Legislatura 14ª - Relazione N. 1149-A (Relazione orale)
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 1149-A
Relazione orale
Relatore Bettamio
ALLEGATO
TESTO PROPOSTO DALLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
Comunicato alla Presidenza il 26 giugno 2002
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Misure per favorire l’iniziativa privata
e lo sviluppo della concorrenza
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro delle attività produttive
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
(V. Stampato Camera n. 2031)
approvato dalla Camera dei deputati il 13 febbraio 2002
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 2002
———–
ALLEGATO(1)
EMENDAMENTI
esaminati dalla 10ª Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale
Art. 1.
1.6
Respinto
D’Ambrosio
Sopprimere l’articolo.
1.9
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» aggiungere le seguenti: «di tutti i settori economici».
Conseguentemente all’onere derivante, determinato in 60.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1.13
Dichiarato inammissibile
Bastianoni, Toia, Coviello
Al comma 1, dopo le parole: «piccole e medie imprese», inserire le seguenti: «di tutti i settori economici».
1.8
Dichiarato inammissibile
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Al comma 1, dopo le parole: «21 giugno 1999», inserire le seguenti: «incluse le aree ammesse al sostegno transitorio a titolo di obiettivi 1 e 2, nonché le aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in deroga all’articolo 87, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, così come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 209».
1.10
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, dopo le parole: «21 giugno 1999» aggiungere le seguenti: «, nonché nelle aree ricomprese nella deroga di cui all’articolo 87, comma 3, letera c), del Trattato istituitivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, così come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 209».
Conseguentemente all’onere derivante, determinato in 60.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1.7
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo per le imprese che operano direttamente o indirettamente nel settore della tutela ambientale».
1.2
Respinto
Tarolli
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».
1.3
Respinto
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Betta, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».
1.5
Respinto
Gubert
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».
1.1
Respinto
Eufemi, Iervolino, Borea
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Nel terzo comma dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dall’articolo 13 della legge 5 maggio 2001, n. 57, le parole: “del capitale sociale e“ sono soppresse».
1.0.3
Ritirato
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla normativa in materia di SRL artigiana)
1. Al terzo comma dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dall’articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: “del capitale sociale e“ sono soppresse».
1.0.1
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di favorire la realizzazione di impianti e strutture legate al turismo congressuale, il fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica di cui all’articolo 6 della legge 29 marzo 2001, è incrementato per la quota di cui al comma 3 di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
1.0.2
Dichiarato inammissibile
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione di imprese italiane, previa delibera del CIPE e nell’ambito delle dotazioni finanziarie assegnate al Ministero delle attività produttive è autorizzata la costituzione di fondi rotativi per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100».
Art. 2.
2.1
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo 2.
Art. 3.
3.6
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo 3.
3.8
D’Ambrosio
Respinto
Abrogare l’articolo.
3.4
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan, Toia, Coviello
Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «sviluppo precompetitivo», aggiungere le seguenti: «nonché per il sostegno delle produzioni italiane indirizzate all’esportazione, con particolare riferimento al settore agroalimentare,».
3.3
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan, Toia, Coviello
Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «presentati dalle piccole e medie imprese», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli rivolti a favorire lo sviluppo sostenibile ovvero il risparmio energetico, l’efficienza energetica, l’impiego di fonti rinnovabili e la riduzione dei rifiuti in atmosfera e in acqua.».
3.130
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento», con le seguenti: «50 per cento».
3.9
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan, Toia, Coviello
Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «40 per cento».
3.5
Respinto
Gubert
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».
3.1
Accolto
Muzio, Marino Pagliarulo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l’approvazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
3.2
Accolto
De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l’approvazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
3.12
Accolto
Toia, Bastianoni, Coviello
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l’approvazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con apposito decreto emanato dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
3.7
Dichiarato inammissibile
Iervolino
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In attuazione dell’articolo 13, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità d’intervento a favore del comparto artigiano secondo un piano organico d’incentivazione finalizzato al completamento degli incentivi di cui alla legge n. 949 del 1952».
3.13
Dichiarato inammissibile
Bastianoni, Toia, Coviello
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I Comitati di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e all’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 27 giugno 1999, n. 297, sono integrati da tre membri designati dalle confederazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori produttivi. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono a rendere conforme la composizione dei comitati vigenti alle disposizioni del presente comma».
3.14
Dichiarato inammissibile
Bastianoni, Toia, Coviello
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I Comitati di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e all’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 27 giugno 1999, n. 297, sono integrati da tre membri designati dalle confederazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori produttivi. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono a rendere conforme la composizione dei comitati già costituiti alla data di entrata in vigore della presente norma».
3.10
Dichiarato inammissibile
Salerno, Mugnai
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il secondo comma dell’articolo 14 della legge n. 46 del 1982 è sostituito dal seguente: “Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati“.
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.0.1
Dichiarato inammissibile
Stiffoni, Alberti Casellati, Magnalbò, Bastianoni, Falcieri, Rollandin, Betta, Gubert, Corrado, Bettamio, Travaglia, De Rigo, Bianconi, Carrara, Salini, Tredese
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di cooperative sociali)
1. La legge 142 del 3 aprile 2001 non si applica per le cooperative sociali che rispondono ai requisiti della cooperazione costituzionalmente riconosciuta».
3.0.2
Ritirato
Eufemi, Iervolino
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La legge 142 del 3 aprile 2001 è modificata come segue:
a) all’articolo 1, comma 3 sono soppresse le parole: “ulteriore e distinto“ e sono sostituite le parole: “rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte“ con le seguenti: “previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati.“;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2. – 1. Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.“;
c) all’articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario.“;
d) all’articolo 6, comma 2, le parole: “ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali“ sono sostituite dalle seguenti: “al trattamento economico.“;
e) all’articolo 6 aggiungere il comma 3:
“3. Le cooperative di cui all’articolo 1, lettera b), della legge 381 del 8 novembre 1991, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all’attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
2. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2002».
3.0.3
Ritirato
Zanoletti, Tunis
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La legge 142 del 3 aprile 2001 è modificata come segue:
a) all’articolo 1, comma 3 sono soppresse le parole: “ulteriore e distinto“ e sono sostituite le parole: “rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte“ con le seguenti: “previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati.“;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2. – 1. Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.“;
c) all’articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario.“;
d) all’articolo 6, comma 2, le parole: “ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali“ sono sostituite dalle seguenti: “al trattamento economico.“;
e) all’articolo 6 aggiungere il comma 3:
“3. Le cooperative di cui all’articolo 1, lettera b), della legge 381 del 8 novembre 1991, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all’attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio“.
2. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2002».
3.0.4
Ritirato
Mugnai, Massucco, Pedrizzi
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. La legge 142 del 3 aprile 2001 è modificata come segue:
a) all’articolo 1, comma 3 sono soppresse le parole: “ulteriore e distinto“ e sono sostituite le parole: “rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte“ con le seguenti: “previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati.“;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2. – 1. Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.“;
c) all’articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione dei socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario.“;
d) all’articolo 6, comma 2, le parole: “ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali“ sono sostituite dalle seguenti: “al trattamento economico.“;
e) all’articolo 6 aggiungere il comma 3:
“3. Le cooperative di cui all’articolo 1, lettera b), della legge 381 del 8 novembre 1991, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all’attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
2. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2002».
3.0.5
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici
per interventi di programmazione negoziata)
1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali la cui istruttoria risulti comunque conclusa entro il 28 febbraio 2001 e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
2. Il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto, i criteri di priorità nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l’eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma.
3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attività produttive utilizza le risorse già assegnate dal CIPE a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.
4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive oltre che per gli interventi della stessa legge anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma».
3.0.6
Dichiarato inammissibile
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan, Toia, Coviello
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente
per le piccole medie imprese)
1. Alle piccole e medie imprese di cui all’articolo uno della Raccomandazione 96/280/CE, è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese sostenute a decorrere dall’esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti, per attività di:
a) ricerca, sviluppo e ambiente;
b) ideazione e sperimentazione di prodotto e di processo;
c) creazione di campionari;
d) sviluppo di progetti sperimentali di ingegneria finanziaria e organizzativa proposti da gruppi di imprese;
e) sviluppo di iniziative finalizzate all’ampliamento dimensionale, alla diversificazione produttiva e all’ammodernamento;
f) sviluppo di nuovi modelli organizzativi finalizzati alla gestione di impianti produttivi da aggregazioni di piccole e medie imprese.
2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. L’agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l’ambiente.
4. Qualora, all’atto della domanda dell’impresa, non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l’agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell’esercizio cui la domanda stessa si riferisce.
5. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari 104.000.000 di euro per il 2002, 104.000.000 di euro per il 2003 e 104.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».
Art. 4.
4.4
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Al comma 1, sostituire le parole da: «con regolamento» fino a: «sono fissati» con le seguenti: «il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e fissa». Al secondo periodo dello stesso comma la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «provvedimento».
4.5
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400» aggiungere le seguenti: «e ferme restando in ogni caso le disposizioni e le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».
4.3
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, sostituire le parole: «controlli sui», con le seguenti: «controlli su tutti i».
4.300
Respinto
Bettamio
Sostituire il comma 3, con i seguenti:
«3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive sospendono le agevolazioni.
3-bis. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento, anche non definitiva».
4.301
Respinto
Bettamio
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento, anche non definitiva».
4.0.1
Dichiarato inammissibile
Ponzo, Bettamio, Iervolino, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Accelerazione delle procedure di definizione degli interventi
di cui all’articolo 32 della legge n. 219 del 1981)
1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione in essere di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario, con propria determinazione, affida, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette, con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e ne cura l’esecuzione.
3. All’onere derivante dagli interventi suddetti, previsto in 150 milioni di euro, ivi compreso il compenso del commissario e le spese per il funzionamento della struttura di supporto, si provvede a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2002, di 50 milioni di euro per l’anno 2003 e di 90 milioni di euro per l’anno 2004.
4. Il provvedimento di trasferimento in proprietà da parte del Ministero delle attività produttive dei lotti e delle aree di cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 1992 ed all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, relativi ad aree appartenenti al demanio pubblico idrico e ferroviario, da comunicarsi all’agenzia del demanio, determina la sdemanializzazione delle aree stesse. Rimane confermata l’efficacia dei trasferimenti disposti con i provvedimenti già emanati.
5. L’articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, va interpretato nel senso che le opere pubbliche inerenti i programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali comprendono tutte quelle realizzate con i fondi della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni. Conseguentemente deve intendersi che le controversie relative alla loro esecuzione non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data dell’8 agosto 1998, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 267.
4.0.1 (Nuovo testo)
Dichiarato inammissibile
Ponzo, Bettamio, Iervolino, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Accelerazione delle procedure di definizione degli interventi
di cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219)
1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione in essere di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario, con propria determinazione, affida, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette, con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla citata legge n. 219 del 1981, e ne cura l’esecuzione.
3. All’onere derivante dagli interventi suddetti, previsto in 150 milioni di euro, ivi compreso il compenso del commissario e le spese per il funzionamento della struttura di supporto, si provvede a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002, assegnate alle regioni Campania e Basilicata, da distribuire per ogni anno del triennio 2002-2004 sulla base d’intesa tra il Ministero delle attività produttive e le regioni suddette nella misura rispettivamente di 100 milioni e di 50 milioni di euro.
4. Il provvedimento di trasferimento in proprietà da parte del Ministero delle attività produttive dei lotti e delle aree di cui all’articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 1992, ed all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, relativi ad aree appartenenti al demanio pubblico idrico e ferroviario, da comunicare all’Agenzia del demanio, determina la sdemanializzazione delle aree stesse. Rimane confermata l’efficacia dei trasferimenti disposti con i provvedimenti già emanati.
Art. 5.
5.2
Respinto
Eufemi, Iervolino, Borea
Sopprimere l’articolo.
5.8
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Sopprimere l’articolo.
5.1 (v. nuovo testo)
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Sostiture l’articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Modifica all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49) – 1. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l’importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione; per una quota pari al 50 per cento fra le società finanziarie suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna finanziaria, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1º gennaio 2004, l’importo della partecipazione è determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto nelle partecipazioni in essere o dismesse nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato“».
5.1 (Nuovo testo)
Accolto
Bettamio
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. - (Modifica all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49) – 1. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l’importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1º gennaio 2004, l’importo della partecipazione è determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato“».
5.3
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Borea
Al comma 1 sopprimere le parole da: «per una quota pari al 50 per cento» fino a: «i sensi del presente titolo».
5.0.1
Dichiarato inammissibile
Pontone
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All’articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire il quarto periodo con il seguente:
“Per questi ultimi e per i soggetti che abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell’anno di riferimento per il computo del contributo, il contributo non è dovuto in caso di perdita di esercizio“».
5.0.2
Ritirato
Il Governo
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)
1. A seguito dell’acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall’espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito provvedimento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere prevista l’esenzione dal contributo di cui all’articolo 20, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell’anno di riferimento per il computo del contributo.
2. Al relativo onere, valutato in 12,48 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante l’utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall’espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop».
5.0.100
Accolto
Pontone, Bettamio, Mugnai
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure in favore dello sviluppo della larga banda)
1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della larga banda, a seguito dell’acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall’espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere prevista l’esenzione dal contributo di cui all’articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell’anno di riferimento per il computo del contributo.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante l’utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall’espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop».
Art. 6.
6.1
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Sopprimere l’articolo.
6.3
Respinto
Coviello
Sopprimere l’articolo.
6.2
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. Le procedure di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, continuano ad essere regolate dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Continuano a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti ad amministrazione straordinaria, l’articolo 2, comma 7, l’articolo 3, l’articolo 6, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e l’articolo 6-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
2. Il Ministro delle attività produttive adotta opportune direttive per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria di cui al comma 1 e razionalizzarne la gestione secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari delle procedure di cui al comma 1 presentano un programma per la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria contenente l’indicazione degli adempimenti da compiere e la quantificazione dei tempi o dei costi stimati. L’esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero delle attività produttive, acquisito il parere del Comitato di sorveglianza; la mancata attuazione del programma nei tempi previsti, in assenza di fattori obiettivi di impedimento, è causa di revoca del commissario.
4. Il compenso dei commissari di cui al comma 2, è liquidato, a norma dell’articolo 213 della legge fallimentare, dal Ministero delle attività produttive, tenuto conto dei criteri di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1999, n. 570, concernente “Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata“, nonché dell’ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della fase liquidatoria della procedura.
5. È abrogato l’articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».
6.4
Respinto
Coviello
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di valutazione positiva del rendiconto di gestione e dell’attività svolta, il Ministro nomina commissari liquidatori i commissari straordinari di cui al comma 1».
Art. 7.
7.4
Respinto
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7.
1. Al fine di sostenere l’innovazione tecnologica delle imprese è autorizzata la spesa di 5.620.000 euro per l’anno 2002, di 7.950.000 euro per l’anno 2003 e di 9.240.000 euro per l’anno 2004.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono conferite al fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
7.15
Respinto
Bastianoni
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. Al fine di sostenere l’innovazione tecnologica delle imprese è autorizzata la spesa di 5.620.000 euro per l’anno 2002, di 7.950.000 euro per l’anno 2003 e di 9.240.000 euro per l’anno 2004.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono conferite al fondo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
7.16
Accolto
Toia, Coviello, Bastianoni
Al comma 1, dopo le parole: «piccole e medie imprese» inserire le seguenti: «di tutti i settori economici».
7.11
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1 sostituire le parole: «di cui all’articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996» con le seguenti: «di tutti i settori economici, ivi compresi esercizi turistico-alberghieri e pubblici esercizi, come definite dalla vigente normativa della Comunità europea».
7.1
Respinto
Monti, Agoni, Boldi, Corrado
Al comma 1 sopprimere le parole: «specie nelle aree depresse».
7.12
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, sostituire le parole da: «5.620.000 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «10.000.000 euro per l’anno 2002, di 15.000.000 euro per l’anno 2003 e di 20.000.000 euro per l’anno 2004».
Conseguentemente all’onere derivante, determinato in 4.380.000 euro per il 2002, 7.050.000 per il 2003 e 10.760.000 per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7.5
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, sostituire le parole da: «5.620.000» fino alla fine del periodo, con le altre: «10.000.000 di euro per ognuno degli anni 2002-2003-2004».
