Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00101

Atto n. 3-00101 (in Commissione)

Pubblicato il 28 luglio 2006
Seduta n. 28

CARUSO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

è purtroppo in manifesta progressione l’emergere di scandali economico-finanziari che hanno fin qui coinvolto aziende di notevoli dimensioni (estese anche all’estero) quali Cirio, Parmalat, Finpart, Giacomelli ed altre;

tale ultima società è stata fatta oggetto di un maxi-sequestro per distrazioni contabili che avevano causato il suo dissesto;

si è reso necessario, in ambito parlamentare, porre mano a nuove norme per una più puntuale ed incisiva tutela dei risparmiatori, quali soggetti maggiormente danneggiati da vicende, come quelle innanzi richiamate, tutte contraddistinte da fenomeni di “contabilità creativa”;

si è anche in qualche maniera provveduto con norme dirette nei confronti di potenziali corresponsabili (revisori dei conti) dei danni conseguenti a dissesti societari, in quanto gli stessi, se fossero stati individuati al loro insorgere e segnalati tempestivamente, sicuramente avrebbero prodotto meno danni ai sostenitori delle attività alimentate con le raccolte azionarie e di finanziamento alternativo;

a seguito dell’indagine penale della magistratura, avviata nell'ormai lontano 2002 e dopo la dichiarazione d’insolvenza (decretata dal Tribunale di Rimini nell’ottobre del 2003), è emerso che il Gruppo Giacomelli Sport (quotato in Borsa solo a partire dal 2001) aveva occultato nei bilanci ingenti perdite, indicando nella contabilità falsi elementi di reddito, contabilizzando fatture per operazioni inesistenti e facendo ricorso fraudolento al credito (basti pensare al magazzino, il cui valore si è rivelato di oltre 100 milioni di euro inferiore alle cifre iscritte in bilancio e ciò senza che i revisori si ponessero il problema di una verifica “fisica” dell’esistenza di giacenze così ingenti che solo per essere "ospitate" avrebbero richiesto magazzini di dimensioni enormi);

è stato accertato che gli ex vertici di tale società hanno investito i fondi distratti in beni mobili e immobili, tra i quali il complesso immobiliare “Castellabate” di Rimini ed una nave (la “Letting Go”, di 30 metri);

oltre al sequestro clamoroso di detti beni si sono registrate perquisizioni nelle province di Rimini, Pistoia, Forlì, Lucca, Roma e Trento, rogatorie nella Repubblica di San Marino (ove risiedono 2 “società fiduciarie”, intestatarie di beni distratti dal Gruppo Giacomelli Sport) e l’avvio d’inchieste all’estero, nelle sedi delle varie “controllate” di detto Gruppo: in Belgio, Polonia, Svizzera e Spagna;

a giudizio dell’interrogante, tale deprimente e quasi incredibile realtà, emersa dall’ostinato lavoro della magistratura inquirente e dall’impegno di qualificati operatori delle Fiamme gialle, demolisce, stante la “dimensione” fisica, giuridica ed economica delle imprese coinvolte ed il conseguente enorme danno per l’erario (anche in derivazione dagli oneri accertativi), la credibilità di ruoli di frontiera (revisori e certificatori di bilanci nonché ordini professionali) e dei sovraordinati livelli di controllo (Consob),

l’interrogante chiede di conoscere:

a quale fine vengano riconosciute le prerogative dei “controllori” dei bilanci delle società (organismi professionali e Consob) e, di riflesso, quali compiti di garanzia essi siano tenuti a svolgere;

se possa ritenersi accettabile che le “responsabilità” disattese dai “controllori” - con titolo professionale, legalmente riconosciuto, inerente “l’obbligazione allo svolgimento dei compiti di garanzia e controllo fiduciario” – siano sottogradabili rispetto a quelle di “truffatori con ragione sociale depositata”, divenuti tali anche per incapacità o connivenze dei primi;

quale sia l’ammontare dei corrispettivi percepiti sia dai revisori a fronte della certificazione di ciascuno degli ultimi bilanci delle società del gruppo in discorso e sia dagli amministratori delle società del “Gruppo Giacomelli Sport”, nonché di ogni altro benefit;

se risulti che qualcuno, fra costoro, sia stato soggetto a sanzioni da parte di ordini professionali o della Consob e, in caso affermativo, l’indicazione della natura e dell’entità dei provvedimenti adottati a loro carico;

se risponda al vero la notizia, riportata a pagina 14 di “Milano Finanza” del 16 settembre 2003, secondo cui - in risposta ad un esposto inoltrato alla Consob, nell’estate del 2002, da un piccolo azionista della società Giacomelli - la predetta Commissione, nel marzo del 2003, abbia dichiarato che: “per quanto riguarda le rimanenze di magazzino, esse sono state valutate in conformità a quanto disposto dall’art. 2426, tenendo conto dell’eventuale obsolescenza del magazzino stesso” e, in caso affermativo, su quali basi documentali la Consob abbia fondato tale impegnativa affermazione.