Legislatura 15ª - Relazione N. 1817-A (ALLEGATO 3-II PARTE IV)

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XV LEGISLATURA ———–

    

Nn. 1817 e 1818-A
 


ALLEGATO 3-II

PARTE IV

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (n. 1817)

———–

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (n. 1818)

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ALLEGATO 3-II

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PARTE IV
Dall’articolo 68 all’articolo 97

EMENDAMENTI

al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5ª Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale

 
 


INDICE

Disegno di legge n. 1817
        –  articolo 68    Pag.    5
        –  articolo 69    »    11
        –  articolo 70    »    35
        –  articolo 71    »    46
        –  articolo 72    »    51
        –  articolo 74    »    53
        –  articolo 75    »    63
        –  articolo 76    »    64
        –  articolo 77    »    67
        –  articolo 78    »    77
        –  articolo 79    »    78
        –  articolo 81    »    85
        –  articolo 82    »    86
        –  articolo 83    »    90
        –  articolo 84    »    92
        –  articolo 85    »    97
        –  articolo 86    »    101
        –  articolo 87    »    108
        –  articolo 89    »    111
        –  articolo 90    »    113
        –  articolo 91    »    114
        –  articolo 92    »    135
        –  articolo 93    »    150
        –  articolo 94    »    176
        –  articolo 95    »    183
        –  articolo 96    »    194
        –  articolo 97    »    210
 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (n. 1817)

Art. 68.

68.1

Polledri, Franco Paolo, Galli

Dichiarato inammissibile

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 68. – 1. Al decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all’articolo 20, comma 2 dopo le parole: “sicurezza pubblica“ aggiungere le seguenti: “«anche in considerazione dell’esistenza di precedenti condanne penali“. Conseguentemente è soppresso il secondo periodo;

        b) all’articolo 20 comma 7 sostituire le parole: “Ministro dell’interno“ con le seguenti: “questore“;
        c) all’articolo 21, comma 2 sostituire la parole: “prefetto“ con la seguente: “questore“;
        d) all’articolo 21 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

            “2-bis. La mancata ottemperanza al provvedimento di allontanamento di cui ai precedenti commi, integra il reato di cui all’articolo 650 del codice penale“».

 

68.2

Polledri, Franco Paolo, Galli

Dichiarato inammissibile limitatamente all’anno 2010, respinto per la parte restante

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 68. – 1. Al fine di garantire l’effettività delle espulsioni degli immigrati irregolari disposte secondo le previsioni del Testo Unico di cui al decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo denominato “Fondo per la copertura delle spese per le espulsioni degli immigrati irregolari“, al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. Il Fondo è finalizzato anche al finanziamento delle spese sostenute per le espulsioni degli stranieri detenuti nelle carceri italiane, espulsi ai sensi dell’articolo 16 del citato testo unico.

        2. È soppresso il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati di cui al comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le relative disponibilità confluiscono nel Fondo istituito ai sensi del comma 1».

 

68.3

Polledri, Vegas, Baldassarri, Ciccanti

Dichiarato inammissibile limitatamente all’anno 2010, respinto per la parte restante

        Sostituire l’articolo con il seguente:

    –«Art. 68. – 1. Al fine di garantire l’effettività delle espulsioni degli immigrati irregolari disposte secondo le previsioni del Testo Unico di cui al decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo denominato “Fondo per la copertura delle spese per le espulsioni degli immigrati irregolari“, al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. Il Fondo è finalizzato anche al finanziamento delle spese sostenute per le espulsioni degli stranieri detenuti nelle carceri italiane, espulsi ai sensi dell’articolo 16 del citato testo unico.

        2. È soppresso il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati di cui al comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le relative disponibilità confluiscono nel Fondo istituito ai sensi del comma 1».

 

68.5

Maffioli, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile limitatamente agli anni 2009 e 2010, respinto per la parte restante

        Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di potenziare e rendere più efficaci le procedure di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, in base a quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e di favorire le forme di cooperazione nell’ambito della politica dell’Unione europea in materia di rimpatrio, sono attribuiti 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscriversi nello stato di previsione del Ministro dell’interno».

        Conseguentemente, al comma 2 le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

 

68.6

Magistrelli, Serafini, Amati, Emprin Gilardini, Calvi

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per fronteggiare l’emergenza economica e sociale derivante dall’ingresso di minori clandestini sulle coste del medio Adriatico, è autorizzato il contributo straordinario di un milione di euro per l’anno 2008 in favore del comune di Ancona, per le spese di accoglienza ai minori non accompagnati e privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

68.0.1

Polledri

Respinto

        Dopo l’articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

        1. Ai fini di accertare l’effettiva identità e sussistenza del rapporto alla base della richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, è istituito un Fondo per la mappatura genetica dei ricongiungimenti familiari, a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, che ne determina per decreto la ripartizione tra gli uffici consolari preposti all’esame delle domande di ingresso.

        2. L’effettuazione del test genetico di identità è prerequisito indispensabile per l’esame della domanda di ricongiungimento familiare.
        3. Il Fondo è dotato di 2 milioni di euro per l’anno 2008, 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010».

        Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

68.0.2

Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo l’articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

        1. Ai fini della manutenzione straordinaria dei centri di identificazione, nonché dei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 286, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’interno».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

            2008: – 100.000;

            2009: – 100.000;
            2010: – 100.000.

 

68.0.3

Stefani, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Fondo per le Non Autosufficienze)

        1. Il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all’articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 300 milioni di euro per il 2008, di 500 milioni per il 2009 e di ulteriori 500 milioni per il 2010».
        Conseguentemente:

        Alla Tabella A, di cui all’articolo 96, comma 1, alla Rubrica: Ministero dell’economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
            2008: – 1.300 (migliaia di euro);

            2009: – 1.300 (migliaia di euro);
            2010: – 1.300 (migliaia di euro)

 

68.0.5

De Poli, Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo l’articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

        1. Il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all’articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato a 250 milioni di euro per il 2008, 500 milioni di euro per il 2009 e di 500 milioni di euro per il 2010».
        Conseguentemente, ridurre in proporzione tutte le rubriche dell’allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

68.0.6

De Poli

Respinto

        Dopo l’articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Patto per le politiche di solidarietà sociale)

        1. Al fine di favorire lo sviluppo delle politiche a favore dei minori, dei giovani, della famiglia, degli anziani, degli immigrati, nonchè l’attenzione alle fragilità sociali, anche in armonia con le politiche della salute, le materie afferenti alle politiche sociali sono ricomprese a partire dall’anno 2008 in un Patto per la Solidarietà Sociale tra Governo, Regioni e Autonomie che individua livelli essenziali delle prestazioni, risorse assegnate e obiettivi da raggiungere nel triennio 2008-2010.

        2. Le risorse finanziarie individuate dal Patto riassumono i finanziamenti già dedicati dallo Stato alle politiche sociali, alla famiglia, all’inclusione sociale, alle pari opportunità, ai giovani, alla non autosufficienza e all’irnni’igrazione e l’ammontare delle stesse è percentualmente incrementato in relazione al Prodotto Interno Lordo; le Regioni coordinano, in aggiunta a tali risorse, le proprie dotazioni fmanziarie dedicate alle politiche di solidarietà sociale.
        3. All’interno del Patto si provvede anche ad una razionalizzazione degli Osservatori in campo sociale, dell’infanzia e della famiglia, dell’immigrazione, dell’inclusione sociale, delle dipendenze, dei giovani nonché di eventuali altri Osservatori relativi a specifici ambiti e manifestazioni sociali, al fine di salvaguardare la significatività dei fenomeni sociali e l’omogeneità dei dati, definendo, per gli stessi, un modello organizzativo unico».

        Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

            2008: – 40 milioni di euro;

            2009: – 40 milioni di euro;
            2010: – 40 milioni di euro.

        di tutte le rubriche dell’allegata tabella A – Ministero dell’Economia e Finanze.

 

68.0.7

De Poli

Respinto

        Dopo l’articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Fondo per le politiche sociali)

        1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.

        2. Per l’erogazione del Fondo di cui al primo comma, dallo Stato alle Regioni, non si applica il comma 507 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.  296 (Finanziaria 2007)».

        Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

            2008: – 40 milioni di euro;
            2009: – 40 milioni di euro;
            2010: – 40 milioni di euro.

        di tutte le rubriche dell’allegata tabella A – Ministero dell’Economia e Finanze.

 

 

Art. 69.

69.1

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

 

69.3

Stefani, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 1 lettera a), sostituire le parole da: «di cui 100» alla fine della lettera con le seguenti: «di cui 100 milioni per l’anno 2007, 8.100 milioni per l’anno 2008, 11.400 milioni per l’anno 2009, 10.166 milioni per l’anno 2010, 9.500 milioni per l’anno 2011, 6.000 milioni per l’anno 2012, 6.000 milioni per l’anno 2013, 6.900 milioni per l’anno 2014 e 6.213 milioni per l’anno 2015».

 

69.4

Eufemi

Respinto

        Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «1.100 milioni per l’anno 2008» con le parole: «5.100 milioni per l’anno 2008».

        Di conseguenza sostituire le parole: «11.000 per l’anno 2012» con le parole: «9.000 milioni per l’anno 2012» e le parole: «11.000 milioni per l’anno 2013» con le parole: «9.000 milioni per l’anno 2013».

 

69.5

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole da: «9.500 milioni» fino alla fine della lettera».

 

69.6

Pistorio

Dichiarato inammissibile limitatamente all’anno 2007, respinto per la parte restante

        Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l’utilizzo delle predette risorse».

        Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

        Sopprimere la Tabella A di cui al comma 1 dell’articolo 96.

 

69.7/1

Stiffoni, Leoni, Polledri, Franco Paolo

Decaduto

        All’emendamento 69.7, al capoverso 1152, dopo le parole: «pari a 350 e 150 milioni di euro» inserire le seguenti: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

 

69.7/2

Stiffoni, Leoni, Polledri, Franco Paolo

Decaduto

        All’emendamento 69.7, al capoverso 1152, sopprimere l’ultimo periodo.

 

69.7

Il Relatore

Dichiarato inammissibile limitatamente agli ultimi due periodi, ritirato per la parte restante

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1152 è sostituito dal seguente:
        “1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l’utilizzo delle predette risorse. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni, le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria sono autorizzate a contrarre mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti Spa, per un importo massimo complessivo rispettivamente di 700 e 300 milioni di euro. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico del bilancio dello Stato che vi provvede con quote annuali a decorrere dall’anno 2010».

 

69.8

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Le regioni che beneficiano degli interventi di cui al comma precedente non possono usufruirne di altri per le medesime finalità».

 

69.0.1

Morgando, Benvenuto

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Misure per la rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione, per la messa in sicurezza delle attività produttive e per lo sviluppo dei servizi di prevenzione delle calamità naturali)

        1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ed all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, il fondo centrale di garanzia istituito pressi il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 976, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 1142, è incrementato dell’importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 al 2018. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 240 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all’articolo 11, comma 5, del citato decreto legge n. 691 del 1994.

        2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1944 tra i fondi istituiti presso Mediocredito centrale S.p.A. e Artigiancassa S.p.A. e tra i precitati Istituti gestori, sono preventivamente autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso Dipartimento.
        3. Le somme disimpegnate da Mediocredito centrale S.p.A. e da Artigiancassa S.p.A. da versare all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono rassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle risorse finanziarie di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994 per gli interventi di cui al comma 1.
        4. Il tasso fisso nominale annuo posticipato praticato dalle banche ai finanziamenti di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n.257, come modificato dal comma 445 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora la durata dei precitati finanziamenti sia superiore ai quindici anni, è pari al tasso fisso nominale annuo posticipato lettera Interest Rate Swap (IRS) in euro verso «Euribor» correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11:00 di Londra del secondo giorno precedente la data di stipula dell’atto aggiuntivo dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters (arrotondato ai cinque centesimi superiori), maggiorato di un punto e mezzo percentuale.
        5. Le disposizioni del comma 4, si applicano altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai finanziamenti richiamati nel medesimo comma già stipulati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
        6. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2 bis del citato decreto legge n. 691 del 2004 possono trattenere, come contributo a fondo perduto da attribuire a patrimonio, le somme loro erogate come finanziamento ai sensi dello stesso comma o costituire appositi fondi di garanzia, a condizione che li destinino in via permanente alla concessione prevalentemente di garanzie a fronte di finanziamenti ad imprese colpite da calamità naturali.
        7. I soggetti che usufruiscono della disposizione del comma 6 sono tenuti ad inviare al Ministero dello sviluppo economico copia autentica della delibera consiliare dalla quale risulti il vincolo di cui al precedente comma.
        8. Il fondo deve avere evidenza separata nel bilancio dei soggetti di cui al comma 6, i quali sono tenuti ad evidenziare nella nota integrativa l’ammontare degli impegni assunti totali e afferenti l’esercizio.
        9. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati 20 milioni di euro per l’anno 2008.
        10. Alle Artigiancassa Regionali che operano nei territori di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono assegnati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, e 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2018. All’onere derivante dall’attuazione del presente e del comma 9, valutato complessivamente in 160 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all’articolo 11, comma 5 del citato decreto legge n. 691 del 1994.
        11. Le Regioni in cui sono ubicati i territori di cui all’articolo 1 del citato decreto legge n. 691 del 1994 possono realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico e la differenziazione dei sistemi di comunicazione con particolare riferimento alle reti wireless magliate (mesh) autoconfiguranti e totalmente automatiche e sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.
        12. Per le finalità di cui al comma 11 sono stanziati 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da destinarsi almeno per il 20 per cento alla differenziazione dei sistemi di comunicazione. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 360 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all’articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n.  691 del 1994.
        13. Le imprese che, per la tipologia di attività svolta o che per ragioni oggettive e documentabili legate anche al non reperimento di aree idonee per caratteristiche intrinseche e/o normative, non possono procedere alla rilocalizzazione ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n.  130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.  228, possono beneficiare di un contributo in conto interessi su finanziamenti concessi dalle banche per un ammontare non superiore del 90 per cento delle spese per la messa in sicurezza dei siti.
        14. Il tasso di interesse a carico delle imprese per i finanziamenti di cui al precedente comma è pari all’1,5 per cento nominale annuo posticipato e la durata del finanziamento non può superare i dieci anni, di cui tre di preammortamento.
        15. Per le modalità dell’intervento agevolativo di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui al comma 5 dell’articolo 4-quinquies del citato decreto-legge n.  139 del 1997.
        16. Per la concessione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti di cui ai commi 13 e 14, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale SpA ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.  976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n.  1142, è incrementato dell’importo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2018. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 270 milioni di euro, si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all’articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
        17. Le imprese innovative costituite da non più di tre anni e assistite dai soggetti che hanno stipulato col Ministero dello sviluppo economico apposita convenzione ai sensi degli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n.  388, possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 14 della legge 17 febbraio 1992, n.  46, per i progetti di ricerca e innovazione di nuovi prodotti e servizi destinati o utilizzabili per la prevenzione o interventi in caso di calamità naturali.
        18. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità e termini per le istruttorie dei progetti di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dai commi 860 e 861 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
        19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18 sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato complessivamente in 150 milioni di euro si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all’articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 691 del 1994.
        20. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni finanziati considerati in attuazione del presente articolo».

 

69.0.2/1

Stiffoni, Leoni, Polledri, Franco Paolo

Decaduto

        All’emendamento 69.0.2, sopprimere il comma 1.

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma precedente».

 

69.0.2

Il Relatore

Ritirato

        Dopo l’articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Miglioramento e valorizzazione strutture tecniche di supporto
per l’attuazione del Quadro Strategico Nazionale)

        1. In coerenza con quanto stabilito nel Quadro Strategico Nazionale e tenendo conto delle specifiche priorità ivi individuate, una quota non superiore all’1,5 per cento delle risorse di cui all’articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere destinata al miglioramento e alla valorizzazione delle strutture tecniche di supporto impegnate nella realizzazione dei programmi.

        2. Al fine di verificare il conseguimento dei risultati previsti nei programmi contenuti nel Quadro Strategico Nazionale, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle risorse di cui al comma precedente, effettua, anche a campione, verifiche sull’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito dei suddetti programmi. Le suddette verifiche potranno essere espletate, nei limiti della loro compatibilità, anche secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Degli esiti delle verifiche il Ministero riferisce annualmente nell’ambito della relazione al Parlamento di cui all’articolo 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
        3. Al fine di garantire maggiore trasparenza ed efficienza al processo di programmazione, il Ministero dello sviluppo economico adotta misure idonee a diffondere e rendere accessibile la serie storica ufficiale dei conti consolidati del settore pubblico allargato a livello regionale».

 

69.0.3 (v. testo 2)

Il Relatore

        Dopo l’articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Misure per il sostegno dell’occupazione nel Mezzogiorno)

        1. Al fine di incrementare i livelli occupazionali nel Mezzogiorno, per il periodo 2008-2010, nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai datori di lavoro che, in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, operano assunzioni con contratto a tempo indeterminato che diano luogo ad un incremento della base occupazionale è concesso un credito d’imposta di euro 450 per ciascun nuovo occupato a tempo indeterminato ove l’assunzione sia effettuata negli ambiti territoriali di cui agli articoli 5 ed 8 del regolamento (CE) n.  1083/2006. Ove l’assunzione sia effettuata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna, il contributo per ciascun nuovo occupato è pari ad euro 350. I criteri di concessione delle predette agevolazioni saranno disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. L’incremento della base occupazionale, di cui al comma 1, è calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2006 e il 30 settembre 2007. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2006 e il 30 settembre 2007.
        3. Ai maggiori oneri determinati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 69, comma 1, della presente legge».

 

69.0.3/1

Pistorio

Decaduto

        All’emendamento 69.0.3 al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è concesso un credito d’imposta di euro 450» con le seguenti: «è concessa una riduzione delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle attività imprenditoriali».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 1, secondo periodo.
        Conseguentemente, al comma 1, primo periodo aggiungere il seguente periodo: «ovvero nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna.

        Conseguentemente, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «predette agevolazioni», aggiungere le seguenti: «e l’entità delle medesime».
        Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d’imposta decade» con le seguenti: «Le agevolazioni fiscali decadono».

 

69.0.3/2

Barbieri, Angius, Montalbano

Decaduto

        All’emendamento 69.0.3 modificare la rubrica dell’articolo 69-bis in «Misure per il sostegno dell’occupazione», e aggiungere alla fine i seguenti commi:

        «4. La concessione dell’indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione straordinaria nel caso di azienda con cessazione di attività, è subordinata alla iscrizione del beneficiario al centro per l’impiego di riferimento ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l’impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti dal Fondo per l’occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo sociale europeo al Ministero del lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro e di formazione.
        5. Per la partecipazione ai programmi di reimpiego e riqualificazione di cui al comma 1, a far data dall’entrata in vigore della presente legge è concessa a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e che risultino iscritti al centro per l’impiego di riferimento, una indennità di reimpiego fissata in quattrocento euro mensili. L’indennità è attribuita per la durata del programma di reimpiego concordato dal beneficiario con il servizio per l’impiego competente, definito attraverso il patto di servizio e per una durata comunque non superiore a nove mesi non prorogabili.
        6. Il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l’impiego è definito attraverso il patto di servizio e prevede la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decade dal trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria. Il Governo, di intesa con le Regioni e le Province, presenta in Conferenza Unificata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge una intesa volta a definire le categorie di lavoratori di cui al comma 2, i principi ed i criteri di valutazione della congruità dell’offerta di lavoro, della pianificazione delle misure di politica attiva e dei relativi standard e criteri di qualità e delle modalità di integrazione tra centri per l’impiego ed i servizi di formazione professionale.
        7. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di politica attiva per il lavoro dei disoccupati per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo che non sono state spese dalle Regioni entro i termini indicati dai regolamenti comunitari, sono riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il finanziamento di interventi aggiuntivi alla programmazione ordinaria 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo per le finalità di avvio e rientro dal lavoro di disoccupati privi di indennità od ammortizzatori di cui al comma 2, sulla base dell’intesa di cui al comma 3».

        Conseguentemente, alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente», operare le seguenti modifiche: per l’anno 2008, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un risparmio complessivo di euro 300 milioni, per gli anni 2009 e 2010 ridurre proporzionalmente tutte le voci per un risparmio complessivo di euro 1000 milioni.

 

69.0.3/3 (v. testo 2)

Barbieri, Angius, Montalbano

        All’emendamento 69.0.3 modificare la rubrica dell’articolo 69-bis in: «Misure per il sostegno dell’occupazione», e aggiungere alla fine i seguenti commi:

        «4. La concessione dell’indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione straordinaria nel caso di azienda con cessione di attività, è subordinata alla iscrizione del beneficiario al centro per l’impiego di riferimento ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l’impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti al Fondo per l’occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo Sociale Europeo al Ministero del Lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro e di formazione.
        2. Per la partecipazione ai programmi di reimpiego e riqualificazione di cui al comma 1, a far data dall’entrata in vigore della presente legge è concessa a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e che risultino iscritti al centro per l’impiego di riferimento, una indennità di reimpiego fissati in quattrocento euro mensili. L’indennità è attribuita per la durata del programma di reimpiego concordato dal beneficiario con il servizio per l’impiego competente, definito attraverso il patto di servizio e per una durata comunque non superiore a nove mesi non prorogabili.
        3. Il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l’impiego è definito attraverso il patto di servizio e prevede la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decade dal trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria. Il Governo, di intesa con le Regioni e le Province, presenti in Conferenza Unificata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge una intesa volta definire le categorie di lavoratori di cui al comma 2, i principi ed i criteri di valutazione della congruità dell’offerta di lavoro, della pianificazione delle misure di politica attiva e dei relativi standard e criteri di qualità e delle modalità di integrazione tra centri per l’impiego ed i servizi di formazione professionale.
        4. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di politica attiva per il lavoro dei disoccupati per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo che non sono state spese dalle Regioni entro i termini indicati dai regolamenti comunitari, sono riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il finanziamento di interventi aggiuntivi alla programmazione ordinaria 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo per le finalità di avvio e rientro al lavoro di disoccupati privi di indennità od ammortizzatori di cui al comma 2, sulla base dell’intesa di cui al comma 3».

        Conseguentemente, alla Tabella F, alla Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale», al programma «Politiche per l’infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate», alla voce 5.3.6. «Interventi nelle aree sottoutilizzate» (cap. 8425) operare le seguenti modifiche: per l’anno 2008, ridurre di euro 400 milioni, per gli anni 2009 e 2010 ridurre di euro 2000 milioni.

 

69.0.3 (testo 2)/1

Vizzini, Ferrara

Respinto

        All’emendamento 69.0.3 (testo 2) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «11. Per un ammontare pari a 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, a decorrere dall’anno 2008, apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), e per l’attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest’ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest’ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

        12. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all’articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente cpv, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.
        13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data dell’esercizio 2008 e secondo l’importo annuale di cui al comma 1, di una quota del fondo per l’occupazione, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attvità in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato».

