Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00439

Atto n. 4-00439

Pubblicato il 22 agosto 2006
Seduta n. 31

QUAGLIARIELLO - Ai Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il 21 luglio 2006 il Consiglio dei ministri ha approvato la nuova legge delega sui diritti televisivi per il calcio, che consentirà al Governo di rivedere la normativa sulla titolarità e sulla commercializzazione dei diritti di trasmissione radiotelevisiva o in altre reti di comunicazione elettronica, dei campionati di calcio e di altre competizioni calcistiche a livello nazionale;

tale proposta di legge governativa che si compone di 2 articoli contenenti i principi ed i criteri direttivi oggetto di delega, ad oggi, non è ancora al vaglio del Parlamento;

scopo dichiarato della proposta di legge è quello di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, nonché la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, delle competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale, e tutto ciò nell'ottica di solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva;

il progetto del Governo si propone di proibire per il futuro la vendita individuale dei diritti televisivi, attraverso una contitolarità dei diritti stessi tra il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, ovvero la Lega calcio, ed i soggetti partecipanti alla competizione medesima ovvero i singoli club, con la previsione di un modello di commercializzazione in forma centralizzata da parte dell'organizzatore della competizione ed un sistema di distribuzione degli utili tra i club (50% in modo eguale a tutte le squadre di calcio e la quota restante divisa in base al bacino d'utenza ed i risultati sportivi);

considerato che:

fino al 1993, la Lega calcio commercializzava in maniera centralizzata i diritti televisivi relativi ai campionati di calcio di Serie A e B, ripartendone i relativi proventi tra la Serie A e B in maniera equa;

dal 1993 in poi, hanno preso avvio le prime iniziative delle maggiori società di calcio per vendere individualmente i diritti, e nel 1999 la stessa Autorità antitrust con una delibera contestava alla Lega calcio il modello di vendita centralizzata;

con il decreto-legge 15/1999 (convertito dalla legge 78/1999) si è provveduto dunque alla regolamentazione della materia con la previsione della titolarità in capo alle singole società calcistiche di serie A e di serie B dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle partite giocate in casa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la illustrata centralizzazione del mercato dei diritti televisivi del calcio leda la libertà d'impresa garantita dall'articolo 41 della Costituzione;

altresì, se non ritengano che tale impianto normativo sia suscettibile di porre le società calcistiche italiane in condizioni di minorità rispetto alle omologhe società straniere, sia sul piano puramente sportivo sia, conseguentemente, sul piano economico;

se non ritengano preferibile l'adozione di un modello normativo che tenga in adeguato conto il diverso peso, le diverse realtà anche territoriali e la tradizione delle società stesse, ed inoltre se non considerino opportuno, in quest'ambito, rivedere la stessa natura giuridica delle società calcistiche professionali italiane;

infine, se la procedura di assegnazione dei diritti (TV digitale, satellite, Internet, eccetera), che deve avvenire attraverso una gara per ogni singola piattaforma, cui è abilitato a partecipare solo l'operatore della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo, non rischi di determinare una inammissibile situazione di monopolio là dove vi è un solo operatore a gestire una determinata piattaforma.