Legislatura 15ª - Relazione N. 1817-A (ALLEGATO 3-II PARTE I)

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XV LEGISLATURA ———–

    

Nn. 1817 e 1818-A
 


ALLEGATO 3-II

PARTE I

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (n. 1817)

———–

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (n. 1818)

——-—-

ALLEGATO 3-II

———–

PARTE I
Dall’articolo 1 all’articolo 10

EMENDAMENTI

al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5ª Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l’esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell’ultima parte del presente Allegato 3-II)

 
 


INDICE

Disegno di legge n. 1817
        –  articolo   1    Pag.    5
        –  articolo   2    »    8
        –  articolo   3    »    111
        –  articolo   4    »    171
        –  articolo   5    »    188
        –  articolo   6    »    245
        –  articolo   7    »    254
        –  articolo   8    »    292
        –  articolo   9    »    316
        –  articolo   10    »    318
 
 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (n. 1817)

Art. 1.

1.1

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «34.000 milioni» con le seguenti: «25.000 milioni».

        Conseguentemente, sopprimere l’articolo 18.

 

1.2

Del Pennino

Respinto

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le entrate tributarie dello Stato per il 2008 restano determinate, secondo quanto previsto dall’allegato 8 del presente disegno di legge, in 425.708 milioni. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nello stesso esercizio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamerito netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008 – 2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, confluiscono, in sede di assestamento di bilancio, in un apposito fondo, denominato “Fondo per il giusto indennizzo fiscale“, da destinare, con successivi provvedimenti, esclusivamente al taglio lineare dell’IRPEF e dell’IRES, al fine di restituire ai contribuenti quanto versato in eccedenza, rispetto alle prescrizioni di leggi; salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese».

 

1.3 (v. testo 2)

Barbolini, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano

        Al comma 4, sostituire le parole da: «a riduzioni» a: «più basse» con le seguenti: «prioritariamente, nel 2008 a riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, ed alla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito,».

 

1.3 (testo 2)

Barbolini, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano

Accolto

        Al comma 4, sostituire le parole da: «a riduzioni» a: «più basse» con le seguenti: «prioritariamente, nel 2008, a riduzione della pressione fiscale dei lavoratori dipendenti, a partire dalla fasce di reddito più basse, ed alla elevazione, anche per fasce, della quota di detrazione per spese di produzione del reddito,».

 

1.4

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 4, secondo periodo, sopprimere dalle parole: «finalizzata al» fino alla fine del comma.

 

1.5

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti, Polledri

Respinto

        Al comma 4, dopo le parole: «misure di sostegno» aggiungere le seguenti: «del reddito delle famiglie e».

 

1.6/1

Decaduto

Baldassarri, Fluttero, Saia

        All’emendamento 1.6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per le fasce di reddito più basse».

 

1.6

Il Relatore

Ritirato

        Al comma 4 sostituire le parole: «ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse» con le parole: «e ad interventi atti a neutralizzare gli effetti derivanti dal fiscal drag».

 

1.7

Russo Spena, Palermi, Salvi, Cossutta, Tecce, Ripamonti, Battaglia Giovanni, Pecoraro Scanio, Bonadonna

Ritirato

        Al comma 4, dopo le parole: «più basse», inserire le seguenti: «e, per l’anno 2008, riservandole prioritariamente a riduzione della pressione fiscale sui redditi dei lavoratori dipendenti, incrementando, anche per fasce, la quota di detrazione per spese di produzione del reddito di cui all’articolo 13, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,».

 

 

Art. 2.

2.1

Angius, Barbieri, Montalbano

Respinto

        All’articolo 62, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Limitatamente ai contratti stipulati a partire dal 1º gennaio 2008, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 33 per cento.

        1-ter. Con effetto dal 1º luglio 2008, a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335, individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituita un’indennità, in analogia all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n.  86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n.  160.
        1-quater. La fruizione dell’indennità è vincolata alla partecipazione ad attività di formazione secondo criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, ed è interrotta in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua al profilo professionale del lavoratore in analogia a quanto disposto dall’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.  249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n.291.
        1-quinquies. Tale indennità è pari a euro 10 per ogni giorno di fruizione fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
        1-sexies Il decreto di cui al comma 1 determina le categorie di beneficiari tra gli iscritti alla gestione separata soggetti ad aliquota contributiva massima, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, con esclusione, tra le altre, dei professionisti, dei consiglieri di amministrazione e sindaci di società, dei partecipanti a collegi e commissioni, degli associati in partecipazione.
        1-septies. Qualora inferiore, l’importo unitario dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola per i trattamenti con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n.  160, è elevata a euro 10 per ogni giorno di fruizione».

        Conseguentemente, all’articolo 2, sopprimere i commi da 1 a 4.

 

2.2 (v. testo 2)

Rubinato, Molinari, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Tonini

        Sopprimere i commi 1 e 2.

 

2.2 (testo 2)

Rubinato, Molinari, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Tonini

Respinto

        Apportare le seguenti modificazioni:

            a) Sopprimere i commi 1 e 2;

            b) Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

                1) premettere alla lettera a) la seguente: «0a) la rubrica dell’articolo 16 è sostituita dalla seguente: “Detrazioni per unità immobiliari adibite ad abitazione principale“;

                2) alla lettera d), al comma 1-quater, premettere il seguente: «01-quater. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, spetta una detrazione dall’imposta pari a euro 200 se il reddito complessivo non supera euro 25.000; euro 100 se il reddito complessivo non supera euro 50.000»;
                3) alla lettera d), ai commi 1-quater e 1-quinquies, le parole: «1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «1-quater»;
                4) alla lettera d), comma 1-quinquies sopprimere la parola: «locata»;
                5) alla lettera d), comma 1-quinquies sopprimere le parole: «del contratto di locazione».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

2.3

Angius, Barbieri, Montalbano

Respinto

        Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

        «1. Le detrazioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 27 dicembre 2006 numero 296, sono aumentate del cinquanta per cento. I risultanti importi sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

2.5

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Azzollini, Franco Paolo

Respinto

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            “a-bis) gli immobili che costituiscono l’abitazione principale di un nucleo familiare, comunque composto. Lo Stato rimborsa i comuni per le minori entrate derivanti dall’applicazione della presente disposizione».

        Conseguentemente il comma 2 è soppresso.

        Conseguentemente ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:
        «1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

        2. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), dopo le parole: “decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,“, sono inserite le seguenti: “e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali“;

            b) alla lettera b), le parole: “per la quota del 30 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 60 per cento“.
        3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2007 anche con riguardo all’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all’integrazione degli acconti eventualmente già versati.
        4. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.
        5. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.
        6. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Ridurre del 90 per cento dell’importo in Tabella A.

        Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:
        «1-bis. L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

2.6

Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Dopo l’articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 13-quater.

(Detrazione per l’imposta comunale sugli immobili)

        1. Dall’imposta lorda si detrae interamente l’imposta comunale sugli immobili relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per abitazione principale quella presso la quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica e nella quale dimora abitualmente con i suoi familiari».

        Sopprimere il comma 2.

        Conseguentemente sopprimere:

        all’articolo 2, i commi da 3 a 20; l’articolo 3; l’articolo 4; l’articolo 5; l’articolo 6, comma 7; l’articolo 7; l’articolo 33, commi 9 e 10; l’articolo 22, comma 1; l’articolo 73; l’articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l’articolo 95, commi 1, 7, 11; l’articolo 20, comma 3; l’articolo 21, comma 1; l’articolo 25, comma 1; l’articolo 26, comma 1; l’articolo 27, commi, 2 e 3; l’articolo 52, comma 1; l’articolo 10; l’articolo 22, commi 2 e 4; l’articolo 51, comma 1; l’articolo 79, comma 1; l’articolo 28, comma 1; l’articolo 34, comma 20; l’articolo 57, comma 1; l’articolo 62; l’articolo 42, comma 1; l’articolo 19, commi 4 e 7; l’articolo 17, commi 2 e 3; l’articolo 43, comma 2; l’articolo 34, comma 19; l’articolo 38, comma 4; l’articolo 53, comma 1; l’articolo 55, comma 1; l’articolo 63, comma 1; l’articolo 68, commi 1 e 2; l’articolo 71, comma 1; l’articolo 72, commi 1, 3 e 4; l’articolo 84, commi 1 e 2; l’articolo 54, comma 5; l’articolo 92, commi da 5 a 8; l’articolo 50, comma 1.
        All’articolo 74, comma 9, sostituire le frasi: «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi: «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».

 

2.7

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Dichiarato inammissibile limitatamente al secondo e terzo periodo del capoverso 2-bis, respinto per la parte restante

        Al comma 1 sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:

        «2-bis. Il titolare dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ha diritto ad un credito d’imposta pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5, comunque non superiore a 200 euro. Qualora il credito d’imposta spettante sia di ammontare superiore all’imposta IRPEF lorda diminuita delle detrazioni è riconosciuto un rimborso pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto rimborso».

        Al comma 1, il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:

        «2-ter. Il diritto di cui al comma 2-bis è riconosciuto ai soggetti passivi di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell’imposta che abbiano un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro».

        Dopo il comma 19 inserire i seguenti:

        «19-bis. All’articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’ottavo e il nono periodo sono sostituiti dal seguente: “In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia il regime di affidamento, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori“.

        19-ter. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

2.9

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 1, capoverso 2-bis, il secondo periodo è così sostituito: «L’ulteriore detrazione è comunque non superiore a 100 euro se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da un solo soggetto passivo e a 300 euro se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi. La detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata ad periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale».

        Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008, una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

 

2.10

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Al comma 1, capoverso 2-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il limite di 200 euro può essere aumentato di 50 euro per ogni persona a carico convivente e non proprietario di quote dell’abitazione medesima».

        Al capoverso 2-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «tale reddito è aumentato di 10.000 euro per ogni persona a carico e abitante nella medesima abitazione».

        Conseguentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell’allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.12

D’Amico, Scalera

Respinto

        Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

        Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.

 

2.13 (v. testo 2)

Il Relatore

        Al comma 1, capoverso: «2-ter», sostituire le parole: «qualora i soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro» con le seguenti: «a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1 e A8.»

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e degli affari regionali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

 

2.13 (testo 2)/1

Rubinato, Thaler Ausserhofer, Molinari

Accantonato

        All’emendamento 2.13 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 1 sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e don oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e degli affari regionali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

 

2.13 (testo 2)/2

Baldassarri, Fluttero, Saia

Dichiarato inammissibile

        All’emendamento 2.13 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Dall’imposta lorda si detrae interamente l’imposta comunale sugli immobili relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per abitazione principale quella presso la quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica e nella quale dimora abitualmente con i suoi familiari».

 

2.13 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

        Al comma 1, capoverso: «2-ter», sostituire le parole: «qualora i soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro»con le seguenti: «a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.».

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il trasferimento compensativo conseguente all’applicazione del comma 1 è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e degli affari regionali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

        Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  60.000;

            2009:    –  60.000;
            2010:    –  60.000.

 

3.1000/1

Polledri

Accantonato

        All’emendamento 3.1000, al primo «Conseguentemente» al capoverso «Art. 3», comma 15, sostituire le parole: «alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» con le seguenti: «all’acquisizione dei beni strumentali nuovi, come descritti dal comma 273 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, effettuata dalle imprese e destinate a strutture produttive ubicate nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

            2009:  –  5.000;

            2010:  –  5.000.

 

3.1000/2

Azzollini, Vegas, Ferrara, Bonfrisco, Taddei

Accantonato

        All’emendamento 3.1000, al primo «Conseguentemente» al capoverso «Art. 3», comma 15, sostituire le parole: «1º gennaio 2009» con le seguenti: «1º gennaio 2008».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».
        Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.1000/3

Azzollini, Vegas, Ferrara, Bonfrisco, Taddei

Accantonato

        All’emendamento 3.1000, al primo «Conseguentemente» al capoverso «Art. 3», comma 15, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Le presenti disposizioni si applicano indipendentemente dall’emanazione del decreto o dei decreti ministeriali di cui al comma 278 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dei decreti ministeriali per l’attuazione della normativa».

 

3.1000/4

Barbolini

Accantonato

        All’emendamento 3.1000, dopo il capoverso 42-undecies, inserire il seguente:

        «All’articolo 5, dopo il comma 47 aggiungere i seguenti:
        “47-bis. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, per il potenziamento dell’attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, dell’economia sommersa e delle frodi fiscali, da perseguire anche mediante il completamento del relativo programma infrastrutturale, l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta nonché il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, è autorizzato in favore del suddetto Corpo un contribuito di 2 milioni di euro nel 2008, 92,7 milioni di euro nel 2009 e 132,6 in ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

        47-ter. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, per il potenziamento dell’attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, dell’economia sommersa e delle frodi fiscali, l’organico del ruolo ispettori del suddetto Corpo è aumentato di 500 unità, con contestuale autorizzazione al relativo reclutamento nel 2008, in via straordinaria, in deroga alla normativa vigente. I relativi oneri finanziari sono pari ad 1 milione di euro nel 2008, 13 milioni di euro nel 2009 e 21 milioni di euro a decorrere dal 2010“».

 

3.1000/5

Bonadonna, Tecce, Benvenuto

Accantonato

        All’emendamento 3.1000, capoverso «Art. 7-bis», premettere le seguenti parole:

        «All’emendamento del relatore 7.0.3 (testo 2), apportare le seguenti variazioni:
            – al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: “Entro il 31 marzo 2008, l’Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli per il triennio 2008-2010 finalizzato a conseguire, rispetto ai risultati realizzati nel 2007, un incremento del 50 per cento delle somme riscosse a seguito delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione e una riduzione della base imponibilie evasa;

            – Al comma 4, sopprimere il secondo periodo».

        Conseguentemente, alla copertura, sostituire la voce: Ministero dell’economia e delle finanze, con la seguente: Ministero dell’economia e delle finanze:

            2008:    +    12.300;

            2009:    +  146.200;
            2010:    +  216.600.

 

3.1000/6

Azzollini, Vegas, Ferrara, Bonfrisco, Taddei

Accantonato

        All’emendamento 3.1000, al «Conseguentemente dopo l’articolo 5», dopo il comma 41-ter, sopprimere i commi: «41-quater e 41-quinquies».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

        Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:
        «1-bis. L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.1000/7

Barbieri, Angius, Montalbano

Accantonato

        All’emendamento 3.1000, aggiungere, in fine:

        «Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

        “15-bis. Al fine di introdurre nel sistema di prelievo criteri di premialità ordinaria, volta a favorire processi di crescita dimensionale delle aziende, l’apertura al mercato dei capitali delle Pmi, il rafforzamento tecnologico del sistema produttivo, il precedente limite al credito di imposta non si applica alle imprese che nell’anno fiscale abbiano acquisito titolo al riconoscimento del premio di aggregazione, secondo il disposto dell’articolo 1, commi 242-249, della legge n.  296 del 2006; alle imprese che, nell’esercizio di riferimento, abbiano avviato le procedure per la quotazione sui mercati azionari e/o abbiano sviluppato strumenti di capitale di rischio da immettere sul mercato; alle imprese impegnate in processi di R&S, identificate dai criteri di eleggibilità di cui al comma 280, legge n.  296 del 2006, primo periodo“».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di euro 600 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.

 

3.1000/8

Barbieri, Angius, Montalbano

Accantonato

        All’emendamento 3.1000 aggiungere alla fine:

        «Conseguentemente, al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Al fine di promuovere la collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo e la promozione della stessa in forme consortili, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per i beni indicati nel comma 26, è riconosciuto alle aggregazioni di imprese aventi come oggetto la costituzione di laboratori o di centri di ricerca, nonché l’avvio di progetti comuni di ricerca“».
        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo totale di euro 600 milioni per gli anni 2008, 2009, 2010.

 

3.1000/9

Montalbano, Barbieri, Angius

Accantonato

        All’emendamento 3.1000, aggiungere, in fine, il seguente punto:

            «c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        “2-bis. All’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: “l’esercizio di un’attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza dal beneficio dell’esenzione d’imposta relativamente alle superfici impegnate da tali attività; l’estensione di tali superfici è rilevata dal comune di appartenenza.

        Il comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall’articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato“».

 

3.1000

Il Relatore

Accantonato

        Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

        «32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        32-ter. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
        32-quater. All’articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “7 milioni di lire“, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “4000,00 euro“.
        32-quinquies. All’articolo 21, nota 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 1995, dopo le parole: “nonché a non vedenti“, sono aggiunte le seguenti: “e sordi“.
        32-sexies. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro».

        Conseguentemente, all’articolo 3, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 280 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 271 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2009».

        Conseguentemente, all’articolo 3, comma 18, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 68 milioni per l’anno 2008, 747 milioni per l’anno 2009 e 685 milioni per l’anno 2010».

        Conseguentemente, all’articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso “2-ter“, sostituire le parole: “qualora i soggetti passivi dell’imposta abbiano un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 50.000 euro“ con le seguenti: “a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9“;
            b) sostituire il comma 2 con il seguente:
        “2. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 marzo dell’anno successivo. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e degli affari regionali, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma».

        Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 42, inserire i seguenti:

        «42-bis. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

        42-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dall’articolo 7-bis.
        42-quater. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
        42-quinquies. Il credito d’imposta di cui al comma 42-quater, determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d’imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        42-sexies. La fruizione del credito d’imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.
        42-septies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 42-quater a 42-sexies.
        42-octies. L’agevolazione dei commi da 42-quater a 42-sexies, fermo restando il limite di cui al comma 42-quinquies, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
        42-novies. All’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi“.
        42-decies. Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
        42-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto-legge».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(ISEE)

        1. Nell’articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, le parole: “dall’l.N.P.S.“, sono sostituite dalle seguenti: “dall’Agenzia delle entrate“.

        2. L’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        “Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica) – 1. Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

        2. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le relative inforrnazioni.
        3. È comunque consentita la presentazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
        4. L’Agenzia delle entrate determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione: a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria; b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
        5. In relazione ai dati auto certificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo.
        6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5, sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all’INPS ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1.
        7. Sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione é rilasciata direttamente dall’Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
        8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
        9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
        10. Nell’ambito della programmazione dell’anività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
        11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
        12. Con decreto del Presidente del Consiglio de1 Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b) e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.
        13. Con apposita convenzione stipulata tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo“.

        3. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, gestito dall’lstituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma.“;

            b) al comma 21 le parole: “comma 7“ sono sostituite dalle seguenti: “comma 8“.

        4. All’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e succesive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2 le parole: “comma 3“ e “comma 6“ sono sostituite rispettivamente dalla seguenti: “comma 2“ e “comma 12“;

            b) al comma 3 le parole: “comma 7“ sono sostituite dalle seguenti: “comma 8 e comma 9“;
            c) al comma 3 dopo le parole: “gli enti erogatori“ sono aggiunte le seguenti: “, l’Agenzia delle entrate“;
            d) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: “Istituto nazionale della previdenza sociale“ sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia delle entrate“;
            e) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: “dall’Istituto nazionale della previdenza sociale“, sono aggiunte le seguenti: “, dall’Agenzia delle entrate“».

        Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 41, inserire i seguenti:

        «41-bis. All’articolo 6, primo comma, lettera g-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: “contratti di somministrazione di energia elettrica,“, sono inserite le seguenti: “di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare“.

        41-ter. Al comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, dopo le parole: “non sono rimborsabili“, sono inserite le segunti: “, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni“;

            b) il terzo periodo è soppresso.

        41-quater. Nell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo al lettera a), è inserita la seguente:
            “a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;“.
        41-quinquies. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 41-quater si applica a partire dal 1º marzo 2008.

        41-sexies. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: “se il percipiente dichiara“, è inserita la seguente: “annualmente“, e dopo le parole: “indica le condizioni di spettanza“, sono inserite le seguenti: “, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni“.

            b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso“».

        Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

            «2-bis. L’imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore nominale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

        Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore nominale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
        L’imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

        Conseguentemente, all’articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma;

        «40-bis. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: “1º gennaio 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2008“;

            b) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2008“;
            c) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2008“».

 

2.14

Eufemi

Respinto

        Al comma 1 aggiungere infine: «Tale limite viene elevato di 5.000 euro per ogni familiare a carico oltre il quarto».

        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

2.15

Storace, Losurdo, Morselli

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «50.000 euro» aggiungere: «e 65.000 per i capofamiglia monoreddito con più di due figli a carico».

 

2.16

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. la tabella 1 di cui al comma 11 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n.296, è sostituita dalla seguente:
 

Numero di componenti il nucleo familiare
oltre i genitori o il genitore

Importo annuale dell’assegno

1 componente oltre i genitori o il genitore

Fino a 15.000 euro

  4.950     euro

Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro

  4.252,68 euro

Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro

  2.857,68 euro

Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro

  1.681,56 euro

Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro

  1.501,56 euro

Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro

     466,56 euro

 

 

2 componenti oltre i genitori o il genitore

Fino a 15.000 euro

  7.749,96 euro

Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro

  6.937,56 euro

Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro

  5.312,40 euro

Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro

  2.712,60 euro

Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro

  2.139,96 euro

Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro

     977,40 euro

Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro

     202.56 euro

 

 

3 componenti oltre i genitori o il genitore

Fino a 15.000 euro

11.250     euro

Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro

10.531,20 euro

Oltre 20.000 e tino a 28.000 euro

  9.093,96 euro

Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro

  6.793,80 euro

Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro

  4.682,16 euro

Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro

  2.882,16 euro

Oltre 65.000 e fino a 75.000 euro

  1.682,16 euro

Oltre 75.000 e tino 85.000 euro

     482,16 euro

 

 

4 componenti oltre i genitori o il genitore

Fino a 15.000 euro

15.000      euro

Oltre 15.000 e fino a 20.000 euro

14.312,40 euro

Oltre 20.000 e fino a 28.000 euro

14.062,56 euro

Oltre 28.000 e fino a 40.000 euro

12.141,36 euro

Oltre 40.000 e fino a 55.000 euro

  8.103,96 euro

Oltre 55.000 e fino a 65.000 euro

  4.104     euro

Oltre 65.000 e tino a 75.000 euro

  2.553,96 euro

Oltre 75.000 e tino 85.000 euro

  1.004,16 euro

        Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell’80 per cento di tutte le rubriche dell’allegata tabella A, ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C. All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

        Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2.17

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. L’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
        “Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si deduce per carichi di famiglia seguenti importi:
            a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
                1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

                2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
                3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

            b) la deduzione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
                1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

                2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
            3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
                4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
                5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

        c) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, la deduzione è pari a 2.000 per un figlio a carico, aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a carico in più.
        Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati . In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la deduzione compete a quest’ultimo per l’intero importo;

            d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

        2. Le deduzioni di cui al comma I spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

        3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
        4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali“».

        Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell’80 per cento di tutte le rubriche dell’allegata tabella A, ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C. All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

        Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2.20

D’Amico, Scalera

Accantonato

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. A decorrere dall’anno 2008 la detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è incrementata del 10 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

            2008:  –  100.000;

            2009:  –  100.000;
            2010:  –  100.000.

 

2.22

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Ferrara

Respinto

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L’articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n.  311 è sostituito con il seguente:
        “Sono sospese tutte le revisioni di estimi catastali per un quinquennio, a partire dalla gennaio 2008“ e i commi 336, 337, 338 e 339 sono soppressi“».

        Conseguentemente, nella Tabella A, ridurre tutte le rubriche in misura corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

2.23

Eufemi

Respinto

        Al comma 2 inserire il seguente comma:

        «2-bis. Al comma 40 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 24, novembre 2006, n. 286 aggiungere il seguente periodo: “Resta ferma per i padiglioni e le aree fieristiche destinate all’esposizione, la classificazione nella categoria E/4“».

        Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

2.25

Eufemi

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lett. c) e d) dell’articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall’acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 200/0, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

 

2.26

Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

        «2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, all’articolo 10 comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
            «b-bis) le spese mediche e quelle di assistenza specifica sostenute dai soggetti di età non inferiore a 75 anni per le proprie esigenze personali, nonché quelle sostenute dal contribuente a favore di familiari a carico aventi una età non inferiore a 75 anni, conviventi e appartenenti al nucleo familiare. Ai fini della deduzione, le spese mediche e quelle di assistenza devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e dei servizi fruiti, con indicazione del codice fiscale del contribuente».

        Conseguentemente:

            a) sopprimere: all’articolo 2, i commi da 3 a 20; l’articolo 3; l’articolo 4 l’articolo 5 l’articolo 6, comma 7; l’articolo 7 l’articolo 33, commi 9 e 10; l’articolo 22, comma 1; l’articolo 73 l’articolo 93, commi 4,9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l’articolo 95, commi 1, 7, 11 l’articolo 20, comma 3 l’articolo 21, comma 1 l’articolo 25, comma 1 l’articolo 26, comma 1 l’articolo 27, commi, 2 e 3 l’articolo 52, comma 1; l’articolo 10 l’articolo 22, commi 2 e 4; l’articolo 51, comma 1; l’articolo 79, comma 1; l’articolo 28, comma 1; l’articolo 34, comma 20; l’articolo 57, comma 1; l’articolo 62 l’articolo 42, comma 1; l’articolo 19, commi 4 e 7; l’articolo 17, commi 2 e 3; l’articolo 43, comma 2; l’articolo 34, comma 19; l’articolo 38, comma 4; l’articolo 53, comma 1; l’articolo 55, comma 1; l’articolo 63, comma 1; l’articolo 68, commi 1 e 2; l’articolo 71, comma 1; l’articolo 72, commi 1, 3 e 4; l’articolo 84, commi l e 2; l’articolo 54, comma 5; l’articolo 92, commi da 5 a 8; l’articolo 50, comma 1.

            b) all’articolo 74, comma 9, sostituire le frasi: «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e: «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi: «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e: «1.900 milioni di euro».

 

2.27

Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 12, comma 1, lettera c), sostituire il periodo: “800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni“ con il periodo “1.600 euro per ciascuno figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 1.800 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni“.».

        Conseguentemente:

            a) sopprimere all’articolo 2, i commi da 3 a 20; l’articolo 3; l’articolo 4; l’articolo 5; l’articolo 6, comma 7; l’articolo 7; l’articolo 33, commi 9 e 10; l’articolo 22, comma 1; l’articolo 73; l’articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l’articolo 95, commi 1,7, 11; l’articolo 20, comma 3; l’articolo 21, comma 1; l’articolo 25, comma 1; l’articolo 26, comma 1; l’articolo 27, commi, 2 e 3; l’articolo 52, comma 1; l’articolo 10; l’articolo 22, commi 2 e 4; l’articolo 51, comma 1; l’articolo 79, comma 1; l’articolo 28, comma 1; l’articolo 34, comma 20; l’articolo 57, comma 1; l’articolo 62; l’articolo 42, comma 1; l’articolo 19, commi 4 e 7; l’articolo 17, commi 2 e 3; l’articolo 43, comma 2; l’articolo 34, comma 19; l’articolo 38, comma 4; l’articolo 53, comma 1; l’articolo 55, comma 1; l’articolo 63, comma 1; l’articolo 68, commi 1 e 2; l’articolo 71, comma 1; l’articolo 72, commi 1, 3 e 4; l’articolo 84, commi 1 e 2; l’articolo 54, comma 5; l’articolo 92, commi da 5 a 8; l’articolo 50, comma 1;

            b) all’articolo 74, comma 9, sostituire le frasi «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».

 

2.28

Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 10 comma 1, dopo la lettera i-quater) aggiungere la seguente lettera:
            «i-quinquies) le spese sostenute per l’istruzione dei figli a carico, fino al compimento del 30mo anno di età, per la frequenza presso istituti pubblici e privati parificati, università italiane pubbliche e private. Ai fini della deduzione sono ammesse le tasse di iscrizione scolastiche e universitarie, le contribuzioni e le rette relative alla frequenza, purché certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente l’indicazione del codice fiscale del contribuente;».

        Conseguentemente:

            a) sopprimere all’articolo 2, i commi da 3 a 20; l’articolo 3; l’articolo 4; l’articolo 5; l’articolo 6, comma 7; l’articolo 7; l’articolo 33, commi 9 e 10; l’articolo 22, comma 1; l’articolo 73; l’articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l’articolo 95, commi 1, 7, 11; l’articolo 20, comma 3; l’articolo 21, comma 1; l’articolo 25, comma 1; l’articolo 26, comma 1; l’articolo 27, commi, 2 e 3; l’articolo 52, comma 1; l’articolo 10; l’articolo 22, commi 2 e 4; l’articolo 51, comma 1; l’articolo 79, comma 1; l’articolo 28, comma 1; l’articolo 34, comma 20; l’articolo 57, comma 1; l’articolo 62; l’articolo 42, comma 1; l’articolo 19, commi 4 e 7; l’articolo 17, commi 2 e 3; l’articolo 43, comma 2; l’articolo 34, comma 19; l’articolo 38, comma 4; l’articolo 53, comma 1; l’articolo 55, comma 1; l’articolo 63, comma 1; l’articolo 68, commi 1 e 2; l’articolo 71, comma 1; l’articolo 72, commi 1, 3 e 4; l’articolo 84, commi 1 e 2; l’articolo 54, comma 5; l’articolo 92, commi da 5 a 8; l’articolo 50, comma 1;

            b) all’articolo 74, comma 9, sostituire le frasi «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».

 

2.29

Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta determinata in sede di dichiarazione dei redditi risulti pari a zero, è attribuita una somma pari a 150 euro a decorrere dall’anno 2007 quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario.».

        Conseguentemente sopprimere l’articolo 62.

 

2.0.3

Turigliatto, Rossi Fernando

Respinto

        Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Dopo l’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
        “Art. 15-bis. - (Detrazione per l’imposta comunale sugli immobili). – 1. L’imposta comunale sugli immobili (lCI) versata relativamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a un valore catastale inferiore a 300.000 euro è interamente detraibile dall’imposta lorda se il proprietario dispone di un reddito complessivo che non supera i 50.000 euro; è detraibile nella misura del 50 per cento se il reddito supera i 50.000 euro, ma non i 100.000 euro.

        2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l’unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni“.

        2-ter. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008.

        2-quater. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-ter valutato in 500 milioni di euro per l’anno 2008 e in 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 2-quinquies.
        2-quinquies. Il comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è abrogato.
        2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero alle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge“».

        Conseguentemente, dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

        1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

        2. Dall’imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative  a:

            a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

            b) transazioni intracomunitarie;
            c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
            d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero di imprese nazionali;
            e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

        3. Il Governo è impegnato a promuovere un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.

        4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
        5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
        6. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

            a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

            b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
            c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
            d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4“».

