Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2242
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 2242
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell'ambiente
(RONCHI)
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(BERLINGUER)
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1997
Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione
- RELAZIONE
- RELAZIONE TECNICA
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali)
- Art. 2. (Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana)
- Art. 3. (Informazione ed educazione ambientale)
- Art. 4. (Interventi per la conservazione della natura)
- Art. 5. (Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale)
- Art. 6. (Ampliamento della pianta organica)
- Art. 7. (Programma stralcio di tutela ambientale)
- Art. 8. (Disposizioni finanziarie)
- TABELLA
ONOREVOLI SENATORI. - 1. Politiche ambientali attive, non basate solo su logiche di comando e controllo, ma capaci di promuovere una diversa qualità dello sviluppo, l'innovazione tecnologica e l'occupazione, richiedono adeguato supporto tecnico ed organizzativo.
Incrementare la capacità di utilizzo di risorse europee in campo ambientale richiede un rafforzamento delle strutture tecniche ed amministrative di supporto alla progettazione locale e regionale in modo che si traducano in progetti fattibili e finanziabili.
Accelerare le procedure e non produrre eccessi di ritardo nelle pronunce di valutazione ambientale richiede adeguate dotazioni di personale, sia tecnico che amministrativo, per non accumulare continui e costosi ritardi ed inefficienze.
L'insieme di tali ragioni fondamentali é alla base di questo provvedimento. Senza di esso il Ministero dell'ambiente non sarebbe in grado di praticare una politica ambientale attiva di promozione e di sviluppo sostenibile, di incrementare il ricorso alle risorse finanziarie europee e di recuperare i ritardi in numerosi adempimenti normativi ed amministrativi.
2. Il Ministero dell'ambiente, per dar seguito all'accordo sul lavoro sottoscritto da Governo e sindacati il 24 settembre 1996, ha in questi ultimi mesi orientato gli interventi verso obiettivi prioritari che, oltre ad avere una strategica valenza ambientale, fossero anche in grado di determinare una significativa ricaduta occupazionale nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
Cosí, sul piano del riordino della disciplina di settore, il decreto legislativo che dà finalmente attuazione alle direttive sui rifiuti 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/31/CE e 94/62/CE, segue la logica di coinvolgere e responsabilizzare il sistema produttivo e distributivo per conseguire la riduzione delle quantità da avviare a smaltimento, potenziare la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio. Particolare significato assumono al riguardo le disposizioni che disciplinano il ricorso agli strumenti negoziali (accordi di programma) quale momento di collaborazione tra pubblica amministrazione e comparto economico sia per incidere a monte del processo produttivo che per perseguire la bonifica delle aree industriali degradate, stabiliscono obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e di raccolta differenziata, prevedono la redazione di un programma di prevenzione in materia di imballaggi, promuovono il mercato delle materie prime seconde sia mediante la possibilità di utilizzare strumenti economici sia attraverso l'inserimento di apposite condizioni di appalto, e, infine, le norme che regolamentano il passaggio dal sistema della tassa a quello della tariffa per il servizio di smaltimento.
Di ció, l'accordo di programma con la Confederazone italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) per il riciclaggio dei frigoriferi sottoscritto il 5 dicembre 1996 costituisce una prima attuazione.
Per quanto concerne gli specifici interventi di tutela ambientale, occorre, in particolare, ricordare le iniziative finanziate con le risorse della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 luglio 1996 dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale.
Si tratta dell'avvio degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia (oggetto dell'ordinanza del 1º ottobre 1996, emanata ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59), per il risanamento del bacino del Sarno (che vengono attuati nell'ambito del regime commissariale disposto con le ordinanze emanate di concerto con la protezione civile ex lege 24 febbraio 1992, n. 225, in data 14 aprile 1995, 28 giugno 1995, e prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1996), per la valorizzazione delle produzioni tipiche agricole ed artigianali e la creazione di strutture recettive per il turismo sostenibile, finalizzate - unitamente alla realizzazione di una rete di sportelli telematici per i cittadini e le amministrazioni - al decollo dei parchi nazionali istituiti in attuazione della legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394.
A finanziare tali interventi sono state destinate anche le risorse disponibili in ambiti diversi (programma operativo multiregionale ambiente (POMA) sottoposto all'approvazione della Commissione dell'Unione europea, quote significative delle risorse previste nell'ambito di altri programmi operativi - in particolare, turismo, risorse idriche), in modo da sfruttare al massimo le possibilità di cofinanziamento con fondi dell'Unione europea e le sinergie ottenibili dall'applicazione di istituti gestiti da altre amministrazioni (attività di formazione, lavori socialmente utili nei parchi), coerentemente con l'indirizzo che ormai pervade l'attività amministrativa (delibera CIPE del 12 luglio 1996, comma 105 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per citare soltanto gli spunti normativi generali che interessano piú da vicino gli interventi di risanamento ambientale).
Lo stesso carattere di azione emblematica e riproducibile, rappresentativa di un modo piú attuale e corretto di concepire lo sviluppo, che tenga conto dei costi sommersi che maturano per la collettività - in termini di danno ambientale al cui ristoro occorrerà, prima o dopo ma ineluttabilmente, porre mano -, avranno gli ulteriori interventi (compresi nel programma stralcio di cui all'articolo 2, comma 106, della legge n. 662 del 1996 e riconducibili a tre direttrici:
a) adeguamento del sistema di depurazione delle acque alla direttiva 91/271/CEE con particolare riferimento al disinquinamento del Po ed alla depurazione del Mezzogiorno;
b) bonifiche di siti inquinati e risanamento delle aree a rischio di crisi ambientale;
c) disinquinamento dell'aria con particolare riferimento alle aree urbane ed alla limitazione delle emissioni di CO2 da finanziare con le risorse, invero esigue, accantonate per il Ministero in tabella B della legge finanziaria 1997.
