energia. Il Piano promuove lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale e prevede le misure volte ad assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai principi della Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con legge 16 marzo 2001, n.  108, e della Carta di Aalborg, approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. In particolare, il Piano stabilisce, per l’energia da impianti eolici e da biomasse, ad eccezione di impianti alimentati a biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte, la potenza massima complessiva installabile sul territorio, garantendo che la localizzazione degli impianti non alteri la sostenibilità ambientale e la qualità paesaggistica del territorio e assicurando in ambito regionale e comunque proveniente da filiera corta, la corrispondenza tra la domanda di biomasse per l’alimentazione degli impianti e la capacità di offerta di biomasse delle locali filiere agroenergetiche».
        Sopprimere il comma 12.

 

30.0.2/18

De Petris, Pecoraro Scanio, Ripamonti

Ritirato

        All’emendamento 30.0.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

            All’art. 30-ter:
        1. Al comma 1, dopo le parole: «ove occorra,» inserire le seguenti: «per i soli impianti di potenza elettrica non superiore ad 1MW (megawatt),».

        2. Al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico,» aggiungere le seguenti: «della tutela della salute e della pubblica incolumità».
        3. Sopprimere il comma 12.

 

30.0.2/19

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 all’articolo 30-ter, comma 6, sopprimere l’ultimo periodo dalle parole: «Con decreto del» fino a:«disciplina di inizio attività».

 

30.0.2/20

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 all’articolo 30-quater, sopprimere il comma 3.

 

30.0.2/21

Baldassarri, Menardi, Saia, Augello

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 all’articolo 30-quinquies, sopprimere i commi 1 e 2.

 

30.0.2 (v. testo 2)

Il Relatore

        Dopo l’articolo 30, aggiungere i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili)

        1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di dodici anni, tenuto conto dell’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
        3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella 2 allegata, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
        4. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: “Il Ministro delle attività produttive“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,50 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012“.
        5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1.
        6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro/MWh (euro per megawattora), e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
        7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
        8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per le lettere b) e c) del presente comma di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

            a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo;

            b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all’allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
            c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;
            d) sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

        9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per gli impianti alimentati da biomasse, l’elevazione eventualmente acquisita ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da intendersi assorbita nel prolungamento di cui al precedente periodo.

        10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. Per i soli impianti alimentati da biomasse, l’accesso agli incentivi di cui al presente articolo è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento.
        11. L ’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce:

            a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

            b) le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

        12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
            a) il comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

            b) il comma 382, il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.

        14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
        15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

Tabella A

 

Fonte

Coefficiente

1

Eolica

1,00

1-bis

Eolica offshore

1,10

2

Solare ** 

**

3

Geotermica

0,90

4

Moto ondoso e maremotrice

1,80

5

Idraulica

1,00

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo

1,10

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * 

1,40

7-bis

Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo *** 

1,60

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

0,80

Tabella B

 

Fonte

Entità della tariffa
(euro cent/kWh)

1

Eolica

22

2

Solare ** 

**

3

Geotermica

20

4

Moto ondoso e maremotrice

34

5

Idraulica diversa da quella del punto precedente

22

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo

22

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * 

30

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

18

        *  Filiera corta: biomasse e biogas prodotti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, ovvero biomasse provenienti da intese di filiera o contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da contratti di coltivazione di cui al capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, nonché biomasse residue dei prodotti dell’agricoltura, della zootecnia, delle attività forestali e della loro trasformazione, ivi incluso il biogas, previo parere favorevole al GSE del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
        **  Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
        ***  L’utilizzo dell’energia termica deve essere effettuato sulla base di una specifica intesa territoriale sottoscritta dalla parte cedente l’energia termica e dalle parti che la utilizzano, da presentare al GSE all’atto della richiesta per l’emissione di certificati verdi, da parte del GSE.


Art. 30-ter.

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

        1. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: “del patrimonio storico-artistico“ sono aggiunte le seguenti: “alla quale costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico“.

        2. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: “o altro soggetto istituzionale delegato“ sono sostituite dalle seguenti: “o dalle province delegate“.
        3. Dopo il primo capoverso del comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso:

        “In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano“.
        4. Al secondo capoverso del comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: “in ogni caso“ sono soppresse e, dopo le parole: “a seguito della dismissione degli impianti“ sono aggiunte le seguenti: “o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale“.

        5. Al comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c)“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c)“.
        6. Al comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente capoverso: “Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività“.
        7. Al comma 6 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: “delle regioni“ sono aggiunte le seguenti: “dei comuni, delle comunità montane“. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla Commissione provinciale di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
        8. Dopo il comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali“.
        9. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma l dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
        10. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
        11. Al termine del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il seguente periodo: “Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima“.
        12. Nel comma 7 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la parola: “urbanistici“ sono aggiunte le seguenti: “, ivi incluse le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale“.

Tabella A

 

Fonte

Soglie

1

Eolica

  60 KW

2

Solare fotovoltaica

  20 KW

3

Idraulica

100 KW

4

Biomasse

200 KW

5

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

250 KW


Art. 30-quater.

(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione
dell’elettricità da fonti rinnovabili)

        1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

        2. Al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

            “g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

            h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 e dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;
            i) prevedono l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
            l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell’energia elettrica prodotta;
            m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
            n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili“.

        3. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell’energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 30-quinquies.

(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni
in materia di fonti rinnovabili)

        1. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

        2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
        3. Ogni due anni, dopo l’entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro delle sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.
        4. Nel caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall’invio del richiamo, provvede entro i successivi sei mesi con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
        5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
        6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013».

 

30.0.2 (testo 2)/22

Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        All’emendamento 30.0.2 (testo 2) all’articolo 30-ter, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Nel comma 7 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la parola: “urbanistici“ sono aggiunte le seguenti: “, ivi incluse le zone sociali di conservazione e le zone di protezione speciale“».

        Conseguentemente, alla fine dell’emendamento 32.0.2 (testo 2), sopprimere il periodo: «All’articolo 30-ter è soppresso il comma 12».

 

30.0.2 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

        Dopo l’articolo 30, aggiungere i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili)

        1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
        3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 alla presente legge allegata e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come da tabella B allegata, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
        4. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: “Il Ministro delle attività produttive“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2007-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012“.
        5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari 1 MWh, e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma l, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
        6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per megawattora, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
        7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
        8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per lettere b) e c) del presente comma di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

            a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 Kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

            b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all’allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
            c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;
            d) sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

        9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.

        10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.
        11. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce:

            a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

            b) le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

        12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
            a) il comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

            b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.

        14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.
        15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

Tabella 1

 

Fonte

Coefficiente

1

Eolica

1,00

1-bis

Eolica offshore

1,10

2

Solare ** 

**

3

Geotermica

0,90

4

Moto ondoso e maremotrice

1,80

5

Idraulica

1,00

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo

1,10

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * 

*

7-bis

Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell’energia termica in ambito agricolo * 

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

0,80

        *  È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia mediante impianti alimentari da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
        **  Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

Tabella 2

 

Fonte

Entità della tariffa
(euro cent/kWh)

1

Eolica

22

2

Solare ** 

**

3

Geotermica

20

4

Moto ondoso e maremotrice

34

5

Idraulica diversa da quella del punto precedente

22

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diversi da quelle di cui al punto successivo

22

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * 

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

18

        *  È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia mediante impianti alimentari da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.
        **  Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



Art. 30-ter.

(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

        1. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: “o altro soggetto istituzionale delegato“ sono sostituite dalle seguenti: “o dalle province delegate“.

        2. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: “del patrimonio storico-artistico“ sono inserite le seguenti: “che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico“.
        3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima“.
        4. Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è inserito il seguente:

        “In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano“.
        5. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: “, in ogni caso,“ sono soppresse e, dopo le parole: “a seguito della dismissione degli impianti“ sono inserire le seguenti: “o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale“.

        6. Al comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c)“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c)“.
        7. Al comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunti i seguenti periodi: “Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività“.
        8. Al comma 6 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, dei comuni e delle comunità montane. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla Commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327“.
        9. Al comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali“.
        10. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma l dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
        11. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell’articolo 3 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
        12. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A

 

Fonte

Soglie

1

Eolica

  60 KW

2

Solare fotovoltaica

  20 KW

3

Idraulica

100 KW

4

Biomasse

200 KW

5

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

250 KW

» 

Art. 30-quater.

(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione
dell’elettricità da fonti rinnovabili)

        1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

        2. Al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

            “g) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

            h) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti;
            i) prevedono l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
            l) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell’energia elettrica prodotta;
            m) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
            n) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili“.

        3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell’energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 30-quinquies.

(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni
in materia di fonti rinnovabili)

        1. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

        2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
        3. Ogni due anni, dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, il Ministro delle sviluppo economico, verifica per ogni regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.
        4. Nel caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall’invio del richiamo, provvede entro i successivi sei mesi con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
        5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
        6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013».

 

30.0.3

Ronchi, Ferrante, Mercatali, Piglionica, Bellini, Mongiello, Bruno, Fazio, Molinari

Ritirato

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norme per lo sviluppo dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili)

        1 La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, autorizzate in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, riattivazione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro 60 giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.

        2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 1 di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del successivo comma 3. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
        3. Fatti salvi gli impianti da fonte solare per i quali si applicano i provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 1 e di potenza elettrica non superiore a1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma è fissata, entro 60 giorni, per ogni singola fonte, e può essere variata ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di energia e di ambiente ,assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle diverse fonti energetiche rinnovabili.
        4. Nell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: “Il Ministro delle attività produttive“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2008-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012“.
        5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 hanno un valore unitario pari 1 Mwh, e vengono emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 1, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili dell’anno precedente moltiplicata per un coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, definito, entro 60 giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di energia e di ambiente , assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivo dello sviluppo delle diverse fonti rinnovabili.
        6. Per gli impianti idroelettrici la potenza di riferimento è quella di concessione e l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 sostituisce anche la concessione di derivazione delle acque.
        7. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999 sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 E/MWh (euro al megawattora), e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.
        8. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del valore percentuale del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili , proposto dall’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi ,in scadenza nell’anno, ulteriori a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
        9. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite, entro 60 giorni, le direttive per l’attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, e per i punti b) e c) di intesa con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, inoltre:

            a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo, nonché le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 KW;

            b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all’allegato X alla parte V, parte Il, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;
            c) sono stabiliti i maggiori incentivi per le biomasse da fiIiera corta, prodotte entro un raggio di 70 km dall’impianto di utilizzo per la produzione di energia elettrica nonché le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera;
            d) sono aggiornate le direttive di cui ali’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

        10. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

        11. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce:

            a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

            b) le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 8, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

        12. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:
            e) il comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

            f) il comma 382, il comma 383 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        13. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo percentuale del consumo interno lordo e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

        14. Entro i successivi 90 giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di cui al comma 13.
        15. Ogni due anni, dopo l’entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro delle sviluppo economico, verifica per ogni Regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 13, e ne da comunicazione con relazione al Parlamento. Nel caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 14, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza, provvede con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
        16. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi, in particolare, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013».

 

30.0.4

De Petris, Palermi, Salvi, Russo Spena, Bellini, Sodano, Tecce, Pecoraro Scanio, Confalonieri, Ripamonti, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Ritirato

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«30-bis.

(lncentivazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati a fonti rinnovabili)

        1. Fatto salvo quanto disposto, per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dai relativi provvedimenti di attuazione e fatta salva la previgente normativa in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 1002 del 2005 oppure di filiere corte, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale non superiore a 1 MWe, alimentati esclusivamente con le fonti rinnovabili di energia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, provvisti di idonei sistemi per la misurazione dell’energia prodotta hanno diritto ad una tariffa incentivante che assume i valori di cui al comma 2. La tariffa è riconosciuta per un periodo di diciotto anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Le tariffe si applicano all’energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della presente legge.

        2. La tariffa incentivante di cui la comma 1 è differenziata per fonte ed assume i seguenti valori:

        a) Impianti alimentati con energia eolica:                        22 cent/KWh;

        b) Impianti alimentati con energia geotermica:             20 cent/KWh;
        c) Impianti alimentati con moto ondoso e maremotrice: 34 centKWh;
        d) Impianti alimentati con energia idraulica diversa dal punto precedente:                                                                                         22 cent/KWh;
        e) Impianti alimentati con biomasse diverse da quelle di cui al comma 1:                                                                                                15 cent/KWh;
        f) Impianti alimentati con gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas ,diversi da quelli di cui al comma 1:        15 cent/KWh;

        3. Le tariffe e gli incentivi di cui al presente articolo, qualora gli impianti da fonti rinnovabili alimentano reti interne di utenza di cui al comma 5 del presente articolo sono incrementate del 10%.

