Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00347
Azioni disponibili
Atto n. 3-00347
Pubblicato il 30 gennaio 2007
Seduta n. 96
CARRARA - Ai Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e del commercio internazionale. -
Premesso che:
la società Eni S.p.A., e nello specifico la sua controllata Trans Tunisian Pipeline Company Ltd (Ttpc), di cui Eni detiene il 100% del capitale societario, è titolare in via esclusiva, fino al 2019, dei diritti di trasporto sul gasdotto che attraversa il territorio tunisino dalla frontiera con l'Algeria fino al Canale di Sicilia, ed utilizzato per l'importazione in Italia di gas algerino;
nel corso del 2002, la società Ttpc aveva dichiarato la propria disponibilità ad effettuare un potenziamento della capacità di trasporto del gasdotto, da rendere disponibile nel corso del 2007 fino al 2019;
tale potenziamento avrebbe garantito l'ingresso sul territorio italiano di un volume aggiuntivo di gas pari a 6,5 miliardi di metri cubi di gas l'anno;
tale potenziamento è stato suddiviso in due fasi:
la prima, a partire da aprile 2008: il servizio di trasporto relativo a tale capacità è stato assegnato per il periodo aprile 2008 - settembre 2019 con la sottoscrizione e l'entrata in vigore, al termine della Procedura di assegnazione pubblicata nel corso del 2005, di contratti di lungo termine ship or pay, per l'intera capacità disponibile;
la seconda, a partire da ottobre 2008: la società Ttpc intende rendere disponibile il servizio di trasporto relativo a tale nuova capacità addizionale per il periodo ottobre 2008 - settembre 2019, previa sottoscrizione di contratti di lungo termine ship or pay (contratto di trasporto) per l'intera nuova capacità disponibile. L'allocazione di tale nuova capacità addizionale è avvenuta in modo non discriminatorio, sulla base della Procedura di assegnazione svoltasi nell'agosto del 2006;
a seguito della seconda Procedura di assegnazione, la società Ttpc ha allocato, provvisoriamente, la capacità addizionale in modo proporzionale alla dimensione delle singole richieste e sottoscrivendo contratti di trasporto con gli shipper risultati aggiudicatari, contratti questi subordinati al verificarsi di alcune condizioni sospensive;
considerato che:
lo Stato tunisino si riserva la facoltà di esprimere il suo gradimento relativamente alla stipula di contratti conclusi tra la società Ttpc e altri shipper di gas;
tra le condizioni sospensive, vi sono: a) quella relativa all'ottenimento da parte dello Stato tunisino dell'autorizzazione al passaggio sul suo territorio (e tale autorizzazione viene rilasciata solo in seguito alla stipula di un accordo di fornitura con il fornitore algerino di gas Sonatrach); b) quella relativa all'ottenimento, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, dell'autorizzazione all'importazione di gas (anche tale autorizzazione viene rilasciata solo in seguito alla stipula di un accordo di fornitura con il fornitore algerino di gas Sonatrach);
in base ai due punti precedenti, il fornitore algerino di gas è dunque nella posizione di determinare chi potrà stipulare un contratto "definitivo" di trasporto con la società Ttpc, come peraltro avvenuto nella precedente Procedura di assegnazione;
la possibilità di determinare l'identità dei soggetti assegnatari della capacità di trasporto, attribuita al fornitore algerino Sonatrach, monopolista nella vendita del gas nella fase a monte della filiera, produce l'effetto di ostacolare lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel mercato italiano dell'approvvigionamento del gas, a discapito dello sviluppo di un vero e proprio mercato libero con vantaggi economici anche per i consumatori, siano essi industriali odomestici,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, al fine di:
interessare le competenti autorità governative tunisine ed ottenere l'eliminazione del requisito di previo contratto di fornitura di gas con il fornitore algerino Sonatrach in capo agli shipper che facciano richiesta allo Stato tunisino di autorizzazione al trasporto di gas sul gasdotto della società Ttpc;
interessare le competenti autorità governative algerine, con riferimento al gas destinato al mercato italiano, perché sia data la possibilità, in modo non discriminatorio, agli operatori titolari della capacità di trasporto sul gasdotto Ttpc, di approvvigionarsi direttamente dal fornitore algerino Sonatrach, senza costringerli a ricorrere all'intermediazione di traders a costi complessivamente maggiori;
inoltre, se non si ritenga opportuno sollecitare l'apertura di un tavolo di lavoro fra il Governo, le Associazioni, l'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) e le istituzioni al fine di rivedere organicamente la disciplina relativa al comparto della vendita di gas in modo che la liberalizzazione, ormai in atto da diversi anni, dispieghi completamente e favorevolmente tutti i suoi potenziali effetti per la creazione di un mercato più competitivo, apportando vantaggi economici a tutto il sistema compresi i consumatori sia industriali sia domestici.