3. Alla priorità del ricorso al cofinanziamento comunitario nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-99, d'altro canto, si accompagna la priorità, nella programmazione delle risorse comunitarie, degli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici, predisposti dal Ministero dell'ambiente, sancita dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.
Quanto alla valenza occupazionale di detti interventi, l'esperienza recente, piú consolidata all'estero ma significativa ormai anche nel nostro Paese, dimostra che la creazione di posti di lavoro nei settori della tutela ambientale (a cominciare dal sistema delle aree natutali protette e dalla manutenzione ordinaria del territorio) é assai meno costosa e piú stabile di quella legata alla realizzazione delle tipologie di infrastrutture cui tradizionalmente si ricorre per favorire lo sviluppo.
E la stessa realizzazione delle infrastrutture nel campo ambientale (depuratori, sistemi di collettazione, reti fognarie; impianti di riciclaggio e recupero dei rifiuti), so prattutto se inserita in un quadro di programmazione che definisca in modo puntuale ed attendibile le attività di esercizio, appare in grado di avere importanti effetti occupazionali non soltanto nelle fasi di cantiere ma anche e soprattutto a regime (gestione e manutenzione degli impianti).
Per contro, la verifica di fattibilità e l'avvio delle iniziative descritte ai punti precedenti ha evidenziato l'esistenza di una strozzatura, in termini di tempi ed efficacia delle valutazioni, nel passaggio tra l'individuazione dell'obiettivo e la definizione della progettazione degli interventi, vale a dire nella fase piú delicata nella quale i pubblici poteri sono chiamati a scegliere tra opzioni alternative alla luce di complesse variabili di carattere non soltanto politico-istituzionali ed economico-finanziarie, ma anche tecnico-scientifiche.
L'accennata disfunzionalità é aggravata dalla storica insufficienza delle strutture del Ministero dell'ambiente, praticamente privo di proprio personale dei ruoli tecnici, e comunque provvisto di una dotazione organica (558 unità in pianta, comprese 33 unità dirigenziali) assolutamente inadeguata rispetto alla quantità e complessità delle competenze via via attribuite al Ministero dalla normativa comunitaria e nazionale.
Ció ha determinato, in troppi casi, l'intempestività degli interventi da parte del Ministero, o addirittura l'impossibilità di finalizzare adeguatamente le risorse messe a disposizione dai fondi strutturali dell'Unione europea, o assicurare agli enti territoriali e locali il necessario supporto alla gestione operativa degli specifici interventi.
Si considerino, in particolare, le funzioni collegate:
all'istituzione di ben 15 parchi nazionali in attuazione della legge quadro n. 394 del 1991 ed alla conseguente necessità di far decollare nelle aree protette progetti ed attività di sviluppo sostenibile (agricole, turistiche ed artigianali) oltre alla gestione della fauna ed alla tutela del territorio, all'istituzione delle 10 riserve marine previste ed all'avvio dei procedimenti per l'istituzione di altri tre parchi nazionali, nonché alla gestione di altre 2000 aree individuate quali siti di importanza naturalistica a livello internazionale;
elaborazione e pubblicazione del testo unificato della normativa sui rifiuti, in attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/31/CE e 94/62/CE, e necessità di definire la nuova normativa attuativa tecnica e di svolgere attività di supporto al nuovo sistema complesso di riutilizzo, riciclaggio, recupero, anche energetico dei rifiuti;
all'attività in corso finalizzata all'adeguamento alla direttiva 91/271/CEE ed in generale alla normativa europea in materia di tutela delle acque dall'inquinamento con conseguente complesso sistema di norme tecniche, criteri, indirizzi, modelli gestionali per completare e migliorare il sistema depurativo;
all'effettuazione delle bonifiche, per dare finalmente concreta attuazione al risanamento delle aree a rischio, dei siti ed ai corpi idrici inquinati, con azioni di supporto tecnico alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi;
all'attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, alla necessità di dare supporto alle procedure di vigilanza sulle aziende a rischio, all'attuazione delle convenzioni internazionali sulla riduzione delle emissioni inquinanti di CO2 e da traffico nelle aree urbane;
all'esigenza di accelerare i tempi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ormai numerose ed impegnative;
alla necessità, comune a tutti i settori, di potenziare il ricorso a fondi europei, di migliorare l'efficienza degli interventi e di abbreviare i tempi di perfezionamento dei pareri e delle prescrizioni di competenza del Ministero.
