Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01192

Atto n. 4-01192

Pubblicato il 30 gennaio 2007
Seduta n. 96

LIOTTA , NARDINI , DI LELLO FINUOLI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. -

Premesso che:

l'11 e il 12 giugno 2006 si svolgevano, nel comune di Forza d'Angrò (Messina), le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale;

alle elezioni amministrative risultava vincente il candidato Sindaco Bruno Miliadò;

il 4 marzo 2004 il Giudice monocratico del Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, dichiarava colpevole Bruno Miliadò per il reato di cui agli articoli 81 e 479 del codice penale per avere: "nella qualità di funzionario delegato per l'autentica delle firme presso il Comune di Forza D'Angrò, falsamente attestato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e nelle domande di richieste premio di cui al regolamento C.E.E. 3007/84" e lo condannava alla pena di reclusione di anni uno;

il 24 febbraio 2005 la Corte d'appello di Messina respingeva l'appello dell'imputato e confermava la sentenza del Giudice monocratico di Messina, sezione distaccata di Taormina;

la sentenza di cui sopra passava in giudicato il 1° marzo 2006 con pronuncia della Corte suprema di cassazione;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'art. 58, "Cause ostative alla candidatura", al comma 1, lettera c), indica "coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati dalla lettera b)";

Bruno Miliadò, nonostante quanto previsto dal disposto normativo citato, si candidava alla carica di sindaco del Comune di Forza D'Angrò;

il predetto decreto, all'art. 58, comma 4, prevede: "eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse",

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti si intendano porre in essere in merito alla vicenda sopra descritta;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di promuovere tutte le iniziative di competenza atte a ristabilire i principi di legalità, secondo quanto previsto dall'art. 58 del decreto legislativo 267/2000.