        4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge per quanto disposto dal comma 1 ed entro 10 mesi per quanto disposto dal comma 8, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas determina le condizioni e le modalità per l’erogazione delle tariffe e degli incentivi di cui al presente articolo, che trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce altresì i criteri per la costituzione di sistemi elettrici di utenza finalizzati all’approvvigionamento di energia elettrica che connettano direttamente i produttori ai clienti finali, definite reti interne di utenza, secondo le finalità indicate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
        5. Ogni due anni dall’entrata in vigore delle presenti norme, il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del mare, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed il Consiglio Nazionale per l’Energia, aggiorna con proprio decreto le tariffe di cui al comma 2. In sede di prima attuazione il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Mare, sentito il Ministero delle Politiche Agricole valuta adeguati interventi di omogeneizzazione del sistema di incentivazione alle fonti rinnovabili, a partire dal monitoraggio del meccanismo di conto energia di cui al comma 1.
        6. Beneficiano delle incentivazioni previste dal comma 1, se aventi i requisiti, anche gli impianti che presentano richiesta di scambio sul posto dell’energia prodotta, per tutta la quota di energia da fonti rinnovabiIi immessa in rete.
        7. Fatta salva la previgente normativa in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 1002 del 2005 oppure di filiere corte, la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di potenza elettrica superiore a 1 MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell’articolo 1, comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico, d’intesa con il ministro dell’Ambiente, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si stabilisce il valore di detti certificati, in modo differenziato per tipo di fonte rinnovabile, taglia d’impianto, qualità ambientale e innovazione tecnologica, impianti nuovi o ristrutturati, condizioni di particolare disagio, quali isole minori italiane, applicazioni isolate, nelle comunità montane. Nel definire il valore di detti certificati verdi si tiene conto dei tempi di ritorno degli investimenti e della determinazione del valore soglia per la convenienza economica degli investimenti, considerando un surplus di rischio del 6%. I certificati verdi, di cui al presente comma hanno un valore unitario pari 1 Mwh.
        8. Le tariffe incentivanti di cui al comma 1 non sono cumulabili con i certificati verdi. I titolari degli impianti esistenti che beneficiano del sistema dei certificati verdi possono accedere agli incentivi di cui al comma 1 oppure, alternativamente al comma 8, avendone i requisiti, inoltrando all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas una richiesta di variazione del regime di incentivazione entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Sono impianti esistenti gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
        9. Sono esclusi da ogni beneficio degli incentivi: gli impianti che utilizzano in modo prevalente energia fossile o nucleare, compresi gli impianti a co-combustione, compresa altresì la cogenerazione e la trigenerazione da fonte fossile, gli impianti che utilizzano rifiuti, esclusi i rifiuti classificati come fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i gruppi frigoriferi e le pompe di calore a scambio geotermico che impiegano energia di origine fossile.
        10. Gli impianti che utilizzano le fonti rinnovabili godono della priorità di allacciamento alla rete elettrica e di dispacciamento. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico attua quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
        11. Gli enti pubblici nelle gare d’appalto devono dare priorità ai soggetti che impiegano le fonti rinnovabili.
        12. Le Regioni determinano una semplificazione delle procedure autorizzative, in particolare per gli impianti di piccola taglia, e possono prevedere meccanismi di incentivazione specifici a favore dello sviluppo della capacità di pompaggio idroelettrico.
        13. Nell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: “il ministro delle Attività produttive“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2008-12 la medesima quota è incrementata annualmente di 2 punti percentuali. Con decreti del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

 

30.0.5

Paravia

Respinto

        Dopo l’articolo 30 inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incentivi per la trasformazione del mercato degli elettrodomestici)

        1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008 e nei successivi due anni, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, nonché per lavatrici aventi classe di consumo energetico non inferiore alla classe A ma con consumo specifico inferiore a 0,17kWh/kg ed efficacia di lavaggio non inferiore alla classe A, nonché per l’acquisto lavastoviglie aventi contemporaneamente classe energetica, efficacia di lavaggio ed efficacia di asciugatura non inferiore alla classe A spetta una detrazione d’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente ivi compresi i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell’apparecchiatura dismessa fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata.

        2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008 e nei successivi due anni per l’acquisto caminetti e stufe a legna e pallets di classe A (*), spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata.
        3. Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l’acquisto dell’apparecchio – che deve essere costituita da fattura o da scontrino (c.d. parlante) recante i dati identificativi dell’acquirente, la classe energetica, l’efficacia di lavaggio e quando richiesto l’efficacia di asciugatura dell’elettrodomestico acquistato e la data di acquisto – una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l’avvenuta sostituzione dell’elettrodomestico (ad eccezione delle lavastoviglie e dei caminetti e stufe a legna sia e a pallet).
        4. A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell’Agenzia delle entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso.
        5. La certificazione dovrà recare l’indicazione dell’impresa o dell’ente cui è stato conferito l’apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso».

        Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della tabella A.

————
        (*) Classe A (rendimento 73% CO < _ 0,3% mg/m3: classificazione dei caminetti e delle caldaie a legna secondo CTI – Comitato Termotecnico Italiano PM_12 del 23 marzo 2006 – riportata nel Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica 2007).

 

30.0.7

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica)

        1. All’articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettera c) dell’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:
            “c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh“;
        b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
            “2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
                a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

                b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
                c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

            Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative“.
        2. All’articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola: “verificato sono inserite le parole: “relativamente all’eccedenza“».

 

30.0.8

Maninetti, Azzollini, Ferrara, Poli, Ciccanti, Baldassarri, Augello, Saia

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica)

        1. All’articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettera c) dell’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:
            “c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso/in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh“.
        b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
            “2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:
                a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

                b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
                c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

            Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative“.
        2. All’articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola: “verificato“ sono inserite le parole: “relativamente all’eccedenza“.

 

30.0.10

Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Preparazione di un Piano Energetico Nazionale)

        1. Per la progressiva riduzione delle immissioni di inquinanti in atmosfera, è prevista la predisposizione di un Piano triennale per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di polveri ultrafini, a decorrere dal 1º gennaio 2008, congiuntamente all’adozione di un Piano Energetico Nazionale, per la modulazione di scelte produttive e di approvvigionamento».
        Conseguentemente all’onere derivante di 500.000 euro, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

 

30.0.11

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

        1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la conferenza unificata e su parere dell’autorità per l’energia elettrica e gas, individua entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata oltre che delle condizioni economiche offerte in particolare quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

        2. Il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell’autorità per l’energia elettrica e gas e sentita la conferenza unificata determina gli ambiti territoriali per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas a partire da quelle tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione costi, e determina misure per l’incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
        3. A decorrere da 1º gennaio 2008 il canone delle concessioni di distribuzione è incrementato, ove minore, al 45 per cento del vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all’anno 2008».

 

30.0.12 (v. testo 2)

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Impianti fotovoltaici)

        1. Nell’ambito delle disponibilità di cui all’articolo 12 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45, e ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell’impianto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b3).

        2. La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, qualora, ai sensi dalla legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, sia necessaria l’autorizzazione di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.
        3. Ai fini della realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ovvero utilizzare le disponibilità del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

 

30.0.12 (testo 2)

Polledri, Franco Paolo

Accolto

        Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Impianti fotovoltaici)

        1. Nell’ambito delle disponibilità di cui all’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45, e ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell’impianto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

        2. L’autorizzazione di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria, ai sensi dalla legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti».

 

30.0.13

Castelli

Respinto

        Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo per la ricerca nucleare)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la ricerca nucleare, allo scopo di finanziare progetti di ricerca, anche di soggetti privati, per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione per la produzione di energia a scopi pacifici, ai fini della transizione dagli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi energetici ambientalmente sostenibili.

        2. Per il triennio 2008-2010 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono individuate annualmente i progetti e le iniziative prioritarie da finanziare con il predetto Fondo».

        Conseguentemente alla Tabella C, di cui all’articolo 96, comma 2, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente in misura tale da conseguire una riduzione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

30.0.14

Stefani, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30.-bis.

        «1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, dopo il comma 106 aggiungere il seguente:

        “106-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all’estero per la produzione di energia a combustibile nucleare, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia, anche attraverso centrali a combustibile nucleare localizzate in ambito comunitario. A tal fine sono stanziati 30 milioni di euro per l’anno 2008, 30 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010“».

        Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte, per gli anni 2008, 2009 e 2010 di 30 milioni di euro per ciascun anno.

 

30.0.15

Barbato

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi)

        1. È abrogato il comma 2 dell’articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, e l’attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi si esercita conformemente a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente 3 dicembre 1999.

        2. Sono fatti salvi i titoli minerari già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 del presente articolo».

 

30.0.16

Menardi

Respinto

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

        1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l’utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest’ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l’utilizzo dell’infrastruttura medesima».

 

30.0.17

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

        1. È prevista la proroga, sino a tutto il 2008 per le agevolazioni in scadenza a fine del 2007, relative al regime delle accise sul gas naturale per uso industriale che vengono ridotte del 40 per cento per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno».
        Conseguentemente nella tabella C le dotazioni di parte corrente sono ridotte, in maniera lineare del 2 per cento nell’anno 2008.

 

30.0.18

Maninetti, Ruggeri, Poli

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di incremento per l’efficienza energetica)

        1. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 eliminare le parole “degli usi finali di energia“».

 

30.0.19

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di incremento per l’efficienza energetica)

        1. All’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 eliminare le parole: “degli usi finali di energia“».

 

30.0.20

Possa, Ferrara

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di incremento per l’efficienza energetica)

        1. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 eliminare le parole: “degli usi finali di energia“».

 

30.0.22

Augello

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di incremento per l’efficienza energetica)

        1. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 eliminare le parole “degli usi finali di energia“.».

 

 

Art. 31.

31.1 (v. testo 2)

Russo Spena, Salvi, Palermi, Cossutta, Martone, Ripamonti, Iovene, Giannini, Pisa, Del Roio, Silvestri, Tibaldi, Albonetti

        All’articolo 31, premettere il seguente:

«Art. 0-31.

(Riconversione dell’industria bellica
e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo)

        1. In coerenza con i princìpi di pace e ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, di coesistenza pacifica e di giustizia sanciti dallo statuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dalla Costituzione della Repubblica italiana, al fine di promuovere e favorire i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore, sono concessi contributi alle imprese per investimenti finalizzati alla riconversione delle strutture produttive militari verso progetti industriali a fini civili. A tal fine sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l’anno 2008,25 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010 da erogare alle imprese nazionali che provvedono all’adozione dei citati programmi.

        2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per la durata di un triennio, rinnovabile, l’Agenzia per la riconversione industriale, di seguito denominata “Agenzia“, con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari.
        3. Compiti dell’Agenzia sono:

            a) predisporre entro la fine di ogni anno il programma degli orientamenti per la riconversione industriale;

            b) sovrintendere all’attuazione del programma, su base regionale, da parte di agenzie regionali;
            c) elaborare progetti di studio e di fattibilità volti a realizzare la conversione integrale o parziale delle attività delle imprese operanti nella produzione di materiale bellico verso attività di produzione di beni e di prestazioni di servizi di uso civile e socialmente utili;
            d) realizzare attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento finalizzate a promuovere tra lavoratrici e lavoratori operanti nelle industrie belli che la cultura della riconversione in attività produttive alternative;
            e) realizzare progetti di ricerca e sviluppo volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili;
            f) realizzare attività di informazione e formazione sulle politiche e i progetti di pace e di disarmo rivolte, in particolare, a operatori sociali e culturali, amministratori pubblici, studenti, ricercatori, lavoratrici e lavoratori;
            g) produrre analisi di mercato e studi di fattibilità per la promozione commerciale di beni prodotti in seguito ai processi di riconversione».

        Conseguentemente, all’articolo 31, sopprimere il comma 1.

 

31.1 (testo 2)

Russo Spena, Salvi, Palermi, Cossutta, Martone, Ripamonti, Iovene, Giannini, Pisa, Del Roio, Silvestri, Tibaldi, Albonetti, Bonadonna, Tecce, Capelli

Ritirato

        All’articolo 31, premettere il seguente:

«Art. 0-31.

(Riconversione dell’industria bellica
e per la promozione dei progetti e dei processi di disarmo)

        1. In coerenza con l’articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana, al fine di promuovere e favorire i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso attività di beni e servizi di uso civile e socialmente utili, assumendo come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore, sono concessi contributi alle imprese per investimenti finalizzati alla riconversione delle strutture produttive militari verso progetti industriali a fini civili. A tal fine sono autorizzati contributi quindicennali di 3 milioni di euro per l’anno 2008, 5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 5 milioni di euro per l’anno 2010 da erogare alle imprese nazionali che provvedono all’adozione dei citati programmi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.

        2. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del comma 1, ai fini del monitoraggio del processo di riconversione dell’industria bellica, verificando altresì la possibilità di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, una Agenzia per la riconversione industriale, con lo scopo di realizzare un osservatorio permanente sulla struttura produttiva militare nazionale e di predisporre analisi e piani per la riconversione industriale a fini civili di aziende che producono beni e servizi per usi militari».

        Conseguentemente, al corrispondente onere si provvede mediante riduzione proporzionale della rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, in Tabella A.

 

31.2

Turigliatto, Rame, Rossi Fernando

Respinto

        Sopprimere il comma 2.

 

31.3

Salvi, Russo Spena, Ripamonti, Palermi, Pisa, Silvestri, Alfonzi, Valpiana, Cossutta

Respinto

        Al comma 2 sostituire le parole: «318 milioni» con: «159 milioni», le parole: «468 milioni» con: «234 milioni» e «918 milioni» con: «459 milioni».

        Conseguentemente le risorse stanziate per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 159 milioni di euro nel 2008, di 234 milioni di euro per il 2009 e di 459 milioni di euro per il 2010.