 

69.0.3  (testo 2)/2

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        All’emendamento 69.0.3 (testo 2) al comma 1, sostituire le parole: «delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise» con le seguenti: «sottoutilizzate».

        Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. La fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo spetta nei limiti di spesa complessiva di cui al comma 9, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta».

 

69.0.3  (testo 2)/3

Pistorio

Respinto

        All’emendamento 69.0.3 (testo 2) aI comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è concesso un credito d’imposta di euro 333» con le seguenti: «è concessa una riduzione delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle attività imprenditoriali».

        Conseguentemente, sostituire il comma 1, secondo periodo e terzo periodo, con il seguente: «I criteri di concessione delle predette agevolazioni e l’entità delle medesime saranno disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d’imposta» con le seguenti: «L’agevolazione fiscale».
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 4 a 7.

 

69.0.3  (testo 2)/4

Tofani

Respinto

        All’emendamento 69.0.3 (testo 2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, nel rispetto della condizione di cui al predetto comma 1, altresì ai datori di lavoro operanti nei territori delle ex sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio dì disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2006, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell’obiettivo 1 di cui all’allegato 1 della decisione (CE) n 1999/502 del 1º luglio 1999, e riconosciuto nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Tale beneficio è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato regolamento (CE) n.  1998/2006».

        Conseguentemente, al corrispondente onere pari a 5 milioni di curo per il 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della Tabella A.

 

69.0.3  (testo 2)/5

Bonadonna, Tecce, Albonetti, Alfonzi

Respinto

        All’emendamento 69.0.3 (testo 2) al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto xi) del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione», nonché al comma 9 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione del presente articolo anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente».

 

69.0.3  (testo 2)/6

Pistorio

Respinto

        All’emendamento 69.0.3 (testo 2) dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e per un quinquennio è disposta una riduzione 25 per cento delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle nuove attività imprenditoriali attivate nelle Regioni indicate nell’Obiettivo Convergenza. La riduzione è adottata conformemente agli Orientamenti 2007-2013 per gli aiuti di Stato a finalità regionale di cui al documento della Commissione europea 2006/C 54/8. Ai fini di cui presente comma, si intendono con nuove attività imprenditoriali sia quelle già esistenti in altre aree territoriali e trasferite nelle Regioni a fiscalità agevolata, sia quelle dì prima attivazione nelle Regioni sopra indicate. L’accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo è condizionato all’effettiva prosecuzione, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle nuove attività imprenditoriali. In caso di cessazione dell’attività non derivante da uno stato di crisi prolungato, è stabilita una sanzione di importo corrispondente al triplo della riduzione di imposta beneficiata. L’accesso alle agevolazioni fiscali è condizionato dalla presentazione dell’organigramma dell’attività imprenditoriale comprovante l’utilizzo di personale dipendente o con contratto a tempo determinato, in percentuale non inferiore al 90 per cento, residente nelle regioni di cui al presente comma.

        Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in materia lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.
        Sopprimere la tabella A di cui al comma 1 dell’articolo 96.

 

69.0.3  (testo 2)/7

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        All’emendamento 69.0.3 (testo 2) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Alle imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate, che attuano programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto, con programmi che riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati, è concesso un credito di imposta pari a 20.000 euro. Le modalità ed i requisiti di erogazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. A tal fine è costituito il Fondo per il rilancio delle imprese con dotazione 100 milioni di euro per ciascuno degli armi 2008, 2009 e 2010.

        8-ter. La fruizione dei crediti d’imposta ai cui al presente articolo spetta nei limiti di spesa complessiva di cui al comma 9, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta».

        Conseguentemente al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, di cui 200 milioni da destinare ai commi da 1 a 8 e 100 milioni da destinare al comma 8-bis».

 

69.0.3  (testo 2)/8

Angius, Barbieri, Montalbano

Respinto

        All’emendamento 69.0.3 (testo 2) al comma 10, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi precedenti».

        Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «11. La concessione dell’indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione straordinaria nel caso di azienda con cessazione di attività, è subordinata alla iscrizione del beneficiario al centro per l’impiego dì riferimento ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l’impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti dal Fondo per l’occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo Sociale Europeo al Ministero del Lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro e di formazione.

        12. Per la partecipazione ai programmi di reimpiego e riqualificazione di cui al comma 1, a far data dall’entrata in vigore della presente legge è concessa a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e che risultino iscritti al centro per l’impiego di riferimento, una indennità di reimpiego fissata in quattrocento euro mensili. L’indennità è attribuita per la durata del programma di reimpiego concordato dal beneficiario con il servizio per l’impiego competente, definito attraverso il patto di servizio e per una durata comunque non superiore a nove mesi non prorogabili.
        13. Il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l’impiego è definito attraverso il patto di servizio e prevede la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decade dal trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria. Il Governo, di intesa con le Regioni e le Province, presenta in Conferenza Unificata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge una intesa volta a definire le categorie di lavoratori di cui al comma 2, i princìpi ed i criteri di valutazione della congruità dell’offerta di lavoro, della pianificazione delle misure di politica attiva e dei relativi standard e criteri di qualità e delle modalità di integrazione tra centri per l’impiego ed i servizi di formazione professionale.
        14. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di politica attiva per il lavoro dei disoccupati per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo che non sono state spese dalle Regioni entro i termini indicati dai regolamenti comunitari, sono riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per il finanziamento di interventi aggiuntivi alla programmazione ordinaria 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo per le finalità di avvio e rientro al lavoro di disoccupati privi di indennità od ammortizzatori di cui al comma 2, sulla base dell’intesa di cui al comma 3».

        Conseguentemente, modificare la rubrica con la seguente: «Misure per il sostegno dell’occupazione».

        Conseguentemente, alla Tabella A, «Fondo speciale di parte corrente,», operare le seguenti modifiche: «per l’anno 2008, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un risparmio complessivo di euro 300 milioni, per gli anni 2009 e 2010 ridurre proporzionalmente tutte le voci per un risparmio complessivo di euro 1.000 milioni.

 

69.0.3  (testo 2)/9

Barbieri, Angius, Montalbano

Respinto

        All’emendamento 69.0.3 (testo 2) al comma 10, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi precedenti».

        Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «11. La concessione dell’indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione straordinaria nel caso di azienda con cessazione di attività, è subordinata alla iscrizione del beneficiario al centro per l’impiego dì riferimento ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l’impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti dal Fondo per l’occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo Sociale Europeo al Ministero del Lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro e di formazione.

        12. Per la partecipazione ai programmi di reimpiego e riqualificazione di cui al comma 1, a far data dall’entrata in vigore della presente legge è concessa a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e che risultino iscritti al centro per l’impiego di riferimento, una indennità di reimpiego fissata in quattrocento euro mensili. L’indennità è attribuita per la durata del programma di reimpiego concordato dal beneficiario con il servizio per l’impiego competente, definito attraverso il patto di servizio e per una durata comunque non superiore a nove mesi non prorogabili.
        13. Il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l’impiego è definito attraverso il patto di servizio e prevede la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro. NeI caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decade dal trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria. Il Governo, di intesa con le Regioni e le Province, presenta in Conferenza Unificata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge una intesa volta a definire le categorie di lavoratori di cui al comma 2, i princìpi ed i criteri di valutazione della congruità dell’offerta di lavoro, della pianificazione delle misure di politica attiva e dei relativi standard e criteri di qualità e delle modalità di integrazione tra centri per l’impiego ed i servizi di formazione professionale.
        14. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di politica attiva per il lavoro dei disoccupati per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo che non sono state spese dalle Regioni entro i termini indicati dai regolamenti comunitari, sono riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per il finanziamento di interventi aggiuntivi alla programmazione ordinaria 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo per le finalità di avvio e rientro al lavoro di disoccupati privi di indennità od ammortizzatori di cui al comma 2, sulla base dell’intesa di cui al comma 3».

        Conseguentemente, modificare la rubrica con la seguente: «Misure per il sostegno dell’occupazione».
        Conseguentemente, alla Tabella F, alla Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale», al programma «Politiche per l’infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate», alla voce 5.3.6 «Interventi nelle aree sottoutilizzate» (cap. 8425) operare le seguenti modifiche: «per l’anno 2008, ridurre di euro 400 milioni, per gli anni 2009 e 2010 ridurre di euro 2000 milioni».

 

69.0.3 (testo 2) (v. testo 2 corretto)

Il Relatore

        Dopo l’articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Incentivi all’occupazione)

        1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta d’importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato dì cui all’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, il credito d’imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.

        2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
        3. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro, a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
        4. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        5. Il credito d’imposta spetta a condizione che:

            a) i lavoratoti assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

            b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta;
            c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
            d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli dal collocamento a riposo.

        6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’Imposta spetta limitatamente al numero dì lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

        7. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade se:

            a) su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

            b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni, nel caso delle piccole e medie imprese;
            c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero, violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni commesse nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato, e per l’applicazione delle relative sanzioni.

        8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

        9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del presente articolo è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Entro il 31 luglio 2008 il governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
        10. L’efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

69.0.3 (testo 2 corretto)

Il Relatore

Accolto

        Dopo l’articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Incentivi all’occupazione)

        1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta d’importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato dì cui all’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d’imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.

        2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
        3. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro, a tempo parfziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
        4. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        5. Il credito d’imposta spetta a condizione che:

            a) i lavoratoti assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

            b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta;
            c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
            d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

        6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’Imposta spetta limitatamente al numero dì lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

        7. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade se:

            a) su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

            b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, o di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
            c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni commesse nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.

        8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

        9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del presente articolo è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
        10. L’efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

69.0.4

Curto, Viespoli

Respinto

        Dopo l’articolo 69, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Fondo per l’infrastrutturazione dei siti industriali e artigianali delle aree sottoutilizzate)

        1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, è istituito presso il Ministero dello sviluppo un fondo di 100 milioni di euro annui finalizzato alla infrastruttutazione di siti industriali e artigianali, allocati nelle aree sottoutilizzate, all’interno delle quali le opere di urbanizzazione primaria siano incomplete, insufficienti o del tutto assenti.

        2. Il Ministero dello sviluppo, tramite l’Agenzia nazionale per l’attuazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa, sentite le Regioni interessate, anche al fine di eventuali cofinanziamenti, determina il censimento di tali aree, ne verifica il fabbisogno infrastrutturale regolamentandone l’uso delle risorse».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell’onere.

 

69.0.5

Fazio, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Molinari, Negri, Rubinato

Respinto

        Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 69-bis.

(Interventi nella Regione Sicilia a favore del disagio abitativo)

        1. Al fine di soddisfare il bisogno abitativo nella regione Sicilia è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione dell’edilizia residenziale pubblica avente una dotazione di 20 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

 

Art. 70.

70.1

Palumbo, Procacci

Dichiarato inammissibile

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 70.

(Misure per sostenere i giovani laureati e l’occupazione nel Mezzogiorno)

        1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992. n. 488, nel limite del 85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

            a) un Programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria. Campania, Molise, Puglia. Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo. dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con un decreto del Ministero del lavoro d’intesa con il Ministero dello sviluppo economica e con il concerto delle Regioni interessate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

            b) l’incremento dei livelli occupazionali nel Mezzogiorno, per il periodo 2008-2010, nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall’articolo 63 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Ai datori di lavoro che, in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, operano assunzioni che diano luogo ad un incremento della base occupazionale è attribuito un contributo di euro 400 per ciascun nuovo occupato a tempo indeterminato ove l’assunzione sia effettuata negli ambiti territoriali di cui agli articoli 5 ed 8 del regolamento (CE) n.  1083/2006: ove l’assunzione sia effettuata nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, il contributo per ciascun nuovo occupato è pari ad euro 300. I criteri di concessione delle predette agevolazioni saranno disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo di cui al precedente comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1, in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1».

 

70.2

Giambrone, Adragna, Papania

Dichiarato inammissibile

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 70.

(Misure per sostenere i giovani laureati e l’occupazione nel Mezzogiorno)

        1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992. n. 488. nel limite del 85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

            a) un Programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria. Campania, Molise, Puglia. Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo. dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con un decreto del Ministero del lavoro d’intesa con il Ministero dello sviluppo economica e con il concerto delle Regioni interessate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

            b) l’incremento dei livelli occupazionali nel Mezzogiorno, per il periodo 2008-2010, nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall’articolo 63 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. Ai datori di lavoro che, in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, operano assunzioni che diano luogo ad un incremento della base occupazionale è attribuito un contributo di euro 400 per ciascun nuovo occupato a tempo indeterminato ove l’assunzione sia effettuata negli ambiti territoriali di cui agli articoli 5 ed 8 del regolamento (CE) n. 1 083/2006: ove l’assunzione sia effettuata nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, il contributo per ciascun nuovo occupato è pari ad euro 300. I criteri di concessione delle predette agevolazioni saranno disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo di cui al precedente comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1, in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1».

 

70.11

Tecce, Sodano, Palermo, Vano, Nardini

Respinto

        Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «per il 40 per cento delle suddette economie, un programma nazionale di ricerca e di riutilizzo di aree industriali del Mezzogiorno, destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Tale programma dovrà includere istituzioni di ricerca pubblica e private e dovrà prevedere la partecipazione delle imprese che, in relazione alle proprie specializzazioni produttive, dichiarino formalmente il loro interesse a trasferire sul piano industriale ed economico i risultati del programma di ricerca, nel rispetto dei limiti normativi comunitari, partecipando inoltre, in questa logica, anche ai relativi oneri finanziari. La proprietà del 50 per cento dei risultati del programma di ricerca dovrà essere delle istituzioni di ricerca pubbliche.

        Al comma 1, lettera b): aggiungere le parole: «ricercatori, tecnici» sopprimere le seguenti: «e altro personale».
        Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
            e) il 40 per cento delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività, per le regioni convergenza, dovrà finanziare lo studio di fattibilità e l’attuazione di grandi progetti di ricerca e innovazione tecnologica di interesse nazionale, con priorità il sistema energetico, presentati e gestiti da Enti pubblici e/o da Consorzi universitari. Le proposte di elaborazione e di attuazione dei suddetti Grandi Progetti: a) dovranno essere presentate, tramite i Ministeri dello sviluppo economico e della ricerca, al CIPE per le successive deliberazioni; b) dovranno consentire la previsione, oltre che delle analisi di fattibilità scientifico-tecnologica, dei preventivi finanziari generali ed intermedi dei Progetti, delle eventuali implicazioni e soluzioni degli aspetti ambientali, delle prospettive di mercato e di quelle relative agli scambi commerciali internazionali, dei riflessi sull’occupazione; c) dovranno prevedere la partecipazione delle diverse istituzioni di ricerca pubblica e private ritenute necessarie, nonché la partecipazione delle imprese che, in relazione alle proprie specializzazioni produttive, dichiarino formalmente il loro interesse a trasferire sul piano industriale ed economico i risultati dei Progetti, nel rispetto dei limiti normativi comunitari, partecipando inoltre, in questa logica, anche ai relativi oneri finanziari; d) dovranno prevedere la elaborazione di precisi indicatori e precisi corrispondenti targets da raggiungere in termini di generazione di innovazione di prodotto, di nuova occupazione diretta e di nuova occupazione indotta; e) la proprietà del 50 per cento dei risultati della ricerca finanziata dovrà essere delle istituzioni di ricerca pubbliche».

 

70.3

Viespoli, Valentino, Coronella

Respinto

        Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell’Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal Sud verso il Nord del paese a favorire i percorsi di rientro, da prevedersi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

 

70.4

Adduce, Cabras, Boccia Antonio, Massa

Accolto

        Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell’obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e Regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi Accordi di programma quadro».

 

70.5

Ripamonti, Palermi, Salvi, Russo Spena, Bellini, Sodano, Albonetti, Confalonieri, De Petris, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

        Sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto e in ottemperanza alla delibera CIPE n. 123 del 2002 che identifica le misure adottate dal Governo italiano per il raggiungimento al 2012 della riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% rispetto al 1990 e del nuovo Piano nazionale di assegnazione delle quote di C02 previsto dalla Direttiva 2003/87/CE e relativo al periodo 2008-2012, al fine dell’acquisto di crediti di emissione CERs ed ERU secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

 

70.7

Bruno, Villecco Calipari, Fuda, Gentile, Iovene, Pittelli, Trematerra

Respinto

        Apportare le seguenti modifiche:

            «a) al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
            “e-bis) interventi urgenti di adeguamento delle tratte viarie calabresi nell’ambito degli interventi per il “corridoio 8“.
            b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Per le finalità di cui alla lettera e-bis) è consentito altresì il ricorso alle altre risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate per il completamento degli interventi in atto“».

 

70.8

Baldassarri, Vegas, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Dichiarato inammissibile limitatamente al 2010, respinto per la parte restante

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per la realizzazione di progetti finalizzati alla generazione di crediti di carbonio e certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto ratificato con la legge 2 giugno 2002, n. 120, e sulla base della conseguente Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, è disposto per il triennio 2008-2010 il finanziamento nella misura di 165 milioni di euro all’anno del Fondo Italiano del Carbonio, istituito dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il 24 giugno 2003 presso la Banca Mondiale. Per gli anni successivi e fino all’anno 2012 si provvederà nei modi previsti dall’articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni».

        Conseguentemente per la copertura finanziaria del precedente comma si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 per gli anni 2008 e 2009.

 

70.9

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Al comma 3 dell’articolo 8-bis del decreto legge del 2 luglio 2007, n. 81 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 dopo le parole: “si provvede ad individuare“ inserire le seguenti parole: “nell’ambito dei settori economici industria, servizi, turismo, commercio ed artigianato“».

 

70.10

Manzione, Ciccante, Forte

Accolto

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4. Il finanziamento previsto all’articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 per l’importo di euro 1.500.000».

        Conseguentemente, nella tabella A, voce: «Ministero dell’ economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 1500;

            2009: – 1500;
            2010: – 1500.

 

70.0.1

Adragna, Treu, Benvenuto

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

«70-bis.

(Incentivi all’assunzione di dirigenti nel Mezzogiorno)

        1. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell’ambito dell’obiettivo di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, assumono a tempo indeterminato lavoratori con la qualifica di dirigenti, spetta un credito d’imposta di 10.000,00 euro.

        2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo.
        4. Agli oneri derivanti dall’ attuazione del presente articolo, pari a 300.000,00 euro per il 2008 e a 350.000,00 per ciascuno egli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse aggiuntive destinate al Fondo per le aree sotto utilizzate in applicazione dell’articolo 69 delta presente legge».

 

70.0.2

Viespoli, Valentino, Coronella

Respinto

        Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

        1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorerre dal 1º gennaio 2007 e per il 1º quinquennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.

        2. La concessione della predetta agevolazione avviene nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola del de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, e resta condizionata all’effettivo mantenimento, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell’attività non causata da documentati stati di crisi, determina una sanzione pari a cinque volte l’importo delle imposte non versate».

        Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell’importo di 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

70.0.3 (v. testo 2)

Polledri, Stefani, Franco Paolo, Stiffoni

        Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nei quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all’2 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

        2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

            a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

            b) i comuni con termini, in misura proporzionale per il 50 per cento all’estensione dei confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale».

 

70.0.3 (testo 2)

Polledri, Stefani, Franco Paolo, Stiffoni, Taddei, Adduce

Accolto

        Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

«70-bis.

(Contributo compensativo)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all’1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

        2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

            a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

            b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all’estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale».

 

70.0.4

Mannino, Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

        1. In attuazione dell’articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2008 e 2009, ad integrazione dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell’articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo ventennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 e un contributo ventennale di 15 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2009.

        L’erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata ventennale».

        Conseguentemente alle tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre le voci come segue:

            2008: – 15.000;

            2009: – 30.000;
            2010: – 30.000.

 

70.0.5

Mannino, Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

        1. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008, 2009 e 2010 e ad integrazione, per gli anni 2008 e 2009, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell’articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto,tra PIL regionale e PIL nazionale».
        Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, variare i seguenti importi:

            2008: – 80.000;

            2009: – 80.000;
            2010: – 80.000.

 

70.0.6

Mannino, Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

        1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2006, n. 296 al comma 830 è aggiunta il seguente periodo: “Alla Regione siciliana è riconosciuta simmetricamente all’aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla determinazione dell’importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglia dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze“.

        2. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è soppresso».

        Conseguentemente ridurre del 5 per cento tutte le rubriche di parte corrente dell’allegato tabella c per gli anni 2008, 2009, 2010.

 

70.0.7

Mannino, Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

        1. Per l’attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’esercizio 2008, ,una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro, cui si provvede con parte del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana».
        Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze variare gli importi come segue:

            2008: – 25.000.000;

 

 

Art. 71.

71.1

Pontone, Coronella

Respinto

        Sopprimere il comma 1.

 

71.2

Pontone, Coronella

Respinto

        Al comma 1, capoverso «340», dopo le parole: «caratterizzate dal degrado urbano e sociale», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo ai Comuni del Mezzogiorno e al centro storico di Napoli,».

 

71.3

Leoni, Stiffoni, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Al comma 1, capoverso «340», dopo le parole: «caratterizzati da degrado urbano e sociale» inserire le seguenti: «oppure nei territori svantaggiati dei comuni di confine».

 

71.4

Pontone, Coronella

Respinto

        Al comma 1, capoverso «340», sopprimere le parole: «con un numero di abitanti non superiore a 30.000».

 

71.5

Leoni, Stiffoni, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Al comma 1, capoverso «340», alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «nel numero minimo di una zona franca urbana per regione».

 

71.6

Viespoli

Respinto

        Al comma 1, capoverso «340», sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

        Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

 

71.7

Storace, Losurdo, Morselli

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, capoverso «340», sostituire il periodo: «con una dotazione di 50 milioni di euro» con iI seguente: «con una dotazione di 100 milioni di euro».

 

71.8

Manzella, Enriques

Respinto

        Al comma 2, capoverso «a)», dopo le parole: «esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta», inserire le seguenti: «fino a concorrenza di euro 150.000 annui».

 

71.9/1

Tecce

Respinto

        All’emendamento 71.9, apportare le seguenti modifiche:

        – alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) al comma 1, paragrafo 340, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: “o coincidenti con il territorio di circoscrizioni o di quartieri delle città“»;
        alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
        «1-bis) alla fine delle lettere b) e c) aggiungere: “a condizione che tali imprese assumano, grazie al corrispettivo dell’incentivo, lavoratori a tempo indeterminato;“»
        al numero 2), premettere le seguenti parole: «alla lettera d), sopprimere le parole: “o a tempo determinato della durata inferiore a dodici mesi“»,
        dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) dopo il comma 341-bis, aggiungere il seguente:
        “341-b-bis. Nelle zone franche urbane i Comuni possono promuovere programmi di rigenerazione sociale, finalizzati all’inclusione di soggetti deboli anche attraverso l’utilizzo di tali soggetti in progetti di utilità sociale, d’intesa con associazioni o cooperative sociali accedendo direttamente al Fondo di cui al comma 340“».

