Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2676

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2676


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MELE e PELELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1997

Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico e di bibliotecario







ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge affronta un problema da molti anni oggetto di discussione e dibattito tra gli studiosi ed operatori del settore.
Il malessere della categoria é venuto emergendo fin dagli anni sessanta; hanno partecipato a questo dibattito personaggi illustri ed autorevoli come Ranuccio Bianchi Bandinelli ed Andrea Carandini.
Negli anni '80 i collaboratori delle soprintendenze si sono organizzati in primi coordinamenti per intraprendere una libera professione adeguatamente regolamentata, nel settore dei beni culturali. Nella X legislatura furono presentate, alla Camera dei deputati due proposte di legge, di cui una (n. 5450) prevedeva l'istituzione dell'Ordine professionale, mentre l'altra (n. 6149) si limitava a prevedere l'albo e non l'Ordine.
Durante la XI legislatura, grazie anche all'iniziativa delle associazioni delle varie categorie, fu presentata in particolare - sempre alla Camera dei deputati - una proposta di legge (atto Camera n. 1768) che riscosse ampi consensi e fu sottoscritta da parlamentari di diversi gruppi politici, in rappresentanza di un ampio schieramento di forze.
La Commissione cultura della Camera ha lavorato sulle diverse proposte tanto da produrre un testo comune; solo l'interruzione precoce della legislatura ne ha impedito l'approvazione.
Nella XII legislatura fu presentata tra le altre, alla Camera dei deputati una proposta di legge che recava il n. 2109.
Sulla base di tale proposta si articola il presente disegno di legge.
Nel settore del recupero e della valorizzazione dei beni culturali stanno operando sempre piú incisivamente diverse e nuove professionalità: dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali, dipendenti di enti locali ed altri enti pubblici, di società private e lavoratori autonomi.
Nei tempi passati era piú facile garantire il controllo della qualità professionale di storici dell'arte, archeologi, bibliotecari e archivisti, perché essi prestavano quasi sempre la loro opera alle dipendenze del Ministero per i beni culturali ed ambientali che ha nel tempo selezionato personale in genere di grande valore.
Oggi la qualità, la varietà e la specializzazione richiesta in questo settore impongono una piú diretta responsabilità dei professionisti. É necessario avere una garanzia nella loro formazione e preparazione professionale, in modo che qualunque sia la loro collocazione professionale (dipendenti pubblici, dipendenti privati, liberi professionisti) possano offrire livelli di prestazioni adeguate alla delicatezza delle loro competenze.
É opportuno regolamentare l'esercizio delle professioni di archeologo, storico dell'arte, archivista storico-scientifico e bibliotecario attraverso la costituzione di albi professionali e dei rispettivi Ordini, ai quali si possa accedere dopo aver superato l'esame di Stato, per sostenere il quale sia necessario aver percorso un iter formativo che garantisca una conoscenza tecnico scientifica e una sufficiente esperienza pratica applicata nel settore.
Sono previste anche norme transitorie di accesso che con equilibrio tengano conto della realtà attuale per arrivare rapidamente al regime ottimale.





DISEGNO DI LEGGE



TITOLO I

PROFESSIONI Dl ARCHEOLOGO
E DI STORICO DELL'ARTE



CAPO I

ORDINE DEGLI ARCHEOLOGI
E DEGLI STORICI

DELL'ARTE E RELATIVI ALBI



Art. 1.

(Istituzione degli albi degli archeologi
e degli storici dell'arte)


1. Sono istituiti l'albo degli archeologi e l'albo degli storici dell'arte.
2. Le professioni di archeologo e di storico dell'arte possono essere esercitate solo dagli iscritti negli albi.
3. Gli iscritti negli albi costituiscono l'Ordine degli archeologi e degli storici dell'arte.
4. Gli archeologi e gli storici dell'arte iscritti negli albi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
5. Il titolo di archeologo e quello di storico dell'arte spettano esclusivamente a coloro che sono iscritti negli albi.
6. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di archeologo e di storico dell'arte sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare, sentito il parere del consiglio dell'Ordine degli archeologi e degli storici dell'arte, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di archeologo coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in conservazione dei beni culturali o in lettere;
b) titolo di dottore in ricerca in materie afferenti all'archeologia o diploma di perfezionamento o di specializzazione in archeologia, conseguito al termine di un corso di durata almeno biennale;
c) aver partecipato ad almeno un cantiere di scavo archeologico e aver svolto nell'arco di un triennio, successivamente alla laurea, un tirocinio di almeno un anno. Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di storico dell'arte coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in conservazione dei beni culturali o in lettere;
b) titolo di dottore in ricerca in materie afferenti alla storia dell'arte o diploma di perfezionamento o di specializzazione in storia dell'arte, conseguito al termine di un corso di durata almeno biennale;
c) aver svolto nell'arco di un triennio, successivamente alla laurea, presso istituzioni del settore o studi professionali, un tirocinio di almeno un anno. Le relative modalità sono definite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Oggetto della professione di archeologo)