 

31.4

Pisa, De Petris, Amati, Alfonzi, Franco Vittoria, Soliani, Palermi, Brisca Menapace

Respinto

        Al comma 3, sostituire le parole: «20 milioni» con: «10 milioni», «25 milioni» con: «15 milioni», e «25 milioni» con: «15 milioni».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 54, inserire il seguente:

        «Art. 54-bis. – (Maggiori risorse per gli investimenti relativi al Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi) - 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse per gli investimenti relativi al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido ed i servizi integrativi, sono integrate di 10 milioni di euro per il 2008, 15 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010».

 

31.0.1

Pignedoli, Nardini, Cusumano, Marcora, Bosone, De Petris, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Randazzo, Turano, Massa

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura)

        1. Dopo il comma 242 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:

        “242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l’impresa che risulta dall’operazione gode, nei successivi tre anni, di un credito d’imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato nel bilancio di fusione“».

 

31.0.2

Losurdo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

        1. Al comma 242 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto:

        “Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l’impresa che risulta dall’operazione gode nei successivi 3 anni di un credito di imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione“».

 

31.0.3

Turigliatto

Respinto

        Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento missioni militari all’estero)

        1. L’importo di cui al comma 1240 della Legge 296 del 2006 per il periodo 2008-2009 è ridotto del 90 per cento».

 

31.0.4

Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento missioni militari all’estero)

        1. Al comma 1240 della legge n.  296 del 2006, l’importo per gli anni 2008 e 2009 è ridotto del 33 per cento».

 

 

Art. 32.

32.1

Respinto

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Nardini, De Petris, Baio, Franco Vittoria, Pignedoli, Allegrini, Carloni, Soliani

        Apportare le seguenti modificazioni:

        1. Alla rubrica, sostituire le parole: «Sostegno all’imprenditoria femminile» con le altre: «Misure di sostegno all’imprenditoria femminile e per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese».

        2. Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) al comma 849 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il provvedimento di cui al comma 848 è stabilito altresì che l’attuazione del regime d’aiuto relativo al Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, prosegue, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di eventuali ulteriori assegnazioni a valere sulle risorse del Fondo per la finanza di impresa, a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con particolare riferimento alle imprese a prevalente partecipazione femminile, anche per operazioni presentate dai Confidi iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n, 385, sino al definitivo adeguamento delle modalità operative del medesimo regime d’aiuto ai criteri ed alle priorità di intervento, nonché alle modalità di funzionamento, del Fondo per la finanza di impresa“».

 

32.2

Barbolini, Giovanni Battaglia, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano

Respinto

        Apportare le seguenti modificazioni:

        1. Alla rubrica, sostituire le parole: «Sostegno all’imprenditoria femminile» con le altre: «Misure di sostegno all’imprenditoria femminile e per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese».

        2. Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) al comma 849 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il provvedimento di cui al comma 848 è stabilito altresì che l’attuazione del regime d’aiuto relativo al Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, prosegue, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di eventuali ulteriori assegnazioni a valere sulle risorse del Fondo per la finanza di impresa, a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con particolare riferimento alle imprese a prevalente partecipazione femminile, anche per operazioni presentate dai Confidi iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sino al definitivo adeguamento delle modalità operative del medesimo regime d’aiuto ai criteri ed alle priorità di intervento, nonché alle modalità di funzionamento, del Fondo per la finanza di impresa“».

 

32.0.3

Zanoletti, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

        1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, ovvero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 e successive modificazioni, ovvero di cui all’articolo 23-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e successive modificazioni, ovvero di cui all’articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato dell’importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 200 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all’articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto del comma 1.
        3. Ai fini dell’attuazione del comma 1, eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui agli articoli agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, tra i fondi istituiti presso Mediocredito centrale S.p.a. e Artigiancassa S.p.a. e tra i precitati Istituti gestori, sono preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.
        4. Le somme disimpegnate da Mediocredito centrale S.p.a. e da Artigiancassa S.p.a. da versare all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 e successive modificazioni nonché le somme da restituire ai sensi dell’articolo. 5, comma 1, lettere b) ed e) del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 16 maggio 1995, relative ai finanziamenti concessi ai Confidi ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle risorse finanziarie di cui agli articoli 2 e 3 della precitata legge 16 febbraio 1995, n. 35 per gli interventi di cui al comma 1.
        5. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai finanziamenti di cui all’articolo 1-bis, comma 5 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 come modificato ed integrato dall’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, comma 445, qualora la durata dei precitati finanziamenti sia superiore ai dieci anni, è pari al tasso fisso nominale annuo posticipato lettera Interest Rate Swap (lRS) in euro verso “Euribor“ correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11:00 di Londra del secondo giorno precedente la data di stipula dell’atto aggiuntivo dalla pagina ISDAFlX2 del circuito Reuters (arrotondato ai cinque centesimi superiori), maggiorato di un punto e mezzo percentuale.
        6. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano altresì ai contratti di finanziamento già stipulati alla data dì entrata in vigore della presente legge.».

 

32.0.4

Iovene, Tecce, Nardini, Adragna, Mongiello, Pecoraro Scanio, Papania

Accantonato

        Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità)

        1. In caso di revoca delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all’articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, l’importo del contributo a fondo perduto in conto investimenti che l’impresa beneficiaria è tenuta a restituire è ridotto di un quinto per ogni anno di attività effettivamente esercitata. L’impresa è tenuta altresì a restituire il contributo in conto gestione nell’ipotesi di irregolare utilizzo del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di agevolazioni già revocate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali le azioni di recupero siano ancore in corso.

        2. Sviluppo Italia Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione Europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi per questo allungamento e rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni ex legge 44.
        3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui del comma 1 del presente articolo, si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed al relativo regolamento di attuazione.
        4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono calcolati in 4.000.000 euro per gli anni 2008, 2009 e 2010».

        Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

 

32.0.5

Zanoletti, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

        1. Ai soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2004 è concesso tuttavia di accodare integralmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, all’ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, le rate di rimborso dei finanziamenti, calcolate al tasso agevolato, risultate non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, e le spese derivanti dall’estinzione parziale del finanziamento originario. A ciascuna scadenza accodata, si avrà, in linea capitale, a credito della banca l’importo della rata al tasso agevolato rimasta insoluta o l’importo delle spese derivanti dall’estinzione parziale del finanziamento. Saranno, inoltre, dovuti alla banca gli interessi contrattualmente previsti (Rendistato maggiorato di un punto) capitalizzati semestralmente, sugli importi di cui al precedente capoverso, dalla scadenza originaria alla scadenza accodata. Gli interessi a carico dei beneficiari sugli importi accodati sono calcolati, con le stesse modalità di cui al precedente capoverso, applicando il tasso del 3,5%. La differenza tra la rata a favore della banca e quella a carico del beneficiario (rata agevolata insoluta o spesa per estinzione parziale più interessi al 3,5%) costituisce il contributo da richiedere a MCC S.p.a. o Artigiancassa S.p.a., a carico delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Sulle rate risultate non pagate nonché su quelle insolute calcolate al tasso di riferimento di cui il contributo in conto capitale ha abbattuto la sola quota capitale, MCC S.p.a. e Artigiancassa S.p.a. corrispondono, a carico delle residue risorse disponibili di cui ai citati articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995, i contributi agli interessi previsti dai piani contributivi originari, da accordare alle date originariamente previste. Sono corrisposte, a carico delle medesime risorse residue disponibili, le maggiorazioni conseguenti all’eventuale ritardo nel pagamento dei contributi di cui al precedente comma calcolate, per ciascuna rata, al costo della provvista inteso come Rendistato, rilevato dalla Banca d’Italia, vigente alla data alla quale la somma è dovuta.

        2. Per rivalere le banche dei maggiori oneri connessi alle operazioni finanziarie di cui al comma 1, è riconosciuta, a carico delle disponibilità finanziarie assegnate, una commissione «una tantum», pari allo 0,50 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie ricalcolate. La commissione sarà corrisposta alla banca da parte di MCC S.p.a. e di Artigiancassa S.p.a. non oltre il 31 dicembre 2009.
        3. A ristoro dei maggiori impegni di gestione rivenienti dalla modifica della durata massima dei finanziamenti prevista dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 445 e dall’attuazione del comma 1 del presente articolo è riconosciuta, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie assegnate, una commissione «una tantum» a favore di MCC S.p.a. ed Artigiancassa S.p.a. pari all’1,5 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie ricalcolate di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2004 e di cui al comma 1 del presente articolo, commissione che sarà corrisposta non oltre il 31 dicembre 2009.».

 

32.0.6

Strano, Curto

Respinto

        Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Apertura di nuove case da gioco)

        1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome autorizzano l’apertura di nuove case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.

        2. I comuni interessati all’apertura di case da gioco presentano ai soggetti di cui al comma 1, competenti per territorio, apposita richiesta, approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:

            a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;

            b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;
            c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;
            d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.

        3. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5. Entro i successivi due mesi, i soggetti di cui al comma 1, sentito il prefetto competente per territorio, autorizzano l’apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, che non possono essere mai aperte contemporaneamente e sono soggette a separata rendicontazione. L’avere già ospitato nel territorio comunale strutture similari o l’avere avanzato richiesta per l’istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’apertura della casa da gioco.

        4. L’autorizzazione all’apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora, entro un anno dell’autorizzazione, la casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, le regioni o le province procedono d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione medesima e rilasciano, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ne abbia presentato la richiesta ai sensi del comma 2.
        5. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno».

 

32.0.7

Curto

Respinto

        Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti)

        1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l’utilizzo dei profitti derivanti dall’esercizio dell’attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l’utilizzo di fondi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.

        2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:

            a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell’addebito e dell’accredito di tutte le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;

            b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all’utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell’azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;
            c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;
            d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l’uso discriminatorio di dati dei clienti».

 

32.0.8

Baccini, Ciccanti, Forte

Accolto

        Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

        1. Il Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, istituito dall’articolo 4-bis, comma 8 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.

        2. Il Comitato è dotato di un Fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Comitato. Il Fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o da terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dalla Stato, dagli Enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel Fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, e ogni altro provento derivante dall’attività del Comitato.
        3. In favore del Comitato è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.».

        Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    – 1.000;

            2009:    – 1.000.

 

32.0.10

Allocca, Tecce, Albonetti

Respinto

        Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sostegno al settore termale)

        1. Al fine di dare attuazione alle finalità indicate dalla legge di “Riordino del settore termale“ n. 323 del 2000 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato Regione e province autonome di Trento e Bolzano, individua entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso alle somme stanziate per il perseguimento degli articoli 2, 3, 5,11 della citata legge n. 323 del 2000 indicando specifici criteri di preferenza a favore dei territori a prevalente vocazione turistico termale.
        Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    – 10.000;

            2009:    – 10.000;
            2010:    – 10.000.

 

32.0.11/1

Mercatali, Caprili, Tecce

Decaduto

        All’emendamento 32.0.11, al comma 1, sopprimere le parole: «con effetto a decorrere dall’anno 2007» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa preventiva adozione da parte delle Regioni dei piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo di cui al comma 254 dell’articolo 1 della citata legge 296 deI 2006.».

 

32.0.11/2

Battaglia Antonio

Dichiarato inammissibile

        All’emendamento 32.0.11 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, da destinare all’Autorità Portuale di Palermo, per la messa in sicurezza del Porto di Termini Imerese e di 1 milione di euro, da destinare al Comune di Terrasini, per la messa in sicurezza del Porto di Terrasini».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

32.0.11 (v. testo 2)

Il Relatore

        Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

        1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, capoverso 1, lettera b), in materia di determinazione del canone annuo si applicano, con effetto a decorrere dall’anno 2007, alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative aventi ad oggetto strutture e impianti pertinenziali nell’ambito delle attività balneari e sportive dilettantistiche».

 

32.0.11 (testo 2)/1

Saporito, Baldassarri, Augello, Saia

Accantonato

        All’emendamento 32.0.11 (testo 2), all’articolo 32-bis, comma 1, dopo le parole: «svolgimento di attività» aggiungere le seguenti: «balneari e».

 

32.0.11 (testo 2)/2

Cutrufo

Accantonato

        All’emendamento 32.0.11 (testo 2), sostituire il comma 1, con i seguenti:

        «1. L’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità ricreative, trovano applicazione le misure tabellari previste dalla lettera b), comma 1, per i soli beni pertinenziali con carattere direttamente ed esclusivamente funzionale allo svolgimento di attività sportive.

        2. In caso di rinnovo di concessione alla scadenza naturale o di proroga di concessione ai sensi della normativa vigente, i titolari di contratto di nolo poliennale o comunque gli utilizzatori degli specchi d’acqua oggetto della concessione (posti barca) avranno diritto all’automatico rinnovo, insieme al concessionario, partecipando pro-quota al costo del nuovo canone di locazione necessario, rispettivamente, per la proroga o la nuova concessione».

 

32.0.11 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

        Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

        1. L’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, trovano applicazione le misure tabellari previste dalla lettera b), comma 1, per i soli beni pertinenziali con carattere direttamente ed esclusivamente funzionale allo svolgimento di attività sportive».

 

Art. 33.

33.1

Donati

Accolto

        All’articolo 33, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Per il completamento degli interventi previsti da\ll’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004.

        2-ter. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l’efficacia del comma 2-bis è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.
        2-quater. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall’articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 15 milioni di euro per l’anno 2008».

 

33.2

Fantola, Delogu, Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2008».

