Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02451

Atto n. 4-02451

Pubblicato il 24 luglio 2007
Seduta n. 200

CAFORIO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. -

Premesso che:

i commi 774, 775 e 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) recano disposizioni riguardanti l’indennità integrativa speciale (I.I.S.), che, in base al comma 3 dell’art. 15 della norma transitoria prevista dalla legge n. 724 del 23 dicembre 1994, doveva essere corrisposta, sul trattamento pensionistico di reversibilità relativo a pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994, in misura intera e non in misura percentuale riferita agli anni effettivi di servizio prestato dal dante causa;

conseguentemente, il suddetto art. 15 appare essere stato abrogato;

la formulazione dei predetti commi fa sorgere il legittimo dubbio che non si tratti di una norma meramente interpretativa, quanto invece di una norma adottata con finalità abrogative, ma travestita da norma interpretativa al solo fine di dare efficacia retroattiva alla portata della stessa;

la Corte di cassazione (sentenza 1423/79) ha statuito, che l’art. 15 comma 5 della legge n. 724/94 ha evidente natura di disposizione transitoria, finalizzata, unitamente ad altre norme, a disciplinare la materia in vista dell’armonizzazione e dell’omogeneizzazione dei sistemi pensionistici pubblici e privati a cui si è provveduto con la successiva legge n. 335/95;

proprio la natura transitoria dell’art. 15 comma 5 della legge 724/94 esclude qualsiasi profilo di incompatibilità con la successiva norma, definitiva appunto perché la prima pone i presupposti per l’introduzione della seconda disciplinando, attraverso modalità discrezionalmente apprezzate dal legislatore, il periodo di transizione;

è insegnamento costante della Corte costituzionale che il divieto di retroattività della legge costituisce un valore di civiltà giuridica e di principio generale dell’ordinamento al quale il legislatore deve attenersi;

se il comma 776 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 avesse, come appare ovvio, voluto far salvi i diritti dei titolari di pensione diretta liquidata sino al 31 dicembre 1994, avrebbe dovuto prevedere l’abrogazione dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724/94 limitatamente alle parole “e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite” omettendo una ben poco chiara abrogazione integrale che si pone in evidente contrasto con lo spirito del legislatore e con la salvaguardia di qualche milione di Italiani che percepisce pensioni dirette nelle quali la IIS è stata determinata con i criteri dell’art. 2 legge 324/59 richiamati dal comma 5 dell’art. 15 legge 724/94,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno imporre una più attenta valutazione al fine di esprimere un’interpretazione autentica dei commi 774, 775 e 776 della legge finanziaria per il 2007 che comporti un valido ed ineccepibile inserimento degli stessi nel contesto normativo attuale tale da non renderli palesemente incostituzionali per irragionevolezza del disposto e pertanto chiarire:

che i commi 774, 775 e 776 sono esclusivamente riferibili alle pensioni di reversibilità;

che ci si riferisce soltanto alle pensioni di reversibilità il cui diritto verrà in essere dopo il 1° gennaio 2007;

che gli stessi commi, come peraltro si evincerebbe dalla lettura combinata e completa, non ineriscono né riguardano le pensioni dirette in ordine alle quali potrebbe intervenire negativamente il comma 776 e per l’effetto che lo stesso comma deve intendersi abrogativo del comma 5 dell'art. 15 della legge 724/94 limitatamente e con esclusivo riguardo alla determinazione della I.I.S. relativa alle pensioni di reversibilità;

che pertanto sono fatti salvi i diritti di tutti coloro che, ancora in vita, sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1995, per i quali la determinazione della I.I.S. deve essere fatta tenendo presenti i criteri contenuti nel citato art. 15, comma 5, della legge 724/94 che esplicitamente rinvia all’art 2 della legge 423/59.