Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00693
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Atto n. 3-00693
Pubblicato il 31 maggio 2007
Seduta n. 159
BOCCIA Maria Luisa , RUSSO SPENA , MARTONE - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. -
Risulta agli interroganti che:
il sig. Mohamed Rafik è attualmente detenuto presso il carcere di Sulmona, presso il quale dovrà scontare gli ultimi sei mesi di reclusione, quale parte residua di una condanna a tre anni di pena detentiva;
la sentenza di merito aveva disposto peraltro l’espulsione del condannato verso il suo Paese di origine, ovvero il Marocco;
appare quindi fondato il timore che, una volta scontata la pena residua, il sig. Mohamed Rafik possa essere espulso e condotto in Marocco, il cui ordinamento, come noto, non soltanto ammette la pena capitale, ma non prevede neppure adeguate garanzie in materia di divieto di trattamenti inumani o degradanti;
la questione inerente al sig. Mohamed Rafik si lega del resto ad un tema di assoluta delicatezza, recentemente discusso dalla Corte europea dei diritti umani, la quale, adita in relazione all’ammissibilità di un decreto di espulsione amministrativa disposto dal Ministro dell’interno italiano ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni, nei confronti di due tunisini indagati per terrorismo internazionale, ha dichiarato la necessità di sospendere il provvedimento espulsivo, sulla base del concreto rischio che, una volta rimpatriati, i due imputati potessero essere sottoposti a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti, vietati dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani;
analoga questione – sebbene incentrata su presupposti e parametri normativi diversi – è stata recentemente discussa dalla Corte regolatrice a sezioni unite, che ha sancito la possibilità di sospensione delle misure espulsive avverso immigrati clandestini il cui allontanamento dall’Italia avrebbe potuto pregiudicare l’equilibrio psicofisico dei relativi figli e dei familiari, residenti nel Paese, così affermando il principio di ‘cedevolezza’ delle esigenze sottese alle misure espulsive rispetto alle garanzie e ai diritti fondamentali della persona, tutelati dalla Costituzione e dallo ius cogens di fonte internazionale;
la questione esposta interessa del resto molti immigrati – prevalentemente provenienti da Paesi islamici – destinatari attualmente di numerosi provvedimenti di espulsione amministrativa, emessa sulla base dell’art. 3 della legge 155/2005 o dell’art. 13 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni, e rappresenta una realtà su cui appare opportuno riflettere, considerando anche che il rapporto “Musulmani nell’Unione europea: discriminazione e islamofobia”, pubblicato nello scorso ottobre 2006 a cura dell’Osservatorio Ue sui fenomeni di razzismo e xenofobia, ha rilevato come l’Italia, unitamente all’Olanda, alla Spagna ed al Portogallo, sia il Paese europeo in cui gli immigrati di religione musulmana “sembrano più soggetti a discriminazione rispetto a quelli non musulmani”;
considerato che:
la questione sollevata dal sig. Mohamed Rafik, nonché i casi recentemente decisi dalla Corte di cassazione e dalla Corte di Strasburgo, in materia di diritti degli immigrati soggetti ad espulsione amministrativa, denotano in primo luogo come le concrete modalità di applicazione delle misure espulsive previste dalla legge 155/2005 e dal decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni, rischiano - in assenza di adeguati correttivi - di determinare gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, ed in particolare del diritto alla difesa, al giusto processo, alla presunzione d’innocenza, all’immunità rispetto ad ogni forma di tortura o trattamenti inumani o degradanti, alla tutela dei rapporti familiari;
tali casi denotano del resto, in secondo luogo, l’esigenza - sottolineata anche dall’Unione europea - di prevedere misure idonee a tutelare i diritti fondamentali dei migranti presenti in Italia, secondo modalità improntate ad un equo bilanciamento tra istanze di legalità e tutela di beni giuridici socialmente rilevanti da un lato, e dall’altro, la più rigorosa garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, sancite come inviolabili dalla Costituzione, oltre che dal diritto internazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, anche alla luce delle precedenti osservazioni, non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione in oggetto, consultando se del caso anche i competenti organi dell’Unione europea e della CEDU;
quali provvedimenti ritengano opportuno adottare, alla stregua delle proprie competenze e della propria funzione istituzionale, al fine di garantire, in relazione al caso del sig. Mohamed Rafik e degli altri migranti che versano in condizioni analoghe, i diritti inviolabili alla difesa, al giusto processo, alla presunzione d’innocenza, all’immunità rispetto ad ogni forma di tortura o trattamenti inumani o degradanti, alla tutela dei rapporti familiari.