        Conseguentemente, alla tabella A sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 10.000.

 

33.3

Coronella, Bornacin, Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

        «13-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a partire dallo gennaio 2008 sono estesi alle imprese amatoriali per le navi di cui all’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

        All’onere derivante, valutato in 40.000 in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione, in tabella C, di tutte le spese di parte corrente in misura proporzionale del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

33.4

Barbato

Dichiarato inammissibile

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «14. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a partire dal 1º gennaio 2008 sono estesi alle imprese amatoriali per le navi di cui all’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

        Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2007: – 40.000;

            2008: – 40.000;
            2009: – 40.000.

 

33.5

Barbato

Dichiarato inammissibile

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «14. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il triennio 2008-2010 sono estesi alle imprese amatoriali per le navi di cui all’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

        Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 40.000;

            2009: – 40.000;
            2010: – 40.000.

 

33.0.1 (v. testo 2)

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

        Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro)

        1. Le prestazioni sanitarie che l’INAIL eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture, con oneri a proprio carico, ai sensi dell’art. 12 della legge Il marzo 1988, n. 67, dell’art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell’art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono da intendersi comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

        2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, garantiscono la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all’art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dall’INAIL, nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute.
        3. In applicazione del principio di gratuità delle prestazioni sanitarie dell’INAIL sancito dall’articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è fatto divieto ai medici che redigono la certificazione sanitaria per inabilità al lavoro di richiedere compensi agli infortunati, dovendo il medesimo Istituto versare ai medici certificatori il corrispettivo spettante.
        4. Ai contravventori di tale disposizione verrà applicata una sanzione amministrativa di mille euro.
        5. Con apposita Convenzione tra INAIL ed Ordine professionale dei medici chirurghi saranno stabiliti i compensi per la specifica attività medico-legale nonché i criteri e le modalità per il rimborso dei relativi oneri».

 

33.0.1 (testo 2)

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

Accantonato

        Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro)

        1. In applicazione del principio di gratuità delle prestazioni sanitarie dell’INAIL sancito dall’articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è fatto divieto ai medici che redigono la certificazione sanitaria per inabilità al lavoro di richiedere compensi agli infortunati, dovendo il medesimo Istituto versare ai medici certificatori il corrispettivo spettante.

        2. Ai contravventori di tale disposizione verrà applicata una sanzione amministrativa di mille euro.
        3. Con apposita Convenzione tra INAIL ed Ordine professionale dei medici chirurghi saranno stabiliti i compensi per la specifica attività medico-legale nonché i criteri e le modalità per il rimborso dei relativi oneri».

 

33.0.5

Bornacin, Martinat

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

        1. I benefici di cui all’articolo 6, comma l, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo non iscritte nel registro internazionale.

        2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti in favore della gestione commissariale del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione».

 

 

Art. 34.

34.1

Il Governo

Accolto

        Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2013» con le seguenti: «di euro 452.311.525 nell’anno 2008».

 

34.2

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. È assegnata la somma di 200 milioni di euro per l’anno 2008 al fondo istituito dall’articolo 1 comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci».
        Conseguentemente: Alla tabella «A» allegata alla presente legge, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –  200.000.

 

34.3

Fantola, Delogu, Ciccanti, Forte, Massidda, Sanciu

Respinto

        Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. All’articolo 3, comma 2-ter del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: “autostrade del mare“, sono aggiunte le seguenti: “e ai collegamenti con le Isole Maggiori“.

        Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in un milione di euro in ragione d’anno per gli anni 2008,2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’unità previsionale di base di parte corrente denominata “Fondo speciale“, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle fmanze, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        II Ministro dell’economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio»

 

34.4

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Il Governo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono al settore di raggiungere livelli maggiormente competitivi, nel rispetto di comuni regole di mercato e di aumentare i livelli della sicurezza della circolazione stradale».

 

34.5

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Respinto

        Sopprimere il comma 8.

 

34.6

Bruno, Villecco Calipari, Fuda, Pittelli, Iovene, Gentile, Trematerra

Respinto

        Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «9-bis. In considerazione delle esigenze di cui al comma 8, ai fini della distribuzione del traffico veicolare in maniera da evitare i problemi alla mobilità e alla sicurezza, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 20 l O per gli interventi urgenti di adeguamento delle tratte viarie calabresi nell’ambito degli interventi per il “corridoio  8“.».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

            2008:    –  100.000;

            2009:    –  100.000;
            2010:    –  100.000.

 

34.7

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Respinto

        Sopprimere il comma 10.

 

34.8

Sanciu, Massidda, Ferrara

Respinto

        Al comma 10 dopo le parole: «e la sicurezza» aggiungere le seguenti: «degli aeroporti di Reggio Calabria e di Olbia» e dopo le parole: «per tale aeroporto» aggiungere le seguenti: «e da e per gli aeroporti della Sardegna».

 

34.9

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Respinto

        Al comma 16, dopo le parole: «con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose» aggiungere le seguenti: «sull’asse ferroviario del Corridoio 5 e sull’asse ferroviario del Corridoio 1».

 

34.10 (v. testo 2)

Filippi

        Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

        «17-bis. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, viene rifinanziato il comma 1044 della legge n. 296 del 2006 nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milioni di euro per l’anno 2010».

        Conseguentemente, nella tabella B Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre dei seguenti importi:

            2009:    –  20.000;

            2010:    –  10.000.

 

34.10 (testo 2)

Filippi, Enriques

Accolto

        Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

        «17-bis. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010».

        Conseguentemente, nella tabella B Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre dei seguenti importi:

            2008:    –          ;

            2009:    –  2.000;
            2010:    –  2.000.

 

34.11

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 19, dopo le parole: «azioni mirate e sinergiche volte a» inserire le seguenti: «realizzare opportuni interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza delle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità,».

 

34.12

Donati, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, De Petris, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

        Al comma 19 sostituire le parole da: «35 milioni di euro per l’anno 2008» alle parole: «per gli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «101 milioni di euro per l’anno 2008, di 97 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010».

        Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  66.000;

            2009:    –  67.000;
            2010:    –  67.000.

 

34.13

Pasetto

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Al fine di potenziare il sistema di collegamento tra il nord e il Sud d’Italia e per garantire la messa in sicurezza della strada statale nettunense (SS n. 207) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 da assegnare alla Regione Lazio».
        Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
            2008: – 3.000;

            2009: – 3.000;
            2010: – 3.000.

 

34.14

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Respinto

        Sopprimere il comma 22.

        All’articolo 36, sostituire il primo periodo del comma 5 con i seguenti: «Al fine di fronteggiare i fenomeni di affollamento delle strutture che nuovamente si presentano, con l’adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o con la realizzazione di nuovi edifici, e al fine di assicurare migliori condizioni igienico-sanitarie per gli operatori e per i reclusi e gli internati oltre che per procurare un ampliamento della quantità delle prestazioni sanitarie in favore dei detenuti in espiazione della pena, è autorizzata la spesa di rispettivamente 40 e 10 milioni di euro per l’anno 2008, di 18 e 2 milioni di euro per l’anno 2009 e di 28 e 2 milioni di euro per l’anno 2010. I Ministri della giustizia e delle infrastrutture provano con decreto interministeriale un programma straordinario di edilizia penitenziaria per l’attuazione degli interventi di cui sopra».

 

34.15

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Respinto

        Sopprimere il comma 22.

        All’articolo 36, comma 5 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l’anno 2008» con le seguenti: «50 milioni di euro per l’anno 2008».

 

34.16 (v. testo 2)

Sodano, Donati, Brutti Paolo, Palermo, Vano, Tecce

        Dopo il comma 22, inserire, in fine, il seguente:

        «22-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l’anno 2008, di 80 milioni di euro per l’anno 2009 e di 80 milioni di euro per l’anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per la realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità della Direttiva 2004/26/CE, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti vanazioni:

            2008: – 140.000;

            2009: – 80.000;
            2010: – 80.000.

 

34.16 (testo 2)

Sodano, Donati, Brutti Paolo, Palermo, Vano, Tecce

Accolto

        Dopo il comma 22, inserire, in fine, il seguente:

        «22-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 10 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l’avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità della Direttiva 2004/26/CE, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti vanazioni:

            2008:    –  20.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

 

34.17

Lusi, Di Lello Finuoli, Angius, De Petris

Accantonato

        Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l’Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa annua di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma».

        Conseguentemente, alla Tab. B, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 56.000;

            2009: – 56.000;
            2010: – 56.000.

 

34.18

De Angelis, Piccone, Saia, Ciccanti

Accantonato

        Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. È istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, per il quale è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma».

        Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 50.000;

            2009: – 50.000;
            2010: – 50.000.

 

34.19

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Respinto

        Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo a cui affluiscono i contributi assegnati dalla Commissione Europea per la implementazione delle sezioni ferroviarie del Sistema medesimo e le corrispondenti risorse di competenza statale, pari ci 500 milioni di euro per il 2008, 250 milioni di euro per il 2009 e 250 milioni di euro per il 2010, nonché gli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 7 della Direttiva 1999/62/CE «Eurovignette» come modifIcata dalla Direttiva 2006/38/CE, nella misura determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture».

        Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero dello sviluppo-economico, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 500 milioni di euro.

        Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2009: – 250 milioni di euro;

            2010: – 250 milioni di euro.

 

34.20

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Respinto

        Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. Al fine di assicurare l’integrale coerenza con le direttive 200I/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 gennaio 2008 sono impartite a Ferrovie dello Stato s.p.a. direttive per realizzare entro i successivi dodici mesi l’autonomia, la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle attività di esercizio del servizio di trasporto da quelle di gestione dell’infrastruttura ferroviaria svolte all’interno del gruppo».

 

34.21

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 22, il capitale sociale delle ferrovie Venete Srl, delle Ferrovie Nord Milano trasporti Srl, del Gruppo torinese trasporti GTT è aumentato nel 2008 rispettivamente di 5 milioni di euro per una spesa complessiva di 15 milioni di euro».

 

34.0.1

Battaglia Antonio

Respinto

        Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per incrementare l’utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

        1. Al fine di promuovere «utilizzo di GPL e metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 150 milioni di euro per l’anno 2010.

        2. I fondi di cui al precedente comma, quelli di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e quelli di cui all’articolo 2, comma 59, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come modificato dall’articolo 1, comma 238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinati alla concessione di contributi per l’installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione solo su veicoli già omologati ai sensi di una delle ultime tre direttive o regolamenti «Euro» di applicazione obbligatoria. L’agevolazione si applica, altresì, ai veicoli già omologati ai sensi di successive direttive o regolamenti “Euro“ adottati ma non ancora obbligatori.
        3. L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 425,77362 per mille litri di prodotto fino al 31 dicembre 2009 e a euro 427,16043 per mille litri di prodotto dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
        4. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 3 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
        5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell’articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26».

 

34.0.2

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 34, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. All’articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 8t, 18 t e 25 t.»;
            b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
        «La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può eccedere 20 t.».

        All’art. 105 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 18.75 m.».

 

34.0.3

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 34, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis.

        All’articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13-quinquies, sono aggiunti i seguenti:

        «13-sexies. Il trasporto di prodotti agricoli, effettuato dalle imprese che esercitano l’attività di cui all’art. 5 quale operazione connessa ed accessoria alla raccolta dei medesimi o per la loro successiva messa in sicurezza, rientra nella previsioni di cui alle lettere a), b) e c), dell’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.

        13-septies. Con specifico riguardo alle attività definite all’art. 5, si applicano le disposizioni di cui all’art. 74, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
        13-octies. I contenitori-distributori mobili di cui al decreto 19 marzo 1990 del Ministero dell’interno possono essere utilizzati, per lo stoccaggio di liquidi di categoria C, dalle imprese che esercitano l’attività di cui all’art. 5, anche quando installati presso il centro aziendale ed impiegati per il rifornimento di macchine agricole ed operatrici, di cui agli artt. 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinate a svolgere prestazioni in favore delle imprese committenti».

 

34.0.4

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo l’articolo 34, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. All’articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        «6-bis. Le macchine agricole e le macchine operatrici, così come definite, rispettivamente, ai precedenti artt. 57 e 58, possono essere utilizzate, derogando a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, stipulate dalla pubblica amministrazione con le aziende agricole, per l’espletamento di servizi di sistemazione e manutenzione del territorio, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico e, comunque in presenza di calamità naturali.

        6-ter. Le macchine agricole, di cui al precedente articolo 57, in deroga a quanto disposto al comma 2 del presente articolo, possono essere utilizzate dalle imprese che esercitano l’attività agromeccanica, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche per effettuare servizi di sistemazione e manutenzione del territorio di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico e, comunque in presenza di calamità naturali».

 

34.0.6

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Per le priorità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo a cui affluiscono i contributi assegnati dalla Commissione Europea per la implementazione delle sezioni ferroviarie del Sistema di cui al comma l e le corrispondenti risorse di competenza statale, pari a 500 milioni di euro per il 2008, 250 milioni di euro per il 2009 e 250 milioni di euro per il 2010, nonché gli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 7 della Direttiva 1999/62/CE »Eurovignette« come modificata dalla Direttiva 2006/38/CE, nella misura determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture».

        Conseguentemente, alla Tabella D, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 500 milioni di euro.

        Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2009:    –  250 milioni di euro;

            2010:    –  250 milioni di euro.