4. Il quadro descritto induce dunque a ritenere che la efficace prosecuzione delle azioni avviate non possa prescindere da:
un adeguato potenziamento delle capacità di supporto alla progettazione, alla formazione professionale ed alla creazione di opportunità di lavoro in campo ambientale, attraverso la valorizzazione delle potenzialità dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la stipula di convenzioni con università ed enti di ricerca, l'istituzione di un'apposita segreteria tecnica composta da esperti di elevata qualificazione (articolo 1). Il terreno dove le attività di supporto potranno piú proficuamente svilupparsi é quello dell'elaborazione di criteri per l'individuazione degli obiettivi degli interventi; dell'informazione sulle migliori tecnologie disponibili per i singoli obiettivi; dell'informazione sulle modalità di attivazione di finanziamenti, pubblici e privati, nazionali ed europei; della predisposizione di schede e schemi dei singoli interventi preliminari, correlati da relazioni tecniche idonee all'inserimento dell'intervento nel contesto delle infrastrutture locali; delle indicazioni per la valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e dei risultati ambientali raggiunti; della predisposizione di schede tecniche per l'espletamento delle gare per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori; dell'individuazione di specifici progetti da realizzare anche attraverso accordi di programma con amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per l'attuazione di nuove possibilità occupazionali in campo ambientale, anche attraverso l'incentivazione delle nuove forme di imprenditorialità, la formazione di nuove figure professionali, il ricorso ai lavori socialmente utili;
la realizzazione, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, dei corsi di formazione necessari al conseguimento delle professionalità in campo ambientale richieste dagli interventi prioritari sopraindicati, ma non attualmente esistenti o disponibili nella misura che il mercato é in grado di assorbire (articolo 1): esperti in pianificazione e gestione delle aree naturali protette, ecogestione dei processi e degli impianti industriali e valutazione dei rischi, monitoraggi e controlli ambientali, prevenzione e gestione integrata dei rifiuti, risanamenti, recuperi e bonifiche ambientali; manutentori degli impianti e gestori dei processi di depurazione delle acque;
la destinazione di risorse alla prosecuzione delle seguenti attività istituzionali, che, oltre ad essere previste in attuazione di convenzioni internazionali, o normative comunitarie e nazionali, appaiono di importanza strategica per il conseguimento degli obiettivi indicati:
a) promozione di comportamenti virtuosi nello sviluppo delle migliori tecnologie pulite, strumentali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla nuova disciplina dei rifiuti, al miglioramento dei processi e prodotti industriali, alla qualità della vita nei centri urbani (articolo 2);
b) attività di informazione ed educazione ambientale (articolo 3), di cui é evidente la imprescindibile funzione strumentale ad ogni altra iniziativa;
c) prosecuzione di interventi per la conservazione della natura previsti dalla legge quadro n. 394 del 1991 e dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (articolo 4); si tratta, in particolare, del completamento degli adempimenti necessari per assicurare il funzionamento dei parchi nazionali di recente istituzione, della predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, dell'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonché dell'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi;
d) attuazione di convenzioni internazionali (Alpi, Espoo, Parigi, Ramsar, Washington), funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit istituito con decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, in attuazione dei regolamenti (CEE) n. 880/92 e n. 1836/93, attuazione della legge quadro n. 447 del 1995 sull'inquinamento acustico, attivazione del sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al rie quilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, funzionamento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 (articolo 5);
il potenziamento delle risorse umane del Ministero dell'ambiente fino a 900 unità (articolo 6), con un incremento, rispetto alle previsioni della pianta organica attuale, di 342 unità, da assumere, fino al 30 settembre 1997 mediante mobilità e, successivamente, mediante concorsi.
Questo modesto incremento é indispensabile per assicurare una adeguata capacità di intervento al Ministero, e privilegerà, per i descritti motivi, le professionalità tecniche, e dovrà essere attuato in deroga al blocco delle assunzioni previsto, da ultimo, dall'articolo 1, comma 45, della legge n. 662 del 1996, utilizzando procedure concorsuali gestite dall'amministrazione ed estendendo alle professionalità amministrative la facoltà prevista per quelle tecniche dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Va chiarito che tale iniziativa non collide con il generale riordino delle amministrazioni statali delineato dal "disegno di legge Bassanini" attualmente all'esame del Parlamento, ma anzi appare coerente con esso, anticipandone l'attuazione in un settore che registra oggettivamente carenze tali da richiedere la massima celerità di intervento.
L'incremento dell'organico riguarderà almeno i tre quinti dei profili tecnici. Occorrono in particolare profili professionali di ecologi, ingegneri ambientali, ingegneri meccanici, idraulici e strutturisti, geologi, biologi, naturalisti, chimici, economisti del territorio, esperti di compatibilità ambientale e di programmazione delle risorse, urbanisti, informatici.
5. Le risorse necessarie, quantificate, secondo i criteri specificati nell'allegata relazione tecnica, in complessive lire 63.344 milioni per il 1997, lire 54.434 milioni per il 1998 e lire 61.844 milioni per il 1999, trovano copertura (come indicato all'articolo 8) nell'accantonamento in tabella A della legge finanziaria 1997, di complessivi 70.040 milioni per ognuna delle annualità considerate.
6. La legge finanziaria 1997, anziché rifinanziare il programma triennale di tutela ambientale di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, ed alla delibera CIPE 21 dicembre 1993, ha previsto un accantonamento in tabella B, di 144.800 milioni per il 1997 e di 130.000 milioni per il 1998 ed il 1999, destinato a finanziare il programma stralcio di tutela ambientale previsto dall'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ne indica anche il procedimento di definizione (da parte del Ministro dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano).
Gli interventi del programma stralcio, secondo quanto già esposto, assumono un significato strategico nel quadro di azione finalizzato allo sviluppo, all'innovazione tecnologica ed all'occupazione in campo ambientale.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 7 sono pertanto volti ad autorizzare la spesa relativa e ad indicare i criteri di individuazione degli interventi che comporranno il programma (progetti strategici di interesse nazionale nei settori con piú alto valore aggiunto e piú elevata ricaduta occupazionale), il necessario coordinamento con gli interventi regionali ed in particolare con quelli cofinanziati dall'Unione europea, l'attivabilità di convenzioni di supporto con università ed enti di ricerca.
