Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01989
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Atto n. 4-01989
Pubblicato il 17 maggio 2007
Seduta n. 155
SAPORITO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. -
Risultando all'interrogante che:
nel biennio economico 2004/2005, l’A.R.A.N. avrebbe dovuto - alla stregua dei dati elettorali corrispondenti e della inequivocabile normativa di riferimento - riconoscere a Federazione Intesa la “rappresentatività” nel Comparto Ministeri, nel Comparto Agenzie fiscali e nel Comparto Presidenza del Consiglio con ogni conseguenza di legge ed invece, con delibera adottata dal suo Comitato direttivo il 18 marzo 2004, l’ARAN ha inopinatamente escluso Federazione Intesa da qualsivoglia comparto di contrattazione e da ciò è derivata l’esclusione di Confintesa - Confederazione a cui Federazione Intesa era all’epoca affiliata dall’ambito delle Confederazioni “rappresentative”;
tale esclusione è stata tempestivamente impugnata da Federazione Intesa innanzi al Tribunale di Roma ma in data 3 agosto 2004, l’A.R.A.N., nonostante il giudice fosse “in riserva” e se ne attendesse l’esito, ha temerariamente sottoscritto con le Confederazioni sindacali “qualificate rappresentative” il “contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004/2005”;
tale irrazionale atto ha sancito l’esclusione di Federazione Intesa e di Confintesa dall’ambito delle organizzazioni sindacali titolari del diritto di partecipare alla contrattazione collettiva e di fruire delle prerogative sindacali per il biennio economico 2004/2005;
l’A.R.A.N. - ancor più temerariamente e con una condotta a dir poco inverosimile per una pubblica amministrazione governata dai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità - ha mantenuto tale esclusione anche a seguito dell’ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Roma il giorno successivo, ovvero in data 4 agosto 2004 che ha riconosciuto “in via d’urgenza che la Federazione Intesa è in possesso del requisito della rappresentatività sindacale ex art. 43 decreto legislativo n. 165/2001 con ogni conseguenza di legge tra cui il diritto alla partecipazione alla contrattazione nei comparti Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza Consiglio dei Ministri”;
solo a seguito del reclamo avverso tale ultima ordinanza, e della sua ferma reiezione con provvedimento del Tribunale di Roma pubblicato in data 9 settembre 2004, l’A.R.A.N. ha (tardivamente) ottemperato alle statuizioni cautelari sussistenti dal 4 agosto, il 30 settembre 2004;
nel successivo giudizio di merito il Tribunale di Roma ha ripetutamente censurato il comportamento tenuto dall’A.R.A.N. e riconosciuto la indiscutibile “rappresentatività” di Federazione Intesa nei suindicati comparti per il biennio economico 2004/2005;
con la sentenza resa all’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il comportamento dell’A.R.A.N. che ha escluso la rappresentatività della Federazione Intesa per il biennio contrattuale 2004/2005 e per l’effetto ha condannato l’A.R.A.N. al risarcimento dei danni subiti da Federazione Intesa, danni da quantificarsi in separato giudizio, ritenendo evidente che “l’A.R.A.N., con l’esclusione della ricorrente dai tavoli della contrattazione ha causato un danno immediato per la ricorrente che non ha più potuto usufruire del riconoscimento delle prerogative sindacali ed ha, altresì, subito indubitabilmente una lesione del suo diritto all’immagine”;
il comportamento illegittimo tenuto dall’A.R.A.N. nel 2004 ha danneggiato gravemente non solo l’attività sindacale, ma anche l’immagine di Federazione Intesa e di Confintesa, in considerazione non solo della campagna “denigratoria” operata dalle altre organizzazioni sindacali e dagli organi di stampa in base all’accertamento illegittimo operato dall’A.R.A.N., ma anche nelle molteplici iniziative - giudiziarie ed extragiudiziarie - esperite da Federazione INTESA al fine di contrastare o, quantomeno, arginare tali azioni;
è in corso la causa per la quantificazione giudiziale del risarcimento dei danni richiesti complessivamente in circa 7.200.000,00 euro;
il comportamento dell’ARAN è stato reiterato nell’apertura delle trattative relativa al CCNL del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ed infatti l’ARAN ha omesso nuovamente di convocare la Federazione Intesa e la Confintesa alle trattative, contravvenendo ad ogni prescrizione legislativa in materia di procedimento amministrativo, senza fornire alcuna adeguata giustificazione e senza consentire agli interessati di presentare delle osservazioni che avrebbero modificato l’esito della rilevazione, garantendo un corretto e qualificato contraddittorio e dimostrando di non agire secondo le regole auree della buona fede;
l’ARAN ha avviato le trattative in assenza della firma definitiva del Contratto Quadro (CCNQ) sulla definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-09 che è “assolutamente propedeutico all’accertamento definitivo della rappresentatività” e del CCNQ sulle prerogative sindacali per il biennio 2006-2007;
è inaudito che in uno Stato di diritto la Federazione Intesa e la Confintesa debbano rivolgersi di continuo alla magistratura per vedersi riconoscere i propri diritti da parte dell’ARAN e che invece non si proceda ad una seria verifica delle competenze dei dirigenti che continuano ad adottare atti illegittimi ed arbitrari con comportamenti viziati quanto meno da colpa grave, se non da dolo, oltre a procedersi ad attenta verifica delle commistioni esistenti tra alcuni dirigenti dell’ARAN ed altre organizzazioni sindacali;
è inconcepibile che ci sia un’impunità sostanziale dell’ARAN e dei suoi dirigenti che non solo sono restati ognuno al loro posto, svolgendo le stesse mansioni nonostante le sentenze di condanna, ma reiterano impunemente nel corso degli anni gli stessi comportamenti capziosi, illegittimi ed arbitrari a danno della Federazione Intesa e della Confintesa,
si chiede di sapere se sia intendimento del Governo consentire che l’ARAN continui ad assumere, inaudita altera parte, decisioni illegittime attribuendo, di fatto, l’impunità ai dirigenti ovvero accertare la responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari per i loro comportamenti dolosi o colposi ed agire nel pieno rispetto delle leggi accertando con obiettività la rappresentatività delle organizzazioni sindacali.