Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01714

Atto n. 4-01714

Pubblicato il 11 aprile 2007
Seduta n. 138

FAZZONE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per le politiche giovanili e le attività sportive. -

Premesso che:

ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, l’Unione italiana di tiro a segno (UITS) è ente pubblico nazionale che soggiace alla vigilanza del Ministero della difesa;

ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l’UITS è, al contempo, Federazione sportiva nazionale di tiro a segno, dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), cui spetta la vigilanza;

con legge 2 luglio 1882, n. 883, come da ultimo modificata dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, che ha convertito il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, è stato istituito il Tiro a segno nazionale con lo scopo dell’addestramento al tiro degli obbligati all’istruzione premilitare e postmilitare, nonché, a seguito della legge 28 maggio 1981, n. 286 (che ha previsto che “coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione del Tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno”), anche per l’addestramento di tali ultimi soggetti;

le attività di tiro a segno sono svolte presso le Sezioni del Tiro a segno nazionale (TSN) e sono soggette alla vigilanza degli organi del Ministero dell’interno, a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

le sezioni del TSN sono dotate di personalità giuridica, ai sensi dell’art. 8 del regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051, sono rette da uno Statuto compilato secondo i criteri informatori stabiliti dal Consiglio direttivo dell’UITS e dispongono di autonomia gestionale e amministrativa, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e dell’art.7, comma 2, dello Statuto dell’UITS;

il Ministero dell’interno, con circolare n. 559 del 30 agosto 2000, in linea peraltro con quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione – Sezione Unite civili (sent. n. 6319 del 22 giugno 1990), ha ribadito che le Sezioni del Tiro a segno nazionale “sono fornite di personalità giuridica di diritto pubblico a mente dell’art. 8 del regio decreto 21 novembre 1932” e che, come si evince dal quadro normativo di riferimento, “l’attività istituzionale del sodalizio persegue fini di interesse pubblico e riveste carattere prevalentemente pubblicistico”;

l’UITS, ai sensi dell’art. 2 del già citato regio decreto-legge 2430/1935, svolge esclusivamente compiti di natura sportiva e, pertanto, coerentemente il proprio Statuto prevede che essa abbia i seguenti fini: a) vigilare sull’attività istituzionale delle Sezioni di TSN, per l’addestramento al tiro di coloro che vi sono obbligati per disposizioni di legge e dei soci volontari; b) vigilare sull’attività sportiva delle Sezioni di TSN anche ai fini della loro affiliazione al CONI tramite la stessa UITS; c) promuovere, disciplinare e propagandare lo sport del tiro a segno, regolamentando anche lo svolgimento di attività ludiche propedeutiche all’uso delle armi; d) curare la preparazione dei tiratori per l’attività sportiva nazionale e internazionale.

le Sezioni di Tiro a segno nazionale, oltre alle attività istituzionali di addestramento e certificazione imposte dalla citata normativa, possono svolgere attività sportiva di tiro a segno, agonistica amatoriale, previa affiliazione all’UITS;

in ogni caso, l’affiliazione all’UITS non ha carattere necessario, dal momento che è propedeutica soltanto ai fini dello svolgimento dell’attività sportiva;

con la circolare n. 9808 del 22 dicembre 2005, l’Unione Italiana di tiro a segno, al fine di adeguare gli Statuti delle Sezioni del TSN alle previsioni dei commi 17 e 18 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alla delibera n. 1273 del 15 luglio 2004 del Consiglio Nazionale del CONI, ha fatto pervenire alle Sezioni un nuovo Statuto, con “invito ad indire quanto prima l’Assemblea straordinaria” sezionale per la sua approvazione;

il nuovo Statuto, esorbitando da una mera funzione di adeguamento, dispone che le Sezioni assumano anche la denominazione di “Associazione dilettantistica” e che soltanto le Sezioni affiliate all’UITS (ai sensi dell’articolo 3, comma 3) possano svolgere le attività di tiro (art. 3, comma 2);

così facendo l’affiliazione all’UITS, da istituto di natura esclusivamente sportiva (previsto dall’art. 9, comma 5, del vigente Statuto UITS solo se “si intende praticare attività di tiro a segno sia sportiva che amatoriale”), diviene l’istituto cardine del rapporto tra l’UITS e le Sezioni, dal momento che da esso dipende la stessa esistenza delle Sezioni come soggetti giuridici, travolgendo le competenze di natura pubblicistica delle Sezioni, di addestramento e certificazione, dando luogo a situazioni paradossali e di incertezza, ove si pensi che le Sezioni, proprio in funzione dell’attività prevalentemente istituzionale svolta, sono direttamente assegnatarie a titolo gratuito di beni demaniali, quali appunto i poligoni di tiro e le aree di sedime su cui insistono le Sezioni medesime (art.11 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430), sono dotate di potere certificatorio ex legge 286/1981 e sono destinatarie di una serie di norme in deroga all’ordinaria legislazione in materia di acquisto e gestione delle armi e munizioni;

il Ministero della difesa con nota n. 8/47579 del 16 novembre 2006 ha comunicato all’UITS che lo Statuto proposto alle Sezioni presenta “evidenti profili di contrasto con la normativa in vigore (regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051)” e che “In particolare si evidenzia che la costituzione e la natura delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale sono già disciplinate dal citato regio decreto-legge n. 2430 del 1935 e dalle norme del regolamento di cui al regio decreto n. 2051 del 1932”;

in relazione a quanto sopra il Ministero della difesa ha invitato l’UITS a “voler provvedere alla modifica dello Statuto tipo delle Sezioni di tiro a segno (...) al fine di armonizzarlo con le citate disposizioni normative”;

con nota n. 12854 del 23 novembre 2006 l’UITS ha replicato alle citate osservazioni del Ministero della difesa chiedendo pretestuosamente di precisare “quale articolo, delle normative indicate, contrasti con i criteri per gli statuti delle Sezioni”, comunicando l’impossibilità nel frattempo di provvedere alle richieste modifiche;

a tutt’oggi più di 200 Sezioni TSN, delle circa 300 esistenti, hanno adottato lo Statuto proposto dall’UITS,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione;

quali siano le ragioni per cui l’amministrazione vigilante non ha impedito che un così gran numero di Sezioni adottassero uno Statuto, quale quello proposto dall’UITS, che, come accertato dal Ministero della difesa, presenta “evidenti profili di contrasto con la normativa in vigore”;

se le Sezioni del TSN, che abbiano adottato lo Statuto dall’UITS assumendo conseguentemente una natura privatistica, possano continuare a rilasciare certificati di idoneità al maneggio delle armi, ai sensi della legge 286/1981, e se possano continuare a beneficiare delle deroghe previste dall’art. 31 della legge 110/1975 ed all’art. 1 della legge 306/1992 in materia di acquisto e gestione delle armi e delle munizioni;

quali iniziative si intendano adottare per ricondurre la gestione dell’ente pubblico Unione Italiana Tiro a segno al pieno rispetto della legalità, in linea con le direttive e prescrizioni del Ministero vigilante, ed in particolare per quali ragioni non sia stato ancora disposto il commissariamento del predetto ente.