7.9/1
Accolto
Bettamio
Al terzo capoverso, ovunque ricorra, sostituire la parola: «utilizzo» con l’altra: «riduzione».
7.9/2
Accolto
Bettamio
Al quarto capoverso, sopprimere le parole: «nonché le parole “di ultima istanza“».
7.9
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Al comma 1 sostituire la cifra: «5.620.000» con la seguente: «10.620.000» e la cifra: «7.950.000» con la seguente: «12.950.000».
Al comma 2, dopo le parole: «sentiti i Ministri» inserire le seguenti: «dell’economia e delle finanze,».
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, per l’anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento previsto dal comma 3 dell’articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per l’anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante utilizzo dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell’articolo 103 della citata legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; per l’anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. All’articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo le parole “lire 10.000.000“ sono sostituite dalle seguenti: “2.500 euro“; al quarto periodo, le parole da “le imprese del credito“ fino a “della carta di credito formativa e che“ nonché le parole “di ultima istanza“ sono soppresse.
3-ter. Il comma 54 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
“54. Al fine di favorire l’adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l’acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad Internet quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l’accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall’articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2000“».
7.6
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale spesa è destinata alla diffusione di tecnologie che favoriscono il commercio elettronico B2B (business to busines) tra le imprese per l’acquisto la vendita di prodotti e servizi».
7.13
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1 aggiungere in fine la seguente frase: «Il 50 per cento delle predette risorse è comunque destinato alla aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».
7.17
Respinto
Toia, Coviello, Bastianoni
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 e quelle stanziate sul Fondo per l’informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali di cui all’articolo 52, comma 54, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, confluiscono nel Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT) di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nell’ambito della sezione istituita dall’articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
7.18
Respinto
Toia, Coviello, Bastianoni
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica (FIT) di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nell’ambito della sezione istituita dall’articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
7.7
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere il comma 2.
7.2
Respinto
Tarolli
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».
7.3
Respinto
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Betta, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali sono ripartite le somme relative».
7.8
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, sostituire le parole: «provvedimento amministrativo», con la seguente: «decreto».
7.22
Respinto
Bastianoni, Toia, Coviello
Al comma 2, sostituire le parole: «provvedimento amministrativo», con la seguente: «decreto».
7.10
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le Regioni interessate e dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni parlamentari».
7.21
Respinto
Bastianoni, Toia, Coviello
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le Regioni interessate e dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni parlamentari».
7.19
Respinto
Bastianoni, Toia, Coviello
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni».
7.20
Respinto
Coviello, Toia, Bastianoni
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e le Regioni interessate».
7.14
Assorbito
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 54 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, gravano sull’apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, istituita dall’articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
7.0.100
Accolto
Salerno, Mugnai, Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa, Eufemi, Iervolino, Salzano
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifica all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46)
1. Il secondo comma dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente:
“Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati“».
7.0.3
Dichiarato inammissibile
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa, Mugnai
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Interventi a sostegno dello sviluppo del processo di innovazione
delle imprese del tessile, dell’abbigliamento e calzature)
1. Per le finalità di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.
2. Gli aiuti saranno ammessi nei limiti della regolamentazione comunitaria sul de minimis, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.
3. All’onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
4. Sono altresì utilizzabili nel limite di 8 milioni di euro le disponibilità residue esistenti sul «Fondo» di cui al comma 1 e derivanti dall’applicazione dell’articolo 103, comma 5, secondo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), recante contributi in conto capitale al settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero».
7.0.3 (Nuovo testo)/1
Accolto
Bettamio
Al comma 3, dopo le parole: «dal presente articolo» inserire le seguenti: «pari a 2 milioni di euro per l’anno 2002».
Sopprimere il comma 4.
7.0.3 (Nuovo testo)
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa, Mugnai
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Interventi a sostegno dello sviluppo del processo di innovazione
delle imprese dei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero)
1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.
3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
4. Sono altresì utilizzabili, nel limite di 8 milioni di euro, le disponibilità residue esistenti sul Fondo di cui al comma 1 e derivanti dall’applicazione dell’articolo 103, comma 5, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante contributi in conto capitale al settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero».
7.0.4
Ritirato
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Agevolazioni per la realizzazione di infrastrutture
di rete a larga banda)
1. All’articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Per questi ultimi e per i soggetti che abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell’anno di riferimento per il computo del contributo, il contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio“.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l’anno 2002, si fa fronte mediante l’utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall’espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop. L’applicazione della medesima disposizione è condizionata all’avvenuto versamento all’erario di un importo almeno pari a quello sopra indicato per la valutazione dell’onere».
Art. 8.
8.2
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
8.3
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: «della legge 17 febbraio 1982, n. 46,» aggiungere le seguenti: «particolarmente rivolti all’adozione di tecnologie per la riduzione dei rifiuti e il miglioramento della qualità dei prodotti e del processo produttivo,».
8.1
Accolto
Bettamio
Al comma 1, dopo le parole: «13 marzo 2000» inserire le seguenti: «concernente l’approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006».
8.5
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente frase: «Possono essere finanziate, nell’ambito delle predette risorse, anche le attività di progettazione, sperimentazione e sviluppo di programmi di innovazione tecnologica singolarmente considerati».
8.4
Respinto
Turroni, Martone, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Zancan
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per assicurare la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.1
Respinto
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Betta, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fonti di finanziamento delle attività delle Stazioni sperimentali
per l’industria)
1. All’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, dopo le parole: “a carico delle imprese“ è aggiunta la seguente: “industriali“».
8.0.2
Dichiarato inammissibile
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente.
«Art. 8-bis.
(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente
per le piccole e medie imprese)
1. Alle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, come definite dalle vigenti norme della Unione europea, è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese sostenute a decorrere dall’esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti, per attività di:
a) ricerca, sviluppo e ambiente;
b) ideazione e sperimentazione di prodotto e di processo;
c) creazione di campionari;
d) sviluppo di progetti sperimentali di ingegneria finanziaria e organizzativa proposti da gruppi di imprese;
e) sviluppo di iniziative finalizzate all’ampliamento dimensionale, alla diversificazione produttiva e all’ammodernamento;
f) sviluppo di nuovi modelli organizzativi finalizzati alla gestione di impianti produttivi da aggregazioni di piccole e medie imprese.
2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. L’agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l’ambiente.
4. Qualora, all’atto della domanda dell’impresa, non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l’agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell’esercizio cui la domanda stessa si riferisce.
5. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a 60.000.000 di euro per il 2002, 90.000.000 di euro per il 2003 e 80.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Art. 9.
9.1
Assorbito
Bettamio
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «programma» con la seguente: «piano».
9.2
Dichiarato inammissibile
Tunis
Al primo comma sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le altre: «31 ottobre 2002».
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l’importo di 22.911.000 euro; per l’importo di 12.911.000 euro si provvede a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994; per l’importo di 10.000.000 euro si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
All’erogazione delle somme si provvede con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
9.2 (Nuovo testo)
Dichiarato inammissibile
Tunis, Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Disposizioni per il territorio del Sulcis) – 1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 ottobre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l’importo di 17.911.000 euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Entro il 31 ottobre 2002, il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la regione Sardegna e sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e del territorio ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis e per la valorizzazione del territorio interessato volto ad avviare azioni sostitutive del piano di cui al comma 1, compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che consentano di:
a) proseguire lo sfruttamento delle risorse minerarie, con investimenti strettamente funzionali all’ottimizzazione del recupero delle riserve estraibili già individuate;
b) realizzare la riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie e la conseguente valorizzazione delle testimonianze dell’attività mineraria nell’ambito del parco geominerario storico-ambientale della regione Sardegna;
c) attivare nuovi investimenti produttivi con adeguate ricadute occupazionali.
3. Nell’ambito delle azioni del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, e fino al completamento del piano stesso, si applicano al personale della Carbosulcis spa le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Qualora la presa in consegna di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 non avvenga entro il termine di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive, acquisito il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla presentazione del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare le somme residue dei fondi individuati dall’articolo 8, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per avviare gli interventi programmati. Alla copertura degli ulteriori oneri finanziari del piano si provvederà con le relative quantificazioni in tabella C nella legge finanziaria per l’anno 2003 per la parte di competenza statale».
9.2 (Ulteriore nuovo testo)/1
Accolto
Bettamio
Sopprimere il comma 2.
9.2 (Ulteriore nuovo testo)
Accolto
Bettamio, Tunis
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. - (Disposizioni per il territorio del Sulcis) – 1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l’importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è corrispondentemente ridotto l’importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.
2. Entro il 31 ottobre 2002, il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la regione Sardegna e sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e del territorio ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis e per la valorizzazione del territorio interessato volto a definire eventuali azioni sostitutive del piano di cui al comma 1, compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che consentano di:
a) proseguire lo sfruttamento delle risorse minerarie, con investimenti strettamente funzionali all’ottimizzazione del recupero delle riserve estraibili già individuate e contestuale eventuale riduzione della forza lavoro impiegata per mezzo di processi di mobilità lunga del personale della Carbosulcis spa;
b) realizzare la riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie e la conseguente valorizzazione delle testimonianze dell’attività mineraria nell’ambito del parco geominerario storico-ambientale della regione Sardegna;
c) attivare nuovi investimenti produttivi con adeguate ricadute occupazionali».
9.500
Assorbito
Bettamio
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «a valere» fino alla fine del periodo, con le altre: «e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, è corrispondentemente ridotto l’importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994».
9.3
Ritirato
Tunis
Al primo comma sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le altre: «31 ottobre 2002».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2. Per la realizzazione del programma di sviluppo minerario-energetico del Sulcis è erogato entro il 31 ottobre 2002 un contributo aggiuntivo pari a 10.000.000 di euro in favore della “Carbosulcis spa“.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 10.000.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’unità previsionale di base di parte corrente “fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
9.3 (Nuovo testo)/1
Ritirato
Bettamio
Sopprimere il comma 1-quinquies.
9.3 (Nuovo testo)
Ritirato
Tunis, Bettamio
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per la realizzazione del programma di sviluppo minerario-energetico del Sulcis è erogato entro il 31 ottobre 2002 un contributo aggiuntivo pari a 10.000.000 di euro in favore della “Carbosulcis spa“.
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 10.000.000 euro per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quinquies. Entro il 31 ottobre 2002, il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la regione Sardegna e sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e del territorio ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis e per la valorizzazione del territorio interessato, volto ad avviare azioni sostitutive del piano di cui al comma 1, compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che consentano di:
a) proseguire lo sfruttamento delle risorse minerarie, con investimenti strettamente funzionali all’ottimizzazione del recupero delle riserve estraibili già individuate;
b) realizzare la riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie e la conseguente valorizzazione delle testimonianze dell’attività mineraria nell’ambito del Parco geominerario storico-ambientale della regione Sardegna;
c) attivare nuovi investimenti produttivi con adeguate ricadute occupazionali».
9.4
Dichiarato inammissibile
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2. Entro il 30 giugno 2002, il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la regione Sardegna e sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e del territorio ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, predispone un piano pluriennale di intervento per la riconversione delle miniere carbonifere del Sulcis e per la valorizzazione del territorio interessato volto ad avviare azioni sostitutive del piano di cui al comma 1, compatibili con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che consentano di:
a) proseguire lo sfruttamento delle risorse minerarie, con investimenti strettamente funzionali all’ottimizzazione dl recupero delle riserve estraibili già individuate;
b) realizzare la riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie e la conseguente valorizzazione delle testimonianze dell’attività mineraria nell’ambito del Parco geominerario storico-ambientale della Regione autonoma della Sardegna;
c) attivare nuovi investimenti produttivi con adeguate ricadute occupazionali.
3. Nell’ambito delle azioni del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, e fino al completamento del piano stesso, si applicano al personale della Carbosulcis spa le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.
4. Il Ministero delle attività produttive, acquisito il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla presentazione del piano pluriennale di intervento di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare le somme residue dei fondi individuati dall’articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per avviare gli interventi programmati. Alla copertura degli ulteriori oneri finanziari del piano si provvederà con le relative quantificazioni in tabella C nella legge finanziaria per l’anno 2003 per la parte di competenza statale con l’utilizzo delle somme residue dei fondi individuati dall’articolo 8, comma 2, del decreto del citato Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 per la parte di competenza regionale».
Art. 10.
10.2
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
10.3
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere le parole: «all’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,».
10.1
Respinto
Monti, Agoni, Corrado
Al comma 1, dopo le parole: «citate», aggiungere le parole: «specie se rivolti all’osservazione del territorio ed al controllo e al monitoraggio di coste e frontiere».
10.4
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 2, dopo le parole: «i programmi di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo a quelli di carattere “dual use“, con maggiori prospettive sul mercato internazionale».
Art. 11.
11.1
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.
11.2
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
11.3
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «35 per cento», con le seguenti: «45 per cento».
11.0.1
Ritirato
Pedrizzi, Mugnai, Florino
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. L’articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349 deve essere interpretato nel senso che l’allungamento della protezione brevettuale giova unicamente al medicamento oggetto della registrazione ai fini dell’immissione in commercio e non ai principi attivi per se stessi considerati, i quali pertanto possono essere liberamente prodotti purché non allo scopo consapevolmente perseguito di contribuire alla contraffazione dell’invenzione relativa al medicamento».
Art. 12.
12.3
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, al capoverso, sopprimere il primo periodo.
12.2
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, al capoverso, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelle ricadenti in aree demaniali.».
12.5
Dichiarato inammissibile
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, sopprimere le parole da: «in misura pari alla differenza», fino alla fine del comma.
12.500
Accolto
Bettamio
Al capoverso del comma 1, sostituire le parole: «in misura pari alla» con le altre: «in misura non inferiore alla» e sopprimere le parole: «con possibilità di incremento fino ad un massimo del 50 per cento di tale differenza».
12.1
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo del 50 per cento», con le altre: «non inferiore al 50 per cento».
12.6
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei dieci anni successivi all’acquisto».
12.4
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all’acquisto».
Art. 13.
13.100
Ritirato
Pontone
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 13. - (Incentivi per la riorganizzazione produttiva in alcuni settori) – 1. Ai fini della realizzazione di programmi di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio nonché delle attività tessili concentrate in distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 317 del 1991, è autorizzato lo stanziamento rispettivamente di 12.900.000 euro per l’anno 2002 e di 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 50.000.000 di euro per l’anno 2002 e di 60.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. I programmi di cui al comma 1 sono diretti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso una riduzione della capacità produttiva in esubero e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;
b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l’offerta;
c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
13.6
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, sostituire le parole da: «del comparto», fino alla fine del comma con le seguenti: «dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è autorizzato lo stanziamento di 50.000.000 di euro per l’anno 2002 e di 60.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive», con le seguenti: «gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 12.900.000 euro per l’anno 2002 e a 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ed al Ministero dell’economia e delle finanze, quanto a 37.100.000 euro per l’anno 2002 e a 44.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
13.3
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Al comma 1, sostituire la cifra: «12.900.000» con la seguente: «11.900.000» e la cifra: «15.500.000» con la seguente: «13.500.000».
13.7
Accolto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «anche attraverso una riduzione della capacità produttiva in esubero» con le seguenti: «anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva».
13.4
Accolto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento».
13.2
Dichiarato inammissibile
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) ricollocare i lavoratori in altre attività produttive dopo corsi di riqualificazione professionale, nonché l’utilizzo di ammortizzatori sociali come il prepensionamento anticipato. A tal fine viene destinato il 20 per cento delle risorse indicate al comma 1».
13.5
Accolto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) favorire l’innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all’aumento del risparmio energetico».
13.0.1
Decaduto
Boldi, Monti, Agoni, Corrado, Tirelli
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di produzione di medicamenti e prodotti coperti dai certificati complementari di protezione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la produzione per l’esportazione dei medicamenti e dei prodotti coperti dai certificati complementari di protezione rilasciata dall’articolo 4, della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché dell’articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, come introdotto dall’articolo 1 della medesima legge n. 349 del 1991».
13.0.8/1
Ritirato
Bettamio
Al comma 1, dopo la parola: «promuovere» inserire le altre: «gli investimenti finalizzati alla».
