Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02711
Azioni disponibili
Atto n. 4-02711
Pubblicato il 25 settembre 2007
Seduta n. 219
TOMASSINI - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
la professione dei medici penitenziari si svolge in un contesto di rischi fisici e biologici notevolissimi (criminalità politica, criminalità comune, AIDS, TBC, epatite virale, disturbi mentali, eccetera), che la rende altamente meritoria;
i medici penitenziari, proprio per le caratteristiche dell'ambiente in cui lavorano, si sono specializzati nella cosiddetta patologia dell'emarginazione acquisendo un insostituibile patrimonio di competenze e di esperienze specifiche per risolvere particolari quadri clinici non riscontrabili altrove;
proprio in considerazione della differenza della medicina penitenziaria dalle altre branche dell'arte sanitaria, la vigente legge 740/1970, articolo 2, comma 3, stabilisce che: "a tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale";
considerato che:
è in corso di elaborazione il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, che estende limitazioni e incompatibilità professionali anche ai medici penitenziari;
di contro è necessario salvaguardare questo patrimonio professionale e valorizzarlo nel modo più adeguato garantendo il diritto all'opzione e il mantenimento del regime di compatibilità, in quanto un medico non può essere costretto a lavorare solo in carcere se non a rischio di un totale abbrutimento professionale,
l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di tali considerazioni, non ritenga opportuno salvaguardare il regime di compatibilità per i medici penitenziari e riconoscere il relativo ruolo ad esaurimento.