Il comma 4 é invece volto a indicare la copertura finanziaria degli accordi e contratti di programma previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo quanto richiesto dal comma 3 del medesimo articolo. In coerenza con la funzione (sostitutiva, nel breve periodo, del programma triennale, che, come esposto, non é stato rifinanziato dalla finanziaria) del programma stralcio di tutela ambientale, ad esso viene altresí demandata la individuazione delle risorse destinate ad accordi e contratti di programma in materia di riduzione, recupero, riciclaggio ed ottimizzazione del flusso dei rifiuti, nonché delle relative modalità di stipulazione.
RELAZIONE TECNICA
(Art. 11- ter , comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)
ARTICOLO 1, COMMI 1, 3 E 6
Per la realizzazione delle iniziative miranti al supporto alla progettazione, alla formazione professionale e alla creazione di opportunità di lavoro in campo ambientale é prevista una spesa di lire 13.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1997.
Per quanto riguarda le attività di supporto alla progettazione, si puó stimare necessaria una spesa media pari all'1 per cento del costo degli interventi, percentuale destinata ovviamente a variare in relazione alle tipologie realizzative ed all'entità dei singoli interventi. In considerazione di un ammontare complessivo di spesa annua destinata ad investimenti ambientali pari a 1.000 miliardi oggetto delle attività di supporto (valore che é indicativo del prevedibile ordine di grandezza degli interventi futuri, in quanto rappresenta l'insieme degli investimenti finanziati su iniziativa del Ministero per il 1997 a valere sulle risorse di cui alle delibere CIPE 12 luglio 1996 e 18 dicembre 1996, ex lege n. 341 del 1995, nonché sulle disponibilità attribuite al programma operativo multiregionale ambiente cofinanziato dalla Unione europea nell'ambito del quadro comunitario di sostegno-obiettivo 1), puó quindi stimarsi necessaria per queste ultime una spesa pari a lire 9.500 milioni.
Si prevede poi l'attivazione di corsi di formazione di durata media di uno-tre mesi (24-72 giornate utili), con un costo medio di lire 70.000 al giorno per allievo (che copre il costo dei docenti e delle strutture didattiche e di addestramento, nell'ipotesi che gli insiemi da formare siano costituiti da almeno 20 unità, e riguardino professionalità di fascia media: ad esempio manutentori di impianti di depurazione, tecnici delle bonifiche di aree degradate, eccetera), per un costo medio totale per unità da formare di 2,5 milioni. Si prevede la formazione di 1500 unità, per un costo complessivo di 3.800 milioni di lire.
Per il finanziamento di convenzioni con università, enti di ricerca ed istituti specializzati, strumentali alla realizzazione delle attività sopraindicate, é previsto un costo di 500 milioni.
ARTICOLO 1, COMMA 4
La spesa prevista di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998 si riferisce all'esigenza di istituire per lo sviluppo delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 una segreteria tecnica composta da 20 membri.
La spesa é di lire 90 milioni per esperto, di cui 60 milioni sono a titolo di compenso e 30 milioni sono da imputare agli oneri fiscali e previdenziali nonché alla quota proporzionale delle spese di missione e delle spese di funzionamento. La spesa complessiva é stata calcolata ipotizzando l'utilizzazione degli esperti per 8 mesi nel 1997 (in considerazione dei tempi di approvazione ed attuazione della norma) e per 12 mesi negli anni successivi.
ARTICOLO 2, COMMA 3
La prevista autorizzazione di spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999 é finalizzata alla realizzazione dei concorsi, all'assegnazione dei premi ed alla effettuazione delle iniziative ad essi connessi.
Per la effettuazione dei concorsi riferiti allo sviluppo di migliori tecnologie pulite riferite a processi, prodotti e rischi industriali ed al recupero dei rifiuti é prevista la spesa di lire 500 milioni annui.
Per i premi da assegnare annualmente ad organismi o enti che sviluppano migliori tecnologie pulite é prevista la spesa di lire 2.500 milioni annui.
Per i premi da assegnare riferiti ad azioni finalizzate ad una migliore sostenibilità e qualità della vita nei centri urbani é prevista la spesa di 2.000 milioni di lire annui.
In relazione al progetto "città sostenibili delle bambine e dei bambini" (costituito da interventi a favore dell'infanzia come fattore di cambiamento per la qualità degli insediamenti urbani), per l'istituzione del marchio di qualità infantile delle città, nonché per l'attivazione di servizi di promozione delle iniziative per città amiche dell'infanzia e per l'organizzazione di incontri internazionali in collaborazione con l'UNICEF e l'UNCS-Habitat é prevista una spesa annuale di lire 1.000 milioni.
ARTICOLO 3
La spesa prevista dall'articolo 3 per l'informazione e l'educazione ambientale pari a lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999 si riferisce alle esigenze di seguito specificate:
a) diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente (RSA 96), anche tramite una apposita versione in lingua inglese, ed elaborazione e diffusione di una versione della relazione destinata agli studenti. Le spese vanno riferite alle cadenze biennali, previste per legge, di pubblicazione della RSA e per la totalità, per quanto riguarda il 1997, alle spese di distribuzione e lancio della RSA mediante avvisi sui media e secondo le modalità già seguite per la distribuzione e lancio delle precedenti edizioni. Per l'anno successivo vanno invece riferite alle spese di traduzione in inglese, la successiva distribuzione e la pubblicazione di una edizione della RSA dedicata al mondo della scuola. Le spese sono quantificate sulla base delle precedenti edizioni della RSA. La previsione si ren de necessaria poiché negli anni scorsi l'insufficienza dei fondi disponibili ha comportato procedure di riconoscimento debito, accorpamento di somme da esercizi diversi ed un mancato rispetto degli obblighi di legge per quanto riguarda la cadenza delle pubblicazioni.
