Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02682
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Atto n. 4-02682
Pubblicato il 19 settembre 2007
Seduta n. 216
DIVINA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
l’art. 35, commi 8 a 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (manovra correttiva dell’estate 2006), ha notevolmente ampliato l’area di esenzione IVA per le operazioni di cessione immobiliare. Infatti per il periodo che va dal 4 luglio 2006 all'11 agosto 2006 sono state obbligatoriamente esentate da IVA tutte le cessioni di fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentali, con l’unica eccezione per le cessioni poste in essere dalle imprese costruttrici o di ristrutturazione;
per effetto di tale disposizione gli acquisti di beni immobili strumentali (ad esempio sedi ed uffici) effettuati da banche o assicurazioni sono stati assoggettati, per il citato periodo, ad imposta di registro del 7%, + 2% di imposte ipotecarie, + 1% di imposte catastali, per un totale del 10%;
prima del 4 luglio 2006 i trasferimenti di immobili strumentali erano assoggettati ad IVA nella misura del 20% e così pure dopo l’11 agosto 2006, obbligatoriamente, sia per banche che per assicurazioni;
in pratica, su questi trasferimenti, per banche e assicurazioni l'imposizione indiretta è stata dimezzata poiché l'IVA , per questi soggetti, rappresenta un costo in quanto, effettuando operazioni attive esenti (e tali sono i finanziamenti e le operazioni di assicurazione) non possono recuperare (portare in detrazione) l'IVA pagata;
la norma, nella formulazione citata, è rimasta in vigore per un limitato periodo di tempo e cioè dal 4 luglio 2006 all'11 agosto 2006, in quanto in sede di conversione è stata sostanzialmente modificata. Tuttavia il provvedimento di conversione ha omesso di dare copertura alle compravendite perfezionate nel periodo in osservazione;
dopo quasi 5 mesi l’art. 1, comma 292, legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), risolve definitivamente la questione delle operazioni poste in essere nel periodo 4 luglio 2006 – 11 agosto 2006, facendo salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 35, comma 8, lettera a), e comma 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili,
l’interrogante chiede di sapere:
quanto gravi sul contribuente, in termini di bilancio generale, questa agevolazione concessa a banche e assicurazioni, che si è concretizzata, di fatto, in un dimezzamento (dal 20% al 10%) dell’imposizione indiretta gravante sugli acquisti di immobili strumentali effettuati da questi soggetti;
considerando che gli atti di compravendita sono registrati dai notai, su supporto telematico e quindi dovrebbe essere agevole disporre del volume delle compravendite immobiliari del periodo, quale sia l’ammontare degli acquisti di immobili strumentali effettuati da banche e assicurazioni, registrati nel periodo di vigenza della disposizione in oggetto.