 

2.30

Bonadonna, Sodano, Confalonieri, Tecce

Accantonato

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge alle unità immobiliari ad uso abitativo di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi case popolari e dei loro consorzi comunque denominati, non si applica l’imposta comunale sugli immobili (lCI). I soggetti di cui al presente comma, d’intesa con la Regione, dovranno destinare i maggiori risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma a programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. I soggetti di cui al presente comma invieranno ai Ministeri competenti e alle commissioni parlamentari competenti relazioni annuali sull’utilizzo delle risorse derivanti dall’applicazione del presente comma».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  95.000;

            2009:    –  95.000;
            2010:    –  95.000.

 

2.31

Turigliatto, Rossi Fernando

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. - (Esenzione ICI per possessori unica casa adibita a propria abitazione). – 1. A decorrere dal 1 gennaio 2008 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP, comunque denominati. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari allo per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno dodici mesi, ovvero per le quali non risulti versata l’imposta di registro, qualora dovuta. Ai Comuni che adottino quanto previsto dal presente comma e che dimostrino un’entrata inferiore relativa all’ICI da ciò derivata, l’Amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l’entrata accertata nell’anno precedente e l’entrata accertata nell’esercizio finanziario de cuius».

        Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  400.000;

            2009:    –  400.000;
            2010:    –  400.000.

 

2.32

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I contratti in corso tra i Comuni ed i concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l’affidamento di altri servizi».

 

2.33 (v. testo 2)

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sano disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

2.33 (testo 2)

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

Accolto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

 

2.34

Martinat, Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito ed ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2010 e destinate dall’acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

2.35

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole “ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso.“ sono sostituite dalle seguenti: “, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» e al secondo periodo le parole: “Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13,“ sono sostituite dalle seguenti: “Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2,“;

            b) al comma 2, lettera c), le parole: “effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13“ sono sostituite dalle seguenti: “delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,“;
            c) al comma 3, primo periodo le parole: “delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13“ sono sostituite dalle seguenti: “delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,“».

        Conseguentemente:

        1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate-maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del 80 per cento di tutte le rubriche dell’allegata tabella A. Ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.

        2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2.36

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I contratti in corso tra i Comuni ed i concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati anche con l’affidamento di altri servizi».

 

2.38

Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        All’articolo 3, al comma 12, lettera f), sostituire il punto 1) con il seguente:

            «1) al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:
        “2) i costi relativi al personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera b), numero 9) del codice civile“».

        Conseguentemente:

            a) sopprimere all’articolo 2, i commi da 3 a 20; l’articolo 3; l’articolo 4; l’articolo 5; l’articolo 6, comma 7; l’articolo 7; l’articolo 33, commi 9 e 10; l’articolo 22, comma 1; l’articolo 73; l’articolo 93, commi 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; l’articolo 95, commi 1,7, 11; l’articolo 20, comma 3; l’articolo 21, comma 1; l’articolo 25, comma 1; l’articolo 26, comma 1; l’articolo 27, commi, 2 e 3; l’articolo 52, comma 1; l’articolo 10; l’articolo 22, commi 2 e 4; l’articolo 51, comma 1; l’articolo 79, comma 1; l’articolo 28, comma 1; l’articolo 34, comma 20; l’articolo 57, comma 1; l’articolo 62; l’articolo 42, comma 1; l’articolo 19, commi 4 e 7; l’articolo 17, commi 2 e 3; l’articolo 43, comma 2; l’articolo 34, comma 19; l’articolo 38, comma 4; l’articolo 53, comma 1; l’articolo 55, comma 1; l’articolo 63, comma 1; l’articolo 68, commi 1 e 2; l’articolo 71, comma 1; l’articolo 72, commi 1, 3 e 4; l’articolo 84, commi 1 e 2; l’articolo 54, comma 5; l’articolo 92, commi da 5 a 8; l’articolo 50, comma 1;

            b) all’articolo 74, comma 9, sostituire le frasi «500 milioni di euro», «700 milioni di euro» e «900 milioni di euro» rispettivamente con le frasi «1.500 milioni di euro», «1.700 milioni di euro» e «1.900 milioni di euro».

 

2.39

Rubinato, Molinari, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Tonini

Ritirato

        Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

            a) premettere alla lettera a) la seguente:
                0a) la rubrica dell’articolo 16 è sostituita dalla seguente: «Detrazioni per unità immobiliari adibite ad abitazione principale»;
            b) alla lettera d), al comma 1-quater, premettere il seguente:
                01-quater. Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, spetta al titolare una detrazione dall’imposta pari a euro 200 se il reddito complessivo non supera euro 25.000; euro 100 se il reddito complessivo non supera euro 50.000;
            c) alla lettera d), comma 1-quinquies sopprimere la parola: «locata»;

            d) alla lettera d), comma 1-quinquies sopprimere le parole: «del contratto di locazione».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

2.40

Storace, Losurdo, Morselli

Dichiarato inammissibile

        Al comma 3, lettera a) capoverso «01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a», sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) euro 500 se il reddito complessivo non supera euro 15.000;

            b) euro 450 se il reddito complessivo non supera euro 18.000;
            c) euro 350 se il reddito complessivo non supera euro 24.000;
            d) euro 300 se il reddito complessivo non supera euro 27.000».

 

2.41

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «euro 300» con le seguenti: «euro 450» e le parole: «euro 150» con le seguenti: «euro 300».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

2.42

Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

        Al comma 3, lettera a), capoverso 01, lettera a), sostituire le parole: «euro 300» con le seguenti: «euro 500».

        Conseguentemente dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art 7-bis.

(Modifica alla disciplina di esenzione dall’ICI)

        1. All’articolo 39, comma 1, capoverso 2-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sopprimere la parola: “esclusivamente“».

 

2.43

Baldassarri, Augello, Saia

Dichiarato inammissibile

        Al comma 3, lettera a), capoverso «01», alle lettere a) e b), sostituire le parole: «euro 300» ed «euro 150», con le seguenti: «euro 600» ed «euro 300».

        Conseguentemente, all’art. 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento».

 

2.44

Storace, Losurdo, Morselli

Dichiarato inammissibile

        Al comma 3, lettera d), capoverso 1-ter sostituire le parole: «fra i 20 e i 30 anni» con le seguenti: «fra i 20 e i 35 anni».

 

2.45

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Al comma 3, lettera d), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «di cui al comma 1-bis lettera a) alle condizioni ivi previste» con le parole: «di al punto a) fino ad un reddito complessivo di 30.000 euro. Tale detrazione spetta anche alle giovani coppie sposate nei primi tre anni di matrimonio fino ad un’età massima di entrambi i coniugi di 35 anni».

        Conseguentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell’allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.46

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Al comma 3, lettera d), comma 1-quater, sostituire le parole: «non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole», con le seguenti: «sono tra loro cumulabili solo nel caso in cui gli aventi diritto sono coniugi. In tutti gli altri casi il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole».

        Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

            2008:    –  30 milioni di euro;

            2009:    –  30 milioni di euro;
            2010:    –  30 milioni di euro,

        di tutte le rubriche dell’allegata tabella A – Ministero dell’economia e finanze.

 

2.47

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «d-bis) all’articolo 11 apportare le seguenti modifiche:
                1) al comma 1, dopo le parole: “nell’articolo 10“ aggiungere le seguenti: “e delle deduzioni di cui agli articoli 12 e 13“;

                2) al comma 3 sostituire le parole: “negli articoli 12, 13, 15 e 16“ con le seguenti: “negli articoli 15 e 16“».

        Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell’80 per cento di tutte le rubriche dell’allegata tabella A, ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C. All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

        Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2.48

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «e) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, inserire le parole: “, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,“».

        Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell’80 per cento di tutte le rubriche dell’allegata tabella A, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.

        Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

2.50

Eufemi

Respinto

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Dopo l’articolo 15 del DPR 22 dicembre 198 n. 917 aggiungere il seguente:
        “Art. 15-bis. – In riferimento ai mutui accesi a far data dal 1º gennaio 2005, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
            a) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di con titolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5 mila euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote“.
        Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, intendendosi conseguentemente modificato l’articolo 1 del medesimo decreto al fine di tener conto dell’ulteriore incremento delle entrate tributarie registratosi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

2.51

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
        “4. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili:
            a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del Codice Civile.

            b) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter.
            c) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter.
            d) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per l’acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell’obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative.
            e) Dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell’obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative“».

        Conseguentemente sopprimere l’articolo 62.

 

2.52

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
        “4. Sono deducibili, per l’anno di imposta 2008, nel limite massimo di 1.000 euro annui, dal reddito complessivo le spese sostenute dal proprietario o dai titolari di contratti di locazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le forniture di energia, riscaldamento e per le quote di affitto. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presente legge, stabilirà, tramite proprio decreto, le modalità attuative della presente disposizione“».

        Conseguentemente all’articolo 18, comma 1, le parole: «non superiore a 9.100 milioni di euro“, sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 5.800 milioni di euro».

 

2.53

Saia

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Il Governo è delegato ad emanare una normativa in virtù della quale venga attribuito al patrimonio degli enti locali un rendimento nominale, la cui misura percentuale venga poi dedotta dai trasferimenti da parte dello Stato».

 

2.55

Saporito, Izzo, Mele, Micheloni, Turano, Pollastri

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. È autorizzata la spesa di 600 mila euro per il triennio 2008-2010 per i maggiori oneri che dovrà sostenere il personale a contratto in servizio presso gli uffici del Ministero degli affari esteri in USA in relazione all’applicazione a detto personale della doppia fiscalità».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

2.56

Salvi, Russo Spena, Palermi, Ripamonti, Battaglia Giovanni, Bonadonna, Albonetti, Donati, Cossutta, Tecce

Accantonato

        Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate la seguenti modificazioni: alla lettera b) del comma 1 le parole: “7 milioni di lire“, ove ricorrono, sono sostituite con le altre: “5.000 euro“».

        Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione della presente norma, stimato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle somme di cui alla Tabella A, di cui al comma 1 dell’articolo 96, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze.

 

2.57

Bornacin

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza degli oneri.

 

2.58

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:
            “e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell’Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all’importo di 200 euro“».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.59

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Accantonato

        Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:
            “e-bis) i costi sostenuti per asili nido e scuole materne fino all’importo di 1.000 euro“».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.60

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:
            “e-bis) le spese sostenute per l’acquisto di libri di testo per le scuole dell’obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all’importo di 500 euro“».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.61

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All’articolo 11 del citato testo unico di cui al decrto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, sostituire le lettere da a) a e), con le seguenti:

            “a) fino a 7.500 euro, 0 per cento;

            b) oltre a 7.500 euro fino a 15.000 euro, 23 per cento;
            c) oltre a 15.000 euro fino a 28.000 euro, 27 per cento;
            d) oltre a 28.000 euro fino a 55.000 euro, 38 per cento;
            e) oltre a 55.000 euro fino a 75.000 euro, 41 per cento;
            f) oltre a 75.000 euro, 43 per cento“».

        Conseguentemente, all’articolo 5, aggiungere il seguente comma:

        «47-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all’8 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.62

Mantovano

Respinto

        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2008, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

        7-ter. L’imposta sostitutiva di cui al comma 7-bis è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 7-bis ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2008.
        7-quater. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2008. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
        7-quinquies. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2008.
        7-sexies. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
        7-septies. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale».

        Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

 

2.63

Thaler Ausserhofer, Barbolini, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Turano, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Al comma 9, premettere la seguente lettera:

            «0a) al comma 2, la cifra “2.840,51 euro“, è sostituita dalla seguente: “5.681 euro“».

        Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all’articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: “per un importo non superiore a 7 milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti: “per un importo non superiore a cinque mila euro“;

            b) all’articolo 15, comma 1-ter, le parole: “dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire“ sono sostimite dalle seguenti: “dell’ammontare complessivo non superiore a tre mila euro“;
            c) all’articolo 15 comma 2, dopo le parole: “che si trovino nelle condizioni ivi previste,“ sono aggiunte le seguenti: “ovvero, per gli oneri indicati alla lettera e), la detrazione spetta se il soggetto nell’interesse del quale è stata sostenuta la spesa ha un reddito complessivo non superiore a 7.500 euro“».

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.64

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

        Al comma 9 premettere alla lettera a) la seguente:

            «0a) all’articolo 12, comma 2, la cifra: “2.840,51 euro“ è sostituita dalla seguente: “6000 euro“».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.65

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Al comma 9, prima della lettera a), anteporre la seguente:

            «0a) all’articolo 12, al comma 2, le parole: “non superiore a 2.840,51 euro“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 4.500,00 euro“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 pwer cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.67

Bornacin

Respinto

        Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l’importo di 12.000 euro.

        10-ter. I percettori dei redditi di cui al precedente comma 10-bis non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
        10-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 10-bis e 10-ter si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, sino a concorrenza della spesa, riducendo proporzionalmente gli importi – in tabella A – relativi a tutte le rubriche.

 

2.68

Barbolini, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano

Respinto

        Dopo il comma 10, inserire il seguente:

        «10-bis. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006».

        All’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Ministero dell’economia e delle finanze in tabella A.

 

2.69 (v. testo 2)

Calderoli, Franco Paolo

        Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementata del 10 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 18, al comma 1, sostituire le parole: «9.100 milioni» con le seguenti: «6.000 milioni».

 

2.69 (testo 2)

Calderoli

Respinto

        Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2008 la detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementata del 10 per cento».

        Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente per l’anno 2008 iscritti nella Tabella C, fino a totale copertura del corrispondente onere.

 

2.70

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Al comma 11, sostituire le parole: «48.000 euro» con le seguenti: «60.000 euro».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.71

Eufemi

Dichiarato inammissibile

        Al comma 11, lettera b), le parole: «eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «ultimati entro il 31 dicembre 2010».

 

2.72

Divina, Stiffoni, Leoni, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. La detrazione fiscale di cui all’articolo 2, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, spettante per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, e comunque per incrementare le caratteristiche di sicurezza degli edifici, ferme restando le altre condizioni previste dal comma 11, è elevata ad una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  30.000;

            2009:    –  30.000;
            2010:    –  50.000.

 

2.75

De Petris, Pecoraro Scanio, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, Donati, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

        Al comma 14, dopo la parola: «347» aggiungere il seguente periodo: «, nonché commi 353, 354, 358 e 359,» e, al termine, aggiungere il seguente periodo: «Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 1, comma 347 è aggiunto, al termine, il seguente: “La detrazione di cui al precedente periodo è disposta anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con stufe alimentate a pellet di legna“;

            b) all’articolo 1, comma 350, dopo le parole: “di pannelli fotovoltaici“, sono aggiunte le seguenti “, nonché di impianti di cogenerazione termica ed elettrica,“;
            c) all’articolo 1, comma 353 è aggiunto, al termine, il seguente: “La detrazione di cui al precedente periodo è disposta anche per la sostituzione di lavabiancheria, lavastoviglie e condizionatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A“».

        Conseguentemente all’articolo 96 comma 1, tabella A, alla voce «Ministero dell’Economia e delle Finanze» apportare le seguenti modifiche:

            2008:    –  61.000;

            2009:    –  61.000;
            2010:    –  61.000.

 

2.76

Ferrante, Piglionica, Mongiello, Bruno, Scarpetti, Ronchi, Molinari

Dichiarato inammissibile

        Al comma 14, dopo le parole: «da 344 a 347», aggiungere le seguenti: «e da 353 a 354», e dopo le parole: «entro 31 dicembre 2010», aggiungere le seguenti: «La detrazione di cui al comma 347 della legge 27 Dicembre 2006 viene estesa per le spese documentate relative all’installazione di microcogeneratori, pompe di calore di classe A, caldaie e termocamini a biomasse purché di classe di efficienza energetica non inferiore alla III. Le detrazioni di cui al comma 353 della legge 27 dicembre 2006 sono estesi alla sostituzione di lavatrici e lavastoviglie di classe non inferiore alla A+. Per le modalità di concessione delle detrazioni di cui al comma 348 della legge 27 dicembre 2006 è abrogato quanto previsto dalla lettera b). L’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici di dimensione fino a 100 metri quadri di superficie coperta su edifici esistenti non è soggetta a titolo abilitativo e esente da spese. Sono fatte salve le disposizioni che riguardano gli edifici sottoposti a vincolo e le specifiche indicazioni regionali di tutela. A partire dal 1º gennaio 2013 i nuovi interventi edilizi e gli interventi di rifacimento degli impianti di riscaldamento in edifici di almeno 4 unità immobiliari, devono essere dotati di sistemi di riscaldamento centralizzato con sistemi per la regolazione e la contabilizzazione individuale del calore utilizzato per il riscaldamento».

        Conseguentemente, per la copertura finanziaria valutata entro e non oltre 5 milioni di euro, alla tabella A, voce «Ministero dell’Economia e delle Finanze», apportare la seguente variazione:

            2008:    –  5.000.

 

2.77

Paravia

Respinto

        Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 1,1 e 90 kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 2.000 euro per motore, in un’unica rata.

        14-ter. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010, per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 1,1 e 900 kW spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro per intervento, in un’unica rata.
        14-quater. Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l’applicazione di quanto disposto ai commi 14-bis, 14-ter e 14-quater e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
        14-quinquies. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31 dicembre 2010 per la effettuazione di audit energetici finalizzati alla verifica dell’efficienza energetica degli impianti elettrici relativi ad edifici non residenziali spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 10.000 euro per audit, in un’unica rata.
        14-sexies. Entro il 28 febbraio 2008, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definiti tipologia degli audit di cui al comma 14-quinquies; indicazione dei soggetti che debbono effettuarli, i tetti di spesa massima in funzione del tipo di audit nonché ogni altra modalità per l’applicazione di quanto disposto ai commi 14-quinquies e 14-sexies».

        Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell’allegata tabella A.

 

2.78

Il Relatore

Accantonato

        Dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

        «14-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347 nonché commi 353, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, e successive modifiche e integrazioni. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

        14-ter. A correzione della tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2007, n. 296, i requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/m2K per gli interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla Tabella ... allegata alla presente legge che, con efficacia dal 1º gennaio 2007, sostituisce la Tabella 3 allegata alla citata legge n. 296 del 2006.
        14-quater. Ai fini di quanto disposto al comma 14:

            a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

            b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di parti importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione;
            c) per gli interventi di cui al comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infisse in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all’articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

Zona climatica

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali

finestre
comprensive
di infissi

 

 

Coperture

Pavimenti

 

A

0,72    0,42    0,74     5,0

B

0,54    0,42    0,55     3,6

C

0,46    0,42    0,49     3,0

D

0,40    0,35    0,41     2,8

E

0,37    0,32    0,38     2,5

F

0,35
    0,31
     0,36
    2,2

 

2.80

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Al comma 351 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: “31 dicembre 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008“. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 352 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 incrementato di ulteriori 30 milioni di euro“».

        Agli oneri del presente articolo pari a 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze delle aliquote di cui all’Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e cui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico.

 

2.82

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Al comma 351 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: “31 dicembre 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008“. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 352 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 incrementato di ulteriori 30 milioni di euro“».

        Agli oneri del presente articolo pari a 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze delle aliquote di cui all’Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e cui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico.

 

2.83

Polledri, Franco Paolo, Galli, Divina

Respinto

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Per le spese documentate sostenute, comprensive anche dei costi di trasporto e delle eventuali spese connesse allo smalti mento dell’apparecchiatura dismessa, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavabiancheria e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 350 euro per ciascun apparecchio in un’unica rata».

        Conseguentemente ridurre di pari importo l’integrazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall’articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

2.84

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi aziendali risultanti da contratti collettivi aziendali o da contratti di lavoro privati sono soggetti all’imposta sostitutiva ai fini IRPEF con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.85

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Le detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 20 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 5, aggiungere il seguente comma:

        «47-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite all’atto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all’8 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.86

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono aumentate del 25 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 5, aggiungere il seguente comma:

        «47-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all’8 per cento».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.87

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, all’articolo 15, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “La detrazione è ammessa a condizione che l’ipoteca sul mutuo contratto sia iscritta alla conservatoria del registro immobiliare o nel libro fondiario entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente dell’1 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.88

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, lettera b) le parole: “non superiore a 7 milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 5.000 euro“;

            b) al comma 1-ter, le parole: “non superiore a 5 milioni di lire“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 4.000 euro“.

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 7 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.89

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicano anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.90

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini, Ciccanti, Taddei

Ritirato

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Al comma 2, dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: “, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo“ sono sostituite dalle seguenti: “e dai piani particolareggiati ivi previsti“».

        Conseguentemente, all’articolo 5, aggiungere il seguente comma:

        «47-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all’8 per cento».

 

2.91

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Accantonato

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Il comma 2, dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato».

        Conseguentemente, all’articolo 5, aggiungere il seguente comma:

        «47-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 9 per cento».

 

2.93

Maninetti, Ruggeri, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

        «14-bis. L’articolo 1, comma 350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».

 

2.94

Maninetti, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 14, è inserito il seguente:

        «14-bis. La data di inizio lavori per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di cui all’articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata al 31 dicembre 2008».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

            2008:    –  15.000;

            2009:    –  15.000;
            2010:    –  15.000.

 

2.95

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

        «14-bis. Per le spese documentate sostenute, comprensive anche dei costi di trasporto e delle eventuali spese connesse allo smaltimento dell’apparecchiatura dismessa, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavabiancheria e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A + spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 350 euro per ciascun apparecchio in un’unica rata».

        Conseguentemente, ridurre di pari importo l’integrazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall’articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

2.96

Mercatali, Ronchi, Ferrante, Lusi

Ritirato

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
            “122) prestazioni di servizi e fomiture di apparecchiature, beni e materiali relativi alla fomitura di energia termica ad uso domestico attraverso:
            a) reti di teleriscaldamento;

            b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
            c) utilizzo di fonti rinnovabili;
            d) pompe di calore elettriche e a gas;
            e) contratti servizio energia di cui all’articolo 1 comma 1, lettera p) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da emanare entro il 28 febbraio 2008, vengono stabilite le misure di efficienza energetica che i suddetti contratti servizio energia devono rispettare. Fino all’emanazione del decreto, tali misure sono disciplinate secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero delle dell’economia e della finanze 23 novembre 1998, n. 273».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008:    –  5.000;

            2009:    –  5.000;
            2010:    –  5.000.

 

2.97

Sodano, Confalonieri, Tecce, Albonetti

Accantonato

        Dopo il comma 14 inserire il seguente:

        «14-bis. Al fine di ridurre il ricorso a bottiglie di plastica e di prevenire la produzione di rifiuti in plastica e al fine di evitare gli sprechi di acqua causati da sistemi di depurazione che recuperano solo parte dell’acqua trattata, è prevista una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2008, relative all’acquisto e all’installazione di impianti per il trattamento di acqua potabile ad uso alimentare che utilizzano sistemi compositi di filtraggio e di disinfezione a raggi ultravioletti approvati come tali dal Ministero della salute, prodotti da aziende con certificazione EMAS».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  15.000;

            2009:    –  15.000;
            2010:    –  15.000.

 

2.98

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 15, inserire il seguente:

        «15-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella tariffa, parte II, dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
        “Art. 2-ter. – Affitto di fondi rustici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  2.200;

            2009:    –  2.200;
            2010:    –  2.200.

 

2.99

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 16, inserire il seguente:

        «16-bis. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 206, n. 248, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:
        “8-quater. Alla nota all’articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente periodo: ’L’imposta si applica nella misura fissa di Lire 250.000 (euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, effettuati da consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all’oggetto sociale’.“».

        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.101

Losurdo

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. All’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “lire 1 miliardo“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 3 milioni“».

 

2.102

Losurdo

Respinto

        Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 si intendono rurali».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

            2008:    –  20 milioni di euro;

            2009:    –  20 milioni di euro;
            2010:    –  20 milioni di euro.

 

2.103

Angius, Barbieri, Montalbano

Respinto

        Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «20-bis. Per tutti i titoli emessi a partire dal 1º gennaio 2008, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
            a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

            b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
            c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
            d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
            e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
            f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
            g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

        20-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge un decreto che regoli la disciplina transitoria in maniera da non far emergere ingiustificati guadagni e perdite, e nel rispetto del criterio di semplificazione degli adempimenti».

 

2.104

Saro

Respinto

        Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

        «20-bis. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concussione amministrativa, è concesso, per ciascuno dei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, un credito di imposta per l’acquisto e l’installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

        20-ter. Il credito di imposta di cui al comma 20-bis è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell’80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nellinite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.
        20-quater. Il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo».

        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e della finanze», apportare le seguenti modificazioni:

            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

 

2.105

Divina, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

        «21. Ai fini della determinazione dell’imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume l’aliquota del 18 per cento.

        22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gennaio 2008».

        Conseguentemente viene soppresso l’articolo 62.

 

2.106

Maninetti, Poli, Ruggeri, Ciccanti, Forte

Respinto

        Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. Le plusvalenze derivanti da vendite di immobili effettuate dalle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, non sono soggette ad imposizione fiscale, se utilizzate per l’acquisto o la realizzazione di beni immobili da destinare allo svolgimento della medesima attività cui era adibito l’immobile alienato. La disposizione di cui al presente comma ha effetto con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2008».

        Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

            2008:    –  30.000;

            2009:    –  30.000;
            2010:    –  30.000.

 

2.107

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 20, inserire il seguente:

        «20-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all’articolo 54, al comma 3-bis., le parole: “sono deducibili nella misura dell’80 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “sono deducibili nella misura del 100 per cento“»;

            b) all’articolo 102, al comma 9, le parole da: “sono deducibili nella misura dell’80 per cento“ fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “sono deducibili nella misura del 100 per cento“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.108

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

        «20-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all’articolo 54, al comma 3-bis., le parole: “sono deducibili nella misura dell’80 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “sono deducibili nella misura del 100 per cento“;

            b) all’articolo 102, al comma 9, le parole da: “sono deducibili nella misura dell’80 per cento“ fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “sono deducibili nella misura del 100 per cento“.

        20-ter. Al comma 1 dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, la lettera g) è soppressa“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.110

Treu, Zuccherini, Roilo, Adragna, Alfonzi, Bobba, De Simone, Di Siena, Livi Bacci, Mongiello, Peterlini, Tibaldi

Accantonato

        Dopo il comma 20, inserire il seguente:

        «20-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-octies) inserire la seguente:
            “i-novies) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli stanziamentifino a concorrenza degli oneri.

 

2.112

Eufemi

Respinto

        Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

        «20-bis. I soggetti indicati dal comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, proprietari o gestori di centri fieristici possono escludere dal reddito imponibile ai fini dell’IRES e dal valore aggiunto ai fini dell’IRAP una quota pari al 50 per cento dell’ammontare degli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuati nell’esercizio di entrata in vigore della presente legge, nell’esercizio successivo ed al netto delle cessioni di beni strumentali.

        20-ter. Per investimenti si intendono le realizzazioni nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria».

        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente Sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

2.114

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

        «21. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, infine, il seguente comma:
        “13. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale“».

        Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

 

2.115 (v. testo 2)

Barbieri, Angius, Montalbano

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «21. All’articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale a diretta gestione statale“».

        Corrispondentemente, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, alla missione 2 «casa e assetto urbanistico» programma 2.2 «politiche abitative» all’unità previsionale di base 2.2.6 «Investimenti» operare la seguente modifica:

            CS:    +  400.000;

            CP:    +  400.000.

 

2.115 (testo 2)

Barbieri, Angius, Montalbano

Accantonato

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «21. All’articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale a diretta gestione statale“».

 

2.117

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. L’errata applicazione delle disposizioni previste dal comma 6 dell’art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n.  633 è considerata come errore formale se l’imposta è stata versata ordinariamente da una parte contraente».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

            2008:    –  20.000.

 

2.119

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia la tredicesima e la quattordicesima mensilità assolvono l’imposta sostitutiva del 10%».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.120 (v. testo 2)

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

        Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. All’articolo 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 alla lettera a), dopo le parole: “a favore dei discendenti“ inserire le seguenti: “e del coniuge superstite“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.120 (testo 2)

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Accolto

        Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. All’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, dopo le parole: “a favore dei discendenti“ sono inserite le seguenti: “e del coniuge“».

 

2.121

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. Alle madri lavoratrici dipendenti o autonome è riconosciuto un bonus di un anno di anzianità pensionistica per ogni figlio nato o adottato. Il bonus di anzianità pensionistica consente alla lavoratrice madre di anticipare di uno o più anni il raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia rispetto alle disposizioni vigenti in materia».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.122

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte IlI, Tabella A allegata è aggiunto il numero 127-duodevicies-bis.):
        “127-duodevicies-bis.) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche».

 

2.123

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Respinto

        Dopo l’ultimo comma inserire il seguente:

        «20-bis. Le disposizioni di cui alla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppresse».

        Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

        Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

        Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

2.0.1

Polledri, Franco Paolo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l’articolo 10, recante norme sugli oneri deducibili, è inserito il seguente:
        «Art. 10-bis. - (Deducibilità delle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli). – 1. All’atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a 50 mila euro utilizzabile ai fini di cui all’articolo 10 per le spese relative:
            a) all’acquisto di alimenti per l’infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

            b) ai trasporti scolastici;
            c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonché di somme per la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attività culturali e musicali ed alfabetizzazione informatica.

        2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato dalle famiglie durante i primi diciotto anni di vita del figlio in modo che la deduzione non risulti superiore su base annua a 5 mila euro.

        3. Qualora il contribuente scelga il sistema di tassazione separata del reddito, il credito di cui al comma 1 scatta nella misura percentuale indicata dal medesimo soggetto all’atto della prima dichiarazione dei redditi successiva alla nascita del figlio»;

            b) le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 11 sono sostituite dalle seguenti:
            “a) fino a euro 5.000    0%;

            b) oltre euro 5.000 e fino a euro 15.000  25%»;
            c) dopo l’articolo 11, recante norme sulla determinazione dell’imposta, è inserito il seguente:

        “Art. 11-bis. - (Determinazione dell’imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). – 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l’imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell’esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

            a) dal contribuente;

            b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
            c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età permanentemente inabili al lavoro;
            d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all’importo della pensione minima vigente alla data dell’anno di riferimento.