 

71.9/2

Pistorio

Respinto

        All’emendamento 71.9 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) al comma 3, il capoverso 342 è sostituito, seguente:
        “342. Entro il 31 gennaio 2008, il CIPE, con apposita delibera, individua la quota capitaria corrispondente alle risorse del Fondo di cui al comma 340 e determina per ciascuna Regione del Mezzogiorno, sulla base della popolazione residente, l’ammontare delle risorse di relativa spettanza. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, sono altresì definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo.

        342-bis. Sulla base delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, le Regioni del Mezzogiorno – entro il 28 febbraio 2008 – individuano i Comuni destinatari degli interventi di cui al comma 340, sulla base dei seguenti indicatori:

            a) densità abitativa;

            b) popolazione residente per grado di istruzione;
            c) tasso di occupazione generale e femminile;
            d) reddito di impresa;

        342-ter. In base ai criteri di cui al comma 1, i Comuni destinatari, entro il 15 marzo 2008, delimitano le aree da identificarsi come Zone Franche Urbane e procedono, d’intesa con la Regione, alla definizione del programma di riqualificazione, da trasmettersi entro 15 giorni al CIPE ai fini dell’accesso al cofinanziamento statale dei programmi regionali».

 

71.9

Il Governo

Accolto

        Al comma 2, capoverso «341» sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) alla fine della lettera a), le parole: «20 per cento;» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento. L’esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;»;
        2) alla fine della lettera d), dopo le parole: «20 per cento.» sono aggiunte le seguenti: «L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.» al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale».

 

71.10

Tecce, Albonetti

Respinto

        Al comma 2, capoverso «341», alle lettere a), b), c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che tali imprese assumano, grazie al corrispettivo dell’incentivo, lavoratori a tempo indeterminato», nonché alla lettera d), sopprimere le parole: «o a tempo determinato della durata inferiore a dodici mesi», indi dopo il paragrafo «341-bis», aggiungere il seguente:

        «341-bis-b. Nelle zone franche urbane i Comuni possono promuovere programmi di rigenerazione sociale, finalizzati all’inclusione di soggetti deboli anche attraverso l’utilizzo di tali soggetti in progetti di utilità sociale, d’intesa con associazioni o cooperative sociali accedendo direttamente al Fondo di cui al comma 1».
        Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro della solidarietà sociale».

 

71.12

Leoni, Stiffoni, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Al comma 3, capoverso «342», alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «attribuendo priorità alle zone ricadenti nel territorio delle regioni che mettono a disposizione una percentuale di risorse superiore ad una misura minima definita dal CIPE medesimo».

 

 

Art. 72.

72.1

Tonini, Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al fine di consentire lo svolgimento dei Campionati Mondiali di mountain bike e trial in Val di Sole, nella provincia di Trento, previsti per il mese di giugno 2008, e per la realizzazione del relativo progetto, è statanziata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2008».

        Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008:    –  1.000.

 

72.2

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al Comune di Egna, provincia di Bolzano, è concesso un contributo di 450 mila euro per l’acquisto di terreni per la realizzazione del “Palazzetto del Ghiaccio“, quale sede di eventi sportivi.

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 450 mila euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

72.0.1

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo l’articolo 72, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Valorizzazione degli ippodromi di rilevanza nazionale)

        1. Al fine di garantire la valorizzazione degli ippodromi di rilevanza nazionale per il settore ostacolistico è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

        2. I progetti volti ad attuare le finalità di cui al comma 1 sono da sottoporre all’UNIRE che provvede all’approvazione degli stessi e all’erogazione dei contributi».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

 

Art. 74.

74.1

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Dichiarato inammissibile

        È premesso il seguente articolo:

        «Art. 074. - (Riserva di una quota di appalti pubblici per beni e servizi alle PMI). – 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 450 è inserito il seguente:
        “450-bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno del 30 per cento del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell’anno fiscale di riferimento alle PMI. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip spa monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell’economia e delle finanze“».

 

74.3/1

Battaglia Giovanni, Tibaldi, Tecce, Brutti Paolo, Albonetti, Ripamonti, De Petris

Accolto

        All’emendamento 74.3 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

            g-bis) Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
        “9-bis. – Il Ministro dell’economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull’applicazione delle misure del presente articolo e sull’entità dei risparmi conseguiti“».

 

74.3

Il Governo

Accolto

        Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 sostituire le parole: «il 30 giugno di ciascun anno» con le seguenti: «il 28 febbraio per l’anno 2008 e entro il 31 dicembre per gli anni successivi»; dopo le parole «al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi,» aggiungere le seguenti: «per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul Portale degli acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze e di Consip s.p.a.»; infine sopprimere le parole da «secondo le» a «in vigore con la presente legge»;

            b) al comma 2 dopo le parole: «informazioni di cui al» sopprimere la parola: «comma 1» ed aggiungere le seguenti: «precedente comma e sulla base dei dati degli acquisti delle Amministrazioni di cui al comma 1, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati»; sostituire la parola: «sostenibili» con la seguente: «sostenibile»;
            c) sopprimere il comma 3;
            d) al comma 4 dopo le parole: «Gli indicatori» aggiungere le seguenti: «ed i parametri di spesa sostenibile definiti»; sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «ai sensi del»; dopo la parola: «pubblicazione» sostituire le parole: «sui siti» con le seguenti: «sul Portale degli acquisti in rete»; dopo le parole: «attività di controllo» inserire le seguenti: «di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.»; infine eliminare le parole da: «della stessa» alla fine del comma;
            e) sopprimere i commi 6 e 7;
            f) al comma 8 sopprimere dopo le parole: «spesa pubblica» le seguenti: «ed ai fini del concorso delle regioni e delle autonomie locali nel rispetto del patto di stabilità interno»; sostituire la parola: «448» con la seguente: «488»;
            g) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 1, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d’importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le quali le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip s.p.a., in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici».

 

74.4

Montino

Respinto

        Al comma 8, sopprimere la parola: « aggiudicatori» e dopo le parole: «comma 25» aggiungere le seguenti: «e comma 28».

 

74.5

Perrin

Dichiarato inammissibile

        Al comma 9, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti: «nonché le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa».

 

74.6

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Ritirato

        Dopo l’articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

        1. All’articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativo all’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1º settembre 1995».

        Conseguentemente, all’articolo 74 comma 9, sostituire le parole: «500 milioni per l’anno 2008» con le seguenti: «700 milioni per l’anno 2008».
        Dopo l’articolo 89, aggiungere il seguente:

«Art. 89-bis.

(Abrogazione della cosiddetta “legge mancia“)

        1. All’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sono abrogati i commi 28 e 29. le risorse non impegnate sono riversate all’entrata dello Stato».

 

74.7

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Al comma 8 dell’articolo 92, sopprimere la parola: «civile».

        Conseguentemente, all’articolo 74 comma 9, sostituire le parole. «500 milioni per l’anno 2008» con le seguenti: «700 milioni per l’anno 2008».

        All’articolo 93, sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle amministrazioni pubbliche è fatto divieto, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. A decorrere dallo gennaio 2008 cessa ogni deroga al disposto di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Sono soppressi i commi 523 e 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

74.8

Mannino

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 9, inserire il seguente:

        «10. Per gli esercizi 2008 e 2009, l’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, non si applica al Minsitero della difesa».

 

74.0.1 (v. testo 2)

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato,Tonini

        Dopo l’articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Costituzione del Polo Finanziario e del Polo Giudiziario a Bolzano)

        1. AI fine migliorare l’utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo Finanziario e di un Polo Giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

            a) acquisizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di immobili adiacenti ad Uffici delle Entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli Uffici Finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo Finanziario;

            b) trasferimento degli Uffici Giudiziari nell’edificio di Piazza del Tribunale, prospiciente al Palazzo di Giustizia per dare vita aI Polo Giudiziario.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilììzo del fondo».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono corrispondentemente ridotte per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

74.0.1 (testo 2)

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato,Tonini

Accolto

        Dopo l’articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

(Costituzione del Polo Finanziario e del Polo Giudiziario a Bolzano)

        1. Al fine di migliorare l’utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo Finanziario e di un Polo Giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

            a) acquisizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di immobili adiacenti ad Uffici delle Entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli Uffici Finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo Finanziario;

            b) trasferimento degli Uffici Giudiziari nell’edificio di Piazza del Tribunale, prospiciente al Palazzo di Giustizia per dare vita aI Polo Giudiziario.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilììzo del fondo».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono corrispondentemente ridotte per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

74.0.2

Brutti Paolo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis.

        All’articolo 114, comma 1, sono inserite all’inizio le seguenti parole: «Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 4»;

        All’articolo 114, il comma 4 è sostituito dai seguenti commi:

        «4. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo correttivo degli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, volto a definire un quadro normativo in materia di arbitrato per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) conferma della istituzione presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture della Camera Arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

            b) conferma che il Consiglio della Camera Arbitrale è nominato dall’Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
            c) prescrizione per i membri della Camera Arbitrale degli stessi divieti sussistenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i membri dell’Autorità;
            d) prescrizione che i compensi deliberati dall’Autorità per i membri del Consiglio della Camera Arbitrale non possano essere superiori al 60 per cento di quanto previsto per i membri del Consiglio dell’Autorità;
            e) conferma dei componenti del Consiglio della Camera Arbitrale già nominati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo qualora, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dichiarino di accettare i divieti di cui alla lettera c);
            f) prescrizione che gli arbitrati per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle società interamente possedute oppure partecipate dalle dette pubbliche amministraziom: nonché dagli enti pubblici economici e dalle società interamente possedute oppure partecipate da questi ultimi, si svolgono esclusivamente presso la Camera Arbitrale;
            g) conferma che il giudizio arbitrale è demandato ad un collegio arbitrale istituito presso la, Camera Arbitrale composto da tre membri;
            h) conferma della formazione e tenuta a cura della Camera Arbitrai e di un albo degli arbitri, di un albo dei consulenti tecnici e di un albo dei segretari dei collegi arbitrali;
            i) prescrizione che possono far parte dell’albo degli arbitri della Camera Arbitrale:

                1) magistrati appartenenti alle magistrature civile, amministrativa contabile e avvocati dello stato che abbiano particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi a riposo;

                2) dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati in materie giuridiche e tecniche che abbiano particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori fomiture e servizi a riposo;
                3) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori ed in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
                4) tecnici in possesso di laurea in ingegneria o architettura abilitati all ’esercizio della libera professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
                5) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi;

            j) prescrizione che l’iscrizione all’albo è subordinata all’accettazione del divieto di espletare qualsiasi attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e fomiture nell’interesse di imprese operanti nei detti settori;

            k) conferma dell’albo operante alla data di entrata in vigore del decreto legislativo con conferma dell’iscrizione all’albo dei soggetti appartenenti alle categorie prima indicate qualora dichiarino, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di accettare l’obbligo di non espletare attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture di interesse di imprese operanti nei detti settori;
            l) conferma dei requisiti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici e dei segretari dei collegi arbitrali;
            m) conferma degli albi dei consulenti tecnici e dei segretari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
            n) prescrizione che gli arbitri dei soggetti indicati alla lettera f) devono essere nominati dagli stessi nell’ambito dei propri dirigenti, per le amministrazioni pubbliche di prima e seconda fascia, aventi particolare competenza nella materia dei contrarti pubblici di lavori forniture e servizi oppure nell’ambito della propria avvocatura oppure in mancanza nell’ambito dell’avvocatura dello Stato;
            o) prescrizione che gli arbitri delle imprese sono nominati dalle stesse nell’ambito degli iscritti all’albo tenuto dalla Camera Arbitrale;
            p) specificazione degli arbitrati per i quali per gli iscritti all’albo sussistono particolari incompatibilità ad assumere il ruolo di arbitro o di presidente di collegio arbitrale;
            q) prescrizione che il presidente del collegio arbitrale è scelto, fra tutti gli iscritti all ’albo, dal Consiglio della Camera Arbitrale sulla base di regole definite dal Consiglio stesso ed approvate dall’Autorità oppure in alternativa per sorteggio;
            r) prescrizione che un iscritto all’albo non può acquisire una nuova nomina di arbitro di parte o di presidente di collegio arbitrale se non sono trascorsi almeno un anno dalla conclusione del precedente arbitrato;
            s) conferma che il compenso per l’arbitrato è determinato, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 2 dicembre 2000 n. 398, dalla Camera Arbitrale in base ad una proposta del collegio arbitrale;
            t) prescrizione che il compenso per l’arbitrato per la misura del 40 per cento è di spettanza della Camera Arbitrale per essere, annualmente, ripartito in parti uguali fra tutti gli iscritti all’albo per compensare il divieto di cui alla precedente lettera j) e per la misura del 60 per cento per i compensi agli arbitri;
            u) specificazione che i compensi per i segretari dei collegi arbitrali è determinato dalla Camera Arbitrale su proposta del collegio arbitrale e non può essere superiore al 15 per cento del compenso liquidato per gli arbitri;
            v) conferma che il lodo si ha per pronunciato con il deposito presso la Camera Arbitrale e che comporta il versamento all’Autorità di una somma inversamente variabile tra lo zero cinquanta per mille e l’uno per mille del valore della controversia“.

        5. Il decreto legislativo previsto al comma 4 è emanato sentito i pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema. Sullo schema il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Il decreto legislativo è emanato decorsi tali termini anche in mancanza di detti pareri.

        6. All’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le parole: «al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno del terzo anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro la data di validità dei prezziari».
        7. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 1-quinquies è soppresso».

        o, in subordine: «7. All’articolo 253, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto il seguente periodo: “Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 per le fattispecie di cui ai detti articoli e commi si continuano ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1“».

 

 

Art. 75.

75.1

Il Governo

Accolto

        Sopprimere l’articolo.

 

 

Art. 76.

76.1

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. A decorrere dall anno 2008 le autovetture di servizio possono essere assegnate in via esclusiva solo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. Le autovetture di servizio assegnate in via non esclusiva devono essere utilizzate solo per spostamenti di servizio. Tutte le autovetture non possono essere di cilindrata superiore ai 1600 centimetri cubici, con esclusione di quelle utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

        2. Le economie derivanti dall’attuazione del comma l sono destinate per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2007, n. 127.».

 

76.3

Curto

Respinto

        Al comma 4, dopo le parole: «servizi di fonia», aggiungere la parola: «fissa».

        Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche richieste fino a concorrenza degli oneri.

 

76.5

Salvi, Palermi, Russo Spena, Ripamonti, Villone, Sodano, Tibaldi, Gagliardi, Cossutta

Respinto

        Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine:

        «In particolare, le amministrazioni pubbliche procedono, entro il 31 marzo 2008, alla ricognizione del personale assegnatario di un’autovettura di servizio, disponendo contestualmente la riduzione di almeno il 50 per cento degli aventi titolo, tenendo conto della necessità del servizio e delle esigenze istituzionali esterne da soddisfare, in correlazione con lo specifico incarico funzionale da assolvere. La presente disposizione non si applica alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, limitatamente al servizi operativi istituzionali esterni ed al personale di vertice responsabile dei settori direttamente correlati alle funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Le predette amministrazioni provvedono alla individuazione degli aventi titolo con atto motivato, che deve essere pubblicato nel sito Web delle amministrazioni medesime e comunicato alla Corte dei conti. La mancata pubblicazione o comunicazione, ovvero l’utilizzazione di autovetture di servizio non conforme a quanto disposto dal presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

 

76.7

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato

Respinto

        Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «le province autonome» sono soppresse;

            b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

76.8

Divina

Respinto

        Al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «, le province autonome» sono soppresse;

            b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

 

76.9

Polledri, Franco Paolo

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

        «13-bis. Al fine di incentivare l’attuazione negli enti locali di quanto stabilito dal comma 7, i Comuni e le Province che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono ricorrere alla concessione di mutui per investimenti in infrastrutture e servizi di innovazione tecnologica, volti ad aumentare l’efficienza dell’azione amministrativa e il miglioramento della qualità dei servizi nei confronti dei cittadini e delle imprese. Gli oneri relativi all’ammortamento degli interessi per i mutui di cui al presente comma sono posti a carico di un apposito stanziarnento assegnato al CNIPA, di importo annuo pari a 10 milioni di euro, per il triennio 2008-2010. Con decreto del Ministro delle riforme e dell’innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono defmiti i requisiti, le modalità e i tempi per il ricorso al predetto stanziamento».

 

 

Art. 77.

77.1

De Gregorio

Dichiarato inammissibile

        Stralciare l’articolo 77.

 

77.2

De Gregorio

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, sostituire il punto a) con il seguente:

            a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, Padova, Cagliari e Bari; i tribunali militari e le procure militari di La Spezia e di Palermo divengono sezioni distaccate rispettivamente del tribunale e della procura militare di Roma e del tribunale e della procura militare di Napoli, conservando le attuali competenze territoriali. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assume la competenza territoriale dei soppressi tribunale militare e procura militare di Torino; il tribunale militare e la procura militare di Roma assume la competenza dei soppressi tribunale militare e procura militare di Cagliari; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assume la competenza dei soppressi tribunale militare e procura militare di Bari;».

 

77.4

Montalbano, Garraffa, Adragna, Papania, Fazio

Respinto

        Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e Palermo».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008:    –  1.500;

            2009:    –  1.500;
            2010:    –  1.500.

 

77.5

Pontone

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

77.6

De Gregorio

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

77.8

De Gregorio

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «cinquantotto» con: «settantadue».

 

77.9

Scalera

Respinto

        Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «cinquantotto unità», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le unità di magistrati militari collocati in posizione di fuori ruolo al momento dell’entrata in vigore della presente legge».

        Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;» è aggiunto il seguente periodo: «i magistrati militari collocati in posizione di fuori ruolo nel momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono chiamati all’interpello al momento del ricollocamento in ruolo;».

 

77.10

De Gregorio

Dichiarato inammissibile

        Al comma 2 sostituire le parole: «a tre» con: «a quattro».

 

77.11

De Gregorio

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera a) inserire dopo le parole: «10.154 unità» le seguenti: «con decreto del Ministro della Giustizia si provvederà alla rideterminazione delle piante organiche degli Uffici giudiziari ordinari in attuazione dei provvedimenti adottati secondo quanto previsto dalla lettera  b);».

 

77.12

Pontone

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «10.154 unità» aggiungere le seguenti: «; il Ministro della Giustizia provvede con proprio decreto alla rideterminazione delle piante organiche degli Uffici giudiziari ordinari in attuazione dei provvedimenti adottati secondo quanto previsto dalla successiva lettera b);».

 

77.13

Pontone

Respinto

        Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «con esclusione di quelle direttive» sopprimere le seguenti: «e semi-direttive».

 

77.14

De Gregorio

Respinto

        Al comma 4, lettera b) eliminare le parole: «e semi-direttive».

 

77.15

Augello, Saporito, Caruso, Valentino

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all’organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti sono disposti d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;».

 

77.16

Pontone, Augello

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera b) dopo le parole: «partendo dall’ultima posizione di ruolo organico» sopprimere le seguenti: «e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi».

 

77.17

De Gregorio

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: «e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi».

 

77.18

Augello, Saporito, Caruso, Valentino

Respinto

        Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «i suddetti trasferimenti» sopprimere le seguenti e: «, sia a domanda sia d’ufficio,».

 

77.20

Pontone

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera b), sopprimere, alla fine, da: «i trasferimenti dei magistrati» fino a: «del Consiglio stesso;».

 

77.21

De Gregorio

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «i trasferimenti dei magistrati componenti del consiglio della magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del consiglio stesso;».

 

77.22

Augello, Saporito, Caruso, Valentino

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «i trasferimenti dei magistrati» fino a: «in corso del Consiglio stesso;» con le seguenti: «i magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare che transitano in magistratura ordinaria decadono dal mandato all’atto del trasferimento;».

 

77.23

De Gregorio

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «è possibile provvedere» fino a: «magistrati non interessati» con le seguenti: «è possibile provvedere al trasferimento d’ufficio anche con assegnazione a diverse funzioni, di pari livello ed anche in soprannumero, dei magistrati non interessati».

 

77.24

Augello, Saporito, Caruso, Valentino

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, anche con assegnazione a diverse funzioni,».

 

77.25

Pontone

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «con assegnazione a diverse funzioni» aggiungere le seguenti: «, di pari livello, anche in soprannumero».

 

77.26

Mantovano

Dichiarato inammissibile

        All’articolo 77 apportare le seguenti modificazioni:

        al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:
            «d) nel caso di assegnazione di ufficio o di soppressione dell’ufficio giudiziario militare di appartenenza è salva la facoltà da parte del personale interessato di esercitare il diritto ad ottenere il transito con pari anzianità, corrispondente profilo dello stesso settore amministrativo, posizione economica e trattamento economico in godimento, ad altro ente del Ministero della difesa anche in soprannumero e nell’ambito della provincia di residenza ovvero in quella dove ha sede l’ufficio giudiziario militare di provenienza»;
        al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, anche con assegnazione a diverse funzioni»;
        al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente restano i seguenti Tribunali militari: Roma, Verona con sezione distaccata in La Spezia, Napoli con sezione distaccata in Bari. Il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Campania, Molise, Calabria e Sicilia. Per le Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia assume competenza la sezione distaccata di La Spezia del Tribunale e della Procura militare di Verona; per le regioni Puglia e Basilicata assume competenza la sezione distaccata di Bari del Tribunale e della Procura militare di Napoli.»;
        al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell’ordine di scelta per il transito viene seguito l’ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati anche in soprannumero ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello, con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle diretti ve e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell’ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano magistrati militari in esubero rispetto all’organico previsto al comma 1, lettera c), essi sono mantenuti nel ruolo organico in soprannumero sino al riassorbimento a seguito delle successive vacanze; i suddetti trasferimenti sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare che transitano in magistratura ordinaria decadono dal mandato all’atto del trasferimento;».

 

77.27

Tofani, Pontone

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4 sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) il personale del Ministero della difesa che presta servizio presso le cancellerie e segreterie giudizi arie militari degli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1, ha facoltà, entro trenta giorni dal termine di cui all’alinea del comma 4 di optare per continuare a prestare servizio nei ruoli del Ministero della difesa con inquadramento nei corrispondenti profili professionali amministrativi con percezione dell’indennità di amministrazione propria del nuovo profilo rivestito. Il personale che non intende avvalersi della predetta facoltà di opzione transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa. I relativi trasferimenti vengono attuati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti».

 

77.29

Pontone

Dichiarato inammissibile

        Al comma 5, sopprimere la lettera a).

 

77.30

De Gregorio

Dichiarato inammissibile

        Al comma 5, sopprimere la lettera a).

 

77.31

De Gregorio

Respinto

        Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. I trasferimenti effettuati come prima attuazione della presente legge sono considerati in deroga all’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario».