13.0.8
Dichiarato inammissibile
Asciutti, Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2002, e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive, con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all’articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All’onere relativo all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
13.0.2/1
Ritirato
Bettamio
Al comma 1, dopo la parola: «promuovere» inserire le altre: «gli investimenti finalizzati alla».
13.0.2
Dichiarato inammissibile
Corrado
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.
2. I criteri e modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all’articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All’onere relativo all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
13.0.6/1
Ritirato
Bettamio
Al comma 1, dopo la parola: «promuovere» inserire le altre: «gli investimenti finalizzati alla».
13.0.6
Dichiarato inammissibile
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Interventi in favore delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità)
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle produzioni ceramiche sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all’articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All’onere relativo all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
13.0.7/1
Ritirato
Bettamio
Al comma 1, dopo la parola: «promuovere» inserire le altre: «gli investimenti finalizzati alla».
13.0.7
Dichiarato inammissibile
Pasinato, Sambin, De Rigo
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l’esercizio finanziario 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.
2. I criteri e modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all’articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All’onere relativo all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
13.0.11
Accolto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi, Asciutti, Bastianoni, Bettamio, Corrado, Coviello, De Rigo, Marino, Muzio, Nessa, Pagliarulo, Pasinato, Sambin, Toia, Travaglia
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l’esercizio finanziario 2002, e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. I criteri e modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all’articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l’anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».
13.0.20/1
Ritirato
Bettamio
Al comma 1, dopo la parola: «promuovere» inserire le altre: «gli investimenti finalizzati alla».
13.0.20
Dichiarato inammissibile
Bastianoni, Toia
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l’esercizio finanziario 2002, e di 2.590.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all’articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All’onere relativo all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
13.0.5
Respinto
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)
1. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato. Conseguentemente, al comma 6 del predetto decreto legislativo n. 164 del 2000, dopo la parola: “sospendono“, è soppressa la parola: “altresì“».
13.0.10
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)
1. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato. Conseguentemente, al comma 6 del predetto decreto legislativo, dopo la parola: “sospendono“, è soppressa la parola: “altresì“».
13.0.18
Respinto
Bastianoni, Toia
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)
1. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato. Conseguentemente, al comma 6 del predetto decreto legislativo n. 164 del 2000, dopo la parola: “sospendono“, è soppressa la parola: “altresì“».
13.0.9
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Scissione tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici locali)
1. All’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
“3. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell’affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e/o degli impianti.
3-bis. Nei casi di violazione del comma 3 l’Autorità esercita i poteri di cui all’articolo 14, applicando le sanzioni di cui all’articolo 15“».
13.0.19
Respinto
Bastianoni, Toia
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Scissione tra proprietà e gestioni delle reti dei servizi pubblici locali)
1. All’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
“3. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell’affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e/o degli impianti.
3-bis. Nei casi di violazione del comma 3 l’Autorità esercita i poteri di cui all’articolo 14, applicando le sanzioni di cui all’articolo 15“».
13.0.700
Dichiarato inammissibile
Boldi, Brignone, Monti, Agoni, Corrado
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
alluvionali del novembre 1994 e dell’ottobre e novembre 2000)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall’articolo 52, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:
a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999;
b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell’ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), versano l’ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 31 dicembre 2002, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre 2002.
3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002, 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
13.0.3
Dichiarato inammissibile
Boldi, Brignone, Monti, Agoni, Corrado, Pasinato, Costa, Morra, Cirami, Nessa, Manunza, Menardi, Nocco, Ognibene, Zappacosta, Gaburro, Malan, Cicolani, Barelli, Mainardi, Favaro, Moncada, Sambin, Federici, Gubetti, Tredese, De Rigo, Alberti casellati, Pianetta, Fabbri, Fessina, Manfredi, Guasti, Carrara, Salini, Mulas, Cantoni, Lauro, Massucco
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
alluvionali del novembre 1994 e dell’ottobre e novembre 2000)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 138, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dall’articolo 52, comma 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano:
a) ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999;
b) ai soggetti colpiti dalle calamità idrogeologiche dell’ottobre e del novembre 2000, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 2000 e 2001.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) versano l’ammontare dovuto per ciascun tributo, contributo e premio a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 31 dicembre 2002, ovvero in dodici rate semestrali di pari importo decorrenti dal 31 dicembre 2002.
3. Fino al termine di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
13.0.17
Respinto
Bastianoni, Toia, Coviello
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifica all’articolo 36 della legge 1º marzo 2002, n. 39, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari)
1. L’articolo 36 della legge 1º marzo 2002, n. 39, recante “Modifica dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari“ è abrogato».
13.0.12
Dichiarato inammissibile
Zavoli, Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici)
1. Per coadiuvare ed accelerare il rilascio dei visti turistici, tramite la collaborazione tra l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e le sedi diplomatiche italiane all’estero sono stanziati 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere relativo all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante l’aumento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 21 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, e successive modificazioni, e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
13.0.12 (Nuovo testo)/1
Accolto
Bettamio
Al comma 1, sostituire le parole da: «Per coadiuvare» fino a: «stanziato» con le altre: «Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all’estero è stanziato a favore dell’Enit».
13.0.12 (Nuovo testo)
Accolto
Zavoli, Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici)
1. Per coadiuvare ed accelerare il rilascio dei visti turistici, tramite la collaborazione tra l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e le sedi diplomatiche italiane all’estero è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
13.0.13
Respinto
Garaffa, Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Maconi
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Norme in materia di attività di videonoleggio)
1. È vietato l’abuso da parte delle società distributrici di pellicole cinematografiche dello stato di dipendenza economica nella quale si trovano i soggetti che svolgono attività di videonoleggio. Si considera dipendenza economica la situazione in cui la società distributrice sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con il soggetto che svolge attività di videonoleggio, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere, nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie e nell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
4. Ferma restando l’eventuale applicazione dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.
5. Ai rapporti contrattuali tra società distributrici di pellicole cinematografiche e soggetti che svolgono attività di videonoleggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni».
13.0.14
Dichiarato inammissibile
Garraffa, Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Maconi
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Norme relative alle giacenze di magazzino)
1. Le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso di calzature, abbigliamento, accessori della moda e ottica sono svalutate, ai fini fiscali, il primo anno dopo l’acquisto, di un terzo, il secondo anno di due terzi.
2. All’onere relativo all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».
13.0.14 (Nuovo testo)
Dichiarato inammissibile
Garraffa, Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Maconi
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Norme relative alle giacenze di magazzino)
1. A decorrere dal 2003, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso di calzature, abbigliamento, accessori della moda e ottica sono svalutate, ai fini fiscali, il primo anno dopo l’acquisto, di un terzo, il secondo anno di due terzi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».
13.0.15
Dichiarato inammissibile
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Riduzione dell’IVA nel settore dei CD, dei dischi e delle musicassette)
1. Le produzioni musicali, quali CD, dischi e musicassette, sono considerate a tutti gli effetti beni culturali, pertanto l’aliquota IVA ad essi applicabile è equiparata a quella dei prodotti editoriali e dei libri.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 45 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo».
13.0.15 (Nuovo testo)
Dichiarato inammissibile
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Agevolazioni per il settore dei CD, dei dischi e delle musicassette)
1. Al fine di contribuire ad una graduale riduzione del prezzo di vendita dei prodotti musicali, quali CD, dischi e musicassette, è previsto un rimborso per l’acquisto di tali beni.
2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2003 e 75 milioni per il 2004.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, in particolare per la misura del rimborso da articolare per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 in base alle stime quantitative relative agli acquisti dei suddetti beni e comunque nei limiti fissati dalle risorse disponibili.
4. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2003 e 75 milioni per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall’anno 2005, lo stanziamento è quantificato annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
13.0.900/1
Ritirato
Bettamio
Sostituire le parole da: «finalizzato» fino a: «completamento degli» con le altre: «nell’ambito degli».
13.0.900
Ritirato
Bettamio
Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Interventi a favore del comparto artigiano)
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanare in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, utilizzando le risorse disponibili, i criteri e le modalità di intervento a favore del comparto artigiano, secondo un piano organico d’incentivazione finalizzato, nell’interesse nazionale e a completamento degli incentivi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, alla riqualificazione, all’ammodernamento e allo sviluppo delle imprese, anche in regime di cofinanziamento con le regioni. Per il finanziamento, l’amministrazione e la gestione dei predetti interventi, si applicano le disposizioni che disciplinano il fondo di cui all’articolo 37 della citata legge n. 949 del 1952. A tal fine, il Ministero delle attività produttive stipula un apposito contratto con il soggetto gestore di detto fondo».
Art. 14.
14.1
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.
14.2
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
14.300
Ritirato
Bettamio
Sopprimere il secondo periodo del comma 2.
14.301
Accolto
Bettamio
Al comma 2, secondo periodo, prima delle parole: «A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri» premettere le seguenti: «In deroga all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
14.500
Accolto
Bettamio
Al comma 3, sostituire le parole: «non deriveranno» con le altre: «non devono derivare».
14.0.1
Respinto
Eufemi, Iervolino, Borea
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. La rivelazione o l’impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituisce violazione di segreto aziendale».
Art. 15.
15.4
Ritirato
Mugnai
Sostituire l’articolo con il seguente:
–«Art. 15. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi registrati e altri segni distintivi, concorrenza sleale, brevetti, modelli e disegni ornamentali, diritti d’autore, nomi a dominio, secondo seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore ad otto, di tribunali e di altrettante corti d’appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d’appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. Nell’emanare le necessarie disposizioni transitorie il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l’efficiente avvio».
15.301
Respinto
Bettamio
Sostituire l’alinea del comma 1 con il seguente:
«1. Il governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi registrati e altri segni distintivi, atti di concorrenza sleale commessi con l’uso di nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o con imitazione servile dei prodotti di un concorrente o compiendo con qualsiasi mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e diritto d’autore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi».
15.1
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Al comma 1, dopo la parola: «marchi» inserire le parole: «nazionali e comunitari»; sostituire le parole: «modelli e disegni ornamentali» con le seguenti: «disegni e modelli»; dopo le parole: «diritto d’autore» inserire le seguenti: «nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale».
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze».
15.304
Respinto
Bettamio
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e presso le corti d’appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche».
15.300
Respinto
Bettamio
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «istituire presso un numero ristetto comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti di appello» con le altre: «istituire presso i tribunali e le corti di appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia».
15.6
Respinto
Coviello, Cavallaro, Bastianoni, Toia
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d’appello,» con le parole seguenti: «presso tutti i tribunali e tutte le corti d’appello».
15.7
Respinto
Cavallaro
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d’appello,» con le parole seguenti: «presso tutti i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia e presso tutte le corti d’appello».
15.8
Respinto
Cavallaro
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «presso un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d’appello,» con le parole seguenti: «presso tutti i tribunali e tutte le corti d’appello aventi sede nei capoluoghi di provincia».
15.2
Accolto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «sezioni specializzate» inserire le seguenti: «a composizione collegiale».
15.5
Accolto
Bastianoni, Toia, Coviello
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sezioni specializzate» inserire le seguenti: «a composizione collegiale».
15.3
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) le sezioni specializzate di cui alla lettera a) devono risultare composte da un giudice ordinarlo e da due giudici esperti in materia di diritto industriale, chimica, bioingegneria, genetica e biologia.
15.9
Respinto
Coviello, Bastianoni, Toia
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) le sezioni specializzate di cui alla lettera a) devono risultare composte da un giudice ordinario e da due giudici esperti in materia di diritto industriale, chimica, bioingegneria, genetica e biologia».
15.302
Respinto
Bettamio
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l’osservanza delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2».
Art. 16.
16.1
Decaduto
Monti, Agoni, Corrado
Sopprimere l’articolo.
16.2
Decaduto
Monti, Agoni, Corrado
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 16. - (Inoperabilità del diritto d’autore da parte del titolare di un brevetto di modello) – 1. In deroga da quanto previsto dall’articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per l’inoperabilità del diritto d’autore scade decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
16.4
Decaduto
D’Ambrosio
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 16. - (Inoperabilità del diritto d’autore sui disegni e modelli industriali) – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per l’inoperabilità del diritto d’autore scade decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
16.3
Accolto
Bettamio
Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini dell’applicazione» fino a: «n. 95» con le seguenti: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633».
16.5
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. L’articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, introdotto dal comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, deve interpretarsi nel senso che la non operatività della protezione di cui all’articolo 22 sia da riferirsi anche a coloro che, prima del 19 aprile 2001, abbiano intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente non brevettati e allo stesso tempo non ricadenti sotto la protezione del diritto d’autore in quanto inscindibili.
2-ter. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d’autore durano fino al termine del 25º anno dopo la morte dell’autore».
16.6
Respinto
Toia, Bastianoni, Coviello
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L’articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, introdotto dal comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, deve interpretarsi nel senso che la non operatività della protezione di cui all’articolo 22 sia da riferirsi anche a coloro che, prima del 19 aprile 2001, abbiano intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente non brevettati e allo steso tempo non ricadenti sotto la protezione del diritto d’autore in quanto inscindibili».
16.7
Accolto
Bastianoni, Toia, Coviello
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d’autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell’autore».
16.0.2
Dichiarato inammissibile
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
Ai fini della presentazione delle opposizioni previste dall’articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il contributo unificato, istituito dall’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è dovuto nella misura di 250 euro».
16.0.2 (Nuovo testo)
Dichiarato inammissibile
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
Ai fini della presentazione delle opposizioni di cui dall’articolo 32-bis del testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è prevista una tassa il cui importo è pari a quello stabilito nella tabella 1, comma 1, lettera d), allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni».
Art. 17.
17.1
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1 sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l’anno 2002 e di 1.135.000 euro per l’anno 2003», con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l’anno 2002, di 4.015.000 euro per l’anno 2003 e di 4.015.000 euro per l’anno 2004.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive» con le seguenti: «gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 4.015.000 euro per l’anno 2002 e a 1.135.000 euro per l’anno 2003, ed al Ministero dell’economia e delle finanze, quanto a 2.880.000 euro per l’anno 2003 e a 4.015.000 euro per 2004».
17.0.1
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Borea
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
L’articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con la legge del 19 ottobre 1991, n. 349, limitatamente ai certificati complementari di protezione rilasciati ex articolo 4 della medesima legge, va inteso nel senso che l’allungamento della protezione brevettuale si applica unicamente al prodotto finale oggetto della registrazione ai fini dell’immissione in commercio e non ai principi attivi di per se stessi considerati, i quali pertanto possono essere liberamente prodotti ai soli fini dell’esportazione in Paesi ove la tutela brevettuale sia già scaduta».
17.0.2
Ritirato
Pontone
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
L’articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con legge 19 ottobre 1991, n. 349, deve essere interpretato nel senso che l’allungamento della protezione brevettuale giova unicamente al medicamento oggetto della registrazione ai fini dell’immissione in commercio e non ai principi attivi per se stessi considerati, i quali pertanto possono essere liberamente prodotti purché non allo scopo consapevolmente perseguito di contribuire alla contraffazione dell’invenzione relativi al medicamento».
17.0.3
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633
e successive modificazioni e integrazioni)
1. Al comma 4 dell’articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo periodo, dopo le parole: la misura di detto compenso, sono inserite le seguenti: da corrispondere in forma forfettaria;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: sono determinate, aggiungere le seguenti: tramite appositi accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate;
c) il quarto periodo è soppresso.
2. All’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, al termine del primo periodo del comma 2 è aggiunta la seguente frase: “L’assolvimento dei predetti obblighi è subor-
dinato alla corresponsione di compensi in forma forfettaria determinati, tramite appositi accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, ai sensi dell’articolo 181-ter della presente legge, tenendo conto della durata delle parti di opere fissate nei supporti e dell’anno di prima esecuzione».
Art. 18.
18.8
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Sopprimere l’articolo.
18.9
Respinto
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Stralciare l’articolo.
18.10
Respinto
Coviello, Bastianoni, Toia, Manzione
Stralciare l’articolo.
