Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01752
Azioni disponibili
Atto n. 4-01752
Pubblicato il 17 aprile 2007
Seduta n. 141
FORMISANO - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
il Governo ha presentato un disegno di legge (DDL) "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale" che attualmente è in corso di esame della X Commissione permanente (Attività produttive) della Camera dei deputati con Atto Camera 2272;
il predetto DDL Atto Camera 2272 prevede all'art. 2, comma 6, in attuazione di una direttiva 86/653/CEE del Consiglio, per l'attività di agente o rappresentante di commercio, la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1985 n. 204;
nel preambolo del ministro Bersani al DDL stesso, in riferimento al suddetto articolo, viene specificato quanto segue: "L’attuale disciplina delle attività di agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d’affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere e raccomandatario marittimo subordina, peraltro con varie disomogeneità tra le diverse categorie, l’esercizio dell’attività all’iscrizione in ruoli o in elenchi, per l’accesso ai quali sono stabiliti requisiti vari, o ad autorizzazioni di pubblica sicurezza oramai prive di una vera ragione. La normativa comunitaria (si veda in particolare la direttiva 86/653/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, in materia di agenti commerciali) esclude per l’esercizio di tali professioni la necessità di iscrizione in ruoli. Con la sentenza del 6 marzo 2003 la Corte di giustizia delle comunità europee ha affermato che l’iscrizione dell’agente commerciale nel ruolo non può essere ritenuta condizione di validità dei contratti di agenzia conclusi dall’agente con il suo proponente. Pur non essendo preclusa l’esistenza di norme nazionali che per l’iscrizione dell’agente commerciale nel registro delle imprese richiedano la preventiva iscrizione nell’apposito ruolo, ne deriva che chi non è iscritto nel ruolo suddetto può qualificarsi agente, può stipulare un valido contratto di agenzia, ma non può iscriversi come tale nel registro delle imprese. Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato la necessità di rimuovere le ingiustificate restrizioni all’esercizio delle attività professionali in esame (si confronti, in particolare, la segnalazione AS 219 del 18 ottobre 2001, in materia di agenti e rappresentanti del commercio). Per rispondere a tali necessità di liberalizzazione e di promozione della concorrenza, il presente articolo, da un lato, unifica i profili professionali di agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d’affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere e raccomandatario marittimo nella nuova categoria degli intermediari commerciali e di affari; dall’altro, richiede per l’esercizio della relativa attività unicamente una dichiarazione di inizio di attività (da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e, per conoscenza, alla questura), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente, alla quale consegue, verificato il possesso dei requisiti, l’iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto presso le camere di commercio, e la contestuale attribuzione della qualifica";
la F.N.A.A.R.C. (Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio), aderente a ConfCommercio, in quest'ultimo periodo ha provato a sensibilizzare il Governo sulle gravissime conseguenze che deriverebbero dalla cancellazione del ruolo, sia ai fini della tutela dei consumatori finali sia per la tutela delle case mandanti e dell'intera filiera distributiva;
l'associazione, senza alcuna volontà di difesa corporativa, ha tentato di sottolineare la funzione che il ruolo degli agenti svolge, sicuramente diversa da altri albi professionali: infatti, medici, avvocati e professionisti in genere ricevono la formazione professionale attraverso corsi di studio e non dall'iscrizione all'albo, nel caso degli agenti di commercio, invece, l'iscrizione al ruolo può essere fatta solo attraverso un apposito corso professionale, qualora non siano in possesso di titoli di studi abilitanti o di un'esperienza di vendita mirata;
il ruolo, quindi, non si limita alla certificazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, ma è strumento di formazione necessaria per lo svolgimento dell'attività stessa;
il ruolo assicura, inoltre, che gli agenti di commercio non siano gravati da pendenze penali, garantendo, in questo modo che sia le aziende mandanti che la clientela e i consumatori finali abbiano rapporti solo con persone di specchiata moralità;
la stessa associazione ritiene la proposta, espressa nel DDL Atto Camera 2272 di sostituire il tutto con una autocertificazione, assolutamente insufficiente a garantire la tutela dei terzi, venendo a mancare le verifiche preventive attualmente svolte dalle Camere di Commercio; inoltre ritiene che si aprirebbe una situazione di assoluta incertezza sulla professionalità degli operatori commerciali,
l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivalutare ed emendare in sede di esame in Commissione il suddetto comma 6 dell'articolo 2, valutando i suggerimenti delle associazioni rappresentanti la categoria;
se, vista la previsione espressa già nella nota introduttiva, non ritenga opportuno inserire delle norme a carattere nazionale, che prevengano le conseguenze che preoccupano le suddette associazioni;
se, altrimenti, non ritenga opportuno prevedere l'accoglimento di eventuali emendamenti in merito, volti a soddisfare le esigenze del Governo e quelle della categoria.