 

77.0.2 (v. testo 2)

D’Ambrosio, Ria, Rubinato

        Dopo l’articolo 77, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

        1. La somma stanziata per i giudici civili e penali (di euro 200.108.931) e per la realizzazione del processo telematico è aumentata di quanto sarà ricavato dalle seguenti modifiche degli articoli 262 e 676 del codice di procedura penale:

            “a) dopo il comma 3 dell’articolo 262 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
        ‘1-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione reclamando di aveme diritto sono devolute allo Stato.’;
            b) all’articolo 676 dopo le parole: ‘alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate’ sono inserite le seguenti: ‘o alla devoluzione allo Stato delle somme sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262’.“».

 

77.0.2 (testo 2) (v. testo 3)

D’Ambrosio

        Dopo l’articolo 77, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

        1. La somma stanziata per i giudici civili e penali (di euro 200.108.931), è aumentata di quanto sarà ricavato dalle seguenti modifiche degli articoli 262 e 676 del codice di procedura penale:

            “a) dopo il comma 3 dell’articolo 262 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
        ’1-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione reclamando di aveme diritto sono devolute allo Stato.’;
            b) all’articolo 676 dopo le parole: ’alla confisca ed alla restituzione delle cose sequestrate’ sono inserite le seguenti: ’o alla devoluzione allo Stato delle somme sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262.“».

 

77.0.2 (testo 3 corretto)

D’Ambrosio

Accolto

        Dopo l’articolo 77, è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

(Destinazione delle somme sequestrate all’avvio
e alla diffusione del processo telematico)

        1. All’articolo 262 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        “3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato;“
        2. All’articolo 676 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
            b) al comma 1, dopo le parole: “alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate“ sono inserite le seguenti: “o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 262.“.
        3. Le risorse rinvenienti dall’applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, sono destinate agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico nell’ambito degli uffici giudiziari».

 

 

Art. 78.

78.1

Manzione

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

 

78.3

Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.

 

78.4

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

 

78.5

Il Governo

Ritirato

        Apportare le seguenti modificazioni:

            «a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: “Lo stesso divieto si applica per l’estensione degli effetti delle decisioni del Presidente della Repubblica, rese in sede di ricorso straordinario nel regime della alternatività.“;

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        “1-bis. Nei casi di accoglimento di un ricorso diretto ad ottenere l’esecuzione di una sentenza, ovvero di una decisione resa nel regime di alternatività dal Presidente della Repubblica, il giudice amministrativo trasmette copia della sentenza alla procura generale della Corte dei Conti, per accertare se sussistano responsabilità contabili“».

 

Art. 79.

79.1/1

Polledri, Franco Paolo

Decaduto

        All’emendamento 79.1 sopprimere le parole: «Legge 31 gennaio 1992, n. 59, del 1992, art. 20».

 

79.1

Il Relatore

Ritirato

        All’elenco 1, di cui al comma 1, alla voce: «Ministro dello Sviluppo economico», sopprimere le seguenti voci:

        «Legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 20.

        Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 110».

 

79.2

Caforio

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, alla voce Ministero dell’interno, è abrogato il riferimento all’«art. 8 della Legge 15 novembre 1973, n. 734» e alla «Legge 28 novembre 1996, n. 609».

 

79.3

De Petris, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, aIl’elenco 1 allegato, sopprimere il punto 09.

 

79.5

Monacelli, Ciccanti, Forte

Respinto

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «11-bis. Agli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui aIl’elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 non si applicano le disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese previste per gli enti pubblici».

        Conseguentemente ridurre dell’1% tutte le rubriche di parte corrente dell’allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

79.6

Pisanu, Ferrara

Respinto

        Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. Ai fini del l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 404, lettera c), della legge 24 dicembre 2006, n. 296, qualora non si sia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione delle strutture periferiche ivi contemplate, con le modalità indicate nella stessa disposizione, si provvede comunque all’adozione dei regolamenti di cui all’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro la data del 1º giugno 2008. Decorsi inutilmente tali termini, le strutture periferiche dei Ministeri non costituite in Uffici regionali, sono riorganizzate presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, nelle rispettive province».

 

79.7

Ramponi

Respinto

        Dopo il comma 11 , aggiungere il seguente:

        «12. All’articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive mudificazioni, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: »Per le medesime finalità, nel triennio 2008, 2009 e 2010, il Ministero della difesa procede ad un programma pluriennale di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento infrastrutturale, comprendente gli alloggi di servizio di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497, anche mediante l’utilizzazione delle attività e procedure di cui all’articolo 3. comma 15-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, ovvero, mediante la cessione, agli enti locali, di immobili verso prestazioni, a carico del soggetto contraente, strumentali all’adeguamento, al rinnovamemo e al trasferimento delle infrastrutture militari. Con decreti del Ministero della difesa, da adottare d’intesa con l’agenzia del demanio, entro il 31 dicembre 2008, 2009 e 2010 sono individuati i beni immobili, non più utili ai fini della difesa nazionale, resi annualmente disponibili attraverso tale programma e quelli comunque non più utili ai medesimi fini, ad esclusione di quelli situati nel territorio delle regioni il cui statuto speciale prevede il trasferimento diretto alla regione medesima in caso di dismissione dalla destinazione statale, per un valore complessivo pari a 2.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di individuazione».

 

79.8

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

Respinto

        Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

        «12. In ragione del particolare regime di finanziamento, alle Università non statali legalmente riconosciute, istituite ai sensi dell’art. 17, comma 120 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e inserite nel conto economico consolidato della P.A. ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9, nonché le disposizioni di cui all’art. 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010».

 

79.9

Cutrufo

Dichiarato inammissibile

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «12. Agli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ancorché inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano le disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese previste per gli enti pubblici».

 

79.0.1 (v. testo 2)

Pisa, Nieddu, Villecco Calipari, Giannini

        Dopo l’articolo 79, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

        1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

        2. Ai fini della realizzazione deI programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa:

            a) procede all’individuazione di tre categorie di alloggi di servizio da assegnare, in concessione al personale: per il periodo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio; per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative; con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto finanziato anche con una parte dei canoni di locazione versati;

            b) provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 35% e minima del 15% tenendo conto del reddito del nucleo familiare, di handicap di componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all’articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;
            c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell’attività di professionisti esterni, nell’ambito di un limite massimo di spesa complessiva non superiore a 250.000 euro, a valere sulle rassegnazioni derivanti dalla vendita degli alloggi militari di cui alla presente legge ed è esonerata dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b) del comma 2, sostituiti da apposita dichiarazione;
            d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui all’articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, al tal fine, la possibilità di: cessione, a titolo di presso, beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, con esclusione degli immobili individuati ai sensi dell’articolo 27, comma I3-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui alla presente legge, fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

        3. Il Ministro della difesa entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui aI comma 1, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sul regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

        4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono sospese le azioni intese ottenere il rilascio forzoso dell’alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
        5. L’articolo 26, comma 11-quarter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 326, è abrogato, gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione».

 

79.0.1 (testo 2)

Battaglia Giovanni, Pisa, Nieddu, Villecco Calipari, Giannini

Accolto

        Dopo l’articolo 79, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa)

        1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

        2. Ai fini della realizzazione deI programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa:

            a) procede all’individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:
                1)  alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

                2)  alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;
                3)  alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;
            b) provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25% e minima del 10%, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, di handicap di componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all’articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;
            c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell’attività di tecnici dell’Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica tecnica e fiscale necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;
            d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui all’articolo 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali individuati d’intesa con l’Agenzia del demanio; la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui al presente articolo fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi delle Forze armate.

        3. Il Ministro della difesa entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sul regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

        4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell’alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
        5. L’articolo 26, comma 11-quarter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione».

 

 

Art. 81.

81.1

Respinto

Storace, Losurdo, Morselli

        Sopprimere l’articolo.

 

 

Art. 82.

82.5

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Al comma 3, sopprimere il punto 2: «Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (ls.I.A.O) - Istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505».

 

82.6

Amato, Ferrara

Respinto

        Al comma 3, Allegato A, sopprimere il punto 3.

        Conseguentemente ridurre di 0,3 milioni di euro lo stanziamento dell’allegata Tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze.

 

82.7

De Gregorio, Marini Giulio

Respinto

        Al comma 3, all’allegato A, eliminare gli enti contrassegnati dai numeri 4, 5, 6, 13 e 15.

 

82.8

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Nell’elenco di cui all’allegato A, previsto dal comma 3 dell’articolo 82 (Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali), sopprimere il punto numero 4.

 

82.9

Il Governo

Accolto

        Nell’allegato A di cui all’articolo 82, comma 3, sopprimere le seguenti voci:

        «6. Lega navale italiana (LN.I.) – Istituita con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48.»;
        «8. Ente nazionale risi – Istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni nella legge 21 dicembre 1931, n. 1783.».

 

82.10

Piccioni, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Assorbito dall’em. 82.9

        Al comma 3, allegato A, sopprimere i punti 6 e 8.

        Conseguentemente, ridurre di 0.3 milioni di euro lo stanziamento dell’allegata tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze.

 

82.11

Bosone, Pignedoli, Nardini, De Petris, Marcora, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Assorbito dall’em. 82.9

        All’allegato A di cui all’articolo 82, comma 3, sono soppresse le seguenti parole:

        «8. Ente nazionale risi - Istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni nella legge 21 dicembre 1931, n. 1783.».

 

82.13

Vitali

Accolto

        Al comma 3, allegato A, sopprimere il numero 11), Fondazione Guglielmo Marconi - Istituita con regio decreto 11 aprile 1938, n. 354.

 

82.14

Forte, Ciccanti, Monacelli

Respinto

        Al comma 3, all’Allegato A sopprimere il punto: «17. Istituto Beata Lucia di Narni».

 

82.15

Angius, Barbieri, Montalbano

Respinto

        All’Allegato A (Razionalizzazione degli enti pubblici statali) dell’articolo 82 aggiungere, in fine:

        «18. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

        19. Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
        20. Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
        21. Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        22. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISV AP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
        23. Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all’articolo 17 dei decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
        24. Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
        25. Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.
        26. Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981.
        27. Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui all’articolo 1, commi da 474 a 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        28. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni.
        29. Sviluppo Italia S.p.A.
        30. Italia Lavoro S.p.A.».

 

82.0.2

Donati, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, De Petris, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

        Dopo l’articolo 82, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

        1. La società di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, a far data dal 1º marzo 2008 è sciolta e posta in liquidazione, conseguentemente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2008, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, e la citata legge 17 dicembre 1971, n. 1158 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata a decorrere dal giomo successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».

 

 

Art. 83.

83.0.1

Mazzarello, Filippi

Respinto

        Dopo l’articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

        1. Non si applicano alle Autorità Portuali le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Si provvede a far fronte alle minori entrate per il bilancio dello Stato conseguenti all’attuazione del presente comma mediante riduzione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in misura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

        2. Le disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici si applicano alle Autorità Portuali solo qualora le leggi che originano tali disposizioni le prevedano espressamente destinatarie».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008: – 10.000;

            2009: – 10.000.

 

83.0.2

Treu, Benvenuto, Barbolini, Bonadonna

Respinto

        Dopo l’articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

        1. All’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 8, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
            “c) di una dotazione finanziaria di base, fissata annualmente in sede di bilancio dello Stato, per garantire la copertura delle spese di funzionamento dell’Agenzia. In sede di prima applicazione e per l’anno 2008, la misura della dotazione è fissata in euro 5 milioni“.
        b) al comma 11, al primo periodo, la parola: “cinquanta“ è sostituita dalla seguente: “settanta“.
        2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Ministero dell’economia e delle finanze indicato nella tabella A allegata alla legge finanziaria».

 

 

Art. 84.

84.1/1

Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei

Respinto

        All’emendamento 84.1 apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 2-bis, alinea, sostituire le parole: «netta, diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti», con la seguente: «stessa»;

            b) sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:

            «a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

            b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
            c) finanziamento della ricerca sanitaria;
            d) attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;»

            c) dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
        «2-ter. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.»;
            d) al comma 2-quater, dopo le parole: «somme stesse», inserire le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità i cui al comma 2-bis, lettera a)»;
            e) al comma 2-quinquies, sostituire la cifra: «100», con la seguente: «200».

        Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

            2009 – 200.000.

 

84.1/2

Capelli, Pellegatta, Ripamonti, Mele, Tecce, Battaglia Giovanni, Albonetti

Respinto

        All’emendamento 84.1, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

        «2-bis-b). Le disposizioni di cui al comma 2-bis, non si applicano nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 10 marzo 2000, n.  62.».

 

84.1

Il Governo

Accolto

        Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Per l’anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta netta, diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti è destinata nel limite dell’importo di cui al comma 2-quinquies in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
            a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

            b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
            c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

        2-ter. I soggetti di cui al comma 2bis del presente articolo ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

        2-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicotate ai sensi del comma 2-ter del presente articolo.
        2-quinques. Per le finalità di cui al comma 2 bis e seguenti del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2009.».

        Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

            2009    –  100.000.

 

84.2

Benvenuto, Bobba, Ferrante, Iovene, Lusi, Magistrelli, Casson, Donati, Bosone, Rossi Paolo, Treu, Rubinato, Tonini, Barbolini, Negri, Fazio, Molinari, Perrin, Morgando, Bruno, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri, Pellegatta, De Petris, Ripamonti, Marcora, Cusumano, Livi Bacci, Bassoli, Pisa, Zanone, Binetti, Baio, Bellini, Bianco, Massa, Giaretta, Ronchi, Donati, Galardi, Mercatali, Follini, Zanda, Finocchiaro, Latorre, Russo Spena, Brutti Massimo, Scarpetti, Pecoraro Scanio, Adragna, Palumbo, D’Ambrosio, Papania, Villecco Calipari, Calvi, Brutti Paolo, Rossa, Filippi, Pegorer, Serafini, Mazzarello

Respinto

        Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2-bis. Per l’anno finanziario 2008, fenno quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa e’destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
            a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni con personalità giuridica riconosciuta che svolgono attività nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
        2-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2008 sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, le modalità del riparto dell somme stesse, i tempi entro i quali debbono essere svolte tutte le diverse procedure. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

        2-quater. È soppresso il comma 1237 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche nei limiti del seguente importo:

            2008:    –  500.000

            2009:    –  400.000.

 

84.0.1

Viespoli, Valentino, Coronella

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 84, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

        1. È istituita la fondazione denominata “Fondazione italiana per il dialogo interreligioso“, con sede a Pietrelcina, paese di San Pio il cui statuto sarà approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A favore della fondazione, ai fmi della sua costituzione e del funzionamento, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
        Conseguentemente alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

            2008:    –  1.000.000;

            2009:    –  1.000.000;
            2010:    –  1.000.000.

 

84.0.2

Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Fondo di riserva costituito dalla ripartizione del signoraggio)

        “1. A decorrere dal 1º gennaio 2008 è costituito il fondo di riserva dell’importo di 2.400.000.000. di euro, per la defiscalizzazione di salari e stipendi e per lo sviluppo della ricerca e della innovazione nelle aziende italiane. La copertura finanziaria del fondo deriva dalla assegnazione allo Stato della ripartizione annuale del signoraggio spettante all’Italia, operata dalla Banca Centrale Europea“».
        Conseguentemente adeguare in proporzione tutti gli importi della Tabella C.

 

 

Art. 85.

85.1

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

            «a) prevedere che i consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possano essere composti da più di tre consiglieri e che al presidente dei consigli d’amministrazione o di gestione siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

            b) ridurre il numero dei componenti degli organi di controllo a cinque, se composti attualmente da più di cinque membri e a sette, se composti attualmente da più di sette membri».

 

85.2/1

Lusi

Accolto

        All’emendamento 85.2 sostituire le parole: «sostituire la lettera a) con la seguente:» con le seguenti: «apportare le seguenti modificazioni:

        1) all’alinea, sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche statali»;
        2) sostituire la lettera a) con la seguente:
        E aggiungere infine il seguente periodo: «Al comma 3, le parole: “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“ sono sostituite dalle seguenti: “amministrazioni pubbliche statali“».

        Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, dopo la parola: «pubbliche» aggiungere la seguente: «statali».

 

85.2

Il Relatore

Accolto

        Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri».

 

85.3

Angius, Barbieri, Montalbano

Respinto

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le modifiche statutarie di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 cessano dall’incarico dalla stessa data; i nuovi componenti sono nominati entro i successivi 45 giorni».
        E aggiungere il seguente comma 3:
        «3. II Ministro dell’economia e delle finanze con decreto stabilisce entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi onnicomprensivi per gli emolumenti annui dei componenti dei Consigli di amministrazione delle Società di cui al comma 1 da determinare per classi individuate sulla base dei ricavi complessivi e/o degli utili delle Società stesse».

 

85.4

Saia, Augello, Baldassarri

Respinto

        Al comma 4, dopo le parole: «Le società di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «che rientrino tra i soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163»; conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici».

 

85.5

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato

Respinto

        Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Per le società aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la cui maggioranza del capitale sociale sia di proprietà della Regione e/o delle Province autonome o di altri enti pubblici aventi sede nel medesimo territorio, alle finalità del presente articolo si provvede con legge regionale o provinciale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, nel rispetto delle norme comunitarie e delle norme statali costituenti vincolo alla potestà legislativa regionale e provinciale.»

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

85.7

Divina

Respinto

        Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        «6-bis. Per le società aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui controllo è detenuto, direttamente o indirettamente ai sensi del comma 1, dalla Regione, dalle Province autonome e dagli enti locali ed altri enti pubblici ad ordinamento regionale o provinciale, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con legge regionale o provinciale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge nel rispetto delle norme comunitarie e delle norme statali vincolanti per la potestà legislativa regionale e provinciale e comunque assicurando negli organi societari un’adeguata partecipazione degli altri soci».

 

85.0.1

Pecoraro Scanio, De Petris, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, Donati, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

        Dopo l’articolo 85, è aggiunto il seguente:

«Art. 85-bis.

(Fondo rotativo per il protocollo di Kyoto)

        1. I commi 1111 e 1112 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, 296, sono sostituiti dai seguenti:

        “1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti privati e non superiore centottanta mesi per le erogazioni a favore delle Regioni e degli Enti Locali così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 200 l, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.

        1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

            a) installazione di unità di piccola cogenerazione e unità di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d) ed e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

            b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
            c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
            d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e temano inclusa l’installazione di impianti di cogenerazione così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 con capacità di generazione installata non superiore a 5 MW e anche collegati a reti di teleriscaldamento;
            e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
            f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero“».

 

Art. 86.

86.1

Martinat, Pontone, Grillo, Fantola

Respinto

        Sopprimere l’articolo.

 

86.2

Brutti Paolo

Respinto

        Apportare all’articolo le seguenti modificazioni:

        al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 4»;
        sostituire il comma 4 con i seguenti:
        «4. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo correttivo degli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, volto a definire un quadro normativo in materia di arbitrato per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) conferma della istituzione presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture della Camera Arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

            b) conferma che il Consiglio della Camera Arbitrale è nominato dall’Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
            c) prescrizione per i membri della Camera Arbitrale degli stessi divieti sussistenti, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i membri dell’Autorità;
            d) prescrizione che i compensi deliberati dall’Autorità per i membri del Consiglio della Camera Arbitrale non possano essere superiori al 60 per cento di quanto previsto per i membri del Consiglio dell’Autorità;
            e) conferma dei componenti del Consiglio della Camera Arbitrale già nominati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo qualora, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dichiarino di accettare i divieti di cui alla lettera c);
            f) prescrizione che gli arbitrati per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle società interamente possedute oppure partecipate dalle dette pubbliche amministraziom: nonché dagli enti pubblici economici e dalle società interamente possedute oppure partecipate da questi ultimi, si svolgono esclusivamente presso la Camera Arbitrale;
            g) conferma che il giudizio arbitrale è demandato ad un collegio arbitrale istituito presso la, Camera Arbitrale composto da tre membri;
            h) conferma della formazione e tenuta a cura della Camera Arbitrai e di un albo degli arbitri, di un albo dei consulenti tecnici e di un albo dei segretari dei collegi arbitrali;
            i) prescrizione che possono far parte dell’albo degli arbitri della Camera Arbitrale;

        1) magistrati appartenenti alle magistrature civile, amministrativa contabile e avvocati dello stato che abbiano particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi a riposo;

        2) dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati in materie giuridiche e tecniche che abbiano particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori fomiture e servizi a riposo;
        3) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori ed in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
        4) tecnici in possesso di laurea in ingegneria o architettura abilitati all ’esercizio della libera professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
        5) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori forniture e servizi;

            l) prescrizione che l’iscrizione all’albo è subordinata all’accettazione del divieto di espletare qualsiasi attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e fomiture nell’interesse di imprese operanti nei detti settori;

            m) conferma dell’albo operante alla data di entrata in vigore del decreto legislativo con conferma dell’iscrizione all’albo dei soggetti appartenenti alle categorie prima indicate qualora dichiarino, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di accettare l’obbligo di non espletare attività professionale in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture di interesse di imprese operanti nei detti settori;
            n) conferma dei requisiti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici e dei segretari dei collegi arbitrali;
            o) conferma degli albi dei consulenti tecnici e dei segretari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
            p) prescrizione che gli arbitri dei soggetti indicati alla lettera f) devono essere nominati dagli stessi nell’ambito dei propri dirigenti, per le amministrazioni pubbliche di prima e seconda fascia, aventi particolare competenza nella materia dei contrarti pubblici di lavori forniture e servizi oppure nell’ambito della propria avvocatura oppure in mancanza nell’ambito dell’avvocatura dello Stato;
            q) prescrizione che gli arbitri delle imprese sono nominati dalle stesse nell’ambito degli iscritti all’albo tenuto dalla Camera Arbitrale;
            r) specificazione degli arbitrati per i quali per gli iscritti all’albo sussistono particolari incompatibilità ad assumere il ruolo di arbitro o di presidente di collegio arbitrale;
            s) prescrizione che il presidente del collegio arbitrale è scelto, fra tutti gli iscritti all ’albo, dal Consiglio della Camera Arbitrale sulla base di regole definite dal Consiglio stesso ed approvate dall’Autorità oppure in alternativa per sorteggio;
            t) prescrizione che un iscritto all’albo non può acquisire una nuova nomina di arbitro di parte o di presidente di collegio arbitrale se non sono trascorsi almeno un anno dalla conclusione del precedente arbitrato;
            u) conferma che il compenso per l’arbitrato è determinato, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 2 dicembre 2000 n. 398, dalla Camera Arbitrale in base ad una proposta del collegio arbitrale;
            v) prescrizione che il compenso per l’arbitrato per la misura del 40 per cento è di spettanza della Camera Arbitrale per essere, annualmente, ripartito in parti uguali fra tutti gli iscritti all’albo per compensare il divieto di cui alla precedente lettera j) e per la misura del 60 per cento per i compensi agli arbitri;
            z) specificazione che i compensi per i segretari dei collegi arbitrali è determinato dalla Camera Arbitrale su proposta del collegio arbitrale e non può essere superiore al 15 per cento del compenso liquidato per gli arbitri;
            aa) conferma che il lodo si ha per pronunciato con il deposito presso la Camera Arbitrale e che comporta il versamento all’Autorità di una somma inversamente variabile tra lo zero cinquanta per mille e l’uno per mille del valore della controversia“.

