Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02927
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Atto n. 4-02927
Pubblicato il 24 ottobre 2007
Seduta n. 236
GIAMBRONE - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provviste sono stati depenalizzati, con decreto legislativo 30 dicembre 199, n. 507, in illeciti amministrativi;
le suddette violazioni comportano, in base al decreto citato, l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni amministrative accessorie;
la sanzione amministrativa viene graduata in relazione alla gravità dell’illecito: meno severa nell’ipotesi di assegni senza provvista (art. 2 della legge 386/1990, come introdotto dall’art. 29 del decreto legislativo 507/1999), più severa per l’emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1 della legge 386/1990, come introdotto dall’art. 28 del decreto legislativo 507/1999);
entro 90 giorni per i residenti in Italia e 360 per i residenti all’estero dalla data di ricezione del rapporto o dell’informativa da parte del notaio, del segretario comunale o dalla banca che ha sollevato protesto, la Prefettura, ex art. 14 della legge 689/1981, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l’assegno;
tenuto conto che:
l’entrata in vigore della nuova normativa ha comportato in ogni provincia il trasferimento di migliaia di fascicoli dalle Procure alle Prefetture, determinando un inevitabile intasamento presso le Prefetture impreparate a gestire una così enorme mole di pratiche per mancanza di personale e di adeguati strumenti informatici di gestione;
ciascuna Prefettura riceve ogni anno diverse decine di migliaia di segnalazioni concernenti assegni emessi in mancanza di fondi, per i quali è prevista una sanzione pecuniaria da 516,00 euro a 3.096,00 euro, e assegni emessi in mancanza di autorizzazione, per i quali è prevista una sanzione da 1.032,00 euro a 6.192,00 euro;
le suddette sanzioni pecuniarie vengono ingiunte con ordinanze prefettizie ed i relativi procedimenti devono concludersi entro il termine di cinque anni, oltre il quale interviene la prescrizione;
trascorsi i primi anni di oggettive difficoltà, il sistema sarebbe dovuto entrare a regime, ma purtroppo la maggior parte delle Province, soprattutto nelle regioni del sud, ha mantenuto nel tempo una capacità gestionale del servizio talmente bassa da comportare la trattazione dei procedimenti sempre al limite della prescrizione;
considerato che la prescrizione ha come effetto non solo il mancato introito per l’erario di somme rilevanti, che è verosimile stimare per più di 10.000.000 euro per anno da ciascuna provincia, e anche il reiterarsi di comportamenti illeciti, vista l'impunità dei trasgressori,
l’interrogante chiede di conoscere:
quali misure si intendano adottare affinché le Prefetture siano messe in grado di gestire con la necessaria tempestività i compiti loro affidati dalla normativa vigente relativa all’emissione di assegni senza provviste o senza autorizzazione;
se sia possibile censire l’ingiunto e incassato in relazione al totale delle violazioni commesse e se non si ritenga opportuno chiedere alle Prefetture una relazione sullo stato di servizio.