Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2467
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 2467
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori COLLA, AVOGADRO e TABLADINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1997
Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
ONOREVOLI SENATORI. - La modifica proposta mira a semplificare una norma che ha fortemente limitato lo sviluppo del pesca-turismo. Tale modifica non costituisce alcun aggravio per le finanze dello Stato, al contrario, incentivando questa nuova attività si otterrebbero cospicui benefici anche nei confronti dell'Erario.
Il pesca-turismo, introdotto nel nostro paese con la legge 10 febbraio 1992, n. 165, ha suscitato notevole interesse sia presso il pubblico che presso i pescatori professionali. Si tratta, da parte delle imbarcazioni adibite alla piccola pesca professionale, di ospitare a bordo turisti per brevi crociere giornaliere.
Tra i molteplici benefici che produce tale attività vi é anzitutto l'integrazione economica che essa fornisce ad un reddito d'impresa, derivante dall'attività di cattura, sempre piú deficitario. Non meno importante é l'aspetto ecologico derivante dalla conseguente riduzione nel prelievo di risorse ittiche, dal momento che quando l'imbarcazione viene adibita al pesca-turismo esercita una limitata attività di cattura.
Malgrado queste caratteristiche, ritenute assai positive sia dal pescatore che dal turista fruitore, le norme vigenti sul pesca-turismo impediscono l'effettivo decollo di questa attività. Vi é, ad esempio, l'impossibilità di effettuare pesca-turismo lungo tutto l'arco dell'anno, anche in condizioni meteomarine ottimali, nonché l'impossibilità di imbarcare ragazzi di età inferiore ai quattordici anni accompagnati dai genitori. Queste ed altre ragioni limitano enormemente la possibilità, di esercitare il pesca-turismo, non consentendo una adeguata integrazione del reddito di impresa e provocando, quindi, da parte degli armatori la riduzione degli equipaggi e la conseguente disoccupazione di numerose unità lavorative che vengono estromesse dal settore.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. L'articolo 27- bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, é sostituito dal seguente: "Art. 27- bis. - (Iniziative di pesca-turismo). - 1. Sulle navi da pesca puó essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". |