        5. Il decreto legislativo previsto al comma 4 è emanato sentito i pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema. Sullo schema il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Il decreto legislativo è emanato decorsi tali termini anche in mancanza di detti pareri.

        6. All’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le parole: «al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno del terzo anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro la data di validità dei prezziari.
        7. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 1-quinquies è soppresso».

        o, in subordine: «7. All’articolo 253, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto il seguente periodo: “Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 per le fattispecie di cui ai detti articoli e commi si continuano ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1“».

 

86.3

Barbato

Respinto

        Al comma 2 dopo le parole: «si estendono» aggiungere le seguenti: «per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria».

 

86.4

Maninetti, Ruggeri, Ciccanti, Forte, Fantola, Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Martinat

Respinto

        Sostituire l’articolo 86 con il seguente:

        «Art. 86. - 1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo n. 2001 n. 165 di attuare procedure arbitrali relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, al di fuori della disciplina di cui agli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici così modificati:
            a) all’articolo 241 il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Collegio arbitrale è scelto di comune accordo dalle parti tra magistrati ordinari e amministrativi con grado rispettivamente non inferiore a magistrato di Cassazione ovvero consigliere di Stato, iscritti nell’Albo di cui al successivo articolo 242»;

            b) all’articolo 241 il comma 15 è sostituito dal seguente: «In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi del comma 5, il Presidente del Collegio arbitrale è nominato, ad iniziativa della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale che vi provvede mediante sorteggio tra i giudici ordinari e amministrativi con grado non inferiore rispettivamente a magistrato di Cassazione ovvero Consiglier di Stato iscritti nell’Albo di cui al successivo articolo 242. Il magistrato prescelto mediante sorteggio e nominato Presidente del Collegio non può essere ulteriormente sorteggiato per il periodo di due anni decorrenti dalla data di costituzione del Collegio da lui presieduto.».
            c) all’articolo 241 è aggiunto il seguente comma: «15-bis. In cao di accordo delle parti sul nominativo del Presidente del Collegio, sia in caso di mancato accordo, la procedura arbitrale si svolge presso la Camera Arbitrale nelle forme e con la regolamentazione di cui ai successivi articoli 242 e 243».
            d) all’articolo 242 il comma 6 è sostituito dal seguente: «Possono essere ammessi all’Albo dei Presidenti dei Collegi Arbitrali esclusivamente magistrati ordinari e amministrativi rispettivamente con grado non inferiore a magistrato di Cassazione o Consigliere di Stato, selezionati in base a criteri oggettivi che tengano conto della competenza ed esperienza maturata nel settore dei contratti pubblici»;
            e) all’articolo 242 al comma 10 eliminare le parole: «Per le ipotesi di cui all’articolo 241, comma 15»;
            f) all’articolo 243, il comma 1 è sostituito dal seguente: «A tutti giudizi arbitrali, si applicano inoltre le seguenti regole».

        2. All’articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 dopo il comma 15 aggIUngere il seguente: «15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sai a titolo di danni erariali, e la seconda perde qualsivoglia diritto di compenso di cui al comma 10».

 

86.5

Il Relatore

Accolto

        Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all’articolo 240, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: “15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

 

86.0.1 (v. testo 2)

Il Governo

        Dopo l’articolo 86, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

        1. Per far fronte agli oneri connessi al contenzioso relativo alle opere inserite nel piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato l’utilizzo delle risorse residue a valere sui contributi pluriennali concessi per la realizzazione delle opere, nel limite di 130 milioni di euro.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell’Agenzia Torino 2006, sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
        3. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e,viarie comprese nel piano degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell’art. 13 comma 1-bis della citata legge 285 del 2000».

 

86.0.1 (testo 2)

Il Governo

Accolto

        Dopo l’articolo 86, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell’Agenzia Torino 2006, sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

        2. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell’art. 13 comma 1-bis della citata legge 285 del 2000».

 

86.0.2

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Respinto

        Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Tutte le controversie di cui al presente articolo sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.».

 

 

Art. 87.

87.1

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        1. Al comma 1, dopo le parole: «il mercato» inserire le seguenti: «nonché il rispetto dei principi di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,» e dopo le parole: «finalità istituzionali» inserire le altre: «ed incompatibili con il rispetto dei criteri di economicità ed efficacia».

        2. Al comma 2, dopo le parole: «organo competente» inserire le seguenti: «all’affidamento in concessione dei servizi».
        3. Al comma 4, dopo la parola: «adottano», inserire la seguente: «preventivamente», e le parole «in misura adeguata» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura originariamente assegnata».

 

87.3

Divina

Respinto

        Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome individuano per i rispettivi ordinamenti le società che producono servizi di interesse generale. tenendo conto anche delle norme comunitarie relative ai servizi d’interesse economico generale».

 

87.4

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato

Respinto

        AI comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome individuano per i rispettivi ordinamenti le società che producono servizi di interesse generale, tenendo conto anche delle norme comunitarie relative ai servizi d’interesse economico generale».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

87.5

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

Respinto

        Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre ammessa la costituzione di società che perseguono, anche attraverso l’attività di intermediazione finanziaria, le politiche regionali al/o sviluppo socio-economico, o l’assunzione ed il mantenimento di partecipazioni in tali società».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

87.0.1

Zanoletti, Fluttero, Davico, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 87, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

        1. Al comma 2 dell’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La previsione di cui al terzo periodo del presente comma non si applica alle fondazioni bancarie che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo“».

 

87.0.2

Zanoletti, Fluttero, Davico, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 87, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

        1. Al comma 2 dell’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al terzo periodo, la parola: “un“ è sostituita dalla seguente: “due“».

 

87.0.3

Zanoletti

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 87, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

        1. Le fondazioni bancarie che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal comma 2 dell’art. 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo l settembre 1993 n. 385, possono mantenere la partecipazione posseduta».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

            2008: – 10.000;

            2009: – 10.000;
            2010: – 10.000.

 

87.0.5

Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo l’articolo 87, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

        1. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: “con esclusione dei servizi pubblici locali“, inserire le parole: “e delle società quotate, e loro partecipate,“.

 

Art. 89.

89.0.1

Bordon, Manzione

Respinto

        Dopo l’articolo 89, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Dismissione di una quota delle riserve auree e monetarie
della Banca d’Italia per la riduzione del debito pubblico)

        1. Compatibilmente e in coerenza con gli accordi internazionali e gli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea e con la Banca centrale europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, la Banca d’Italia provvede a dismettere una quota non inferiore al trenta per cento delle riserve di oro e valuta nazionali, secondo le modalità e procedure di cui al medesimo decreto.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito decreto da adottarsi entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, stabilisce le modalità e le procedure di immissione sul mercato delle riserve auree e valutarie di cui al comma 1.
        3. I proventi derivanti dalla dismissione di cui al comma 1, sono iscritti nel bilancio dello Stato a riduzione del debito pubblico. Alla medesima finalità sono destinati i risparmi derivanti dalle minori quote di interessi passivi pagati a servizio del debito pubblico».

 

89.0.2

Manzione, Bordon

Respinto

        Dopo l’articolo 89, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Destinazione delle risorse dei cosiddetti “conti dormienti“
alla riduzione del debito pubblico)

        1. Una quota non inferiore al 30 per cento delle somme giacenti sui conti di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come accertate a seguito dell’applicazone del regolamento prevista dal medesimo comma, è versata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive dificazioni. Al medesimo Fondo sono destinati i conseguenti risparmi derivanti dalle minori quote di interessi passivi pagati a servizio del debito pubblico».

 

89.0.3

Caforio, Giambrone, Rame, Formisano

Respinto

        Dopo l’articolo 89, aggiungere il seguente:

«Art. 89-bis.

(Abrogazione della cosiddetta “legge mancia“)

        1. All’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sono abrogati i commi 28 e 29. La Ragioneria dello Stato provvede ad annullare prenotazioni o impegni di fondi a valere sulle risorse stanziate nell’anno 2007, che sono riversate all’entrata dello Stato».

 

 

Art. 90.

90.1 (v. testo 2)

De Petris, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

        AI comma 1, sostituire le parole: «gli enti parco,» con le seguenti: «gli enti gestori delle aree naturali protette, l’Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS),».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.

 

90.1 (testo 2)

De Petris, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Accolto

        AI comma 1, sostituire le parole: «gli enti parco,» con le seguenti: «gli enti gestori delle aree naturali protette, l’Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS),».

 

 

Art. 91.

91.1

Manzione, Bordon

Respinto

        Sostituire l’articolo con i seguenti:

«Art. 91.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

        1. La complessiva retribuzione di ciascun dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici economici, non può superare quella massima percepibile dal primo presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresi gli enti pubblici economici.

        2. Di ogni incremento della retribuzione massima percepibile dal primo presidente della Corte di cassazione è dato pubblico annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
        3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere incrementati se non con il concorso di tutte le seguenti condizioni:

            a) motivate esigenze di carattere eccezionale, attestate con autorizzazione singolarmente accordata:
                1) per le amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

                2) per le restanti amministrazioni, dall’organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna dell’ente;

            b) preventiva comunicazione dell’atto di cui alla lettera a):
                1) per le Amministrazioni degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, al Parlamento;

                2) per le restanti amministrazioni di cui al comma 1, al Ministro dell’economia e delle finanze ed alla Corte dei conti. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

            c) pubblicazione, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso il sito web dell’amministrazione o dell’ente interessato, con modalità di accesso che individuino l’identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
        4. In caso di violazione di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 3, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

        5. Il comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

Art. 91-bis.

(Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collegate)

        1. Fuori dai casi disciplinati dai commi 725, 726, 727, 728 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

            a) nelle società totalmente o prevalentemente partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici economici;

            b) nelle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze;
            c) nelle società controllate o collegate alle società di cui alle lettere a) e b).

        2. Per il conferimento di incarichi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il compenso fisso dei soggetti di cui al comma 1 non può superare l’importo di 500.000 euro annui, a cui può essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento del compenso fisso, che è corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi sono rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Nella regolamentazione del rapporto, sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 1, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

        3. Il comma 466 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

 

91.2 (v. testo 2)

Salvi, Russo Spena, Palermi, Ripamonti, Villone, Sodano, Gagliardi, Tibaldi, Cossutta

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 91.

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile,
consiglieri della Corte dei conti)

        1. Il comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

        “593. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico totale o parziale delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, agenzie, enti pubblici anche economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro partecipate, controllate, collegate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche alle cariche elettive europee, nazionali, regionali, ai membri degli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, ai presidenti e componenti di autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società, anche quotate in borsa, ai dirigenti. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore ad un anno, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al primo periodo per le quali il limite trova applicazione sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con le società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono nominati componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza“.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle situazioni e rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico subisca una riduzione, è consentito all’interessato entro il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge rinunciare o recedere dal contratto, incarico o mandato nell’ambito del quale la riduzione viene applicata. Se la rinuncia o il recesso non è comunicato entro il termine anzidetto, l’incarico, mandato o contratto s’intende confermato secondo quanto originariamente previsto e con il solo cambiamento del trattamento economico. Nessuna deroga è consentita ai sensi del precedente comma per i due anni successivi all’entrata in vigore della presente legge.

        3. Il comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Alle fattispecie già disciplinate dal comma anzidetto si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.
        4. Gli atti delle Amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Gli stessi atti sono efficaci dalla data della loro emanazione mentre i relativi provvedimenti di liquidazione e pagamento delle spese non possono avere corso qualora la Corte ricusi il visto sull’atto di conferimento dell’incarico. In tal caso l’amministrazione, a fronte dell’eventuale avvenuto svolgimento dell’opera professionale, procede al riconoscimento del debito, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        5. Il Presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e, delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l’avvenuta pubblicazione dell’incarico sul sito web dell’amministrazione. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione.
        6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
        7. All’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: “pubblicano“ a: “erogato“ sono sostituite dalle seguenti: “sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto“.
        8. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267.
        9. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
        10. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.
        11. Sono soppressi con decorrenza dal 1º gennaio 2008, tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni centrali. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. II personale di ruolo dipendente dall’Amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero è inquadrato in una degli uffici del Ministero presso cui presta servizio.
        12. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri, amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
        13. L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l’entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti».

 

91.2 (testo 2)

Salvi, Russo Spena, Palermi, Ripamonti, Villone, Sodano, Gagliardi, Tibaldi, Cossutta, Cabras

Accolto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 91.

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile,
consiglieri della Corte dei conti)

        1. Il comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

        2. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, agenzie, enti pubblici anche economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai presidenti e componenti di autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate in borsa, ai dirigenti. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al primo periodo per le quali il limite trova applicazione sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nel limite massimo di cui al comma 3. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con le società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono nominati componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.
        3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche alle situazioni e rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico subisca una riduzione, è consentito all’interessato entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge rinunciare o recedere dal contratto, incarico o mandato nell’ambito del quale la riduzione viene applicata. Se la rinuncia o il recesso non è comunicato entro il termine anzidetto, l’incarico, mandato o contratto s’intende confermato secondo quanto originariamente previsto e con il solo cambiamento del trattamento economico. Nessuna deroga è consentita ai sensi del comma 2 per i due anni successivi all’entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008 sono individuate, entro il limite massimo di 25 unità, le posizioni sottratte all’applicazione del presente comma.
        4. Il primo, secondo e terzo periodo dell’articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.
        5. Gli atti delle Amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 2 del presente articolo sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
        6. Il Presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e, delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l’avvenuta pubblicazione dell’incarico sul sito web dell’amministrazione. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione.
        7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
        8. All’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: “pubblicano“ a: “erogato“ sono sostituite dalle seguenti: “sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto“.
        9. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        10. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma che costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
        11. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 10 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.
        12. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e dell’attività culturali e storico-artistico e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono denominate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall’Amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo n.  165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Conisiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, da emanare previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.
        13. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
        14. L’articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione cessano dalla carica con l’entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai componenti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

 

91.0.4

Rame

Respinto

        Sostituire l’articolo 91 con il seguente:

«Art. 91.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
e controllo preventivo della Corte dei conti)

        1. Il comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

        «593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, non può superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito. dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Per le amministrazioni dello Stato le deroghe sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le amministrazioni pubbliche, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti, che è tenuta ad esprimere un parere vincolante entro trenta giorni».

 

91.3

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 91.

        1. Fatti salvi i diritti acquisiti, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, nonché quella del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, non può superare il trattamento netto spettante ai membri del Parlamento. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai membri di commissioni e collegi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, e comunque a tutti i titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione in ogni caso conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

        2. Il comma 2, dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

        “Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino un’indennità annua lorda pari a 145 mila euro“.
        3. I commi 466 e 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati».

 

91.4

Di Lello Finuoli, Tecce, Albonetti

Ritirato

        Al comma 1, sopprimere le parole da: «se non per motivate esigenze» fino alla fine del comma.

 

91.5

Saia, Augello, Baldassarri

Respinto

        Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o prevalentemente partecipate» e, conseguentemente, dopo la parola: «partecipate» aggiungere le seguenti: «o che, non quotate in borsa né controllate da emittenti quotati, operino come organismi di diritto pubblico in base alla vigente legislazione in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

 

91.6

Saia, Augello, Baldassarri

Respinto

        Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o prevalentemente partecipate».

 

91.7

Ciccanti, Vegas

Respinto

        Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «2. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell’Istituto formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

        3. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l’Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l’integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in numero non superiore a dieci.
        4. Le Autorità indipendenti e gli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza sull’attività amministrativa di enti pubblici, amministrazioni o società a prevalente capitale pubblico trasmettono tempestivamente, di norma per via telematica, copia integrale dei propri atti conclusivi di controllo al presidente della Corte dei conti, per eventuale programmazione di attività di controllo con esito di referto al Parlamento e al Governo, in attuazione dell’articolo 100 della Costituzione, ai fini di coordinamento del sistema di finanza pubblica.
        5. Al fine di garantire l’effettiva indipendenza della Corte le somme occorrenti per il suo funzionamento gravano sui bilanci delle Camere in misura paritaria. Continuano a gravare su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze le somme relative alle spese obbligatorie e d’ordine, fermo restando l’attuale regime giuridico fino alla completa attuazione della norma di cui al periodo precedente la Corte rende annualmente il conto consuntivo del proprio bilancio al Parlamento che ha competenza esclusiva per il controllo sulla Corte stessa».

 

91.8 (v. testo 2)

Bianco

        Al comma 1, capoverso «593», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell’Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

        2. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l’Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l’integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in numero non superiore a dieci.
        3. Al terzo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: “, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di fmanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico“.
        4. Al fine di garantire l’effettiva indipendenza della Corte dei conti, fermo restando l’attuale regime giuridico-contabile per la quota-parte di risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese obbligatorie e d’ordine, la residua quota-parte è trasferita ai bilanci delle Camere, in misura paritaria, per la successiva assegnazione all’Istituto. La Corte rende annualmente il conto consuntivo del proprio bilancio al Parlamento, che ha competenza esclusiva per il controllo sull’Istituto».

 

91.8 (testo 2)

Bianco

Accolto

        Al comma 1, capoverso «593», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all’applicazione del presente articolo con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell’Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

        2. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l’Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l’integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in numero non superiore a dieci.
        3. Al terzo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: “, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di fmanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico“.».

 

91.10

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «2. II comma 466 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
        “466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all’amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 25 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non superiore all’indice dei prezzi al consumo stabiliti dall’ISTAT per la collettività nazionale.“.
        3. Il comma 725 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
        “725. Nelle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore al 70 per cento delle indennità percepite dal sindaco o dal presidente della provincia che rappresenti l’ente locale con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito ai restanti componenti del consiglio d’amministrazione non può essere superiore al cinquanta per cento dell’indennità spettante al sindaco o al presidente della provincia che rappresenti l’ente locale con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un’indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d’affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società“.
        4. Il comma 726 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso».

 

91.100

Saporito, Collino, Fluttero, Baldassarri

Respinto

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «2. Il comma 466 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
            “466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all’amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 25 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non superiore all’indice dei prezzi al consumo stabiliti dall’lSTAT per la collettività nazionale“».

 

91.101

Saporito, Collino, Fluttero, Baldassarri

Respinto

        Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «2. Il comma 725 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
        “725. Nelle società a totale partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all’amministratore unico non può essere superiore al settanta per cento delle indennità del rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d’amministrazione delle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, non può essere superiore, rispettivamente al settanta e al sessanta per cento dell’indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un’indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d’affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società“.
        3. Il comma 726 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso».

 

91.11 (v. testo 2)

Baldassarri, Vegas, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell’Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

        1-ter. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l’Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l’integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in un numero non superiore a dieci.
        1-quater. Al terzo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: “, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico“.
        1-quinquies. Al fine di garantire l’effettiva indipendenza della Corte dei conti, fermo restando l’attuale regime giuridico-contabile per la Quota-parte di risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese obbligatorie e d’ordine, la residua quota-parte è trasferita ai bilanci delle Camere, in misura paritaria, per la successiva assegnazione all’istituto. La Corte rende annualmente il conto consuntivo del proprio bilancio al Parlamento, che ha competenza esclusiva per il controllo sull’Istituto».

 

91.11 (testo 2)

Baldassarri, Vegas, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Accolto

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Per il coordinamento di tali nuove funzioni istituzionali con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 gennaio 1994, n. 20, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell’Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

        1-ter. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l’Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l’integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in un numero non superiore a dieci.
        1-quater. Al terzo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come risulta modificato dal comma 473 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: “, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico“.».

 

91.12 (v. testo 2)

Barbato

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «2. All’articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: “per gli anni 2007 e 2008“, sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2007“;

            b) le parole: “nell’anno 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2008“».

        Conseguentemente, alla tabella A, rubrica relativa al Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  15.000.

 

91.12 (testo 2)

Barbato

Accolto

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L’adeguamento di cui all’articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto nella misura del 90 per cento per l’anno 2008 e nella misura dell’80 per cento per l’anno 2009».

        Conseguentemente, alla tabella A, rubrica relativa al Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  20.600

            2009:    –  10.300

 

91.0.2

Montino, Pollastri, Lusi, Pallaro, Bettini, Turano

Respinto

        Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure di contenimento delle spese delle Camere di commercio e dell’Unioncamere e disposizioni in materia di assunzioni del personale)

        1. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, le Camere di commercio e l’Unioncamere assicurano un risparmio di spesa corrente pari a 30 milioni di euro per l’anno 2008, a 45 milioni per l’anno 2009 e a 60 milioni per l’anno 2010 rispetto alla spesa corrente sostenuta nell’anno 2005, determinata aI netto delle spese obbligatorie e degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente, e utilizzano le somme risparmiate per la realizzazione di investimenti coerenti con gli obiettivi definiti nel documento “Industria 2015“.

        2. Con un Accordo di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Unioncamere sono stabiliti gli obiettivi, nonché i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio delle disposizioni di cui al comma precedente.
        3. Le Camere di commercio e l’Unioncamere possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per l’attuazione di progetti fInalizzati alla realizzazione di azioni ed investimenti coerenti con gli obiettivi definiti nel documento “Industria 2015“ nei limiti di una spesa pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
        4. Alle Camere di commercio e l’Unioncamere, quali enti di autonomia funzionale, non si applicano il comma 505 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 57, 59 e 63 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le altre disposizioni di contenimento della spesa di cui alla presente legge né le disposizioni letteralmente riferite agli enti e alle amministrazioni pubbliche locali di cui al decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modifIcazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed alla legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

 

91.0.3

Eufemi

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis.

(Misure di contenimento delle spese delle Camere di commercio e dell’Unioncamere e disposizioni in materia di assunzioni del personale)

        1. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, le Camere di commercio e l’Unioncamere assicurano un risparmio di spesa corrente pari a 30 milioni di euro per l’anno 2008, a 45 milioni per l’anno 2009 e a 60 milioni per l’anno 2010 rispetto alla spesa corrente sostenuta nell’anno 2005, determinata al netto delle spese obbligatorie e degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente, e utilizzano le somme risparmiate per la realizzazione di investimenti coerenti con gli obiettivi definiti nel documento “Industria 2015“.

