Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01517

Atto n. 4-01517

Pubblicato il 13 marzo 2007
Seduta n. 122

BIANCONI - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

l'8 marzo 2007 a Firenze, presso l’ospedale di Careggi, si è praticato un aborto terapeutico ad una donna alla ventiduesima settimana di gestazione, ben oltre i 90 giorni consentiti dalla legge 194/1978 per abortire;

il feto di circa 500 grammi, sopravvissuto all’aborto, è stato prontamente rianimato dai medici ed è morto il giorno successivo per gravi complicanze;

la decisione di sottoporsi ad un aborto terapeutico da parte della donna toscana è stata presa dopo che, a seguito di precisi esami diagnostici, era stata evidenziata una grave malformazione del feto risultata poi inesistente;

questo triste episodio pone l’accento sulla situazione della sopravvivenza dei feti abortiti, sulla rianimazione terapeutica in neonatologia, e sul periodo entro il quale devono essere eseguiti i principali esami di diagnostica prenatale;

per i neonati, nati vivi, di età gestazionale uguale o inferiore alle 22 settimane compiute, le procedure che vengono spesso seguite prevedono l'astensione dall'intubazione endotracheale e dalla ventilazione, tecniche di rianimazione che permetterebbe loro di provare a sopravvivere, e ciò perché la rianimazione di questi piccoli neonati viene considerata in molti casi una forma di accanimento terapeutico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover predisporre una maggiore campagna di sensibilizzazione, anche all’interno dei consultori, sul valore della vita e quindi della nascita a prescindere dalle condizioni di salute del nascituro, prevedendo, comunque, tempi più brevi per gli esami di diagnostica prenatale;

se non si ritenga necessario regolamentare in forma unitaria, su tutto il territorio nazionale, i criteri di rianimazione dei feti nati vivi al fine di evitare che sia il rianimatore a dover decidere o, ancor peggio, che venga applicata la tecnica, a giudizio dell'interrogante crudele, adottata da diversi ospedali di far firmare ai genitori un consenso informato con il quale rinunciano alle cure intensive nel caso in cui il bambino abortito dovesse nascere vivo se scelgono l’aborto terapeutico oltre i 90 giorni previsti per legge;

se non si ritenga di porre in essere meccanismi di controllo più selettivi per garantire il rispetto dei tempi previsti per l’aborto terapeutico, così come previsto dalla legge 194/1978, al fine di evitare che si ripeta quanto è accaduto all’ospedale Careggi.