La spesa stimata é di lire 700 milioni annui per il triennio 1997-1999;
b) il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, prevede il trasferimento all'ANPA delle iniziative e delle dotazioni tecniche del sistema informativo nazionale ambientale (SINA), previsione che, impone in tempi rapidi la scissione delle funzioni e lo sviluppo autonomo del sistema informatico del Ministero.
Il Ministero sta pertanto avviando la creazione di una struttura con competenze specificamente informatiche, coordinata dal dirigente generale responsabile dei sistemi informativi al fine di pianificare, coordinare, gestire e verificare le iniziative informatiche nascenti nell'ambito del Ministero dell'ambiente, in ottemperanza all'articolo 11 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Ció comporta la realizzazione di studi di fattibilità per i progetti già individuati nei piani triennali dell'informatica 1995-1997 e 1996-1998, la formazione del personale, il supporto specialistico per le aree di piú completa realizzazione individuate come prioritarie e la progettazione e sviluppo di procedure di office automation, nonché l'acquisto di strumenti informatici.
Tali esigenze sono stimate in 1.500 milioni annui per l'anno 1997 e di 1.200 milioni per anno dal 1998;
c) completamento e coordinamento del sistema nazionale di informazione, educazione e formazione ambientale (INFEA) e gestione delle attività e delle funzioni del sistema volte:
al finanziamento dei progetti ed attività pilota nel settore funzionali al sistema nazionale proposti e realizzati anche da amministrazioni locali per una spesa stimata di 200 milioni di lire;
all'elaborazione, diffusione e stampa del materiale informativo, all'organizzazione di seminari e giornate di studio collegate alle funzioni del sistema nazionale per una spesa stimata di 200 milioni di lire;
organizzazione di seminari, giornate di studio e attività di divulgazione, anche di carattere internazionale, collegate al sistema nazionale per l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale per un ammontare di 150 milioni di lire;
all'elaborazione e realizzazione di un programma di intervento destinato all'orientamento nel campo della formazione ambientale per un ammontare di 450 milioni di lire.
Spesa complessiva stimata in 1.000 milioni annui per il triennio 1997-1999;
d) funzionamento del comitato tecnico interministeriale per l'educazione ambientale previsto dall'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero della pubblica istruzione del 6 febbraio 1996.
Spesa prevista lire 300 milioni annui per il triennio 1997-1999;
e) promozione e realizzazione di specifiche campagne di sensibilizzazione ed informazione ambientale.
La previsione di spesa si rende necessaria per lo svolgimento di specifiche campagne di sensibilizzazione e di informazione nei vari campi di attività del Ministero dell'ambiente. In particolare nel campo:
dello smaltimento, il riciclo, il riuso ed il riutilizzo dei rifiuti in relazione al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
della difesa del suolo, il riassetto idrogeologico del territorio e la gestione delle acque;
della conservazione della biodiversità e la conoscenza e la fruizione delle aree protette e degli ecosistemi terrestri e marini;
della riconversione ecologica degli ambienti di lavoro, l'ecosostenibilità degli insediamenti umani e le città amiche dell'infanzia;
del disinquinamento acustico, la qualità dell'aria ed i rischi industriali.
La previsione di spesa consentirà al Ministero di avviare un programma di attività che consenta il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Rio in materia di sensibilizzazione dell'opinione pubblica come requisito necessario per il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. La spesa viene quantificata sulla base delle esperienze acquisite dal Ministero dell'ambiente negli anni scorsi con lo svolgimento della campagna sui rifiuti.
Spesa stimata lire 4.000 milioni annui per il triennio 1997-1999.
ARTICOLO 4, COMMA 1
A) Adempimenti finalizzati all'istituzione ed al decollo gestionale e funzionamento di nuove aree naturali protette.
Per l'istituzione dei parchi nazionali del Gennargentu-Golfo di Orosei-Isola dell'Asinara, della Val d'Agri, del parco interregionale del Delta del Po, nonché per l'istituzione degli enti di gestione dei parchi nazionali del Circeo e della Calabria é prevista la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1997 e 1998 e di lire 4.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.
La spesa riguarda, fra l'altro, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione delle popolazioni, studi preliminari e predisposizione di programmi e progetti relativi alla valorizzazione delle aree in termini di sviluppo sostenibile.
L'importo di lire 6.000 milioni per gli anni 1997 e 1998 e di lire 4.500 milioni per l'anno 1999 é cosí ripartito:
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A regime (anno 1999) la spesa sarà di lire 4.500 milioni, tenuto conto che gli oneri di istituzione e di avviamento incidono solo per il primo biennio.
Il Comitato per le aree naturali protette ha deliberato il 2 dicembre 1996 l'inclusione nel programma triennale per le aree naturali protette delle seguenti riserve marine:
Tavolara-Punta Coda Cavallo;
Golfo di Portofino;
Punta Campanella;
Porto Cesareo;
Penisola del Sinis-Mal di Ventre;
Cinque Terre;
Ventotene e Santo Stefano.
Le risorse necessarie per l'istituzione ed il funzionamento di ciascuna riserva marina sono valutate in lire 300 milioni cadauna, per una spesa prevista complessiva di lire 2.100 milioni a decorrere dall'anno 1997.
La spesa riguarda, fra l'altro, gli adempimenti preliminari all'avvio della gestione operativa: acquisto e strumentazione per vigilanza, attivazione di centri di accoglienza per i visitatori.
