Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2713

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2713


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori VALENTINO e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997

Modifica integrativa all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42






ONOREVOLI SENATORI. - La centrale policombustibile di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, rappresenta per dimensione e potenza uno dei piú grandi insediamenti energetici d'Italia, in grado di produrre unitamente alla centrale di Civitavecchia il 15 per cento del prodotto energetico nazionale.
Il funzionamento congiunto dei due impianti, collocati in un raggio di solo 25 chilometri, comporta, peró, una serie di effetti negativi sull'intero comprensorio a causa dei notevoli quantitativi di emissioni dannose e della ricaduta di metalli pesanti e di polveri inquinanti.
L'esigenza di tutelare, innanzitutto, la salute della popolazione residente, nonché l'ambiente ed il territorio - elementi di fondamentale rilevanza in un'area la cui economia si fonda prevalentemente sull'agricoltura ed il turismo - costituisce il principio ispiratore del presente disegno di legge.
I dati tecnici forniti dagli organi di controllo non sembrano particolarmente rassicuranti: il potere inquinante di un colosso energetico quale quello di Montalto di Castro é enorme, come enorme é il raggio di ricaduta degli elementi di scarico sulle aree confinanti, con grande pregiudizio, quindi, delle coltivazioni agricole e delle iniziative turistiche non solo di Montalto ma anche del vasto comprensorio limitrofo.
La necessità di garantire parametri di reale sicurezza per ció che attiene la crescente incidenza di patologie derivanti da agenti inquinanti e quella di armonizzare le diverse esigenze dell'industria energetica e delle realtà economiche locali, impongono che l'utilizzazione della centrale termoelettrica di Montalto di Castro sia effettuata nel piú assoluto rispetto di fattori ambientali insopprimibili la cui considerazione deve essere sancita da un impianto normativo di assoluta chiarezza.
Le assicurazioni fornite nel passato circa i mezzi di alimentazione della centrale tendevano ad escludere soluzioni diverse dal gas metano, certamente il combustibile meno inquinante.
L'attuale dirigenza dell'ENEL ha avviato esperimenti che confliggono con l'originale progetto, tant'é che gli esperimenti in questione vengono attuati con oli combustibili, fortemente inquinanti e pregiudizievoli per la salute pubblica, e che il loro impiego sembra essere sottoposto a ragioni di evidente riscontro economico per l'azienda.
Il presente disegno di legge tende, quindi, a sancire in maniera inequivocabile la sola utilizzazione del gas metano, ed ipotizza solo per periodi limitati ed eccezionali - previa valutazione da parte dell'amministrazione competente - il ricorso agli oli combustibili, ovemai la disponibilità del gas metano non fosse possibile per contingenze particolari.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42, dopo il comma 2, é inserito il seguente:

" 2 -bis. La centrale di cui al comma 2 deve essere alimentata a gas metano. É consentita l'utilizzazione di oli policombustibili solo in casi di estrema e documentata necessità, valutata e riconosciuta dalla competente amministrazione provinciale. L'utilizzazione di combustibili diversi dal gas metano non potrà, comunque, eccedere la durata complessiva di quaranta giorni per ogni anno solare e non potrà mai protrarsi per piú di venti giorni consecutivi".