Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00372

Atto n. 3-00372

Pubblicato il 6 febbraio 2007
Seduta n. 101

CURSI , GRAMAZIO , TOTARO - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

la legge 29 ottobre 2005, n. 229, recante "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie", all'articolo 1, stabilisce che ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, (ovvero chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica), è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava;

il medesimo articolo prevede che l'indennizzo è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito;

il 23 gennaio 2003, nel corso dell'audizione svoltasi nella XII Commissione permanente Affari sociali della Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che sono pervenute 330 domande recanti la richiesta di applicazione della citata legge;

il Ministro avrebbe posto una pregiudiziale che impedisce l'erogazione dei risarcimenti;

il decreto del 6 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2006, n. 262, recante "Ricognizione delle modalità procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229", all'articolo 3, comma 2, stabilisce che s'intende che abbia rinunciato ai benefici previsti dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, il soggetto che, già beneficiario dell'indennizzo base, abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole reso dopo la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, a seguito di contenzioso in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210;

quanto stabilito dalla disposizione menzionata comporta la irricevibilità e la improcedibilità delle domande d'indennizzo presentate dalle famiglie dei bambini cerebrolesi e tetraplegici;

per contestare il contenuto della norma è stato presentato ricorso al TAR Lazio - che si pronuncerà il 14 febbraio 2007 -, per la sospensiva e l'annullamento del decreto che, violando il diritto alla salute costituzionalmente sancito, non consente ai bambini di poter usufruire di cure necessarie e indispensabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare provvedimenti urgenti di competenza volti a disporre l'erogazione dei risarcimenti ai soggetti sopra indicati.