18.100
Ritirato
Eufemi, Iervolino
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«2. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, che compromettano la sicurezza del veicolo, il danneggiato è tenuto ad effettuare la riparazione presso un autoriparatore, scelto dal danneggiato stesso nell’ambito degli autoriparatori abilitati ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122, ed iscritti nell’Albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Il Ministero delle attività produttive, al fine di innalzare la qualità delle prestazioni di autoriparazione e di assicurare equità, certezza e trasparenza dei costi, promuove la stipula di convenzioni tra le organizzazioni più rappresentative dell’autoriparazione e delle compagnie assicuratrici, sulla base di criteri atti a garantire riparazioni a regola d’arte, anche in relazione all’utilizzo dei materiali di consumo e delle parti di ricambio, tariffe di manodopera convenzionate, tempi di riparazione concordati e liquidazione diretta all’autoriparatore».
18.1
Accolto
Bettamio
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l’assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi».
18.5
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il testo della clausola e il modo di recupero delle somme delle franchigie, che dovrà essere sottoscritta dall’assicurato, dovrà essere preventivamente approvata dall’Isvap».
18.2
Accolto
Bettamio
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il comma 2-bis dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato».
18.3
Accolto
Mugnai, Demasi
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il comma 2-bis dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato».
18.6
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L’attestato di rischio, al termine dell’annualità assicurativa dovrà essere consegnato firmato dal titolare dlel’Agenzia assicurativa d’appartenenza all’assicurato.».
18.7
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“5. Gli importi delle franchigie di cui al comma 1, lettera d-bis), dovranno essere garantiti dall’assicurato mediante carta di credito o disposizione bancaria o deposito cauzionale fruttifero, esigibile in presenza dell’effettivo pagamento del danno, di cui scaturisce l’obbligazione della franchigia».
18.0.1
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Borea
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modalità per il risarcimento del danno)
1. Nel caso di sinistri derivati dalla circolazione stradale, il danneggiato, fatta salva la valutazione in ordine alla responsabilità, può fare effettuare la riparazione del veicolo presso un’impresa di autoriparazione da lui scelta nell’ambito delle imprese abilitate ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122 all’esercizio dell’attività di autoriparazione, ed iscritte all’Albo delle Imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 per la stessa attività, ottenendo il rimborso dell’importo indicato nella fattura rilasciata dalle predette imprese, previa verifica e trattazione da parte dell’impresa di assicurazione dei lavori effettuati. Il rimborso della fattura deve comunque avvenire da parte dell’impresa di assicurazione entro quindici giorni dalla sua emissione, anche nel caso di liquidazione diretta all’impresa di autoriparazione.
2. Nel caso di danni che compromettano la sicurezza del veicolo, il danneggiato è tenuto ad effettuare la riparazione. Qualora la riparazione risulti antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo, ferma restando la facoltà di fare effettuare la riparazione ai sensi del primo comma, al danneggiato è liquidato un risarcimento pecuniario pari al valore di mercato del veicolo da corrispondere entro quindici giorni dalla data di presentazione dell’attestato di avvio alla demolizione.
3. Al fine di assicurare certezza dell’entità del danno, equità e trasparenza degli indennizzi, e di contrastare comportamenti fraudolenti, il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese di autoriparazione, delle imprese esercenti l’attività di assicurazione e dei consumatori, individua criteri atti a garantire riparazioni a regola d’arte, anche in relazione all’utilizzo di materiali di consumo e di parti di ricambio, ai tempi di riparazione ed alle modalità di liquidazione diretta all’autoriparatore. Il Ministero, per assicurare l’innalzamento della qualità delle prestazioni di autoriparazione e per tutelare gli interessi degli utenti, può promuovere, o recepire, la stipula di convenzioni nazionali fra le organizzazioni predette, vigilando sulla loro attuazione».
Art. 19.
19.4
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
19.7
Respinto
Maconi, Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa
Sopprimere l’articolo.
19.6
Respinto
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Stralciare l’articolo.
19.2
Dichiarato inammissibile
Mugnai
Al comma 1, dopo la parola: «(ISVAP)», sostituire le parole: «l’assicuratore individua un attuario incaricato», con le parole: «viene individuato un collegio di attuari incaricati, nominato dal Ministero delle attività produttive».
19.5
Dichiarato inammissibile
Pontone
Al comma 1, dopo la parola: «(ISVAP)», sostituire le parole: «l’assicuratore individua un attuario incaricato», con le parole: «il Ministero delle attività produttive può indicare uno o più attuari».
19.1
Ritirato
Monti, Agoni, Corrado, Boldi, Tirelli
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge verrà emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze una regolamento attutivo ai fini di specificare il grado di responsabilità dell’attuario ed i relativi presupposti».
19.3
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«2. L’attuatario dovrà redigere dettagliatamente, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 20 della legge 990, le modalità di costruzione delle tariffe e RC auto. Le riserve tecniche, dovranno essere valutate in misura pari al costo ultimo, e dovranno essere effettuate esclusivamente secondo il metodo dell’inventario totale. È vietata la possibilità di operare attualizzazioni implicite o esplicite delle riserve sinistri. Per i sinistri tardivi denominati più comunemente IBNR, le compagnie dovranno presentare ad ogni bilancio il risultato dei due precedenti esercizi, specificando per ogni esercizio e sinistri pagati riservati».
19.8
Respinto
Manzione, Bastianoni, Toia, Coviello
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di prevenire effetti distorisivi del mercato derivanti dalle modalità di determinazione dei premi e delle riserve tecniche, l’Autorità per la concorrenza e il mercato opera le necessarie verifiche circa la congruità degli stanziamenti destinati a costituire le riserve tecniche in relazione ai premi raccolti».
19.100
Accolto
Bettamio
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell’ISVAP è regolamentata l’attività dell’attuario incaricato».
19.0.1
Respinto
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di agenti di assicurazione)
1. L’articolo 1753 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 1753. - (Agenti di assicurazione) – L’agente e l’impresa mandante hanno il diritto, rispettivamente, di accettare e conferire altri mandati agenziali per la stessa zona. In deroga a tale disposizione e salva comunque la facoltà dell’impresa di valersi di diversi strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi, è tuttavia legittimo il patto con cui l’agente si obbliga a non accettare mandati di altre imprese, e le imprese a non conferire mandati agenziali per la stessa zona, purché sia stabilita la facoltà di disdetta del patto stesso con preavviso di sei mesi. La disdetta del suddetto atto non comporta recesso dal rapporto agenziale, né può costituire giusta causa di recesso dell’altra parte.
È nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l’esercizio da parte dell’agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.
Le disposizioni del presente articolo non sono derogabili da patti contrari“».
Art. 20.
20.33
Respinto
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Stralciare l’articolo.
20.36
Respinto
Coviello, Bastianoni, Toia, Manzione
Stralciare l’articolo.
20.24
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 20. - (Pubblicizzazione delle tariffe e delle condizioni di polizza) – 1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono aggiunte le seguenti parole: “Le imprese sono tenute a costituire un proprio sito Internet ove pubblicizzare tariffe e condizioni di polizza».
20.34
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.
20.22
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
20.31
Ritirato
Pontone, Demasi, Cozzolino, Mugnai
Al comma 1 sostituire le parole: «su richiesta dello stesso Ministero» con le parole: «al Ministero delle attività produttive».
20.19
Ritirato
Mugnai
Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e all’articolo 19».
20.25
Ritirato
Pontone
Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e all’articolo 19».
20.26
Ritirato
Pontone
Al comma 2, dopo le parole: «un comitato» aggiungere le seguenti: «di rappresentanti degli utenti e».
20.18
Ritirato
Mugnai
Al comma 2, sostituire le parole: «con il compito di» con le seguenti: «con specifico riguardo alle rappresentanze degli utenti. Tale comitato avrà il compito di».
20.42
Respinto
Manzione, Toia, Bastianoni
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei veicoli a motore e dei natanti con» inserire le seguenti: «specifico riguardo alle rappresentanze degli utenti. Tale comitato avrà».
20.11
Accolto
Bettamio
Al comma 2, sostituire le parole: «monitorare gli incrementi tariffari praticati» con le seguenti: «osservare l’andamento degli incrementi tariffari praticati».
20.21
Accolto
Mugnai, Demasi, Bettamio, Pontone
Al comma 2, sostituire le parole: «monitorare gli incrementi tariffari praticati» con le seguenti: «osservare l’andamento degli incrementi tariffari praticati».
20.100
Accolto
Pontone, Bettamio, Mugnai
Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valutando in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell’anno non abbiano denunciato incidenti».
20.32 (v. nuovo testo)
Pontone, Demasi, Cozzolino, Mugnai
Al comma 2 sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro delle attività produttive, entro 180 giorni dalla emanazione della presente legge vengono regolamentati la costituzione e il funzionamento del Comitato di esperti».
20.32 (Nuovo testo)
Accolto
Pontone, Demasi, Cozzolino, Mugnai
Sostituire l’ultimo periodo del comma 2 con il seguente: «Con decreto del Ministro delle attività produttive, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono regolamentati la costituzione e il funzionamento del Comitato di esperti».
20.500
Accolto
Bettamio
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità o emolumento comunque denominato».
20.27
Ritirato
Pontone
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il luogo di residenza dell’assicurato non costituisce un parametro utilizzabile al fine della determinazione dei premi per la copertura assicurativa RC auto. Il presente comma non limita in alcun modo l’autonomia delle compagnie di assicurazione nella determinazione dei premi assicurativi».
20.28
Ritirato
Pontone
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il luogo di residenza dell’assicurato non costituisce un parametro utilizzabile al fine della determinazione dei premi della copertura assicurativa RC auto».
20.29
Ritirato
Pontone, Mugnai
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica devono essere formulate unitariamente, per l’intero territorio nazionale, cosicché, a parità di condizioni, oggettive e soggettive, il premio da corrispondersi sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza».
20.35
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L’articolo 5-quater della legge 26 maggio 2000, n. 137, è sostituito dal seguente:
“Art. 5-quater 1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l’ISVAP una banca dati dei contratti, dei sinistri e dei costi ad essi relativi. L’ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1º gennaio 2003. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all’ISVAP i dati riguardanti i contratti, i sinistri e i costi dei propri assicurati secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell’ISVAP“».
20.43
Respinto
Manzione, Toia, Bastianoni
Al comma 4, capoverso 5-quater, sostituire le parole: «Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l’ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi» con le seguenti: «Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi ai rami RC auto, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), viene costituita, presso lo stesso organo di vigilanza, una banca dati nella quale confluiscano tutti gli elementi sulla sinistrosità, sui contratti e sui premi, per permettere di verificare la liceità degli aumenti richiesti. L’assicuratore individua un attuario responsabile nell’ambito della propria struttura».
20.38
Respinto
Manzione
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, previo parere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, un decreto legislativo in materia di imposta sui premi dell’assicurazione obbligatoria sui premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) sostituzione del regime di imposta proporzionale di cui all’articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni, con un regime di imposta fissa;
b) determinazione dell’importo della imposta fissa di cui alla lettera a) sulla base del gettito medio dell’imposta proporzionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, calcolato con riferimento agli anni 1999, 2000 e 2001».
20.9
Accolto
Eufemi, Iervolino, Gaburro, Borea
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 12-ter, comma 1, primo periodo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le parole: “a conclusione“ sono soppresse».
20.44
Accolto
Giaretta
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 12-ter, comma 1, primo periodo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le parole: “a conclusione“ sono soppresse».
20.8
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Gaburro, Borea
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. All’articolo 3, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: “egli può rivolgersi all’ISVAP al fine di vedere garantito il proprio diritto“ aggiungere le seguenti: “ e l’ISVAP, nell’ordinare all’impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà anche una sanzione da euro 500 a euro 5.000“».
20.10
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Gaburro, Borea
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
“Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990 del 1969, e successive modifiche, il danneggiato, a sua scelta, potrà convenire in giudizio l’impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria residenza“».
20.45
Respinto
Giaretta
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
“Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990 del 1969, e successive modifiche, il danneggiato, a sua scelta, potrà convenire in giudizio l’impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria residenza“».
20.1
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Gaburro, Borea
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire le parole: “Il valore del primo punto è pari a lire unmilioneduecentomila“ con le seguenti: “Il valore del primo punto è pari a euro mille“».
20.46
Respinto
Giaretta
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire le parole: “Il valore del primo punto è pari a lire unmilioneduecentomila“ con le seguenti: “Il valore del primo punto è pari a euro mille“».
20.2
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Gaburro, Borea
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire le parole: “è liquidato un importo di lire settantamila al giorno“ con le seguenti: “è liquidato un importo di euro cinquanta al giorno“».
20.47
Respinto
Giaretta
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire le parole: “è liquidato un importo di lire settantamila al giorno“ con le seguenti: “è liquidato un importo di euro cinquanta al giorno“».
20.7
Accolto
Eufemi, Iervolino, Gaburro, Borea
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: “con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,“ sono soppresse».
20.48
Accolto
Giaretta
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: “con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,“ sono soppresse».
20.49
Respinto
Giaretta
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 7, lettera b), terzo capoverso, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: “sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo“, aggiungere i seguenti capoversi:
“c) per ogni singolo reclamo, l’ISVAP, decorso il termine di novanta giorni per l’istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l’esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell’assicuratore;
d) nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell’incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese e gli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi di legge“».
20.3
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Gaburro, Borea
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: “di cui ai commi ottavo, nono e decimo“ aggiungere la seguente lettera:
“b-bis) per ogni singolo reclamo, l’ISVAP, decorso il termine di novanta giorni per l’istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l’esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell’assicuratore“».
20.5
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Gaburro, Borea
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: “di cui ai commi ottavo, nono e decimo“ aggiungere la seguente lettera:
“b-bis) nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell’incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese e gli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi di legge“».
20.6
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Gaburro, Borea
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: “sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo“, aggiungere i seguenti capoversi:
c) l’ultimo comma dell’articolo 3 della legge n. 39 del 1977 è integrato dalla seguente disposizione:
“Ove l’ISVAP rilevi che le violazioni della norma a carico di una singola compagnia superino numericamente, in un determinato esercizio, del 50 per cento la media del rapporto reclami-sinistri denuciati relativa all’intero mercato, propone al Ministero delle attività produttive la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti per un periodo minimo di un anno.
Nel caso l’impresa così sanzionata incorra, nel quinquennio successivo, in analogo rilievo, l’autorizzazione di cui al comma precedente dovrà essere definitivamente revocata su segnalazione dell’ISVAP al Ministero competente“».
20.4
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Gaburro, Borea
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All’articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: “di cui ai commi ottavo, nono e decimo“ aggiungere la seguente lettera:
“b-bis) l’ISVAP, qualora accerti gravi disfunzioni nell’attività di liquidazione dei sinistri da parte di un’impresa e tali disfunzioni siano dovute alla mancanza di idonee strutture di liquidazione in determinate aree territoriali, può chiedere all’impresa, assegnando un congruo termine, di integrare la struttura di liquidazione in tali aree e, in caso di inosservanza, imporre alla stessa di aderire a consorzi o, in alternativa, di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che abbia idonee strutture. Ove l’impresa non ottemperi, l’ISVAP può proporre al Ministero delle attività produttive la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti“».
20.23
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 5.
20.37
Respinto
Coviello, Bastianoni, Toia
Sopprimere il comma 5.
20.41
Respinto
Manzione
Sopprimere il comma 5.
20.39
Respinto
Manzione
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, è inserito il seguente:
“2-bis. Per le sole classi di primo accesso, ai fini della determinazione delle tariffe di cui al comma 2 non sono considerate le zone di immatricolazione e simili“».
20.40
Respinto
Manzione
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sopprimere le parole: “, la zona territoriale di immatricolazione e simili“».
20.22
Ritirato
Magnalbò, Mugnai, Pontone
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Alla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dell’articolo 3 dopo le parole: “il diritto di accesso agli atti“ sono soppresse le parole: “a conclusione“;
b) i commi 3 e 4 dell’articolo 3 sono sostituiti dal seguente: “Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990/69 e successive modifiche, il danneggiato, a sua scelta, potrà convenire in giudizio l’impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria residenza“;
c) alla lettera b), del comma 7 dell’articolo 5, dopo le parole: “sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo“, aggiungere i seguenti capoversi: “Per ogni singolo reclamo, l’ISVAP decorso il termine di 90 giorni per l’istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l’esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell’Assicurato. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell’incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese e agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi di legge“».