 

34.0.8

Pianetta

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 34, introdurre il seguente:

«Art. 34-bis.

        1. Il Fondo di cui all’articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

        2. Le risorse di cui all’articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l’INPS dall’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995».

 

34.0.9

Confalonieri, Sodano, Tecce, Albonetti

Ritirato

        Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(lncentivazioni per i veicoli ibridi)

        1. Per realizzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e per incentivare la transizione verso modelli di trasporto più sostenibili, è concesso un contributo di 2.500 euro per la sostituzione di auto vetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0», «euro 1 », «euro 2» e «euro )» con veicoli ibridi.
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 20.000;

            2009: – 20.000;
            2010: – 20.000.

 

 

Art. 35.

35.1

Pistorio

Respinto

        Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» con le seguenti: «200 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, di cui una quota pari al 41 per cento riservata a favore del Mezzogiorno, ai sensi della Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 aprile 2006».

        Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

 

35.2 (v. testo 2)

Giaretta, Stiffoni, Rubinato

        All’articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 1 della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200 mila euro a decorrere dal 2008. Al fme di proseguire la realizzazione di interventi fmanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo Il della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

        Conseguentemente, all’articolo 35 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99 milioni e 600.000 euro».
        Conseguentemente alla tabella A di cui all’articolo 96, comma 1, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

            2008 –  200;

            2009 –  200;
            2010 –  200.

 

35.2 (testo 2)

Giaretta, Stiffoni, Rubinato

Accolto

        All’articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

        Conseguentemente, all’articolo 35 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99,6 milioni».
        Conseguentemente alla tabella A di cui all’articolo 96, comma 1, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

            2008:    –  200;

            2009:    –  200;
            2010:    –  200.

 

35.4

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Respinto

        Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le seguenti: «dieci milioni di euro».

 

35.5

Forte, Ciccanti, Fazzone, D’Onofrio, Baccini, Andreotti, Vegas, Azzollini, Taddei, Polledri, Augello

Accantonato

        Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

 

35.7

Leoni, Stiffoni, Franco Paolo, Polledri

Dichiarato inammissibile limitatamente al 2007, respinto per la parte restante

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A valere sulle risorse del comma 1, è assicurato inoltre il concorso dello Stato alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali con le relative autorizzazioni finanziarie:
            a) progettazione definitiva e realizzazione del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

            b) ristrutturazione dell’Autostrada A4 – tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell’ANAS S.pA. per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007;
            c) interventi in materia di viabilità relativi all’accessibilità a Malpensa 2000 per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
            d) completamento del sistema pedemontano lombardo e opere connesse, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
            e) galleria di sicurezza autostradale del Frejus, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
            f) completamento dell’asse stradale del Corridoio 5 per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
            g) progettazione e realizzazione dell’Asse viario Valdastico Sud e Nord, per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
            h) realizzazione dell’Asse viario Pedemontana Veneta per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
            i) potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
            l) completamento dell’Asse autostradale A27 – Autostrada Alemagna per un importo pari a 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
            m) prosecuzione degli interventi sulla rete AC-AV Torino-Milano per un importo pari a 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
            n) realizzazione della linea ferroviaria AC-AV Milano-Verona per un importo pari a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

 

35.10

Cusumano

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo l comma 1010, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dell’anno 2009, e si procede con le modalità di cui all’articolo 4 comma 88 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

        Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

 

35.11

Papania

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 196, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, e si procede con le modalità di cui all’articolo 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

35.12

Leoni, Stiffoni, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l’asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini».

 

35.14

Stiffoni, Franco Paolo, Polledri

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per il completamento dell’Asse autostradale A27 – Autostrada Alemagna, tratto Venezia – Tolmezzo, sono autorizzati contributi quindicennali di 8 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

 

35.15

Stiffoni, Franco Paolo, Polledri

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la messa in sicurezza dei fiumi Livenza, Medusa e Noncello, sono autorizzati contributi quindicennali di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

 

35.16 (v. testo 2)

Enriques, Vitali

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per la progettazione e la realizzazione del “Passante nord di Bologna“, variante autostradale relativa al nodo A1, A14 e A13, è autorizzata, a valere sulle risorse di cui al comma 1, primo periodo, la concessione di contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciscuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

 

35.16 (testo 2)

Enriques, Vitali

Accantonato

        Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per la progettazione e la realizzazione del “Passante Nord di Bologna“, variante autostradale relativa al nodo A1, A14 e A13, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

        Conseguentemente alla Tabella B voce: Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

            2008:    –  20.000;

            2009:    –  20.000;
            2010:    –  20.000.

 

 

35.17

Stiffoni, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A valere sulle risorse stanziale dal presente articolo, per la realizzazione dell’Asse viario Pedemontana Veneta, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

 

35.19

Fantola, Delogu, Ciccanti, Forte, Massidda, Sanciu

Respinto

        Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: “del territorio nazionale“, aggiungere le seguenti: “, dando priorità a quelle non dotate di rete autostradale,“».

 

35.21

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Nell’articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo le parole: “per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate“ sono sostituite dalle seguenti parole: “per la realizzazione delle tratte della metropolitana di Milano“».

 

35.22

Formisano, Cantoni, Vegas

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Nell’articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo le parole: “per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate“ sono sostituite dalle seguenti parole: “per la realizzazione delle tratte della metropolitana di Milano“».

 

35.23

Palermo, Vano, Tecce

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Le opere di cui al programma previsto dalla legge 443/2001, devono essere selezionate, in coerenza con il perseguimento degli obiettivi di Kyoto e della riduzione dei gas di serra, con gli obiettivi di riequilibrio modale verso il trasporto ferroviario, marittimo e quello collettivo, della riduzione dei “costi estremi ambientali“, anche attraverso l’applicazione rigorosa del principio “costi benefici“ e la ValutazioneAmbientale Strategia; le relative priorità vanno individuate anche in riferimento alle risorse effettivamente disponibili“».

 

35.0.1

Martinat

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche della procedura di finanza di progetto)

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diretti ve 2004/17/CE e 2004/18/CE apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire l’articolo 153 con il seguente:
    –“Art.153. – (Promotore – art. 37-bis, L. n. 109/1994). – 1. Entro novanta giorni dall’avvenuta approvazione dei programmi di cui all’art. 128, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del codice. L’avviso deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

        2. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 128, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni; alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
        3. I soggetti di cui al successivo comma 4, di seguito denominati “promotori“, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso indicativo di cui al comma 1. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto di massima, un piano economico-finanziario di massima ed una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Le proposte devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare lo 0,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
        4. Possono presentare le proposte di cui al precedente comma 3 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma l, ferma restando la loro autonomia decisionale.
        5. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

            a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

            b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione“;

            b) sostituire l’articolo 154 con il seguente:
–    “Art.154. – (Valutazione della proposta – art. 37-ter, L. n. 109/1994). – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare per ogni opera, sulla base altresì delle eventuali modifiche richieste dalle amministrazioni stesse, quelle che ritengono di pubblico interesse, sino ad numero massimo di tre. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla scadenza del termine di ricevimento delle proposte, salva la possibilità per il responsabile del procedimento di fissare entro tale scadenza, per le opere ritenute di particolare complessità, un più lungo termine di esame e valutazione, dandone pubblica conoscenza attraverso gli stessi obblighi di pubblicazione previsti al precedente articolo 153.

        Nel caso di mancato rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei termini sopra previsti, le stesse saranno tenute a rimborsare a tutti i promotori l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte, come indicate ai sensi deI precedente articolo 153.“.

            c) sostituire l’articolo 155 con il seguente:
        “Art. 155. – (Indizione della gara – art. 37-quater, L. n. 109/1994). – 1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 154, applicando ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per ogni singola opera:
            a) ad invitare i promotori selezionati, nel numero massimo di tre, a sviluppare le proposte presentate e dichiarate di pubblico interesse, attraverso la presentazione di: uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi deIl’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e delle garanzie offerte. I promotori devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la predisposizione di tale ulteriore documentazione, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 1,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario;

            b) a svolgere, alla scadenza del termine fissato per la presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera a), una procedura negoziata attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara, in via comparativa, i progetti preliminari presentati dai promotori, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è applicabile altresì l’articolo 53, comma 2, lettera c);
            c) ad aggiudicare la concessione.

        2. Le proposte dei promotori sono vincolanti per gli stessi e sono garantita dalla cauzione di cui all’articolo 75, comma 1, e da un’ulteriore cauzione pari all’importo di cui all’articolo 153, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione della procedura negoziata.

        3. I soggetti promotori invitati alla procedura negoziata che non risultino aggiudicatari della concessione hanno diritto al rimborso, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui al comma 1. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 2.“».

 

35.0.2

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Accantonato

        Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche)

        1. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo, denominato Fondo di garanzia per le Opere pubbliche (FGOP).

        2. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell’articolo 71, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

            a) contratti di concessione di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all’articolo 173 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

        5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell’opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.
        6. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        7. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell’articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

 

35.0.3

Grillo, Martinat, Fantola, Baldini, Camber, Cicolani, Izzo, Viceconte

Respinto

        Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. All’articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

            le parole da: “mediante affissione“ a “art. 2 del codice“ sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità di cui all’art. 66 ovvero all’art. 122“ in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L’avviso deve altresì indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall’art. 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa dalla Amministrazione aggiudicatrice in esito alla procedura negoziata di cui alla citata disposizione“.
        2. All’articolo 155 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il promotore può adeguare la, propria offerta a quella giudicata dalla Amministrazione aggiudicatrice più vantaggiosa in esito alla procedura negoziata; in questo caso la aggiudicazione della concessione è disposta a favore del promotore“».

 

35.0.4

Grillo, Martinat, Fantola, Baldini, Camber, Cicolani, Izzo, Viceconte

Respinto

        Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. All’articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

        “3-bis. In alternativa all’avviso di cui al comma 3, le Amministrazioni aggiudicati ci possono pubblicare, nello stesso termine, un bando di gara conforme alle previsioni degli articoli 144 e 145, invitando i concorrenti a presentare i documenti di cui al comma 1.

        3-ter. Il promotore è in tal caso individuato a mezzo di procedura aperta o ristretta ovvero, ricorrendone le condizioni, a mezzo di dialogo competitivo, nel rispetto delle norme del presente codice. Una volta individuato il promotore l’Amministrazione aggiudicatrice negozia con quest’ultimo le condizioni per l’aggiudicazione della concessione; in caso di mancato accordo, la Amministrazione aggiudicatrice può negoziare progressivamente con i candidati promotori che seguono in graduatoria o rinnovare la procedura“.

        2. All’art. 175, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 153“».

 

35.0.6 (v. testo corretto)

Lusi

        Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per venti anni a decorrere dal 2009, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per la ventunesima annualità, per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

35.0.6 (testo corretto) (v. testo 2)

Lusi, Ferrara

        Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2009, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per la ventunesima annualità, per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

35.0.6 (testo 2)

Lusi, Barelli

Accolto

        Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009».
        Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni (in migliaia di euro):

            2008: –    400;

            2009: – 2.000;
            2010: – 3.000.

 

35.0.7 (v. testo 2)

Barelli, Ferrara

        Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per venti anni a decorrere dal 2009, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per la ventunesima annualità, per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009, e 0,4 milioni di euro per venti anni a decorrere dal 2008 per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del Mondo di Roma nel 2009, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

35.0.7 (testo 2)

Barelli, Ferrara

Accantonato

        Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del Mondo di nuoto di Roma nel 2009».
        Conseguentemente alla tabella A del Miistero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

            2008: – 400;

            2009: – 2.000;
            2010: – 3.000;

 

35.0.9

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Autorizzazione alla reiscrizione in bilancio di limiti di impegno
autorizzati ma non impegnati)

        1. In deroga a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, successivamente modificato ed integrato, a decorrere dall’anno 2007, le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive leggi di rifinanziamento, non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

        2. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall’anno 2006, non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti».

 

35.0.10

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Riassegnazione fondi nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture)

        1. Le somme versate a titolo di risarcimento del danno o di adempimento di garanzie prestate per la realizzazione di opere pubbliche a seguito del verificarsi di eventi dannosi nella fase esecutiva o di inadempimento dell’appaltatore, ed affluite al conto entrate del bilancio dello Stato, sono riassegnate nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per la realizzazione dei conseguenti interventi infrastrutturali».

 

35.0.11

Bornacin, Martinat, Grillo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

        1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione della tratta ferroviaria Genova-Milano del Corridoio plurimodale Genova-Rotterdam sono concessi contributi quindicennali di 50 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

 

35.0.12

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Stracquadanio, Pistorio, Ferrara

Respinto

        Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Rifinanziamento della legge obiettivo)

        1. A valere sulle risorse stanziate dal comma 1, per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008, 2009, 2010 e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

 

 

Art. 36.

36.1

Davico, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 3 sostituire la parola: «20» con la seguente: «70».

        Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 per cento in modo da assicurare a decorrere dall’anno 2008 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

 

36.2 (v. testo corretto)

Il Relatore

        Al comma 3, dopo le parole: «sistema scolastico» aggiungere le seguenti: «, nonché alla costruzione di nuovi edifici conseguente alla demolizione di quelli a rischio sismico,».

 

36.2 (testo corretto)

Il Relatore

Accolto

        Al comma 3, dopo le parole: «sistema scolastico» inserire le seguenti: «, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico,».

