Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00117
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Atto n. 3-00117 (in Commissione)
Pubblicato il 19 settembre 2006
Seduta n. 33
BENVENUTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che nella XIV legislatura è rimasta senza risposta l’interrogazione presentata alla Camera dei deputati 4-19084, a firma Cennamo e Benvenuto, in materia di dismissione degli immobili dell’INPDAP, il cui contenuto è di seguito riportato:
Con l'articolo 3 comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335 («Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare») il Governo veniva delegato ad «emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare, nonché la loro gestione...» e venivano fissati i necessari principi e criteri direttivi. Alla delega si dava attuazione con il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 il cui articolo 15, inserito tra le disposizioni transitorie e finali, prevede una normativa speciale a favore dei nuclei familiari in particolari condizioni di bisogno, da definire con apposita circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esaminata e approvata, tra l'altro dal Consiglio dei ministri;
nella medesima circolare vengono forniti anche i criteri per la definizione dei cambi alloggi per i conduttori di immobili degli enti previdenziali in particolari condizioni di disagio economico-sociale;
la circolare ministeriale veniva poi adottata in data 30 aprile 1997 (n. 6/4ps/30712) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del successivo 30 giugno;
in tale contesto, come risulta evidente, la disciplina del cambio alloggio è inserita in una normativa che introduce un diverso modello gestionale del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, in quanto finalizzata a regolare l'attività nelle more della compiuta attuazione del complesso nuovo assetto del sistema. Agli enti interessati è imposto di tenere conto sia dell'esigenza di corretta gestione dei beni, secondo criteri di economicità e redditività, sia alla necessità di operare in modo trasparente e non arbitrario, privilegiando (per i cambi alloggi) i soggetti le cui condizioni economico-sociali rivelino situazioni di maggior disagio;
successivamente è intervenuta la legge 23 novembre 2001, n. 410 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare);
tale legge al comma 20 dell'articolo 3 prevede «(...) le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo ed alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto»;
in virtù del sopraccitato decreto-legge un numero consistente di assegnatari di immobili INPDAP sito al Centro Direzionale di Napoli, prima del 31 ottobre 2001 manifestò la propria volontà di acquisto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:
più tardi, in data 18 giugno 2002, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPDAP, su proposta del Presidente, approvava un ordine del giorno che prevedeva anche l'esigenza di soddisfare i conduttori con disagio economico e/o sociale interessati al cambio alloggio;
a seguito della legge n. 410 del 2001 e delle indicazioni del Consiglio di Vigilanza e Controllo dell'INPDAP, nonché della circolare, indicata all'inizio, del Ministero del lavoro n. 6/4ps/30712 del 30 aprile 1997, emanata in attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 104 del 1996 ed ancora in vigore, il Direttore Generale dell'INPDAP in data 31 luglio 2002 emanò la circolare n. 29 avente ad oggetto: «Nuova disciplina in materia di locazioni e cambi di immobili di proprietà e trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 410 del 2001»;
tale circolare ribadiva con chiarezza che gli assegnatari che si trovavano in una particolare condizione di disagio sociale e/o economico potevano richiedere un cambio con alloggio più rispondente alle proprie esigenze, e sottolineava che tali indicazioni sono da intendersi valide per gli immobili già trasferiti nonché per quelli ancora di piena proprietà dell'Istituto restando esclusi, concordemente con l'indirizzo formulato anche dall'Osservatorio gli immobili ad uso abitativo già individuati e comunicati all'osservatorio stesso in relazione alla tornata di aste;