20.12
Assorbito
Peruzzotti, Corrado
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All’articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 1, le parole: “a conclusione“ sono soppresse».
20.14
Ritirato
Peruzzotti, Corrado
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All’articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: “per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990/69 e successive modifiche il danneggiato a sua scelta potrà convenire in giudizio l’impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti il Foro di propria competenza“».
20.16
Ritirato
Peruzzotti, Corrado
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All’articolo 5, comma 7, lettera b) della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la parola “decimo“ inserire i seguenti periodi:
“c) Per ogni singolo reclamo, l’ISVAP, decorso il termine di novanta giorni per l’istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l’esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell’Assicuratore.
b) Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nel sinistro o ai loro aventi causa nonché alle imprese e agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi di legge“».
20.15
Assorbito
Peruzzotti, Corrado
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All’articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sopprimere le seguenti parole: “con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato“».
20.13
Ritirato
Peruzzotti, Corrado
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All’articolo 3, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo la parola: “diritto“ aggiungere le seguenti: “e l’ISVAP, nell’ordinare all’Impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà una sanzione da euro 500 a euro 5.000“».
20.20
Ritirato
Mugnai
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nel caso di sinistri con danni a cose, per la liquidazione, il danneggiato dovrà far stimare il danno da un Perito iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi ex legge 166/92, fornendogli copia della denuncia di sinistro e di tutti gli elementi utili a valutare la compatibilità dei danni con l’evento denunciato. Il perito effettuerà la certificazione del danno e, nel caso il danneggiato intenda riparare il mezzo senza anticipo di denaro, dovrà concordare il danno in contraddittorio con un riparatore abilitato ai sensi della legge 122/92, scelto dal danneggiato stesso. Il danneggiato potrà chiedere che venga pagato direttamente il riparatore ovvero ottenere un risarcimento pecuniario di importo pari alla certificazione di danno in suo possesso. Sarà facoltà della compagnia accettare e liquidare la certificazione di danno prodottogli, o nominare un proprio tecnico ex lege 166/92. Gli oneri professionali del perito sono ripetibili e dovranno essere regolati direttamente dalla compagnia del responsabile civile a cui il professionista ha l’onere di invio di regolare parcella unitamente a copia della certificazione redatta e precedentemente consegnata al danneggiato».
20.30
Ritirato
Pontone
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. L’utente che ha subito un danno a cose dovrà far stimare il danno nei particolari e nella sua entità da un perito iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi ex legge 166/92. Il perito dovrà descrivere il danno ed il valore economico. Il danneggiato potrà chiedere alla sua compagnia assicuratrice che l’importo per la riparazione del danno venga liquidato direttamente al riparatore che ha effettuato i lavori oppure chiedere il pagamento in base alla certificazione esibita. La compagnia assicuratrice potrà far effettuare una perizia dal proprio tecnico. Gli oneri professionali del perito, indicati dall’assicurato, sono ripetibili e dovranno essere regolati direttamente dalla compagnia del responsabile civile a cui il professionista ha l’onere di invio di regolare parcella unitamente a copia della certificazione redatta e precedentemente consegnata al danneggiato».
20.0.36
Respinto
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modifiche alla legge 5 marzo 2001, n. 57)
1. Alla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3:
1) al comma 1, capoverso 12-ter, comma 1 ivi richiamato, le parole “a conclusione“ sono soppresse;
2) al comma 1, capoverso 12-ter, comma 2 ivi richiamato, dopo le parole: “il proprio diritto“ sono aggiunte le seguenti: “e l’ISVAP, nell’ordinare all’impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà una sanzione da 500 a 5.000 euro;
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il danneggiato, a sua scelta, potrà convenire in giudizio l’impresa in giudizio l’impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria residenza“;
b) all’articolo 5:
1) al comma 2, lettera a), le parole: “Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila“ sono sostituite dalle seguenti: “Il valore del primo punto è pari a 1.000 euro“;
2) al comma 2, lettera b), le parole: “è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno“ sono sostituite dalle seguenti: “è liquidato un importo di cinquanta euro per ogni giorno“;
3) al comma 6, le parole: “con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,“ sono soppresse;
4) al comma 7, quarto capoverso, alla lettera b), dopo le parole “sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo“, sono aggiunte le seguenti:
“b-bis) per ogni singolo reclamo, l’ISVAP, decorso il termine di novanta giorni per l’istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l’esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell’assicuratore;
“b-ter) nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell’incidente o ai loro aventi causa, nonché alle imprese e agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni».
20.0.190
Ritirato
Bonatesta, Demasi
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Alla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono apportate le seguenti modifiche:
all’articolo 3, comma 1, togliere le parole: “a conclusione“ dopo le seguenti: “il diritto di accesso agli atti“;
all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: “egli può rivolgersi all’ISVAP al fine di vedere garantito il proprio diritto“ aggiungere le seguenti: “e l’ISVAP, nell’ordinare all’Impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà anche una sanzione da euro 500 a 5.000“;
all’articolo 3, commi 3 e 4, abrogare completamente entrambi i commi e sostituire con il seguente: “Per tutte le controversie giudiziali rientranti nella legge n. 990/69 e successive modifiche, il danneggiato, a sua scelta, potrà convenire in giudizio l’impresa di assicurazione e gli altri soggetti responsabili, anche avanti al Foro della propria residenza“;
all’articolo 5, comma 2, lettera a), modificare l’espressione: “il valore del primo punto è pari a lire unmilioneduecentomila“ con la seguente: “il valore del primo punto è pari a euro mille“;
all’articolo 5, comma 2, lettera b), modificare l’espressione: “è liquidato un importo di lire settantamila al giorno“ con la seguente: “è liquidato un importo di euro cinquanta al giorno“;
all’articolo 5, comma 6, cancellare le parole: “con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato“;
all’articolo 5, comma 7, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: “sono soggette comunque alle sanzioni di cui al comma ottavo, nono e decimo“ aggiungere i seguenti capoversi:
c) per ogni singolo reclamo, l’ISVAP, decorso il termine di novanta giorni per l’istruttoria, è tenuto a comunicare al reclamante l’esito della stessa, le eventuali sanzioni elevate o i motivi per i quali ritiene di non dover procedere a carico dell’Assicuratore;
d) nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell’incidente o ai loro aventi causa nonché alle Imprese e agli Enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi di legge».
20.0.24
Respinto
Bedin
Dopo l’articolo 20, è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis.
(Accesso agli atti delle imprese di assicurazioni)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, togliere le parole “a conclusione“ dopo le seguenti: “il diritto di accesso agli atti“.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo le parole: “garantito il proprio diritto“ aggiungere le seguenti: “e l’ISVAP, nell’ordinare all’impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà anche una sanzione da 500 a 5.000 euro“».
20.0.13
Assorbito
Thaler Ausserhofer
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al comma 1 dell’articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sopprimere le parole: “a conclusione“».
20.0.14
Respinto
Thaler Ausserhofer
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al comma 2 dell’articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e l’ISVAP, nell’ordinare all’impresa di assicurazione la messa a disposizione degli atti del procedimento, comminerà anche una sanzione da euro 500 a euro 5.000“».
20.0.25
Respinto
Bedin
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al comma 2, lettera a) dell’articolo 5 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, sostituire il periodo: “Il valore del primo punto è pari a lire unmilioneduecentomila“ con il seguente: “il valore del primo punto è pari a euro mille“.
2. Al comma 2, lettera b) dell’articolo 5 della legge 26 febbraio 1977, sostituire le parole: “un importo di lire settantamila“ con le seguenti: “un importo di euro cinquanta“.
3. Al comma 6 dell’articolo 5 della legge 26 febbraio 1977, sopprimere le parole: “con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato“».
20.0.15
Respinto
Thaler Ausserhofer
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al comma 2, lettera a) dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Il valore del primo punto è pari a euro mille.“».
20.0.16
Respinto
Thaler Ausserhofer
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al comma 2, lettera b) dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sostituire le parole: “è liquidato un importo di lire settantamila al giorno“ con le seguenti: “è liquidato un importo di euro cinquanta al giorno“.
20.0.17
Assorbito
Thaler Ausserhofer
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al comma 6 dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sopprimere le seguenti parole: “con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato“».
20.0.26
Ritirato
Pontone
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)
1. L’articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:
“Art. 12-bis. – 1. Le imprese di assicurazione che esercitano la RC auto hanno l’obbligo di rendere pubblici presso le loro agenzie, a mezzo stampa, nei siti internet, con inserzioni sui giornali e direttamente agli interessati, i premi e le condizioni praticate nel territorio nazionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o con i mezzi informatici.
3. L’erroneità o l’incompletezza nell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 15.000,00 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è triplicata“.
2. I primi due periodi dell’articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
3. All’adempimento degli obblighi di cui al comma 1 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
20.0.19
Accolto
Mugnai, Demasi, Bettamio, Pontone
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)
1. L’articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:
“Art. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell’impresa, nonché mediante siti Internet che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
4. L’erroneità o l’incompletezza nell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata“.
2. I primi due periodi dell’articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
3. All’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 12-bis della legge n. 990 del 1969, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
20.0.34
Assorbito
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per veicoli a motore)
1. L’articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, previsto all’articolo 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
“Art. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi, le tariffe e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi, delle tariffe, delle norme tariffarie e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell’impresa, nonché mediante appositi siti Internet.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data della scadenza indicata in polizza.
4. L’erroneità o l’incompletezza nell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata“.
2. All’articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, i primi due periodi sono soppressi.
3. All’adempimento degli obblighi di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
20.0.5
Assorbito
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per veicoli a motore)
1. L’articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, previsto all’articolo 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
“Art. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi, le tariffe e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi, delle tariffe, delle norme tariffarie e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell’impresa, nonché mediante appositi siti internet.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data della scadenza indicata in polizza.
4. L’erroneità o l’incompletezza nell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata“.
2. I primi due periodi dell’articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
3. All’adempimento degli obblighi di cui al comma 1 si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge“».
20.0.37
Assorbito
Maconi, Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)
1. Dopo l’articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:
“Art. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di costituire un sito Internet nel quale pubblicizzare le tariffe e le condizioni di polizza, consentendo all’utenza la determinazione del premio relativo al proprio rischio e la conoscenza degli elementi di personalizzazione utilizzati dall’impresa per calcolare il premio.
2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell’ambito dei sistemi informativi telematici, oltre a quanto stabilito al comma precedente, di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, alla disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza“.
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione a quanto previsto nelle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
20.0.35
Assorbito
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Misure per favorire la trasparenza delle tariffe
e delle condizioni di polizza)
1. Al fine di migliorare la trasparenza e rendere più competitivo il mercato delle assicurazioni obbligatorie, si dispone che le imprese di assicurazione, anche tramite la propria rappresentanza, l’ANIA, sono tenute a costituire un proprio sito Internet ove pubblicizzare tariffe e condizioni di polizza.
2. Nell’attesa che il mezzo internet raggiunga un numero congruo di utenti regolarmente collegati e per garantire una maggiore diffusione delle tariffe e delle condizioni di polizza, le imprese di assicurazione, con le forme della pubblicità commerciale, sono tenute a pubblicare l’avviso e le eventuali variazioni tariffarie, a intervalli semestrali, sui principali quotidiani di informazione nazionali e locali. La divulgazione degli avvisi con mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa».
20.0.28 (v. nuovo testo)
Mugnai, Demasi, Bettamio, Pontone
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modalità di risarcimento del danno)
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.
2. All’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modificazioni, dopo l’ottavo comma è inserito il seguente:
“Nel caso in cui l’assicuratore abbia richiesto al danneggiato, entro i termini di cui al primo comma, la presentazione della fattura relativa alla riparazione dei danni subiti dal veicolo, il termine di quindici giorni indicato al sesto comma decorre dalla data di ricevimento della fattura stessa da parte dell’assicuratore. Entro tale termine l’impresa di assicurazione ha la facoltà di valutare i lavori effettuati. Qualora la riparazione risulti antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo, al danneggiato è liquidato un risarcimento pecuniario pari al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro. La procedura di cui al presente comma non si applica nel caso di concorso di colpa“.
3. All’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato“.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso».
20.0.28 (Nuovo testo)
Accolto
Mugnai, Demasi, Bettamio, Pontone
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modalità di risarcimento del danno)
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.
2. All’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modificazioni, dopo l’ottavo comma è inserito il seguente:
“Nel caso in cui l’assicuratore ed il danneggiato abbiano concordato, entro i termini di cui al primo comma, la riparazione dei danni subiti dal veicolo, il termine di quindici giorni indicato al sesto comma decorre dalla data di ricevimento da parte dell’assicuratore della relativa documentazione fiscale. Lo stesso termine vale anche nel caso in cui il danneggiato abbia delegato all’autoriparatore la riscossione dell’importo da liquidare. Qualora la riparazione risulti antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo al momento del sinistro ed agli ulteriori oneri e danni derivanti dalla sua eventuale sostituzione, al danneggiato è liquidato un risarcimento pecuniario pari a tale complessivo valore“.
3. All’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
“4-bis. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2, limitatamente alle invalidità determinate in misura compresa tra 1 e 5 punti, può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato“.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso».
20.0.21
Ritirato
Mugnai, Demasi, Bettamio
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Truffa in assicurazione)
1. Chiunque al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da infortunio o denuncia di un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».
20.0.3
Accolto
Bettamio, Mugnai, Demasi, Salzano, Iervolino
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modifica dell’articolo 642 del codice penale)
1. L’articolo 642 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 642. – (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). – Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa“».
20.0.22
Ritirato
Mugnai, Demasi
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di spese professionali)
1. All’articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “Fondo di garanzia per le vittime della strada“ sono aggiunte le seguenti: “il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese professionali trascorso inutilmente il termine predetto. Le spese mediche sono comunque rimborsabili“.
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2. Nei soli casi di danni alla persona l’assistenza al danneggiato, anche nella fase stragiudiziale in contraddittorio con l’impresa di assicurazione tenuta al risarcimento del danno, può essere prestata esclusivamente da avvocati o praticanti avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali. L’impresa assicuratrice che corrisponda compensi ad avvocati o praticanti avvocati indica il corrispettivo dovuto separatamente rispetto alle altre voci di danno nella quietanza di liquidazione, acquisendo il preavviso di parcella nel caso di liquidazione diretta“».
20.0.30
Ritirato
Pontone, Mugnai, Demasi
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. In deroga alle normative di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e del provvedimento 6/84 CIP del 1º marzo 1984, fermo restando il principio del libero mercato e della concorrenza tra le singole imprese di assicurazioni, è fatto divieto ad ogni singola impresa esercente il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di praticare, a parità di condizioni oggettive e soggettive di rischio, differenti condizioni tariffarie dipendenti dalla regione o dalla provincia nella quale il veicolo risulta immatricolato o nella quale è stipulato il contratto.
2. Le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria per la RC Auto derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore hanno l’obbligo di operare sull’intero territorio nazionale, salvo espressa esenzione rilasciata dal Ministero delle attività produttive.
3. La violazione delle precedenti disposizioni comportano la revoca della predetta autorizzazione».
20.0.150 (v. nuovo testo)
Pontone
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)
1. Dopo il primo comma dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:
“Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno tre esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l’Isvap accerti l’elusione dell’obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi R.C. auto risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell’obbligo a contrarre, può essere revocata l’autorizzazione ad esercitare l’attività di assicurazione su tutto il territorio nazionale“».
20.0.150 (Nuovo testo)
Accolto
Pontone
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)
1. Dopo il primo comma dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:
«Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al primo comma, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l’ISVAP accerti l’elusione dell’obbligo a contrarre attuata con riferimento a determinate zone territoriali e/o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi R.C. auto risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell’obbligo a contrarre l’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata».
20.0.31
Ritirato
Pontone, Mugnai, Demasi
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è così sostituito:
“Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con provvedimento dell’ISVAP, i contratti di assicurazione devono essere stipulati in base a condizione di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo. L’aumento o la diminuzione del premio, in conseguenza della relativa classe di merito attribuita all’assicurato, dovrà essere calcolata annualmente in uguale misura sia per l’eventuale attribuzione del malus, sia per il bonus, con scatti di una classe per ogni annualità trascorsa senza sinistrosità e di una classe per ogni sinistro causato». Agli assicurati che si trovino nella classe minima verrà applicata una riduzione tariffaria pari al 10 per cento per ogni ulteriore annualità in assenza di sinistrosità sino ad un massimo del 50 per cento complessivo“».