 

36.6

Ria

Respinto

        Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Al fine di fronteggiare l’emergenza penitenziaria con l’adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2008, di 30 milioni di euro per l’anno 2009 e di 40 milioni di euro per l’anno 2010 per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interrninisteriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

 

36.7

Castelli

Respinto

        Al comma 5, dopo le parole: «edifici esistenti», inserire le seguenti parole: «, in via prioritaria,».

 

36.9

Storace, Losurdo, Morselli

Dichiarato inammissibile

        Al comma 5, le parole: «è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 30 milioni di euro per l’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2008, di 26 milioni di euro per l’anno 2009 e di 35 milioni di euro per l’anno 2010».

 

36.10

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Al comma 5 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l’anno 2008, 20 milioni di euro per l’anno 2009 e 30 milioni di euro per l’anno 2010» con le seguenti: «55 milioni di euro per l’anno 2008, 55 milioni euro per l’anno 2009 e 65 milioni euro per l’anno 2010».

        Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

            2008:    –  35.000;

            2009:    –  35.000;
            2010:    –  35.000.

        Compensazione n. 2 (parte corrente)
        Conseguentemente, all’articolo 74, comma 9, sostituire le parole: «500 milioni; 700 milioni; 900 milioni»; con le altre: «800 milioni; 1.000 milioni; 1.200 milioni»

            2008:    –  300;

            2009:    –  300;
            2010:    –  300.

 

36.11

Martinat

Respinto

        Al comma 5, aumentare l’autorizzazione di spesa come segue: «200 milioni di euro per il 2008, 200 milioni di euro per il 2009 e 300 milioni di euro per il 2010».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

36.12

Montalbano, Angius

Dichiarato inammissible limitatamente alle parole da: «da accertarsi» fino alla fine, respinto per la parte restante

        Alla fine del comma 5 aggiungere: «L’erogazione della spesa è subordinata alla non esistenza di strutture destinate ad edilizia penitenziaria esistenti e non utilizzate da accertarsi a seguito di svolgimento di un censimento delle strutture stesse.».

 

36.14

Cursi, Gramazio, Totaro

Respinto

        Al comma 6, sostituire le parole: «23 miliardi di euro» con le seguenti: «26 miliardi di euro».

        Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

 

36.15

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alle Regioni che hanno stipulato accordi di programma ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’intero ammontare delle risorse di relative competenze resesi disponibili a valere sulla dotazione del programma pluriennale di interventi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

 

36.16

Il Governo

Accolto

        Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. All’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo tra le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» e le parole: «per 500 milioni di euro» sono inserite le seguenti parole: «per 600 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi residenziali,».

 

36.17

Baio, Emprin Gilardini, Silvestri, Iovene, Bosone, Caforio, Marino, Bassoli, Binetti, Bodini, Rossa, Serafini, Valpiana

Accolto

        Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata all’acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di “Massa Tandem“, per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.».

 

36.18

Binetti, Baio, Emprin Gilardini, Silvestri, Iovene, Bosone, Caforio, Marino, Bassoli, Bodini, Rossa, Serafini, Valpiana

Accolto

        Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è destinata al potenziamento e alla creazione di “unità di terapia intensiva neonatale“ (TIN)».

 

36.19 (v. testo 2)

Bosone, Baio, Caforio, Iovene, Emprin Gilardini, Silvestri, Marino, Bassoli, Binetti, Bodini, Rossa, Serafini, Valpiana

        Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle “Unità di risveglio dai comi“».

 

36.19 (testo 2)

Bosone, Baio, Caforio, Iovene, Emprin Gilardini, Silvestri, Marino, Bassoli, Binetti, Bodini, Rossa, Serafini, Valpiana

Accolto

        Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        «6-bis. A valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodemamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle “Unità di risveglio dai comi“».

 

36.20 (v. testo 2)

Iovene, Baio, Bosone, Caforio, Emprin Gilardini, Silvestri, Marino, Bassoli, Binetti, Bodini, Rossa, Serafini, Valpiana

        Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. All’articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, le parole: “100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di Strutture residenziali dedicate alle cure palliative“ sono sostituite dalle seguenti: “200 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l’acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative ivi comprese le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti“».

 

36.20 (testo 2)

Ioneve, Baio, Bosone, Caforio, Emprin Gilardini, Silvestri, Marino, Bassoli, Binetti, Bodini, Rossa, Serafini, Valpiana

Accolto

        Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. All’articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, le parole: “100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative“ sono sostituite dalle seguenti: “150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l’acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative ivi comprese le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti“».

 

36.0.4

Davico, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

        1. Al comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: “100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009“ con le seguenti: “150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010“».
        Conseguentemente alla Tabella A, di cui all’articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  50.000;

            2009:    –  50.000;
            2010:    –  50.000.

 

 

Art. 37.

37.1

Martinat

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

 

37.2

Russo Spena, Salvi, Palermi, Cossutta, Donati, Brutti Paolo, Confalonieri, Palermo, Pecoraro Scanio, Vano, Tecce

Respinto

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali e stradali a pedaggio, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, nel rispetto dell’articolo 21 di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, in conformità al PGTL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, ed inserite nei piani, programmi ed elenchi delle opere che ANAS Spa predispone ai sensi di legge, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A. possono essere trasferite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro delle economie e finanze e il Ministro dei trasporti, dall’ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato con una quota superiore al 50% dall’ANAS S.p.A. e per la restante parte partecipato dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato. Il soggetto di diritto pubblico di cui al presente comma:
            a) è tenuto al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

            b) non può partecipare, sia singolarmente, sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse;
            c) è soggetto alla direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale di cui ai commi 82 e 83 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni».

 

37.4 (v. testo corretto)

Rubinato, Giaretta, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Tonini

        Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Regione Veneto» inserire le seguenti: «o soggetto da essa interamente partecipato».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

37.4 (testo corretto)

Rubinato, Giaretta, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Tonini

Accolto

        Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Regione Veneto» inserire le seguenti: «o soggetto da essa interamente partecipato».

37.5

Stefani, Franco Paolo, Stiffoni, Polledri

Accolto

        Al comma 2, dopo le parole: «Regione Veneto» inserire le seguenti: «o soggetto da essa interamente partecipato».

 

37.6

Cicolani, Marini Giulio, Fazzone, Ventucci, Barelli, Burani Procaccini, Ferrara

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nella regione Lazio il sistema stradale a valenza prevalentemente regionale, compresa la sua manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di gestione, nonchè la realizzazione dei suoi potenziamenti, sono conferiti ad una società costituita ai sensi del comma 1 del presente articolo, di concerto con la Regione. In particolare vengono conferiti a detta società, previo concerto con la Regione, i tratti regionali dell’Aurelia, della Cassia, della Salaria, della Tiburtina, della Casilina, dell’Appia, della Pontina, della Umbro – Casentinese e del G .R.A.

        Al fine di realizzare i potenziamenti di detto sistema regionale, oltre agli introiti di cui ai commi 43, 44 e 45 dell’articolo 5 afferenti alla portualità nella Regione, che vengono interamente destinati, viene garantita per quindici anni, a partire dal 2008, l’uno per cento dell’accise sui carburanti distribuiti nella Regione.
        Il complesso degli introiti di cui al comma 4 viene conferito ad un apposito fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, comunque, garantisce un contributo di 100.000.000 (cento milioni) di euro l’anno per quindici anni a partire dal 2008».

 

37.8

Azzollini, Ferrara

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’ultimo comma, inserire il seguente:

        «Per la prosecuzione della realizzazione delle opere previste dal comma 20 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito in legge n. 248 del 2005, è autorizzato un contributo triennale di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2008».

        Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre di pari importo.

 

37.0.1

Leoni, Galli, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Piano straordinario per l’area di Malpensa)

        1. Sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo di garanzia al fme di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati, il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché un Fondo di continuità infrastrutturale finalizzato al mantenimento degli investimenti.

        2. I Fondi sono destinati per il 40% al Piano territoriale d’area Malpensa di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10, e per il restante 60% alla cosiddetta catchement area di Malpensa, includente le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Torino, Biella, Novara, Parma, Piacenza, Verona, Asti, Alessandria, Verbania e Vercelli.
        3. A valere sulle risorse di cui al successivo comma possono essere concessi, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell’area di Malpensa interessate dal piano straordinario di cui al presente articolo.
        4. La dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 300 milioni di euro per il triennio 2008-2010. Al fine di assicurare la migliore finalizzazione degli interventi in favore degli enti locali e degli altri soggetti interessati, il coordinamento per l’assegnazione delle risorse per il sostegno al reddito, per la compensazione del danno agli enti locali e per il mantenimento dei livelli occupazionali è affidato alla Provincia di Varese.
        5. La dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 300 milioni di euro per il triennio 2008-2010. Il Fondo di continuità infrastrutturale è finalizzato al mantenimento degli investimenti da ripartire tra gli enti locali azionisti della società SEA».

        Conseguentemente, alla dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 4 si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008-2010 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.
        Alla dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 5 si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

37.0.2

Treu, Casson

Respinto

        Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

        1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle attività di manutenzione integrata della città storica e delle isole della laguna nell’ambito del piano ventinovennale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 a favore del Comune di Venezia».
        Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

 

37.0.3

De Poli

Respinto

        Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

        1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, è autorizzato un contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

        2. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definite con protocollo d’intesa tra il Governo e la Regione del Veneto».

        Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

            2008: – 15.000;

            2009: – 15.000;
            2010: – 15.000.

        di tutte le rubriche dell’allegata tabella A – Ministero dell’Economia e Finanze.

 

37.0.4

Stefani, Franco Paolo, Stiffoni, Polledri

Accantonato

        Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Completamento delle opere infrastrutturali della Regione Veneto)

        1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1045 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione Veneto, a valere sulle risorse di cui all’articolo 35, comma 1, è autorizzato un contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008».

 

37.0.5 (v. testo 2)

Rubinato, Giaretta, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Tonini

        Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

        1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008».
        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

37.0.5 (testo 2)

Rubinato, Giaretta, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Tonini, Bonfrisco, Saia, Donati, Grillo

Accolto

        Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

        1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008».
        Conseguentemente, alla Tabella A del Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

            2008: –10.000;

            2009: –10.000;
            2010: –10.000.

 

37.0.7

Stefani, Polledri, Franco Paolo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

        1. Al comma 3 dell’articolo 45 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: “Fiera di Padova“, sono aggiunte le seguenti: “Fiera di Vicenza“.

        2. Al comma 92 dell’articolo 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sostituire le parole: “contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006“ con le seguenti: “contributo triennale di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008“».

        Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte, per gli anni 2008, 2009 e 2010 di 8 milioni di euro per ciascun anno.

 

37.0.8

Stefani, Polledri, Franco Paolo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

        1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2008-2010, per la realizzazione delle infrastrutture al servizio del polo della Fiera di Vicenza limiti di impegno di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008».
        Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte, per gli anni 2008, 2009 e 2010 di 3 milioni di euro per ciascun anno.

 

37.0.9

Martinat, Pontone

Respinto

        Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Riavvio degli investimenti)

        1. Sono soppressi i commi 84 penultimo ed ultimo periodo, 87 e 88. È altresì soppresso il comma 85 per la parte in cui sostituisce il comma 5 dell’articolo 11 della legge n. 498/1992, relativamente alle lettere b), c) e d), ma, in quest’ultimo caso, limitatamente alle parole: “Da sottoporre“ e fino alle parole: “Di conseguenza,“, nonché relativamente alle lettere e) ed f) dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni».

 

37.0.10

Martinat, Pontone

Respinto

        Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Riavvio degli investimenti)

        1. I commi da 82 a 90 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, sono soppressi».

 

37.0.12

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Maninetti, Ruggeri, Poli, Libè, Fantola

Respinto

        Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Programma Pluriennale di Edilizia Residenziale)

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo anche conto delle indicazioni emerse nel corso dei lavori del Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative costituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 febbraio 2007 n. 9, predispone un programma nazionale pluriennale di interventi di edilizia residenziale pubblica e di incentivazione e sostegno di quella di iniziativa di soggetti anche privati. Il programma indica, fra l’altro, obiettivi, fabbisogni, priorità e tempi nonché criteri generali per la formazione dei piani operativi.

        2. Nei due mesi successivi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo approva un piano operativo triennale nel quale sono, in particolare, precisati i numero minimo di alloggi, le tipologie di interventi ammessi ed i criteri di ripartizioni fra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie disponibili.
        3. Nella prima fase di attuazione della programmazione nazionale, nel piano triennale 2008-2010 sono previsti soltanto interventi diretti a determinare una offerta di alloggi: da assegnare secondo i criteri dell’edilizia sovvenzionata; da concedere in locazione a canone agevolato; da cedere in proprietà a prezzi concordati. Le tipologie di interventi ammessi sono:

        a) costruzione di nuovi alloggi;

        b) recupero edilizio e/o adattamento a fini abitativi, anche previa acquisizione, di immobili vuoti ancorché aventi destinazione o uso diverso da quello abitativo;
        c) acquisto di complessi edilizi abitativi vuoti, già disponibili sul mercato oppure in corso di costruzione.