B) Inventario nazionale delle risorse naturali.
L'inventario deve essere realizzato sulla base dell'inventario forestale predisposto nel 1985 dal Corpo forestale dello Stato, dei risultati del programma comunitario Bioitaly, realizzato dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni, per la identificazione degli elementi costitutivi della diversità biologica, importanti per la sua conservazione e la sua utilizzazione sostenibile, cosí come previsto dall'articolo 7, primo comma, lettera a), della Convenzione sulla biodiversità, nonché della Carta della natura.
A corredo dell'inventario deve essere assicurato un monitoraggio attraverso il prelievo di campioni ed altre tecniche degli elementi costitutivi della diversità biologica.
Sarà inoltre realizzata la cartografia degli habitat naturali secondo gli standard dell'Unione europea del Corine Biotopes.
La spesa prevista é di lire 7.300 milioni nel 1997.
C) Carta ecopedologica.
Tra le misure (interventi) inserite nel programma operativo multiregionale ambiente (POMA) é prevista la realizzazione della carta ecopedologica, per la quale é stato previsto un finanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, di cui 2.000 a carico del Ministero dell'ambiente e 2.000 a carico della Unione europea.
La spesa di lire 2.000 milioni nel 1997 serve quindi a dare copertura alla quota nazionale della misura inserita nel POMA.
Secondo specifiche già messe a punto in progetti pilota finanziati a livello regionale e coordinati dall'Osservatorio pedologico nazionale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, verrà attuato un progetto di rilievo a scala 1:250.000 dei suoli dei diversi paesaggi naturali e seminaturali, da realizzarsi con le regioni interessate.
D) Linee fondamentali di assetto del territorio.
Per la predisposizione del documento preliminare relativo alle linee fondamentali di assetto del territorio (articolo 3 della legge n. 394 del 1991), é necessaria la realizzazione di un prototipo regionale, individuato nella regione Liguria, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di cartografie di base e tematiche regionali (sintesi della carta tecnica regionale - scala 1:50.000 - su supporto cartaceo successivamente da rasterizzare, carte tematiche-vettoriali - 1:25.000), ortofotocarte e DTM ed eventuali foto da satellite.
La spesa prevista per la realizzazione é di lire 1.000 milioni per il 1997.
E) Centri di accoglienza per gli animali considerati pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica.
La legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, prevede la disciplina per la detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, in particolare mammiferi e rettili selvatici.
Al fine di consentire un adeguato ricovero di esemplari eventualmente sequestrati o confiscati, é prevista l'attivazione di appositi centri di accoglienza con una spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1998.
A regime la spesa sarà di lire 500 milioni in quanto gli oneri di avviamento di tali centri incidono solo per il primo anno.
F) Organizzazione della conferenza nazionale sulle aree protette.
La risoluzione n. 7-00089 approvata in data 14 gennaio 1997 dalla Commissione ambiente, lavori pubblici e territorio della Camera dei Deputati, impegna il Governo a convocare la prima conferenza nazionale sulle aree naturali protette entro e non oltre il mese di giugno 1997.
Per la realizzazione della suddetta conferenza (reperimento locali idonei, servizi e materiali di supporto, per tre giorni, con la partecipazione di circa 800 persone: 350 milioni di lire; allestimento mostra espositiva: 450 milioni di lire) la spesa prevista é di lire 800 milioni di lire nel 1997.
ARTICOLO 4, COMMA 2
- Potenziamento della Segreteria tecnica per le aree naturali protette.
Per consentire gli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 4 é necessario assicurare un potenziamento della segreteria tecnica per le aree naturali protette, dotandola di 10 esperti con competenze giuridico-amministrative e 10 con competenze tecnico-scientifiche.
Sono previsti 90 milioni per ciascun esperto, di cui 60 a titolo di compenso e 30 per oneri fiscali e previdenziali nonché per le spese di missione.
La spesa complessiva é di lire 1.200 milioni per il 1997 e di lire 1.800 milioni a decorrere dal 1998.
La spesa complessiva é stata calcolata ipotizzando l'utilizzazione degli esperti per 8 mesi nel 1997 (in considerazione dei tempi di approvazione ed attuazione della norma) e per 12 mesi negli anni successivi.
ARTICOLO 5
La spesa prevista dall'articolo 5 pari a lire 9.444 milioni per l'anno 1997 e lire 5.234 milioni per gli anni 1998 e 1999, si riferisce alle esigenze di seguito specificate:
a) convenzione delle Alpi siglata dai Paesi dell'arco alpino nel novembre del 1991 a Salisburgo.
Per le attività di supporto tecnico al Ministero dell'ambiente affidate all'ANPA e relative alla gestione, in collaborazione con le regioni interessate, dei protocolli previsti dalla convenzione (sono stati già definiti ed approvati quelli relativi a: agricoltura di montagna, foreste di montagna, protezione della natura e pianificazione territoriale; mentre sono prossimi alla definizione quelli relativi a: difesa del suolo, turismo, energia e trasporti) e per l'attivazione dell'Osservatorio delle Alpi (sistema di osservazione e di informazione delle Alpi-SOIA, che ha il compito di raccogliere, coordinare ed elaborare le informazioni riguardanti i problemi ambientali e socio-economici del territorio alpino, a beneficio del Comitato permanente della conferenza alpina, delle amministrazioni pubbliche e delle imprese dei paesi interessati; la presidenza dell'Osservatorio é assegnata all'Italia), é prevista la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.