20.0.32
Ritirato
Pontone, Mugnai, Demasi
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Le attuali imposte percentuali sul premio assicurativo vengono abrogate e sostituite da una unica imposta in misura fissa, per ogni contratto assicurativo RC Auto, stipulato nel territorio nazionale, definita “IRCA“ e determinata, entro tre mesi dalla promulgazione della presente normativa, dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, senza aggravi a carico dello Stato».
20.0.18
Accolto
Bettamio
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni per la banca dati sinistri)
1. Al primo comma dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole: “e recare l’indicazione“ sono inserite le seguenti: “del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e“.
2. Al terzo periodo del secondo comma dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole “la richiesta deve contenere“ sono inserite le seguenti: “l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e“».
20.0.29
Ritirato
Pontone
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Le clausole contrattuali che prevedono diritti di esclusiva a favore di una società assicuratrice o degli agenti di assicurazione sono prive di efficacia entro 50 giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
20.0.23
Ritirato
Mugnai, Demasi, Bettamio
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Abolizione esclusiva agenti di assicurazione)
1. L’articolo 1743 del codice civile non è applicabile ai contratti di agenzia intercorrenti con agenti di assicurazione che operino nel settore dei contratti dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Eventuali clausole presenti nei contratti con agenti di assicurazione che prevedono diritti di esclusiva a favore di una o di entrambe le parti sono prive di efficacia.
3. Nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le clausole di cui al comma 2 restano prive di efficacia decorsi tre mesi dalla richiesta scritta comunicata da una delle parti».
20.0.38
Respinto
Manzione, Toia, Bastianoni
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Abolizione esclusiva agenti di assicurazione)
1. L’articolo 1743 del codice civile non è applicabile ai contratti di agenzia intercorrenti con agenti di assicurazione che operino nel settore dei contratti dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Eventuali clausole presenti nei contratti con agenti di assicurazione che prevedono diritti di esclusiva a favore di una o di entrambe le parti sono prive di efficacia.
3. Nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le clausole di cui al precedente comma restano prive di efficacia decorsi tre mesi dalla richiesta scritta comunicata da una delle parti».
20.0.33
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Pontone, Demasi, Cozzolino, Mugnai
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
All’articolo 9 della legge 7 febbraio 1979 n. 48, dopo l’ultimo periodo aggiungere: «sono nulle le pattuizioni contrattuali sia individuali sia collettive che prevedono la risoluzione del contratto di agenzia assicurativa al raggiungimento ai limiti di età da parte dell’Agente di assicurazioni, dei legali o legale rappresenti delle società titolari di mandato di Agenzia ovvero del delegato o dei delegati alle attività di Agente di assicurazioni, nei casi di contratti stipulati con una società regolare».
20.0.27
Ritirato
Pontone
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al primo comma dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 900, dopo le parole: «Fondo di garanzia per le vittime della strada», sono aggiunte le seguenti: «il danneggiato, trascorso inutilmente il termine predetto, dovrà essere rimborsato di tutte le spese professionali comprese quelle mediche.
2. Nei soli casi di danni alla persona l’assistenza al danneggiato, può essere comunque prestata da avvocati o praticanti avvocati. L’impresa assicuratrice dovrà corrispondere direttamente il compenso agli avvocati o ai praticanti avvocati secondo le parcelle presentate».
20.0.39
Dichiarato inammissibile
Bastianoni, Toia
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Riduzione temporanea dell’aliquota IVA
per le prestazioni di servizi di autoriparazione)
1. In deroga alla disciplina vigente, le prestazioni di servizi di riparazione relative ad autoveicoli, effettuate entro il 31 dicembre 2004, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con aliquota pari al 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2002 e 40 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’unità previsionale di base di parte corrente denominata “Fondo speciale“, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 21.
21.6
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.
21.9
Respinto
D’Ambrosio
Stralciare l’articolo.
21.12
Respinto
Toia, Bastianoni, Coviello
Stralciare l’articolo.
21.3
Ritirato
Bettamio
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 21. - (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale) – 1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall’Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l’avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all’Italia.
2. Il riconoscimento ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di riserve di capacità di accesso alle nuove infrastrutture è disposto sino al raggiungimento di un livello di nuova capacità complessiva nazionale di importazione, determinato per tipologie di infrastrutture dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto delle finalità di cui al comma 1.
3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle attivita produttive.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9.000.000 di euro per l’anno 2002, di 34.519.000 di euro per l’anno 2003 e di 59.051.000 di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
21.4
Assorbito
Magnalbò
Al comma 1, dopo le parole: «realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento», aggiungere le seguenti: «trasporto e stoccaggio».
21.11
Accolto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, dopo le parole: «realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento,» inserire le seguenti: «trasporto e stoccaggio».
Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole «9.000.000» con le seguenti «18.000.000»; le parole «45.000.000» con le seguenti «90.000.000» e le parole «77.000.000» con le seguenti «154.000.000» e sostituire le parole «l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive» con le seguenti: «gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l’anno 2002, a 45.000.000 di euro per l’anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l’anno 2004, ed al Ministero dell’economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l’anno 2002, a 45.000.000 di euro per l’anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l’anno 2004».
21.1
Ritirato
Monti, Agoni, Corrado
Al comma 1, dopo la parola: «Sardegna» sopprimere le parole da: «per la realizzazione» fino alla fine del periodo.
21.13
Respinto
Toia, Bastianoni, Coviello
Sopprimere il comma 2.
21.10
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare in regime di accesso negoziato di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota non inferiore all’80 per cento delle nuove capacità realizzate. L’entità della quota ed il periodo di allocazione sono stabiliti dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto della durata dei contratti e delle condizioni necessarie per il finanziamento.».
21.5
Ritirato
Magnalbò
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture di rigassificazione e di stoccaggio di gas naturale, i criteri di accesso a tali inastrutture prevedono che la capacità di nuova realizzazione sia assegnata ai soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nelle infrastrutture stesse per la relativa allocazione in regime negoziato ai sensi della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. A tali soggetti, come a quelli che realizzano nuovi metanodotti di importazione, è garantita, per la capacità di nuova realizzazione, la possibilità di sottoscrivere impegni pluriennali di capacità di accesso al sistema nazionale di trasporto di durata comparabile a quella riservata ai contratti di importazione in essere».
21.7
Ritirato
Travaglia
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Il riconoscimento ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di riserva di capacità di accesso alle nuove infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti che investono nella realizzazione di tali infrastrutture è disposto dal Ministero delle attività produttive in sede di approvazione dei relativi progetti o di rilascio dell’autorizzazione all’importazione ai sensi dell’articolo 3, secondo comma del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla base dei piani di investimento per la realizzazione di dette infrastrutture redatti anche con ricorso alle tecniche della finanza di progetto».
21.14
Respinto
Coviello, Toia, Bastianoni
Al comma 2, dopo le parole: «dal Ministero delle attività produttive», inserire le seguenti: «previo parere dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con modalità adottate mediante procedure di pubblica consultazione e».
21.8
Ritirato
Sambin
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 2, l’operatore che realizza nuovi terminali di rigassificazione ha diritto ad utilizzare la capacità tecnica totale dell’impianto per soddisfare le esigenze di importazione proprie o di altre società appartenenti al medesimo gruppo e per un periodo non inferiore alla durata di tali contratti. A partire dal decimo anno dall’entrata in funzione del terminale l’operatore è tenuto a cedere a terzi, a condizioni negoziate, una quota non inferiore al 10 per cento della capacità tecnica totale dell’impianto».
21.15
Assorbito
Toia, Bastianoni
Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
«2-bis. Le riserve di capacità d’accesso di cui al comma 2 sono comunque riconosciute in misura non inferiore all’80 per cento della capacità di trasporto e/o di rigassificazione dell’infrastruttura oppure per tutta la durata del contratto take or pay di approvvigionamento.».
21.0.1
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Borea
Dopo l’articolo, 21 inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti per il riassetto del mercato interno dell’energia elettrica)
1. Il comma 5-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, aggiunto ai sensi del comma 4 dell’art. 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
“5-bis. A decorrere dal 1º marzo 2002 è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell’anno precedente, superiore a 0, 7 GWh.“.
2. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunti i seguenti:
“5-ter. A decorrere dal 1º maggio 2002 è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell’anno precedente, superiore a 0,4 GWh.
5-quater. A decorrere dal 1º luglio 2002 è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell’anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
5-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.
5-sexies. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sull’applicazione del presente articolo.“».
21.0.2
Respinto
Iervolino, Eufemi, Borea
Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
Il Ministro delle attività produttive, ferme restando le concessioni di distribuzione già attribuite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo n. 79/1999, rilascia le concessioni alle imprese elettriche minori, di cui all’art. 4 n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, per tutti i comuni comprendenti territori da esse già serviti in conformità dell’art. 7 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, indipendentemente dal numero dei clienti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione è estesa ai comuni contigui quando il numero complessivo dei clienti finali servito dall’impresa nel comune oggetto della concessione, alla data del 31 dicembre 1999 sia superiore al 20 per cento del totale».
21.0.5
Dichiarato inammissibile
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa, Iervolino, Eufemi, Borea
Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure per incrementare l’utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)
1. Per le finalità previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa in aggiunta a quella prevista dall’articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, – finanziaria 2001 – di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l’installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo Speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
21.0.5 (Nuovo testo)/1
Accolto
Bettamio
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
21.0.5 (Nuovo testo)
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa, Iervolino, Eufemi, Borea
Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure per incrementare l’utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)
1. Per le finalità previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa in aggiunta a quella prevista dall’articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l’installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell’ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001».
21.0.3
Accolto
Magnalbò
Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Interpretazione autentica degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 relative all’obbligo di affidamento esclusivamente a mezzo di gara del servizio di distribuzione del gas, si interpretano nel senso che è venuto meno il presupposto per l’esercizio della facoltà di riscatto di cui agli articoli 24, 25 e 26 del testo unico della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relative al regime di transizione nell’attività di distribuzione, come integrate dall’articolo 145, comma 22, dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpretano nel senso che il periodo transitorio si intende automaticamente prolungato al verificarsi delle condizioni indicate al comma 7 dello stesso articolo.
3. Ai sensi della delibera CIPE del 27 aprile 1984, in casi e condizioni eccezionali, il termine previsto dall’articolo 15, comma 10-bis, della citata legge n. 388 del 2000, può essere prorogato una sola ulteriore volta con provvedimento delle amministrazioni competenti».
21.0.4
Ritirato
Magnalbò
Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni di semplificazione e snellimento delle procedure relative al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno)
«1. Ai fini dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e spese notarili; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; spese per acquisizione servitù, concessioni e liquidazioni danni; costi interni.
2. Ai fini dei contributi per la realizzazione di reti di distribuzione cittadina del gas naturale, qualora i Comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie, le spese ammissibili al finanziamento comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente o indirettamente nella costruzione di beni, per la quota imputabile ai singoli beni. Ai predetti costi sono aggiunte le spese generali nella misura del 10% del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l’importo globale approvato con il decreto originario.
3. Per tutti i progetti ammessi ai contributi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è presentata al Ministero delle Attività Produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante della società beneficiaria attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede istruttoria, gli stessi soggetti presentarlo la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è da calcolare sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
4. A parziale modifica dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche e integrazioni, il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione dei Comuni o loro consorzi ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedio dei lavori».
21.0.6
Ritirato
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni di semplificazione e snellimento delle procedure relative al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno)
1. Ai fini dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci:
a) progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e spese notarili; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; spese per acquisizione servitù, concessioni e liquidazioni danni; costi interni.
2. Ai fini dei contributi per la realizzazione di reti di distribuzione cittadina del gas naturale, qualora i Comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie, le spese ammissibili al finanziamento comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente o indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. Ai predetti costi sono aggiunte le spese generali nella misura del 10 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l’importo globale approvato con il decreto originario.
3. Per tutti i progetti ammessi ai contributi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è presentata al Ministero delle Attività Produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante della società beneficiaria attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate, il contributo è da calcolare sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
4. A parziale modifica dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche e integrazioni, il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione dei Comuni o loro consorzi ai finì della presentazione degli stati di avanzamento intermedio dei lavori».
Art. 22.
22.1
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.
22.3
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
22.8
Respinto
Coviello, Toia, Bastianoni
Stralciare l’articolo.
22.2
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, dopo le parole: «è integrato,», aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto previsto dal decreto del ministero dell’industria del 24 febbraio 1999 all’articolo 22,».
22.4
Accolto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: «, per l’anno 2002», aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto previsto all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 24 febbraio 1999».
22.7
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei gestori».
22.5
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono altresì utilizzate per incrementare la rete di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione».
22.6
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2. La razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti non può comunque penalizzare le aree interne e i piccoli comuni con meno di 3000 abitanti».
22.0.1
Dichiarato inammissibile
Iervolino, Eufemi, Borea
Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure per incrementare l’utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)
1. Per le finalità previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa in aggiunta a quella prevista dall’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, – finanziaria 2001 - di euro 15.330.000 per gli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l’installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 5 aprile 2001».
Art. 23.
23.3
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
23.4
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Sopprimere l’articolo.
23.5
Respinto
Coviello, Toia, Bastianoni
Sopprimere l’articolo.
23.2
Respinto
D’Ambrosio
Stralciare l’articolo.
23.6
Respinto
Coviello, Toia, Bastianoni
Stralciare l’articolo.
23.1
Ritirato
Sambin
Sopprimere il comma 1.
23.0.1
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)
1. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 8 è abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 11 dopo le parole: “nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWH» sono aggiunte le seguenti: “, ed è aumentata del 20 per cento ogni tre anni“;
c) all’articolo 14, comma 5-bis, le parole: “A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell’ENEL spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell’articolo 8, comma 1“ sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1º luglio 2002»;
d) dopo il comma 5-bis dell’articolo 14, è aggiunto il seguente:
«5-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas».
23.0.2
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)
1. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 8 è abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 11 dopo le parole: “nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWH“ sono aggiunte le seguenti: “, ed è aumentata del 20 per cento ogni tre anni“;
c) all’articolo 14, comma 5-bis, le parole: “A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell’ENEL spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell’articolo 8, comma 1“ sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1º luglio 2002“;
d) dopo il comma 5-bis dell’articolo 14, è aggiunto il seguente:
“5-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas“».
Art. 24.
24.6
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «della quota» aggiungere le seguenti: «del contributo previsto dall’articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)».
24.500
Accolto
Bettamio
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all’ENEA un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l’anno 2002 e di 20.658.275 euro per l’anno 2003“».
24.2
Dichiarato inammissibile
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 1, dopo le parole: «Il contributo», aggiungere le seguenti: «aggiuntivo rispetto al contributo annuo ordinario di 450 miliardi».
24.4
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n.388,» aggiungere le seguenti: «da considerarsi aggiuntivo rispetto al contributo annuo ordinario,» nonché, al comma 2, dopo le parole: «di potenza» aggiungere le seguenti: «nel campo del solare termico e delle celle combustibili,».
24.5
Ritirato
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura di 36.151.980 euro per l’anno 2002 e di 46.481.120 euro per l’anno 2003».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 10.329.136 euro per l’anno 2002 e in 25.822.845 euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze».
24.7 (v. nuovo testo)
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura di 36.151.980 euro per l’anno 2002 e di 46.481.120 euro per l’anno 2003».
Conseguentemente, all’onere derivante, determinato in 10.329.136 euro per l’anno 2002 e 25.822.845 euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
24.7 (Nuovo testo)/1
Accolto
Bettamio
Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell’uso efficiente dell’energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività produttive e l’ENEA».
24.7 (Nuovo testo)
Accolto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi, Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella misura di 36.151.980 euro per l’anno 2002 e di 46.481.120 euro per l’anno 2003».
24.1
Accolto
Bettamio
Al comma 2, dopo le parole: «citato articolo 111» inserire le seguenti: «della legge n. 388 del 2000».
24.3
Accolto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, dopo le parole: «di potenza», aggiungere le altre: «nel campo del solare termico e delle celle combustibili».
Art. 26.
