Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2615
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 2615
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CO', CRIPPA, MARCHETTI, RUSSO SPENSA e SALVATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1997
Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite
ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intendono modificare i commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 1996, n. 622, che stabiliscono le condizioni per il recupero, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, delle prestazioni indebitamente erogate per i periodi anteriori al 1º gennaio 1996, prevedendo agevolazioni per i soggetti percettori nella restituzione dell'indebito.
Il comma 260 dispone che coloro che hanno percepito trattamenti pensionistici, quote di prestazioni pensionistiche, trattamenti di famiglia a carico dell'INPS rendite a carico dell'INAIL non sono soggetti alla restituzione dell'indebito se, nel corso dell'anno 1995, sono titolari di reddito imponibile IRPEF inferiore ai sedici milioni.
Il comma 261 stabilisce che nel caso di reddito superiore a 16 milioni, sempre nel 1995, non si dà luogo al recupero nei limiti di un quarto dell'indebito riscosso.
Tali disposizioni derogano dalle norme vigenti secondo le quali nel caso di accertamento dell'esigibilità, da parte degli enti previdenziali, di somme corrisposte indebitamente, il recupero avviene entro determinati limiti: per l'INPS ad esempio, il recupero sulla pensione non puó superare un quinto di essa, fatto salvo il trattamento minimo (legge 30 aprile 1969, n. 153 , articolo 69), a meno che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
La normativa introdotta dai commi in oggetto, se in alcune fattispecie annulla l'obbligo di restituzione, in altre permette invece il recupero di quote delle somme indebitamente erogate da parte degli enti, anche oltre il limite del trattamento minimo.
I controlli fatti dall'INPS sul casellario dei trattamenti pensionistici, sulla base dei dati che, ai sensi della legge dell'articolo 5 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1985, n. 85, obbligatoriamente devono essere comunicati all'istituto da parte di tutti i regimi previdenziali ed assistenziali, hanno permesso di rilevare, su oltre cinque milioni di pensioni abbinate ad altre prestazion, circa 700 mila casi per i quali risulta un differenziale tra la somma pagata e quella dovuta (audizione del presidente dell'INPS, professor Gianni Billia, presso la XI Commissione della Camera dei deputati, 24 gennaio 1996) indebiti ridotti a 500.000 a seguito di una ulteriore accurata indagine da parte dell'INPS.
Con questo disegno di legge all'articolo 1 si intende estendere la fattispecie prevista dal comma 260 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996, anche ad altre ipotesi: ci riferiamo alle prestazioni temporanee, quali le indennità di mobilità e disoccupazione, ed ai trattamenti assistenziali per gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti.
Contestualmente si propone di graduare la restituzione dell'indebito per i percettori di reddito superiore ai 16 milioni, introducendo tre fasce di reddito alle quali corrispondono altrettante percentuali di recupero. Non é infatti giustificata la netta separazioni tra chi é percettore di 16 milioni di imponibile IRPEF, che non restituisce nulla, e chi invece ne possiede 16 milioni piú cento lire e che é costretto a restituire i tre quarti della somma.
Una graduazione che, a nostro parere, risponde ad un criterio di equità sociale, tanto piú che un meccanismo analogo é già applicato ai titolari di pensioni ai superstiti, o di assegni di invalidità, che sono percettori di altri redditi e che perció subiscono una riduzione dei loro trattamenti in base all'articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto del 1995, n. 335.
La modifica che proponiamo con l'articolo 2 chiarisce che la norma si configura come una disposizione di carattere eccezionale e temporaneo, fino al 31 dicembre 1995. Il presente disegno di legge agisce su quegli indebiti la cui esigibilità da parte dell'ente erogatore rimane accertata anche dopo l'applicazione di tutte le leggi, e sentenze, vigenti in materia.
Questo chiarimento si rende necessario per superare le contraddizioni introdotte da una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 2333 del 17 marzo 1997) cui subito gli enti previdenziali si sono adeguati.
Con l'articolo 3 si propone di estendere queste disposizioni anche a tutti i procedimenti di recupero dell'indebito attualmente in corso.
Il provvedimento non richiede copertura finanziaria in quanto non determina per il bilancio dell'INPS una minore entrata rispetto alle previsioni. La copertura indicata nell'articolo 4 quindi assume carattere formale salvo verificare eventuali conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Al comma 260 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "previdenza obbligatoria" sono inserite le seguenti: "nonché indennità per prestazioni temporanee e prestazioni economiche in favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti". |
Art. 2. 1. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, é sostituito dal seguente: " 261 . Qualora i soggetti che hanno percepito indebitamente i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore ai 16 milioni si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti del 30 per cento per i redditi da lire 16 milioni e una lira a lire 24 milioni; del 50 per cento per i redditi da lire 24 milioni e una lira a lire 32 milioni; del 75 per cento per i redditi superiori a lire 32 milioni. Il recupero della somma indebitamente percepita non puó comunque essere superiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 260 e 261 continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti i trattamenti di cui al medesimo comma 260". |
Art. 3. 1. Le disposizioni di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti di recupero dell'indebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. É dovuto il rimborso delle somme recuperate oltre i limiti di cui alla medesimo comma. |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire cinque miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. |