Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00382
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Atto n. 3-00382
Pubblicato il 6 febbraio 2007
Seduta n. 102
CURTO - Al Ministro degli affari esteri. -
Risulta all'interrogante che :
la Base logistica delle Nazioni Unite (UNLB) di Brindisi opera in funzione dello sviluppo e dell'erogazione dei servizi necessari al mantenimento di tutte le missioni ONU fornendo beni, uffici, abitazioni, PC, attrezzature per le telecomunicazioni, nonché tecnologie informatiche, formazione avanzata eccetera;
l'UNLB per le sue esigenze di personale usa due distinti tipi di contratti, il primo denominato Core-Staff (contratto equivalente a quelli a tempo indeterminato e caratterizzato da normali diritti: assistenza previdenziale, sanitaria, ferie, permessi eccetera), il secondo denominato IC (Indipendent Contractor) di durata variabile e comunque per un massimo di nove mesi, di norma utilizzato nei Paesi in cui è inesistente o comunque molto debole il regime giuridico a sostegno del lavoro e dei lavoratori;
tale tipo di contratto non ha nessun equivalente in Italia, anche perché, essendo privo di qualsiasi forma di tutela per il lavoratore, e demandando tutta la materia relativa ai diritti del lavoratore alla discrezionalità del supervisore, è solamente assimilabile al caporalato;
la Base di Brindisi, sin dal 1995, ha utilizzato contratti IC per lavoratori italiani, alcuni dei quali successivamente hanno potuto godere della commutazione del contratto medesimo in Core-Staff;
all'inizio del 2006 nella Base di Brindisi lavoravano circa 250 lavoratori italiani, di cui circa 80 con contratto Core-Staff e 140 con contratto IC;
la stragrande maggioranza di quest'ultimi poteva vantare un'anzianità di sei anni, nonostante la risoluzione Handbook ONU ST/AI/1999/7 sez. 8.3 prevedesse, in caso di superamento del limite dei nove mesi, la conversione dei rapporti di lavoro da IC a Core-Staff;
nel corso del 2006, è giunta al responsabile della Base, da parte di organismi superiori, la sollecitazione a sanare tali anomalie;
in conseguenza di tali sollecitazioni, dei circa 140 lavoratori IC ne venivano regolarizzati circa 60, attraverso la trasformazione del contratto da IC a Core-Staff, mentre 20 venivano licenziati e 60 venivano trasferiti ad una società interinale ("Tempory") con un contratto temporaneo di sei mesi e una riduzione di stipendio da 2.331 euro netti del contratto IC a circa 1.300 euro lordi del contratto interinale;
stante la situazione descritta, un gruppo di lavoratori chiedeva di tenere un incontro per verificare la possibilità di un'equa conciliazione;
a seguito di quanto appena richiamato, con nota del 13 novembre 2006, il signor Stephen Lieberman, Chief Administrative Officer della UNLB di Brindisi, in riferimento ad un'ipotesi d'incontro per un tentativo di conciliazione in materia di vertenza di lavoro promossa da alcuni lavoratori nei confronti della UNLB così testualmente rispondeva:
"A tale riguardo s'informa che in base all'Articolo II della Convenzione sulle Immunità e Privilegi delle Nazioni Unite del 1946, così come l'articolo III del Memorandum d'Intesa fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana (legge n. 62/4 marzo 1997), la Base logistica delle Nazioni Unite è immune da qualsiasi tipo di procedimento legale e non comparirà nell'incontro richiesto.
La vertenza pretende di concernere il Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Si evidenzia che il capitolo XV della Carta delle Nazioni Unite conferisce al Segretario generale l'autorità di assumere ed impiegare personale nell'ambito delle Nazioni Unite. Inoltre, la ST/AI/199/7, una circolare amministrativa del Segretariato delle Nazioni Unite emessa sotto l'autorità del Segretario generale, stabilisce lo status degli Indipendent Contractor (IC) (appaltatori indipendenti) e fornisce un esempio di contratto per il loro impiego. I termini e le condizioni dei contratti IC, pertanto, non sono fissati dalle operazioni standard della normativa italiana in materia di lavoro, ma sotto l'autorità del Segretario generale, riconosciuta dal Governo italiano. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro non governa i rapporti di lavoro nell'ambito delle Nazioni Unite. Si evidenzia, peraltro, che le Nazioni Unite hanno meccanismi di giustizia interna, tra cui lo United Nations Administrative Appeals Tribunal (Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite) per le controversie di lavoro. Ovviamente qualsiasi rivendicazione deve essere presentata in conformità con gli strumenti legali interni delle Nazioni Unite e ogni altra legge pertinente";
a giudizio dell'interrogante, tale risposta, ruvida nel tono, burocratica nella forma, sprezzante nel merito, impone un'adeguata riflessione non solo sulla sacrosanta difesa dei diritti dei lavoratori, ma anche sul ruolo, sul prestigio e sull'autorevolezza del Paese,
l'interrogante chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e quali siano le valutazioni di competenza sull'intera vicenda;
quali iniziative di competenza si ritenga di dover assumere al riguardo, ivi comprese quelle legate al rispetto dei principi ribaditi con nota del 10 gennaio 2007 (Prot. 10890) del Ministero degli affari esteri, con la quale si evidenziava l'esigenza di norme contrattuali in liena con la normativa italiana in materia;
quali siano le iniziative più utili per evitare che, a causa dell'irresponsabilità di singoli, l'ONU, ente preposto alla difesa dei diritti umani nel mondo, a Brindisi assuma, invece, atteggiamenti contrari ed opposti alle proprie funzioni.