1. Formano oggetto della professione di archeologo:

a) l'individuazione, la ricognizione e il rilievo dei siti di interesse archeologico e l'individuazione della natura, autenticità, provenienza e rilevanza, anche estetica, dei beni di interesse archeologico, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi relativi alle suddette operazioni;
b) la progettazione, la direzione e il collaudo degli interventi di scavo;
c) le attività di valorizzazione dei beni archeologici ivi compresi in particolare la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione, restauro e trasporto;
d) l'ordinamento, con riferimento ai beni archeologici dei musei e delle mostre, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi;
e) la direzione dei musei che conservano prevalentemente materiali archeologici o materiali didattici ad essi attinenti e di parchi archeologici, pubblici e privati;
f) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere da a) ad e) , ivi compresa la stima patrimoniale.

2. Le competenze di cui al comma 1 fanno salve le competenze degli ingegneri, architetti e geometri, nonché delle altre categorie professionali.

Art. 3.

(Oggetto della professione
di storico dell'arte)


1. Formano oggetto della professione di storico dell'arte:

a) l'individuazione della natura, dell'autenticità, della provenienza e della rilevanza estetica dei beni di interesse storico artistico, mobili ed immobili, ivi compresi dipinti murali ed apparati decorativi, ad eccezione dei beni di interesse archeologico;
b) le attività di valorizzazione dei beni di interesse storico artistico, ivi comprese in particolare la definizione storico-critica, la catalogazione e la documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione, restauro e trasporto;
c) l'ordinamento dei musei e delle mostre, nonché la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi interventi:
d) la direzione di musei, pubblici e privati, che conservino prevalentemente materiali storico-artistici o materiali didattici ad essi attinenti;
e) le funzioni di perito ed arbitro in ordine a tutte le attività di cui alle lettere da a) a d) , ivi compresa la stima patrimoniale.

Art. 4.

(Consiglio dell'Ordine)

1. Il consiglio dell'Ordine degli archeologi e degli storici dell'arte é composto da quindici membri eletti dagli iscritti negli albi e dura in carica tre anni.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

(Iscrizione negli albi
in sede di prima applicazione)


1. L'iscrizione negli albi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) ed e), é consentita su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 7:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline afferenti all'archeologia o alla storia dell'arte nelle università italiane o in strutture pubbliche o private di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori di ruolo in discipline archeologiche o storico-artistiche presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca;
b) a coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo, anche in soprannumero, come archeologi o storici dell'arte delle carriere dirigenziali ed ex direttiva e profili professionali corrispondenti presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché a coloro ai quali siano o siano state attribuite funzioni di archeologo o storico dell'arte presso enti e istituzioni pubbliche o private attinenti alla tutela del patrimonio archeologico e storico artistico, purché siano stati assunti in esito a concorso pubblico o esame di idoneità ai sensi dell'articolo 26- ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e sia stato loro richiesto per l'accesso il diploma di laurea e di specializzazione o perfezionamento, ovvero siano in possesso di diploma di laurea e abbiano svolto le predette funzioni per almeno sei anni:
c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto, a titolo di collaborazione o consulenza, attività scientifiche attinenti all'archeologia o alla storia dell'arte per lo Stato o istituzioni ed enti pubblici e privati nazionali o internazionali soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte della pubblica amministrazione.

Art. 6.

