Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2626
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 2626
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore CAMPUS
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1997
Istituzione di una casa da gioco nel comune di Alghero
ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia, in ordine alla disciplina del gioco di azzardo e in materia di case da gioco, si trova in notevole ritardo, rispetto agli altri Paesi europei, nel riordino della materia. Mantenendo, da una parte, il generale divieto per il gioco d'azzardo, uno speciale regime in deroga vige ancora per le case da gioco nei comuni di Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent. Tale regime speciale appare legato piú a una situazione storica che alla effettiva individuazione di principali centri del turismo nazionale e internazionale, con le dovute eccezioni.
L'attuale disciplina della materia, nella sua palese inadeguatezza, pone dei limiti alla attuazione di uno sviluppo turistico moderno, completo e incentivante, soprattutto in regioni a vocazione turistica, come la Sardegna, con una norietà che ha ormai una dimensione internazionale.
Il tutto relegando il concetto del gioco d'azzardo demonizzato nel periodo storico nel quale é stato concepito.
I rilievi piú forti alle incongruenze della disciplina di divieto generale del gioco d'azzardo vengono mossi in relazione al regime monopolistico che lo Stato intende mantenere sul gioco d'azzardo in generale, consolidando la prassi delle lotterie nazionali (vedi ultima la legge finanziaria) e "legalizzando" ogni iniziativa statale in merito.
In tale situazione di generale divieto, i quattro comuni sede di casa da gioco si vengono a trovare in una inattaccabile situazione di privilegio e possono godere di conseguenti notevoli risorse economiche. Tale disparità di trattamento, verso comuni italiani che vantano caratteristiche peculiari di centri turistici principali, deve indurre il legislatore a modificare la normativa vigente.
Il recupero di nuove risorse finanziarie, anche attraverso l'incentivazione del gioco, crea nuovi strumenti per il completamento della ricettività turistica, la creazione di nuovi posti di lavoro e un generale miglioramento del tenore di vita in regioni, come la Sardegna, particolarmente dotate dal punto di vista naturalistico ma sofferenti e agonizzanti sul piano economico e sociale.
In tale progetto di sviluppo e rilancio economico si colloca la proposizione del presente disegno di legge che candida la città di Alghero a sede di una nuova casa da gioco.
L'importante centro del nord della Sardegna é, da decenni, riconosciuto come una delle "capitali" del turismo internazionale, meta preferita dagli operatori specializzati del centro e nord Europa, custode di un patrimonio naturale, storico e architettonico inestimabile.
Fino a pochi anni fa importante centro di pesca, lavorazione e commercio di corallo di elevata qualità, Alghero ha progressivamente ridotto l'industria ittica dedicando ogni risorsa a soddisfare la crescente richiesta del mercato turistico: sua, tutto sommato, naturale vocazione.
La presenza dello scalo aeroportuale, l'intenso traffico diportistico con buona ricettività, e la immediata vicinanza dello scalo navale di Porto Torres fanno di Alghero un fondamentale riferimento per il turismo europeo e mediterraneo in Sardegna.
Ma, negli ultimi anni, la cittadina catalana ha sofferto una consistente flessione nelle presenza stagionali, per il dirottamento dell'utenza verso centri piú attrezzati per lo svago e il tempo libero.
In difetto di risorse alternative, dopo il tracollo di una industria chimica un tempo illusoria ed erronea speranza di progresso e di rilancio economico per tutto il territorio ma ormai parte del passato remoto, l'attuazione di questo disegno di legge darebbe ad Alghero una irripetibile opportunità per il definitivo rilancio turistico in campo nazionale e internazionale, con una nuova immagine e incoraggianti prospettive.
L'istituzione della casa da gioco é strategicamente rilevante anche per la vicina Costa Smeralda, tappa obbligata per il turismo di fascia medio superiore in campo mondiale.
La presenza di tale casa da gioco nel territorio algherese si porrebbe come elemento trainante per l'economia di gran parte della provincia di Sassari, sia in termini di aumento delle presenze turistiche e relativo rilancio delle attività collegate sia sul piano delle risorse finanziarie, con la possibilità per l'amministrazione comunale e per quella regionale di instaurare una fonte autonoma di finanziamento da utilizzare, in gran parte, per investimento e sviluppo.
Il presente disegno di legge vincola, in buona parte, la destinazione degli introiti a investimenti finalizzati al miglioramento di servizi e infrastrutture di supporto. I proventi derivanti dalla gestione verrebbero ripartiti per il settanta per cento al Comune di Alghero e per il restante trenta per cento alla regione Sardegna. Un terzo di ciascuna delle due differenti quote sarà destinato all'avviamento al lavoro dei disoccupati residenti nel comune e nella provincia.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale é data facoltà alla regione Sardegna di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Alghero. |
Art. 2. 1. Il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco. a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio; |
Art. 3. 1. Entro un anno dalla data della assegnazione della concessione, il concessionario dovrà avviare l'esercizio della casa da gioco, pena la revoca della concessione stessa. |
Art. 4. 1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue: a) per il 70 per cento al comune di Alghero, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne un terzo a investimenti finalizzati al miglioramento di servizi e infrastrutture di supporto e un terzo all'avviamento al lavoro di disoccupati residenti nel territorio; |
Art. 5. 1. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale e tutto il personale a qualunque titolo operante nella casa da gio co, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e alla legge 17 maggio 1991, n. 157. |
Art. 6. 1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze, 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. |