Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 256

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 256


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori DI ORIO, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI e STANISCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica






ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende far sí che il proposito di una piú ampia e proficua collaborazione fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati, recentemente ribadito dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, abbia seguito, con particolare riferimento alla ricerca farmacologica e farmaco-terapeutica. In effetti l'ultimo decennio ha segnato modificazioni significative nel mondo farmaceutico, legate sia a fattori interni, relativi allo sviluppo di nuove tecnologie e all'espansione delle esigenze medico scientifiche, sia a fattori esterni di natura essenzialmente congiunturale, che hanno prodotto mutamenti sostanziali nella domanda e nel mercato, con discrasie talora macroscopiche tra Italia e contesto europeo.
A partire dal 1993, anche a seguito di scandali che hanno giustamente allarmato l'opinione pubblica, si é avuta una netta inversione di tendenza con una generale riclassificazione dei farmaci, la ridefinizione dell'impegno economico statale sul versante della spesa farmaceutica, l'acquisizione di una nuova consapevolezza, soprattutto da parte delle imprese, che esistono ormai realistiche possibilità di permanenza stabile sul mercato internazionale solo di prodotti farmaceutici di riconosciuta utilità diagnostico-terapeutica. Le aziende italiane si sono trovate in notevoli difficoltà, oltre che per i generali travagli del settore, soprattutto per la scarsezza di reali supporti alla ricerca scientifica che ha costretto alla produzione di farmaci scarsamente riconoscibili come fondamentali, con conseguente frustrante ricorso a brevetti stranieri, eccetera. Non sono mancate lodevoli eccezioni, con lungimiranti investimenti in ricerca. Con il presente disegno di legge si vuol dare un segnale, nel senso che lo Stato non interviene piú secondo logiche di pianificazione globale (i cosiddetti "piani farmaco"), ma favorisce piuttosto il realizarsi di sinergie fra pubblico e privato, imprese e centri di ricerca, cosí da rendere piú produttivi gli investimenti e la circolazione delle informazioni.
L'articolo 1 é appunto teso a far sí che, data la destinazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 per cento degli stanziamenti in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri centri e fondi perché promuova iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca, di questi stanziamenti una quota venga riservata alla ricerca farmacologica e farmacoterapeutica.
L'articolo 2 riguarda le piccole e medie imprese farmaceutiche che possono consorziarsi in società a capitale misto pubblico e privato per favorire la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica.
L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dopo il comma 1 é inserito il seguente:

" 1- bis. Una quota del 20 per cento dell'importo di cui al comma 1 é riservata alla promozione di iniziative in comune fra imprese, il cui fatturato raggiunga, da sole o riunite in consorzio, la cifra di 300 miliardi di lire, università e centri di ricerca pubblici e privati, relative al settore della ricerca farmacologica e farmaco-terapeutica".

Art. 2.

1. Le piccole e medie imprese operanti nel settore farmaceutico possono consorziarsi in società a capitale misto pubblico e privato al fine:

a) di favorire la ricerca in campo farmacologico e farmaco-terapeutico secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 7, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
b) di favorire la ricerca tesa all'innovazione tecnologica, gestionale e organizativa del settore.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 le imprese, purché nelle società consortili partecipino anche università ed enti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca, possono accedere agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata previsto all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089; nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 le imprese possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, previsto all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, lo stanziamento di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, é incrementato di complessive lire 60 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti varazioni di bilancio.