        2. L’imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall’attribuzione dei coefficienti stabiliti nei modi seguenti:
            a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico  1;

            b) contribuente coniugato senza figli a carico  2;
            c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico  1,5;
            d) contribuente coniugato con un figlio a carico  2,5;
            e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico  2;
            f) contribuente coniugato con due figli a carico  3;
            g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico  3;
            h) contribuente coniugato con tre figli a carico  4;
            i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico  4;
            l) contribuente coniugato con quattro figli a carico  5;
            m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico  5;
            n) contribuente coniugato con cinque figli a carico  6;
            o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico  6.

        3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

        4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

            a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

            b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

        5. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte inter è applicata l’aliquota d’imposta di cui all’articolo 11. L’ammontare dell’imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

        6. Le detrazioni di cui all’articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
        7. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell’imposta di cui all’articolo 11, comma 1, superiore all’ammontare di 2 milioni di lire annue moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
        8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l’indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere b) e d), devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l’esistenza dei requisiti ivi previsti.
        9. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l’amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione dell’originale o di copia autenticata.
        10. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell’apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l’aliquota media di cui al comma 2.
        11. La notificazione dell’atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un’aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 8, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.
        12. L’atto di cui al comma 11 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un’aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l’atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.
        13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.
        14. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2007“;

            d) l’articolo 13, recante norme su altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
        “Art. 13. - (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu» redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
            a) euro 500 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 5.000 ma non a euro 7.500;

            b) euro 375 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 7.500 ma non a euro 10.000;
            c) euro 250 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a euro 10.000 ma non a euro 15.000.

        2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno, così determinata:
            a) euro 160 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 5.000 ma non euro 7.500;

            b) euro 100 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 7.500 ma non euro 10.000;
            c) euro 50 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera euro 10.000 ma non euro 15.000“.

        2. Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano, altresì a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno figli ancora minorenni per un importo calcolato con il metodo del pro rata per gli anni necessari al conseguimento della maggiore età dei figli stessi.

        3. Al comma 1 dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: “che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità,“ sono soppresse;

            b) al primo periodo, le parole: “lire 200.000“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 150“;
            c) al secondo periodo, le parole: “lire 300.000“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 200“.

        4. Alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
        “Art. 7-bis. – 1. La madre lavoratrice ha il diritto di trasformare il contratto di lavoro in contratto di durata a tempo parziale nei primi otto anni di vita del bambino.

        2. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che hanno alle proprie dipendenze lavoratrici che esercitano il diritto di cui al comma 1 è riconosciuta una riduzione delle aliquote contributive in misura pari al 25 per cento.
        3. In deroga alla normativa vigente in materia, il datare di lavoro può provvedere, mediante chiamata diretta, alla supplenza o alla sostituzione della madre lavoratrice che abbia esercitato il diritto di cui al comma 1“;

            b) all’articolo 15, comma 1, le parole: “pari all’80 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “pari al 100 per cento“».

 

2.0.2

Turigliatto, Rame, Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

        1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

        2. Dall’imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

            a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

            b) transazioni intracomunitarie;
            c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
            d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero di imprese nazionali;
            e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

        3. Il Governo è impegnato a promuovere un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.

        4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
        5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
        6. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

            a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

            b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
            c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
            d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

 

93.0.5

Turigliatto

Respinto

        Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale)

        1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall’istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

        2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all’articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell’anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1».

        Conseguentemente, all’articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

        1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

        2. Dall’imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative  a:

            a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

            b) transazioni intracomunitarie;
            c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
            d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero di Imprese nazionali;
            e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

        3. Il Governo è impegnato a promuovere un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.

        4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
        5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
        6. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

            a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

            b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
            c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
            d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

 

2.0.4

Turigliatto, Rossi Fernando

Respinto

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Minimo e massimo di pensione)

        1. A partire dallo gennaio 2008 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità una tantum di 800 euro.

        2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.
        3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1º gennaio 2008 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.
        4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.
        5. All’articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: “particolari“ è soppressa e dopo la parola: “usuranti“ sono inserite le seguenti: “e pesanti“.
        6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l’assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito».

        Conseguentemente,

            sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006;

            ridurre del 30 per cento tutti gli stanziamenti dell’allegata Tabella C di parte corrente;
            ridurre del 90 per cento la rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, di cui alla Tabella A;
            all’articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

        1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

        2. Dall’imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative  a:

            a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

            b) transazioni intracomunitarie;
            c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
            d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero di imprese nazionali;
            e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

        3. Il Governo è impegnato a promuovere un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.

        4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
        5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
        6. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

            a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

            b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
            c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
            d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

 

2.0.5

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 premettere il seguente articolo:

“Art. 0.32

(Sostegno ai genitori)

        1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l’attività lavorativa per dedicarsi alla di lui cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

        2. Il contributo è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Sono ammessi al beneficio i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o che si trovano ancora negli anni di studio.
        4. Il contributo di cui al comma l non può essere corrisposto oltre i 14 mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con illirnite massimo di dodici mesi per uno dei due, mentre i due restanti costituiscono una opzione riservata all’altro genitore.
        5. Il contributo è pari ai due terzi dell’importo dell’ultimo stipendio del genitore che sospende l’attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.
        6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o si trovi ancora negli anni di studio è comunque assicurato contributo pari a 800 euro.
        Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice abbia optato per il congedo facoltativo di cui al successivo articolo 32.
        7. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10% ma pari almeno a 80 euro al mese“».

        Conseguentemente:

        1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e conseguentemente, alle minori entrate-maggiori oneri, si provvede mediante riduzione dell’80 per cento di tutte le rubriche dell’allegata tabella A. Ridurre del 10 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C. All’articolo 62 le cifre: «1548, 1520, 3048, 1898», sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo». Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72 sono sopprressi.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio.

 

2.0.6

Pistorio

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 19 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 in materia di obblighi del contribuente debitore)

        1. All’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) la parola “sessanta“ è sostituita dalla parola “centoventi“;

            b) le parole “un anno“ sono sostituite dalle parole “due anni“;
            c) la parola “quarantotto“ è sostituita dalla parola “novantasei“;
            d) le parole “cinquanta milioni di lire“ sono sostituite dalle parole: “cinquantamila Euro“»;

        2. Al comma 1 del medesimo articolo 19 è aggiunto il seguente:
        “1-bis . La garanzia di cui al comma precedente può essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria sui beni personali del debitore e/o sui beni offerti, con atto notarile, da un terzo, da iscrivere anche prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 77, comma 1“».

 

2.0.7

D’Onofrio, Ciccanti, Forte, Baccini, Buttiglione, De Poli, Eufemi, Fantola, Libè, Maffioli, Maninetti, Mannino, Marconi, Monacelli, Naro, Pionati, Poli, Ruggeri, Trematerra, Zanoletti

Respinto

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 1, comma 4, lettera c), capoverso articolo 12, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 apportare le seguenti modifiche:

            alla lettera a) sostituire le cifre: “800“ e “690“ con le seguenti: “2000“ e “1500“;

            alla lettera c) sostituire le cifre: “800“, “900“ e “220“ con le seguenti: “2000“, “2500“ e “300“;
            alla lettera d) sostituire la cifra “750“ con la seguente: “1500“».

        Conseguentemente ridurre del 5% tutte le rubriche di parte corrente dell’allegata Tabella C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

2.0.8 (v. testo 2)

Galardi, Brutti Paolo, Bellini, Battaglia Giovanni, Mele

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: interpretazione autentica secondo comma dell’articolo 90 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917)

        1. Tra le spese e gli altri componenti negativi di cui all’articolo 90, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica de 22 dicembre 1986, n. 917 non sono ricompresi gli interessi passivi, qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per il conseguimento degli scopi sociali; tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica del secondo comma dell’articolo 90 del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917».

 

2.0.8 (testo 2)

Galardi, Battaglia Giovanni, Mele, Bellini, Brutti Paolo

Accantonato

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L’articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta come segue: “tra le spese e gli altri componenti negativi di detto comma non sono ricompresi gli interessi passivi, qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per il conseguimento degli scopi sociali; tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione“».
        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  5.000;

            2009:    –  5.000;
            2010:    –  5.000.

 

2.0.9

Turigliatto, Rame, Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta europea sulle transazioni valutarie)

        1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un’imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell’Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell’Unione europea, è istituita un’imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata.

        2. Dal pagamento dell’imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale».

 

2.0.10

Turigliatto

Respinto

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione)

        1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

        2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma l non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
        3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d’opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l’intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

 

2.0.11

Turigliatto, Rame, Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Recupero evasione fiscale a beneficio dei Comuni)

        1. Al fine di favorire la ricerca, l’individuazione e il recupero delle somme derivanti dall’evasione totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla fiscalità generale e nazionale i Comuni – fermo restando la direzione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previe modifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all’attuazione dell’obiettivo della lotta all’evazione fiscale e contributiva – sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziali e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli strumenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrate garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell’operazione.

        2. Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all’evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al recupero a cui essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell’operazione.
        3. Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all’Ente Provincia di competenza.
        4. Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e dalle Pronvice sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato».

        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  100.000;

            2009:    –  100.000;
            2010:    –  100.000.

 

2.0.12

Turigliatto

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Recupero fiscal drag)

        1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

        “1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell’ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l’adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli Il, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

        2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l’anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2008“».

        Conseguentemente, all’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione delle transazioni valutarie)

        1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

        2. Dall’imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

            a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

            b) transazioni intracomunitarie;
            c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
            d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all’estero di imprese nazionali;
            e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

        3. Il Governo è impegnato a promuovere un’azione dell’Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l’adozione dell’imposta di cui al presente articolo.

        4. Il 50 per cento del gettito derivante dall’imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
        5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l’aliquota dell’imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
        6. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

            a) l’ambito di applicazione dell’imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l’estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

            b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
            c) il coordinamento della disciplina dell’imposta di cui al comma l con le norme del diritto comunitario, nonché l’armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
            d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall’imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

 

2.0.13

Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Omogeneizzazione aliquote delle rendite)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2008 l’aliquota sulle diverse tipologie di rendite è omologata ad un tasso del 20%, che cancella le pregresse aliquote variabili, in base alla tipologia, dal 12,5% al 27%.

        2. Le maggiori entrate derivanti dall’operazione sono destinate ad un apposito fondo per la defiscalizzazione di salari e stipendi, da impiegarsi in base ad un apposito regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e del Tesoro entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

 

2.0.14

Turigliatto

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale
e di redditi diversi di natura finanziaria)

        1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un’unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l’esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

        2. Con proprio regolamento, il Ministro dell’economia delle finanze provvede a disciplinare l’applicazione dell’aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all’articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.
        3.Resta fissata al 12,5% l’aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all’atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.
        4. L’amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell’esistenza del requisito di reddito prescritto per l’applicazione dell’aliquota ridotta. L’aliquota ridotta del 12,5% si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

 

2.0.15

Turigliatto

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche a carico dell’INPS, per periodi anteriori alla gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell’indebito, del quale sia stata accertata l’esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2006 di importo pari o inferiore a euro 10.123,36.

        2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l’anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero del debito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l’indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percipiente. Il recupero dell’indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
        4. Nei casi di omessa dichiarazione, l’Ente previdenziale procede, dal 1º luglio dell’anno successivo, ad interrompere l’erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
        5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l’’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alfa data di accertamento dell’indebito».

        Conseguentemente all’onere si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica del MEF.

 

2.0.16

Sacconi, Cantoni, Gentile, Morra, Novi, Piccone, Vegas, Polledri, Davico

Respinto

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario e premi aziendali)

        1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell’IRPEF, con applicazione dell’aliquota media dell’ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell’indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.

        2. I commi 18 e 19 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre, n. 549, sono abrogati».

        Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

2.0.20

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2008, un assegno pari a 2.000 euro.

        2. Per la concessione dell’assegno di cui al comma 1 il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno 2008, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.
        3. L’assegno è concesso dai comuni ed erogato dall’INPS secondo le modalità di cui all’articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

2.0.21

Barbato

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni tributarie relative alle spese per servizi domestici e di assistenza personale e familiare, a tutela della famiglia e per l’emersione del lavoro sommerso nell’ambito domestico)

        1. All’articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, le parole: “, fino all’importo di lire 3.000.000,“ sono soppresse.

        2. La lettera i-septies) del comma 1 dell’articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalle seguenti:

            “i-septies) le spese, per un importo non superiore a 5.000 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro;

            i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 4.000 euro, sostenute per gli addetti alla cura dei minori fino a tre anni di età, che non abbiano trovato ospitalità presso gli asili nido, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro“.

        3. L’ammontare delle spese sostenute, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, deve essere comprovato mediante opportuna documentazione, asseverata da un professionista in materia giuslavoristica, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, ovvero dall’associazione sindacale datoriale cui il datore di lavoro risulta iscritto.

        4. Il riconoscimento delle detrazioni previste dalle disposizioni di cui al comma 2 è condizionato all’integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all’integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia.
        5. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui al presente articolo, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati».

        Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

            2008:    –  32.000;

            2009:    –  32.000;
            2010:    –  32.000.

 

2.0.22/1

Galardi, Battaglia Giovanni, Mele, Bellini, Brutti Paolo

Accantonato

        All’emendamento 2.0.22, aggiungere il seguente comma:

        «2. L’articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917 si interpreta come segue: “tra le spese e gli altri componenti negativi di detto comma non sono ricompresi gli interessi passivi, qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalla cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per il conseguimento degli scopi sociali; tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione“».

        Conseguentemente: all’art. 96, comma 1, tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

            2008: – 5.000;

            2009: – 5.000;
            2010: – 5.000.

 

2.0.22

Il Relatore

Accantonato

        Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            “c-bis) 150 euro, spettanti alle madri che posseggono uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, in presenza di figli per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c)“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri, pari a 277 milioni di euro per l’anno 2008, a 439,6 milioni di euro per l’anno 2009 e di 395 milioni di euro per l’anno 2010.

 

2.0.23

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Azzollini

Accantonato

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie e cessazione della partecipazione statale
alla società Sviluppo Italia Spa)

        1. È istituito il fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie, di seguito denominato “fondo“. Il fondo concede contributi straordinari per la costruzione e l’acquisto di unità immobiliari a favore dei nuclei familiari. Il contributo viene restituito, con modalità rateali e senza oneri di interessi, a decorrere dal quinto anno dall’avvenuta erogazione del contributo.

        2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 30 per cento del costo di costruzione di un edificio residenziale non eccedenti i 110 metri quadri, come definito dalle regioni a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito regolamento, definisce le modlità di erogazione del contributo.
        3. Al primo finanziamento del fondo si provvede mediante il trasferimento di tutte le risorse a qualunque titolo erogate alla società Sviluppo Italia Spa a valere sul bilancio dello Stato. Per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
        4. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione del contributo e per la restituzione anticipata del contributo in caso di scioglimento del matrimonio».

        Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrajìca e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

2.0.24

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il sostentamento dei nuclei familiari composti
da soggetti fiscalmente incapienti)

        1. Ai soggetti componenti di nuclei familiari composti almeno dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati e che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentino un importo di imposta netta inferiore a 100 euro, ovvero siano esentati dalla presentazione della dichiarazione, è concesso un contributo speciale annuale per il sostentamento della famiglia.

        2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l’importo di 2.000 euro annui per ciascun componente della famiglia ed è commisurato all’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta per l’acquisto di beni destinati al sostentamento del nucleo familiare, come dimostrata dalla documentazione fiscale relativa all’acquisto dei beni.
        3. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con il regime fiscale di cui all’articolo 1 della presente legge.
        4. Il Ministro dell’economia e delle finanze definisce con apposito decreto le modalità attuative del contributo di cui al comma 1».
        5. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:

        1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

        2. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), dopo le parole: “decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,“, sono inserite le seguenti: “e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali“;

            b) alla lettera b), le parole: “per la quota del 30 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 60 per cento“.

        6. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso allo gennaio 2007 anche con riguardo all’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all’integrazione degli acconti eventualmente già versati.

        7. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.
        8. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.
        9. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Conseguentemente, ridurre del 90 per cento l’importo in Tabella A.

        Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

2.0.25

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme in materia di IRPEF)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
        “Art. 12. - (Deduzione per il sostegno del nucleo familiare) – 1. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 10 per cento del suo ammontare totale laddove uno solo dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, svolga attività lavorativa, sia di lavoro dipendente sia autonomo o attività di impresa, ovvero in qualsiasi caso in cui l’altro coniuge non possieda un reddito complessivo lordo superiore a 3.000 euro. La deduzione è aumentata al 12 per cento se il reddito non supera l’importo di 25.000 euro ed è ridotta al 7 per cento nel caso in cui il reddito superi l’importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

        2. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 4 per cento per ciascuno dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nel caso in cui entrambi svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo. La deduzione è aumentata al 5 per cento se il reddito complessivo non supera l’importo di 25.000 euro ed è ridotta al 3 per cento nel caso in cui il reddito superi l’importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.
        3. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 10 per cento per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. L’importo è aumentato al 15 per cento nel caso di figli portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. La deduzione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero all’altro genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore un importo pari al 50 per cento della deduzione stessa. La deduzione è aumentata al 12 per cento se il reddito non supera l’importo di 25.000 euro ed è ridotta al 5 per cento nel caso in cui il reddito supera l’importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.
        4. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 50 per cento del reddito imponibile.
        5. Dal reddito del nucleo familiare si deduce l’ulteriore cifra di 2.000 euro per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per gli anziani ultrasettantenni l’importo è elevato a 3.000 euro.
        6. Le deduzioni per il sostegno del nucleo familiare sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
        7. Per la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta decorrenti da quello di applicazione della nuova modalità di tassazione del reddito dei coniugi risultante dai commi da 1 a 6, si applicano le norme in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore della presente legge se queste determinano un’imposta minore rispetto a quella derivante dall’applicazione del nuovo sistema di tassazione“.

            b) all’articolo 15, comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) alla lettera b), dopo le parole: “le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.“ è inserito il seguente periodo: “Quando tali spese sono sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite dei 129,11 euro e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento“;

                2) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

            “e-bis) le spese per l’acquisto di libri di testo scolastici e di materiale tecnico scolastico sostenute per i figli minorenni, in misura non superiore a 500 euro per ciascun figlio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate le tipologie di spese per le quali spetta la detraibilità;

            e-ter) le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro“;

            c) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta, in fine, la seguente:
            “l-quinquies) i canoni di locazione corrisposti dai conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale del nucleo familiare, nella seguente misura: 1) del 20 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore non supera 20.000 euro; 2) del 10 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore è superiore a 20.000 euro e non superiore a 30.000 euro. In nessun caso la deduzione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati“».
        2. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle precedenti disposizioni si provvede ai sensi delle misure disposte qui di seguito:
        1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

        2. All’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono appodate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), dopo le parole: “decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,“, sono inserite le seguenti: “e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali“;

            b) alla lettera b), le parole: “per la quota del 30 per cento“ sono sostituite dalle seguenti: “per la quota del 60 per cento“.

        3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2007 anche con riguardo all’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all’integrazione degli acconti eventualmente già versati.

        4. l compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.
        5. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.
        6. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Conseguentemente, ridurre del 90 per cento dell’importo in Tabella  A.

        Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».
        Ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

 

2.0.26

Baldassarri

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Ai lavoratori artigiani anziani, anche titolari di azienda, viene conferito il titolo di “maestro del lavoro“.

        2. I maestri del lavoro possono avere alle proprie dipendenze fino a 3 giovani, nella fascia di età compresa tra 18 e 28 anni, assunti con contratto di apprendimento lavoro-trasferimento di azienda o di attività.
        3. Al contratto di cui al comma 2 si applica, per tre anni, la totale esenzione fiscale e contributiva.
        4. Al termine del triennio, l’attività o l’azienda è trasferita al titolare del contratto di apprendimento-lavoro che l’acquista sulla base di un valore concordato tra le parti al momento deIla stipula del contratto di apprendista lavoro e asseverato da una perizia redatta dal professionista dipendente.
        5. In favore del soggetto o dei soggetti che acquistano l’attività o l’azienda è prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento a tasso agevolato, tramite la Cassa depositi e prestiti, pari all’importo necessario al perfezionamento della predetta acquisizione».

 

2.0.27

Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere il 48 per cento del reddito totale prodotto in ciascun periodo d’imposta da tali medesimi soggetti.

        2. l contribuente dece indicare, in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi ovvero del modello di dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale ovvero di quello di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, per ciascun periodo d’imposta:

            a) il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti;

            b) l’ammontare del reddito totale prodotto;
            c) l’eventuale eccedenza maturata rappresentata dalla differenza positiva tra il totale dei tributi di ogni genere e specie comunque denominati corrisposti e il 48 per cento dell’ammontare del reddito totale prodotto.

        3. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione degli importi eventualmente dovuti per i periodi d’imposta successivi a titolo di tributi locali o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

        4. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti termini e modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi».

        Conseguentemente sopprimere l’articolo 62.

 

2.0.28

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Tassazione sostitutiva dei redditi da locazione)

        1. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cednto. Si applicano le disposizioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche».
        Conseguentemente, nella tabella A, ridurre dell’80 per cento tutte le rubriche. Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

        Gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648,1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

2.0.29

Scalera

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All’articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sostituire le parole: “sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o di professione“ con la seguenti: “sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte il cui costo unitario complessivo non sia inferiore o vari a 3.500,00 (tremilacinquecento) euro con il limite di complessivi euro 15.000,00 per anno d’imosta, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o di professione“.

        2. All’articolo 108, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sostituire le parole: “le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.“ con le seguenti: “le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82 ed altresì alle soese sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’arte il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.500,00 (tremilacinquecento) euro con il limite di comolessivi euro 15.000,00 per anno d’imposta“».

 

2.0.30

Turigliatto, Rame

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Pagamento ICI immobili di proprietà di enti religiosi)

        1. L’esenzione di cui all’articolo 2 non è applicabile agli immobili di proprietà di enti religiosi se utilizzati, anche non esclusivamente, per lo svolgimento di attività commerciali».

 

2.0.31

Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Impiego parziale delle riserve auree)

        1. La riserva aurifera dell’Italia è ridotta del 50 per cento del suo ammontare.

        2. Il Ministero dell’economia e delle finanze dispone, entro 3 mesi a partire dall’entrata in vigore della presente legge, le procedure di immissione graduale di 500 tonnellate annue di oro, come consentito dagli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea, per il periodo 2008-2010.
        3. Le maggiori risorse derivanti dalla vendita sono destinate alla riduzione del debito pubblico».

 

 

Art. 3.

3.1

Polledri, Franco Paolo, Sacconi, Azzollini

Respinto

        Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e c).

        Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.1120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

        «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.2

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

        «0-a) L’imprenditore individuale che alla data 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.

        Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla renditi catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
        L’imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l’imposte sui redditi».

 

3.3

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Respinto

        Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p).

        Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente alle minori entrate di cui alla presente disposizione.

 

3.4/1 (v. testo corretto)

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

        All’emendamento 3.4 alla lettera b), punto 1) sostituire le parole: «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali», con le seguenti: «, tra i costi della produzione si include la quota del canone di leasing nei limiti della quota di ammortamento ordinario prevista per il bene».

        AI relativo onere si provvede, fino a concorrenza dello stesso, compensazioni n. 2 e n.  3.

 

3.4/2 (v. testo corretto)

Sacconi, Ferrara

        All’emendamento 3.4 alla lettera d) punto 2) sopprimere le seguenti parole: «per i beni entrati in funzione entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

 

3.4 (v. testo 2)

Il Governo

        Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
                «c-bis) nell’articolo 66, comma 3, la parola 96 è soppressa»;
            b) al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:
                1) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b)» inserire le seguenti: «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali»;

                2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Presentando apposito interpello all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, l’impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l’indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall’acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall’avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti.»;

            c) al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso «7.», sostituire le parole: «; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96» con le seguenti: «. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96»;

            d) al comma 2:

                1) al primo periodo, dopo la locuzione: «c),» inserire la seguente: «c-bis),»;

                2) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni dell’articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge.»;
                3) dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: «Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla citata disposizione del comma 1, lettera o), numero 1), decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.»;

            e) al comma 8, lettera c), prima del numero 1) inserire il seguente:
                «01) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento“ »;
            f) al comma 8, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:
                «01) al comma 1, le parole ‘ a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) ’ sono soppresse.»;
            g) al comma 12, lettera b), capoverso «7.», sopprimere la lettera  e).

 

3.4 (testo 2) (v. testo corretto)

Il Governo

        Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dell’articolo 109, comma 5» con le seguenti: «degli articoli 61 e 109, comma 5»;
            b) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
                «c-bis) nell’articolo 66, comma 3, la parola 96 è soppressa»;
            c) al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:
                1) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b)» inserire le seguenti: «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali»;

                2) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi»;
                3) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Presentando apposito interpello all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, l’impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l’indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall’acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall’avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti; in deroga al comma 1 del predetto articolo 11 della legge n. 212 del 2000, l’Agenzia delle entrate risponde entro il termine di sessanta giorni.»;
                4) al comma 5 dopo le parole: «n. 87» aggiungere le seguenti: «con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria,»;
                5) al comma 6 dopo la parola: «previste» aggiungere le seguenti: «dall’articolo 90, comma 2 e»;

            d) al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
                «ibis) all’articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.“»;
            e) al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso «7.», sostituire le parole: «; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96» con le seguenti: «. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96»;

            f) al comma 2:

                1) al primo periodo, dopo la locuzione: «c),» inserire la seguente: «c-bis),» e dopo la locuzione: «i,» inserire la seguente: «i-bis,»;

                2) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni dell’articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge.»;
                3) dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: «Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla citata disposizione del comma 1, lettera o), numero 1), decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.»;
            g) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

                «2-bis. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.»;
            h) al comma 8, lettera c), prima del numero 1) inserire il seguente:
                «01) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento“ »;
            i) al comma 8, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:
                «01) al comma 1, le parole ‘ a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) ’ sono soppresse.»;
            j) al comma 12, lettera b), capoverso «7.», sopprimere la lettera e).

 

3.4/1 (testo corretto)

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Respinto

All’emendamento 3.4 alla lettera c), punto 1) sostituire le parole: «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali», con le seguenti: «, tra i costi della produzione si include la quota del canone di leasing nei limiti della quota di ammortamento ordinario prevista per il bene».

        AI relativo onere si provvede, fino a concorrenza dello stesso, compensazioni n. 2 e n.  3  IDV.

 

3.4/2 (testo corretto)

Sacconi, Ferrara

Respinto

All’emendamento 3.4 alla lettera f) punto 2) sopprimere le seguenti parole: «per i beni entrati in funzione entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

 

3.4 (testo 2 corretto)

Il Governo

Accolto

        Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dell’articolo 109, comma 5» con le seguenti: «degli articoli 61 e 109, comma 5»;
            b) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 61», comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
                «c-bis) nell’articolo 66, comma 3, la parola “96“ è soppressa»;
            c) al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:
                1) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b)» inserire le seguenti: «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,»;

                2) al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi»;
                3) al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Presentando apposito interpello all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, l’impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l’indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall’acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall’avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti; in deroga al comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, l’Agenzia delle entrate risponde entro il termine di sessanta giorni. La decorrenza del termine di sessanta giorni non si interrompe nel caso di richieste istruttorie avanzate dall’Agenzia delle entrate.»;
                4) al comma 5 dopo le parole: «n. 87,» aggiungere le seguenti: «con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria,»;
                5) al comma 6 dopo la parola: «previste» aggiungere le seguenti: «dall’articolo 90, comma 2, e»;

            d) al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
                «i-bis) all’articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.“»;
            e) al comma 1, lettera l), numero 2), capoverso «7.», sostituire le parole: «; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96» con le seguenti: «. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96»;

            f) al comma 2:

                1) al primo periodo, dopo la locuzione: «c),» inserire la seguente: «c-bis)e dopo la locuzione: «i) inserire la seguente: «i-bis,»;

                2) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni dell’articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge.»;
                3) dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: «Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla citata disposizione del comma 1, lettera o), numero 1), decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.»;

            g) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
                «2-bis. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.»;
            h) al comma 8, lettera c), prima del numero 1) inserire il seguente:
                «01) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento“ »;
            i) al comma 8, lettera d), prima del numero 1) inserire il seguente:
                «01) al comma 1, le parole “a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b)“ sono soppresse.»;
            l) al comma 12, lettera c), capoverso «7.», sopprimere la lettera e).

 

3.5

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) nell’articolo 66, terzo comma, il numero “96“ è soppresso».

 

3.6

Eufemi

Respinto

        Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) nell’articolo 66, terzo comma, il numero “96“ è soppresso».

 

3.7

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) nell’articolo 66, terzo comma, il numero “96“ è soppresso».

 

3.11

Barbieri, Angius, Montalbano

Respinto

        Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «27,5 per cento» con le seguenti: «28,5 per cento»; alla lettera h) sostituire le parole: «nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo» con le seguenti: «nel limite del 50 per cento del risultato operativo lordo».

 

3.12

Paravia

Respinto

        Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «27,5 per cento» aggiungere le seguenti: «L’imposta dovuta non può superare il limite dell’aliquota effettiva del 33 per cento, calcolata sull’ammontare del risultato di esercizio prima delle imposte».

        Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell’allegata tabella A.

 

3.13

Polledri, Franco Paolo, Sacconi, Azzollini

Respinto

        Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
        All’articolo 2 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

        «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.».

 

3.14

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio, Ferrara

Respinto

        Al comma 1, sopprimere le lettere h) ed i).

        Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente al minor onere di cui alla presente disposizione.
        Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.
        All’articolo 2 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

        «L ’importo di cui al comma 1 non comprende Ie risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo.».

 

3.15

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 96», comma 1, premettere le seguenti parole: «Per le società di capitali» e, al secondo periodo, dopo le parole: «L’eccedenza è deducibile» inserire le seguenti: «interamente entro il limite di euro 500.000, mentre la parte degli interessi passivi che supera questo importo».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3.17

Martinat

Dichiarato inammissibile

        Apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera h), primo periodo, dopo le parole: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110» sono aggiunte le seguenti: «e da quelli dipendenti da prestiti o mutui concessi per la realizzazione di lavori pubblici o privati eseguiti su commessa,»;

            b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Con riferimento a contratti d’appalto per l’esecuzione di opere pubbliche e private, le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), si applicano agli interessi passivi dipendenti da finanziamenti concessi con riferimento a contratti conclusi successivamente al 1º gennaio 2008».

 

3.18

Eufemi

Respinto

        Al comma 1, lettera h), primo periodo, dopo le parole: «diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110» sono aggiunte le seguenti: «e da quelli dipendenti da prestiti o mutui concessi per la realizzazione di lavori pubblici o privati eseguiti su commessa».