        2. Con un Accordo di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Unioncamere sono stabiliti gli obiettivi, nonché i criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio delle disposizioni di cui al comma precedente.
        3. Le Camere di commercio e l’Unioncamere possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per l’attuazione di progetti finalizzati alla realizzazione di azioni ed investimenti coerenti con gli obiettivi definiti nel documento “Industria 2015“ nei limiti di una spesa pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
        4. Alle Camere di commercio e l’Unioncamere non si applicano i commi 505 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 né i commi 57, 59 e 63 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le altre disposizioni di contenimento della spesa di cui alla presente legge».

 

91.0.5

Mazzarello

Respinto

        Dopo l’articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Inquadramento degli idonei alla qualifica funzionale giuridica superiore)

        1. Si dispone che il personale risultato idoneo ai corsi di riqualificazione per la progressione all’interno delle aree professionali tenute si dal Ministero dell’economia e finanze, venga inquadrato alla qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l’idoneità stessa».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

 

91.0.6

Curto

Respinto

        Dopo l’articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

        1. Il comma 5 dell’articolo 92 – Decreto legislativo n. 163 del 2006 e il comma 29, articolo 3, della legge n. 350 del 2003, sono soppressi».

 

 

Art. 92.

92.1

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 92.

        1. Al comma 6, dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole «di comprovata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione professionale».

        2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        3. L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«Art. 36.

(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)

        l. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al termine massimo di tre anni , per motivate e oggettive ragioni di realizzazione di attività progettuali o attività istituzionali temporanee.

        2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato che superino la durata complessiva di tre anni. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
        3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a dodici mesi non rinnovabile.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
         5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
        6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.
        7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del presente decreto. Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l’attuazione di progetti europei.
        8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità e gli enti del servizio sanitario nazionale in relazione al personale infermieristico possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma l, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione».

        Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

 

92.2

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Sopprimere il comma 1.

 

92.3

Salvi, Palermi, Ripamonti, Russo Spena, Tibaldi, Galardi, Grassi, Albonetti, Cossutta, Villone

Respinto

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo, dalle parole: “per esigenze“ a “competenza“ è sostituito dal seguente: “Per far fronte ad eccezionali e motivate esigenze implicanti tematiche di particolare complessità e specificità, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, ad esperti muniti di comprovata specializzazione universitaria e specifica esperienza professionale relativa alle summenzionate esigenze“».

 

92.4

Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per il personale non dirigenziale in servizio con contratti di lavoro flessibile non subordinato che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, e che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale.

        Per il personale assunto con contratti di lavoro flessibile in possesso dei requisiti previsti al paragrafo precedente, che non abbia espletato prove selettive e, che ne faccia istanza, si provvede allo stesso modo, previo espletamento di prove selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
        Le amministrazioni inseriscono il personale di cui al presente comma in apposita graduatoria e continuano ad avvalersi del personale stesso, in servizio alla data del 29 settembre 2007, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione».

 

92.5

Valditara

Respinto

        Al comma 3, capoverso «Art. 36», comma 1, dopo le parole: «Pubbliche Amministrazioni» inserire le seguenti: «ad eccezione delle Università e degli enti di ricerca».

        Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole da: « Le Università» fino a: «finanziamento ordinario delle università».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

92.6

Barbolini

Respinto

        Al comma 3, capoverso «Art. 36», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le amministrazioni che hanno rispettato il patto di stabilità e che hanno dato attuazione ai commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono stipulare, per esigenze straordinarie, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di due anni nel 2008 e di un anno nel 2009. Le stesse amministrazioni possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che consegua il requisito dei tre anni di servizio anche in conseguenza di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006 e prorogati entro il 31 dicembre 2006».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008: – 15.000;

            2009: – 15.000;
            2010: – 15.000.

 

92.8

Treu, Adragna

Respinto

        Al comma 3, capoverso: «Art. 36», comma 1, sostituire le parole: «per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi», con le seguenti: «per esigenze oggettive e di carattere temporaneo in relazione a professionalità di cui l’amministrazione sia sprovvista e comunque entro i limiti quantitativi eventualmente fissati dai contratti collettivi di cui al Titolo III del presente decreto legislativo».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma l, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

92.9

Cursi, Tomassini, Monacelli, Gramazio, Ghigo, Bianconi, Totaro, Lorusso

Dichiarato inammissibile

        Al comma 3, capoverso «Art. 36», sopprimere il comma 2.

 

92.10 (v. testo 2)

Palermi, Ripamonti, Russo Spena, Salvi, Tibaldi, Cossutta, Di Siena, Zuccherini, Bonadonna, Alfonzi, De Petris, Bulgarelli, Donati, Pellegatta, Pecoraro Scanio, Silvestri

        Al comma 3, alinea articolo 36, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 predispongono, per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani triennali per la stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale:
            a) in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007 presso le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, da almeno tre anni, anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali;

            b) in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2007, con le Amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2;
            c) che abbia prestato servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato presso le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, per almeno tre anni, anche non continuativi e con diverse tipologie contrattuali nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007.

        4-ter. Il personale di cui al comma 4-bis, lettere a), b) e c), può essere immesso in ruolo a tempo indeterminato, previa presentazione di apposita domanda, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Il personale di cui al comma 4-bis, lettere a), b) e c), che ha prestato servizio con qualsiasi tipologia contrattuale e non a tempo indeterminato mediante procedure diverse, viene immesso in ruolo, previa presentazione di apposita domanda, previo espletamento di prove selettive.

        4-quater. Le Pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, che procedono all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nell’espletamento delle relative prove selettive attribuiscono un punteggio aggiuntivo al personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di collaborazione coordinata a progetto, ovvero interinali, intercorsi con le medesime pubbliche amministrazioni nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007. Il punteggio aggiuntivo è attribuito tenendo conto della tipologia e della durata del lavoro prestato».

            b) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel corso del 2008 attuino i piani triennali di cui al comma 4 bis, dell’articolo 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

        4-ter. Per far fronte agli oneri di cui ai commi precedenti il Fondo, di cui al comma 417 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 750 milioni di euro in ragione annua nel triennio 2008-2010.
        4-quater. Al comma 418, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “entro il 30 aprile 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2008“.
        4-quinquies. Al comma 420 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera a) le parole: “venti per cento“ sono sostituite con: “ottanta per cento“, alla lettera b) sostituire le parole “cinque per cento“ con le altre: “quaranta per cento“.
        4-sexies. Al Fondo di cui al comma 417 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 affluisce il settanta per cento delle risorse di cui al fondo previsto dal comma 96, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        4-septies. Al Fondo di cui al comma 417 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 affluisce il diciassette per cento delle risorse derivanti dalla abrogazione degli articoli 7, comma 2-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

 

92.10 (testo 2)/1

Polledri, Stiffoni

Respinto

        All’emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso 4-quater, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» inserire le seguenti: «e previo esperimento delle procedure di mobilità».

 

92.10 (testo 2)/2

Polledri, Stiffoni

Respinto

        All’emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso 4-quater, dopo le parole: «per la progressiva stabilizzazione» inserire le seguenti: «nel limite complessivo del 20 per cento per ciascuna amministrazione».

 

92.10 (testo 2)/3

Polledri, Stiffoni

Respinto

        All’emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso 4-quater, dopo le parole: «dei prescritti requisiti» inserire le seguenti: «e con destinazione prioritaria al servizio sanitario nazionale a copertura dei posti vacanti».

 

92.10 (testo 2)/4

Tecce, Albonetti, Zuccherini, Grassi

Respinto

        All’emendamento 92.10 (testo 2), al comma 4-quater, lettera b), sopprimere le parole: «e continuativa».

 

92.10 (testo 2)/5

Polledri, Stiffoni

Respinto

        All’emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso 4-quater, lettera b), sostituire le parole: «3 anni» con le seguenti: «5 anni» e le parole: «nel quinquennio antecedente» con le seguenti: «nei 7 anni antecedenti».

 

92.10 (testo 2)/6

Polledri, Stiffoni

Respinto

        All’emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso 4-quinques, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

 

92.10 (testo 2)/7

Saporito, Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        All’emendamento 92.10 (testo 2), al comma 4-sexies, sostituire le parole: «20 miloni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

        Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente subemendamento si provvede mediante riduzione pro quota delle risorse di cui all’articolo 62.

 

92.10 (testo 2)/8

Polledri, Stiffoni

Respinto

        All’emendamento 92.10 (testo 2), al capoverso, comma 11, sostituire le parole: «3 anni» con le seguenti: «5 anni» e le parole: «nel quinquennio antecedente» con le seguenti: «nei 7 anni antecedenti».

 

92.10 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

        Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «35 per cento».

        All’articolo 93, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
        «4-bis. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, primo periodo, dopo le parole: «in possesso dei requisiti di cui al comma 519» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

        4-ter. A decorrere dall’anno 2008 le procedure di stabilizzazione di cui al comma 558 dell’articolo 1 della legge n.  296 del 2006 si applicano anche al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
        4-quater. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

            a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

        4-quinquies. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1 comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese dì marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 4-quater, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal comma 4-quater, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l’assimilazione ai soggetti di cui al comma 4-quater lettera b.

        4-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies il fondo di cui all’articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

        All’articolo 93, al comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un’ulteriore riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a1la data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione».
        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

92.11

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

Respinto

        Al comma 3, capoverso «Art. 36», il primo periodo del comma 7 è integrato con le seguenti parole: «e alle Regioni e Province autonome».

        Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: «delle Amministrazioni Pubbliche» è aggiunta la seguente: «statali».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

92.13

Collino, Fluttero

Respinto

        Al comma 3, capoverso «Art. 36», al comma 8, sostituire le parole: «non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità» con le seguenti: «in regola con il rispetto del patto di stabilità interno e quelli cui si sono applicati i disposti di cui all’articolo l, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

92.14

Ciccanti, Forte

Respinto

        Al comma 3, capoverso «Art. 36», al comma 8, dopo le parole: «dotazione organica non superiore» sostituire le parole: «quindici unità» con le seguenti: «trenta unità».

 

92.15

Cursi, Tomassini, Gramazio, Totaro

Dichiarato inammissibile

        Al comma 3, capoverso «Art. 36», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione del personale dipendente di aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affidatarie di servizi di assistenza sanitaria ospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, alla scadenza degli affidamenti in atto, anche in deroga alle norme di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono costituire, nel rispetto della normativa vigente, ai fini della scelta del socio privato, società miste a capitale pubblico e privato con imprese no profit a cui affidare i suddetti servizi e che garantiscano la prosecuzione dei predetti rapporti lavorativi a tempo indeterminato. In tale ipotesi gli atti della procedura competitiva per la scelta del socio privato e lo statuto della società mista prevedono, alla scadenza del quinquennio di affidamento, il rinnovo delle procedure di selezione del socio privato e l’esercizio da parte del socio pubblico del potere di riscatto di cui all’articolo 2437-sexies del codice civile. L’attuazione del presente comma non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, in quanto il personale in oggetto è già in servizio a carico delle ASL».

 

92.16

Rossi Fernando

Respinto

        Al comma 3, capoverso «Art. 36» dopo il punto 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. – Per le specifiche esigenze di stabilizzazione del personale degli Enti di Ricerca gli effetti del comma 520, legge 296/06 si estendono a tutti coloro in servizio alla data del 1º gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519, legge 296/06 maturati anche con Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa e con Assegno di Ricerca. Per le finalità di cui al comma 520, legge 296/06 il relativo fondo è elevato a 50 milioni di Euro per il 2008, 70 milioni per il 2009, 90 milioni per il 2010.

        10-ter. – Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del XX per cento, l’1% del quale è destinato alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dal comma 519, art. 1 della legge 296/07 così come modificato dall’art. 93, comma 1, della presente legge.
        Il Ministro dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative . Al fine di garantire l’omogeneità e la corretta applicazione su tutto il territorio nazionale dell’applicazione delle indicazioni fornite nella Direttiva n. 07 del 30/04/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica relativa applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007), in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione, gli Atenei che non hanno adeguato i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 519 della legge finanziaria 2007 in termini di requisiti e modalità di assunzione dovranno farlo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Università, nelle more dell’adeguamento dei propri regolamenti, provvederanno per il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 519 così come modificato dall’art. 93 comma 1 della presente legge, con contratto scaduto nell’anno 2007 e non prorogato, al richiamo in servizio sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.
        A copertura degli oneri derivanti, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C».

 

92.17

Turigliatto

Respinto

        Al comma 3, capoverso «Art. 36», dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. – Per le specifiche esigenze di stabilizzazione del personale degli Enti di ricerca gli effetti del comma 520, legge 296/06 si estendono a tutti coloro in servizio alla data del lº gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519, legge 296/06 maturati anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegno di ricerca. Per le finalità di cui al comma 520, legge 296/06 il relativo fondo è elevato a 50 milioni di Euro per il 2008, 70 milioni per il 2009, 90 milioni per il 2010.

        10-ter. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle Università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del XX per cento, l’1 per cento del quale è destinato alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dal comma 519, art. l della legge 269/07 così come modificato dall’art. 93 comma 1 della presente legge. Il Ministro dell’Università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle opportunità formative.
        Al fine di garantire l’omogeneità e la corretta applicazione su tutto il territorio nazionale dell’applicazione delle indicazioni fornite nella direttiva n. 07 del 30/04/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica relativa applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007), in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione, gli Atenei che non hanno adeguato i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 519 della legge finanziaria 2007 in termini di requisiti e modalità di assunzione dovranno farlo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Università, nelle more dell’adeguamento dei propri regolamenti, provvederanno per il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 519 così come modificato dall’articolo 93 comma 1 della presente legge, con contratto scaduto nell’anno 2007 e non prorogato, al richiamo in servizio sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

        Conseguentemente, all’onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A rubrica «Ministero dell’economia e delle finanze».

 

92.18

Ferrante, Ronchi, Mongiello, Piglionica, Scarpetti, Molinari

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Le amministrazioni e gli enti pubblici gestori delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga alle disposizioni recate dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile, ovvero di contratti a tempo determinato, per le finalità comunque connesse alla gestione delle aree stesse. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dei contributi ordinari disposti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatta salva la disposizione finanziaria recata al comma 8, è abrogato l’articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179».

 

92.19

Ria

Respinto

        Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. 1. All’articolo l, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
            f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma l, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore di tutte le amministrazioni provinciali è concesso un contributo per l’anno 2008 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l’anno 2008. Ai soli fini della presente lettera e della lettera), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all’articolo 3, comma l, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, delle province come sopra individuate sono equiparati ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

            2008: – 60.000.

 

92.21

Mantovano, Ciccanti, Forte

Respinto

        Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

        Conseguentemente ridurre del 10% tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

 

92.0.1

Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 92, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici)

        1. Le disposizioni di cui all’art. 92 non si applicano alle Amministrazioni che adottino i provvedimenti di cui al comma 519 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1 dell’art. 93 (Assunzioni di personale) della presente legge e limitatamente al personale non dirigenziale che sia in servizio o abbia prestato servizio nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 200l con contratti non a tempo indeterminato (Co.Co.Co., Co.Co.pro, interinali, a tempo determinato, LSD) da almeno tre anni, anche non continuativi e anche con tipologie: contrattuali differenti, o che consegua tale requisito in virtù di contratti o di proroghe stipulati anteriormente alla data del 29 Dicembre 2007, anche contratti di diritto privato purchè stipulati dalle Amministrazioni di cui al all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».
        Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

 

92.0.2

Rotondi

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 92, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

        1. Le disposizioni di cui all’art. 92 non si applicano alle Amministrazioni che adottino i provvedimenti di cui al comma 519 e seguenti. della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma l dell’art. 93 (Assunzioni di Personale) della presente legge e limitatamente al personale non dirigenziale che sia in servizio o abbia prestato servizio nelle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 200l con contratti non a tempo indeterminato (Co.Co.Co., Cc.Cc.Pra. Interinali a tempo determinato, LSU) da almeno l anno, anche non continuativi e anche con tipologie contrattuali differenti, o che consegua tale requisito in virtù di contratti o di proroghe stipulati anteriormente alla data del 1º gennaio 2007, anche contratti di diritto privato purché stipulati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

 

Art. 93.

93.2

Filippi, Barbolini

Respinto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3 ed a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno trenta mesi o che conseguano tale requisito successivamente all’entrata in vigore della presente legge, transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente».

 

93.3

Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All’articolo 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: “di cui al comma 558“ aggiungere le seguenti: “ed il personale trasferitosi presso altro ente per mobilità“».

 

93.4

Turigliatto

Respinto

        Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «4. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, nonché per esigenze connesse alla manutenzione e conservazione del patrimonio del Ministero della difesa, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziari a ed il Corpo forestale dello Stato, nonché il Ministero della difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, prioritariamente riservate ai soggetti di cui al comma 519, primo capoverso articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 93 comma 1 (emendato) dalla presente legge, e al personale non dirigenziale a tempo determinato con una anzianità di almeno 3 anni comunque maturata, anche se non in servizio all’atto di emanazione della presente legge, anche con contratti di diritto privato purché stipulati dall’Amministrazione entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro per l’anno 2000 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

        Conseguentemente, all’onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze.

 

93.5

Ciccanti, Forte

Respinto

        Il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alIa tulela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tulela del patrimonio agroforestale, le forse di polizia sono autorizzate, oltre a quanto previsto dall’articolo 1, commi 523 e 526, della legge 17 dicembre 2006, n. 296, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale delle qualifiche iniziali non superiore a 4.500 unità, di cui 1.650 unità per la Polizia di Stato, 1.650 per l’Arma dei carabinieri, 850 per il Corpo della guardia di finanza, 200 per il Corpo della polizia penitenziaria e 150 per il Corpo forestale dello Stato. A tal fine è isituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010».

 

93.6

Galli

Respinto

        Al comma 4, sopprimere le parole: «ed alla tutela del patrimonio agroforestale» e sostituire il periodo: «il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato» con il seguente: «ed il Corpo della polizia penitenziaria».

 

93.7

Zanone, Nieddu, Piglionica, Pisa, Formisano

Respinto

        Al comma 4, dopo le parole: «in deroga alla normativa vigente», inserire le seguenti: «prioritariamente riservate, sulla base dei ruoli ricoperti, al personale che ha prestato servizio nelle Forze armate o nell’Arma dei carabinieri per almeno 30 mesi nell’ultimo quinquennio,».

 

93.8

Galli

Respinto

        Al comma 4, sostituire le parole: «entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010» con le seguenti: «entro un limite di spesa pari a 70 milioni di euro per l’anno 2008, a 140 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l’anno 2008, a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010».

        Conseguentemente, nella tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

93.9

Mantovano

Respinto

        Al comma 4 sostituire le parole: «50 milioni» con le altre: «61 milioni», sostituire le parole: «120 milioni» con le altre: «147 milioni» e sostituire le parole: «140 milioni» con le altre: «171 milioni».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

93.10

Saporito, Ramponi, Baldassarri, Berselli, Saia

Respinto

        Al comma 4, dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2010.» aggiungere le seguenti: «Tali risorse sono specificatamente destinate al reclutamento del personale in proveniente dalle Forze armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.».

 

93.11

Polledri

Respinto

        Al comma 4, dopo il periodo: «Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto dell’entità della popolazione residente nelle singole Regioni della Repubblica ed attribuendo la priorità nell’assegnazione dei rinforzi ai presidi che risultino attualmente al di sotto della pianta organica e delle esigenze operative da assolvere».

 

93.12

Castelli

Respinto

        Al comma 4, dopo il periodo: «Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni» aggiungere le seguenti parole: «tenendo conto dell’entità della popolazione residente nelle singole Regioni della Repubblica ed attribuendo la priorità nell’assegnazione dei rinforzi alla costituzione di sezioni distaccate dei Commissariati.».

 

93.13/1

Tibaldi, Di Siena, Battaglia Giovanni, Zuccherini, Alfonzi, grassi, Tecce, Albonetti, Ripamonti, De Petris

Dichiarato inammissibile

        All’emendamento 93.13 premettere la seguente lettera:

            0a) al comma 2, aggiungere in fine:

        «5-quater. Fino al completamento del processo di stabilizzazione del personale non dirigenziale operante nelle Pubbliche amministrazioni con contratto non a tempo indeterminato, le amministrazioni sono autorizzate al rinnovo di tutte le tipologie di contratti e di rapporti di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

 

93.13/2

De Petris, Ripamonti, Palermi, Tibaldi, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cossutta, Donati, Silvestri, Pellegatta, Libè

Respinto

        All’emendamento 93.13 apportare le seguenti modifiche:

        Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

        «4-.bis-b) Le procedure di cui al comma 519 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovranno comunque assicurare, nell’ambito delle risorse ivi individuate, la stabilizzazione nel limite massimo di 750 volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        4-bis-c)Il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell’anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende anche le cessazioni verificatesi negli anni precedenti e non coperte.
        4-bis-d) Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità dell’accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale è produce effetti anche nella stabilizzazione di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come disciplinate nella medesima legge. Conseguentemente il parametro dell’avere effettuato non meno di 120 centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione, deve sussistere nel predetto quinquennio».

        Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

            2008: – 16.080.895;

            2009: – 25.842.480;
            2010: – 25.842.480.

 

93.13/3

Respinto

De Petris, Ronchi, Sodano, Ferrante, Bellini, Tibaldi, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri

        All’emendamento 93.13 alla lettera a), capoverso 4-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), anche ai fini della stabilizzazione del personale, è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05».

        Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.

 

93.13/4

Tecce, Albonetti

Dichiarato inammissibile

        All’emendamento 93.13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b- bis) dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
        17-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio in amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti, ai sensi dell’articolo 30, commi 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell’amministrazione ove prestano servizio alla data del 31.10.2007, secondo le modalità di cui all’ultimo periodo del comma 17 del presente articolo. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Il luglio 2003 e successive modificazioni Le disposizioni di cui al presente comma non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

 

93.13

Il Governo

Accolto

        Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        «4-bis. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l’assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4.

        4-ter. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2007 della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.»;

            b) al comma 13, dopo le parole: «beni architettonici, archeologici e storico-artistici» aggiungere le seguenti: «archivistici e librari»; nonché dopo le parole: «architetti, archeologi, storici dell’arte» aggiungere le seguenti: «archivisti e bibliotecari».

 

93.15

Rubinato

Respinto

        Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per assicurare il mantenimento delle capacità operative e per ridurre le forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata a decorrere dal 1º aprile 2008, l’assunzione di un contingente di 1.000 vigili del fuoco nell’ambito della graduatoria formatasi per la selezione prevista dai commi 519 e 526, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che, alla data del 1º gennaio 2008, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Per le medesime finalità il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell’anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è portato al 60 per cento e comprende anche le cessazioni verificatesi negli anni precedenti e non coperte. Il parametro dell’avere effettuato non meno di 120 centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili, deve sussistere nel quinquennio.».
        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

 

93.16

Libè

Respinto

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Ai fini esclusivamente giuridici il personale di cui all’articolo 14 commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all’entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 25 legge 15 dicembre 1990, n. 395, è inquadrato a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’articolo 25 della medesima legge».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –  3.000;

            2009:    –  3.000;
            2010:    –  3.000.

