Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2309

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2309


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica


(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1997

Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni






ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 maggio 1970, n. 336, "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati", stabilisce, com'é noto, taluni benefici in materia pensionistica a favore delle categorie indicate nel titolo, ponendo il relativo onere a carico dello Stato.
La successiva legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante norme di attuazione, modificazione ed integrazione della predetta legge n. 336 del 1970, precisa, tra l'altro, che "l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, é a carico dell'ente, istituto, azienda, datore di lavoro".
Con la legge 8 luglio 1971, n. 541, concernente "Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti e assimilati", venne stabilito che la sopra ricordata legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicava anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti.
Di quest'ultima norma si sono avvalsi numerosi dipendenti dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane e delle singole Comunità ebraiche, che rientravano nel suo ambito di applicazione, in quanto appartenenti alla categoria degli ex perseguitati cosiddetti razziali.
All'epoca di emanazione delle leggi sopra ricordate, per effetto del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (norme sulle Comunità israelitiche e sulla unione delle Comunità medesime), poi modificato dalla legge 8 marzo 1989, n. 101, sia le Comunità sia la Unione erano pacificamente considerati enti pubblici, che, in quanto tali, dovevano farsi carico dell'onere di benefici corrisposti ai propri dipendenti.
Si é cosí verificata una situazione del tutto singolare e profondamente diversa dalle altre fattispecie cui ha dato luogo l'applicazione delle leggi in questione.
Infatti, le Comunità e l'Unione delle Comunità sono enti cui per definizione appartengono soltanto cittadini ebrei, dai cui contributi sono esclusivamente finanziate. Ponendo a carico delle Comunità stesse (e dell'Unione delle Comunità), gli oneri finanziari derivanti dalle leggi suddette, il tributo di solidarietà dovuto a chi ha subito persecuzioni razziali é stato iniquamente posto a carico, non già dello Stato e quindi della generalità dei cittadini, ma proprio, e soltanto, di coloro che, in quanto già vittime delle leggi persecutorie emanate dallo Stato stesso, ne sono riconosciuti beneficiari.
Si é venuta a creare quindi una situazione paradossale, nel cui ambito lo Stato, pur facendosi carico del dovere di risarcire coloro che esso ha ingiustamente perseguitato si sottrae in realtà, per quanto riguarda i perseguitati cosiddetti "razziali", all'obbligo di sostenere l'onere relativo.
Anche se, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 marzo 1989, n. 101, le Comunità ebraiche sono state sostanzialmente ricondotte nella categoria di soggetti privati i cui rapporti di lavoro, instauratisi successivamente a tale norma, non rientrano piú nel campo di applicazione della legge n. 336 del 1970, la situazione pregressa, con il relativo indebitamento verso gli enti previdenziali, é fonte attuale di serio disagio morale ed economico per le Comunità e l'Unione.
L'onere in questione concerne essenzialmente i contributi dovuti dalle Comunità ebraiche all'INPDAP in relazione all'applicazione, per il personale in quiescenza, dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970, ed é quantificato in lire tre miliardi circa, comprensivi di tutte le spese, presenti e passate, poste a carico delle Comunità stesse.
Per alcuni di tali debiti sono peraltro state già avviate procedure ingiuntive, con ulteriore aggravio di spesa per gli enti interessati.
Si pone quindi l'esigenza di una iniziativa legislativa volta a sanare una situazione di palese iniquità, disciminante un particolare gruppo sociale rispetto al resto della collettività nazionale, in contrasto con i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale.
Si é, a tal fine, predisposto l'unito disegno di legge, di un unico articolo, con il quale le somme dovute all'INPDAP dalle Comunità ebraiche e dall'Unione delle Comunità per i motivi dianzi esplicitati vengono posti a carico dello Stato.
I criteri di valutazione e le modalità di copertura dell'onere di che trattasi sono indicati nella acclusa relazione tecnica.






RELAZIONE TECNICA

L'indebitamento verso l'INPDAP delle singole Comunità ebraiche é cosí stimato:

Unione delle Comunità: lire 132.696.000;
Comunità:
1) Bologna: lire 2.166.000;
2) Firenze: lire 95.821.000;
3) Roma: lire 2.370.534.000;
4) Livorno: lire 78.991.000;
5) Torino: lire 45.627.000;
6) Trieste: lire 18.738.000;
7) Venezia: lire 14.205.000;

enti di assistenza ed ospedalieri: lire 124.871.000;

totale: lire 2.883.469.000.

I predetti oneri sono comprensivi anche delle stime - relativamente alla Comunità di Roma, la piú importante - sia dei dipendenti già in pensione per i quali sono attesi i corrispondenti ruoli da pagare (280.000.000 circa) sia dei dipendenti che, sebbene ancora in servizio, si prevede beneficieranno della legge n. 336 del 1970 (lire 540.000.000).
Tenuto conto della possibilità di ulteriori spese per le procedure esecutive instauratesi, l'onere complessivo é valutato in lire 3 miliardi; a tale onere si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1997, mediante utilizzo dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Le somme dovute all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) dalle Comunità ebraiche e dall'Unione delle Comunità ebraiche in conseguenza dell'applicazione ai dipendenti delle Comunità stesse dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sono poste a carico dello Stato.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine utilizzando parzialmente l'accantonamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.