insomma, gli immobili dovevano essere venduti previa cartolarizzazione, ma le leggi e i regolamenti vigenti, anche in quella fase, prevedevano la possibilità di poter ottenere il cambio alloggio se sussistevano le disponibilità e le giustificazioni di disagio economico e/o sociale. Così come le leggi vigenti prevedevano i diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi;
pertanto, in ottemperanza alle leggi ed i regolamenti vigenti (ai sensi della circolare dell'INPDAP n. 29 del luglio 2002), alcuni assegnatari ebbero il cambio del proprio alloggio con uno più confacente alla propria realtà sociale ed immediatamente dopo, su indicazione dell'INPDAP, accettavano l'offerta irrevocabile d'acquisto effettuata dall'INPDAP per la nuova casa;
il procedimento era dunque analiticamente delineato. Le leggi prevedevano il cambio senza mettere in discussione nessun diritto acquisito, ed i cambi alloggi erano, tra l'altro, finalizzati all'acquisto del nuovo alloggio, perché il carteggio intercorso tra l'Ente ed i destinatari dei cambi sancisce un comportamento ed una volontà inequivocabile, sia dell'Ente Gestore che del conduttore, di determinarsi in un certo modo: acquisto anche del nuovo alloggio;
ma le cose per quanto riguarda i rimborsi previsti dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, spettanti a coloro che hanno manifestato la volontà d'acquisto dell'immobile entro il 31 ottobre 2001, così come previsto dal comma 20 dell'articolo 3 della legge n. 410 del 2001 si sono messe male per tutti coloro che hanno ottenuto i cambi alloggi;
l'INPDAP, ha preso per buono un parere del Dipartimento del Tesoro Direzione II Ufficio 1, datato 15 luglio 2004 ed avente n. prot. 67226 che recita: «il coefficiente di abbattimento non è applicabile a coloro che abbiano effettuato il cambio alloggio, poiché tale requisito è strettamente correlato all'immobile precedentemente occupato»;
ad avviso dell'interrogante, quest'ultima posizione oltre a penalizzare pesantemente coloro che hanno seguito perfettamente le leggi ed i regolamenti vigenti è contraria alla consolidata giurisprudenza che prevede tra l'altro che:
1) non si può effettuare la rimozione del rimborso in quanto va ad incidere sulle legittime aspettative del destinatario del cambio senza che quest'ultimo abbia alcuna responsabilità (mancata informazione sulla perdita di alcuni diritti da parte dell'INPDAP. Insomma se i destinatari dei cambi alloggi fossero stati adeguatamente informati potevano anche rifiutare il cambio visto che il coefficiente di abbattimento dei rimborsi è di circa il 24,5 per cento);
2) una manifestazione di volontà di un interesse (acquisto di una casa) resta ancora maggiormente condivisibile nel caso in cui l'altra parte negoziale le offre la possibilità di raggiungere con un cambio una ulteriore condizione ottimale;
3) una manifestazione di volontà non possa essere posta nel nulla dal mero intervento di eventi successivi (circolare per il cambio alloggio) che non hanno pubblicizzato, tra l'altro, le effettive intenzioni di codesto Ministero, per permettere agli assegnatari anche una eventuale rinuncia;
coloro che hanno usufruito di un diritto per disagio economico e/o sociale si troverebbero a pagare, inconsapevolmente, senza essere mai stati informati il 24,01 per cento in più, la casa, sebbene abbiano eseguito alla lettera le disposizioni dell'articolo 3 comma 20 della legge n. 410 del 2001 e le disposizioni dell'Ente -:
se non ritenga, anche alla luce delle osservazione suddette, di adottare iniziative volte a rivedere il parere dell'Ufficio I Direzione II del Dipartimento del Tesoro n. prot. 67226 del 15 luglio 2004, peraltro dato per la SCIP2 non per la SCIP1, nel senso di concedere l'applicazione del coefficiente di abbattimento anche a coloro che sono stati destinatari del cambio alloggio, ai sensi della normativa sopra citata,
si chiede pertanto di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno di assumere l’iniziativa già in precedenza sollecitata nell’interrogazione citata, al fine di assicurare equità di trattamento e maggiore serenità nelle famiglie degli assegnatari che si ritengono ingiustamente penalizzati.