Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00796

Atto n. 3-00796 (in Commissione)

Pubblicato il 4 luglio 2007
Seduta n. 183

BRISCA MENAPACE , GIANNINI , NARDINI , PISA - Al Ministro della difesa. -

Premesso che:

l'Amministrazione della difesa impiega lavoratori a tempo determinato con contratti a tempo determinato, reiterati nel corso degli anni e alcuni dei quali ormai da oltre un decennio, e per lavori di cui all'articolo 184 del «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109»; tali assunzioni a tempo determinato sono avvenute in base a norme di legge e in base al regio decreto 365 del 17 marzo 1932;

l'utilizzo di tali lavoratori, pari a circa duecento unità operanti nei cantieri dell'Aeronautica Militare nel Lazio, in Puglia e in Sicilia, in assolvimento delle funzioni istituzionali dell'8° e del 16° Reparto Genio campale, consente all'Amministrazione lo svolgimento di lavori in economia e consente ai citati enti l'espletamento dei compiti istituzionali per i quali non è possibile ricorrere al personale a tempo indeterminato;

i suddetti operano in condizioni di precarietà tali che l’avvio e la durata dei contratti a tempo determinato è estremamente diversificata nell’ambito di un bacino costante di titolari dei rapporti di lavoro. La specificità della tipologia di lavoro è legata al fatto che:

si opera in cantieri autonomi e distribuiti sul territorio nazionale;

l’avvio dei lavori e dei contratti è subordinata alle necessità che vengono di volta in volta autorizzate con decreti che sono soggetti alla tempistica di complicati passaggi autorizzativi;

trattasi di lavori di natura prevalentemente edile che, nella maggioranza dei casi, prevedono una chiusura prestabilita dei cantieri legata alla imprevedibilità di eventi metereologici e stagionali per cui, nella maggior parte dei cantieri, vi è una chiusura fissa nei mesi invernali;

già la legge n. 301 del 17 agosto 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1999 aveva previsto procedure di stabilizzazione del personale impiegato per l’esecuzione di lavori del Genio come operaio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996, che avessero prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a 208 settimane nel quinquennio precedente e che, entro il 31 dicembre 1998, avessero avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi Reparti militari. Tali criteri temporali di servizio hanno di fatto discriminato e escluso dalle procedure di stabilizzazione messe in atto nel 1999 una parte del personale a tempo determinato, utilizzato in particolare nel 16^ Reparto del Genio campale di Bari che non aveva perfezionato i requisiti previsti a causa della specificità dei lavori, legati - come sopra evidenziato - alla durata e all’entità del finanziamento dei lavori, alla “rilevanza” dei siti militari, alle condizioni operative dei cantieri e alla condizioni metereologiche proprie dei lavori manutentivi;

il personale del 16° Reparto Genio campale di Bari che nel 1999 non ha avuto accesso alle procedure di stabilizzazione previste dalla legge 301 ha continuato ad avere contratti a tempo determinato negli anni successivi con la stessa Amministrazione della difesa poiché, per la particolarità dei siti nei quali operano gli OTD (Aeroporti Militari), si richiede particolari condizioni di sicurezza e affidabilità del personale che viene avviato nominativamente in base alla specifica procedura di legge summenzionata, con contratti della durata variabile e incerta dovuta alle motivazioni di cui sopra;

la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006, Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006) all’art.1, commi 417, 418, 519, 526 e seguenti, prevede procedure di stabilizzazione del personale precario “non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure previste da norme di legge” prevedendo, così, la possibilità di avviare da parte del Ministero della Difesa le procedure di stabilizzazione anche del personale a tempo determinato del 16° e 8° Reparto Genio campale;

stando alle previsioni dell’articolato della legge finanziaria e a quelle ancor più restrittive della direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Dipartimento della funzione pubblica, potranno avere accesso alle procedure di stabilizzazione solo i lavoratori a tempo determinato dei reparti del Genio che rientrino nel requisito o dell’essere in servizio da tre anni senza un limite temporale a ritroso o che, non essendo in servizio, abbiano maturato i tre anni nel quinquennio antecedente l’emanazione della legge finanziaria;

a coloro che non rientrassero - anche per poche settimane - nei requisiti richiesti delle previsioni dell’attuale legge verrebbe preclusa la possibilità di essere stabilizzati anche negli anni 2008 e 2009 poiché al comma 526 dell'art. 1 della suddetta legge finanziaria 2007 è altresì previsto che “le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519” ;

considerato che:

ad oggi, nella situazione specifica degli operai a tempo determinato del Genio campale, si potrebbero riproporre lo stesso tipo di discriminazioni e di esclusioni già registrate all’atto della applicazione della legge 301 e persino nei confronti dello stesso personale che, pur essendo in assoluto più anziano sia come data di avvio alla prima assunzione sia come periodo di servizio complessivamente maturato, non riuscirebbe ad usufruire delle procedure di stabilizzazione. E ciò perché il personale non in servizio alla data di emanazione della legge finanziaria (a causa della specificità dei lavori a cui è adibito, così come sopra evidenziata) dovrebbe far riferimento solo all’ultimo quinquennio di attività, nel quale però non riesce a far cumulo di periodi di anzianità tali da concorrere al raggiungimento dei tre anni, pur essendo stato in servizio da oltre dieci o comunque dopo l’applicazione della sanatoria prevista dalla legge 301/99;

tali esclusioni riguarderebbero la maggioranza assoluta del personale precario che è stato in servizio in questi anni, particolarmente nel 16° Reparto Genio campale, e cioè in aree meridionali a forte disoccupazione, che risulterebbe in assoluto, e paradossalmente, il più anziano in servizio, considerato che la platea dei precari OTD è ben definito e consolidata nel tempo ormai da un decennio, per le ragioni di sicurezza e le modalità di chiamata suddette,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, prima di avviare le procedure previste dal paragrafo 4 dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del 30 aprile 2007 per l’emanazione dell’avviso pubblico e per la richiesta numerica di autorizzazione alle assunzioni, intenda operare tutti i passaggi dispositivi necessari a far rientrare nelle disposizioni per la stabilizzazione previste dalla legge finanziaria per il 2007, tutto il personale che abbia maturato complessivamente (e comunque dall’anno successivo a quello di emanazione della legge 301) tre anni di servizio a tempo determinato per lavori di cui all'articolo 184 del «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare», seppur non continuativi, e anche se non in servizio alla data di emanazione della legge finanziaria purché avviato in base a norme di legge e in base al regio decreto 365 del 17 marzo 1932;

se il Ministro intenda disporre da parte del 16° e 8° Reparto Genio campale il rinnovo dei contratti di tutto il personale precario OTD, nelle more della definizione e conclusione delle procedure di stabilizzazione.