 

93.17

Turgliatto

Respinto

        Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati e trasformati a tempo indeterminato e anche in ruolo soprannumerario entro e non oltre il 31 dicembre 2008».

        Conseguentemente, all’onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze.

 

93.18

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Al comma 7, le parole da: «nel limite di un contingente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «entro percentuali non superiori al 20 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno precedente.».

 

93.19

Barbato

Respinto

        Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Il Ministero della difesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato, a decorrere dall’anno 2008, ad assumere personale dell’area “B“, posizione economica “B1“, a seguito di progressioni verticali di personale della medesima amministrazione appartenente all’area “A“».

        Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  1.836;

            2009:    –  1.836;
            2010:    –  1.836.

 

93.20

Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

        «11-bis. Il personale dirigenziale di prima e seconda fascia, appartenente, ai ruoli tecnici dell’area C, incaricato ai sensi dell’art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da quattro anni alla data del 31 dicembre 2006, è inquadrato a domanda nel ruolo dei dirigenti del Ministero di appartenenza a decorrere dal 1º gennaio 2008».

        Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell’allegata Tab. A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

93.21

Russo Spena, Salvi, Palermi, Cossutta, Capelli, Mele, Gagliardi, Pellegatta, Albonetti, Tecce

Ritirato

        Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14-bis. All’articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: “Per l’anno 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2008 e 2009“;

            b) dopo le parole: “in attività di ricerca“ sono aggiunte le seguenti: “, anche con assegno di ricerca o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519 nonché all’assunzione dei vincitori di concorso“.
            c) le parole: “e a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008.“ sono sostituite dalle seguenti: “, 50 milioni di euro per l’anno 2008 e 50 milioni di euro per l’anno 2009“.
            d) Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Entro il 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro parasubordinato per attività di ricerca di cui al presente comma sono convertiti, alla loro scadenza, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che verranno prorogati fino al completamento delle procedure di stabilizzazione“».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 20.000;

            2009: – 50.000.

 

93.22

Izzo, Giuliano, Di Bartolomeo, Barba, Ferrara

Respinto

        Sostituire la rubrica con la seguente: «Assunzioni di personale ed organizzazione».

        Il comma 16 è sostituito dal seguente:

        «Allo scopo di assicurare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni centrali e periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è differita al 1º gennaio 2010. Il Regolamento di cui al comma 427 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 assicura in ogni caso la permanenza della Direzione territoriale dell’economia e delle finanze e della Ragioneria territoriale dello stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti».

 

93.23

Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale risultato idoneo ai corsi di qualificazione per la progressione all’interno delle aree professionali tenutesi dal Ministero dell’economia e delle finanze venga inquadrato alla qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l’idoneità stessa».

 

93.24

Bulgarelli, Ripamonti, Palermi, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

        Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

        «16-bis Le vacanze organiche nei ruoli di Operatore di Vigilanza – Area Funzionale B – posizione economica B2 – di cui alla tabella A allegata al DPCM 14 Novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 Gennaio 2006, “Rideterminazione delle dotazioni organiche del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia“, possono essere coperte con la stabilizzazione del personale che alla data del 31 dicembre 2007 presta servizio, in qualità di lavoratori di Cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati, nei Centri di prima accoglienza e nelle Comunità per minori istituiti con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 art. 9 e 10, che svolgono attività di sorveglianza, di assistenza educativa e di animazione sia diurna che notturna, nel limite di 120 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 2.800.000,00 euro a decorrere dal 2008. Con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni. Terminate le procedure per la stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori delle cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati di cui al precedente articolo 1 cessano automaticamente le convenzioni in atto, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante».

        Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

            2008: – 2.800;

            2009: – 2.800;
            2010: – 2.800.

 

93.25

Poli

Dichiarato inammissibile

        Al comma 17, dopo le parole: «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» inserire le seguenti: «e quello proveniente dall’ex-IRI, comandato presso l’INPS».

 

93.26

Saia, Augello, Baldassarri

Respinto

        Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2008» con le seguenti: «sono prorogati fino al 31 dicembre 2008 i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A.».

 

93.28

Turigliatto

Respinto

        Al comma 17, aggiungere il seguente comma:

        «17-bis. Per l’anno 2008, il personale comandato presso l’INPS da cinque anni, dipendente ex IRI, ora Fintecna SpA, può essere inquadrato nei ruoli dell’amministrazione in cui presta servizio. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».

        Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 2.000;

            2009: – 2.000.

 

93.29

Turigliatto

Respinto

        Sostituire il comma 18 con il seguente:

        «18. All’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al punto 3 della lettera c), sostituire le parole: «può essere valutata la possibilità di trasformate» con le seguenti: «sono trasformate». Per le assunzioni effettuate in applicazione delle previsioni di cui alla presente lettera e a valere sul «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato del differenziale tra la spesa precedentemente sostenuta per i contratti non a tempo indeterminato e la spessa necessaria alla trasformazione degli stessi. Inoltre gli incrementi di spesa dovuti all’attuazione delle previsoni della presente lettera nonché, delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo (come modificato) non verranno computati ai fini delle previsioni di riduzione della spesa del personale richieste dalla normativa vigente per la concorrenza degli enti del servizio sanitario nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica».

        Conseguentemente all’onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica MEF.

 

93.31 (v. testo 2)

Alfonzi, Tibaldi, Morgando, Negri, Benvenuto, Ghigo, Zanoletti, Bobba, Scarabosio, Martinat, Turigliatto, Fluttero, Zuccherini, Davico, Di Siena

        Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all’interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all’immissione in servizio di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito alla svolgimento dei concorsi pubblici di Educatore Professionale – C1, a tempo determinato, da destinare all’area penitenziaria della Regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all’iimmissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell’amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo, nel concorso richiamato».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: –  1.000;

            2009: –  1.000;
            2010: –  1.000.

 

93.31 (testo 2)

Alfonzi, Tibaldi, Morgando, Negri, Benvenuto, Ghigo, Zanoletti, Bobba, Scarabosio, Martinat, Turigliatto, Fluttero, Zuccherini, Da Vico, Di Siena

Accolto

                Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all’interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all’immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito alla svolgimento dei concorsi pubblici di Educatore Professionale – C1, a tempo determinato, da destinare all’area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all’immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell’amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: –  500;

            2009: –  500;
            2010: –  500.

 

93.32 (v. testo 2)

Rubinato

        Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

        «21-bis. All’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: “Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:
            a) l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

            b) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
            c) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto“.

        21-ter. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:
            a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

            b) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto“».

        Conseguentemente, all’articolo 961. comma 11 Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

93.32 (testo 2) (v. testo 3)

Rubinato

        Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

        «21-bis. All’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: “Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:
            a) l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

            b) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
            c) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto“.

        21-ter. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:
            a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

            b) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

93.32 (testo 3)

Rubinato

Accolto

        Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

        «21-bis. All’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: “Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti ulteriori limiti:
            a) l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

            b) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
            c) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto“.

        21-ter. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 dovranno comunque assicurare il rispetto dei seguenti limiti:
            a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

            b) il rapporto medio dipendenti in servizio e popolazione residente non deve essere superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento“».

 

93.33

De Petris, Ronchi, Sodano, Ferrante, Bellini, Tibaldi, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri

Ritirato

        Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

        «21-bis. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico attualmente coperte da personale con rapporto di lavoro flessibile nonché per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05. Nelle more, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, l’Apat continua ad avvalersi del personale in servizio nell’anno 2007, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2007 dalla predetta Agenzia. Gli oneri di cui al presente comma continuano a far carico sul bilancio dell’Agenzia stessa a valere sulle risorse già a tal fine destinate».

        21-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo l, comma 519, della legge medesima selezionato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l’attuazione del Progetto operativo ambiente e del Progetto operativo difesa suolo, nell’ambito del Programma operativo nazionale di assistenza-tecnica e Azioni di sistema – PON ATAS per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.
        21-quater. La disposizione di cui al comma 17 si applica anche al personale in servizio presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, già dipendente dell’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, il cui comando sia stato attivato entro l’anno 2002».

        Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

            2008: – 2.000;

            2009: – 2.000;
            2010: – 2.000.

 

93.34

Tecce, Albonetti

Respinto

        Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni, a decorrere dal 2008, a favore dell’Istituto nazionale di statistica finalizzata all’assunzione di personale a tempo indeterminato.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 20.000;

            2009: – 20.000;
            2010: – 20.000.

 

93.35

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

        «21-bis. Le disposizioni contenute nel comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate a partire dal 1º gennaio 2009».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

93.36

Bordon

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

        «22. Per assicurare il mantenimento delle capacità operative e per ridurre le forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata a decorrere dal 1º aprile 2008, l’assunzione di un contingente di 1.000 vigili del fuoco nell’ambito della graduatoria formatasi per la selezione prevista dai commi 519 e 526, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che, alla data dello gennaio 2008, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

        23. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 21.441.192,50 per l’anno 2008 e a euro 34.456.640,00 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti dal capitolo 1802 del bilancio di previsione del Ministero dell’interno».

 

93.37

Nardini, Pignedoli, Bosone, De Petris, Marcora, Cusumano, Benvenuto, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti:

        «21-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, nei confronti del personale operaio del Corpo forestale dello Stato non si applica il divieto di cui all’articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        21-ter. Per le riassegnazioni conseguenti alle attività operative svolte dal Corpo forestale dello Stato per conto delle regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, nonché per la riassegnazione dei contributi di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in materia di protezione civile e di incendi boschivi, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede in deroga al limite dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

93.38

Pionati, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

        «21-bis. Al fine di rafforzare le attività finalizzate alla difesa del suolo e per gli interventi nella aree a rischio idrogeologico è assegnato alla regione Campania un contributo di 750 mila euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale autorizzati nei comuni di Quindici, Bracigliano, Sarno, Siano, San Felice a Cancello e Lauro con le Ordinanze del Ministero dell’interno dipartimento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998; n. 2789 del 15 giugno 1998; n. 2980 del 27/04/1999 e successive ordinanze integrative e modificative».

        All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla tabella C «Ministero dell’economia e delle finanze “Legge 320 del 1998, art. 19».

 

93.39

Tofani

Respinto

        Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. Le agenzie fiscali e le altre amministrazioni del comparto finanziario, compresa l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, sono autorizzate ad assumere anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di 1.000 unità, i vincitori e gli idonei dei concorsi pubblici già espletati, con riferimento alle graduatorie tuttora in vigore, procedendo, ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, allo scorrimento delle graduatorie valide fino al 31 dicembre 2008 al fine di dotare gli uffici preposti degli organici necessari al potenziamento delle attività antielusive ed antievasive».

        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della Tabella A.

            2008: – 40.000;

            2009: – 40.000;
            2010: – 40.000.

 

93.40

Saporito, Baldassarri

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. Il personale risultato idoneo ai corsi di riqualificazione per le professioni all’interno delle aree professionali tenutesi dal Ministero dell’economia e delle finanze, è inquadrato nella qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l’idoneità».

 

93.0.1

Tofani

Respinto

        Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Assunzioni delle Forze Armate)

        1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero ove necessario, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

            a) essendo già assunto con contratto a termine, alla data del 1º gennaio 2007 abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;

            b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell’anno 2007;
            c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data dello gennaio 2007.

        2. L’assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:

            a) Esercito: 350;

            b) Marina militare: 750;
            c) Aeronautica militare: 200;
            d) Arma dei carabinieri: 300».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

            2008: – 55.000;

            2009: – 55.000;
            2010: – 55.000.

 

93.0.2

Tofani, Viespoli, Saia, Paravia

Respinto

        Dopo l’artico 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

        1. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23.11.1998, n. 407 e successive modificazioni sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano diventati permanentemente inabili al 100 per cento».

 

93.0.6

Forte, Ciccanti

Respinto

        Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno)

        1. Il Ministro dell’interno, per la attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007, è autorizzato alla spesa di 19,100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e di 17,500 milioni di euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell’interno nell’ambito dell’unità previsionale di base “Immigrati, profughi e rifugiati“ e dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        2. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell’Amministrazione civile dell’interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
        3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

93.0.7

Forte, Ciccanti

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno)

        1. Qualora si renda necessario fronteggiare situazioni di carattere eccezionale, il Ministero dell’interno è autorizzato a disporre d’ufficio, anche in deroga alle procedure vigenti, le necessarie misure temporanee di carattere organizzativo. Conseguentemente sono adottati gli atti di gestione concernenti le risorse umane e strumentali.

        2. L’Amministrazione può collocare in posizione di disponibilità funzionari con qualifica di viceprefetto, viceprefetto aggiunto e dirigente di seconda fascia dell’Area 1, entro il 3 per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. I funzionari collocati in disponibilità possono permanere in tale posizione per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli è reso indisponibile un posto per ciascun funzionario collocato in disponibilità.
        3. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

 

93.0.8

Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Fondo per la stabilizzazione dei lavoratori pubblici)

        1. Al fine della copertura economica dei provvedimenti di cui all’art.  93 (assunzioni di personale) il “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici“ di cui all’art. 1 comma 417 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato per gli anni 2008-2009-210 di Euro 500.000.000.

        2. Al comma 418 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 le parole: “entro il 30 aprile 2007“ sono sostituite dalle parole: “entro e non oltre il 31 marzo 2008“.
        3. Alla lettera a) del comma 420 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296 le parole: “venti per cento“ sono sostituite con seguenti: “quaranta per cento“».

        Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

 

93.0.10

Bodini

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico sanitario
precario dell’Agenzia Italiana del Farmaco)

        1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all’Aifa dalla legge istitutiva, come integrate in materia di mantenimento del tetto di spesa farmaceutica dall’art. 1, comma 408, della legge 23.12.05 n. 266, nonché in materia di iniziative finalizzate all’avvio e attuazione del meccanismo di pay-back di cui all’art. 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il coordinamento delle iniziative finalizzate al perfezionamento e all’attuazione delle convenzioni in materia di farmacovigilanza di cui al comma 819 della stessa legge 296/2006 e alle funzioni connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione dei prezzi di cui all’articolo 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, l’Agenzia Italiana del farmaco è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento delle procedure selettive definite con decreto del Ministro della salute anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di cui sopra, a decorrere dall’anno 2008 il personale tecnico sanitario a tempo determinato, non rientrante nel processo di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006, in servizio presso la stessa Agenzia ai sensi dell’art. 36, comma 17 della legge n. 449/1997, nonché ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge 326/2003.

        2. A conclusione delle procedure selettive, il personale di cui al presente articolo è inquadrato nella dotazione organica dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, l’Agenzia Italiana del Farmaco continua ad avvalersi del personale di cui al presente articolo».

 

93.0.11

Bodini

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Stabilizzazione personale precario del Ministero della salute)

        1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, lo svolgimento dei compiti di profilassi internazionale, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure selettive definite con decreto del Ministro della salute anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dall’anno 2008 il personale con elevata professionalità di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, ed all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, in servizio a tempo determinato presso il medesimo ministero, nonché a decorrere dall’anno 2009 il personale a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, della legge 30 novembre 2005, n. 244, ed all’articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A conclusione delle procedure selettive, il personale di cui al presente articolo è inquadrato in soprannumero nella distinta sezione di ruolo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120. Fino al completo riassorbimento delle posizioni in soprannumero, è indisponibile il 50 per cento dei posti resisi vacanti, a decorrere dall’anno 2008, nella dotazione organica delle qualifiche di appartenenza dei dipendenti inquadrati in soprannumero. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, il ministero della salute continua ad avvalersi del personale di cui al presente articolo.

        2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 3,750 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e, quanto a 2,250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 566, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

 

Art. 94.

94.1

Saporito, Ramponi, Baldassarri, Berselli, Saia

Dichiarato inammissibile

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in posizione soprannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d’impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito, sono disciplinati con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inviato in soprannumero conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso le Forze armate. Il trattamento economico del personale transitato, comprensivo di tutte le componenti fondamentali, eventuali od accessorie, e dei miglioramenti economici derivanti dai provvedimenti di concertazione è erogato ed è a carico dell’amministrazione ricevente».

 

94.2

De Gregorio, Marini Giulio

Dichiarato inammissibile

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in posizione sopannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d’impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito, sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inviato in soprannumero conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso le Forze armate. Il trattamento economico del personale transitato, comprensivo di tutte le componenti fondamentali, eventuali ed accessorie, e dei miglioramenti economici derivanti dai provvedimenti di concertazione è erogato ed è a carico dall’amministrazione ricevente».

 

94.3

Villecco Calipari, Calvi, Barbolini, Bianco

Respinto

        Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti, a domanda, anche temporanei di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in apposito ruolo ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per l’espletamento di funzioni diverse da quelle di polizia, secondo le rispettive esigenze. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono definiti gli aspetti relativi al profilo professionale d’impiego, al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3-bis. I trasferimenti di cui al comma 3 non hanno riflesso per le nuove assunzioni in altri ruoli della stessa forza di polizia, né per gli avanzamenti in carriera del personale già in servizio».

 

94.4

Perrin

Respinto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. I trasferimenti di cui al comma 3 sono disposti previo assenso dell’interessato».

 

94.5

Capelli, Gagliardi, Tecce, Albonetti, Mele

Respinto

        Al comma 4, sostituire le parole da: «Nelle more» fino alla fine del comma con le seguenti: «previa definizione della disciplina contrattuale relativa ai profili di inquadramento, al trattamento giuridico ed economico, ai percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle esperienze maturate e dei titoli professionali eventualmente posseduti».

 

94.6

Tecce, Palermo, Vano, Nardini, Giannini, Albonetti, Zuccherini

Respinto

        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All’articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
            “g-bis) a valere dall’esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di cento milioni di euro per la stabilizzazione degli LSU e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturale UE attraverso la stipula di un’apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236“».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  100.000;

            2009:    –  100.000;
            2010:    –  100.000.

 

94.7

Palermo, Adduce, Boccia Antonio, Di Siena

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999 e collocato in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2007 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

94.0.1

D’Amico, Scalera

Ritirato

        Dopo l’articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Età pensionabile dei professori universitari ordinari)

        1. I professori universitari ordinari, compiuto il settantesimo ovvero, in caso di richiesta di proroga, il settantaduesimo anno di età, assumono a domanda la qualifica di professori ordinari fuori ruolo fino a tutto l’anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno di età.

        2. Con l’inizio dell’anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, i professori di cui al comma 1 vengono collocati a riposo.
        3. I professori di cui al comma 1 possono chiedere di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L’anticipato collocamento fuori ruolo può esser richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al momento del pensionamento ovvero, in caso di richiesta di proroga, fino al termine di questa.
        4. I professori nella posizione di cui al comma 1 conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. La loro partecipazione all’attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme vigenti. Le competenti autorità accademiche determinano i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione alloro impegno a tempo pieno o a tempo definito.
        5. Ai professori nella posizione di cui al comma 1 viene erogato un trattamento economico netto di importo pari a quello pensionistico. Le singole università divengono creditrici della gestione pensionistica dello Stato per le somme a tal fine corrisposte nel triennio di fuori ruolo.
        6. Nella determinazione del numero di professori ai fini dell’attribuzione dei posti di ruolo a materie d’insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo.
        7. Il Ministro dell’università e della ricerca emana con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuati ve del presente articolo.
        8. Sono abrogati l’articolo 19, primo comma, e l’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; l’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239; l’articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

 

94.0.1-bis

Il Relatore

Ritirato

        Dopo l’articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Misure urgenti per la organizzazione degli uffici e la movimentazione
del personale dell’Amministrazione civile dell’interno)

        1. Qualora si renda necessario fronteggiare situazioni di carattere eccezionale, il Ministero dell’interno è autorizzato a disporre d’ufficio, anche in deroga alle procedure vigenti, le necessarie misure temporanee concernenti l’organizzazione degli uffici e la movimentazione del personale dell’Amministrazione civile dell’interno. I provvedimenti sono adottati previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

        2. L’Amministrazione può collocare in posizione di disponibilità funzionari con qualifica di viceprefetto, viceprefetto aggiunto e dirigente di seconda fascia dell’Area 1, entro il 3 per cento della dotazione organica complessiva e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. I funzionari collocati in disponibilità possono permanere in tale posizione per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli è reso indisponibile un posto per ciascun funzionario collocato in disponibilità».

 

94.0.3

Mantovano

Respinto

        Dopo l’articolo 94, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.

(Esenzioni per le addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche)

        1. Nell’ambito della specificità delle funzioni e attività svolte, il personale delle Forze di polizia è esonerato, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dall’applicazione delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche:

            a) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal comma 142 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            b) di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF, a norma dell’articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, e dal comma 70 dell’articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

94.0.4

Turigliatto

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Assunzione soggetti collocati in attività socialmente utili)

        1. Al comma 100 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, aggiungere il seguente:

        “Tali disposizioni non si applicano altresì agli Enti locali che potranno effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.“».

        Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2008-2010 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

 

94.0.5

Banti

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 94, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni inerenti la carriera prefettizia)

        1. Dopo il primo comma dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139 inerente “Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia“, è inserito il seguente:

        “1-bis. I funzionari in servizio al Ministero dell’interno appartenenti alla ex carriera di ragioneria dell’Amministrazione civile, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica di consigliere, possono chiedere di essere inquadrati nella carriera prefettizia, secondo i criteri di cui al comma 12 ed in misura non superiore al trentesimo dei posti disponibili, venendo collocati dopo l’ultimo di pari anzianità. Contemporaneamente si procede alla soppressione dei posti in organico nel ruolo di provenienza.“».

 

94.0.6

Barbato

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

        1. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, concernenti i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori e siano collocati d’ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare, si interpretano nel senso di ricomprendere tra gli “Enti“ anche gli Enti pubblici locali».

 

Art. 95.

95.1

De Gregorio, Marini Giulio

Respinto

        Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        1) all’inizio, prima delle parole: «In aggiunta» è inserito il seguente capoverso:

        «Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto d’impiego e della tutela pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e del relativo personale, in funzione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni loro attribuiti da apposite disposizioni di legge, per la tutela delle istituzioni democratiche e la difesa dell’ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna, nonché alla luce dei particolari requisiti di efficienza operativa richiesti e del logorio imposto dalle forme e dai contesti di impiego».
        2) le parole da: «svolte per la tutela» fino a: «difesa nazionale,» sono sostituite con le seguenti: «, di cui al precedente capoverso,».
        3) In fondo, dopo le parole: «dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995» è aggiunto il seguente capoverso:
        «Fermo restando che tutti gli interventi normativi riguardanti le Forze di Polizia e le Forze Armate e il relativo personale dovranno tenere conto del riconoscimento, di cui al primo capoverso, in sede di definizione delle ulteriori somme da destinare ai rinnovi contrattuali del comparto sicurezza e difesa dovrà essere volta per volta stanziata, accanto ai fondi per i rinnovi determinati secondo gli accordi e i parametri vigenti una separata e aggiuntiva aliquota di risorse destinate alla valorizzazione della specificità da concertare con gli organi rappresentativi del personale e da impiegare con le medesime procedure negoziali».

