Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2611

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2611


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori AGOSTINI, LAVAGNINI, ROBOL e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1997

Istituzione del ruolo speciale dei commissari

della Polizia di Stato







ONOREVOLI SENATORI. - Mentre era in corso dell'esame del disegno di legge S. 2063, una risoluzione della 4º Commissione permanente del Senato del 12 marzo 1997 ( Doc . XXIV, n. 2) impegnava il Governo a promuovere, in tempi brevi, opportune iniziative legislative per dare definitiva soluzione alle problematiche relative al riordino dei ruoli delle istituzioni del comparto sicurezza per le quali ancora non si é provveduto. In particolare, la risoluzione vincolava il Governo ad individuare correttivi normativi per evitare il verificarsi di aspetti sperequativi fra il personale di tutto il comparto sicurezza, con particolare riferimento ai problemi di sviluppo di carriera degli ispettori della Polizia di Stato, eventualmente anche mediante l'istituzione di un ruolo speciale dei commissari.
Va poi ricordato che, durante la discussione dello stesso provvedimento legislativo da parte della Camera, nella seduta del 29 gennaio 1997, il Governo aveva accettato l'ordine del giorno n. 9/1894/5 - Albanese ed altri - con il quale si impegnava lo stesso Governo a provvedere, con idoneo strumento normativo, ad un generale riordino dei ruoli degli ispettori superiori e dei marescialli aiutanti, riconoscendo altresí una particolare posizione "agli ispettori .... della Polizia di Stato reclutati con concorso pubblico e prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 197".
Il presente disegno di legge é volto a dare attuazione alla volontà del Parlamento per avviare finalmente a soluzione il problema specifico degli ispettori della Polizia di Stato e, nell'ambito di tale categoria, di coloro che avevano superato il pubblico concorso per cui era richiesto il diploma di scuola media superiore.
Occorre al riguardo inquadrare la figura dell'ispettore di Polizia nella sua prospettiva storica.
Tale figura nasce con la legge 1º aprile 1981, n. 121, di riforma della Polizia. Per garantire la specificità delle funzioni, all'Ispettore venivano conferiti compiti di direzione, indirizzo e coordinamento di unità operative in ambito investigativo con la responsabilità per le direttive ed istruzioni impartite ed i risultati conseguiti, nonché la possibilità di sostituire il titolare nella direzione di uffici. Per realizzare ció, l'assunzione degli ispettori doveva avvenire secondo criteri regolati dagli articoli 52 e 53 della legge n. 121 del 1981, che prevedevano:

a) l'esperimento di un pubblico concorso, per il quale era previsto il possesso del diploma di scuola media superiore ed il superamento di due prove scritte di diritto (penale ed amministrativo) ed una prova orale sulle predette materie, nonché su diritto costituzionale, processuale penale, civile, legislazione di pubblica sicurezza, oltre a una prova facoltativa di lingua straniera;
b) il superamento di un corso di formazione preordinato all'espletamento di funzioni investigative.

Il rigore di questo disegno organico ha sofferto un progressivo stravolgimento a causa del frequente ricorso a concorsi straordinari che hanno consentito l'immissione nel ruolo di unità di personale non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di riforma.
Queste modalità di inquadramento surrettizie hanno dato adito ad un contenzioso culminato con la sentenza n. 277 del 1991 della Corte costituzionale, per la cui attuazione é stato emanato il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 8, convertito, con mo dificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.
Tale legge, perseguendo finalità di omogeneizzazione ed equiordinazione di tutti i ruoli delle diverse forze di polizia, avrebbe dovuto colmare il vuoto esistente nella tabella allegata alla legge n. 121 del 1981, nella parte in cui agli Ispettori non corrispondeva alcuna qualifica nelle altre forze di Polizia.
Invece, i decreti legislativi di attuazione entrati in vigore il 1º settembre 1995, hanno triplicato l'organico del ruolo degli ispettori frammischiando ruoli diversi e soggetti in possesso di requisiti non omogenei, senza alcun criterio che possa essere riportato al buon andamento della pubblica amministrazione. Di ció si é fatto carico il TAR del Lazio che, lo scorso settembre, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale.
Peraltro la Corte costituzionale, ritornando sull'argomento con la sentenza n. 241 del 9 luglio 1996, ha stabilito che "...deve considerarsi un errato presupposto quello di ritenere che, in seguito alla sentenza n. 277 del 1991, si sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche economica, secondo l'omogeneità delle funzioni tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle di sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri...".
Il presente disegno di legge persegue finalità di interesse generale nell'organizzazione razionale degli uffici della Polizia di Stato, di equità e di omogeneizzazione, prevedendo che gli ispettori di Polizia possano avere uno sviluppo di carriera già garantito ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e ampliato dall'articolo 9 del citato disegno di legge.
Il ruolo speciale cosí delineato, a regime, prevedendo il superamento di un concorso e di un adeguato corso di livello universitario, garantirà una preparazione culturale idonea all'esercizio delle funzioni conferite.
Inoltre, nelle norme transitorie viene riconosciuta la particolare situazione in cui si trovano gli Ispettori vincitori del pubblico concorso i quali in ragione della loro provenienza, rappresentano una categoria di personale differenziata rispetto a quella di tutti gli altri ispettori.
A questo proposito esiste un importante precedente nel riconoscimento alle ex assistenti di Polizia femminile - tutte assunte con i medesimi requisiti degli ispettori vincitori del pubblico concorso - di un diverso status giuridico che consentí loro, all'atto della riforma, l'accesso al ruolo ordinario dei commissari di Polizia di Stato sia pure mediante concorsi straordinari interni. La legittimità di tale avanzamento di carriera riservato alle sole assistenti di Polizia femminile, che furono inquadrate ope legis nelle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, ove erano stati collocati anche gli ex marescialli, é stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 23 aprile 1993.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1997, un decreto legislativo per istituire nella Polizia di Stato il ruolo speciale dei commissari costituito da 3000 unità, articolato in cinque qualifiche, la prima delle quali equiparata al sottotenente delle altre forze di Polizia. Al predetto ruolo potranno accedere gli ispettori della Polizia di Stato in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà prevedere le modalità di accesso al ruolo speciale mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di livello universitario, della durata non inferiore al biennio, nonché di un successivo corso di formazione professionale.
3. Al personale appartenente al ruolo speciale sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività investigativa, nonché le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
4. Il decreto legislativo dovrà prevedere, con apposite disposizioni transitorie, che nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, nella qualifica iniziale del ruolo siano collocati, prioritariamente e a domanda, previa frequenza di un corso di perfezionamento non superiore a sei mesi, tutti gli ispettori vincitori del pubblico concorso per cui era richiesto il diploma di scuola media superiore di cui alla legge 1º aprile 1981, n. 121. Tale personale, a domanda, sarà inquadrato nella seconda qualifica del ruolo, dopo aver frequentato un corso di durata non superiore a nove mesi. Il personale che non frequenterà il corso conserverà la sede di servizio.
5. Gli ispettori di cui al comma 4 che non intendono accedere al ruolo speciale dei commissari, a domanda, potranno transitare in altre amministrazioni dello Stato, nella stessa qualifica e con lo stesso livello funzionale e retributivo.