Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2268

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2268


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, per la definizione professionale del ragioniere commercialista






ONOREVOLI SENATORI. - Il codice civile dispone che l'esercizio di determinate professioni intellettuali sia regolato dalla legge a tutela dell'interesse pubblico ed a garanzia del possesso, da parte dei professionisti, di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.
Dispone altresí che, sotto la vigilanza dello Stato, tali requisiti siano accertati e costantemente verificati dai relativi ordini professionali, al fine di assicurare al cittadino o all'ente utilizzatore delle prestazioni professionali le necessarie garanzie in merito alla competenza tecnica ed alla correttezza morale del professionista.
Ma l'attenzione cosí chiaramente posta dal codice civile alla tutela dell'interesse pubblico in campo di esercizio di professioni intellettuali rischia di essere vanificata se non si introducono nell'ordinamento norme volte a definire ed individuare con chiarezza e senza possibilità di equivoci i professionisti regolarmente iscritti negli albi, distinguendoli da quanti, al di fuori dagli ordini professionali, privi di obblighi di formazione e di regole di comportamento e senza reali verifiche della loro competenza tecnica, offrono al cittadino le loro prestazioni.
Il fenomeno dell'abusivismo, grave e sentito in tutte le professioni, assume caratteristiche peculiari e particolarmente preoccupanti nel campo delle professioni economico-amministrative-contabili (ragionieri e periti commerciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e dottori commercialisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067).
La particolare gravità della situazion é motivata innanzi tutto dalla mancanza di esclusive professionali, caso unico nel panorama delle professioni intellettuali nel nostro Paese, alla quale occorrerà porre rimedio con una revisione complessiva degli ordinamenti professionali emanati in attuazione della normativa predetta, concernente l'attività professionale tipica degli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti: in materia di normativa fiscale e societaria, infatti, il continuo evolversi della legislazione e l'accrescersi delle responsabilità giuridiche ed economiche connesse alla sua corretta interpretazione rendono particolarmente necessario ed urgente individuare con precisione i settori di attività di esclusiva competenza, a garanzia dei cittadini-utenti dei servizi professionali.
In attesa di un intervento legislativo in tale materia, che necessita di una analisi approfondita e pertanto richiede tempi non compatibili con l'estrema urgenza del momento, é comunque possibile - nell'immediato - affrontare e rimuovere un'altra anomalia contenuta nella disciplina disegnata dai citati decreti del Presidente della Repubblica n. 1067 e n. 1068 del 1953, la cui soluzione porterebbe un importante elemento di chiarezza all'interno delle due professioni e sul mercato, contribuendo a rimuovere una delle cause che favoriscono la confusione e gli equivoci nei quali l'abusivismo trova fertile terreno di affermazione e di crescita.
I cittadini, infatti, proprio in assenza di precise norme che delimitino competenze esclusive per i professionisti iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti e quindi in una situazione di mercato caratterizzata da una incontrollata ed incontrollabile offerta di consulenze professionali, devono essere messi in condizione di distinguere, attraverso l'uso di precise ed inequivocabili denominazioni professionali, tra professionisti iscritti agli albi previsti dalla legge ed altri soggetti privi della necessaria competenza, che offrono i propri servizi al di fuori di ogni controllo da parte dello Stato.
A questo proposito le norme vigenti, come detto, presentano limiti e lacune che hanno indubbiamente favorito il verificarsi della attuale critica situazione e che si intende rimuovere con il presente disegno di legge.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953 definisce infatti "ragionieri e periti commerciali" i professionisti iscritti nel relativo albo, adottando - alla lettera - la stessa terminologia prevista per definire coloro che sono in possesso del diploma che si consegue al termine del corso di studi di scuola media superiore presso gli Istituti tecnici commerciali.
In sostanza, la legge non prevede una specifica denominazione professionale per individuare i professionisti iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali.
