Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00344

Atto n. 3-00344

Pubblicato il 25 gennaio 2007
Seduta n. 95

QUAGLIARIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. -

Premesso che:

l’articolo 97 della Costituzione italiana rappresenta il fondamento normativo a base dei criteri di trasparenza e di garanzia nell’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione;

l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), espressamente prevede che “l'assunzione agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico concorso per esami (...) l'assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione”;

con decreto direttoriale del 16 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2006, il Ministero per i beni e le attività culturali ha indetto un concorso per esami al fine di reclutare 11 dirigenti “storico dell'Arte” che prevede, come da bando, tre prove scritte e una orale, la cui commissione esaminante è composta dai professori Antonio Paolucci, Fabio Benzi e Silvia Danesi Squarzina;

con telegramma del 6 settembre 2006, prot. 29838, il Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, il personale e la formazione del Ministero per i beni e delle attività culturali, prof. Alfredo Giacomazzi, previa consultazione dell'Avvocatura di Stato, ha comunicato ai candidati il "rinvio a data da destinarsi" delle prove orali, motivandone la sospensione in presenza di un ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio;

i commi 100 e 101 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, così come convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, autorizzano "il Ministero per i beni e delle attività culturali ad avviare concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per esami" per il cinquanta per cento di tali posti e, per la restante quota, tramite concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, “incaricati” di funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero medesimo, per almeno due anni consecutivi, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che:

il concorso per undici dirigenti “storico dell’Arte” bandito il 16 febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2006) si è reso necessario per colmare, almeno in parte, una carenza di personale negli uffici periferici del Ministero e, in particolare, si è inteso colmare il deficit di personale dirigente, di seconda fascia, nelle Soprintendenze storico-artistiche;

la decisione del Ministero, nella persona del Direttore generale per gli Affari generali, il bilancio, il personale e la formazione, di sospendere “a data da destinarsi” la prova finale, quindi lo stadio conclusivo, del predetto concorso appare quanto meno inusuale, perché configurerebbe il primo caso di sospensione di concorso in assenza di provvedimento ad hoc della giustizia amministrativa;

il provvedimento adottato dal Ministero rappresenta un grave vulnus ai principi di trasparenza e imparzialità che la pubblica amministrazione deve garantire nei concorsi pubblici;

peraltro, secondo notizie di stampa e in particolare tratte da «L'Indipendente» che ha fin qui dettagliatamente seguito la vicenda, della questione sarebbe stato informato il Presidente della Repubblica, massima autorità di garanzia delle istituzioni italiane, nel solco di una tradizione ormai consolidata che ha visto la Presidenza della Repubblica sempre attenta alle esigenze della pubblica amministrazione;

la quasi contestuale sospensione di un concorso – avviato durante la XIV Legislatura - che, per tipologia di reclutamento, non veniva bandito da più di dieci anni, e la previsione normativa (decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262) che autorizza nuovi concorsi, per la medesima fascia dirigenziale, appare sospetta di discrezionalità “politica” in contrasto con i principi di imparzialità che dovrebbero governare la pubblica amministrazione;

la previsione di nuovi bandi di concorso presso il Ministero, autorizzati dal citato decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, così come convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che espressamente riservano una quota, fino al cinquanta per cento, a personale estraneo alla pubblica amministrazione con incarico dirigenziale (articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001) appare una forzatura del principio di imparzialità della pubblica amministrazione poiché si costituisce un requisito esclusivo per l’accesso ai concorsi in capo a personale reclutato secondo principi di discrezionalità, quindi in conflitto con il principio di imparzialità garantito dall’articolo 97 della Costituzione;

nella sentenza n. 363 del 9 novembre 2006 la Corte costituzionale ha sancito che “il concorso pubblico quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le Pubbliche amministrazioni; esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall’art. 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone”,

si chiede di sapere:

se il Governo condivida le posizioni espresse dalla Corte costituzionale in merito ai principi di imparzialità a cui devono uniformarsi le procedure concorsuali per il reclutamento nei ruoli della pubblica amministrazione;

sulla base di quali valutazioni il Ministero dei beni e delle attività culturali abbia decretato – in assenza di un provvedimento ad hoc della giustizia amministrativa – la sospensione “a data da destinarsi” del concorso per esami, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2006, al fine di reclutare 11 dirigenti “storico dell'Arte”;

se, a quanto risulta al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, la sospensione del predetto concorso sia compatibile con la normativa a presidio del reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; e se l’eventuale autorizzazione a bandire il succitato concorso abbia previsto un limite di tempo entro il quale esaurire le procedure concorsuali;

anche in considerazione delle notizie di stampa apparse sulla vicenda, che tratteggiano una sorta di "spoil system in entrata" – ovvero il tentativo di impedire che un concorso bandito dal Governo espressione degli equilibri politici della XIV Legislatura possa consentire l’accesso ai ruoli nella pubblica amministrazione dei futuri e regolari vincitori – quali atti i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di adottare per salvaguardare i principi di trasparenza e imparzialità delle procedure di concorso, privilegiando selezioni in base ad esami in luogo di graduatorie conseguenti a valutazione di titoli, così come tra l'altro sancito dall’articolo 97 della Costituzione.