26.1
Accolto
Bettamio
Sopprimere l’articolo.
26.2
Accolto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.
26.3
Accolto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
26.5
Accolto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Sopprimere l’articolo.
26.4
Precluso
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere le parole: «di garanzia della sicurezza strategica e».
26.0.100
Respinto
Grillo
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 marzo 2002)
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “fino al termine fissato nell’ambito dei piani e programmi di cui all’articolo 8, comma 3, e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1º settembre 2005“;
b) all’articolo 9, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “fino al termine fissato nell’ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1º settembre 2005“».
26.0.500
Dichiarato inammissibile
Mugnai
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. Per tutti i consumi elettrici relativi alle bande di potenza istantaneamente interrompibile è sospesa l’applicazione delle prestazioni patrimoniali imposte (comp. “A“)».
26.0.2
Dichiarato inammissibile
Monti, Corrado, Boldi, Agoni, Tirelli
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Delega al Governo per la gestione dei residui nucleari)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per provvedere alla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismesso, nonché per provvedere alla sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministero delle attività produttive, sentiti i Ministri dell’ambiente e tutela del territorio e della salute, e i relativi schemi sono tasmessi, sentita la Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle competenti Commissioni parlamentari per l’acquisizione del parere, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
4. I decreti legislativi definiscono gli obiettivi da perseguire e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente allocati sul sito di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere, altresì, la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;
b) attribuire ad una idonea Organizzazione la responsabilità di individuare i siti idonei alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e il combustibile irraggiato, siti da sottoporre ad approvazione e scelta del Ministro per le attività produttive, sentiti i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e della salute, assegnare a tale Organizzazione i compiti, definendo i parametri per la selezione del sito e i mezzi necessari, prevedendo misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compiere i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;
c) assegnare a tale organizzazione i compiti, i parametri per la selezione del sito, i mezzi necessari, comprese le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;
d) prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito rientrino in una operazione di autofinanziamento a valere sui prezzi o sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito e che la proprietà del deposito è dello Stato mentre la gestione dello stesso è affidata in concessione;
e) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;
f) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;
g) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all’articolo 13, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;
h) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito dei rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni a tutela;
i) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di smaltimento degli impianti nucleari, anche modificando le norme sostenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, 26 maggio 2000, n. 241 e 9 maggio 2001, n. 257, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e della Commissione tecnica di cui all’articolo 9 dello stesso decreto;
5. Per l’avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 4, in particolare quelle attinenti all’informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, l’onere relativo è determinato in 8,5 milioni di Euro per gli anni 2002, 2003, 2004 a valere sul Fondo speciale di conto capitale per il Ministero delle attività produttive di cui in tabella B delIa legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448. Per gli anni successivi al 2004, i relativi finanziamenti sono previsti ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».
26.0.2 (Nuovo testo)
Dichiarato inammissibile
Monti, Corrado, Boldi, Agoni, Tirelli
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Delega al Governo per la gestione dei residui radioattivi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per provvedere alla sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari nonché alla disativazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e della salute, e i relativi schemi sono trasmessi, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle competenti Commissioni parlamentari per l’acquisizione del parere che deve essere espresso entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
4. I decreti legislativi definiscono gli obiettivi da perseguire e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell’ambiente e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente allocati sul sito di produzione, ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere anche la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;
b) attribuire ad una idonea Organizzazione la responsabilità di individuare i siti idonei alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato, siti da sottoporre ad approvazione e scelta del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e della salute, e la Conferenza unificata;
c) assegnare a tale Organizzazione i compiti, i parametri per la selezione del sito, i mezzi necessari, comprese le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito;
d) prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito rientrino in una operazione di autofinanziamento a valere sui prezzi o sulle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito e che la proprietà del deposito è dello Stato mentre la gestione dello stesso è affidata in concessione;
e) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;
f) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;
g) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;
h) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito dei rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni a tutela;
i) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, 26 maggio 2000, n. 241, e 9 maggio 2001, n. 257, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all’articolo 9 dello stesso decreto;
5. Per l’avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 4, in particolare quelle attinenti all’informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, l’onere relativo è determinato in 1 milione di euro per gli anni 2002 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a valere sul “Fondo speciale“ di conto capitale del Ministero delle attività produttive di cui alla tabella B allegata alIa legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per gli anni successivi al 2004, i relativi finanziamenti sono previsti ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
26.0.1
Accolto
Tunis
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie
di utilizzo pulito del carbone)
1. Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all’attuazione da parte di Sotacarbo spa del piano di attività di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999 n. 140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate a Sotacarbo spa ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate».
26.0.11
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni per la corretta applicazione delle norme
in materia di gas naturale)
1. Con la dizione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, si intende il gas di origine naturale estratto dai giacimenti, sottoposto a trattamenti fisici per la separazione dei prodotti condensabili, miscelato con alcuni gas inerti al fine di renderlo idoneo all’immissione al consumo, ed immesso nelle reti di trasporto e distribuzione, corrispondente alla tariffa doganale NC27112900».
26.0.8
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di lavorazione
di olii minerali)
1. L’articolo 4 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, si interpreta nel senso che la concessione per la lavorazione degli olii minerali grezzi è unica e comprende anche qualsiasi lavorazione dei residui, comunque da destinarsi, e di tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione.
2. L’articolo 9 del citato regio decreto-legge n. 1741 del 1933, convertito dalla legge n. 367 del 1934, ai fini del rinnovo fino a venti anni della concessione, si interpreta nel senso che gli impianti industriali di cui si deve tener conto sono quelli risultanti dall’insieme degli atti autorizzativi rilasciati con riferimento al medesimo stabilimento».
26.0.5
Accolto
Magnalbò
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali)
1. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l’anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Pertanto la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo e esecutivo, costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni».
26.0.6
Dichiarato inammissibile
Sambin
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
1. Le agevolazioni previste dall’articolo 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798, secondo le modalità definite dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, sono estese alle unità produttive artigianali vetrarie site nel comune di Altare (SV)».
26.0.9
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti rinnovabili)
1. Al comma 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: “entro un anno dalla data“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l’ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime“».
26.0.10
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Criteri di assegnazione della capacità di importazione
di energia elettrica)
1. Fatte salve le assegnazioni ai contratti esistenti, al fine di garantire la sicurezza e l’economicità del sistema elettrico nazionale massimizzando l’utilizzo delle linee elettriche di interconnessione con l’estero, nel rispetto delle direttive dell’Unione europea sul mercato unico dell’energia elettrica, il Ministero delle attività produttive può assegnare la capacità di trasporto di energia elettrica disponibile sulle linee medesime ai clienti finali disponibili a distacchi di carico in tempo reale, ovvero in grado di assicurare, sulla base di contratti pluriennali, un completo utilizzo della capacità assegnata per almeno l’80 per cento delle ore annue.
2. I contratti bilaterali di fornitura relativi all’utilizzo della capacità di cui al comma 1 sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive in deroga al sistema delle offerte di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all’articolo 6, comma 3, del medesimo decreto».
26.0.15
Accolto
Di Girolamo, Angius, Brutti Paolo, Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Criteri di assegnazione della capacità di importazione
di energia elettrica)
1. Fatte salve le assegnazioni ai contratti esistenti, al fine di garantire la sicurezza e l’economicità del sistema elettrico nazionale massimizzando l’utilizzo delle linee elettriche di interconnessione con l’estero, nel rispetto delle direttive dell’Unione europea sul mercato unico dell’energia elettrica, il Ministro delle attività produttive può assegnare la capacità di trasporto di energia elettrica disponibile sulle linee medesime ai clienti finali disponibili a distacchi di carico in tempo reale, ovvero in grado di assicurare, sulla base di contratti pluriennali, un completo utilizzo della capacità assegnata per almeno l’80 per cento delle ore annue.
2. I contratti bilaterali di fornitura relativi all’utilizzo della capacità di cui al comma 1 sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive in deroga al sistema delle offerte di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all’articolo 6, comma 3 del medesimo decreto».
26.0.16
Respinto
Bastianoni, Toia, Coviello
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. Le aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, per la durata della concessione o dell’affidamento e nello stesso territorio, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e/o degli impianti».
26.0.12
Dichiarato inammissibile
Brunale, Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifica alla disciplina in materia di oneri
delle prestazioni patrimoniali imposte)
1. L’applicazione delle prestazioni patrimoniali imposte (componenti A), di cui alla delibera AEEG n. 108 del 15 giugno 2000, deve essere regolata in modo da mettere un tetto all’incidenza di detto onere per KWh consumato in un singolo sito quando il soggetto è alimentato in alta e altissima tensione e utilizza impianti marcianti in ciclo continuo per più di 7.500 ore l’anno. L’incidenza dell’onere suddetto per KWh effettivamente utilizzato, per detti siti, non può essere superiore al 5 per cento del «Ct».
2. All’onere relativo all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, pari a 13.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
26.0.13
Respinto
Brunale, Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Maconi
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Adeguamento del contributo di cui all’articolo 17, comma 3,
della legge 9 dicembre 1986, n. 896)
1. All’articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
“a) euro 0,010329 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione assicurando, comunque, ai comuni sedi di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) euro 0,010329 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione“.
2. I contributi, in ragione di 0,010329 euro per ogni Kwh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell’indice di variazione ISTAT».
26.0.14
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Indennizzo ai comuni per servitù relative ad impianti di trasporto
e stoccaggio del gas)
1. I comuni nel cui sottosuolo sono presenti nodi importanti di interconnessione di tubature per il trasporto del gas, ex depositi di giacimenti o altri insediamenti rilevanti che condizionino lo sviluppo dei piani regolatori ed in particolare degli insediamenti produttivi e creino oggettivi problemi di sicurezza, sono indennizzati con un contributo annuo proporzionale all’area interessata e alla popolazione residente.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire la misura di un contributo dovuto dall’ENI o dagli altri soggetti utilizzatori dei predetti impianti, la misura dell’indennizzo di cui al comma 1 e l’individuazione dei comuni destinatari dell’indennizzo medesimo».
Art. 27.
27.1
Respinto
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.
27.0.2
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. All’articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“d) attribuire all’autorità amministrativa il potere di disporre, anche d’ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale“».
Art. 28.
28.5
Respinto
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
28.8
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Sopprimere l’articolo.
28.4
Ritirato
Bettamio
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili). – 1. Per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili dal punto di vista microbiologico, i corrispettivi devono essere versati entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data della fattura.
2. Per sostanze alimentari deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelle che saranno così definite da apposito decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro della salute.
3. In sede di prima applicazione della presente disciplina e, comunque, fino alla pubblicazione del decreto del Ministro delle attività produttive, di cui al comma 2, per prodotti deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelli così definibili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.
4. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il cessionario è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile».
28.6
Ritirato
Tunis
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili). – 1. Per le cessioni di prodotti alimentari molto deteriorabili dal punto di vista microbiologico se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, i corrispettivi devono essere versati, decorsi novanta giorni dalla data della fattura, entro l’ultimo giorno del mese.
2. Per sostanze alimentari molto deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelle che saranno così definite da apposito decreto del Ministro delle attività produttive.
3. In sede di prima applicazione della presente disciplina e, comunque, fino alla pubblicazione del suddetto decreto del Ministero delle attività produttive, per prodotti molto deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelli così definibili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro della sanità del 16 dicembre 1993.
4. Salva diversa pattuizione delle parti, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il cessionario è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto».
28.7
Ritirato
Magnalbò, Mugnai
Sostituire l’articolo con il seguente:
–«Art. 28. – 1. Per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili dal punto di vista microbiologico a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo i corrispettivi devono essere versati, decorsi novanta giorni dalla data della fattura, entro l’ultimo giorno del mese.
2. Per sostanze alimentari deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelle che saranno così definite da apposito decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro della salute.
3. In sede di prima applicazione della presente disciplina e, comunque, fino alla pubblicazione del suddetto decreto del Ministero delle attività produttive, per prodotti deteriorabili dal punto di vista microbiologico si intendono quelli così definibili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro della sanità del 16 dicembre 1993.
4. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il cessionario è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice civile».
28.10
Accolto
Coviello, Toia, Bastianoni
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino al recepimento della direttiva comunitaria 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,».
28.9
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «I corrispettivi delle cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili devono essere pagati nei termini stabiliti dai contratti o, quando non previsti, entro sessanta giorni dalla loro consegna o ritiro».
28.3
Ritirato
Magnalbò
Al comma 1, sostituire le parole: «entro 60 giorni», con le parole: «entro 90 giorni».
28.2
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Borea
Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali, sottoscritti presso il Ministero delle attività produttive dai soggetti rappresentativi a livello nazionale dell’industria, dell’artigianato e del commercio, anche per categorie specifiche di prodotti deteriorabili».
28.0.1
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi, Martone
Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari)
1. L’articolo 36 della legge comunitaria 2001, legge 1º marzo 2002, n. 39, recante “Modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari“ è abrogato».
Art. 29.
29.500
Accolto
Bettamio
Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall’anno 2003,».
29.0.1 (v. nuovo testo)
Bettamio
Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Rinnovo dei Consigli delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)
1. Al fine di dare continuità all’attività dei Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i Consigli stessi restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi».
29.0.1 (Nuovo testo)
Accolto
Bettamio
Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Rinnovo dei Consigli delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)
1. In caso di ritardo nell’insediamento dei nuovi Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i Consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza».
Art. 32.
32.5
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Sopprimere l’articolo.
32.4
Ritirato
Salerno, Bonatesta, Pace, Bevilacqua, Pedrizzi, Mugnai
Al comma 1 dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali».
32.1
Ritirato
Eufemi, Iervolino, Borea
Al comma 2, dopo le parole: «liquidazione coatta amministrativa» aggiungere le seguenti: «con esercizio provvisorio».
32.2
Respinto
Lavagnini
Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: «liquidazione coatta amministrativa» inserire le altre: «con esercizio provvisorio».
32.6
Respinto
Bastianoni, Coviello
Al comma 2, dopo le parole: «liquidazione coatta amministrativa» inserire le seguenti: «con esercizio provvisorio».
32.3
Ritirato
Salerno, Bonatesta, Pace, Bongiorno, Bevilacqua, Pedrizzi, Mugnai
Al comma 2 dopo le parole: «attività produttive» aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali».
32.100
Accolto
Bettamio
Al comma 2, sostituire le parole da: «alla loro eventuale riconferma» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla ricostituzione dell’organo».
Art. 34.
34.2
Accolto
Bettamio, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Al comma 1, lettera b-bis), sostituire le parole: «mille metri quadrati» con le seguenti: «duemilacinquecento metri quadrati».
34.3
Accolto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, lettera b-ter), sostituire le parole: «nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico o sociale,» con le seguenti: «nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale e associativo,».
34.4
Accolto
Bastianoni, Toia, Coviello
Al comma 1, alla lettera b-ter), dopo le parole: «di carattere politico e sociale», inserire le seguenti parole: «nonché di manifestazioni a carattere sindacale o di rappresentanza di categorie imprenditoriali,».
Art. 35.
35.100
Ritirato
Bettamio
Prima del comma 1 inserire il seguente:
01. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:
“1-bis. Gli organi delle Camere di commercio restano in carica fino all’insediamento dei nuovi consigli, e comunque non oltre nove mesi dalla loro naturale scadenza“».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«(Modifiche agli articoli 9 e 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)».
35.1
Accolto
Bettamio
Sostituire le parole: «al comma 3 dell’articolo 18» con le seguenti: «al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 18».
35.4
Respinto
Chiusoli, Baratella, Debenedetti, Garraffa, Maconi
Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» con le seguenti: «di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
35.6
Respinto
Bastianoni, Coviello, Toia
Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» con le seguenti: «di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente il ravvedimento del soggetto passivo».
35.2
Dichiarato inammissibile
Iervolino
Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«2. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è sostituito dal seguente:
“4. I rapporti di lavoro del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l’Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’Ente, previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, in base alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano all’Unioncamere le disposizioni di cui all’articolo 70, comma 4, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“».
35.2 (Nuovo testo)
Dichiarato inammissibile
Iervolino
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dai seguenti:
“4. Il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento professionale del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l’Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’ente, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il settore del commercio, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’ente stesso. L’incremento del costo del lavoro è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.