        4. Per la realizzazione del primo piano triennale è autorizzata la spesa complessiva di 7 miliardi di euro, di cui:
        a) 6 miliardi di euro, destinati alla realizzazione di interventi assoggettati al regime dell’edilizia sovvenzionata, con l’assegnazione delle abitazioni alle famiglie in possesso dei requisiti soggettivi secondo la normativa regionale vigente in materia;

        b) 1 miliardo di euro, destinato alla promozione di programmi di iniziativa di soggetti anche privati per interventi di edilizia abitativa agevolata e/o convenzionata, anche attraverso gli strumenti finanziari attivati ai sensi dell’articolo 41 del decreto-legge 1º ottobre 2007 n. 159.

        5. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture, d’intesa con il Ministro della Solidarietà Sociale, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati indirizzi e criteri la programmazione esecutiva e per l’attuazione del piano triennale e per la gestione delle risorse finanziarie.

        6. In ordine alle localizzazioni ed alle programmazioni regionali degli interventi, il piano triennale dovrà precisare che gli interventi da realizzare con le disponibilità indicate alla lettera a) del precedente comma sono localizzati nelle aree metropolitane e nei comuni definiti ad alta tensione abitativa, con programmazioni edilizie comunali non inferiori a 50 abitazioni, da riservare prioritariamente a famiglie sfrattare o soggette a sfratto esecutivo nonché a famiglie che versano in condizioni di forte disagio abitativo, di cui alla citata legge n. 9/2007. Le Regioni, sentiti i Comuni interessati, definiranno i criteri di priorità e le procedure per l’attuazione del suddetto indirizzo. Per i programmi di interventi di edilizia privata agevolata e/o convenzionata, destinati alla locazione a canone agevolato, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, stabiliranno i criteri e modalità di individuazione delle famiglie a cui favore va prioritariamente rivolta l’offerta della locazione».

        Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell’allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.
        Conseguentemente ridurre del 15% tutte le rubriche di parte corrente dell’allegata tabella C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

Art. 38.

38.1

Stefani, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, comma 10, le parole: “avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano“ sono soppresse.

        1-ter. All’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 2, le parole: “avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano“ sono soppresse.
        1-quater. All’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 4 e 5 sono soppressi».

 

38.2

Cutrufo

Respinto

        Sopprimere il comma 2.

 

38.3

Stefani, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, l’impresa editrice percepisce i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, a condizione che la testata per la quale ha richiesto i contributi non eroghi retribuzioni stipendiali lorde superiori a quella del Presidente di Sezione della Corte di cassazione».

 

38.4

Procacci

Dichiarato inammissibile limitatamente al penultimo capoverso, respinto per la parte restante

        Apportare le seguenti modificazioni:

        al comma 3, le parole: «del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».
        al comma 4, dopo le parole: «per l’anno 2008» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze:

            2008: –             ;

            2009: –  20.000;
            2010: –  55.000.

        Dopo le parole: «per l’anno 2008» aggiungere le seguenti: «All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «di cui al comma 1244» con le seguenti: «di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

        Dopo le parole: «per l’anno 2008.» aggiungere le seguenti parole: «viene abrogato il comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292.».

 

38.5

Sinisi, Ria

Dichiarato inammissibile limitatamente al penultimo capoverso, respinto per la parte restante

        Apportare le seguenti modificazioni:

        al comma 3, le parole: «del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».
        al comma 4, dopo le parole: «per l’anno 2008» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze:

            2008: –             ;

            2009: –  20.000;
            2010: –  55.000.

        Dopo le parole: «per l’anno 2008.» aggiungere le seguenti parole: «All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296», sostituire le parole: «di cui al comma 1244» con le seguenti: «di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250.».

        Dopo le parole: «per l’anno 2008.» aggiungere le seguenti: «Viene abrogato il comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292.».

 

38.6

Tecce, Albonetti, Nardini

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 4-bis, respinto per la parte restante

        Al comma 3, sostituire le parole: «del 40 per cento» con le seguenti: «del 50 per cento».

        Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti: «di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 55 milioni di euro a decorrere dal 2010.» Nonché, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: “di cui al comma 1244“ con le seguenti: “di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250. È abrogato il comma 2, lettere a), b) e c) dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292.“».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2009: –  20.000;

            2010: –  55.000.

 

38.9

Montino

Ritirato

        Al comma 4, prima delle parole: «Il finanziamento» premettere le seguenti: «Con particolare riguardo alle TV locali operanti nelle Regioni nelle quali la fine delle trasmissioni analogiche è programmata in anticipo rispetto alla data ultima stabilita dalla legge».

 

38.12

Procacci

Ritirato

        Al comma 4, dopo le parole: «per l’anno 2008» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze:

            2008: –             ;

            2009: –  20.000;
            2010: –  55.000.

 

38.13

Sinisi, Ria

Ritirato

        Al comma 4, dopo le parole: «per l’anno 2008» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, nella Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze:

            2008: –             ;

            2009: –  20.000;
            2010: –  55.000.

 

38.17

Butti

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «4-bis. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle provincie autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all’esito dei conteggi ufficiali.

        4-ter. All’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al secondo periodo le parole: “30 settembre“ sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio“».

 

38.19

Randazzo, Montino, Iovene

Ritirato

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 48 milioni per l’esercizio finanziario 2008».

        Conseguentemente alla TABELLA C, «Politiche economico-finanziari e di bilancio», decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 Marzo 1997, n. 59:

        all’articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (1.1.2 – Interventi – Cap. 3901):
            2008: –  48.000.

 

38.20

Stefani, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 48 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008».

        Conseguentemente, alla tabella C, voce «politiche economico-finanziarie e di bilancio» decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del governo a norma dell’articolo Il della legge 15 marzo 1997, n.59, apportare le seguenti modifiche:

        all’articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (1.1.2 – Interventi – Cap 3901)
            2008: –  48.000.

 

38.0.2

Del Roio, Capelli, Tecce, Albonetti

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

        1. All’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, aggiungere i seguenti commi:

        “1. Il 31 dicembre 2007 termina il periodo transitorio previsto per l’erogazione dei contributi alle imprese radiofoniche ed i canali satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, così come precedentemente disposto dall’articolo 26, comma 2, del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2008, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 50 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a euro 2 milioni, alle imprese radiofoniche concessionarie per la radiodiffusione sonora privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che, oltre a rispondere ai requisiti previsti dai precedenti punti a), b) e c):

            d) siano cooperative di giornalisti e operatori della comunicazione, con almeno 6 giornalisti assunti, che ottemperano ai requisiti mutualistici e ai criteri di prevalenza indicati dalla legge o, se costituite in altra forma societaria, siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l’autonoma produzione dei programmi di cui alla precedente lettera b), cioè composta da almeno 12 lavoratori assunti con contratti a tempo pieno, indeterminato e come redattori giornalistici o analoga qualifica ai sensi del contratti collettivi di lavoro nazionali vigenti;

            e) non includano, nel computo del limite minimo previsto dal punto b), i programmi di cui all’articolo 45, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; ai fini del presente articolo, e comunque nel limite massimo del 50 per cento della percentuale oraria di cui al punto b), per propri programmi informativi si intendono anche quelli trasmessi in contemporanea ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
            f) non raccolgano ricavi pubblicitari superiori al 50 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, con riferimento all’intero gruppo editoriale proprietario della stessa impresa radiofonica“».

 

38.0.3

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

        Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva)

        1. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente:

        “2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del comma 2-ter della presente legge:
            a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena o tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

            b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
            c) l’importo del contributo previsto dal comma 2-ter è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse, ai sensi della presente legge“».

 

38.0.4

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di telefonia)

        1. Il comma 9, dell’articolo 102, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

        “9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali dedicate unicamente a servizi di comunicazione elettronica, di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad apparecchiature terminali ed ai servizi di comunicazione elettronica, utilizzati esclusivamente per finalità proprie dell’impresa, nonché ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo“».

 

 

Art. 39.

39.2

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        «8-bis. All’articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: “per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,“ sono sostituite dalle seguenti: “per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,“.

        8-ter. All’articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: “Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte. sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto“ sono sostituite dalle seguenti: “Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all’articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489“.
        8-quater. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3 della deliberazione dell’Autorità per l’Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell’impronta dell’archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2004, è prorogato di 30 giorni».

 

 

Art. 40.

40.1/1

Capelli, Brutti Paolo, Tecce, Tibaldi, Mele, Albonetti, Pellegatta, Gagliardi, Battaglia Giovanni, Donati, Ripamonti

Accolto

        All’emendamento 40.1, apportare le seguenti modifiche:

        sopprimere la lettera 0a);
        al comma 1, lettera a): sopprimere il primo, il sesto e il settimo capoverso;
        al comma 1, lettera b), al paragrafo 5, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi», ed aggiungere in fine le seguenti parole: «e le sanzioni in caso di inadempienza».

 

40.1/2

Brutti Paolo, Battaglia Giovanni, Tibaldi, Tecce, Albonetti

Respinto

        All’emendamento 40.1, al comma 1 lettera a), aggiungere in fine, dopo le parole: «pubblico a pagamento» le seguenti: «, di cui abbiano responsabilità editoriale».

 

40.1

Il Relatore

Accolto

        Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione“.».
        Al comma 1, lettera a):
            dopo le parole: «riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui al 10 per cento» aggiungere le seguenti: «, nel caso di soggetti operanti in chiaro,»;
            nel secondo periodo dopo le parole: «alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte» aggiungere le seguenti: «e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso.»;
            dopo le parole: «così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione,» aggiungere le seguenti: «al finanziamento,»;
            dopo le parole: «all’interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti» aggiungere le seguenti: «destinata alle opere europee»;
            dopo le parole: «all’interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione,» aggiungere le seguenti: «al finanziamento,»;
            dopo le parole: «per la formazione dell’infanzia.» la parola: «Gli» è sostituita dalle seguenti parole: «Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore gli»;
            dopo le parole: «all’entrata in vigore della presente legge.» aggiungere il seguente periodo: «Deroghe rispetto all’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma possono essere concesse dall’Autorità, secondo criteri stabiliti con apposito regolamento, alle emittenti e ai fornitori di contenuti che versino in difficili condizioni finanziarie e comunque tenendo conto della specificità dei canali tematici e delle particolari condizioni di mercato.».
        Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
            «b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        “5. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196“».

 

40.4

Butti, Saia, Baldassarri, Augello

Respinto

        Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-perview, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano», inserire le parole: «di norma».

 

40.7

Butti, Saia, Baldassarri, Augello, Polledri, Forte

Accolto limitatamente ai numero 2) e 3), respinto per la parte restante

        Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

            1) al primo periodo dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare» e «nelle ore di maggiore ascolto», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

            2) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al preacquisto e all’acquisto di opere europee», aggiungere le seguenti: «e all’adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;
            3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In merito all’obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai forni tori di programmi in pay per view l’adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

 

40.8 (v. testo 2)

Giambrone

        Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

        1) al primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

        2) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee», aggiungere le seguenti: «e all’adattamento e/o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;
        3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In merito all’obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fomitori di contenuti e ai forni tori di programmi in pay per view l’adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

 

40.8 (testo 2)

Giambrone, Caforio

Assorbito dagli em. 40.7, 40.9 e 40.10

        Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

        1) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee», aggiungere le seguenti: «e all’adattamento e/o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;

        2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In merito all’obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fomitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay per view l’adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

 

40.9

Ciccanti

Accolto limitatamente ai numeri 2) e 3), respinto per la parte restante

        Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

        1) al primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

        2) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al preacquisto e all’acquisto di opere europee», aggiungere le seguenti: «e all’adattamento e/o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie»;
        3) aggiungere, in infine, il seguente periodo: «In merito all’obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai forni tori di programmi in pay per view l’adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

 

40.10

Barbato

Accolto limitatamente ai numeri 1) e 2), respinto per la parte restante

        Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

        1) al primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato,»;

        2) al terzo periodo, dopo le parole: «Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al preacquisto e all’acquisto di opere europee», aggiungere le seguenti: «e all’adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie.»;
        3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In merito all’obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay per view l’adeguamento graduale al suddetto obbligo.».

 

40.13

Butti, Saia, Baldassarri, Augello

Respinto

        Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni», con le seguenti: «alle opere europee realizzate da produttori indipendenti. Almeno il 50 per cento di questo 10 per cento di tempo di diffusione dovrà essere riservato a produzioni degli ultimi cinque anni».

 

40.15

Butti, Saia, Baldassarri, Augello

Respinto

        Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «3. Le emittenti televisive, i fomitori di contenuti televisivi e i fomitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni,» sopprimere le seguenti: «di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte».

 

40.16

Butti, Polledri

Respinto

        Al primo e al quinto periodo, sostituire le parole: «opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte» con le seguenti: «film di espressione originale italiana ovunque prodotti».

 

40.17

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Al comma 1, dopo il periodo: «nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento» sostituire con il periodo: «nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 35 per cento».

 

40.19

Barbato

Respinto

        Al comma 1, lettera a) ultimo periodo, sostituire la parola: «audiovisivi» con la parola: «cinematografici».

 

40.21

Butti

Respinto

        Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità stabilisce con proprio regolamento l’applicazione di dette previsioni derogando per le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che a livello di Gruppo hanno una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento inferiore al 5 per cento».

 

40.24

Stefani, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Al comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
            «p-bis): ambito locale televisivo, l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è denominato “regionale“ o “provinciale“ quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini; l’espressione “ambito locale televisivo“ riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale.“».

 

40.25

Stefani, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico della radiotelevisione“ è sostituito dal seguente:
        “3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all’interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere anche tramite società controllate e/o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l’esercizio dell’attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29“.».