(Sessione speciale di esame di Stato)

1. In sede di prima applicazione della presente legge é tenuta una sessione speciale di esame di Stato. alla quale possono essere ammessi, oltre le categorie di cui all'articolo 1, commi 7 e 8:

a) coloro che sono in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, e abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di storia dell'arte nelle scuole medie secondarie superiori e ricoprano o abbiano ricoperto in esse un posto di ruolo come insegnanti di storia dell'arte;
b) coloro che siano in possesso di diploma di laurea nonché di diploma di specializzazione e perfezionamento in archeologia o storia dell'arte;
c) coloro che siano stati dichiarati idonei a ricoprire un posto di archeologo o di storico dell'arte presso lo Stato o istituzioni o enti pubblici, a seguito di pubblici concorsi o esami di idoneità per l'accesso alle carriere;
d) coloro che siano in possesso di uno del diplomi di laurea di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, che abbiano svolto dopo la laurea per almeno due anni attività che formano oggetto della professione di archeologo o di storico dell'arte e documentino di avere esercitato tali attività presso enti o istituti soggetti a controlli, verifiche e vigilanza presso o per la pubblica amministrazione o enti o istituti soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte della pubblica amministrazione;
e) coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca nelle discipline archeologiche o storico-artistiche;
f) i tecnici laureati delle università, assunti ed operanti in strutture afferenti all'archeologia o alla storia dell'arte.

Art. 7.

(Prima formazione degli albi professionali
degli archeologi e degli storici dell'arte)


1. La prima formazione degli albi professionali degli archeologi e degli storici dell'arte é compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La commissione provvede altresí alla tenuta degli albi ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'Ordine.
3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed é composta da un magistrato d'appello, che la presiede, da due archeologi e due storici dell'arte di ruolo del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due professori universitari e ordinari in discipline archeologiche e due in discipline storico-artistiche, da due esperti archeologi e due esperti storici dell'arte che abbiano svolto per almeno dieci anni attività che formano oggetto delle professioni. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro piú anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
5. La commissione, completata la formazione degli albi, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

Art. 8.

(Ricorsi avverso le deliberazioni
in materia di prima formazione degli albi)


1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 7 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione degli albi.
2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.
3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e giustizia nomina, entro trenta giorni dalla pubblicazione degli albi, una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno cinque membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

TITOLO II
PROFESSIONE Dl ARCHIVISTA
STORICO-SCIENTIFICO



CAPO I
ORDINE E ALBO DEGLI ARCHIVISTI
STORICO-SCIENTIFICI



Art. 9.

(Istituzione dell'albo degli archivisti
storico-scientifici)


1. É istituito l'albo degli archivisti storico-scientifici.
2. La professione di archivista storico-scientifico puó essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.
3. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'Ordine degli archivisti storico-scientifici.
4. Gli archivisti storico-scientifici iscritti nell'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
5. Il titolo di archivista storico-scientifico spetta esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.
6. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di archivista storico-scientifico, che comprende due prove scritte e un colloquio in materie archivistiche, paleografico-diplomatistiche, storico giuridiche e in latino, é disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del consiglio dell'Ordine degli archivisti storico-scientifici da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di archivista storico-scientifico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in conservazione dei beni culturali oppure, purché siano stati superati gli esami di almeno quattro insegnamenti a carattere storico politico, storico giuridico, storico economico, riguardanti o comprendenti la storia d'Italia dal medioevo in poi, diploma di laurea in lettere, filosofia, storia, giurisprudenza, scienze politiche o scienze economiche;
b) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca in archivistica oppure il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica dagli archivi di Stato o da scuole universitarie di specializzazione in materie archivistiche;
c) aver svolto, a titolo di tirocinio, continuativamente per almeno un anno, attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b).

8. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del tirocinio di cui al comma 7, lettera c) .

Art. 10.

(Oggetto della professione di archivista
storico-scientifico)