Inoltre, in previsione della ratifica della convenzione delle Alpi nel corso dell'anno 1997 e della conseguente attribuzione all'Italia negli anni 1998 e 1999 della presidenza della Conferenza alpina, si rende necessario provvedere alle spese relative pari a 150 milioni per il 1998 e 1999 (organizzazione di tre sessioni del comitato permanente per ciascun anno, della durata di tre giorni ciascuna: interpretariato lire 600.000 al giorno per 4 interpreti x 3 giorni x 3 riunioni = lire 21.600.000; affitto sala, colazioni, traduzione corrispondenza e docu menti lire 78.400.000; organizzazione di una sessione della conferenza delle parti per ciascun anno, della durata di un giorno: interpretariato lire 600.000 x 4 interpreti x 1 giorno = lire 2.400.000; affitto sala, colazioni, traduzioni corrispondenza e documenti: lire 47.600.000);
b) convenzione di Espoo concernente la valutazione di impatto ambientale in ambito transfrontaliero, firmata nel febbraio 1991.
A seguito della ratifica da parte dell'Italia, con la legge n. 60 del 1994, nonché della successiva adesione dell'Unione europea, si prevede di rendere esecutive le attività previste dalla convenzione nell'anno 1997. Infatti, l'apposita riunione dei Paesi contraenti ha fissato i programmi operativi e, quindi, il relativo bilancio amministrativo ed operazionale.
Sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione economica per l'Europa (ECE) delle Nazioni Unite e tenuto conto della percentuale assegnata all'Italia nella ripartizione delle spese, viene previsto un onere di lire 340 milioni annui a decorrere dal 1997, quale contributo dovuto dall'Italia per sostenere le indicate attività operative. Inoltre, per l'esame dei programmi operativi, si prevede l'invio a Ginevra di due funzionari per partecipare a 4 riunioni annue, ciascuna della durata di 4 giorni. La relativa spesa viene cosí suddivisa:
- spese di missione: pernottamento (lire 180.000 al giorno x 2 persone x 4 giorni x 4 riunioni) = lire 5.760.000; diaria giornaliera per ciascun funzionario ($ USA 243, al cambio di lire 1.700 = lire 413.000, cui si aggiungono lire 124.000, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 413.000 viene ridotto di lire 138.000 corrispondente ad 1/3 della diaria) = lire 12.768.000;
- spese di viaggio: biglietto aereo A/R Roma-Ginevra (lire 1.370.000 x 2 persone x 4 riunioni = lire 10.960.000 + lire 548.000, quale maggiorazione del 5 per cento) = lire 11.588.000.
Totale onere per missione lire 30.036.000.
Pertanto, l'onere complessivo a decorrere dal 1997, da porre a carico del bilancio dello Stato, ammonta a lire 370.036.000, arrotondato a lire 370.000.000;
c) spese di missione per le collaborazioni internazionali nell'ambito dello sviluppo sostenibile ed applicazione del diritto comunitario.
L'incrementarsi delle attività internazionali in materia di sviluppo sostenibile ed in particolare le esigenze di rafforzamento dell'IMPEL (E.U. network for the Implementation of Environmental Law: network europeo per lo scambio di esperienze tra i responsabili dell'applicazione del diritto comunitario ambientale), anche in base ad una risoluzione adottata del Consiglio dei ministri dell'ambiente in data 3 marzo 1997, rendono necessario finanziare la partecipazione di rappresentanti del Ministero alle riunioni periodiche.
La spesa prevista ammonta complessivamente a 54.033.000 annui (spese di missione: per pernottamento lire 180.000 x 2 persone x 4 giorni x 7 riunioni = lire 10.080.000; per diaria giornaliera lire 399.000 x 2 x 4 x 7 = lire 22.344.000; spese di viaggio per biglietti aerei: lire 1.470.000 x 2 x 7 = lire 20.580.000 + lire 1.029.000 quale maggiorazione del 5 per cento = lire 21.609.000), arrotondati a lire 54.000.000;
d) Convenzione delle Nazioni Unite di Parigi del 17 giugno 1994 per la lotta alla desertificazione.
In vista della Conferenza delle parti che avrà luogo a Roma dal 29 settembre al 10 ottobre 1997, occorre promuovere le seguenti iniziative connesse alla ratifica della Convenzione: convocazione del National Awareness Seminar (NAS), con lo scopo di fare il punto sulle implicazioni operative della Convenzione ed elaborare le linee strategiche per il programma d'azione nazionale (articolo 5, lettere b) e d), articolo 10, comma 2, lettera f), della Convenzione ed articolo 3, comma 2, dell'Allegato II); elaborazione e prima attuazione del programma d'azione nazionale (articolo 5, lett. a), articolo 10 e articolo 11 della Convenzione).
Per tali adempimenti derivanti dalla Convenzione sopra citata é prevista una spesa di L. 700 milioni annui per il triennio 1997-1999;
e) Convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale.
Per la predisposizione del piano nazionale di gestione delle zone umide é prevista una spesa di 400 milioni di lire per l'anno 1997; per l'attuazione di primi interventi di salvaguardia in 20 delle 47 zone umide (disinquinamento, regimentazione acque) é prevista una spesa di 1.800 milioni di lire per l'anno 1997.
La spesa complessiva é quindi di 2.200 milioni di lire per il 1997;
f) Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio delle specie selvatiche minacciate di estinzione.
Per assicurare la partecipazione al segretariato CITES di un rappresentante del Ministero dell'ambiente é prevista la spesa di L. 160 milioni per l'anno 1997;
g) legge quadro sull'inquinamento acustico.
Per l'attuazione degli adempimenti connessi alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, finalizzati alla prevenzione, il risanamento e il controllo dell'inquinamento acustico é prevista la spesa di lire 600 milioni per il triennio 1997-1999.
In particolare, il Ministero intende procedere: alla promozione dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica, nonché alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi ai livelli di inquinamento da rumore presenti sul territorio nazionale (articolo 3, comma 1, lettera d) , della legge n. 447 del 1995) per una spesa di 250 milioni di lire; alla promozione dell'attività di risanamento acustico da parte dei comuni attraverso la concessione di incentivi (articolo 7) per una spesa di 350 milioni di lire;
h) Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit.
Le spese di funzionamento del Comitato ammontano a complessive L. 756,2 milioni cosí ripartiti:
70 milioni di lire annui per il presidente , 60 milioni di lire annui per il vice presidente e 40 milioni di lire per ciascuno dei 12 componenti del suddetto comitato. A tale importo (pari a lire 610 milioni) va aggiunta la spesa derivante dalla corresponsione dei gettoni di presenza (pari a lire 150.000). Prevedendo due riunioni mensili del comitato l'onere complessivo per i gettoni di presenza ammonta a circa 50 milioni. A questa cifra va aggiunto l'onere derivante da missioni da effettuarsi in sede internazionale quantificabile forfettariamente in 100 milioni di lire annui.
Occorre inoltre aggiungere le somme da corrispondere all'ANPA per attività collegate al funzionamento del comitato e non rientranti tra le funzioni istituzionalmente attribuite all'Agenzia quantificabili in lire 1.000 milioni.
La spesa prevista ammonta complessivamente a lire 1.760 milioni annui a decorrere dal 1997;
i) sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995.
La spesa prevista é di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1997 e finanzierà l'istituzione ed il funzionamento di un unità operativa di coordinamento insediata a Venezia e destinata a gestire il sistema sopraindicato.
In particolare, tenuto conto che l'unità operativa é composta da 11 persone, che assumono l'incarico come attività non esclusiva, si stimano necessari lire 385 milioni per spese ed indennità di missione dei componenti della struttura (lire 400.000 per spese di viaggio/biglietto aereo x 11 x 30 = 132 milioni; lire 250.000 x 11 x 60 per alloggio = lire 165 milioni; 118.000 x 11 x 60 per spese pasti = 77,880 milioni; lire 15.565 x 11 x 60 per indennità = 10,272 milioni); 145 milioni per consulenze e compensi a terzi per attività scientifiche, 470 milioni per spese di funzionamento (disponibilità locali, servizi strumentali, materiali);
l) servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988.
La spesa prevista é di lire 600 milioni annue per il triennio 1997-1999 ed occorre per il pagamento dei 15 esperti previsti dal citato articolo 9, la cui perdurante vigenza é disposta dall'articolo 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 22 del 1997 (lire 40 milioni annui per ciascun esperto).
ARTICOLO 6
Il costo annuo per l'inquadramento delle 342 unità di personale aggiuntivo per elevare la dotazione organica del Ministero dell'ambiente a 900 unità é stato determinato in complessive lire 18.910 milioni, comprendendo altresí l'indennità di amministrazione e la quota contributiva, secondo il calcolo di seguito indicato:
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ARTICOLO 7
La disposizione in esame é diretta a consentire l'attuazione dell'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997) che autorizza il Ministero dell'ambiente ad adottare un programma stralcio di tutela ambientale per il triennio 1997-1999, mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie accantonate nel fondo speciale di parte capitale della legge finanziaria 1997 per il medesimo triennio.
ARTICOLO 8
La norma di copertura finanziaria utilizza gli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e capitale della legge finanziaria 1997 relativi al Ministero dell'ambiente e prevede altresí l'utilizzo delle risorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione degli interventi che formano oggetto del presente disegno di legge.
TABELLA ALLEGATA
AL DISEGNO DI LEGGE
"NORME PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE
DEGLI INTERVENTI E DELL'OCCUPAZIONE
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DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali) 1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche al fine di aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. a) l'individuazione di specifici progetti da realizzare anche attraverso accordi di programma con amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per l'attuazione di nuove possibilità occupazionali in campo ambientale, anche attraverso l'incentivazione delle nuove forme di imprenditorialità, la formazione di figure professionali, il ricorso ai lavori socialmente utili; 3. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalità. |
Art. 2. (Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana) 1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle migliori tecnologie pulite con particolare riferimento ai processi e prodotti industriali ed alla riduzione ed al recupero dei rifiuti, nonché per la sostenibilità e qualità della vita nei centri urbani, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. |
Art. 3. (Informazione ed educazione ambientale) 1. Per la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo degli strumenti informatici per l'informazione ambientale e l'attività di educazione ambientale, nonché la promozione di specifiche campagne di sensibilizzazione e di informazione, é autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999. |
Art. 4. (Interventi per la conservazione 1. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura pre visti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonché per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, é autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999. |
Art. 5. (Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale) 1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, é autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999. |
Art. 6. (Ampliamento della pianta organica) 1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello stesso é rideterminata in novecento unità secondo la tabella allegata alla presente legge. |
Art. 7. (Programma stralcio di tutela ambientale) 1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é autorizzata la spesa di lire 144.800 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999. |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie) 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a lire 63.344 milioni per l'anno 1997, in lire 54.434 milioni per l'anno 1998 e a lire 61.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. |
TABELLA
( Articolo 6, comma 1 )
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