 

95.2

Coronella

Respinto

        Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: «200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia» sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni di euro da destinare al personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia»;

            b) al primo periodo, dopo le parole: « per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento all’attività di tutela economica ’ finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, 200 milioni di euro da destinare anche con riferimento all’attività di tutela economico- finanziaria,».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

95.3

Ciccanti, Forte

Respinto

        AI comma 4, sostituire le parole: «sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 200 milioni di euro» con le seguenti: «sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 400 milioni di euro».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 200.000;

            2009: – 200.000;
            2010: – 200.000.

 

95.4

Mantovano, Ciccanti, Forte

Respinto

        Al comma 4 sostituire le parole: «200 milioni» con le parole: «400 milioni».

        Conseguentemente ridurre del 20% tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

 

95.5

Saporito, Ramponi, Baldassarri, Berselli, Saia

Respinto

        Al comma 4, dopo le parole: «e della difesa nazionale» sostituire il periodo: «da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l’attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.» con il seguente: «da disciplinare mediante l’attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995».

 

95.6

Coronella, Baldassarri, Saia, Augello

Respinto

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Le somme di cui all’articolo 3, comma 155 , ultimo periodo della legge 24 dicembre 2003, numero 350, sono incrementate di 250 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008 per essere destinati ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate».

        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della Tabella A.

 

95.7

Matteoli, Augello

Respinto

        Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, dieci milioni di euro, preordinati alla istituzione, in sede contrattuale, di figure aventi anche natura pubblicistica, che assicurino la mobilità e la produttività del personale, ed il riconoscimento all’attività operativa effettivamente resa».

        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della Tabella A.

 

95.8

Pionati

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. I dipendenti degli Enti locali comandati da almeno due anni presso l’Ufficio del Giudice di Pace delle rispettive località sono inseriti nei ruoli organici del Ministero della giustizia con pari categoria giuridica e/o economica e per l’esercizio delle funzioni per le quali sono stati comandati. Sono confermate e stabilizzate le spese già sostenute dal Ministero della giustizia per i comandati anzidetti all’atto dell’entrata in vigore della presente norma».

 

95.9

Russo Spena, Salvi, Cossutta, Palermi, Zuccherini, Ripamonti, Tibaldi, Di Siena, Alfonzi, Tecce

Respinto

        Al comma 11 sostituire le parole: «240 milioni di euro per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009» con le seguenti: «2429 milioni per l’anno 2008 e in 3981 milioni a decorrere dall’anno 2009».

        Conseguentemente, ridurre gli importi della Tabella C fino a concorrenza degli oneri.

 

95.10

Coronella

Respinto

        Al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

        al primo periodo, le parole, «con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 e 116 milioni di euro per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «con specifica destinazione, rispettivamente, di 404 e 1005 milioni di euro per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente In maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

95.11

Perrin

Respinto

        Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «15. Al comma 8-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, le parole: “per l’anno 2007“ sono sostituite dalle parole: “a decorrere dal 2007“»

        Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 10.000;

            2009: – 10.000;
            2010: – 10.000.

 

95.0.1

Il Relatore

Ritirato

        Dopo l’articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Attuazione dell’articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e misure per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza)

        1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B è soppressa. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e confluiscono in un apposito ruolo ad esaurimento. Agli stessi è garantito l’impiego sino alla cessazione del servizio, per le funzioni previste dall’articolo l, comma 433, della predetta legge n. 296.

        2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l’anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42, comma 3-bis. della legge 1º aprile 1981, n. 121.
        3. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d’ufficio del personale di cui al comma 1, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella “A“ del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è incrementato fino a nove unità.
        4. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
        “1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall’articolo 7, comma 1, nonché per l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore. è definito con decreto del Ministro dell’interno su proposta della Commissione di cui all’articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno.“;
            b) all’articolo 1, comma 2, le parole: “dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B“ sono soppresse; all’articolo 2, il comma 8 è soppresso;

            c) all’articolo 11, comma 2, le parole: “e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B,“ sono sostituite dalle seguenti: “e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza“;
            d) all’articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: “dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e“;
            e) all’articolo 58, comma 3, sopprimere le parole: “e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B“;
            f) all’articolo 59, comma 1, le parole: “e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.“ sono sostituite dalle seguenti: “e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.“;
            g) all’articolo 62, comma 3, le parole: “da un comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B“ sono sostituite dalle seguenti: “da un comitato composto da almeno tre Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza“;
            h) all’articolo 64, comma 2, sopprimere le parole: “di livello B“».

 

95.0.2

Il Relatore

Ritirato

        Dopo l’articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato)

        1. La disposizione di cui all’art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica, altresì, per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato. Il Ministero dell’interno assicura l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All’onere derivante dall’attuazione del comma l, ammontante a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

95.0.3

Barbato

Respinto

Dopo l’articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti)

        1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l’utilizzo dei profitti derivanti dall’esercizio dell’attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l’utilizzo di fendi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.

        2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:

            a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell’addebito e dell’accredito di tutte le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;

            b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all’utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell’azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;
            c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;
            d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l’uso discriminatorio di dati dei clienti».

 

95.0.5

Turigliatto

Respinto

        Dopo l’articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Stabilizzazione dei precari delle ditte appaltatrici delle P.A.)

        1. A decorrere dall’anno 2008, le Amministrazioni di cui all’articolo 1„ comma 2, del decreto-legislativo n. 165 del 2001, possono procedere altresì alla reinternalizzazione di servizi pubblici già esternalizzati. Le Amministrazioni, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, individueranno i servizi da reinternalizzare per la gestione diretta del servizio e le modalità di avvio di specifiche procedure per il riassorbimento del personale in servizio nelle società precedentemente appaltatrici così come previsto dall’art. 93, comma 1, modificativo del comma 519, art. 1, legge finanziaria 2007.

        2. Le Amministrazioni applicano, nei confronti del personale impegnato nelle ditte appaltatrici riveniente da processi di reinternalizzazione di servizi appaltati dalle Amministrazioni suddette o licenziato a seguito di mancato rinnovo degli appalti stessi, le previsioni di cui al comma 519, primo capoverso art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 93, comma 1 (emendato) dalla presente legge».

        Conseguentemente: all’onere si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica del MEF.

 

95.0.7

Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo l’articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

        1. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro per l’anno 2008, di 300 milioni di euro per l’anno 2009 e di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 250.000;

            2009: – 300.000;
            2010: – 350.000.

 

95.0.8

Baldassarri, Augello, Saia

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

        1. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 113 della legge 388/2000, concernente la compartecipazione degli enti locali a tributi erariali con finalità ambientali, entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, al Comune di Falconara sono trasferiti a titolo di anticipo 50 milioni di euro per l’anno 2008».
        Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede alla Tabella A ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

95.0.9

Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo l’articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

        1. All’articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335, relativo all’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, è aggiunto il seguente comma:

        “7-bis. Le disposizioni relative alla decorrenza giuridica indicate al precedente comma si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1º settembre 1995“».

        Conseguentemente ridurre In proporzione tutte le rubriche dell’Allegata tab. A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

95.0.10

Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, la liquidazione di fine rapporto del personale delle forze di polizia e delle forze armate di cui al decreto legislativo 195/1995 è commisurato su tutte le voci retributive del rapporto, compresa l’indennità pensionabile e l’indennità operativa».
        Conseguentemente ridurre del 2% tutte le rubriche di parte corrente dell’allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

95.0.11

Baldassarri, Augello, Saia

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 95, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Interventi vari)

        1. All’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il comma 6-bis è soppresso».

 

 

Art. 96.

96.1000

Il Governo

Accolto

        Sopprimere il comma 8.

        Conseguentemente è eliminato l’allegato 2.

 

96.Tab.A.1

Del Roio, Martone, Tecce, Albonetti

Ritirato

        Alla Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  293.000;

            2009:    –  286.000;
            2010:    –  286.000.

        Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, alla voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.1 - Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 1.2.2 - Interventi – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

            2008:    + 293.000;

            2009:    + 286.000;
            2010:    +  286.000.

 

96.Tab.A.2

Iovene, Ferrante

Respinto

        Alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, al capitolo 2185, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  100.000;

            2009:    +  146.134;
            2010:    +  146.134.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  100.000;

            2009:    –  146.134;
            2010:    –  146.134.

 

96.Tab.A.3

Il Governo

Accolto

        Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

        Ministero dell’economia e delle finanze:
            2008:    –  97.000;

            2009:    –  15.600;
            2010:    –  33.600;

        Ministero dei beni e delle attività culturali:
            2008:    +  12.000;

            2009:    +  12.000;
            2010:    +  30.000;

        Ministero dell’università e della ricerca:
            2008:    +  3.000;

            2009:    +  3.600;
            2010:    +  3.600.

        Alla Tabella C:

        Ministero dell’economia e delle finanze – Fondi da ripartire - Fondi di riserva e speciali - Legge n. 468 del 1978 - art. 9-ter:
            2008:    +  82.000.

 

96.Tab.A.4

Randazzo, Montino, Iovene

Respinto

        Alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        Legge n. 67 del 1987 – Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina imprese editrici:
            2008:    +    80.000;

            2009:    +  120.000;
            2010:    +  120.000;

        e, conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –    80.000;

            2009:    –  120.000;
            2010:    –  120.000.

 

96.Tab.A.5

Di Bartolomeo, Grillo

Respinto

        Alla Tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze – Legge n. 67 del 1987 – Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina imprese editrici, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +    80.000;

            2009:    +  120.000;
            2010:    +  120.000;

        e, conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –    80.000;

            2009:    –  120.000;
            2010:    –  120.000.

 

96.Tab.A.6

Stefani, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Alla Tabella C, alla voce Comunicazioni, sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze – Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (11.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2183; 11.2.8 Oneri comuni di conto capitale – cap. 7442), apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +    80.000;

            2009:    +  120.000;
            2010:    +  120.000.

        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –    80.000;

            2009:    –  120.000;
            2010:    –  120.000.

 

96.Tab.A.8

Il Governo

Accolto

        Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

        Ministero dell’economia e delle finanze:
            2008:    +  54.100;

            2009:    +  36.500;
            2010:    +  31.700;

        Ministero degli affari esteri:
            2008:    +  340;

            2009:    +  340;

        Ministero dei trasporti:
            2008:    +  3.000.

 

96.Tab.A.9

Tecce, Albonetti

Ritirato

        Al comma 2, alla Tabella C, voce Missione servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980), articolo 36, Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (24.1.2 - Interventi – cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  32.000;

            2009:    +  32.000;
            2010:    +  32.000;

        e conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –  32.000;

            2009:    –  32.000;
            2010:    –  32.000.

 

96.Tab.A.10

Nieddu

Respinto

        Alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  25.000;

            2009:    –  25.000;
            2010:    –  25.000.

        Conseguentemente, alla medesima Tabella A, alla voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    +  25.000;

            2009:    +  25.000;
            2010:    +  25.000.

 

96.Tab.A.12 (v. testo 2)

Bobba, Treu, Adragna, Ranieri

        Alla Tabella C, voce Ministero dell’economia e delle finanze – Art. 1, comma 1163 della legge 23 dicembre 2006, n. 296: Finanziamento dell’attività di formazione professionale (2.2.6 - Investimenti – cap. 7682), apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  23.000;

            2009:    +  23.000;
            2010:    +  23.000.

        Conseguentemente, al comma 1, Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –  23.000;

            2009:    –  23.000;
            2010:    –  23.000.

 

96.Tab.A.12 (testo 2)

Bobba, Treu, Adragna, Ranieri, Morgando

Accolto

        Alla Tabella C, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Art. 1, comma 1163 della legge 23 dicembre 2006, n. 296: Finanziamento dell’attività di formazione professionale (2.2.6 - Investimenti – cap. 7682), apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  5.000;

            2009:    +  5.000;
            2010:    +  5.000. 

        Conseguentemente, al comma 1, Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  5.000;

            2009:    –  5.000;
            2010:    –  5.000. 

 

96.Tab.A.13

Eufemi, Buttiglione

Respinto

        Al comma 1, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

        Ministero per i beni e le attività culturali:
            2008:    +  2.500;

            2009:    +  2.500;
            2010:    +  2.500;

        Ministero degli affari esteri:
            2008:    +  2.500;

            2009:    +  2.500;
            2010:    +  2.500;

        Ministero dell’economia e delle finanze:
            2008:    –  5.000;

            2009:    –  5.000;
            2010:    –  5.000.

 

96.Tab.A.14

Pollastri, Micheloni, Mele, Bobba, Randazzo, Turano, Pallaro, Rubinato

Accolto

        Al comma 2, alla Tabella C ivi richiamata, voce Ministero del commercio internazionale – Legge n. 549 del 1995, Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.2.2 - cap. 2500), apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  4.000;

            2009:    +  4.000;
            2010:    +  4.000.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

 

96.Tab.A.15

Il Relatore

Accolto

        Alla Tabella C, voce Ministero dell’università e della ricerca – Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell’attività sportiva universitaria (1.1.2 - Interventi - cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  3.500;

            2009:    +  3.500;
            2010:    +  3.500.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –  3.500;

            2009:    –  3.500;
            2010:    –  3.500.

 

96.Tab.A.17

Eufemi, Buttiglione

Respinto

        Al comma 1, Tabella A, modificare l’importo come segue:

        Ministero dell’Economia e delle Finanze:
            2008:    –  1.000;

            2009:    – 1.000;
            2010:    –  1.000.

        Conseguentemente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
            2008:    +  1.000;

            2009:    +  1.000;
            2010:    +  1.000.

 

96.Tab.A.18

Franco Vittoria, Fontana, Carloni, Soliani, Giambrone, Pellegatta

Respinto

        Alla Tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – 1.1.2 – Interventi – Cap. 3670, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +     628;

            2009:    +  3.000;
            2010:    +  3.500.

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –     628;

            2009:    –  3.000;
            2010:    –  3.500.

 

96.Tab.A.19

Pegorer

Accolto

        Alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2.3.6. – Investimenti – cap. 7513/P), apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  500;

            2009:    +  500;
            2010:    +  500.

        Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  500;

            2009:    –  500;
            2010:    –  500.

 

96.Tab.A.20

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  500;

            2009:    –  500.

        Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la seguente voce:

        Ministero delle infrastrutture:
            2008:    +  500;

            2009:    +  500.

 

96.Tab.A.21

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

            2008:    –  300.
        Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la seguente voce:
        Ministero delle infrastrutture:
            2008:    +  300.

 

96.Tab.A.22

Colombo Furio

Accolto

        Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  250;

            2009:    +  250;
            2010:    +  250.

        Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –  250;

            2009:    –  250;
            2010:    –  250.

 

96.Tab.A.23

Cusumano, De Petris, Nardini, Bosone, Pignedoli, Marcora, Benvenuto, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Respinto

        Alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – decreto legislativo n. 102 del 2004: Fondo di solidarietà nazionale, interventi assicurativi, apportare le seguenti variazioni:

            2009:    +  200.000;

            2010:    +  200.000.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2009:    –  200.000;

            2010:    –  200.000.

 

96.Tab.A.24

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

            2008:    –  200.

        Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la seguente voce:

        Ministero delle infrastrutture:
            2009:    +  200.

 

96.Tab.A.25

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

            2008:    –  100.

        Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la seguente voce:

        Ministero delle infrastrutture:
            2010:    +  100.

 

96.Tab.A.26

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Tonini, Negri, Rubinato

Respinto

        Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  300.000;

            2009:    –  300.000;
            2010:    –  300.000.

        Conseguentemente, alla medesima voce della Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  300.000;
            2009:    +  300.000;
            2010:    +  300.000.

 

96.Tab.A.27

Azzollini, Ferrara, Taddei, Bonfrisco, Stracquadanio, Vegas

Accolto

        Alla Tabella D, inserire la voce: Ministero delle infrastrutture, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (comma 20, articolo 11-quaterdecies) (U:P:B: 1.5.6 - investimenti):

            2008:    +  2.000.

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  2.000.

 

96.Tab.A.28

Adduce, Taddei

Accolto

        Alla Tabella A, voce Ministero dell’università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  250;

            2009:    +  400;
            2010:    +  400.

        Conseguentemente, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  250;
            2009:    –  400;
            2010:    –  400.

 

96.Tab.B.1

Palermi, Ripamonti, Russo Spena, Salvi, Pellegatta, Cossutta, Mele, Gagliardi, Capelli, Tecce, Albonetti, De Petris, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri

Respinto

        Alla Tabella D, inserire la voce: Ministero dell’interno, legge n. 448 del 1998, Articolo 27 – fornitura gratuita dei libri di testo (U.P.B. 2.3.6 – altri interventi locali):

            2008:    +  60.000;

            2009:    +  60.000;
            2010:    +  60.000.

        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  60.000;

            2009:    –  60.000;
            2010:    –  60.000.

 

96.Tab.B.2

Garraffa, Finocchiaro

Respinto

        Alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

        Conseguentemente, nella medesima Tabella B, inserire la rubrica: Ministero delle infrastrutture e trasporti, con i seguenti importi:

            2008:    +  10.000;
            2009:    +  10.000;
            2010:    +  10.000.

 

96.Tab.B.3

Mongiello

Respinto

        Alla Tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

        Conseguentemente, nella medesima Tabella B, alla voce Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  10.000;

            2009:    +  10.000;
            2010:    +  10.000.

 

96.Tab.B.4

Gasbarri

Respinto

        Alla Tabella B, dopo la voce Ministero degli affari esteri, aggiungere la voce: Ministero dell’interno, con i seguenti importi:

            2008:    +  10.000;

            2009:    +  10.000;
            2010:    +  10.000.

        Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

 

96.Tab.B.5

Adduce, Boccia Antonio, Di Siena, Palermo

Accolto

        Alla Tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

        Conseguentemente, nella medesima Tabella B, alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  10.000;

            2009:    +  10.000;
            2010:    +  10.000.

 

96.Tab.B.6 (v. testo 2)

Barbato

        Alla Tabella C allegata, alla voce Ministero dell’università e della ricerca – Istruzione universitaria, legge n. 394 del 1977, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  7.200;

            2009:    +  7.100;
            2010:    +  7.100.

        Conseguentemente alla Tabella B allegata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  7.200;

            2009:    –  7.100;
            2010:    –  7.100.

 

96.Tab.B.6 (testo 2)

Barbato

Dichiarato inammissibile

        Alla Tabella C allegata, alla voce Ministero dell’università e della ricerca – Istruzione universitaria, legge n. 394 del 1977, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +  7.200;

            2009:    +  7.100;
            2010:    +  7.100.

        Conseguentemente alla Tabella A allegata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  7.200;

            2009:    –  7.100;
            2010:    –  7.100.

 

96.Tab.C.1

Ciccanti

Respinto

        Al comma 2, Tabella C, alla voce, Ministero dell’economia e delle finanze – legge 353/2000 incrementare dell’80 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

        Conseguentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata Tabella C.

 

96.Tab.C.2

Cutrufo, Rotondi

Dichiarato inammissibile

        Alla Tabella C: Sostegno all’editoria Ministero dell’economia e delle finanze – Legge 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    +    67.000;

            2009:    +  113.000;
            2010:    +  118.000.

 

96.Tab.F.1/1

Palermi, Russo Spena, Salvi, Pisa, Brisca Menapace, Bulgarelli, Giannini, Martone, Silvestri, Battaglia Giovanni, Ripamonti

Respinto

        All’emendamento 96.TAB.F.1, aggiungere la seguente voce: «nella Missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «incentivazione per lo sviluppo industriale» del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

        Legge finanziaria 296/2006,

        Art. 1, comma 885, punto B – 2.1.6 – Investimenti (cap.  7421/p)

            2008: – 560.000

            2009: – 40.000
            2010: + 40.000
            2011 e succ. + 480.000.

        Art. 1, comma 885, punto C – 2.1.6 – Investimenti (cap.  7421/p)
            2008: –     –

            2009: + 420.000
            2010: + 30.000
            2011 e succ. + 390.000.

        Conseguentemente, nella Missione «sviluppo e riequilibrio territoriale», programma «politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate» del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        Legge n.  296/2002, (legge finanziaria 2003)

        Art. 61, comma 1, FAS – 5.2.6 – Investimenti (cap.  8348)

            2008: + 560.000

            2009: + 380.000
            2010: – 70.000
            2011 e succ. – 870.000.

 

96.Tab.F.1/2

Russo Spena, Salvi, Palermi, Bulgarelli, Pisa, Brisca Menapace, Martone, Silvestri, Battaglia Giovanni, Giannini, Ripamonti

Dichiarato inammissibile

        All’emendamento 96.TAB.F.1, aggiungere la seguente voce: «nella Missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «incentivazione per lo sviluppo industriale» del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

        Legge finanziaria 296/2006,

        Art. 1, comma 885, punto B – 2.1.6 – Investimenti (cap.  7421/p)

            2008: – 560.000

            2009: + 40.000
            2010: + 40.000
            2011 e succ. + 480.000.

        Art. 1, comma 885, punto c – 2.1.6 – Investimenti (cap.  7421/p)
            2008: –     –

            2009: – 420.000
            2010: + 30.000
            2011 e succ. + 390.000.

 

96.Tab.F.1

Il Governo

Accolto

        Nella Tabella F, missione «sviluppo e riequilibrio territoriale», programma «politiche per l’infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate» – legge finanziaria 289/2002, art. 61, comma 1 – 5.3.6 – investimenti (cap. 8425) del Ministero per lo sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

            2008:                         –  1.000.000;

            2009:                         +     600.000;
            2010:                         –  2.667.360;
            2011 e successivi:    +  3.067.360.

 

 

Art. 97.

97.0.1

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Dopo l’articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti)

        1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l’utilizzo dei profitti derivanti dall’esercizio dell’attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l’utilizzo di fondi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.

        2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:

            a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell’addebito e dell’accredito di tutte le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della, titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;

            b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi alf’utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell’azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;
        c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;
        d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l’uso discriminatorio di dati dei clienti».

 

97.0.2

Eufemi

Respinto

        Dopo l’articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti)

        1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l’utilizzo dei profitti derivanti dall’esercizio dell’attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l’utilizzo di fondi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.

        2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:

            a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell’addebito e dell’accredito di tutte le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;

            b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all’utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell’azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;
            c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;
            d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l’uso discriminatorio di dati dei clienti».

 

97.0.3

Eufemi

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 97, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

        1. Il comma 3-bis dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:

        “3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di Telecomunicazioni in tecnologia GSM/R, GSM, UMTS dedicate esclusivamente alla sicurezza, al controllo ed alla viabilità del traffico ferroviario ed autostradale, nonchè al fine di contenere i costi di realizzazione delle reti stesse, all’installazione sul sedime ferroviario, autostradale, ovvero in aree immediatamente limitrofe dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione“.

        2. Le disposizioni del comma 3-bis dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259/03 come sostituito dal comma precedente, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa».