Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2438
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 2438
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore CORTELLONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1997
Partecipazione dell'Avvocatura alle scelte legislative
ONOREVOLI SENATORI. - L'astensione generale degli avvocati dall'attività professionale che si é verificata nella prima metà dell'anno 1995 e che si é ripetuta nel mese di maggio 1997, qust'ultima quale espressione di protesa della categoria avverso il cosiddetto "Pacchetto Flick", per manifestare riserve nei confronti delle scelte legislative relative alle riforme del processo civile la prima e dell'intera riforma del sistema giustizia quest'ultima, non puó non far riflettere sul fatto che troppo spesso il legislatore provvede a positivizzare norme senza la preventiva consultazione di coloro che con quegli stessi precetti devono operare quotidianamente.
Ció proprio in seno a materie di interesse pubblico generale e altresí di rilievo costituzionale quale é la giustizia che l'avvocato concorre, insieme al magistrato, ad assicurare.
La carta internazionale dei diritti della difesa, all'articolo 14, sancisce la doverosa partecipazione degli avvocati a tutti i pubblici dibattiti e la loro facoltà propositiva di leggi in materia di riforma giuridica; ció proprio nella volontà a che allorquando il legislatore ritenga di intervenire a modificate e/o innovare la materia, ció avvenga previo dibattito e consultazione con le categorie interessate. Piú volte il Consiglio nazionale forense ha affermato la necessità e l'opportunità a che sul dibattito delle riforme vengano sentiti anche esponenti qualificati della società civile, quali gli avvocati, in quanto trattasi di regole fondamentali per tutta la comunità.
Nell'ordinamento giuridico italiano un cotale principio non risulta espressamente codificato, potendosi eventualmente pervenire a ció solamente in via deduttiva per interpretazione delle norme che prevedono l'espressione di pareri ad opera dl Consiglio nazionale forense.
É innegabile che l'avvocatura rappresenti un soggetto chiave per garantire il diritto di difesa dei cittadini, in assenza della quale detto principio fondamentale non troverebbe assicurazione e verrebbe totalmente leso. Il fondamentale ruolo sociale dell'avvocatura é circostanza peraltro ribadita, seppur implicitamente, anche di recente dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 71 del 1996) che, chiamata ad esprimersi sullo sciopero della categoria, ha affermato l'illegitimità costituzionale della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non sancisce che anche per l'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e procuratori legali vi sia l'obbligo di un congruo preavviso.
Proprio questo ruolo ha determinato a ritenere opportuno che anche in seno al nostro ordinamento giuridico vi sia espressa previsione dell'onere per il legislatore di audire l'avvocatura allorquando intenda legiferare nelle materia attinenti la giustizia. Si ritiene infatti che, pur non giungendo al conferimento di facoltà propositiva di legge, costituzionalmente riconosciuta in modo tassativo a soggetti determinati, la previsione di cui al preente disegno di legge sia comunque idonea a garantire alla collettività un apporto tecnico alla elaborazione normativa in materia giuridica ad opera di coloro che hanno il compito quotidiano di dar corpo all'interpretazione giurisprudenziale del diritto.
Ció in un momento storico in cui l'avvocatura, ritenendo di non avere alcun diverso strumento onde far valere il proprio pensiero circa progetti di riforma della giustizia, si avvale dell'estensione dall'esercizio dell'attività bloccando i processi e rinviando di conseguenza la pronuncia delle sentenze.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Gli avvocati, attraverso le loro associazioni, devono essere consultati su tutti i progetti di legge in materia di giustizia. |