1. Formano oggetto della professione di archivista storico-scientifico:

a) l'individuazione della natura, provenienza, autenticità e rilevanza di archivi, raccolte di documenti e singoli documenti;
b) la determinazione e l'applicazione dei metodi di riordinamento di archivi e raccolte di documenti sulla base delle loro peculiarità archivistiche, istituzionali e storiche nonché dei metodi di elaborazione e redazione dei relativi strumenti di ricerca;
c) la progettazione e la direzione di interventi di ricognizione, riordinamento, conservazione, restauro e valorizzazione degli archivi e delle raccolte di documenti, anche mediante la costituzione di banche di dati e la creazione di copie o di sostitutivi di sicurezza e di consultazione, nonché il collaudo della loro esecuzione:
d) l'elaborazione dei piani di selezione del documenti d'archivio aventi valore permanente, nonché la descrizione analitica dei documenti proposti per lo scarto nei casi previsti dalle norme vigenti;
e) la progettazione e la consulenza per l'istituzione e la gestione dei servizi archivistici nonché per le procedure di organizzazione della documentazione relativa agli archivi in via di formazione;
f) la direzione di istituti, strutture e servizi, sia pubblici sia privati, aventi ad oggetto la gestione, la conservazione, la valorizzazione, nonché la tutela degli archivi;
g) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere da a) a f) , ivi compresa la stima patrimoniale.

2. Le competenze di cui al comma 1 fanno salve le competenze degli ingegneri, architetti e geometri nonché delle altre categorie professionali.

Art. 11.

(Consiglio dell'Ordine)

1. Il consiglio dell'ordine degli archivisti storico-scientifici é composto da nove membri eletti dagli iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E DI ATTUAZIONE



Art. 12.

(Iscrizione nell'albo in sede
di prima applicazione)


1. L'iscrizione nell'albo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) ed e) , é consentita su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 14:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, incaricati, fuori ruolo e in quiescenza, che insegnino o abbiano insegnato archivistica ovvero che insegnino o abbiano insegnato diplomatica e abbiano prodotto lavori scientifici in materia archivistica;
b) al personale dirigenziale e al personale proveniente dai ruoli della ex carriera direttiva e dai corrispondenti profili professionali degli archivisti di Stato in servizio e in quiescenza, purché immesso nei predetti ruoli e profili professionali in esito a concorso o esame di idoneità ai sensi dell'articolo 26- ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
c) ai dipendenti della pubblica amministrazione e di enti pubblici, nonché di enti privati possessori di archivi di interesse storico, ai quali sono attribuite funzioni dirigenziali o direttive tecnico-scientifiche di archivista, sia stato richiesto per l'accesso il diploma di laurea e che siano in possesso di diploma in materie archivistiche, paleografiche e diplomatistiche conseguito al termine di corso almeno biennale;
d) ai laureati che siano in possesso del diploma nelle materie di cui alla lettera c) e che per almeno quattro anni abbiano svolto continuativamente le attività di cui all'articolo 10 per enti pubblici e privati, comprovate mediante la presentazione di titoli, tra i quali un inventario scientifico, e delle relative attestazioni;
e) ai dipendenti statali in possesso di diploma di laurea e del diploma nelle materie di cui alla lettera c) i quali abbiano svolto per almeno quattro anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni proprie di uno dei profili professionali di archivista di Stato di cui alla lettera b) .

Art. 13.

(Ammissione all'esame di Stato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, sono ammessi all'esame di Stato coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano:

a) ricercatori universitari di ruolo o dottori di ricerca nelle discipline di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12;
b) laureati in possesso del diploma nelle materie di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12, anche se conseguito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, purché iscritti al relativo corso alla predetta data.

Art. 14.

(Prima formazione dell'albo professionale
degli archivisti storico-scientifici)


1. La prima formazione dell'albo professionale degli archivisti storico-scientifici é compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La commissione provvede altresí alla tenuta dell'albo ed alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'Ordine.
3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed é composta da un magistrato d'appello, che la presiede, da due membri appartenenti al personale di rigenziale degli archivi di Stato del Ministero per i beni culturali e ambientali e da due professori universitari nelle discipline archivistiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro piú anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
5. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo deposita nei dieci giorni successivi presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

Art. 15.

(Ricorsi avverso le deliberazioni
in materia di prima formazione dell'albo)


1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 14 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'albo.
2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere corredati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.
3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e giustizia nomina, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'albo, una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 14, comma 3.
4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 16.

(Disposizioni regolamentari)

1. Il regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere in particolare:
a) l'organizzazione e il funzionamento delle scuole che rilasciano il diploma di cui all'articolo 9, comma 7, lettera b) ;
b) le modalità di determinazione del numero degli ammessi ai corsi;
c) i requisiti per sostenere l'esame di ammissione, tra i quali é indispensabile il possesso di diploma di laurea e di una approfondita conoscenza della lingua latina;
d) le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione;
e) la obbligatorietà della frequenza dei corsi, la cui durata non puó essere inferiore ai due anni, le discipline di insegnamento fondamentali e lo svolgimento di esercitazioni pratiche;
f) le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione al secondo anno di corso e dell'esame finale, che deve comprendere la discussione di un lavoro archivistico originale;
g) le modalità di gestione scientifica delle scuole, che devono basarsi su criteri collegati;
h) le modalità di conferimento degli incarichi didattici nelle scuole che devono comprendere la valutazione dei titoli scientifici e professionali.

TITOLO III
PROFESSIONE Dl BIBLIOTECARIO

CAPO I
ORDINE E ALBO DEI BIBLIOTECARI

Art. 17.

(Istituzione dell'albo dei bibliotecari)

1. E istituito l'albo dei bibliotecari.
2. La professione di bibliotecario puó essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.
3. Gli iscritti nell'albo costituiscono l'Ordine dei bibliotecari.
4. I bibliotecari iscritti nell'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
5. Il titolo di bibliotecario spetta esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.
6. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di bibliotecario é disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il parere del consiglio dell'Ordine dei bibliotecari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sono ammessi all'esame di Stato coloro che abbiano conseguito la laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archivistico e librario, area della biblioteconomia o area della documentazione, ovvero coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere, storia, filosofia, lingue e letterature straniere, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze matematiche, fisiche e naturali e abbiano superato due esami in materie afferenti alla biblioteconomia, e che abbiano svolto, a titolo di tirocinio, continuativamente per almeno un anno le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) .
8. Sono altresí ammessi coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie afferenti l'area della biblioteconomia o della documentazione e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea e il diploma presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari o presso apposite scuole di specializzazione.
9. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del tirocinio di cui al comma 7.

Art. 18.

(Oggetto della professione di bibliotecario)

1. Formano oggetto della professione di bibliotecario:

a) l'individuazione della natura e l'identificazione di beni e raccolte librarie e documentarie su qualsiasi supporto;
b) l'accertamento dello stato di conservazione del materiale librario e documentario e la progettazione e la scelta degli interventi da effettuare sul medesimo, l'elaborazione e la scelta delle metodologie di restauro, nonché il collaudo dei lavori eseguiti;
c) la pianificazione dell'incremento delle raccolte librarie e documentarie;
d) l'organizzazione delle raccolte librarie e documentarie mediante l'elaborazione o l'adozione di metodologie di catalogazione e indicizzazione applicate alle diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a stampa, sia esso consistente in riproduzioni fotografiche o registrazioni magnetiche, audiovisive ed informatiche;
e) l'elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni derivanti dalle attività di cui alle lettere da a) a d) finalizzate alla conoscenza e alla fruizione dei documenti;
f) l'organizzazione, la direzione e la gestione di:
1) biblioteche od altre strutture, sia pubbliche sia private, che forniscano servizi bibliotecari e di documentazione al pubblico o a categorie determinate;
2) servizi bibliotecari e documentari e centri di documentazione, sia pubblici sia privati;
3) centri di organizzazione e produzione di servizi bibliotecari e catalografici;

g) le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere da a) a f) , ivi compresa la stima patrimoniale.

Art. 19.

(Consiglio dell'Ordine)

1. Il consiglio dell'Ordine é composto da quindici membri eletti dagli iscritti nell'albo e dura in carica tre anni.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

(Iscrizione nell'albo
in sede di prima applicazione)


1. L'iscrizione nell'albo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) ed e), é consentita su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 22:

a) ai professori universitari di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline biblioteconomiche e bibliografiche nelle università o in strutture pubbliche deputate alla ricerca scientifica, nonché ai ricercatori e assistenti universitari in discipline biblioteconomiche e bibliografiche;
b) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso lo Stato, enti pubblici e istituzioni di diritto pubblico con un'attività di servizio bibliotecario, per l'accesso al quale sia stato loro richiesto il diploma di laurea;
c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto effettivamente attività di cui all'articolo 18 come dipendenti di enti e istituzioni pubbliche e private;
d) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano svolto effettivamente a titolo di collaborazione esterna o consulenza attività di cui all'articolo 18 per enti o istituzioni pubbliche e private.

Art. 21.