5. La verifica della compatibilità finanziaria dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e bilancio dell’Unioncamere è effettuata dal collegio dei revisori dell’ente. La delibera per la sottoscrizione del contratto collettivo è sottoposta all’approvazione del Ministero delle attività produttive“».
35.2 (Ulteriore nuovo testo)
Dichiarato inammissibile
Iervolino
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«2. Il comma 4 dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dai seguenti:
“4. Il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento professionale del personale sono regolati da contratti collettivi stipulati tra l’Unioncamere e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’ente in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il settore del commercio, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’ente. L’incremento del costo del lavoro è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.
5. La verifica della compatibilità finanziaria dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e bilancio dell’Unioncamere è effettuata dal collegio dei revisori dell’ente.“».
35.3
Accolto
Iervolino
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«2. La normativa di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 si applica per gli anni 2003, 2004 e 2005».
35.5
Respinto
Bastianoni, Toia, Coviello
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 12, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo le parole: “avvengono in rapporto alla loro rappresentatività in ambito provinciale“ sono aggiunte le seguenti: “misurata in base al numero delle imprese iscritte a ciascuna organizzazione imprenditoriale e al relativo numero di occupati“».
35.0.1
Respinto
Monti, Agoni, Corrado
Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 35-bis.
(Composizione del Consiglio delle C.C.I.A.A.)
1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all’articolo 12, comma 3, dopo le parole: “dei componenti il consiglio“, aggiungere le seguenti parole: “tenuto conto del numero delle imprese iscritte a ciascuna organizzazione imprenditoriale e del relativo numero di occupati“».
35.0.5
Accolto
Bettamio
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Protesti bancari)
1. All’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: “Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura“ sono sostituite dalle seguenti: “Il responsabile dirigente dell’ufficio protesti“; dopo le parole: “dell’errore del protesto,“, le parole “il presidente“ sono sostituite dalle seguenti: “il responsabile dirigente dell’ufficio protesti“;
b) al comma 4, le parole: “del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura“ sono sostituite dalle seguenti: “del responsabile dirigente dell’ufficio protesti“.
2. All’articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: “dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura“ sono sostituite dalle seguenti: “dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti“».
35.0.2
Accolto
Bettamio
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente».
«Art. 35-bis.
(Modifiche alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario)
1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:
“3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario)“;
b) all’articolo 30, primo comma, dopo le parole: “è sottoscritta dal trattario“ sono inserite le seguenti: “; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale“;
c) all’articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
“7-bis) l’indicazione del luogo e delle data di nascita ovvero del codice fiscale dell’emittente“».
35.0.3
Ritirato
Eufemi, Iervolino
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente».
«Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di controlli sugli impianti termici)
1. Al comma 3 dell’articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: “anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica“.
2. Al comma 18 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono soppresse le parole: “ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica“.
3. È soppresso il comma 19 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».
35.0.7
Ritirato
Bettamio
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente.
«Art. 35-bis.
(Controlli sugli impianti di riscaldamento)
1. Alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 31, commi 1 e 2, le parole: “il proprietario“ sono sostituite dalle seguenti: “l’utente degli impianti“;
b) all’articolo 34:
1) al comma 1 le parole: “non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni“ sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a euro 1.032 e non superiore a euro 2.582“;
2) al comma 5, le parole: “Il proprietario“ sono sostituite dalle seguenti: “L’utente degli impianti“;
3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Le somme introitate dagli enti locali a titolo di sanzioni amministrative per le inosservanze di cui al presente articolo sono destinate all’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 31, comma 3, della presente legge“.
2. All’articolo 11, comma 20, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole “i proprietari“ sono sostituite dalle seguenti: “gli utenti“;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In conformità al principio stabilito dall’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per l’effettuazione dei controlli a campione, quantificati tenendo conto dei costi dei controlli e dell’introito delle sanzioni di cui all’articolo 34 della medesima legge n. 10 del 1991, sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione; al versamento provvedono i manutentori, sulla base delle procedure definite da ciascun ente locale nell’ambito della sua autonomia“».
35.0.8
Decaduto
D’Ambrosio
Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Modifica dell’articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265)
Sostituire il comma 1 dell’articolo 122 del R.D. 27/7/1934, n. 1265 con il seguente:
“La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento, con l’eccezione dei medicinali di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima“».
35.0.9
Ritirato
Bettamio
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Applicazione di un diritto fisso sugli attestati di revisione periodica
degli impianti di ascensori e montacarichi)
1. Gli organismi di certificazione previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di recepimento della direttiva CE 95/16, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, autorizzati allo svolgimento dell’attività di revisione periodica sugli impianti di ascensori e montacarichi, installati in edifici civili, sono tenuti ad applicare sugli attestati di revisione periodica un diritto fisso pari a 3 euro quale quota di compartecipazione da parte degli utenti alla spesa per il servizio di vigilanza e controllo sull’attività svolta.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo del predetto diritto fisso è periodicamente aggiornato.
3. I diritti riscossi sono versati trimestralmente all’entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull’attività di revisione periodica degli ascensori, da effettuarsi anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati“».
35.0.9 (Nuovo testo)/1
Ritirato
Bettamio
Al comma 3, dopo la parola: «versamento» inserire le seguenti: «, previa istituzione di apposito capitolo di entrata,».
Conseguentemente, sopprimere le medesime parole al comma 4.
35.0.9 (Nuovo testo) (v. Ulteriore nuovo testo)
Bettamio
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
Art. 35-bis.
(Applicazione di un diritto fisso sugli attestati di revisione periodica
degli impianti di ascensori e montacarichi)
1. Gli organismi di certificazione previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162, di recepimento della direttiva CE 95/16, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, autorizzati allo svolgimento dell’attività di revisione periodica sugli impianti di ascensori e montacarichi, sono tenuti ad applicare sugli attestati di revisione periodica un diritto fisso pari a 3 euro, per il servizio di vigilanza e controllo sull’attività svolta.
2. L’importo del diritto fisso di cui al comma 1 è aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno determinate le modalità di versamento del diritto di cui al comma 1 al bilancio dello Stato.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze i diritti riscossi vengono assegnati al Ministero delle attività produttive, previa istituzione di apposito capitolo di entrata, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull’attività di revisione periodica degli ascensori, da effettuarsi anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati».
35.0.9 (Ulteriore nuovo testo)
Accolto
Bettamio
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Applicazione di un diritto fisso sugli attestati di revisione periodica
degli impianti di ascensori e motacarichi)
1. Gli organismi di certificazione previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, versano a favore del bilancio dello Stato una somma pari a 3 euro per ciascuna verifica periodica di cui all’articolo 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, senza maggiori oneri a carico degli utenti. L’importo della suddetta somma è aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
2. Le entrate derivanti dal pagamento della somma di cui al comma 1 sono assegnate al Ministero delle attività produttive, ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità generale dello Stato, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull’attività di revisione periodica degli ascensori e dei montacarichi, da effettuarsi anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Le modalità di pagamento della somma di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
35.0.6
Dichiarato inammissibile
Bettamio
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Personale straordinario ENIT per le ambasciate)
1. Allo scopo di agevolare i flussi turistici dai Paesi nei quali è obbligatorio il visto di espatrio è disposto un finanziamento straordinario di 100.000 euro a favore dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per mettere a disposizione personale straordinario nelle Ambasciate italiane interessate.
2, La copertura è assicurata dalla tassa sui visti e, nell’immediato dalla tabella A del Ministero dell’economia».
35.0.150
Accolto
Il Governo
Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Differimento di termini)
1. All’articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: “ventiquattro mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi“».
35.0.250
Accolto
Bettamio, Iervolino, De Rigo, Sambin, Travaglia, Nessa
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Fondi rotativi)
1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane».
Art. 36.
36.1
Accolto
Bettamio
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 36. - (Modifiche al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171).
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modifiazioni:
a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguente parole: “, comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco“;
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
“2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro“».
36.0.1
Ritirato
Stiffoni, Vanzo, Monti, Corrado, Bianconi, Carrara, Salini, Tirelli, Peruzzotti, Brignone, Moro, Boldi, Pirovano, Agoni, Franco Paolo
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:
«Art. 36-bis.
(Obbligo di informazione sugli apparecchi telefonici cellulari
del valore di emissione elettromagnetica)
1. Sugli apparecchi telefonici cellulari commercializzati sul territorio della Repubblica italiana devono essere incorporate in modo chiaro, intrasferibile ed indelebile informazioni inerenti il valore dell’emissione di onde elettromagnetiche nell’unità di tempo derivanti dall’uso degli apparecchi stessi.
2. Il valore di cui al comma 1 va posto in raffronto con il limite di esposizione massimo consigliato in base alle raccomandazioni dell’Unione europea.
3. L’obbligo di informazione di cui al comma 1 è a carico del produttore dell’apparecchio di telefonia cellulare mobile.
4. Le violazioni della disposizione di cui al comma 3 sono punite con una multa fino a euro 3 milioni.
5. Il Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e col Ministro delle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3».
36.0.2
Dichiarato inammissibile
Lauro
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente capo:
«Capo VII
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA ALL’ESTERO,
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI NUOVO FLUSSO TURISTICO
VERSO IL MEZZOGIORNO D’ITALIA
Art. 36-bis.
1. Il Ministro delle attività produttive realizza, nel triennio 2002-2004, un programma di investimenti strategici diretti alla promozione turistica all’estero, finalizzata alla creazione di nuovo flusso turistico verso le Regioni del Mezzogiorno d’Italia, avente come obiettivi prioritari:
a) promuovere, tra le persone di origine italiana residenti all’estero ed in particolare tra i discendenti di emigrati provenienti dalle regioni meridionali, il desiderio di effettuare soggiorni nelle aree del Mezzogiorno d’Italia, insistendo sull’importanza e attualità di un ritorno alle loro radici culturali, nonché sulla validità di una rivisitazione dei luoghi di provenienza delle loro famiglie, anche attraverso la proposta di forme di turismo agricolo o comunque legato alla valorizzazione dei prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale;
b) individuare meccanismi che operino in direzione della destagionalizzazione del flusso turistico verso il Mezzogiorno d’Italia.
Art. 36-ter.
1. Per la realizzazione del programma di cui all’articolo 36-bis e per il periodo nello stesso determinato, è istituita nell’ambito del Ministero delle attività produttive una Unità di Progetto, composta da un numero di componenti non inferiore a tre (e non superiore a cinque), da scegliersi tra dirigenti di amministrazione pubbliche o esperti anche esterni all’amministrazione pubblica, di comprovata esperienza nei settori di attività di cui all’articolo 1 predetto (ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in deroga ai limiti di cui allo stesso articolo).
2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, determina la composizione dell’Unità di Progetto e ne nomina i componenti, tra cui uno con funzioni di Presidente.
3. L’Unità di progetto per l’espletamento dei suoi compiti si avvale:
a) di personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive;
b) di personale in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali o presso Enti o Amministrazioni pubbliche operanti nei settori del turismo e della tutela e valorizzazione dei beni culturali, in numero non superiore a 15;
c) di esperti, in numero non superiore a cinque, di provata qualificazione e che abbiano maturato esperienze pluriennali nell’azione di promozione a favore dei cittadini d’origine italiana all’estero.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta del presidente dell’Unità di Progetto, sono determinati il numero e le qualifiche del personale di cui al comma 3, lettere a) e b), e sono conferiti, previa determinazione del numero, gli incarichi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli esperti di cui allo stesso comma, lettera c).
5. Il personale di cui al comma 3, lettera b), è posto in posizione di comando, con oneri a carico degli Enti ed Amministrazioni di provenienza.
6. L’onere relativo al funzionamento dell’Unità di Progetto è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle attività produttive.
Art. 36-quater.
1. L’Unità di Progetto, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, entro tre mesi dalla sua costituzione, un programma triennale per l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, che propone alla «Commissione per il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo ed in particolare di quelli relativi ai beni e alle attività culturali», unitamente all’indirizzo operativo più idoneo per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1. Il programma, approvato dalla Commissione, viene comunicato alle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Nella realizzazione del programma di cui al comma 1, l’Unità di progetto adotta ogni opportuna iniziativa di promozione e sensibilizzazione, mantiene le relazioni con le istituzioni e gli organismi culturali internazionali, promuove rapporti di collaborazione con le Regioni e le Amministrazioni ed Enti italiani a vocazione turistica, nonché con le strutture ufficiali italiane operanti all’estero.
Art. 36-qinquies.
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente capo si farà fronte con apposito accantonamento della Tabella B. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».
36.0.2 (Nuovo testo)
Dichiarato inammissibile
Lauro
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente capo:
«Capo VII
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA ALL’ESTERO,
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI NUOVO FLUSSO TURISTICO
VERSO IL MEZZOGIORNO D’ITALIA
Art. 36-bis.
1. Il Ministro delle attività produttive realizza, nel triennio 2002-2004, un programma di investimenti strategici diretti alla promozione turistica all’estero, finalizzata alla creazione di nuovo flusso turistico verso le Regioni del Mezzogiorno d’Italia, avente come obiettivi prioritari:
a) promuovere, tra le persone di origine italiana residenti all’estero ed in particolare tra i discendenti di emigrati provenienti dalle regioni meridionali, il desiderio di intraprendere attività economiche volte ad incrementare lo sviluppo turistico nelle aree del Mezzogiorno d’Italia con investimenti in proprio o attraverso l’istituto del “project financing“, stimolando le loro migliori capacità imprenditoriali ed esperienze con nuove idee progettuali nel campo del turismo dei porti ed approdi turistici, trasporti terrestri e marittimi, realizzazione di infrastrutture, campi da golf, insediamenti alberghieri o ricettivi di qualsiasi genere. Particolare attenzione sara riservata all’utilizzo delle tecnologie innovative e della net-economy;
b) consentire ai manager pubblici di società da privatizzare di intraprendere attività imprenditoriali attraverso l’istituto del management-by-out.
Art. 36-ter.
1. Per la realizzazione del programma di cui all’articolo 36-bis e per il periodo nello stesso determinato, è istituita nell’ambito del Ministero delle attività produttive una Unità di Progetto, composta da un numero di componenti non inferiore a tre (e non superiore a cinque), da scegliersi tra dirigenti di amministrazione pubbliche o esperti anche esterni all’amministrazione pubblica, di comprovata esperienza nei settori di attività di cui all’articolo 1 predetto (ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in deroga ai limiti di cui allo stesso articolo).
2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, determina la composizione dell’Unità di Progetto e ne nomina i componenti, tra cui uno con funzioni di Presidente.
3. L’Unità di progetto per l’espletamento dei suoi compiti si avvale:
a) di personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive;
b) di personale in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali o presso Enti o Amministrazioni pubbliche operanti nei settori del turismo e della tutela e valorizzazione dei beni culturali, in numero non superiore a 15;
c) di esperti, in numero non superiore a cinque, di provata qualificazione e che abbiano maturato esperienze pluriennali nell’azione di promozione a favore dei cittadini d’origine italiana all’estero.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta del presidente dell’Unità di Progetto, sono determinati il numero e le qualifiche del personale di cui al comma 3, lettere a) e b), e sono conferiti, previa determinazione del numero, gli incarichi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli esperti di cui allo stesso comma, lettera c).
5. Il personale di cui al comma 3, lettera b), è posto in posizione di comando, con oneri a carico degli Enti ed Amministrazioni di provenienza.
6. L’onere relativo al funzionamento dell’Unità di Progetto è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle attività produttive.
Art. 36-quater.
1. L’Unità di Progetto, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, definisce, entro tre mesi dalla sua costituzione, un programma triennale per l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, che propone alla «Commissione per il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo ed in particolare di quelli relativi ai beni e alle attività culturali», unitamente all’indirizzo operativo più idoneo per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1. Il programma, approvato dalla Commissione, viene comunicato alle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Nella realizzazione del programma di cui al comma 1, l’Unità di progetto adotta ogni opportuna iniziativa di promozione e sensibilizzazione, mantiene le relazioni con le istituzioni e gli organismi culturali internazionali, promuove rapporti di collaborazione con le Regioni e le Amministrazioni ed Enti italiani a vocazione turistica, nonché con le strutture ufficiali italiane operanti all’estero.
Art. 36-qinquies.
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente capo si farà fronte con apposito accantonamento della Tabella B. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive».