Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00286

Atto n. 3-00286

Pubblicato il 12 dicembre 2006
Seduta n. 83

RUSSO SPENA , BOCCIA - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

il sig. Ahmed Yacine, imputato nell’ambito di un procedimento penale iniziato dalla Procura di Milano, da più di 40 giorni attua uno sciopero della fame e della sete, quale forma di protesta e richiesta di attenzione, da parte delle istituzioni, in merito alla propria vicenda giudiziaria, ritenuta da più parti illegittima;

in ragione del suo gravissimo stato di salute, il giudice per le indagini preliminari di Milano ha ritenuto opportuno trasferire il sig. Ahmed Yacine, sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere, presso l’ospedale civile dell’Aquila, dov’è attualmente ricoverato in una stanza-cella, sottoposta a continua sorveglianza;

lo stato di salute del sig. Yacine è peraltro ulteriormente aggravato, sotto il profilo psicologico, dalla solitudine e dall’isolamento, non potendo lo stesso ricevere visite né dei propri familiari, che si trovano in Algeria, né della moglie, che ha sposato lo scorso aprile 2006, e che risiede presso la casa dei suoi genitori, in Francia;

il sig. Yacine denuncia -e stigmatizza anche a costo della propria vita attuando un pericoloso sciopero della fame e della sete- l’illegittimità della propria vicenda giudiziaria, caratterizzata da modalità di conduzione delle indagini che suscitano notevoli perplessità;

il sig. Yacine è, infatti, giunto in Italia nel 1992, dopo la fuga dall’Algeria, dove frequentava l’Università ad Annaba ed era membro della Lega islamica degli studenti, aderente al FIS (Fronte islamico di salvezza);

dopo il primo turno delle elezioni che nel dicembre 1991 avevano visto, in tutto il Paese, emergere il FIS tra le altre forze politiche, il Governo del Paese non permise di svolgere il secondo turno elettorale e dichiarò il FIS fuori legge adottando una serie di nuove leggi tese ad impedire l’attività di questa formazione politica;

il sig. Yacine veniva pertanto escluso dall’Università, come tutti gli altri membri della Lega islamica ivi presenti, e giunto in Italia, dopo alterne vicende, veniva condannato nel 2004, con sentenza irrevocabile, per il reato di associazione a delinquere di cui all’art. 416 del codice penale -essendo stato derubricato il capo d’imputazione iniziale, originariamente relativo al reato di cui all’art. 270-bis del codice penale- in concorso con altri connazionali molti dei quali sono stati riconosciuti rifugiati politici;

la sentenza di condanna giungeva del resto all’esito di un procedimento in cui, nelle fasi di merito, la ritenuta colpevolezza dell’imputato era stata fondata principalmente sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche, mai trascritte nella lingua originale, ma immediatamente tradotte e interpretate da un ignoto traduttore;

considerato che:

in data 19 ottobre 2006, mentre era in attesa della scarcerazione dall’istituto di pena di Sulmona, al sig. Yacine è stato notificato notificato un nuovo provvedimento di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari di Milano, emesso l’11 agosto del 2006, basata sulla contestazione del delitto di cui all’art. 270–bis del codice penale, ovvero per associazione con finalità di terrorismo internazionale (imputazione identica, per titolo del reato, nonché per il fatto contestato, a quella originaria del precedente procedimento, successivamente derubricata);

sia gli indagati, sia i capi d’imputazione, sia i mezzi di prova addotti a sostegno dell’accusa sono identici a quelli del precedente procedimento, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna nel 2004, da cui differisce unicamente per il giudice territorialmente competente (Milano anziché Napoli);

il sig. Yacine dichiara da tempo che da quando è in Italia non ha mai fomentato atti terroristici o azioni, comunque, pericolose per lo Stato italiano o quello algerino;

in Algeria, dal dicembre 2006 è in vigore un’amnistia generale, che ha consentito il reingresso di numerosi fuoriusciti del FIS e, addirittura, del Gruppo islamico armato, i quali oggi vivono liberi e senza restrizioni, mentre Yacine ed altri suoi connazionali sono da molti anni ormai detenuti in Italia in carcere, in ragione di fatti pretesamente lesivi della personalità internazionale dello Stato, asseritamente commessi in Algeria;

la vicenda giudiziaria del sig. Yacine sembra caratterizzata da un’inammissibile violazione del principio processuale e sostanziale del ne bis in idem, sancito come garanzia inviolabile della persona, dalla Costituzione, dall’ordinamento comunitario, nonché dalle principali convenzioni internazionali;

lo sciopero della fame e della sete intrapreso dal sig. Yacine ne sta compromettendo in maniera notevole la già gravissima condizione psico-fisica, che rischia pertanto di essere irrimediabilmente pregiudicata;

il diritto alla salute, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, rappresenta uno tra i principali diritti fondamentali e inviolabili della persona, che lo Stato deve garantire nella maniera più piena e pregnante a tutti, senza alcuna distinzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione sopra esposta;

se, anche alla luce delle precedenti osservazioni, non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione in oggetto, al fine di garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela della salute nonché delle garanzie fondamentali del detenuto, coinvolto in una vicenda giudiziaria sulla quale sarebbe auspicabile fare piena luce, ed esposto ad un gravissimo rischio per la propria salute psico-fisica, in ragione dello sciopero della fame e della sete, realizzato quale forma di protesta e richiesta di attenzione da parte delle istituzioni, anche a prezzo della propria vita.