La denominazione stessa degli Albi e degli organi rappresentativi della professione (collegi e Consiglio nazionale) risente di questa mancata scelta riguardo alla denominazione dei professionisti e della professione. L'adozione delle stessa denominazione del titolo di studio di "ragioniere e perito commerciale", infine, oltre a creare equivoci e confusione tra i professionisti abilitati ed i numerosissimi soggetti (oltre un milione) in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore, é in contrasto con quanto recentemente disposto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, che ha elevato i requisiti scolastici necessari per l'accesso agli albi prevedendo, oltre al possesso del titolo di studio di ragioniere e perito commerciale, anche il possesso di un diploma universitario triennale o della laurea in economia e commercio o in giurisprudenza.
D'altra parte, si é da lungo tempo affermata la consuetudine di definire genericamente come "commercialisti" tutti coloro che operano nel settore della consulenza economico-amministrativa-contabile, e pertanto sia i "ragionieri e periti commerciali", sia i "dottori commercialisti" sia quanti a vario titolo si occupano di consulenza in materia fiscale e societaria (consulenti del lavoro, periti ed esperti delle Camere di commercio, funzionari di associazioni di categoria, amministratori di condominio ecc.).
É evidente l'esigenza di porre delle regole a tale situazione, in modo da consentire ai cittadini di identificare con chiarezza le esatte qualificazioni professionali dei soggetti ai quali si affidano per la cura dei propri interessi.
A tale proposito, considerando che, come detto, il termine di "commercialista" e oramai entrato nell'uso corrente, il presente disegno di legge intende riservarne l'uso ai fini professionali ai soli professionisti iscritti agli albi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1067 e 1068 del 1953, che rappresentano i soggetti ai quali lo Stato attribuisce competenza specifica nelle materie che rientrano appunto nella comune accezione del termine "commercialista".
Nondimeno, per identificare senza possibilità di equivoco l'appartenenza di tali professionisti ai rispettivi albi professionali, il disegno di legge prevede che il termine "commercialista" sia preceduto dalla denominazione di "ragioniere" per gli iscritti agli albi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, cosí come é preceduta dalla qualifica di "dottore" per gli iscritti agli albi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 1953.
Per questi ultimi la denominazione proposta corrisponde esattamente a quella già prevista dalla legge professionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953), per cui non é necessaria una modifica ordinamentale; per i ragionieri e periti commerciali, invece, si rende necessario modificare le denominazioni adottate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953 e da ogni altra successiva norma.
La portata innovativa del presente disegno di legge pertanto risiede sostanzialmente da un lato nella modifica della denominazione della "professione di ragioniere e perito commerciale" in "professione di ragioniere commercialista", con conseguente modifica delle denominazioni degli Albi professionali e degli organi rappresentativi della professione (Collegi e Consiglio Nazionale), dall'altro nella estensione delle sanzioni previste per l'utilizzo abusivo dalle qualifiche di "ragioniere commercialista" e di "dottore commercialista" a tutti i casi di utilizzo, da parte di altri soggetti ed a fini professionali, della parola "commercialista", da sola o insieme ad altre parole.
Per quanto sopra illustrato, onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il presente disegno di legge.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1053, n. 1068, ed in tutte le norme che fanno riferimento ad esso, le parole "ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale" sono sostituite dalle parole "ordinamento della professione di ragionere commercialista". Conseguentemente sono modificate le denominazioni previste dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica per gli organi rappresentativi della professione. Gli albi dei ragionieri e periti commerciali sono denominati "albi dei ragionieri commercialisti".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni riferimento fatto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953 e da ogni altra norma successiva ai professionisti iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali deve intendersi riferito ai professionisti iscritti negli albi dei ragionieri commercialisti.
3. Le sanzioni previste dalla legge e applicabili all'utilizzo abusivo dai titoli professionali di "ragioniere commercialista" e di "dottore commercialista" sono applicabili anche all'uso improprio ai fini professionali della parola "commercialista", da sola o accompagnata da altre parole.