        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

3.19

Divella

Respinto

        Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», comma 1, dopo le parole: «proventi assimilati», aggiungere le seguenti: «L’eccedenza è deducibile nel limite del maggior valore tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica ed euro 700.000,00 per ciascun periodo di imposta».

        Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

 

3.21

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 96», al secondo periodo, dopo le parole: «L’eccedenza è deducibile» sono inserite le seguenti: «interamente entro il limite di euro 500.000, mentre la parte degli interessi passivi che supera questo importo».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3.22

Eufemi

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

3.23

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», comma 1, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «45 per cento», al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «45 per cento»; dopo le parole: «della gestione caratteristica» aggiungere le seguenti: «L’eccedenza è deducibile nel limite del 70 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica nei primi tre periodi d’imposta dell’impresa di nuova costituzione»; al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96», comma 2, dopo le parole: «con esclusione delle voci 10, lettere a) e b),», aggiungere le seguenti: «tra i costi della produzione si include la quota del canone di leasing nei limiti della quota di ammortamento ordinario prevista per il bene».

        Al relativo onere si provvede, fino a concorrenza dello stesso, compensazioni n. 2 e n. 3.

 

3.24

Paravia

Respinto

        Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «gestione caratteristica», aggiungere il seguente periodo: «La quota di interessi residua è deducibile nell’ulteriore limite del 10 per cento del valore dei crediti iscritti alla voce C) II 01 del bilancio d’esercizio».

        Conseguentemente, al successivo punto 4 lettera h) inserire alla fine del periodo: «La quota di interessi residua è deducibile nell’ulteriore limite del 10 per cento del valore dei crediti iscritti alla voce C) II 01 del bilancio d’esercizio».
        Al corrispondente onere, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell’allegata tabella A.

 

3.25

Eufemi

Respinto

        Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 96. – (Interessi passivi), comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione».

        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

3.26

Pirovano, Polledri, Franco Paolo

Accantonato

        Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art. 96», al comma 5, dopo le parole: «e assicurativi» aggiungere le seguenti: «, nonché alle Società di Progetto costituite ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità secondo le modalità previste dal Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

        Conseguentemente: all’onere si provvede mediante la riduzione lineare in misura del 4 per cento degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C, di cui al comma 2 dell’articolo 96, per ciascuno degli anni 2008-2010.

 

3.27

Piccone, Ferrara

Respinto

        Al comma 1, lettera h), dopo il numero 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore».
        Sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse, destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.28

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Dichiarato inammissibile

        Le disposizioni di cui al comma 1, lettere l), m), n) e o) sono soppresse.

        Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente al minor onere di cui alla presente disposizione.
        Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.29

Polledri, Franco Paolo, Sacconi, Azzollini

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1 sopprimere la lettera l).

        Conseguentemente: sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «11.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1. 120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.30

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, lettera l), sopprimere il punto 1).

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3.31

Divella

Respinto

        Al comma 1, lettera l), sostituire il n. 1 con il seguente:

        «1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        “3. Fatta eccezione per i beni di cui all’art. 164, comma 1. lettera b) ed esclusivamente per i beni acquistati o ordinati entro il periodo d’imposta in corso al 31/12/2007, la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell’ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l’ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi».

        Conseguentemente, ridurre del 20% tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

 

3.33

Barbieri, Angius, Montalbano

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1 lettera l), sostituire il punto 1) con il seguente:

        «1) Il comma 3 è abrogato, con l’eccezione degli investimenti per ricerca e sviluppo effettuati in proprio dalle imprese, di cui all’art. 1, comma 280, della legge n. 296/2007. Il regime di eccezione resta in vigore fintanto che non venga realizzato l’aggiornamento dei coefficienti di ammortamento riconosciuti a fini fiscali, in funzione della più rapida obsolescenza dei beni strumentali che incorporano il progresso tecnologico».

 

3.35

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Al comma 1, lettera l), sostituire il punto 1) con il seguente:

        «1) Al comma 3 anteporre le seguenti parole: “Fino al 31 dicembre 2009“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3.36

Polledri, Franco Paolo, Sacconi, Azzollini

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1 sopprimere la lettera o).

        Conseguentemente: sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1. 120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.37

Eufemi

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, lettera o) apportare le seguenti modifiche:

            «o) Nell’articolo 109:
        1) al comma 4, lettera b) le parole da: “Gli ammortamenti dei beni materiali“, fino a: “che hanno concorso alla formazione del reddito“ sono soppresse;

        2) al comma 5, secondo periodo, le parole: “per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1,2, e 3 dell’articolo 96“, sono sostituite dalle seguenti: “per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi“;
        3) il comma 6 è abrogato».

        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

3.38

Polledri, Paolo Franco, Sacconi, Azzollini

Respinto

        Al comma 1 sopprimere la lettera u).

        Conseguentemente: sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:
        «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.39

Paravia

Dichiarato inammissibile

        Al comma 2 dopo le parole: «La disposizione della lettera l), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre» sostituire «2007» con «2009».

        Al corrispondente onere, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche dell’allegata tabella A.

 

3.40

Balboni

Respinto

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, la ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 5 dell’articolo 26 del DPR 29 settembre 1973, n.  600, che si applica a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall’articolo 13 del DPR 29 settembre 1973, n.  601, è elevata al 20 per cento».

 

3.41

Montalbano

Respinto

        Al comma 3 aggiungere in fine, le parole: «e degli interessi passivi rivenienti da anticipazioni su fatture emesse per lavori, forniture e servizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 105 e delle società a prevalente partecipazione pubblica».

 

3.42/1

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        All’emendamento 3.42 al comma 7-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Assicurando il rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall’Unione europea, viene garantita la deducibilità dell’IRAP dalle imposte statali».

        Conseguentemente l’articolo 62 è soppresso.

 

3.42/2

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        All’emendamento 3.42 al comma 7-bis, il secondo periodo è soppresso.

        Conseguentemente l’articolo 62 è soppresso.

 

3.42/3

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        All’emendamento 3.42 al comma 7-ter, secondo periodo, il periodo da: «in ogni caso» fino a: «Agenzia delle Entrate» è soppresso e così sostituito: «in ogni caso il regolamento stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate alle Regioni».

        Conseguentemente l’articolo 62 è soppresso.

 

3.42/4

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Respinto

        All’emendamento 3.42 dopo il comma 7-sexies, aggiungere il seguente:

        «7-septies. All’art. 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        “6-bis. Le cooperative di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n.  381, sono tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50% rispetto a quella in vigore nella Regione di riferimento; le cooperative di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) della legge 8 novembre 1991, n.381 sono esentate pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive».

        Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente dello 0,5 punti per cento.

        Conseguentemente, dopo l’art. 97 aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

(Riduzioni di spesa)

        1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5%, del 14,5% e del 14,5%.

        2. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli stanziameti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle regioni sono ridotti in misura pari a 1.000 inilioni di euro».

        Totale compensazione:
            2008: 1.571;

            2009: 1.590;
            2010: 1.576.

        Conseguentemente, all’art. 74, comma 9, sostituire le parole: «500 milioni»; «700 milioni»; «900 milioni»; con le altre: «800 milioni»; «1.000 milioni»; «1.200 milioni».

 

3.42

Il Governo

Accantonato

        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l’imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall’Unione Europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle Regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali. Le Regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione del presente comma in conformità all’articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

        7-ter. Con accordo concluso a norma deIl’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’lRAP istituita con legge regionale. Nell’ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle Regioni; in ogni caso il regolamento che, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate all’Agenzia delle entrate.
        7-quater. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma precedente, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
        7-quinquies. Le aliquote vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente percentuale pari a 0,9176.
        7-sexies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007».

 

3.43

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Al comma 8, dopo la lettera c) inserire la seguente:

        «c-bis) dopo l’articolo 175 è inserito il seguente:

“Art. 175-bis.

(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda)

        1. Le plusvalenze realizzate mediante cessione di aziende, possedute per un periodo non inferiore a tre anni, e determinate secondo i criteri previsti dall’articolo 86, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 18 per cento. La presente disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti dall’articolo 183, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta.

        2. L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate; se in un periodo d’imposta sono poste in essere più operazioni, l’opzione può riguardare anche le plusvalenze derivanti da singole operazioni.
        3. Qualora le plusvalenze di cui al comma 1 siano realizzate dalle società di cui all’articolo 5, l’imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l’opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento“».

        Conseguentemente ridurre di pari importo l’integrazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall’articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

3.44

Montalbano, Angius

Respinto

        Nel comma 8, al numero 1) della lettera d) si premette il seguente:

        «01) nel comma 1 le parole: “a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) sono soppresse;“».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

 

3.45

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Al comma 8, lettera d) prima del numero 1 è inserito il seguente:

        «01) nel comma 1 le parole: “a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b)“ sono soppresse».

 

3.47

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Al comma 8, lettera d), n. 2-ter), dopo le parole: «con aliquota del 18 per cento» sono aggiunte le seguenti: «o sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, con aliquota del 15 per cento. Tali aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 12 e al 10 per cento, se i maggiori valori iscritti in bilancio si riferiscono all’avviamento».

        Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica: Ministero Economia e Finanze.

 

3.48

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Al comma 8, lettera d), n. 2-ter), dopo le parole «è esercitata l’opzione» è aggiunto il seguente periodo: «Se i maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva si riferiscono all’avviamento, gli stessi sono in ogni caso deducibili in ciascun periodo d’imposta sia ai fini dell’imposta sul reddito sia ai fini lRAP in misura non superiore ad un decimo».

        Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica: Ministero Economia e Finanze.

 

3.49

D’Amico

Respinto

        Al comma 8, lettera d), n. 2-ter), dopo le parole: «è esercitata l’opzione» è aggiunto il seguente periodo: «Se i maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva si riferiscono all’avviamento, gli stessi sono in ogni caso deducibili in ciascun periodo d’imposta sia ai fini dell’imposta sul reddito sia ai fini IRAP in misura non superiore ad un decimo».

 

3.51

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Al comma 12 premettere alla lettera a) la seguente:

        «0a) all’articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:
        “1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            12.000 euro se la base imponibile non supera i 180.759,91 euro;

            10.000 euro se la base imponibile è compresa tra 180.759,91 euro e 180.839,91 euro;
              8.000 euro se la base imponibile è compresa tra 180.839,91 euro e 180.919,91 euro;
              6.000 se la base imponibile è compresa tra 180.919,91 euro e 180.999,91 euro“».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

3.52

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 12, la lettera f) è così sostituita:

        «f) al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: “un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta“ sono sostituite con le seguenti: “un importo fino a 50.000 euro per il 2008, su base annua, dal costo del lavoro. La deduzione non può superare il costo del lavoro complessivo».

        Conseguentemente viene soppresso l’articolo 62.

 

3.53

Eufemi

Respinto

        Al comma 12 lettera f) dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1, lettera a), numero 3) deve aggiungersi: “Le esclusioni sopra menzionate devono intendersi limitate alle sole attività per le quali le imprese sono in concessione e a tariffa“».

        Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

3.55

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Al comma 12, il numero 4) della lettera f) è sostituito dal seguente:

        «4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        “4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

            b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
            c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
            d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, Tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3.57

Maninetti, Poli, Ruggeri, Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Ciccanti, Forte, Eufemi, De Poli

Respinto

        Al comma 12, il numero 4) della lettera f) è sostituito dal seguente:

        «4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        “4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

            b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
            c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
            d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91“».

        Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 % per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

3.58

Bonadonna, Benvenuto, Barbolini

Respinto

        Al comma 12, il numero 4) della lettera f) è sostituito dal seguente:

        «4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        “4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

            b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
            c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
            d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91“».

        Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3% per ciascun anno a decorrere dal 2008.

 

3.60

Montalbano, Angius

Respinto

        Al comma 12, il numero 4) della lettera f) è sostituito dal seguente:

        «4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        “4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

            b) euro 6.750 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.849,91;
            c) euro 4.500 se la base imponibile supera euro 180.849,91 ma non euro 180.939,91;
            d) euro 2.250 se la base imponibile supera euro 180.939,91 ma non euro 181.029,91“».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  235.000;

            2009:    –  235.000;
            2010:    –  235.000.

 

3.61

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Al comma 12, lettera j) il numero 4) è sostituito dal seguente:

        «4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
        “4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
            a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

            b) euro 6.750 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.849,91;
            c) euro 4.500 se la base imponibile supera euro 180.849,91 ma non euro 180.939,91;
            d) euro 2.250 se la base imponibile supera euro 180.939,91 ma non euro 181.029,91“».

        Conseguentemente, ridurre di pari importo l’integrazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall’articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

3.62

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

Respinto

        Il comma 12, lettera h), è soppresso.

        Conseguentemente all’articolo 3 il comma 14 è soppresso.

 

3.63

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Respinto

        Al comma 12, lettera h), sostituire le parole: «l’aliquota del 3,9 per cento» con le parole: «l’aliquota del 3 per cento».

        Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.64

Paravia

Respinto

        Al comma 12, lettera h) dopo le parole: «l’aliquota del 3,9 per cento» aggiungere le seguenti: «L’imposta dovuta non può superare il limite dell’aliquota effettiva del 17 per cento, calcolata sull’ammontare del risultato di esercizio prima delle imposte».

        Alle minori entrate, si provvede mediante riduzione del 90% degli importi dell’allegata Tabella A.

        Ridurre del 5% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

        Conseguentemente, gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72, sono soppressi.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.66

Vegas, Baldassarri, Ciccanti, Polledri, Stracquadanio

Respinto

        Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

        «12-bis. - (Clausola di salvaguardia). – Ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle società dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2008, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2007, se più favorevoli».

        Conseguentemente, nella Tabella A, a tutte le voci presenti, ridurre in misura corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

3.67

Sacconi, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Ventucci, Cantoni, Costa, Polledri, Franco Paolo, Stracquadanio

Respinto

        Sopprimere il comma 13.

        Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1. 120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

        «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.68

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni, Bonfrisco

Ritirato

        Dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:

        «13-bis). All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è inserito, infine, il seguente comma:
        “5. Tutte le deduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e se trasformare e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività commerciali e non commerciali“.

        13-ter). All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica l’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo“».

        Conseguentemente l’articolo 62 è soppresso.

 

3.69

Sacconi, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Ventucci, Cantoni, Costa, Polledri, Franco Paolo, Stracquadanio

Respinto

        Sopprimere il comma 14.

        Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

        «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.70

Polledri, Franco Paolo, Bonfrisco

Respinto

        Il comma 14 è così sostituito:

        «14. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le regioni e le province autonome possono disporre con proprio provvedimento che la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive venga presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo».

 

3.72

De Poli

Respinto

        Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14-bis). 1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

        2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.
        3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

 

3.73

Scarabosio, Sacconi, Vegas, Azzollini, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Ventucci, Cantoni, Costa, Polledri, Franco Paolo, Stracquadanio

Respinto

        Sopprimere il comma 15.

        Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

        «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.75

Giambrone, Adragna, Papania

Dichiarato inammissibile

        Al comma 15 – secondo periodo – dopo le parole: «in cui si genera l’eccedenza», inserire le parole: «il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all’articolo 1 comma 272 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I maggiori oneri derivanti dall’attuazione di tale disposizione sono posti a carico del Fondo di cui all’articolo 61 della legge n. 289 del 2002».

 

3.76/1

Polledri, Franco Paolo

Accantonato

All’emendamento 3.76 le parole: «commi 272 e» sono sostituite dalle seguenti: «comma».

 

3.76

Il Relatore

Accantonato

        Al comma 15, dopo le parole: «in cui si genera l’eccedenza» aggiungere le seguenti: «il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 272 e 280 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente, alla Tabella A, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2008-2010, per l’importo complessivo di 60 milioni di euro annui.

 

3.77

Ciccanti, Forte, Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Poli, Maninetti, Ruggeri

Accantonato

        Al comma 15, dopo le parole: «in cui si genera l’eccedenza», aggiungere il seguente periodo: «Il tetto previsto dal presente comma non si applica alle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 272 e 280 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

        Conseguentemente ridurre del 10 per cento tutte le rubriche di parte corrente dell’allegata Tabella C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3.79

Barbieri, Angius, Montalbano

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

        «15-bis). Al fine di introdurre nel sistema di prelievo criteri di premialità ordinaria, volta a favorire processi di crescita dimensionale delle aziende, l’apertura al mercato dei capitali delle Pmi, il rafforzamento tecnologico del sistema produttivo, il precedente limite al credito di imposta non si applica alle imprese che nell’anno fiscale abbiano acquisito titolo al riconoscimento del premio di aggregazione, secondo il disposto dell’articolo 1, commi 242-249, della legge n. 296 del 2006; alle imprese che, nell’esercizio di riferimento, abbiano avviato le procedure per la quotazione sui mercati azionari e/o abbiano sviluppato strumenti di capitale di rischio da immettere sul mercato; alle imprese impegnate in processi di R&S, identificate dai criteri di eleggibilità di cui al comma 280, legge n. 296 del 2007, primo periodo».

 

3.80

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis). Al comma 4-bis dell’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, dopo le parole: “nei cui confronti sono state emesse fatture“ sono inserite le seguenti: “, tranne quelle per le operazioni indicate al n. 2, del comma 1, dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633“».

 

3.81

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis). All’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i), alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: “La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all’attività d’impresa di tipo residence turistico alberghiero o all’alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell’attività o nei comuni limitrofi“».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3.82

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis). All’articolo 19-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i) dopo la parola: “all’acquisto“ sono inserite le seguenti: “o alla costruzione“.

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3.83

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis). All’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale nonché per l’alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell’attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall’articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3.84

Caprili, Tecce, Albonetti

Respinto

        Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

        «17-bis). Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: “spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti“ sono sostituite dalle seguenti: “spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati ed in costume, ovunque tenuti“;

            b) alla tabella C:

                1) al numero 3) le parole: “corsi mascherati e in costume“ sono soppresse;

                2) al numero 4) e parole: “spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti“ sono sostituite dalle seguenti: “spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;“.

        Al comma 30, paragrafo 8-bis, dopo le paorle prestazioni alberghiere sono aggiunte le seguenti e di somministrazione di alimenti e bevande erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  800;

            2009:    –  800;
            2010:    –  800.

 

3.85

Rossa, Emprin Gilardini, Marino, Valpiana

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

        «17-bis. All’articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
            “c) la cessione di beni sanitari e non sanitari, nonché la prestazione di servizi sanitari e non sanitari effettuati da aziende sanitarie pubbliche a favore di altre aziende sanitarie pubbliche appartenenti allo stesso sistema sanitario regionale“.
        17-ter. All’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 5, dopo le parole: “Servizio sanitario nazionale“ è aggiunto il seguente periodo: “; la cessione di beni sanitari e non sanitari, nonché la prestazione di servizi sanitari e non sanitari effettuati da aziende sanitarie pubbliche a favore di altre aziende sanitarie pubbliche appartenenti allo stesso sistema sanitario regionale“».

 

3.86

Azzollini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei, Ventucci, Cantoni, Costa, Polledri, Franco Paolo, Stracquadanio

Respinto

        Sopprimere il comma 18.

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21 e 26 (comma 1), 38 e 43 (comma 2), 52, 54, 55 e 68 (comma 2), 71 e 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1. 120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contnoutiva per l’accesso al trattamento pensionisticodi anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.88

Il Governo

Accolto

        Sostituire l’ultimo periodo del comma 18 con il seguente: «Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 300 milioni per l’anno 2008 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

        Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

            2008:    +  200.000;

            2009:    –  100.000;
            2010:    –  100.000.

 

3.2000

Il Relatore

Accantonato

        Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Quota fissa di partecipazione)

        1. Per l’anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abolita.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l’anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
        3. A tal fine quota parte delle disponibilità del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 326 milioni di euro, sono versate nell’anno 2008 all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riasegnate al Fondo sanitario nazionale».

        Conseguentemente, all’articolo 3 sostituire l’ultimo periodo del comma 18 con il seguente: «Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 250 milioni per l’anno 2008».
        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. La dotazione degli organi costituzionali di cui all’u.p.b. 21.1.3, ad eccezione degli oneri corrispondenti ai capitoli 2100, 2101 e 2109, e la dotazione degli organi a rilevanza costituzionale di cui all’u.p.b. 21.2.3, come stabilite nel bilancio annuale dello Stato, non possono per ogni anno aumentare in misura superiore al 50 per cento del tetto di inflazione programmata previsto per il medesimo anno e comunque in modo da assicurare economie non inferiori a 45 milioni di euro per l’anno 2008, 93 milioni di euro per l’anno 2009 e 111 milioni di euro per l’anno 2010.

        2. Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adottano nella loro autonomia le determinazioni necessarie ad assicurare il rispetto del disposto di cui al precedente comma».

        Sostituire l’articolo 14 con il seguente:

    –«Art. 14. – 1. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: “sedici“ è sostituita dalla seguente: “dodici“.

        2. All’articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: “Gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2“ sono sostituite dalle seguenti: “I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province“;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa, anche parziale, non retribuita, per il periodo di espletamemo del mandato assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86“.

        3. All’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        “2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’impono pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.“;
            b) i commi 4 e 6 sono soppressi;

            c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente:

            “c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle unioni di comuni montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del cinquanta per cento dell’indennità prevista per il comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o delle unioni di comuni montani“;
            d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementale con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agIi assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all’accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita.“.
        4. L’articolo 83 del citato testo unico di cui al dcreto legislativo n. 267 del 2000, è sostituito dal seguente:
        “Art. 83. - (Divieto di cumulo) – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

        2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche“.

        5. L’articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        “Art. 84. - (Rimborso spese di viaggio) – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

        2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
        3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.“.

        6. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa, comunque denominata, tra quelle previste dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata.

        7. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale comunale. L’incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell’ufficio elettorale comunale.
        8. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all’articolo 134, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l’anno 2008, per 100 milioni di euro all’incremento del contributo ordinario di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente, per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall’articolo 48-bis e, a decorrere dall’anno 2009, a copertura degli oneri derivanti dall’esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno le spese in conto capitale sostenute per interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».

        All’articolo 74, al comma 9, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

        All’articolo 79, sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l’anno 2008, la misura dell’1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all’1 per cento nel caso di esecuzione dì interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Dall’attuazione dei commi 4 e 9 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a turo 650 milioni per l’anno 2008, 465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall’anno 2010».
        Nella tabella D, apportare le seguenti variazioni:
        Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

        Art. 5. Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea:

            2008:    – 326.000.

 

3.89

Ciccanti, Forte, Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Poli, Maninetti, Ruggeri

Dichiarato inammissibile

        Al comma 18, terzo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2009 e 2010», inserire le parole: «per essere rassegnate di preferenza ai capitoli di bilancio destinati agli investimenti nelle aree sottoutilizzate».

 

3.92

Martinat

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

        «18-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si intendono applicabili con riferimento ai trasferimenti immobiliari effettuati in data successiva al 4 luglio 2006.

        18-ter. Il valore normale, determinato con i criteri individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007, vale come elemento presuntivo semplice, a cui associare, ai fini dell’attività accertativa, ulteriori elementi di prova che possano giustificare la pretesa tributaria e legittima esclusivamente l’avvio di ulteriori indagini in capo ai contraenti».

 

3.94

Martinat

Respinto

        Dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

        «18-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 310 è abrogato.

        18-ter. All’articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: “cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più cinque anni“ sono inserite le seguenti: “e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,“».

 

3.96

Asciutti, ferrara

Respinto

        Al comma 19, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

            «c-bis) al comma 287, sopprimere le parole: “piccole e medie“;

            c-ter) al comma 288, sopprimere le parole da: “che abbiano un fatturato“ a: “milioni di euro e“;
            c-quater) dopo il comma 288, inserire il seguente:

        “288-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute“».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48,1.120,2.648,1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.97

Marconi, Buttiglione

Respinto

        Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

        «19-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 287 sopprimere le parole: “piccole e medie“;

            b) al comma 288 sopprimere le parole da: “che abbiano un fatturato“ a: “milioni di euro e“;
            c) dopo il comma 288 inserire il seguente:

        “288-bis. Con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute“».

        Conseguentemente, alla Tabella A rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  2.500;

            2009:    – 2.700;
            2010:    –  3.000.

 

3.98

Russo Spena, Salvi, Palermi, Cossutta, Capelli, Gagliardi, Ripamonti, Pellegatta, Galardi, Tecce, Albonetti, Soliani, Mele

Accantonato

        Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. Le spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il funzionamento amministrativo e didattico, ivi comprese le spese in conto capitale, in considerazione del loro carattere strumentale all’assolvimento dei compiti istituzionali delle Strutture scolastiche di ogni ordine e grado, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi dall’esenzione i servizi oggetto delle diretti ve del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 68 e 92, rispettivamente del 28 luglio 2005 e 23 dicembre 2005, nonché il pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione continuativa operante nelle scuole».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  25 milioni;

            2009:    –  25 milioni;
            2010:    –  25 milioni.

 

3.99

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Dichiarato inammissibile

        Al comma 23, sostituire le parole: «quattro ma non più di dieci» con le seguenti: «due ma non più di otto».

 

3.100

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Dichiarato inammissibile

        Al comma 23, sopprimere le parole: «che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».

 


3.101

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Dichiarato inammissibile

        Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui sopra è attribuito in misura maggiore, pari al 25 per cento, nel caso in cui l’aggregazione abbia luogo tra professionisti che, in misura pari o superiore al quaranta per cento dei componenti complessivi della stessa, sia di età inferiore a trenta anni owero siano iscritti all’eventuale ordine professionale da non più di quattro».

 


3.102

Barbieri, Angius, Montalbano

Dichiarato inammissibile

        Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere la collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo e la promozione della stessa in forme consortili, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per i beni indicati nel comma 26, è riconosciuto alle aggregazioni di imprese aventi come oggetto la costituzione di laboratori o di centri di ricerca, nonché l’avvio di progetti comuni di ricerca».

 

3.103

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Dichiarato inammissibile

        Al comma 26, dopo le parole: «l’acquisizione» aggiungere le seguenti: «anche in locazione finanziaria».

 

3.104

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Dichiarato inammissibile

        Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati».

 

3.105

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Respinto

Al comma 28, sopprimere le parole: «e di applicazione delle sanzioni, anche».

 

3.106

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Respinto

        Al comma 28, sostituire le parole: «e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo riapetto a quello esistente dopo l’aggregazione.» con le seguenti: «nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggregazione, il numero dei professionisti associati si modifichi in misura superiore ai limiti, minimi e massimi, previsti al comma 23».

 

3.107

Caruso, Augello, Valentino, Buccico, Mugnai

Respinto

        Al comma 29, sostituire le parole: «della presente disposizioni» con le seguenti: «delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 28.».

 

3.108

Il Relatore

Accolto

        Dopo il comma 32, inserire il seguente:

        «32-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118».

 

3.109

Maninetti, Ruggeri, Poli

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

        «29-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell’ambito del sistema elettrico di cui all’articolo 2, comma 23 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6».

 

3.110

Augello

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 29, aggiungere:

        «29-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell’ambito del sistema elettrico di cui all’articolo 2, comma 23 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all’atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6».

 

3.111 (v. testo 2)

Il Relatore

        Sostituire il comma 30 con i seguenti:

        «30. All’articolo 74-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
        “8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi“.
        30-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 30-bis, valutate in 1,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

        30-ter. Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sostituire le parole: “indicato, a pena di decadenza“ con le seguenti: “indicato“».

 

3.111 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

        Sostituire il comma 30 con i seguenti:

        «30. All’articolo 74-ter del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
        “8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi“».

 

3.112

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Al comma 30, dopo le parole: «prestazioni alberghiere» sono aggiunte le seguenti: «e di somministrazione di alimenti e bevande erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

 

3.113

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 31, inserire il seguente:

        «31-bis. Il comma 10 lettera b), dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 è abrogato».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

3.114

Buccico, Augello, Valentino

Respinto

        Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

        «32-bis. In attuazione dell’articolo, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.  132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.  226, i termini previsti dall’articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

3.115

Polledri, Franco Paolo

Ritirato

        Dopo il comma 32, introdurre il seguente:

        «32-bis, All’art. 4 del DPR n. 633 del 26/10/1972, comma 5, dopo le parole: “Servizio sanitario nazionale“ è aggiunto il seguente periodo: “; la cessione di beni sanitari e non sanitari, nonché la prestazione di servizi sanitari e non sanitari effettuati da aziende sanitarie pubbliche a favore di altre aziende sanitarie pubbliche appartenenti allo stesso sistema sanitario regionale“».

        Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

 

3.116

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Al comma 33 dopo la lettera i), inserire la seguente:

        «i-bis) All’articolo 164, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        “1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili:
            a) per l’intero ammontare relativamente: a veicoli e auto vetture strumentali all’esercizio dell’impresa;

            b) nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, 774,69 euro per i motocicli, 413,17 euro per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il predetto limite di 18.075,99 euro per le autovetture è elevato a 25.822,84 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
            c) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l’importo costituente reddito di lavoro“».

        Conseguentemente, all’articolo 5, aggiungere il seguente comma:

        «47-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all’8 per cento».

 

3.118

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

        Al comma 34 premettere alla lettera a) la seguente:

        0a) l’articolo 25-ter è soppresso.

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

3.119

Pistorio

Respinto

        Dopo il comma 38, inserire il seguente:

        «38-bis. Per far fronte alle finalità di cui all’articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e al suo mancato funzionamento in ragione dell’insufficienza delle risorse rese disponibili nel bilancio 2007, al fine di rendere operativa la predetta misura, alla cui gestione per alcune Regioni a statuto speciale provvede tuttora il Ministero dello sviluppo economico, vengono destinati 200 milioni di euro, da imputare al conto di competenza in bilancio».

        Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008, una minore spesa annua di 200 milioni/di euro.

 

3.121

Grillo, Ferrara

Accantonato

        Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

        «40-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti i seguenti commi:
        “9-bis. Sono integralmente deducibili dal reddito della fondazione le erogazioni effettuate nei settori ammessi.

        9-ter. La fondazione, in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria, può fare concorrere gli stessi alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti, nel qual caso la ritenuta applicata è a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta in sede di dichiarazione annuale“».

        Conseguentemente all’articolo 4, comma 35, lettera d), dopo il numero 6-sexies), aggiungere il seguente:

        «6-septies) Alle società strumentali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.».

        Conseguentemente all’onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante la soppressione degli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120,2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.124

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

        Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

        «40-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il comma seguente:
        “1-bis. L’errata applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è considerata errore formale se l’imposta è stata versata ordinariamente da una parte contraente, e pertanto non si applicano le sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo“».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

3.125

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

        «40-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-quater), è aggiunto il seguente:
        “41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all’infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l’igiene destinati all’infanzia“».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

3.126

Maninetti, Ciccanti, Forte, Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Dopo il comma 40, inserire il seguente:

        «40-bis. All’articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio1998, n. 322, al comma 4-bis aggiungere infine il seguente periodo: “Le agenzie di viaggio e turismo sono esonerate dall’obbligo di compilazione dell’elenco clienti per le fatture emesse“».

 

3.146

Bonadonna

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 40, inserire il seguente:

        «40-bis. Lo stanziamento del fondo di cui al comma 298 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzato nell’anno 2007, può essere utilizzato nell’anno 2008, a fronte di spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008. Possono usufruire dei contributi di cui al citato comma 298 anche i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui al comma 6 dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

 

3.0.1

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Regime fiscale agevolato per le società di persone
composte da giovani)

        1. Le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o professionale, in forma associata, ai sensi deIl’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva deIl’IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del citato articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

        2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

            a) l’impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni;

            b) le quote di partecipazione alla società o aIl’associazione professionale siano paritarie;
            c) i giovani di cui alla lettera a) non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
            d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e con contributi previsti dalla legislazione vigente in materia.

        3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi dello stesso comma I, costituisce base imponibile per l’applicazione deIl’imposta sostitutiva.

        4. Ai fini del presente articolo, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

        Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui ali ’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

 

3.0.2

Viceconte, Taddei, Ferrara

Respinto

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di riduzione delle accise
per la Regione Basilicata)

        1. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

        “15-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell’Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, alla regione Basilicata è assegnata la quota spettante allo Stato delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) per ogni litro venduto nel territorio della regione“.
        2. Le disposizioni attuative del comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, inserito dal comma l del presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la regione Basilicata. Il predetto decreto determina, per ogni litro di benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) venduto nel territorio della regione, le modalità per la riduzione del prezzo alla pompa per i cittadini residenti e per le imprese che abbiano la sede legale nel territorio della regione Basilicata nonché che svolgano la propria attività prevalentemente nella regione medesima».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48,1.120,2.648,1.498». Dopo il comma l del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma l non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.0.3

Pistorio

Respinto

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e per un quinquennio è disposta una riduzione del 50% delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle nuove attività imprenditoriali attivate nelle Regioni indicate nell’Obiettivo Convergenza.

        2. La riduzione di cui al comma 1 è adottata conformemente agli Orientamenti 2007-2013 per gli aiuti di Stato a finalità regionale di cui al documento della Commissione europea 2006/C 54/8.
        3. Ai fini di cui al comma 1, si intendono con nuove attività imprenditoriali sia quelle già esistenti in altre aree territoriali e trasferite nelle Regioni a fiscalità agevolata, sia quelle di prima attivazione nelle Regioni sopra indicate.
        4. L’accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo è condizionato all’effettiva prosecuzione, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle nuove attività imprenditoriali. In caso di cessazione dell’attività non, derivante da uno stato di crisi prolungato, è stabilita una sanzione di importo corrispondente al triplo della riduzione di imposta beneficiata.
        5. L’accesso alle agevolazioni fiscali è condizionato dalla presentazione dell’organigramma dell’attività imprenditoriale comprovante l’utilizzo di personale dipendente o con contratto a tempo determinato, in percentuale non inferiore al 90%, residente nelle Regioni di cui al comma 1.
        6. Le Regioni promuovono, sul territorio di rispettiva competenza, massima pubblicità alle agevolazioni previste dal presente articolo, al fine di consentirne l’effettiva conoscibilità».

        Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

        Sopprimere la Tabella A di cui al comma 1 dell’articolo 96.

 

3.0.4

Alberti Casellati, Ghedini, Bonfrisco, Sacconi, Scarpa Bonazza Buora, Zanettin

Respinto

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riscossione diretta dei proventi derivanti
dal controllo fiscale in materia di lRAP)

        1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

        2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e 4i violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.
        3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.1.48, 1.120,2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

3.0.5

Salvi, Palermi, Russo Spena, Ripamonti, Brutti Paolo, Tecce, Bonadonna, Tibaldi

Respinto

        Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Omogeneizzazione rendite finanziarie)

        1. L’aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal primo gennaio 2008.

        2. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo, dichiarano i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2007 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità, e possono registrarne volontariamente il possesso presso l’intermediario finanziario in apposito registro, definito con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze. Ai possessori di buoni del Tesoro di valore non superiore ai 150.000 euro e con un reddito dichiarato, ai fini dell’imposta sul reddito non superiore ai 50.000 euro, viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d’imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previste modalità di attualizzazione delle compensazioni relative a titoli con scadenze superiori ai 3 anni.
        3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti di cui all’articolo 13, commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d’imposta in vigore al 31 dicembre precedente».

 

3.0.6

Barbato

Accantonato

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili)

        1. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: “1º gennaio 2005“ sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008»;

            b) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2008“;
            c) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2008“».

 

3.0.7

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471 in materia di sanzioni accessorie)

        1. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        “2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un triennio, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un importo superiore a 200,00 euro ciascuna/o, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In delega all’articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è esecutivo con un preavviso minimo, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione, di 60 giorni ovvero di 120 giorni per gli esercizi ricettivi. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.“;
            b) il comma 2-bis e sostituito dal seguente:
        “2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dal sindaco competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente su richiesta della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. I provvedimenti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione“».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

3.0.8

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Ritirato

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471 in materia di sanzioni accessorie)

        1. I commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater sono soppressi».
        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

3.0.9

Montalbano

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All’articolo 164 comma 1 D.P.R. 917/86 le parole: “Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio“ sono sostituite dalle seguenti: “Tale percentuale è portata al 100 per cento relativamente ad un solo veicolo, ed al 40% per il secondo veicolo, per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio limitatamente“; e le parole: “è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio“ sono sostituite dalle seguenti: “è elevato a 56.151.830 milioni di lire pari a 29.000 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio“».

 

3.0.10

Scalera

Dichiarato inammissibile

        1. Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19-bis 1, comma 1, lettera h), sostituire le parole: “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila“ con le seguenti: “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e per l’acquisto di opere d’arte il cui costo unitario complessivo sia inferiore o pari a 3.500,00 (tremilacinquecento) euro con il limite di complessivi euro 15.000,00 per anno d’imposta“».

 

 

Art. 4.

4.2

Storace, Losurdo, Morselli

Dichiarato inammissibile

        Al comma 4 sopprimere la lettera d).

 

4.3

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. Il comma 4-bis dell’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è soppresso».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

4.4

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. I commi 8 e 9 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

4.5

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. Sono esonerati dall’obbligo previsto dal comma 8 e 9, dell’articolo 37 del decretol-egge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

4.6

Il Governo

Accolto

        Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: “In deroga alle disposizioni del presente comma, l’opzione esercitata per il periodo d’imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata“;

            b) al comma 20, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, per il periodo d’imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all’ultimo periodo del predetto comma 7 è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo».

 

4.7

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 17 inserire il seguente:

        «17-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 sostituire la parola: “trasmettono“ con le seguenti: “possono trasmettere“».

        Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

4.8

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: “contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472“ sono sostituite dalle seguenti: “definitivamente accertate“;

            b) dopo le parole: “scontrino fiscale,“ sono aggiunte le seguenti: “di importo unitario superiore a 25 euro,“».

 

4.9

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Accolto

        Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

        «21-bis. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: “ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali“ sono soppresse».

 

4.11

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 21, inserire il seguente:

        «21-bis. Il comma 33, dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, è soppresso».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 2, tabella C richiamata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

4.12

Maninetti, Poli, Ruggeri, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

        «27-bis. All’articolo 31, comma 2-quater e comma 2-quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: “periti commerciali“ aggiungere le seguenti: “e dei consulenti del lavoro“».

 

4.13

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 28, inserire il seguente:

        «28-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:
        “10. Nelle ipotesi di violazioni nell’applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all’articolo 17, commi da 5 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta non versata connessa all’operazione. Qualora in relazione all’operazione sia stata comunque versata l’imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalment responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione“».

 

4.14

Pasetto

Respinto

        Il comma 29 è sostituito dal seguente:

        «29. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti l’Istituto Nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica e l’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di trasmissione dei dati dai medesimi Enti previdenziali all’Agenzia delle entrate».

 

4.15

Pasetto

Respinto

        Al comma 30, sopprimere la lettera b).

 

4.16

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 30 inserire il seguente:

        «30-bis. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è inserito il seguente:
        “4-ter. Non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma precedente i soggetti rientranti in regimi speciali o forfettari“».

        Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

4.18

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

        «34-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati »confidi«, anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del bilancio dell’esercizio precedente già approvato dall’assemblea dei soci, i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale o comunque alle riserve patrimoniali, attraverso specifica delibera dell’’assemblea dei soci convocata in sede ordinaria, le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio in apposita voce del bilancio, senza assegnazione ai singoli soci e con divieto di distribuzione agli stessi, senza vincoli di destinazione esclusivamente ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza dei relativi confidi.

        34-ter. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l’anno 2008, e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e diffusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
        34-quater. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 107 del TUB, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l’anno 2008, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati ali ’incremento dei fondi di garanzia.
        34-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall ’entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di cui ai commi 2 e 3, stabilendone le modalità di funzionamento, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi».

 

4.19

Polledri, Franco Paolo

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

        «34-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati “confidi“, anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del bilancio dell’esercizio precedente già approvato dall’assemblea dei soci, i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale o comunque alle riserve patrimoniali, attraverso specifica delibera dell’assemblea dei soci convocata in sede ordinaria, le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitaria mente al patrimonio in apposita voce del bilancio, senza assegnazione ai singoli soci e con divieto di distribuzione agli stessi, senza vincoli di destinazione esclusivamente ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza dei relativi confidi.

        34-ter. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l’anno 2008, e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.
        34-quater. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione nell’elenco di cui all’arI. 107 del TUB, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l’anno 2008, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, i cui contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all’incremento dei fondi di garanzia.
        34-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di cui ai commi 2 e 3, stabilendone le modalità di funzionamento, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi».

 

4.21

Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Ciccanti, Forte, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 34 inserire i seguenti:

        «34-bis. All’articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento 30 marzo 2001, n.  400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 novembre 2001, n.  260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400.

        34-ter. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consorti le, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio, è di competenza dell’assemblea ordinaria.
        34-quater. All’articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: “consorziate e socie“ sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico a condizione che:

            a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

            b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione».

 

4.22

Eufemi

Respinto

        Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

        «34-bis. Le fideiussioni rilasciate dai confidi iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 ai sensi dell’articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le altre garanzie da essi rilasciate nei confronti di soggetti diversi dalle banche e dagli altri soggetti operanti nel settore finanziario rientrano nell’attività di garanzia collettiva dei fidi come definita dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora prestate a favore delle imprese socie».

 

4.23

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 34 inserire il seguente:

        «34-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione. e per le deliberazioni dell’assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio, è di competenza dell’assemblea ordinaria».

 

4.24

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 34 inserire il seguente:

        «34-bis. All’articolo 13, comma 55 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: “consorziate e socie.“ sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico a condizione che:
            a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

            b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione“».

 

4.25

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 34 inserire il seguente:

        «34-bis. All’articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento 30 marzo 2001, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 novembre 2001, n. 260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400».

 

4.26

Valpiana, Emprin Gilardini, Alfonzi, Zuccherini, Tecce, Albonetti

Accantonato

        Dopo il comma 34, inserire il seguente:

        «34-bis. All’articolo 21, nota 3, del decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, dopo le parole: “nonché a non vedenti“ sono aggiunte le seguenti parole: “e sordi“».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 250.000;

            2009: – 250.000;
            2010: – 250.000.

 

4.126

Bonadonna, Vitali

Accolto

        Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

        «36-bis. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è sostituito dal seguente:
        “3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto“».

 

4.0.1

Pegorer, Enriques

Ritirato

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Al terzo comma dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Le Regioni hanno, altresì, la facoltà di stabilire per le Onlus la riduzione dell’aliquota o l’esenzione del pagamento dell’imposta e dai connessi adempimenti“.

        2. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o esenzione dell’imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o istituite a seguito di specifiche norme legislative delle regioni stesse. Le predette agevolazioni possono essere estese anche agli enti strumentali, costituiti in qualsiasi forma di ASP, ma in ogni caso sono limitate esclusivamente alle sole attività istituzionali».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008: – 10.000;

            2009: – 10.000;
            2010: – 10.000.

 

4.0.2 (v. testo 2)

Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Benvenuto, Barbolini, Pegorer, Rossi Paolo, Bonadonna, Pallaro

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Nei confronti dei soggetti residenti all’estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini deIl’IRPEF per l’anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73 euro annui.

        2. Qualora i soggetti di cui al comma 1) siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2007 di importo superiore a 8.504,73 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti della metà dell’importo riscosso indebitamente.
        3. L’eventuale recupero di cui al comma 2) è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell’INPS».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008:  –  20.000;

            2009:  –  20.000;
            2010:  –  20.000.

 

4.0.2 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Nei confronti dei soggetti residenti all’estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, il recupero dell’indebito è effettuato mediante trattenuta diretta mensile sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2008:  –  2.000;

            2009:  –  2.000;
            2010:  –  2.000.

 

4.0.3

Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Pallaro

Accantonato

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Nei confronti dei soggetti residenti all’estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito complessivo personale imponibile ai fini deIl’IRPEF per l’anno 2007 di importo pari o inferiore a 8.504,73 euro annui.

        2. Qualora i soggetti di cui al comma 1) siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l’anno 2007 di importo superiore a 8.504,73 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti della metà dell’importo riscosso indebitamente.
        3. L’eventuale recupero di cui al comma 2) è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell’INPS».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008:  –  20.000;

            2009:  –  20.000;
            2010:  –  20.000.

 

4.0.4

Thaler Ausserhofer, Barbolini, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Turano, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Ritirato

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo le parole da: “in spettacoli musicali“ fino a: “l’importo di 5.000 euro“ sono sostituite dalle seguenti: “musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono una atti vita’lavorativa per la quale sono gia’tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui’agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l’importo di 5.000 euro“».

 

4.0.5

Barbato

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)

        1. Alla lettera b) dell’articolo 35, comma 26-quater del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all’articolo 100 comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. La sanatoria per le responsabilità amministrative ed irregolarità prevista, in attesa della riforma organica del settore della riscossione, per le Società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 con l’articolo 1, comma 426 della legge 30 dicembre, n. 311 e successive modificazioni, spiega i suoi effetti anche nei confronti delle Società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione,al capitale sociale delle succedute nuove Società“».

 

4.0.7

Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Benvenuto, Barbolini, Pegorer, Rossi Paolo, Zavoli, Mercatali, Mazzarello, Rossa, Bonadonna, Pallaro

Accantonato

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera ed in altri paese limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell ’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008:    – 20.000;

            2009:    – 20.000;
            2010:    – 20.000.

 

4.0.8

Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Pallaro, Mazzarello

Accantonato

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zona di frontiera ed in altri paese limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell ’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2008:    – 20.000;

            2009:    – 20.000;
            2010:    – 20.000.

 

4.0.9

Berselli, Zavoli

Respinto

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2000 per ciascuna annualità evasa».
        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

4.0.10

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All’articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 recante: “Disposizioni relative ai libri fondi ari nei territori delle nuove province“ dopo le parole: “sottoscrizione autenticata“ sono inserite le seguenti: “secondo le modalità di cui al comma 2, dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445“».

 

 

Art. 5.

5.1

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano:
            a) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

            b) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

        Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

5.2

Santini

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano:
            a) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

            b) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

 

5.5

Formisano, Rame, Caforio, Giambrone

Accantonato

        Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria si applicano anche alle rivendite di generi di monopolio, per le spese sostenute per l’ammodernamento e ristrutturazione dell’impresa e per la dotazione di impianti ed attrezzature per la sicurezza, interamente deducibile nell’anno di sostenimento fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, per ciascun periodo di imposta e comunque nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative comunicazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente comma».

        Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
        2008:    –  30.000;

        2009:    –  30.000;
        2010:    –  30.000.

 

5.6

Berselli, Benvenuto, Filippi

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. La proprietà di un veicolo di cui all’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

 

5.9

Il Relatore

Ritirato

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Sono prorogate, fino al 31 dicembre 2008, le agevolazioni relative al regime di accise sul gas naturale per uso industriale che vengono ridotte del 40 per cento per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno».

        Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per l’anno 2008, per l’importo complessivo di 30 milioni di euro.

 

5.10

Battaglia Giovanni, Marcora, Pignedoli, Cusumano, De Petris, Nardini, Bosone, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Ritirato

        I commi da 5 a 8 sono così sostituiti:

        «5. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        “Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento per cento“.
        6. Le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applicano a decorrere dall’anno 2008.

        7. Gli atti inerenti alla formazione, aIl’arrotondamento o all’accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall’imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
        8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
        2009:    –  392.200;

        2010:    –  392.200.

 

5.11

Allegrini, De Angelis

Dichiarato inammissibile

        Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) all’articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        “2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota si applica nella misura dell’1,9 per cento.“;
            2) all’articolo 45, il comma 1 è soppresso.»;
            b) sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. Gli atti inerenti alla formazione, all’arrotondamento o all’accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, ed integrazioni, sono esenti dall’imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.»;
            c) sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.»;
            d) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
        «9-bis. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 del codice civile e sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all’articolo 2514 del codice civile“. AI medesimo comma 9-bis, quinto periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2007“, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2008“.

        9-ter. Il secondo comma dell’articolo 223-terdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 è soppresso».

            e) dopo il comma 47, inserire il seguente:
        «47-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009 nei confronti delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, di cui al Regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo Regolamento n. 2080, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

        Conseguentemente, per l’onere derivante dalla lettera e), all’articolo 96, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –  7.000;

            2009:    –  5.000;
            2010:    –  2.000.

 

5.12

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Dichiarato inammissibile

        Sostituire il comma 5, con il seguente:

        «5. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        “1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento annuo“».

        Conseguentemente, all’articolo 68, sopprimere il comma 2;

            all’articolo 71, comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;

            all’articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;
            all’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «non inferiori a 400 milioni per l’anno 2008, 415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «non inferiori a 470 milioni per l’anno 2008, 535 milioni per l’anno 2009 e 635 milioni a decorrere».

 

5.13

Scarpa Bonazza Buora, Ferrara

Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 5-bis e 6-bis, respinto per la parte restante

        Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All’articolo 45, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        “1-bis. Per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2008 l’aliquota dell’1,9 per cento è estesa ai soggetti che operano nel settore della pesca diversi da quelli di cui al comma 1. All’onere derivante dal presente comma, stimato in quattro milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 2006, n. 81“».

        Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        «6. Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l’anno 2008 e nel limite dell’80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

        6-bis. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, valutato in 10 milioni di euro per l’anno 2008, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 2006, n. 81».

 

5.14

Naro, Ciccanti, Forte

Dichiarato inammissibile

        Al comma 6 dopo le parole: «23 dicembre 2000, n. 388», aggiungere le seguenti: «Le stesse disposizioni sono estese alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per trasporto merci».

 

5.16

Thaler Ausserhofer, Barbolini, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Paolo Rossi, Russo Spena, Turano, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini, Giaretta

Respinto

        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418».

        Conseguentemente, all’articolo 16, comma 2, sostituire le parole: “34 milioni“ con le seguenti: “21 milioni“.

        «7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
            2008:    –  26.000.

 

5.17

Thaler Ausserhofer, Barbolini, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Turano, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Accantonato

        Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418».

        Conseguentemente, all’articolo 16, comma 2, sostituire le parole: “34 milioni“ con le seguenti: “21 milioni“.

 

5.18

Thaler Ausserhofer, Barbolini, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Turano, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Accantonato

        Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

            2008:    –  26.000.

 

5.19

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Sostituire il comma 8, con il seguente:

        «8. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, a decorrere dal 1º gennaio 2008 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa».

        Conseguentemente, all’articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «320 milioni di euro»;

            all’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «non inferiori a 400 milioni per l’anno 2008, 415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «non inferiori a 410 milioni per l’anno 2008, 425 milioni per l’anno 2009 e 435 milioni a decorrere».

 

5.21

Cusumano, Nardini, Marcora, De Petris, Pignedoli, Bosone, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

        «9-bis. L’applicazione in via sperimentale del regime di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall’articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l’anno 2006, è differita all’anno 2008, nell’ambito delle risorse a tal fine destinate dall’articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le seguenti parole:
            a) al punto 7, le parole: “derivanti dalla pesca in acque dolci e.dalla piscicoltura“;

            b) al punto 8, le parole: “derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento“.

        9-ter. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai punti a) e b) del comma 9-bis, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento».

 

5.22 (v. testo 2)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

        Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

        «9-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all’articolo 1, comma 1093, le parole: “ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni“ sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 32 e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.“;

        b) all’articolo 1, comma 1094, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.“;

        9-ter. All’articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
        “4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), escluse le società a responsabilità limitata e le società cooperative, b) e d).“.
        9-quater. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, comma 423, come sostituito dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

        Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    – 2.000;

            2009:    – 2.000;
            2010:    – 2.000.

 

5.22 (testo 2) (v. testo 3)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

        Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

        «9-bis. All’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.“;

        9-ter. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, comma 423, come sostituito dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442“».

        Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

            2008:    – 2.000;

            2009:    – 2.000;
            2010:    – 2.000.

 

5.22 (testo 3)

De Petris, Marcora, Pignedoli, Nardini, Bosone, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Accantonato

        Dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

        «9-bis. All’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.“;

        9-ter. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, comma 423, come sostituito dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442“».

        Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

            2008:    – 2.500;

            2009:    – 2.500;
            2010:    – 2.500.

 

 
 
 

5.23

Marcora, Bosone, De Petris

Accantonato

        Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

        «9-bis. All’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle operazioni effettuate, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

 

5.24

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Nei limiti delle quantità attribuite in base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, a decorrere dal 2008, il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti è esente da accisa».

        Conseguentemente:

            all’articolo 68, sopprimere il comma 2;

            all’articolo 79, comma 4, sostituire le parole: «415 milioni per l’anno 2009 e 425 milioni a decorrere» con le seguenti: «465 milioni per l’anno 2009 e 475 milioni a decorrere».

 

5.25

Polledri, Franco Paolo, Pirovano

Respinto

        Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Il beneficio fiscale di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi e dell’ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2008, fino all’importo complessivo di euro 300.000 di spese».

        Conseguentemente, all’articolo 79, comma 3, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «310 milioni di euro».

 

5.27

Storace, Losurdo, Morselli

Dichiarato inammissibile

        Al comma 12, sostituire la cifra: «107.155.000» con la seguente: «250.000.000».

 

5.31

Antonione, Azzollini, Bonfrisco, Saro

Respinto

        Sopprimere i commi 15, 16, 17, 19 e 20.

        Conseguentemente:

            sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

            all’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

5.32

Angius, Montalbano

Respinto

        Dopo il comma 16, inserire il seguente:

        «16-bis. All’articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sostituire la lettera c) contenuta nel comma 1, con la seguente:
            “c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh“».

        Contestualmente sostituire il comma 2 del medesimo articolo con il seguente:

        «2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

 

5.33

Saro, Cutrufo, Azzollini, Bonfrisco, Antonione

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 17, inserire il seguente:

        «17-bis. Il gettito derivante dal comma 17 del presente articolo è destinato prioritariamente, per un importo pari a 13 milioni di euro a favore della Camera di commercio di Gorizia a valere sul Fondo di Gorizia ed a favore delle Camere di commercio di Trieste e Udine a valere sul Fondo proventi e per un ulteriore importo di 15 milioni di euro a favore degli Enti Locali della Provincia di Trieste. della Provincia di Gorizia e dei comuni della Provincia di Udine compresi nell’allegato A dell’accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n.129».

 

5.34

Camber, Ferrara

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. I fondi derivanti dal gettito di cui al comma 17 dell’articolo 5 della presente legge, detratta la quota necessaria per la sostenibilità del contingente regionale carburanti, sono destinati, pro quota, ai Comuni nei quali il beneficio dei carburanti per autotrazione istituito con leggi n. 47 del 1988, n. 17 del1992 e n. 66 del 1992 viene a cessare al 31 dicembre 2007».

 

5.35

Cantoni, Ferrara

Dichiarato inammissibile

        Sostituire il comma 31, con il seguente:

        «31. Al testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all’articolo 10, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
            “e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;“;
            b) all’articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            “a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20;“».

 

5.36

Emprin Gilardini, Valpiana, Iovene, Silvestri

Respinto

        Al comma 31, lettera a) paragrafo e-ter), sostituire le parole da: «del Ministro della salute» fino a «lettera a)» con le seguenti: «regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto tra i Ministri della salute e della solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 32 e 38 della Costituzione. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario».

 

5.37

Baldassarri, Augello, Saia, Sacconi, Azzollini

Dichiarato inammissibile

        Al comma 31, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

            «c) gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale previsiti dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decrto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultino istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono adeguare le prestazioni da erogare agli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del citato testo unico, entro dieci anni da tale data. Fino all’adeguamento resta fermo iI regime previsto dal citato articolo 51, comma 2, lettera a)».

 

5.38 (v. testo 2)

Il Relatore

        Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

        «32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà e con il Ministro dell’economia e finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        32-ter. Agli oneri recati dal comma 32-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».

 

5.38 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

        Dopo il comma 32, inserire il seguente:

        «32-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008: – 30.000;

            2009: – 30.000;
            2010: – 30.000.

 

5.39

Sacconi, Vegas

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

        «32-bis. All’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla lettera f) del comma 3, aggiungere le seguenti frasi: «Non possono essere attuate, nell’ambito della gestione, misure di esclusione dei soggetti assistiti in ragione del loro stato di salute o della loro età. Eventuali esclusioni di tipologie di prestazioni o differenziazioni di contribuzione devono avere carattere di generalità, essere adeguatamente motivate in termini statistici e attuariali e formare oggetto di espressa cominicazione all’atto dell’iscrizione al fondo».

 

5.40

Ferrante, Lusi

Respinto

        Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

        «33-bis. L’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, modificato dal decreto 24 maggio 2005 è abrogato».

        Conseguentemente, al comma 31, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            «c) all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 9, sostituire le parole: «80 per cento» con le parole: «75 per cento»;

            d) all’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3-bis, sostituire le parole: «80 per cento» con le parole «75 per cento»;
            e) le disposizioni di cui al comma 31, alle lettere c) e d) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007: per il medesimo periodo di imposta, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni delle predette lettere c) e d)».

        Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:
        «47-bis. All’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
            “g) l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003 n. 259, è ammessa in detrazione nella misura del 75 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo“.
        47-ter. Le disposizioni di cui al comma 47-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

5.41

Ciccanti, Forte

Ritirato

        Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

        «33-bis. L’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, modificato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2005 è abrogato».

        Conseguentemente al comma 31, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

            «c) all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 9, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «75 per cento»;

            d) all’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3-bis, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:
            «47-bis. All’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblilca 26 ottobre 1972, n, 633, al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg), comma 1 articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2003 n. 259 è ammessa in detrazione nella misura del 75 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».

 

5.42

Il Relatore

Accolto

        Dopo il comma 34, inserire il seguente:

        «34-bis. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali».

 

5.43

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 34 inserire il seguente:

        «34-bis. Al comma 3 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dopo la parola: “emessi“ sono aggiunte le seguenti: “e ricevuti“».

        Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

5.45

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

        «35-bis. Il personale che abbia partecipato al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, bandito il 3 ottobre 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 76 del 6 ottobre 2006 e che sia stato utilmente collocato nella graduatoria finale, ma non sia stato confermato negli incarichi per l’anno scolastico 2007/2008, in attesa della immissione in ruolo, di cui al comma 605 lettera C) della legge n. 296/2006, con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2007 ed economica dalla data della effettiva assunzione di servizio, sarà utilizzato nella funzione di dirigente scolastico, secondo le seguenti modalità:
            Mediante incarico annuale, a copertura di tutte le eventuali sedi vacanti e/o disponibili, anche in settore diverso da quello di appartenenza e, in caso di carenza di posti nella propria regione, anche in altre regioni;
        e qualora non sufficiente alla totale copertura
            Presso gli uffici Scolastici Provinciali, per incrementare i gruppi di supporto all’autonomia ed i gruppi di monitoraggio, a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica;

            Presso gli Uffici Scolastici Regionali, come supporto alla task force in via di costituzione per la pubblicizzazione e diffusione delle nuove “Indicazioni Nazionali per il Curricolo“ e per la successiva fase di formazione del personale docente;
            Presso gli Uffici Scolastici Regionali, come supporto ai gruppi permanenti di studio e ricerca, nell’ambiti di specifici progetti ministeriali e/o territoriali.

        Per consentire le utilizzazioni di cui sopra, il Governo è delegato a predisporre una graduatoria nazionale ad esaurimento, articolata per settori, in cui confluirà il personale suddetto, che non ha ottenuto, quest’anno, la conferma dell’incarico. Da tale graduatoria si attingerà, quindi, per l’assegnazione degli incarichi di presidenza per l’anno scolastico 2007/2008 e successivi, garantendo a ciascun idoneo la precedenza assoluta per i posti disponibili nella regione di appartenenza».

 

5.46

Montalbano

Respinto

        Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

        «36-bis. All’articolo 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917:
            a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
        “1-quinquies. Dall’imposta lorda si detrae, in deroga a quanto disposto dalla lettera c) del precedente comma 1, un importo pari al 30 per cento delle spese odontoiatriche, per la parte che eccede euro 129,11“.
            b) al comma 2, dopo le parole: “comma 1“ sono aggiunte le seguenti: “e dal comma 1-quinquies“».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  245.000;

            2009:    –  245.000;
            2010:    –  245.000.

 

5.47

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Sopprimere i commi da 37 a 41.

 

5.48

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Al comma 38, sostituire il periodo: «a decorrere dalla data» con: «a sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».

 

5.49

Morgando

Accolto

        Al comma 41, lettera e), dopo le parole: «di intermediari abilitati» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

 

5.50

Il Governo

Accolto

        Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

        «41-bis. All’articolo 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nel comma 2, dopo le parole: “ufficio competente“ sono aggiunte le seguenti: “in via telematica ed“;

            b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: “ufficio competente,“ sono aggiunte le seguenti: “in via telematica ed“; sono soppresse le parole: “una dichiarazione contenente i dati richiesti per“;

        41-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 41-bis si intendono obbligatorie».

 

5.51

Il Governo

Accolto

        Dopo il comma 41, inserire il seguente:

        «41-bis. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: “se il percipiente dichiara“, è inserita la seguente: “annualmente“, e dopo le parole: “indica le condizioni di spettanza“, sono inserite le seguenti: “, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni“.

            b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso».

 

5.52

Il Governo

Accolto

        Dopo il comma 41, inserire il seguente:

        «41-bis. Le disposizioni dei commi da 37 a 41 costituiscono per le Regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

 

5.53

Massidda, Sanciu, Ferrara

Accantonato

        Il comma 42 è sostituito dal seguente:

        «42. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il testo compreso tra le parole: “sono affidate“ e “di cui al comma 3 del medesimo articolo 53“ è sostituito dal seguente:
        “con le forme di cui all’articolo 113 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, nell’ipotesi prevista dalle lettere a) e b) di tale disposizione, con imprese private nella posizione di affidataria o socie, anche se non gravate da prestazioni accessorie a proprio carico ai sensi dell’articolo 2345 codice civile, scelte tra i soggetti iscritti nell’albo di cui al successivo articolo 53 comma 1“».

 

5.54

Manzione

Accantonato

        Al comma 42, la lettera a) è sostituita con la seguente:

            «a) nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
              1) i soggetti iscritti nell’albo di cui al successivo articolo 53, comma 1;

                2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
                3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comma 5, lettera c), a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; che, pertanto, svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente o degli enti che la controllano; che possieda gli stessi requisiti richiesti ai soggetti privati abilitati alla riscossione ex articolo 53 della presente legge».

 

5.55

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 42, lettera a), capoverso b), aggiungere in fine: «Ai soli fini della riscossione delle entrate degli Enti locali, i soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5 sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, di prendere visione, di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera e senza oneri, le relative certificazioni. L’autorizzazione è concessa con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l’Unione delle province italiane».

 

5.56

Mercatali

Respinto

        Al comma 42, alla lettera a), capoverso b), dopo le parole: «normativa italiana», inserire le seguenti:

            «; 3) mediante convenzione alla società di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 53, comma 1»;
        e sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
        “6. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata: 1) da Equitalia s.p.a., con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 2) direttamente dagli enti locali ovvero dai concessionari iscritti all’Albo di cui all’articolo 53 ovvero dagli altri soggetti di cui al comma 5, lettera b) con le procedure indicate al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639“».

 

5.57

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Al comma 42 aggiungere il seguente punto:

        «3) mediante convenzione a società a prevalente capitale pubblico nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalla autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifici;».

 

5.58

Manzione

Accantonato

        Al comma 42, sopprimere la lettera b).

 

5.59

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Accantonato

        Al comma 42 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle Province e dei Comuni e degli Enti pubblici in genere, viene effettuata con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del Comma 5. L’ingiunzione prevista da! regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili e per disporre il fenno di beui mobili registrati, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 77 e 86 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602“».

 

5.60

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Accantonato

        Al comma 42, aggiungere la seguente lettera:

            «c) Ai soli fini della riscossione delle entrate degli Enti locali, i soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 5 sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, di prendere visione, di estrarre copia degli atti riguardanti i beni debitori e dei coobbligati, nonché ottenere, in carta libera e senza oneri, le relative certificazioni. L’autorizzazione è concessa con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

5.61

Manzione

Respinto

        Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

        «42-bis. Le società di capitali preposte alla gestione dei servizi pubblici locali, nonché quelle di cui all’articoli 53 decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro. In mancanza di adeguamento, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, detti soggetti non possono partecipare a gare».

 

5.62

Bornacin, Martinat, Grillo

Respinto

        Al comma 43, dopo le parole: «e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quelli finalizzati alla realizzazione dei Corridoi plurimodali europei».

 

5.63

Bornacin, Martinat, Grillo

Respinto

        Al comma 43, dopo le parole: «è attribuito alle» inserire la seguente: «singole» e dopo le parole: «l’incremento» aggiungere le seguenti: «registrato sul proprio territorio».

        Sopprimere i commi 45 e 46.

 

5.64

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Respinto

        Dopo il comma 47 inserire i seguenti:

        «48. All’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione“.

        49. All’articolo 25, comma 1, del già citato decreto legislativo 151/2001, è inserito, infine, il seguente periodo: “I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionale di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale.“
        50. All’articolo 79 del già citato decreto legislativo 151/2001 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) La rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi alla persona“;

            b) Nel comma 1, dopo le parole “Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato“ sono aggiunte le seguenti “e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione.“
            c) Nel comma 1, lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole «e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione“».

        Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008, una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

 

5.65

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 47, inserire i seguenti:

        «48. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità all’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le Regioni riscuotono direttamente le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

        49. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.
        50. Per le finalità di cui al presente articolo, le regolazioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 non considerano le somme di cui al comma 1».

        Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008 una minore spesa annua di 250 milioni di euro.

 

5.67

Molinari, Tonini, Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Bosone, Fazio, Negri, Perrin, Pinzger

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

        «47-bis. La riduzione di aliquota di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, in virtù della disciplina dettata dalla Regione e dalla Provincia autonoma territorialmente competente, esercitano le funzioni istituzionali proprie degli Istituti Autonomi per le case popolari cui sono succeduti.

        47-ter. All’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all’ultimo periodo dopo le parole: “comunque denominati,“ sono inserite le seguenti: “e ai soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, in virtù della disciplina dettata dalla Regione e dalla Provincia autonoma territorialmente competente, esercitano le medesime funzioni,“».

 

5.68

Il Relatore

Accolto

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «47-bis. Al comma 219, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109, si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all’Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall’Agenzia medesima“».

 

5.69

Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Ciccanti, Forte, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 47 sono aggiunti i seguenti:

        «47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:
            “1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d’imposta in cui i citati decreti sono pubblicati.“.

        47-ter. All’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.“;

            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        “2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cu al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.“».

 

5.71

Angius, Montalbano

Respinto

        Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

        «47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all’articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
            “1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d’imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet www.agenziaentrate.it, un software per il calcolo dei ricavi o compensi.“».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  100.000;

            2009:    –  100.000;
            2010:    –  100.000.

 

5.74

Maninetti, Poli, Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Ciccanti, Forte, Ruggeri, De Poli, Eufemi

Respinto

        Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

        «47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:
            “1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d’imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell’Agenzia delle entrate, un software per il calcolo dei ricavi o compensi.“».

 

5.75

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

        «47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:
            “1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d’imposta in cui i citati decreti sono pubblicati. Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito informatico dell’Agenzia delle entrate, un software per il calcolo dei ricavi o compensi.“».

 

5.76

Polledri, Franco Paolo, Galli, Divina, Leoni

Respinto

        Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:

        «47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:
            “1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d’imposta in cui i citati decreti sono pubblicati.“».

 

5.77

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:

        «47-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente:
            “1-bis. Gli studi di settore sottoposti a revisione, ai sensi del primo comma dell’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta successivo a quello in cui viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto di approvazione. Nel caso in cui il decreto di approvazione degli studi revisionati sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fra il primo gennaio ed il 31 marzo gli stessi entrano in vigore dal medesimo periodo d’imposta in cui i citati decreti sono pubblicati.“».

 

5.79

Angius, Montalbano

Respinto

        Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

        «47-bis. All’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
        “2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

        2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.“».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  50.000;

            2009:    –  50.000;
            2010:    –  50.000.

 

5.82

Maninetti, Poli, Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Ciccanti, Forte, Ruggeri, De Poli, Eufemi

Respinto

        Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

        «47-bis. All’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        “2-bis. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

        2-ter. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.“».

 

5.83

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

        «47-bis. All’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        “2-bis. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

        2-ter. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.“».

 

5.84

Polledri, Franco Paolo, Galli, Divina, Leoni

Respinto

        Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

        «47-bis. All’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.146 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.“;
        b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.“»

 

5.85

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

        «47-bis. All’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.146 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi sono introdotti degli indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore.“;
        b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall’applicazione degli indicatori, di normalità economica di cui al secondo comma del presente articolo costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di accertamento spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.“».

 

5.86

Polledri

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 47, sono inseriti i seguenti:

        «48. L’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.

        49. I commi 87, 88 e 89 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.».

        Conseguentemente: ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C in misura da conseguire una riduzione di spesa pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

 

5.87

Angius, Montalbano

Respinto

        Dopo il comma 47 inserire il seguente:

        «47-bis. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: “Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l’incongruità risulti attestata ai sensi dell’articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti.».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2008:    –  1.000;

            2009:    –  1.000;
            2010:    –  1.000.

 

5.88

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Respinto

        Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

        «47-bis. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: “Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l’incongruità risulti attestata ai sensi dell’articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti.“».

 

5.90

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 47 è inserito il seguente:

        «47-bis. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: “Qualora le somme dovute emergano da un accertamento a mezzo studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e l’incongruità risulti attestata ai sensi dell’articolo 10, comma 3-ter, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata per un quarto degli ammontari corrispondenti.“».

 

5.91

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 47 inserire i seguenti:

        «47-bis. Le disposizioni di cui ai commi 340, 341, 342 e 343, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche ai comuni e ai comuni appartenenti alle comunità montane confinanti con il territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

        47-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, la dotazione del fondo di cui al comma 340 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
        47-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

        Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all’articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall’anno 2008, una minore spesa di 200 milioni di euro.

 

5.92

Franco Paolo, Polledri

Ritirato

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, anche dai dirigenti del comune di residenza del venditore o, nei comuni nei quali non sia previsto il dirigente, dal funzionario di qualifica più elevata, nonché dagli avvocati abilitati al patrocinio da almeno cinque anni muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Le clausole in contrasto con le disposizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.».

 

5.93

Pirovano, Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Dopo il comma 47, inserire il seguente:

        «47-bis. Allo scopo di creare una nuova mappa catastale su base numerica, il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’Agenzia del Territorio, promuove la riorganizzazione della base topografica e cartografica delle mappe catastali, utilizzando i rilievi strumentali con tecnologia GPS e i dati topografici di archivio, in possesso dell’Agenzia medesima, integrando, ove necessario tali dati con ulteriori rilievi GPS, anche usufruendo allo scopo della collaborazione dei comuni ovvero di rilievi e dati già in possesso dei comuni stessi. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze può utilizzare le disponibilità finanziarie di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 della legge 28 maggio 1997, n. 140.».

 

5.94

Pignedoli, Marcora, Bosone, Nardini, De Petris, Cusumano, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Accantonato

        Dopo il comma 47, aggiungere, il seguente:

        «47-bis. Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

            2008    –  500.000;

            2009    –  500.000;
            2010    –  500.000.

 

5.95

Losurdo

Accantonato

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «48. Alle imprese di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 si applica l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

        Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

            2008    –  500.000;

            2009    –  500.000;
            2010    –  500.000.

 

5.98

Marcora, Pignedoli, Cusumano, De Petris, Nardini, Bosone, Bellini, Liotta, Bettini, Ladu, Massa, Randazzo, Turano

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 47, inserire il seguente:

        «47-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009 nei confronti delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, di cui al Regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi delfarticolo 9 del medesimo Regolamento n. 2080, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  7.000;

            2009:    –  5.000;
            2010:    –  2.000.

 

5.99

Losurdo

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 47, inserire il seguente:

        «47-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in relazione alle azioni svolte entro il 31 marzo 2009 nei confronti delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, di cui al Regolamento (CE) 19 dicembre 2005, n. 2080, e rientranti nei programmi approvati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo Regolamento n. 2080, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2, terzo comma e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    – 7.000;

            2009:    – 5.000;
            2010:    – 2.000.

 

5.100

Polledri, Franco Paolo, Castelli

Respinto

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. L’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, è soppresso».

 

5.101

Ciccanti

Respinto

        Dopo il comma 47, inserire il seguente:

        «47-bis. L’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita con l’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni è aumentata, in favore dei Comuni aventi diritto, di 20 centesimi a partire dal 1º gennaio 2008».

 

5.103

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Respinto

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2007“ sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2008“. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972».

        Conseguentemente l’articolo 62 è soppresso.

 

5.104

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

Respinto

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. Alla tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, nelle note è aggiunta, in fine, la seguente numero 4:
        “4. Per l’esercizio del gioco nelle case da gioco riservato per legge ad un ente pubblico l’aliquota è fissata al 5 per cento“».

        Conseguentemente ridurre di 8 milioni di euro l’integrazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevista dall’articolo 1, comma 904, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

5.106

Polledri

Respinto

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. Nelle sale dove si svolge il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e nei locali a queste collegate, non possono, in ogni caso, essere installati gli apparecchi per intrattenimento di cui all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

        Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C in misura da conseguire una riduzione di pesa pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

 

5.107

Iovene

Respinto

        Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

        «47-bis. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:
            “m-bis) le indennità ed i rimborsi forfettari di spesa erogati da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, a propri dirigenti e collaboratori, anche occasionali“.
        47-ter. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo le parole: “di cui alla lettera m)» sono aggiunte conseguentemente le seguenti: “ed alla lettera m-bis“».

        Conseguentemente, all’articolo 74, sostituire il comma 9, con il seguente:

        «9. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 505 milioni di euro per l’anno 2008, 705 milioni di euro per l’anno 2009 e 905 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

5.108

De Petris, Palermi, Russo Spena, Salvi, Nardini, Tecce, Pecoraro Scanio, Galardi

Accantonato

        Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

        «47-bis. All’articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione sociale non si considerano in ogni caso commerciali le attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni ai soli soci, con finalità etiche e di solidarietà sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora condotte senza utili di gestione e con esclusione di esercizi di somministrazione e vendita“.

        47-ter. All’articolo 4, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le associazioni culturali e per le associazioni di promozione sociale non si considerano in ogni caso commerciali le attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni ai soli soci, con finalità etiche e di solidarietà sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora condotte senza utili di gestione e con esclusione di esercizi di somministrazione e vendita“.
        47-quater. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 47-bis e 47-ter, valutato in 200.000 euro, a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

 

5.109

Iovene

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. All’articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383“».

 

5.114

Tofani

Respinto

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2008».

        Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

 

5.115

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. Nell’articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: “trasmettono telematicamente“ sono inserite le seguenti: “, entro il mese di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all’ultimo trimestre per i soggetti di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,“».

 

5.116

Azzollini, Ferrara, Baldassarri, Augello, Saia, Ciccanti, Forte, Polledri, Franco Paolo

Accantonato

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: “contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472“ sono sostituite dalle seguenti: “definitivamente accertate“;

            b) dopo le parole: “scontrino fiscale“ sono aggiunte le seguenti: “di importo unitario superiore ad euro 25“».

 

5.117

Polledri, Franco Paolo, Galli, Divina, Leoni

Respinto

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: “contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472“ sono sostituite dalle seguenti: “definitivamente accertate“;

            b) dopo le parole: “scontrino fiscale,“ sono aggiunte le seguenti: “di importo unitario superiore ad euro 25“».

 

5.118

Giaretta, Benvenuto, Barbolini, Pegorer, Rossi Paolo

Accantonato

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: “lo scontrino fiscale,“ sono aggiunte le seguenti: “compiute in giorni diversi e di importo unitario superiore ad euro 20“».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    – 10.000;

            2009:    – 10.000;
            2010:    – 10.000.

 

5.119

Novi, Ferrara

Respinto

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. All’articolo 76 della legge 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, la parola: “ottomila“, è sostituita dalla seguente: “10.000“.

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498“. Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

5.120

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di 13 milioni di euro per il potenziamento delle attività dell’Ufficio delle entrate di Bolzano».

        Conseguentemente, all’articolo 16, al comma 2, sostituire le parole: «34 milioni» con le seguenti: «21 milioni».

 

5.121

Saporito, Baldassarri, Saia

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. L’articolo 41 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:
    –“Art. 41. – 1. Il concessionario, previa autorizzazione dell’autorità concedente, può costruire ipoteca sulle opere di proprietà dello Stato, realizzate sul demanio, a garanzia della sottoscrizione di mutui destinati alla manutenzione, aIl’ammodemamento o ristrutturazione delle stesse opere, fermo il rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti secondo le vigenti norme di legge.

        2. Le concessioni del demanio marittimo per fini turistico-ricreativi assentite con atto pubblico mantengono il canone in esso stabilito, adeguato ogni triennio sulla base della media degli indici determinati dall’lstat nello stesso periodo per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso“».

 

5.122

Saporito, Baldassarri, Saia

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 47, aggiungere i seguenti:

        «47-bis. All’articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1. della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:
            a) il secondo periodo: “l’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5“ è sostituito dal seguente: “L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 5, quando la struttura in concessione sia utilizzata per non più di sei mesi l’anno, e per un coefficiente pari a 6,5, quando la struttura in concessione sia utilizzata per più di sei mesi l’anno“;

            b) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: “Quando il commissario sia comunque autorizzato ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione di un bene pertinenziale facente parte della stessa concessione nonché nei casi previsti dall’articolo 45, comma 1 del codice della navigazione, l’autorità concedente potrà stabilire una riduzione del canone fino ad un massimo del 50 per cento“.

        47-ter. L’articolo 1, comma 253 della legge di cui al comma 1 è sostituito dal seguente:
        “253. All’articolo 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, infine, il seguente comma:
        ‘3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo hanno durata non inferiore ai sei anni e rispettivamente non superiore ai 30 anni, ove si tratti di stabilimenti balneari, ai 50 anni, ove si tratti di campeggi e villaggi turistici, ai 90 anni, ove si tratti di strutture dedicate alla nautica da diporto’“».

 

5.123

Saporito, Baldassarri, Saia

Dichiarato inammissibile

        Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

        «47-bis. AI comma 251, capoverso 1, lettera b), all’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere il punto 2.1.».

 

5.0.1

Il Governo

Ritirato

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di fabbricati rurali)

        1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
            «a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
                1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;

                2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
                3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
                4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
                5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
            a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580“;

            b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

            c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

        «3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
            a) alla protezione delle piante;

            b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
            c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte;
            d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
            e) all’agriturismo;
            f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
            g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
            h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;
            i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché alla vendita diretta in azienda ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 228 del 2001;
            l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

        3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A“».

 

5.0.2

Il Relatore

Accantonato

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’emanazione delle norme regolamentari e tecniche, deve ritenersi pienamente efficace la disposizione di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) del medesimo decreto legislativo. Per le aree con superficie inferiore a quella individuata nel citato articolo, continua a trovare applicazione l’articolo 57, comma 1, del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In via transitoria, continua, inoltre, ad applicarsi il comma 2 dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993.

        2. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata».

 

5.0.3

Baldassarri, Augello, Saia

Respinto

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione di un tetto massimo all’imposizione tributaria)

        1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

        “Art. 11-bis. - (Tetto massimo di imposizione tributaria lorda). – 1. A decorrere dall’anno di imposta 2007, il totale dei tributi lordi di cui al successivo comma 3 corrisposti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in rapporto al reddito complessivo dichiarato in ciascun periodo d’imposta, non può eccedere le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
            a) fino a 15 mila euro, 30 per cento;

            b) oltre 15 mila euro e fino a 28 mila euro, 35 per cento;
            c) oltre 28 mila euro e fino a 55 mila euro, 40 per cento;
            d) oltre 55 mila euro e fino a 75 mila euro, 45 per cento;
            e) oltre 75 mila euro, 50 per cento.

        2. Il tetto massimo di imposizione tributaria lorda è determinato applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le aliquote per scaglioni di reddito indicate al precedente comma 1.

        3. L’imposizione tributaria lorda totale a carico del contribuente è determinata sommando all’imposta lorda sul reddito personale di cui al precedente articolo 11, gli importi relativi alle addizionali regionali, provinciali e comunali, all’lRAP, all’ICI e alla tariffa sui rifiuti, che in base a idonea certificazione risultino versati dal contribuente stesso nel corso dell’anno di imposta.“.

        2. Nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 12, inserire il seguente articolo:
        “Art. 12-bis. - (Detrazione per il rispetto del tetto massimo di imposizione tributaria lorda). – 1. Se l’imposizione tributaria effettiva totale di cui al comma 3, articolo 11-bis supera il tetto massimo di imposizione tributaria lorda determinato come indicato al comma 2 del medesimo articolo 11-bis, al contribuente spetta una detrazione pari alla differenza tra l’imposizione tributaria effettiva totale e il tetto massimo di imposizione tributaria lorda.“.
        3. L’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non può superare il limite di 1.548 milioni di euro per l’anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l’anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012.

        4. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo ai fini del rispetto dell’onere massimo indicato al precedente comma 3».

        Conseguentemente, sopprimere l’articolo 62.

 

5.0.4

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5.-bis.

(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito)

        1. È escluso dall’imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

        2. L’incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizza bili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell’attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
        3. L’incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data del 1 gennaio 2008, anche se con un’attività d’impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti al 2008 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
        4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
        5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
        6. L’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa o all’attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all’acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
        7. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».

        Conseguentemente, all’articolo 18, comma 1, le parole: «non superiore a 9.100 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 7.000 milioni di euro».

 

5.0.5

Barbato

Respinto

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione aliquota di accisa per i GPL
usati come combustibili per riscaldamento)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibili per riscaldamento, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 57,44 per mille chilogrammi di prodotto.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.
        3. L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 427,02841 per mille litri di prodotto.
        4. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
        5. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell’articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.».

 

5.0.6

Battaglia Antonio

Respinto

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione aliquota di accisa per i GPL usati come carburante)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille chilogrammi di prodotto.

        2. L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e’aumentata a euro 423,91504 per mille litri di prodotto.
        3. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 e’rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalita’e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presdente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi’ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e’subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
        4. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonché dell’articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2007, n. 26.».

 

5.0.7

Berselli

Respinto

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione aliquota di accisa per i GPL usati come carburante)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 125,00 per mille chilogrammi di prodotto.

        2. L’aliquota di accise sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, è aumentata a euro 409,71064 per mille litri di prodotto.».

 

5.0.10

Marcora, Benvenuto

Ritirato

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riordino dei giochi su base ippica)

        1. Al fine di contrastare l’offerta illegale ed adeguare le scommesse sulle corse dei cavalli alle modifiche del comportamento dei giocatori, al mutato assetto delle reti distributive dei giochi, determinato a seguito dell’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 5 luglio 2005, n. 223 ed alla crescente diffusione del gioco a distanza, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e salvaguardando le convenzioni già sottoscritte con i concessionari per la commercializzazione delle scommesse ippiche, al riordino della normativa delle scommesse e dei concorsi pronostici sulle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti principi:

            a) ampliamento dell’offerta di corse e tipologie di scommesse disponibili anche nella rete dei punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

            b) omogeneizzazione del riparto dei proventi delle scommesse di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del 25 ottobre 2004 del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali».

 

5.0.12

Barbato

Respinto

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Applicazione del privilegio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)

        1. Il privilegio di cui al comma 3 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applica ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti, dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, limitatamente ad un importo pari all’ammontare dell’accisa corrispondente ai prodotti ceduti, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione».

 

5.0.13

Thaler Ausserhofer, Rubinato, Peterlini, Pinzger, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Perrin, Tonini

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Pubblicità dei bilanci dei sindacati)

        1. I sindacati di lavoratori, di pensionati, di datori di lavoro, pubblici e privati, e le loro associazioni, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi dello Stato o di altri enti pubblici e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità previste da un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro il 1º marzo 2008».

 

5.0.14

Polledri, Franco Paolo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Reintegro e destinazione delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare)

        1. L’articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l’articolo 1, comma 493 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.

        2. Le somme reintegrate nelle misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 4, comma 1 legge 24 dicembre 2003, n. 368 sono destinate alla realizzazione di programmi e interventi di riqualificazione territoriale per lo sviluppo turistico e socioeconomico delle aree interessate e da attuarsi, nel limite del possibile, con procedure urbanistico-ambientali semplificate e privilegiate, da definirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        3. Al fine di una piena attuazione del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per:

            a) assicurare lo svolgimento efficace delle attività di decommissioning affidate alla società di cui al decreto legislativo n.79/99, articolo 13 comma 2 lettera e) con opportune iniziative di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni dello Stato e delle istituzioni territoriali;

            b) dare certezza dei tempi per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi anche ricorrendo, ove possibile, allo strumento del “silenzio-assenso“.

 

5.0.17

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo l’articolo 5, è introdotto il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Le compagnie aeree di trasporto civile alle quali è stata sospesa dall’ENAC la licenza di esercizio per crisi aziendale economico-finanziaria da almeno novanta giorni, possono, nel solo caso di ripresa dell’attività, al fine di agevolare il ripristino, entro i dodici mesi successivi, di almeno il sessanta per cento dei posti di lavoro subordinato occupati prima dello stato di crisi con conseguente riattivazione della licenza ENAC, transare gli eventuali debiti per rivalsa IRPEF e addizionali comunali e regionali, per imposte dirette ed indirette dovute anche se non ancora richieste, risultanti sino al mese precedente la sospensione della licenza d’esercizio, nella misura del cinquanta per cento oltre a interessi e senza applicazione di sanzioni amministrative.

        2. L’importo a debito così risultante viene iscritto a ruolo e potrà essere rateizzato a richiesta del debitore secondo quanto stabilito dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Non si applica la disposizione dell’ultima parte del primo comma dell’articolo 19 qui richiamato.
        3. In tali circostanze non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.
        4. Sono altresì ridotti al cinquanta per cento i contributi previdenziali risultanti impagati sino al mese precedente quello in cui è avvenuta la sospensione della licenza di esercizio, esclusa la parte a carico dei dipendenti. L’importo a debito così determinato viene iscritto a ruolo e potrà essere rateizzato a richiesta della parte debitrice secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999.
        5. Per le rateizzazioni già in corso sia per imposte dirette che indirette che per contributi previdenziali dovrà essere emesso sgravio per il cinquanta per cento degli importi a ruolo non ancora pagati su istanza della parte debitrice.
        6. È altresì consentito il ricorso alla Cassa integrazione guadagni speciale decorrente dal mese successivo a quello nel quale è avvenuta la sospensione dell’attività operativa. La richiesta dovrà essere presentata a cura della parte interessata entro dodici mesi dalla data di sospensione dell’attività operativa.
        7. Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate direttamente al Ministero dell’economia il quale, sentito il parere del Ministero dei trasporti, ne stabilirà l’ammissibilità.
        8. La presentazione della richiesta di transazione sospende i termini per l’accertamento di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 dalla data di presentazione della stessa e sino alla data della pronuncia da parte del Ministero dell’Economia. Tale sospensione dovrà essere fatta valere dall’interessato con istanza presentata al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla notifica degli atti che rilevano irregolarità per le imposte oggetto della presente legge.
        9. Potranno accedere alle agevolazioni ivi previste gli Enti per i quali la ripresa dell’attività di trasporto aereo civile si è verificata negli anni 2007 e 2008.
        10. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste».

        Conseguentemente è soppresso l’articolo 62.

 

 

Art. 6.

6.1

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Sostituire l’articolo 6, con il seguente:

        «Art. 6. - (Trasporto pubblico locale). – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2008.

        2. La disponibilità del fondo, per ciascuna annualità, di cui al comma 1, è destinata per 220 milioni di euro all’adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire, incluso l’adeguamento all’inflazione, l’attuale livello dei servizi previsti all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in accordo con l’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, da ripartirsi in base ai chilometri di rete esercita da ciascuna azienda; per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
        3. Le risorse per l’adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni sono ripartiti, salvo quanto disposto dal comma 2, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        4. All’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

            “c-bis) per l’acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

            c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 40% per cento della dotazione del Fondo;
            c-quater) all’acquisto dei veicoli di cui al precedente punto c) da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40% della dotazione del Fondo per ciascuna annualità, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione“.

        5. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 dicembre 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all’esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2.

        6. Le modalità di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
        7. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12».

 

6.2

Donati, Palermi, Salvi, Russo Spena, Brutti Paolo, Palermo, Vano, Ripamonti, Cossutta, Mazzarello

Ritirato

        Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

        1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

            a) all’indicizzazione dei contratti per i servizi minimi del trasporto pubblico locale e regionale. Altre eventuali compensazioni che dovessero essere stabilite devono essere poste a disposizione delle Regioni con destinazione vincolata ed inserite nei contratti di servizio;

            b) all’acquisto, nella misura massima del 90%, di veicoli per le finalità di cui al comma 1031 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            c) agli interventi previsti dalla legge 211/92 ed agli altri interventi di costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie innovative, di officine-deposito con le relative attrezzature e sedi, nella misura massima del 75% del costo dell’opera.

        1-ter. Il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi, della qualità e dello sviluppo del servizio.

        1-quater. L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 453 per mille litri. Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e daile relative norme di attuazione.
        1-quinquies. All’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        “1-bis. Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un’imposta regionale sul gasolio per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, in misura non eccedente a 25 euro per mille litri. Le maggiori entrate regionali derivanti da tali imposte dovranno essere utilizzate per incrementare i livelli quali-quantitativi dei servizi e cofinanziare i maggiori investimenti per lo sviluppo del trasporto collettivo e della mobilità sostenibile»“.
        1-sexies. Per i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, relative all’incremento dell’accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

        1-septies. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        1-octies. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 1-septies si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statùto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

 

6.4

Martinat

Respinto

        Al comma 2, sostituire le parole: «220 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

        Conseguentemente allo stesso comma 2, sostituire le parole: «130 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».

 

6.5

Ciccanti

Respinto

        Al comma 2 sostituire le parole: «l’attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell’inflazione» con le parole: «incluso l’adeguamento all’inflazione, l’attuale livello dei servizi previsti all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 442 in accordo con l’articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, da ripartisi in base ai chilometri di rete esercita da ciascuna azienda».

        Al comma 4 sostituire la lettera c-ter con le seguenti:
            «c-ter. All’acquisto dei veicoli di cui ai precedenti punti a) e b) è riservato almeno il 40% della dotazione del Fondo;

            c-quater. All’acquisto dei veicoli di cui al precedente punto c-ter) da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all’art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40% della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione».

        Conseguentemente ridurre in proporzione tutte le rubriche dell’allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

6.6

Ghigo, Vegas, Ferrara

Respinto

        Al comma 2, le parole: «130 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72.
        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsto dal predetto accordo».

 

6.7

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Respinto

        Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, dando priorità alle regioni e alle province autonome le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi dai biglietti di viaggio superiore alla media nazionale».

 

6.8

Donati, Palermi, Russo Spena, Salvi, Brutti Paolo, Palermo, Vano, Ripamonti, Cossutta

Accantonato

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1031, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ono autorizzati contributi quindicennali di 15 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 35, comma 1, della presente legge».

        Al comma 4, lettera c-bis), sostituire la parola: «elicotteri» con le seguenti: «traghetti e aliscafi».

 

6.9

Battaglia Giovanni, Brutti Paolo, Iovene

Accantonato

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 20 milioni di euro per la riattivazione, in via d’urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all’apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia europea».

        Conseguentemente, all’onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla tabella B, comma 1 dell’articolo 96, alla voce Ministero dell’economia.

 

6.10

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Al comma 4, sopprimere la lettera c-bis).

 

6.11

Ciccanti, Forte

Respinto

        Al comma 4, sostituire la lettera c-ter), con le seguenti:

            «c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui ai pcecedenti punti a) e b) è riservato almeno il 40% della dotazione del Fondo;

            c-quater) all’acquisto dei veicoli di cui al precedente punto c-ter) da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni è riservato, per le aree di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento CE 1083/2006, almeno il 40% della dotazione del Fondo, da ripartirsi in base allo sviluppo chilometrico complessivo previsto in concessione».

 

6.12

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 4, alla lettera c-ter), le parole: «dei veicoli cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di autobus ad alimentazione a metano».

 

6.13

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Al comma 5, sostituire le parole: «non superiore al 20 per cento» con le seguenti: «non superiore al 35 per cento».

 

6.14

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

Respinto

        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All’articolo 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
            al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “All’attribuzione delle necessarie risorse alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome lo Stato provvede con quota parte delle maggiori entrate di propria spettanza, derivanti dal comma 9“;

            al comma 3, al primo periodo, dopo la parola “regioni“ è aggiunto il periodo “e alle Province autonome“».

        Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

6.15

Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Respinto

        Al comma 7, sostituire le parole: «a 250 euro» con le parole: «a 300 euro».

        Conseguentemente, alla tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 0,1 punti per cento.

 

6.16

Palermo, Vano, Tecce, Albonetti

Ritirato

        Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. All’articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010“».

 

6.0.1

Barbato

Respinto

        Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per l’innovazione degli impianti a fune)

        1. Al fine di supportare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, è autorizzata per il l’anno 2008, la spesa di 200 milioni di euro annui per il rifinanziamento dell’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, così come integrata dall’articolo 31 della legge 1º agosto 2002, n. 166».
        Conseguentemente dopo l’articolo 95, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2008 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L’imposta è dovuta all’atto dell’acquisto del bene.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell’aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 200 milioni di euro.
        3. L’imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall’esercente beni di lusso all’ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2».

 

6.0.2

Battaglia Giovanni, Brutti Paolo

Accantonato

        Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 10 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010».
        Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

            2008:    – 10.000;

            2009:    – 10.000;
            2010:    – 10.000.

 

6.0.3

Davico, Polledri, Franco Paolo, Stiffoni

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi al trasporto metropolitano della città di Torino)

        1. Per il completamento dei lavori di prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2008».
        Conseguentemente, alla tabella C ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 0,2 punti per cento.

 

 

Art. 7.

7.1

Eufemi

Dichiarato inammissibile

        Sostituire l’articolo 7 con il seguente:

        «Art. 7. - (Incentivazioni fiscali per il cinema e l’audiovisivo) – 1. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d’imposta nella misura del quaranta per cento, fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di:
            a) opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

            b) opere audiovisive della durata non inferiore a 75 minuti. dirette da reqisti di nazionalità italiana.

        Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all’articolo 2554 del codice civile.

        2. Le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di utilizzare l’ottanta per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
        3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d’imposta:

            a) per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione di opere audiovisive e di opere cinematografiche, queste ultime, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’ottanta per cento del credito d’imposta stesso;

            b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

                1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;

                2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta;
                3) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

            c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
                1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per 1’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo, non eccé’dente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

                2) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.

        4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumula bili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

        5. I crediti di imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i cinque periodi d’imposta successivi.
        6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del quarantanove per cento del costo di produzione della copia campione dell’opera filmica e del master definitivo dell’opera audiovisiva e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il settanta per cento degli utili derivanti dall’opera filmica o audiovisiva.
        7. I crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 quanto attiene alle opere cinematografiche, e dalla data di prima proqrammazione televisiva per le opere audiovisive, e previa attestazione rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. Essi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        8. Con riguardo alle opere cinematografiche, qli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l’ottanta per cento del costo complessivo rispettivamente afferente le spese di produzione della copia campione e le spese di distribuzione nazionale del film.
        9. Le disposizioni applicative del presente articolo sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, anche ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Detto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
        10. L’efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti-realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
        11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d’imposta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film o opere audiovisive, o alle parti di film o di opere audiovisive, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al venticinque per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera, di euro 5.000.000,00.
        12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, anche ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni di cui al d. Igs. 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.
        13. Il credito d’imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        14. L’efficacia dei commi da 11 a 13 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea. L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea».

 

7.2

Franco Paolo, Polledri

Respinto

        Al comma 1 sostituire le parole: «nella misura del 40 per cento, fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00» con le seguenti: «nella misura del 20 per cento, fino all’importo massimo di euro 500.000».

        Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento»; lettera b) sostituire le parole: «15 per cento» e «10 per cento» e «20 per cento» con le seguenti: «5 per cento» e «5 per cento» e «10 per cento»; lettera c), sostituire le parole: «30 per cento» e «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento» e «10 per cento».

 

7.3

Storace, Losurdo, Morselli

Respinto

        Al comma 3 lettera a), dopo il periodo: «per le imprese di produzione cinematografica» aggiungere la parola: «italiane».

 

7.4

Bordon

Dichiarato inammissibile

        Al comma 3 della lettera c) del punto 1) dell’articolo 7 sostituire le parole: «al 30 per cento» con le parole al: «al 40 per cento».

        Al punto 2) della medesima lettera c) sostituire le parole: «al 20 per cento» con le parole: «al 40%»;
        e, dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
            «3) al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per l’ammodemamento e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti e dei loro impianti, apparecchiature e servizi accessori, con un limite massimo annuo non eccedente per ciascun schermo di euro 100.000».

        Conseguentemente all’articolo 96 comma 1 tabella A ivi richiamata alla rubrica «Ministero dell’Economia e delle Finanze», apportare le seguenti riduzioni:

            2008:    –  1.000;

            2009:    –  1.000;
            2010:    –  1.000.

 

7.5

Bordon

Respinto

        Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inseriti i seguenti:
        “Art. 24-bis. - (Agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografica). – 1. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell’articolo 6. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

        2. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell’articolo 6. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        3. Sono detraibili le spese di sponsorizzazione, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, dichiarate dalle imprese residenti in Italia e operanti in settori diversi da quello cinematografico, nel limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili dell’opera e destinate alla produzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell’articolo 6 del presente decreto. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 1 g, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l’attività di sponsorizzazione può realizzarsi anche mediante prestazione di beni e servizi.
        4. A decorrere dall’anno 2007, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 20.000 euro, effettuate da persone fisiche a favore di imprese di produzione, distribuzione, diffusione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell’articolo 6, sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo con particolare riguardo alle procedure di controllo rivolte a verificare l’attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, alla cumulabilità degli incentivi, nonché alle specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni.
        6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse dell’articolo 12, comma 1.

        Art. 24-ter. - (Modalità e limiti all’utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 24-bis). – 1. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 24-bis competono fino alla concorrenza del costo di produzione e di distribuzione e non possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l’aliquota massima. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l’utile distribuito. I costi sono certificati secondo modalità indicate nel decreto di cui al comma 5 dell’articolo 24-bis e comprovati mediante idonea documentazione ai sensi dell’articolo 20.

        2. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l’indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione annuale dei redditi deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell’opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera. Le agevolazioni sono cumulabili integralmente con quelle previste dall’articolo 10 e fino al 100 per cento del costo di ciascun film con quelle previste dagli articoli 13 e 14, secondo quote stabilite, anticipatamente e nei limiti di legge, dai beneficiari.
        3. Per usufruire dei benefici l’opera filmica e le attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera devono iniziare entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.
        4. Il termine di trenta mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori dieci mesi qualora la produzione dell’opera filmica da realizzare, per la sua durata o per particolari difficoltà oggettive di realizzazione, non possa essere conclusa entro il predetto termine di trenta mesi. A tal fine deve essere inoltrata apposita istanza al Ministero – Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione necessaria a comprovare la effettiva necessità della proroga; il Ministero Direzione generale per il cinema si pronuncia su tali istanze entro i sessanta giorni successivi, potendo concedere un termine di proroga anche inferiore a quello richiesto. Il Ministero comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, per i relativi adempimenti fiscali, le decisioni di proroga adottate.
        5. L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta il recupero delle imposte non pagate e l’applicazione delle sanzioni vigenti in materia“.

        14-ter. Il decreto di cui al comma 5 dell’articolo 24-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma l del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

            2008:    –  50.000;

            2009:    –  50.000;
            2010:    –  50.000.

 

7.6

Bulgarelll, Ripamonti, Palermi, De Petris, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

        Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

        «14-bis. Nelle more dell’entrata in vigore della legge di riordino degli incentivi cinematografici, all’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera a-bis) è abrogata. Il comma 1 dell’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
        “1. Chiunque abusivamente duplica, a scopo di lucro, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.500 a euro 15.000. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e alla multa di euro 15.000 se il fatto è di rilevante gravità“.
        14-ter. Chiunque possieda legittimamente un’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di fame copia per proprio uso strettamente personale.

        14-quater. All’articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
        “4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale progetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche digitale, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.“;
            b) è aggiunto, infine, il seguente comma:
        “4-bis. Non può essere impedito per contratto, alla persona fisica di cui al comma 4, di effettuare la copia di cui allo stesso comma“.
        14-quinquies All’articolo 91 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente comma: “È consentita la riproduzione e la pubblicazione a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione unicamente per uso strettamente didattico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro, fatto salvo il riconoscimento della paternità dell’opera“».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.

 

7.7

Bordon

Respinto

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituita dalle seguenti:
            “e) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione nel periodo estivo di opere cinematografiche nuove, rispondenti alle caratteristiche previste dall’articolo 9, nonché per il finanziamento di campagne promozionali volte ad incentivare la fruizione cinematografica nel periodo estivo da parte del pubblico;

            e-bis) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione di cortometraggi nazionali di interesse culturale“».

 

7.8

Bordon

Respinto

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è inserito il seguente:
        “Art. 12-bis. - (Fondo per il passaggio al digitale e all’alta definizione). – 1. È istituito presso il Ministero il Fondo per il passaggio al digitale e all’alta definizione, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al Fondo accedono i soggetti individuati dalla lettera c) del comma 3 dell’articolo 12, nonché le imprese di replicazione dei supporti digitali limitatamente all’acquisizione di tecnologie in alta definizione (HD).

        2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabilite, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell’impiego dei finanziamenti concessi. Per l’adeguamento delle sale cinematografiche i finanziamenti sono erogati con criteri di precedenza in favore delle monosale o delle piccole multisala“».

        Conseguentemente, all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  10.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –  10.000.

 

7.9

Bordon

Respinto

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, tenendo conto che la quota spettante alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento“».

 

7.0.1

Carloni, Franco Vittoria, Fontana, Morgando

Ritirato

        Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e l’adeguamento tecnico
e tecnologico delle sale cinematografiche)

        1. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l’adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l’anno 2008, di 10 milioni di euro per l’anno 2009 e di 5 milioni di euro per l’anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 dell’articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo 12».
        Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –  15.000;

            2009:    –  10.000;
            2010:    –    5.000.

 

7.0.3 (v. testo 2)

Benvenuto, Bonadonna, Tecce, Alfonzi, Russo Spena

Accantonato

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

        1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e, per il conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all’evasione tributaria ed extratributaria, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, di 50,5 milioni di euro per l’anno 2008, 1,5 milioni di euro per l’anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito dei programmi di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, l’Agenzia può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, nonché ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.

        2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, nonché di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo nonché dall’articolo 39, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:
            a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
            b) nell’amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
            c) nel Corpo forestale dello Stato, per 2 milioni di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
            d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 2 milioni di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
            e) nell’Agenzia delle dogane che si avvale di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’agenzia si avvale altresì della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate nell’ambito dei programmi di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 16 milioni di euro per l’anno 2008, 4 milioni di euro per l’anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010».

        Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    –    72.500;

            2009:    –    26.500;
            2010:    –  184.100.

 

7.0.3 (testo 2)/1

Polledri

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 27,8 milioni di euro per l’anno 2008, 60,8 milioni di euro per l’anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010» con le seguenti: «la spesa di 13,9 milioni di curo per l’anno 2008, 30,4 milioni di euro per l’anno 2009 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010».

 

7.0.3 (testo 2)/2

Bonadonna, Battaglia Giovanni, Tibaldi, Tecce, Albonetti

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 1, le parole da: «A tal fine» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine l’Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità.

        Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all’evasione di cui al presente articolo, l’Agenzia, oltre che a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, può altresì utilizzare le quote di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, purché siano state completate le procedure di stabilizzazione ivi previste».

 

7.0.3 (testo 2)/3

Polledri

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: A tal fine l’agenzia può» inserire le seguenti: «, previo esperimento delle procedure di mobilità,» e sopprimere le parole: «ovvero ricorrere alla mobilità».

 

7.0.3 (testo 2)/4

De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «6,5 milioni di euro», le parole: «8 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro» e le parole: «16 milioni di euro» con le seguenti: «39,3 milioni di euro».

        Conseguentemente, sopprimere la lettera f) del comma 2 e il comma 13.

 

7.0.3 (testo 2)/5

Polledri

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera a) dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2010» inserire il seguente periodo: «Il personale reclutato è distribuito sul territorio nazionale in ragione della densità abitativa delle Regioni e delle carenze attualmente riscontrabili rispetto alle piante organiche previste. Il personale rimane nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ad otto anni».

 

7.0.3 (testo 2)/6

De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), apportare la seguente modifica: al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine il seguente periodo: «per le medesime finalità il parametro del 40 per cento delle cessazioni avvenute neIl’anno precedente, posto a copertura della stabilizzazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprende anche le cessazioni verificatesi nell’ultimo triennio e non coperte. Il criterio dell’avere effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto nelle procedure di stabilizzazione di cui alla predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale volontario del Corpo nazionale del vigili del fuoco deve sussistere nel quinquennio precedente all’avvio delle procedure dì stabilizzazione».

 

7.0.3 (testo 2)/7

Polledri

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando l’obbligo di permanenza alla sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ad otto anni».

 

7.0.3 (testo 2)/8

Polledri

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, sopprimere la lettera c).

 

7.0.3 (testo 2)/9

Albonetti, Tecce, Battaglia Giovanni, Tibaldi

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «1 milione», «8 milioni» e «16 milioni», rispettivamente, con le seguenti parole: «5 milioni», «16 milioni» e «20 milioni».

        Conseguentemente, al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «9,1 milioni», «19,1 milioni» e «17,5 milioni», rispettivamente, con le seguenti parole: «5,1 milioni», «11,1 milioni» e «13,5 milioni».

 

7.0.3 (testo 2)/10

Bonadonna, Battaglia Giovanni, Tibaldi, Tecce, Albonetti

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «può avvalersi di modalità» fino a: «mobilità» con le seguenti: «utilizza priorirariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità».

 

7.0.3 (testo 2)/11

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Perrin, Bosone, Fazio, Molinari, Negri, Rubinato, Tonini

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 527, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

7.0.3 (testo 2)/12

De Petris, Ronchi, Sodano, Ferrante, Bellini, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connsse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con DG 122/05».

 

7.0.3 (testo 2)/13

Barbato

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Per le esigenze di funzionamento della giustizia, a valere sulle risorse finanziarie già previste dal capitolo n. 1362 del Ministero di Giustizia, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già confermati nell’incarico sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

        2-ter. Al fine di garantire una maggiore efficienza della amministrazione penitenziaria, è nominato dirigente penitenziario il personale dell’amministrazione stessa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione economica C3 e che alla data del 16 agosto 2005 era preposto a strutture afferenti all’esecuzione penale esterna di livello dirigenziale. Detto personale, inquadrato fra i dirigenti penitenziari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, – ruolo di esecuzione penale esterna – che a tale fine è ampliato di n. 12 unità, è collocato dopo l’ultimo dirigente inquadrato ai sensi del decreto legislativo citato. L’inquadramento, tanto ai fini giuridici che economici, avviene in modo progressivo secondo la data di acquisizione della posizione economica C3 o della precedente qualifica di IX livello, se acquisita in precedenza. e contestualmente alla cessazione dal servizio di personale appartenente alle aree funzionali B e C in numero tale da soddisfare la copertura dei maggiori oneri conseguenti al superiore inquadramento».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 380 mila euro l’anno, si provvede mediante conseguente riduzione alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni 2008, 2009 e 2010.
        «2-quater. Al fine di conseguire risparmi di spesa relativi al protrarsi di contenzioso giurisdizionale, i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria indetto con P.D.G. 13 giugno 1997 ed assunto in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del Giudice del Lavoro, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia».

 

7.0.3 (testo 2)/14

Barbato

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza della amministrazione penitenziaria, è nominato dirigente penitenziario il personale dell’amministrazione stessa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione economica C3 e che alla data del 16 agosto 2005 era preposto a strutture afferenti all’esecuzione penale esterna di livello dirigenziale. Detto personale, inquadrato fra i dirigenti penitenziari di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, – ruolo di esecuzione penale esterna – che a tale fine è ampliato di n. 12 unità, è collocato dopo l’ultimo dirigente inquadrato ai sensi del decreto legislativo citato. L’inquadramento, tanto ai fini giuridici che economici, avviene in modo progressivo secondo la data di acquisizione della posizione economica C3 o della precedente qualifica di IX livello, se acquisita in precedenza, e contestualmente alla cessazione dal servizio di personale appartenente alle aree funzionali B e C in numero tale da soddisfare la copertura dei maggiori oneri conseguenti al superiore inquadramento».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 380 mila euro l’anno, si provvede mediante conseguente riduzione alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze per gli armi 2008, 2009 e 2010.

 

7.0.3 (testo 2)/15

Barbato

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per le esigenze di funzionamento della giustizia, a valere sulle risorse finanziarie già previste dal capitolo n. 1362 del Ministero di Giustizia, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2007 e già confermati nell’incarico sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008».

 

7.0.3 (testo 2)/16

Barbato

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa relativi al protrarsi di contenzioso giurisdizionale, i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria indetto con P.D.G. 13 giugno 1997 ed assunto in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del Giudice del Lavoro, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia».

 

7.0.3 (testo 2)/17

Villone, Tibaldi, Tecce, Albonetti, Battaglia Giovanni

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «per la costituzione dell’osservatorio e della banca dati sul fenomeno».

 

7.0.3 (testo 2)/18

Polledri

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 4, inserire il seguente comma 4-bis:

        «4-bis. Al medesimo scopo di contrastare l’immigrazione clandestina, per accertare l’effettiva identità e sussistenza del rapporto alla base della richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento famiIiare, istituito un Fondo per la mappatura genetica dei ricongiungimenti familiari, a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, che ne determina per decreto la ripartizione tra gli uffici consolari preposti all’esame delle domande di ingresso. L’effettuazione del test genetico di identità è prerequisito indispensabile per l’esame della domanda di ricongiungimento familiare. Il Fondo è dotato di 2 milioni di euro per l’anno 2008, 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010».

        Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

7.0.3 (testo 2)/19

Vitali

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per far fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell’Amministrazione civile dell’interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno finanziario 2008. All’onere derivante dalla attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

 

7.0.3 (testo 2)/20

Vitali

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. È stanziata, a decorrere dall’anno 2008, l’ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008 e 2009 ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento. Alla copertura degli oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n 350».

 

7.0.3 (testo 2)/21

Polledri

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al medesimo scopo di cui al precedente comma, per l’anno 2008 è istituito nel bilancio del Ministero dell’Economia e delle finanze un fondo destinato ad alimentare investimenti straordinari del Corpo della Guardia di Finanza, con una dotazione di 100 milioni di euro».

        Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all’onere di cui alla presente disposizione.

 

7.0.3 (testo 2)/22

Sacconi, Ferrara

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), sopprimere i commi 7 e 8.

        Conseguentemente sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma2), 71, 72.

        All’articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle cifre: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma 1 del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente: «L’importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

 

7.0.3 (testo 2)/23

Barbato

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), sostituire il comma 10 col seguente:

        «10. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, il Ministero dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, procede aIl’adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti, in funzione del flusso medio dei processi, sulla base delle rivelazioni statistiche relative al triennio indicate dalla legge 51/2006, i suddetti decreti debbono essere emanati entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza del triennio. Al termine del trimestre di cui al precedente periodo il Ministro indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia; della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E ed F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992».

 

7.0.3 (testo 2)/24

Mantovano

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), sostituire il punto 11 con il seguente:

        «11. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n.  51), il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, procede all’adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti, in funzione del flusso medio dei processi, sulla base delle rilevazioni statistiche relative al triennio indicato dalla legge 51/2006. I suddetti decreti debbono essere emanati entro il termine di tre mesi dalla data di scadenza del triennio. Al termine del trimestre di cui al precedente periodo il Ministro indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992».

 

7.0.3 (testo 2)/25

Boccia Antonio

Accantonato

        All’emendamento 7.0.3 (testo 2), al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano ne assume la presidenza».

 

7.0.3 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

        1. Entro il 15 gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obbiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all’evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma (articolo), la spesa di 27,8 milioni di euro per l’anno 2008, 60,8 milioni di euro per l’anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell’Agenzi delle entrate. A tal fine l’Agenzia può avvalersi di modalità anche speciali di reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ricorrere alla mobilità. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all’evasione di cui al presente comma (articolo), l’Agenzia, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, può altresì utilizzare la quota di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2005, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.

        2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:
            a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 1 milioni di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
            b) nell’amministrazione penitenziaria, per 5 milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
            c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi di modalità, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1 milioni di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
            d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milioni di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
            e) nell’Agenzia delle dogane che può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 4 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni di euro per l’anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;
        f) nel personale della giustizia amministrativa, per 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 5 milioni per l’anno 2009 e 7,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Conseguentemente, l’organico di cui alla Tab. A allegata alla legge 17 aprile 1982, n. 186 è incrementato di un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, otto consiglieri di Stato e venti referendari di Tribunale amministrativo regionale; il Consiglio di Presidenza della giustizia ammmistrativa definisce altresì, a decorrere dall’anno 2008, un programma straordinano di assunzioni fino a cento unità di personale amministrativo. Al comma 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «quattnro».

        3. Al fine di potenziare l’attività dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008 e di 3 mllioni di euro annui a deconere dall’anno 2009.

        4. Per le esigenze del Ministero dell’interno di rafforzamento dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell’interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l’anno 2008, 19,1 milioni per l’anno 2009, e di 17,5 milioni di euro per l’anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni per l’anno 2009 e 16 milioni di euro per l’anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro annui per l’anno 2008, 7,1 milioni di euro per l’anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
        5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente arricolo nonchè del presente provvedimento, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all’evasione ed elusione fiscale, all’economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è islituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l’anno 2008, 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità assegnate di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
        6. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 dalle società di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell’Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.
        7. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.
        8. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
        9. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria di cui alla Tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, è incrementato di 50 unità nella qualifica di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l’assunzione di magistrati ordinari anche in relazione all’incremento di organico recato dal presente comma, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 6 milioni di euro per l’anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. Per l’assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 6 milioni di euro per l’anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.
        10. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l’attuazione dei commi 7 e 8; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
        11. Per l’attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.
        12. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l’Avvocatura dello Stato è dotata dI autonomia finanziaria contabile, nell’ambito del proprio bilancio alimentato da apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la stessa decorrenza è istituito il ruolo organico del personale dirigente dell’Avvocatura dello Stato, determinato in ventiquattro posti di seconda fascia. In sede di prima applicazione i posti di cui sopra vengono coperti in numero di dodici a mezzo espletamento di un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale interno all’Istituto appartenente all’Area Terza, ex Area C, da almeno 10 anni. l dodici posti rimasti vacanti a seguito dell’espletamento del concorso rimangono congelati fino a futuro provvedimento autorizzativo. È autorizzata la relativa spesa per euro 900.000 per l’anno 2008 e per euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2009 a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento.
        12-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, la Corte di cassazione delibera, con regolamento, le norme concernenti l’organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle risorse, provvedendo all’autunoma gestione delle medesime nei limiti delle disponibilità iscritte in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione finanziaria della Corte di cassazione sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato delIa Repubblica e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio compensative nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.
        13. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lettera f), a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzataa la spesa di 1,75 miIioni di euro per l’anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1 milione di euro per l’anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
        14. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 9, 12 e 13 trasmettono annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
        15. Il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

        Conseguentemente apportare le seguenti variazioni alla Tabella A:

        Ministero della Salute:
            2008:                –    ;

            2009:                –    ;
            2010:    +  140.000.

        Ministero dell’economia e finanze:
            2008:                –   ;

            2009:    +  105.700;
            2010:    +  153.600.

 

7.0.4

Barbolini, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano

Accantonato

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)

        1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e, per il conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all’evasione tributaria ed extratributaria, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa, di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 50,5 milioni di euro per l’anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito dei programmi di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, l’Agenzia può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, nonché ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.

        2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, nonché di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo nonché dall’articolo 39, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

            a) nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni di euro per l’anno 2008,8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;

            b) nell’amministrazione penitenziari a, per 5 milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’armo 2010;
            c) nel Corpo forestale dello Stato, per 2 milioni di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’armo 2010;
            d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 2 milioni di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.
            e) nell’Agenzia delle dogane che si avvale di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’agenzia si avvale altresì della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate nell’ambito dei programmi di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dall’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero di ricorrere alla mobilità, per 4 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni di euro per l’anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.

        3. Al fine di potenziare l’attività dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.

        4. Al fine di rafforzare il contrasto alla immigrazione clandestina attraverso l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007, è autorizzata, a favore del Ministero dell’interno, la spesa di 19,100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e di 17,500 milioni di euro per l’anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2008, 12 milioni per l’anno 2009 e 16 milioni di euro per l’anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento e, per la restante parte, pari a 9,1 milioni di euro annui per l’anno 2008, 7,1 milioni di euro per l’anno 2009, e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
        5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all’evasione ed elusione fiscale, all’economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l’anno 2008, 40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità assegnate di base del centro di responsabilità “Guardia di finanza“ del medesimo stato di previsione.
        6. Per il potenziamento dell’attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, dell’economia sommersa e delle frodi fiscali, da perseguire anche mediante il completamento del relativo programma infrastrutturale, l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta nonché il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzato, a decorrere dall’anno 2008, in favore del suddetto Corpo, un contributo annuale di 108,98 milioni di euro per cinque anni.
        7. Per il potenziamento dell’attività del Corpo della Guardia di finanza a contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, dell’economia sommersa e delle frodi fiscali, l’organico del ruolo ispettori del suddetto Corpo è aumentato di 500 unità, con contestuale autorizzazione al relativo reclutamento nel 2008, in via straordinaria, in deroga alla normativa vigente. Ai conseguenti oneri finanziari, pari a l milione di euro nel 2008, a 13 milioni di euro nel 2009 e a 21 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto.
        8. Al fine di sviluppare gli strumenti e le metodologie di analisi e monitoraggio del sistema tributario ed extratributario ed accrescere la qualità del patrimonio informativo del sistema della fiscalità, il «Dipartimento per le politiche fiscali» può utilizzare fino al 15 per cento degli stanziamenti per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informatico del Ministero, per l’affidamento, anche a società specializzate, di studi e ricerche in materia di politiche fiscali, innovazione tecnologica ed organizzativa del sistema della fiscalità nonché per il potenziamento e la razionalizzazione della gestione.
        9. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 dalle società di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell’Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.
        10. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 10 maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. A tali sezioni sono applicati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo.
        11. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 7, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
        12. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Conseguentemente, al fine di una tempestiva definizione dei processi tributari pendenti presso la Corte suprema di cassazione il ruolo organico della magistratura ordinaria è incrementato di 50 unità. In deroga ai divieti e ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, per l’assunzione di magistrati ordinari è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 6 milioni di euro per l’anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. Per l’assunzione di personale amministrativo, anche di qualifica dirigenziale, del Ministero della giustizia, è autorizzata a valere sulle medesime disponibilità la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 6 milioni di euro per l’anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010.
        13. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l’attuazione dei commi 7, 8 e 9; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
        14. Per l’attuazione dei commi 7, 8 e 10, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché del presente provvedimento, la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. A decorrere dallo maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.
        15. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2 e 9 trasmettono annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.».

 

7.0.6

Il Governo

Accolto

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate
e dichiarazione sostitutiva unica)

        1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 1, comma 3-bis, le parole: «dall’I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Agenzia delle entrate».

            b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

        «Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

        2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le relative informazioni.
        3. È comunque consentita la presentazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
        4. L’Agenzia delle entrate determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

            a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria;

            b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

        5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

        6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all’INPS ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1.
        7. Sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l’INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall’Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
        8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
        9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
        10. Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
        11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
        12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per le politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.
        13. Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

            c) all’articolo 4-bis:
                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
            «1. L’Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, gestito dall’Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del presente comma.»;

            2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

            d) all’articolo 6:
            1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

            2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l’Agenzia delle entrate»;
            3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;
            4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall’Istituto nazionale della previdenza sociale», sono inserite le seguenti: «, dall’Agenzia delle entrate».

 

7.0.7 (v. testo 2)

Barbolini, Barbato, Battaglia Giovanni, Bonadonna, Benvenuto, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano, Costa

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dalla gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
            1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

            2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto;
            3) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo.

        2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell’elenco di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

        3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.
        4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
        5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un’adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
        6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 21, 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
        7. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell’amministrazione giudiziaria».

 

7.0.7 (testo 2)

Barbolini, Adragna, Battaglia Giovanni, Benvenuto, Bonadonna, D’Amico, Fuda, Pecoraro Scanio, Pegorer, Rossi Paolo, Russo Spena, Thaler Ausserhofer, Turano, Costa

Accantonato

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

            1) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

            2) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto;
            3) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo.