 

40.26

Sinisi, Ria

Accolto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 51, comma 3, lettera d) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: “da 1.040 euro a 5.200 euro“ sono sostituite dalle seguenti: “da 5.165 euro a 51.646 euro.“;

            b) sono aggiunte le seguenti parole: “anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media.“».

 

40.27

Procacci

Accolto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 51, comma 3, lettera d) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: “da 1.040 euro a 5.200 euro“ sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro.“;

            b) vengono aggiunte le seguenti parole: “anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie e/o centri media“.».

 

40.29

Tecce, Albonetti, Nardini

Accolto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All’articolo 51, comma 3, lettera d) del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole “da 1.040 euro a 5.200 euro“ sono sostituite dalle seguenti: “da 5.165 euro a 51.646 euro“;

            b) vengono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie e/o centri media“.».

 

40.0.1

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

        Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento
al servizio pubblico radiotelevisivo)

        1. L’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

        “Art. 16. - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2008 per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
            a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento: euro 6.199,50 - canone il vigore per l’anno 2007;

            b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.859,86 - canone in vigore per l’anno 2007;
            c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 929,92 - canone in vigore per l’anno 2007;
            d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 371,97 - canone in vigore per l’anno 2007;
            e) soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 185,99 - canone in vigore per l’anno 2007.

        2. Per gli esercizi pubblici è previsto:
            a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero dei televisori;

            b) gli altri esercizi sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero dei televisori.

        3. Per i soggetti di cui alla lettera c) del primo comma, con poco più di 10 televisori, il canone dovuto è quello di cui alla lettera c) del primo comma, ridotto:
            di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è 11;

            di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è 12;
            di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è 13;
            di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è 14;
            di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è 15.

        4. Il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma, con apertura non superiore ai 9 mesi nell’anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d’apertura.

        5. Il canone televisivo comprende quello per apparecchi radioriceventi.
        6. Il canone radiotelevisivo è dovuto unicamente per gli apparecchi posseduti e/o disponibili dal/per il soggetto titolare della relativa azienda.
        7. La verifica del numero di televisori detenuti dai soggetti contribuenti e/o a loro disposizione e dell’avvenuto versamento del canone per i televisori appartenenti agli ospiti e da questi portati negli esercizi spetta all’amministrazione finanziaria e/o a persone o enti da questa incaricati.

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 150.000 euro per l’anno 2008, 150.000 euro per l’anno 2009 e 150.000 euro per l’anno 2010.

 

40.0.3 (v. testo corretto)

Stracquadanio, Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri

        Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di editoria ed ulteriori disposizioni in materia di entrate)

        1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, i contributi previsti dall’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell’esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro.

        2. A decorrere dal medesimo esercizio finanziario di cui al comma 1, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni. dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell’esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 mifioni di euro. L’importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte, dell’applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al presente comma, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con proprio decreto, le aliquote di cui all’allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative all’alcol etilico, al fine di conseguire un maggior gettito annuo non inferiore a 70 milioni di euro».

 

40.0.3 (testo corretto)

Stracquadanio, Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri

Dichiarato inammissibile, limitatamente all’articolo 83-ter, commi 4 e 5, respinto per la parte restante

        Dopo l’articolo 83, aggiungere i seguenti:

«Art. 83-bis.

(Alienazione di immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici)

        1. Entro il 31 gennaio 2008 l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, le unità immobiliari di proprietà dello Stato, che risultino essere utilizzate come sedi di uffici delle Amministrazioni, con prioritario riferimento a quelle per le quali sia stato già determinato il valore di mercato, ed escludendo gli immobili assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale di cui dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

        2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno del triennio 2008-2010, le unità immobiliari di cui al comma 1, sono conferite, per un valore di mercato pari ad almeno 10.000 milioni di euro in ragione d’anno, ad un fondo comune di investimento immobiliare, che il Ministro dell’economia e delle finanze è all’uopo autorizzato a promuovere con proprio decreto, recante altresì la disciplina delle procedure per l’individuazione o l’eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo.
        3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze gli immobili in uso governativo, conferiti ai sensi del comma 2, sono concessi in locazione all’Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato, ivi incluso il diritto di prelazione a favore dell’Agenzia in caso di successiva alienazione degli immobili da parte del Fondo. Gli oneri relativi ai contratti di locazione sono posti a carico, per il primo triennio, del fondo di cui al comma 4.
        4. I proventi derivanti dal collocamento delle quote del fondo di cui al comma 2, sono versati in apposito fondo, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i fondi di cui agii articoli 83-ter e 83-quater della presente legge, nei limiti delle rispettive dotazioni, fermo restando quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 3. Gli importi eventualmente eccedenti sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, emanato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396.
        5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 83, l’ammontare degli importi dei contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni ai sensi del presente articolo non è computato ai fini del piano di riduzione della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, di cui all’articolo 1, commi da 204 a 208, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        6. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento all’illustrazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti nella gestione del Fondo immobiliare di cui al comma 2.
        7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

Art. 83-ter.

(Istituzione del Fondo per la Strategia di Lisbona – Competitività
del sistema produttivo nazionale e accelerazione delle procedure)

        1. Al fine di accelerare la ripresa di competitività del complessivo sistema produttivo nazionale, in relazione agli obiettivi di sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona, sono autorizzati, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, programmi straordinari di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e di rafforzamento dimensionale per l’internazionalizzazione delle imprese, diretti al recupero di quote di mercato e all’accrescimento dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate, nonché di interventi infrastrutturali e per il controllo e la sicurezza del territorio.

        2. Per il finanziamento dei programmi straordinari di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato “Fondo per la Strategia di Lisbona“, per la cui dotazione, nella misura massima di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, si procede ai sensI dell’articolo 83-bis, comma 4.
        3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno dal Presidente del Consiglio dei ministri, in linea con gli obiettivi prioritari indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, tenendo altresì conto delle risorse già eventualmente disponibili per i settori interessati, ancorché del loro effettivo stato di utilizzo. In particolare la ripartizione è finalizzata a finanziare:

            a) progetti di ricerca ed innovazione, sia di processo che di prodotto, per le piccole e medie imprese;

            b) reti di trasporto, reti energetiche ed acquedotti, nonché obiettivi definiti nell’ambito del processo di Barcellona, cosi come stabilito dai Ministri degli esteri degli Stati membri dell’Unione europea;
            c) nei comparti delle infrastrutture, l’ammortamento e l’ampliamento della rete viaria ordinaria e autostradale, la rete ferroviaria nazionale, sistemi aeroportuali, portuali ed interportuali, nonché la relativa logistica;
            d) ai fini del controllo e della sicurezza del territorio, il potenziamento delle azioni di monitoraggio, osservazione e controllo, attraverso dotazioni di impianti e strutture ad alta tecnologia da attribuire alle competenti Forze di Polizia.

        4. Con effetto dal 1º maggio 2008, le Amministrazioni competenti all’attuazione dei programmi straordinari di cui al comma 1, sulla base del piano di riparto del Fondo e nelle more delle conseguenti variazioni contabili di bilancio, provvedono a dare attuazione dei programmi medesimi, in un quadro di coerenza con gli eventuali programmi ordinari già predisposti. A tal fine, i Ministri competenti provvedono all’approvazione dei progetti e alla nomina dei relativi responsabili, di cui all’articolo 1, commi 842 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove non ancora intervenute, nonché alla relativa attuazione, in deroga alle richiamate disposizioni, con l’adozione di provvedimenti di natura non regolamentare.

        5. Per le finalità del presente articolo, tenuto conto delle esigenze di garantire la massima efficienza e tempestività degli interventi, con riferimento all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
            a) restano sospese, per la durata di un biennio dall’entrata in vigore della presente norma, le procedure di cui ai commi 511 e 512 relative all’attivazione dei contributi quindicennali autorizzati per il finanziamento dei relativi interventi, cui provvede direttamente il Ministro competente, fermo restando il ruolo compensativo dell’apposito Fondo, che viene corrispondentemente ridotto;
            b) i criteri e le modalità di cui ai commi 848 e 853, per l’attivazione degli interventi ivi previsti, ove non ancora stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti con provvedimenti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico entro i successivi 30 giorni;
            c) la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui i commi 863 e seguenti, è effettuata entro il 28 febbraio 2008.

        6. Resta fermo il disposto di cui all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        7. Il Presidente del Consiglio, con apposita relazione, riferisce al Parlamento sui criteri di riparto e le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 83-quater.

(Programmi integrati per la rivitalizzazione e Io sviluppo urbano)

        1. I comuni capoluogo di provincia sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli Obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell’Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano, di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie e ambientali nelle città metropolitane e di ampliamento dell’offerta di edilizia residenziale, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.

        2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell’offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

            a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e no, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

            b) recupero e miglioramento degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell’utenza;
            c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento di elementi di arredo urbano nel tessuto complessivo;
            d) ammodernamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;
            e) miglioramento dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile;
            f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo alle periferie.

        3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo di provincia possono istituire un apposito ufficio speciale.

        4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare, le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa, delle caratteristiche di prestazione e delle specifiche funzionali individuate nel programma preliminare. Le proposte richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 211, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il predetto termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato. Nei trenta giorni successivi, il comune approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L’approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all’adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.
        5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture, con una dotazione massima pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2008-2010. Il Fondo è ripartito semestralmente, a decorrere dal 30 giugno 2008, con decreti ministeriali sulla base delle istanze pervenute. Alla dotazione del Fondo si provvede in misura corrispondente ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 4, della presente legge.
        6. Le istanze di cui al comma 5 devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado dI rilevanza dell’intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia e in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città-autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        7. Ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

            a) cofinanziamento da parte dell’Unione europea;

            b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;
            c) stipula di accordi di programma;
            d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
            e) risorse conferite da soggetti privati.

        8. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico nell’ambito dei programmi previsti dai commi da 1 a 7, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il Sindaco del comune capoluogo di provincia opera con poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali, ai principi generali dell’ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo alla scelta dei soci privati sulla base di manifestazioni d’interesse a seguito di avviso pubblico, stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato, Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

Art. 83-quinquies.

(Agevolazioni fiscali per investimenti
ad alto contenuto tecnologico delle PMI)

        1. Per il quinquennio 2008-2012, alle piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, è riconosciuta, ai fini dell’imposta sul reddito delle società (lRES) e in aggiunta alle ordinarie deduzioni, una deduzione pari al 90 per cento dell’ammontare degli interessi passivi derivanti da operazioni di indebitamento finalizzate all’attuazione di nuovi investimenti diretti all’adozione di innovazioni di processo e di prodotto ad alto contenuto tecnologico.

        2. L’agevolazione di cui al comma 1 spetta per operazioni di indebitamento riferite a nuovi investimenti non superiori a 20 milioni di euro per le imprese fino a 50 dipendenti, e a 40 milioni di euro alle restanti imprese. L’agevolazione non è fruibile se gli investimenti non vengono realizzati entro il 31 dicembre 2009. Ai fini dell’agevolazione le imprese devono certificare nella nota integrativa al bilancio le finalità delle suddette operazioni di indebitamento e la congruità, rispetto ai valori di mercato, dei tassi di interesse applicati alle operazioni medesime, nonché dare conto degli investimenti effettivamente realizzati.
        3. Gli investimenti ammissibili all’agevolazione di cui al comma 1 sono iscrivibili sia tra le immobilizzazioni immateriali di cui all’articolo 2424, primo comma, lettera B), n. 1, del codice civile, compresi i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi, sia tra le immobilizzazioni materiali, di cui al articolo 2424, primo comma, lettera B), n. 11, del codice civile, con particolare riferimento al costo degli investimenti in beni strumentali – impianti, macchinari e attrezzature industriali – volti all’adozione di cicli produttivi ad alto contenuto tecnologico e a ridotto consumo energetico, con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.
        4. L’agevolazione di cui al presente articolo non può essere fruita qualora le imprese di cui al comma 1 beneficiano, nel medesimo periodo di imposta, di interventi agevolativi disposti ai sensi dell’articolo 83-ter, comma 3, lettera a), della presente legge.
        5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione dal presente articolo, compresa la definizione della tipologia dei nuovi investimenti ammissibili ai fini della deduzione di cui al comma 1, nonché le procedure per il controllo e la riscossione della maggiore imposta non versata in caso di non effettiva realizzazione degli investimenti nel termine di cui al comma 2».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di editoria ed ulteriori disposizioni
in materia di entrate)

        1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, i contributi previsti dall’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell’esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro.

        2. A decorrere dal medesimo esercizio finanziario di cui al comma 1, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell’esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura complessivamente superiore a 4 milioni di euro. L’importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell’applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al presente comma, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con proprio decreto, le aliquote di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le Imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative all’alcol etilico, al fine di conseguire un maggior gettito annuo non inferiore a 70 milioni di euro.

 

40.0.4

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Respinto

        Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

(Servizi di connettività del Ministero delle infrastrutture)

        1. Allo scopo del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale anche mediante interventi di innovazione tecnologica, a decorrere dal 2008 è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 da destinare al funzionamento dei Servizi di Pubblica Connettività del Ministero delle infrastrutture».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  3 milioni di euro.

 

40.0.5

Morgando

Accolto

        Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

        “5-bis. Nell’ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 156“».