(Elenco speciale)

1. É istituito l'elenco speciale ad esaurimento di coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e svolgano, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in sezioni o singoli servizi di una biblioteca o sistema bibliotecario:

a) attività di catalogazione, indicizzazione e classificazione di materiale librario e documentario e di riproduzioni fotografiche, registrazioni magnetiche, audiovisive ed informatiche;
b) servizi di consultazione, di prestito, di informazioni bibliografiche e di realizzazione di programmi di istruzione degli utenti;
c) le procedure necessarie all'acquisizione del materiale librario e documentario su qualsiasi supporto.

2. L'elenco speciale é tenuto a cura del consiglio dell'Ordine dei bibliotecari.
3. Gli iscritti nell'elenco speciale possono svolgere le attività di cui al comma 1 solo in qualità di dipendenti presso le strutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f) .
4. La domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 22.
5. Gli iscritti nell'elenco speciale non partecipano alle votazioni per l'elezione del consiglio dell'Ordine dei bibliotecari.

Art. 22.

(Prima formazione dell'albo
dei bibliotecari e formazione

dell'elenco speciale)


1. La prima formazione dell'albo dei bibliotecari é compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La commissione provvede altresí alla tenuta dell'albo ed alle iscrizioni e cancellazioni, nonché alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 21, fino all'insediamento del consiglio dell'Ordine.
3. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed é composta da un magistrato d'appello, che la presiede, da due membri appartenenti al personale dirigenziale o equiparato di biblioteche pubbliche statali o di altre pubbliche amministrazioni e da due professori universitari nelle discipline biblioteconomiche e bibliografiche. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro piú anziano per età. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
5. La commissione, completata la formazione dell'albo, nonché, in caso di mancato insediamento del consiglio dell'Ordine, dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne cura la pubblicazione.

Art. 23.

(Ricorsi avverso le deliberazioni
in materia di prima formazione dell'albo

e di formazione dell'elenco speciale)


1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 22 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso alla commissione straordinaria di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla pubblicazione rispettivamente dell'albo e dell'elenco speciale.
2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere corredati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.
3. Per le decisioni sui ricorsi il Ministro di grazia e giustizia nomina entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'albo una commissione straordinaria composta ai sensi dell'articolo 22, comma 3.
4. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno tre membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 24.

(Perizie e incarichi)

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, é sostituito dal seguente:
"Nei procedimenti penali per reati di cui ai precedenti articoli, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale é tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera e dell'oggetto di cui si assume la non autenti cità, per la designazione, il parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali".
2. Le pubbliche amministrazioni, le istituzioni ed enti privati, per quanto riguarda i servizi di loro competenza, devono attribuire le funzioni che formano oggetto delle professioni di cui alla presente legge a dipendenti iscritti negli albi, fatte salve le funzioni già attribuite o in corso di attribuzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte di pubbliche amministrazioni e istituzioni culturali private per la gestione dei beni culturali di rispettiva proprietà o pertinenza.

Art. 25.

(Modalità per l'iscrizione negli albi)

1. Per essere iscritti negli albi é necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione della professione;
d) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
e) avere residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di essere al servizio di enti, istituti o imprese nazionali che operino al di fuori del territorio dello Stato.

Art. 26.

(Consigli degli Ordini)

1. Il consiglio di ciascun Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura la tenuta degli albi e la loro revisione almeno ogni due anni;
b) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'Ordine;
c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
d) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo e della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari;
h) predispone ed aggiorna il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti e lo sottopone ad approvazione per referendum agli stessi;
i) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime ed i criteri per il rimborso delle spese da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;
l) dà parere su progetti di legge e sui regolamenti riguardanti la professione del rispettivo Ordine e sulla loro interpretazione.

Art. 27.

(Vigilanza del Ministro di grazia
e giustizia)


1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli Ordini istituiti con la presente legge.

Art. 28.

(Regolamento)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, é emanato, per ciascun Ordine, il regolamento relativo alle modalità di iscrizione e cancellazione dagli albi, di elezione e funzionamento del consiglio dell'Ordine, di applicazione di sanzioni disciplinari, di ricorso avverso le deliberazioni del consiglio dell'Ordine e di scioglimento del medesimo.

Art. 29.

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico degli iscritti agli albi e agli Ordini, che sono tenuti a versare appositi diritti annuali.