Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 269
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 269
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore ARLACCHI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996
Norme sulla raccolta di informazioni e di dati a carico dei cittadini e sul diritto degli stessi a conoscerne e correggerne il contenuto
ONOREVOLI SENATORI. - Salvo alcune limitate disposizioni contenute nella legge 1º aprile 1981, n. 121, non esiste, nel nostro ordinamento, una disciplina, ispirata da un principio di carattere generale, della raccolta dei dati e delle informazioni sulla razza, la fede e le opinioni politiche dei cittadini. Non esiste, inoltre, una codificazione del diritto dei singoli all'accesso ai documenti di fonte pubblica e privata che riguardino i loro orientamenti politici e il conseguente diritto alla modifica dei dati errati.
Tale vuoto normativo contribuisce alla proliferazione di iniziative come la raccolta di dossier ed informazioni riservate su personalità politiche da parte di istituzioni dello Stato - come i servizi per le informazioni e per la sicurezza - che già in passato si sono segnalate per gravi deviazioni in materia.
Nella seduta del Senato del 12 luglio 1994, l'allora Ministro dell'interno Maroni riveló l'esistenza presso il SISDE di 66 fascicoli, 21 dei quali personali, vale a dire intestati a singoli esponenti politici o funzionari dello Stato, e 45 riguardanti partiti o formazioni politiche di vario genere. I diretti interessati non possono, a tutt'oggi, prendere visione del contenuto di tali dossier, confezionati a loro insaputa e in evidente violazione dei loro diritti costituzionali.
Anche il Comitato parlamentare per i servizi di informazione non ha potuto ricevere, se non per effetto di una decisione della magistratura, i fascicoli sopraddetti, nonostante l'impegno assunto in tal senso dal Ministro dell'interno.
Il presente disegno di legge vieta, tramite il suo primo articolo, ad ogni amministrazione pubblica e ad ogni ente privato di raccogliere informazioni e dati sulla razza e sulla fede politica e religiosa dei cittadini, nonché su altre forme di appartenenza sociale e culturale.
La violazione di tale norma viene punita dall'articolo 2 con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa. Il medesimo articolo sanziona con pena piú alta la trasgressione della norma sopraddetta se effettuata da personale appartenente agli organismi civili e militari della sicurezza.
L'articolo 3 punisce l'uso dei dati e delle informazioni raccolte in via illegale, e prevede una sanzione piú elevata per il personale di cui sopra.
L'articolo 4 sancisce il diritto del cittadino che venga a conoscenza dell'esistenza di un fascicolo a suo nome, o della raccolta di informazioni sulla sua persona, effettuate a qualsiasi titolo da ogni amministrazione pubblica o privata, di prenderne visione, di ottenerne copia e di pretendere la rettifica o la distruzione di notizie non rispondenti al vero. Si tratta di una disposizione vigente in vari Paesi democratici, che consente un esercizio piu effettivo delle garanzie individuali e scoraggia l'accumulo indiscriminato di informazioni sulle persone.
Il comma 2 del medesimo articolo 4 estende il diritto di visione, di copia e di rettifica anche alla raccolta dei fascicoli formati, sui singoli cittadini, da parte dei servizi di informazione e di sicurezza comunque denominati. Il contemperamento fra diritti del cittadino alla riservatezza, quale espressione del diritto di libertà, e le esigenze di tutela e di sicurezza dello Stato é attuato con l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri di apporre "il segreto di Stato". Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere motivato, deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta di "visione" di un fascicolo, che viene inviato in tal caso al Comitato parlamentare per i servizi di informazione. Al cittadino che ritenga infondata la deci sione di opporre il segreto di Stato sul fascicolo che lo riguarda, viene comunque riconosciuta - nel comma 3 - la facoltà di essere ascoltato dal Comitato parlamentare, il quale, se in accordo con il rilievo del cittadino, riferisce in seguito alle Camere per le conseguenti valutazioni.
L'articolo 5 é diretto a risolvere i contrasti interpretativi sui limiti dei poteri del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza. La disposizione proposta é ispirata al ragionevole principio che non puó esercitarsi il controllo di legittimità sul rispetto dei princípi costituzionali da parte degli apparati dei servizi di informazione e di sicurezza senza il corrispondente potere-dovere di esame diretto degli atti e dei documenti, acquisiti o formati dai servizi.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 1º aprile 1981, n. 121, é sostituito dal seguente: "É vietato ad ogni amministrazione pubblica, civile o militare, ente, impresa, associazione o privato raccogliere informazioni o dati su cittadini in ragione della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o in ordine alla loro adesione ai princípi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché sulla legittima attività che essi svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori indicati". |
Art. 2. 1. La raccolta di dati ed informazioni sui cittadini in violazione dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, é punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a cinque milioni di lire. |
Art. 3. 1. L'articolo 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121, é sostituito dal seguente: "Art. 12 (Sanzioni) - 1. Chiunque comunica o fa uso di dati ed informazioni in vio lazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, é punito, salvo che il fatto costituisca piú grave reato, con la reclusione da due a sei anni. |
Art. 4. 1. Ogni cittadino che venga comunque a conoscenza dell'esistenza, presso qualsiasi amministrazione pubblica, civile o militare, o ente o impresa o associazione, di un fascicolo personale a suo nome, o della raccolta, in qualsiasi forma effettuata, di dati ed informazioni che lo riguardano, ha diritto di prenderne visione, ottenerne copia, pretendere correzioni, rettifiche o distruzione di quelle parti contenenti informazioni e notizie non rispondenti al vero. |
Art. 5. 1. L'esercizio del potere di controllo attribuito al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, si attua anche attraverso l'esame diretto da parte del Comitato di atti e documenti, acquisiti o formati dai Servizi per le informazioni e la sicurezza. |