        2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell’elenco di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

        3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.
        4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
        5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un’adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
        6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 21, 212 e 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
        7. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al venti per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell’amministrazione giudiziaria.
        8. Al comma 137 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al primo periodo, dopo le parole: “non sono rimborsabili“, sono inserite le seguenti: “, nè utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni“;

        b) il terzo periodo è soppresso».

 

7.0.10

Vegas, Ferrara

Respinto

        Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

        1. L’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 1992, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 199:4, n. 112, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle cooperative di qualsiasi tipo ed ai loro consorzi, a condizione che il fatturato globale annuo non superi la somma di euro 100 milioni. Ove superi tale somma, alle predette società si applica il regime tributario relativo alle società per azioni».

 

7.0.11

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        Per la realizzazione della Casa di accoglienza e di riposo dei frati dell’ordine minore dei frati cappucini in San Giovanni Rotondo, è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l’anno 2008».
        Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            «2008:    –  21.000.000».

 

 

Art. 8.

8.1

Formisano, Caforio, Giambrone, Rame

Respinto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni sul costo della politica)

        1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data. Fino alla data di cui al precedente periodo, l’indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta del 15 per cento a decorrere dal 2008.
        All’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato“.
        All’articolo 1 comma 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quinto periodo è soppresso.
        3. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono ridotti nella misura del 15 per cento.
        4. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
        6. La spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell’ultimo esercizio finanziario.
        7. All’articolo 10, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82“.
        8. All’articolo 108 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: “15.000 abitanti“ sono sostituite dalle parole: “250.000 abitanti“.
        9. All’articolo 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi“;

            b) al comma 5, le parole: “consiglio d’amministrazione“ sono sostituite dalle seguenti: “un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri“; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I compensi attribuiti ai consiglieri d’amministrazione non possono superare l’importo delle indennità previste per gli assessori dell’ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio“.

        10. All’articolo 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: “popolazione complessiva dell’ente“, sono aggiunte le seguenti parole: “; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all’interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite“.

        11. L’articolo 11 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        “Art. 11. - (Difensore civico). – 1. Lo statuto comunale di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

        2. Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
        3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista all’articolo 127.
        4. AI fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, più comuni possono associarsi e prevedere nei propri statuti di istituire un unico difensore civico per diverse amministrazioni che, in ogni caso, devono complessivamente rappresentare almeno 100.000 abitanti.
        5. Il difensore civico elabora con scadenza semestrale una relazione in merito all’attività svolta, rendendo evidenti gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione denunciati dai cittadini. Tale relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, o dei singoli enti nei casi di cui al precedente comma 4“.

        12. All’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 4 è abrogato;

            b) al comma 5 le parole: “ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna“ sono abrogate;
            c) al comma 6, dopo le parole: “indennità di funzione“ è inserita la parola: “non“, e dopo le parole: “gettoni di presenza“ la parola: “anche“. È aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tale caso l’interessato opta per la percezione di una delle due tipologie di indennità“;
            d) al comma 8 la lettera c) è sostituita con la seguente:

            “c) articolazione delle indennità di funzione dei presidenti di consigli dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. AI presidente delle unioni dei comuni dei consorzi degli enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione dei comuni del consorzio tra enti locali“;
            e) al comma 11 le parole: “incrementati o“ ed il secondo periodo sono soppressi“.
        13. Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita’e crescita dell’Unione europea, sono rideterminati in riduzione nella misura del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data dell’entrata in vigore della presente legge le indennità di funzione mensile spettanti ai presidenti dei consigli circoscrizionali, nonché le loro utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali in ragione della carica rivestita.

        14. All’articolo 38 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La partecipazione alle commissioni di cui al presente comma non da diritto a percepire gettoni di presenza“.

        15. All’articolo 39 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la carica di Presidente del consiglio è affidata al consigliere anziano, individuato secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 2“;

            b) il comma 3 è soppresso.

        16. All’articolo 79, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “24 ore“ sono sostituite con le parole: “48 ore“, le parole: “48 ore“ sono sostituite con le parole: “24 ore“.
        17. All’articolo 90 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: “ovvero“ sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

        18. All’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        “1. AI fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,“.
            b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        “3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l’opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti“.
        19. All’articolo 117 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        “4. I revisori dei conti degli enti locali certificano ogni anno il rispetto dei criteri per il calcolo delle tariffe di cui al comma 1, sia nel caso in cui l’erogazione dei servizi sia gestita dall’ente stesso, sia nel caso ci si avvalga delle procedure di cui agli articoli 113, 113-bis e 114 del presente testo unico“.
        20. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            “c) a forme di gestione dei servizi in economia ovvero mediante le aziende speciali di cui all’articolo 114 del presente testo unico, limitatamente alla gestione delle risorse e dei servizi idrici“.
        21. All’articolo 17 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 le parole: “100.000 abitanti“ sono sostituite dalle seguenti: “250.000 abitanti“;

            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        “2-bis. Sono organi di governo di circoscrizione il consiglio, la giunta e il presidente:
            il consiglio circoscrizionale è composto dal Presidente e:
                da massimo 25 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

                da massimo 18 membri nelle circoscrizioni istituite con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

        Le giunte circoscrizionali sono composte dal presidente della circoscrizione e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato per difetto, del numero dei consiglieri circoscrizionali. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un’indennità massima pari a quella spettante al consigliere comunale. Per la carica di consigliere circoscrizionale è corrisposta un’indennità massima pari ad un quinto di quella spettante al consigliere comunale.
            c) il comma 3 è abrogato;

            d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        “5-bis. La popolazione residente in ogni singola circoscrizione non può essere inferiore 60.000 abitanti“.
        22. All’articolo 37 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire il comma 2 con il seguente:
        “2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
            a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3.000.000 abitanti;

            b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.000.000 abitanti;
            c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
            d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
            e) da 26 membri nelle province con popolazione residente supenore a 300.000 abitanti;
            f) da 22 membri nelle province con popolazione residente supenore a 200.000 abitanti;
            g) da 20 nelle altre province“.

        23. All’articolo 47 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1, le parole: “un terzo“ sono sostituite dalle seguenti: “un quarto, arrotondato per difetto“, e le parole: “sedici unità“ sono sostituite dalle seguenti: “dodici unità“;

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        “5. Fino all’adozione delle norme statutarie di cui al comma 1 le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
            a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

            b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri“.

        24. Le disposizioni di cui ai commi 8, 11, 21, 22 e 23 si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

        25. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a sopprimere i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. Le funzioni e i compiti attualmente svolti dai consorzi di bonifica sono attribuiti dalle regioni alle province. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo venga attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze delle province fissate dall’articolo 19 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi di bonifica, soppressi ai sensi del comma 1. Il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalita’determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni».

        Conseguentemente, all’articolo 14, sopprimere i commi 1 e 3 e al comma 2, subcapoverso articolo 37, sopprimere il comma 2.

 

8.4

Saporito, Collino, Fluttero, Baldassarri

Respinto

        Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8.

        1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.

        2. Fino alla data di cui al comma 1, l’indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

8.3

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Al comma 1, sostituire le parole: «per cinque anni», con le seguenti: «per sei anni».

 

8.5

Saporito, Collino, Fluttero, Baldassarri

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per iI periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.

        1-ter. Fino alla data di cui al comma 1, l’indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

8.0.1

Turigliatto, Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Indennità e disciplina previdenziale dei Parlamentari)

        1. l’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

        “Art. 1. – L’identità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituito da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuito del 50 per cento“.
        2. Al primo comma dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “, e successive modificazioni“.

        3. L’articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

        “Art. 2. - Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’idennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, diminuita del 50 per cento: possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuare per ogni assenza delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni“.
        4. Al fine di garantire il corretto svolgimento di mandato, ai membri del Parlamento sono assicurati, secondo modalità determinate dagli Uffici di presidenza delle due camere, l’uso gratuito di mezzi di trasporto sul territorio nazionale, la disponibilità di sale per convegni pubblici, la disponibilità del fondo eventualmente istituito ai sensi del comma 4 nonché il rimborso del 50 per cento delle spese di telefonia, entro il limite massimo determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere.

        5. Per l’adempimento delle attività di segreteria, ogni membro del Parlamento ha la possibilità di nominare una persona di sua fiducia. Tale persona è assunta con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e retribuita direttamente dall’amministrazione della Camera di appartenenza del membro del Parlamento, in conformità a quanto stabilito dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Il rapporto di lavoro cessa di diritto con la cessazione dalla carica del membro del Parlamento che ha provveduto alla nomina.
        6. Gli Uffici di presidenza delle due Camere possono istituire e regolamentare, secondo criteri di trasparenza e di riduzione della spesa, un fondo diretto a finanziare iniziative politiche, preventivamente documentate, dei membri del Parlamento, il cui ammontare non sia superiore a due indennità mensili, come stabilito dall’articolo 1. L’entità delle somme eventualmente stanziate e le modalità del loro utilizzo da parte dei membri del Parlamento sono rese pubbliche con forme determinate dagli uffici di Presidenza delle Camere stesse.
        7. Dopo l’articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

        “Art. 6-bis. - I lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale, qualora collocati in aspettativa non retribuita, possono richiedere che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni. In tale caso l’amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione del datore di lavoro“.
        8. I membri del Parlamento nazionale, per il periodo del mandato parlamentare durante il quale non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi, possono richiedere che tale periodo, che può ricoprire anche l’intero mandato parlamentare, sia considerato utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, purchè gli stessi, anteriormente a tale periodo, possano già far valere periodi di iscrizione alle citate forme assicurative. In tale caso l’amministrazione della Camera di appartenenza provvede al versamento, a favore delle competenti gestioni previdenziali, dei contributi previdenziali in sostituzione rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore autonomo.

        9. I membri del Parlamento nazionale che al momento in cui inizia il mandato parlamentare non risultino iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria né come lavoratori dipendenti né come lavoratori autonomi e che, anteriormente a tale momento, non possono far valere periodi di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, possono richiedere che il periodo corrispondente all’esercizio del mandato sia considerato utile ai fini della corresponsione di un trattamento pensionistico per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I tal caso l’amministrazione della Camera di appartenenza provvede a versare alla gestione separata di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i relativi contributi previdenziali, calcolati su una retribuzione figurativa rispondente all’identità spettante ai membri del Parlamento di cui all’articolo l della presente legge.
        10. I membri del Parlamento nazionale non hanno diritto ad alcun vitalizio né ad alcuna forma di trattamento pensionistico aggiuntivi rispetto a quella prevista dal presente articolo.
        11. Ai membri del Parlamento nazionale non si applica l’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. I medesimi pertanto non sono tenuti a corrispondere all’amministrazione della camera di appartenenza l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del« lavoratore.
        12. La disciplina di cui all’articolo 6-bis della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai membri del Parlamento nazionale eletti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

8.0.3

Calderoli, Polledri

Respinto

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme per la riduzione dei costi per il funzionamento del Governo)

        1. A decorrere dall’anno 2008 si applicano alla formazione del Governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni.

        2. In sede di prima applicazione, il Governo adegua la struttura e l’organizzazione dei Ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. A seguito dell’adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Viceministri e Sottosegretari, non può superare cinquanta unità, nel rispetto dell’equilibrio di genere».

 

8.0.4 (v. testo 2)

Villone, Battaglia Giovanni

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme sulla formazione del Governo)

        1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006; e successive modificazioni.

        2. In prima applicazione il governo adegua la struttura e l’organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. A seguito dell’adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell’equilibrio di genere».

 

8.0.4 (testo 2) (v. testo 3)

Villone, Salvi

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme sulla formazione e composizione del Governo)

        1. A partire dal Governo successivo a quello in carica all’entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il riparto di competenze sono stabiliti dalle norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell’equilibrio di genere.

        2. A far data dall’applicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo del decreto legislativo 300 del 1999 sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni».

 

8.0.4 (testo 3)

Villone, Salvi, Calderoli, Manzione, Bordon, Lusi, Tecce, Albonetti, Cabras, Rubinato, Battaglia Giovanni

Accolto

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme sulla formazione e composizione del Governo)

        1. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e il relativo riparto di attribuzioni sono stabiliti dalle norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall’articolo 51, comma primo, secondo periodo, della Costituzione.

        2. A far data dall’applicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233».

 

8.0.5

Calderoli

Ritirato

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Nuove disposizioni per la formazione del Governo)

        1. Si applicano alla formazione del governo le norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Sono abrogati il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 317 del 3 agosto 2001; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 233 del 17 luglio 2006, e successive modificazioni.

        2. In prima applicazione il Governo adegua la struttura e l’organizzazione dei ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. A seguito dell’adeguamento di cui al comma 2 il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, nel rispetto dell’equilibrio di genere».

 

8.0.6

Calderoli

Ritirato

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di formazione del Governo
per la riduzione del numero dei componenti)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione del Governo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

        2. I ministeri sono dodici, con le seguenti denominazioni:

            a) Ministero degli affari esteri;

            b) Ministero dell’Interno;
            c) Ministero della giustizia;
            d) Ministero della difesa;
            e) Ministero dell’economia e delle finanze;
            f) Ministero delle attività produttive;
            g) Ministero delle politiche agricole e forestali;
            h) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
            i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
            l) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
            m) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
            n) Ministero per i beni e le attività culturali.

        3. Per ciascun Ministero possono esser nominati fino a due Sottosegretari. Fanno eccezione i Ministeri degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e delle finanze, per ciascuno dei quali il numero massimo di Sottosegretari è fissato in tre unità.

        4. Possono essere nominati fino a sei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fra i quali è nominato il Sottosegretario con delega alla tutela dei consumatori e dei diritti diffusi.
        5. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano alla formazione del Governo le disposizioni di cui ai Titoli I e IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo vigente alla data della entrata in vigore della presente legge.
        6. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001 , n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.
        7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adegua la struttura e l’organizzazione dei Ministeri e dei rispettivi Sottosegretariati secondo le disposizioni di cui al presente articolo».

 

8.0.7

Polledri, Franco Paolo, Galli

Ritirato

        Dopo l’articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Numero massimo dei ministeri)

        1. L’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è sostituito dal seguente:

        “1. I Ministeri sono i seguenti:
            1) Ministero degli affari esteri;

            2) Ministero dell’interno;
            3) Ministero della giustizia;
            4) Ministero della difesa;
            5) Ministero dell’economia e delle finanze;
            6) Ministero delle attività produttive;
            7) Ministero delle politiche agricole e forestali;
            8) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
            9) Ministero delle infrastrutture e trasporti;
          10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
          11) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
          12) Ministero per i beni e le attività culturali;
          13) Ministero della salute;
          14) Ministero delle comunicazioni“».

 

8.0.8

Villone, Salvi, Battaglia Giovanni, Rubinato

Accantonato

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. La dotazione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale stabilita nel bilancio annuale dello Stato non può per ogni anno aumentare in misura superiore al tetto di inflazione programmata previsto per il medesimo anno.

        2. Gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adottano nella loro autonomia le determinazioni necessarie ad assicurare il rispetto del disposto di cui al precedente comma».

 

8.0.9 (v. testo 2)

Salvi, Palermi, Ripamonti, Russo Spena, Villone, Grassi, Gaggio Giuliani, Tibaldi, Cossutta

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di Centri, Istituti, Commissioni, Autorità)

        1. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all’art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

        2. È soppresso il Collegio operante nell’ambito del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui agli articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
        3. È soppressa la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi, di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all’articolo 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
        4. È soppresso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla legge n. 576 del 12 agosto 1982, e successive modificazioni.
        5. È soppresso l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
        6. Le funzioni del soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l’esercizio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
        7. Salvo quanto disposto nel precedente comma 6, le funzioni già svolte dalle strutture soppresse sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare si dispone l’assegnazione ad altra amministrazione del personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse.
        8. Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione al commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
        9. Alla data del 30 giugno 2008 cessa il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società sviluppo italia, ora denominata Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Cessa, altresì, dal 30 giugno 2008 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società, e in quelli delle società da essa partecipate o controllate. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare è disposta l’assegnazione del personale dipendente dalla Società che ne faccia richiesta ad amministrazioni centrali o periferiche dello Stato».

 

8.0.9 (testo 2)

Salvi, Palermi, Ripamonti, Russo Spena, Villone, Grassi, Gaggio, Giuliani, Tibaldi, Cossutta, Battaglia Giovanni

Accantonato

        Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di Centri, Istituti, Commissioni, Autorità)

        1. È soppresso il Collegio operante nell’ambito del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di cui agli articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

        2. È soppressa la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi, di cui all’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all’articolo 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
        3. È soppresso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui alla legge n. 576 del 12 agosto 1982, e successive modificazioni.
        4. È soppresso l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
        5. Le funzioni del soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l’esercizio entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
        6. Salvo quanto disposto nel precedente comma 6, le funzioni già svolte dalle strutture soppresse sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare si dispone l’assegnazione ad altra amministrazione del personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse.
        7. Decorsi tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione al commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
        8. Alla data del 30 giugno 2008 cessa il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società sviluppo italia, ora denominata Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Cessa, altresì, dal 30 giugno 2008 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società, e in quelli delle società da essa partecipate o controllate. Entro la stessa data con decreto del Presidente del consiglio dei ministri non avente natura regolamentare è disposta l’assegnazione del personale dipendente dalla Società che ne faccia richiesta ad amministrazioni centrali o periferiche dello Stato».

 

8.0.11

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Limiti a vitalizi, pensioni e altre indennità assimilabili
corrisposti dallo Stato e da altri enti)

        1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta, a qualsiasi titolo, al trattamento netto spettante ai membri del Parlamento».

 

8.0.12

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Nel caso di concorso di trattamenti pensionistici con vitalizi derivanti da cariche istituzionali, ai titolari è data facoltà di optare per il trattamento più favorevole. La facoltà di opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

8.0.13

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Numero massimo dei sottosegretari)

        1. All’articolo 10, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la parola: “nominati“ sono aggiunte le seguenti: “in numero non superiore a tre per ciascun dicastero“».
        Conseguentemente sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo.

 

8.0.14

Polledri, Franco Paolo, Galli

Ritirato

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Numero massimo dei Ministri senza portafoglio)

        1. All’articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: “può nominare“, sono aggiunte le seguenti: “in numero non superiore a 6“».

 

8.0.15

Polledri, Franco Paolo, Galli

Respinto

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione dell’integrazione
del trattamento economico dei dipendenti dello Stato
e di pubbliche amministrazione che siano membri del Parlamento)

        1. Il secondo comma dell’articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato».

 

8.0.20

Saporito, Collino, Fluttero, Baldassarri

Respinto

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

        1. All’articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: “per l’elezione della Camera dei Deputati“ sono sostituite dalle seguenti: “per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso“.

        2. All’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato“.
        3. All’articolo 1 comma 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quinto periodo è soppresso».

 

8.0.21

Saporito, Collino, Fluttero, Baldassarri

Respinto

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Numero dei componenti del Governo)

        1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque.

        2. Il numero totale dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a sessantadue».

 

8.0.22

Saporito, Collino, Fluttero, Baldassarri

Respinto

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità e rimborsi dei Ministri)

        1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2 Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori».

 

8.0.23

Saporito, Collino, Fluttero, Baldassarri

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riforma dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

        1. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

        “Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l’esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
            a) la direzione ed i rapporti con l’organo collegiale di governo;

            b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali;
            c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
            d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
            e) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico-generale;
            f) il coordinamento dell’attività normativa del Governo;
            g) il coordinamento dell’attività economica del Governo“.

        2. Le funzioni non riconducibili a quelle di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 303, sono trasferite, con uno o più decreti legislativi emanati ai sensi del comma 3 del presente articolo, ai Ministeri che esercitano competenze affini. Con tali decreti si provvede anche al trasferimento delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

        3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al presente articolo».

 

8.0.24

Saporito, Collino, Fluttero, Baldassarri

Respinto

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Spesa degli uffici di diretta collaborazione del Governo)

        1. La spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell’ultimo esercizio finanziario».

 

8.0.25

Saporito, Collino, Fluttero, Baldassarri

Respinto

        Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità parlamentari)

        1. L’indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all’indennità prevista dall’articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell’articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altra trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell’Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d’ufficio.

        2. L’Assemblea di ciascuna Camera delibera sull’adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
        3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all’esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Assemblea parlamentare di appartenenza.
        4. L’erogazione della diaria, il rimborsa delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell’interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l’entità e la finalità delle spese medesime.
        5. All’articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da: “possano altresì“ sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata“.
        6. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari».

 

 

Art. 9.

9.0.2

Respinto

Divina

        Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

        «Art. 9-bis.

(Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e per le province autonome)

        1. Dopo il comma 665 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

        “665-bis. A decorrere dall’anno 2008 con l’accordo di cui al comma 660 può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell’approvazione del decreto previsti dal comma 656, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 abbia conseguito nell ’anno 2007 esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica“».

 

9.0.3

Rossi Fernando

Respinto

        Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Contenimento dei compensi
agli amministratori di Società partecipate dai Ministeri)

        1. All’articolo 1, il comma 465 della legge 296 del 2006 è così modificato:

        “465. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dai Ministeri e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle società“.
        2. All’articolo 1, il comma 466 della legge 296 del 2006 è così modificato:
        “466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l’importo degli emolumenti degli eletti al Senato della Repubblica. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità“».

 

 

Art. 10.

10.1

Saia, Baldassarri, Augello

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

        «0a) Al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere il seguente periodo:
            Non vanno considerati ai fini del calcolo della spesa del personale gli incentivi di cui all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dall’articolo 59 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 1997 n. 446».

 

10.4 (v. testo 2)

Vitali

        Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera d), sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine della lettera;

            b) sostituire la lettera e) con la seguente:

                «e) “681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l’esercizio 2007, e di sola competenza mista costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Per gli enti che hanno nel triennio 2003 2005 un saldo di competenza mista positivo e maggiore del saldo di cassa è data la facoltà di conseguire un saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.“;
            c) sostituire la lettera m) con la seguente:
            m) dopo il comma 686 aggiungere il seguente:
        «686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione Europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con le associazioni degli enti locali, adotta adeguate misure di contenimento».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

10.4 (testo 2)

Vitali

Ritirato

        Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera d), sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine della lettera;

            b) sostituire la lettera e) con la seguente:

                «e) “681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l’esercizio 2007, e di sola competenza mista costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Per gli enti che hanno nel triennio 2003 2005 un saldo di competenza mista positivo e maggiore del saldo di cassa è data la facoltà di conseguire un saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.“;
            c) sostituire la lettera m) con la seguente:
            m) dopo il comma 686 aggiungere il seguente:
        «686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l’Unione Europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con le associazioni degli enti locali, adotta adeguate misure di contenimento per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

 

10.6

Fluttero, Collino

Dichiarato inammissibile

        Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «681-bis», aggiungere il seguente:

        «681-ter. Al fine di favorire le opere cantierate ed in corso di realizzazione è consentito il pagamento in conto residui di parte capitale antecedenti al 31 dicembre 2004. Tali somme non sono considerate ai fini del Patto di stabilità interno».

 

10.5

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) dopo il comma 682 è aggiunto il seguente:
        682-bis. Al fine di favorire il completamento delle opere cantierate ed in corso di realizzazione è consentito il pagamento in conto residui di parte capitale antecedenti al 31.12.04. Tali somme non sono computate ai fini del calcolo del saldo finanziario».

        Conseguentemente: alla Tabella C, di cui all’articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 2,5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

 

10.7

Fluttero, Collino

Respinto

        Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:

            «f-bis) Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno sono escluse le maggiori spese, per parte corrente e per parte investimenti, effettuate rispetto all’esercizio precedente finalizzate all’aumento della sicurezza urbana».

        Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

 

10.9

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 1, lettera h) eliminare le parole: «La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno».

        Al comma 1, eliminare la lettera l).

 

10.10

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 1, eliminare la lettera m).

 

10.11

Pecoraro Scanio, De Petris, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, Donati, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

        Al comma 1 dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

            «m-bis) dopo il comma 689 è aggiunto il seguente:
        “689-bis. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, relativo alle province ed ai comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il patto di stabilità interno, le spese di investimento finalizzate alle politiche per il clima, ivi compresi interventi di razionalizzazione ed efficienza energetica e di mobilità sostenibile, che permettano la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti“».

        Conseguentemente all’articolo 96, comma 1 Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell’onere.

 

10.12

Saia, Baldassarri, Augello

Respinto

        Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

        «n-bis) il comma 713 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:
        “Per l’anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale“».

 

10.15

Stiffoni, Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

            «n-bis) per gli anni 2008-2010, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 non sono considerate le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all’acquisto di strumenti e dispositivi sia all’incremento di risorse umane».

        Conseguentemente, alla tabella C, di cui all’articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 2,5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.
        Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 62, al primo periodo, sostituire le parole: «1.548 milioni», «1.520 milioni» e «3.048 milioni» rispettivamente con le seguenti: «1.248 milioni», «1.220 milioni» e «2.748 milioni».

 

10.16/1

Montalbano

Decaduto

        All’emendamento 10.16, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        «1-ter. La valutazione di cui al comma 1-bis deve indicare l’importo da iscrivere a fini prudenziali nel Bilancio dell’ente territoriale in apposito Fondo rischi».

 

10.16 (v. testo 2)

Il Relatore

Accantonato

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servizio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze circa i profili di rischiosità del contratto da stipulare. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione».

 

10.16 (testo 2)/1

Ciccanti, Forte

Accantonato

        All’emendamento 10.16 (testo 2), al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: «calcolato utilizzando» inserire le seguenti: «il valore» e sopprimere le parole: «una curva di tassi di interessi medi».

 

10.16 (testo 2)/2

Polledri

Accantonato

        All’emendamento 10.16 (testo 2), al comma 2-sexies, sopprimere il primo periodo.

 

10.16 (testo 2)/3

Augello, Bonfrisco, Polledri, Stracquadanio, Ciccanti, Baldassarri, Taddei

Accantonato

        All’emendamento 10.16 (testo 2), al comma 2-sexies, sostituire le parole: «deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «deve essere valutata dalla competente Direzione generale del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze».

 

10.16 (testo 2)/4

Bonfrisco, Taddei, Polledri, Stracquadanio, Ciccanti, Augello, Baldassarri

Accantonato

        All’emendamento 10.16 (testo 2), aggiungere il seguente:

        «2-septies. Laddove gli effetti finanziari derivanti dai contratti di cui al presente articolo assumano caratteristiche tali da superare i margini di oscillazione indicati al comma 2-ter, l’intermediario finanziario si assume i maggiori oneri eccedenti tale costo massimo».

 

10.16 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

        Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza contrattuale.

        2-ter. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali devono essere accompagnati da un prospetto informativo che illustri, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello strumento, i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alle evoluzioni dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente posti a garanzia di tali contratti. Il prospetto informativo indica altresì il costo di transazione del contratto derivato inteso come differenza tra il valore del contratto calcolato utilizzando una curva di tassi di interessi medi denaro/lettera e il valore applicato dalla controparte all’ente. Tale costo va indicato sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nozionale dell’operazione.
        2-quater. La regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.
        2-quinquies. Ai fini del comma 2-ter, la Consob provvede, sentite le associazioni degli intermediari bancari e l’associazione dei consulenti finanziari indipendenti, in attesa che si costituisca l’albo previsto per legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le istruzioni obbligatorie per la redazione del prospetto informativo da rendere all’ente locale da parte dell’intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello strumento finanziario.
        2-sexies. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servizio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze circa i profili di rischiosità del contratto da stipulare. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.

 

10.17

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato

Accantonato

        Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «2. La facoltà della Regione Autonoma Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all’articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle Università non statali di cui all’articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

        Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

10.18

Pionati

Respinto

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Gli Enti locali al di sotto dei 5000 abitanti possono introitare nelle loro entrate correnti nella misura massima del dieci per cento della revisione di spesa totale, le spese di progettazione qualora la stessa sia svolta dal personale dell’Ente, destinando tali maggiori entrate alla gestione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tale fine».

 

10.20

Polledri, Franco Paolo

Respinto

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. Gli enti che non abbiamo rispettato per l’anno 2007 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto».

 

10.0.1

Pistorio

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Deroghe al patto di stabilità)

        1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, all’accordo di cui al comma 660 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non concorrono le spese di investimento e le spese finanziate dallo Stato con vincolo di specifica destinazione e dall’Unione europea in attuazione di programmi comunitari.

        2. I commi 661, 669, 670, 671, 672 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppressi».

 

10.0.2

Polledri, Franco Paolo

Dichiarato inammissibile

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al patto di stabilità interno delle regioni
e delle Province autonome)

        1. Per gli anni 2008 e 2009 i coefficienti di aumento delle spese finali di cui al comma 657 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle regioni di cui al comma 4 dell’articolo 18».

 

10.0.3

Stefani, Franco Paolo, Stiffoni, Polledri

Respinto

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al patto di stabilità interno delle regioni
e delle Province autonome)

        1. All’articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere la seguente lettera:

            “c) spese derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale“».

        Conseguentemente, alla tabella C, di cui all’articolo 96, comma 2, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare nella misura del 3,5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2010.

 

10.0.4

Perrin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Pinzger, Bosone, Fazio, Tonini, Negri, Rubinato, Molinari

Accantonato

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. A decorrere dall’anno 2008 con l’accordo di cui al comma 660 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell’approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito nell’anno 2007 esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».
        Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

 

10.0.5

Il Relatore

Accantonato

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati)

        1. È prorogata per l’anno 2008 l’esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall’articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2008:    – 5.000.

 

10.0.6/1

Salvi, Russo Spena, Palermi, Tibaldi, Di Siena, Palermo, Villone, Grassi, Alfonzi, Vano, Brutti Paolo, Zuccherini, Battaglia Giovanni, Tecce

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1-bis, accantonato per la parte restante

        All’emendamento 10.0.6 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il comma 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
        “562. Per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare l’ammontare dell’anno 2004“.
        1-ter. Il comma 558 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
        “558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive“.
        1-quater. Le previsioni di cui al comma 558 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al personale di cui all’articolo 8-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al fine della determinazione del requisito di durata della prestazione lavorativa necessari9 vengono computati anche i periodi di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuati da tale personale».

 

10.0.6

Il relatore

Accantonato

        Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Finanziamenti a favore dei piccoli comuni)

        1. Per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri previsti dall’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell’incremento del contributo ordinario previsto dal citato comma, è autorizzato lo stanziamento di una quota del fondo, di cui al predetto comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente».